Incarto n. 80.96.00155
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996
in materia di: IC 93/94
presentato da:
, __________ - __________ __________ __________ (__________)
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il contribuente, domiciliato in __________, ha presentato il 27 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 1993-94 redatto in lingua tedesca;
che questa Camera con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 luglio 1996 ha invitato il ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità, a tradurre il ricorso in italiano nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata e a completarlo, precisando, come vuole l'art. 227 cpv. 2 LT-1994, le proprie conclusioni, i fatti su cui si fondano e i relativi mezzi di prova;
che con quello stesso scritto il ricorrente veniva altresì invitato, conformemente all'art. 191 LT-1994, a designare un rappresentante in Svizzera;
che in effetti l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
che tale esigenza non è in contrasto con la CEDU, poiché il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R. K.).
che, nel caso in esame, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, è stato fissato - sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
che lo scritto di questa Camera, con il quale veniva assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano e per completare il ricorso, gli è stato recapitato e quindi regolarmente notificato il 16 agosto 1996 (v. ricevuta di ritorno);
che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che - sia osservato a mero titolo abbondanziale - se viene fatta valere una doppia imposizione intercantonale, il termine per interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali é ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 3 OG).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso irricevibile.
Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia in complessivi fr. 150.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: