80.1996.155

Incarto n. 80.96.00155

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 luglio 1996

in materia di: IC 93/94

presentato da:


, __________ - __________ __________ __________ (__________)

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il contribuente, domiciliato in __________, ha presentato il 27 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 1993-94 redatto in lingua tedesca;

  • che questa Camera con raccomandata con ricevuta di ritorno del 29 luglio 1996 ha invitato il ricorrente, sotto comminatoria di irricevibilità, a tradurre il ricorso in italiano nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata e a completarlo, precisando, come vuole l'art. 227 cpv. 2 LT-1994, le proprie conclusioni, i fatti su cui si fondano e i relativi mezzi di prova;

  • che con quello stesso scritto il ricorrente veniva altresì invitato, conformemente all'art. 191 LT-1994, a designare un rappresentante in Svizzera;

  • che in effetti l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

  • che tale esigenza non è in contrasto con la CEDU, poiché il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Häfliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R. K.).

  • che, nel caso in esame, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, è stato fissato - sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

  • che lo scritto di questa Camera, con il quale veniva assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano e per completare il ricorso, gli è stato recapitato e quindi regolarmente notificato il 16 agosto 1996 (v. ricevuta di ritorno);

  • che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

  • che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

  • che - sia osservato a mero titolo abbondanziale - se viene fatta valere una doppia imposizione intercantonale, il termine per interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali é ammesso il ricorso di diritto pubblico (art. 89 cpv. 3 OG).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso irricevibile.

  2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia in complessivi fr. 150.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
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Italienisch
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TI_CATI_001
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Ti Gerichte
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Entscheidungsdatum
11.10.1996
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026