Incarto n. 80.98.00270
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ è stato assoggettato illimitatamente nel Canton Ticino dal 1° settembre 1997, data in cui ha iniziato a lavorare per l’Hockey Club __________ __________ (__________), fino al 31 marzo 1998, quando si è ritrasferito nel Canton Giura, da dove proveniva;
che, con decisione del 10 agosto 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1997/98, per il periodo di assoggettamento, commisurando il reddito del lavoro in fr. 71’038 e il reddito imponibile in fr. 35’541;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 27 agosto 1998, contestando di avere ricevuto dal datore di lavoro ticinese l’importo indicato nella notifica della tassazione;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 12 ottobre 1998, osservando di avere verificato presso __________ l’esattezza del certificato di salario e spiegando di avere calcolato il reddito del lavoro su dodici mesi, come previsto dall’art. 53 cpv. 1 lett. a LT;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente il calcolo del reddito del lavoro, argomentando di essere stato disoccupato sia prima sia dopo il periodo trascorso nel Canton Ticino;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, mentre di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT), all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso: in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT);
che non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
che, pertanto si sottrae ad ogni censura l'operato dell’Ufficio di tassazione di , che nella fattispecie ha effettuato una tassazione per inizio dell'assoggettamento a partire dal 1° settembre 1997, prendendo in considerazione i redditi dei soli sette mesi in cui ha lavorato per l’, riportati a dodici mesi;
che di conseguenza le argomentazioni del ricorrente, secondo cui egli avrebbe conseguito redditi inferiori nel canton Giura, prima e dopo il periodo trascorso nel canton Ticino, non sono suscettibili di influenzare minimamente il calcolo del reddito qui imponibile, per il semplice fatto che la tassazione ticinese si fonda sui soli redditi conseguiti durante il breve periodo di assoggettamento nel Cantone;
che è evidente che, se si aderisse al criterio di calcolo proposto dal ricorrente e si imponessero solo i redditi effettivamente percepiti nel Cantone (senza cioè riportarli a 12/12), il contribuente ne risulterebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto a tutti i contribuenti assoggettati per un anno o per l’intero periodo fiscale, giacché le aliquote sono stabilite per essere applicate al reddito annuo;
che al ricorrente sfugge forse la circostanza che il reddito riportato a un anno gli viene imposto unicamente per sette mesi e, meglio dal 1°settembre 1997 al 31 marzo 1998, tant'è che se l'imposta cantonale dovuta per un anno sul reddito riportato a dodici mesi è teoricamente di fr. 948,50, quella da lui effettivamente dovuta dal 16 settembre al 31 dicembre 1998 è di soli fr. 316,15 e quella dovuta dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 di fr. 237,15;
che il ricorso è pertanto respinto e la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: