Incarto n. 80.96.00145
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1996
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ + __________ __________ __________, __________ __________,
in fatto ed in diritto
che il rappresentante del contribuente ha presentato il 22 luglio 1996 un ricorso in materia di IC 93/94 redatto in lingua tedesca;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);
che, in tal caso, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;
che al rappresentante del ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 23 luglio 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;
che il rappresentante del ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;
che comunque il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito;
che in effetti tra le spese di manutenzione elencate nella scheda contabile prodotta all' Ufficio di tassazione dal contribuente sono annoverate diverse spese, che non possono essere considerate fiscalmente come spese di manutenzione dell'immobile, ma che in realtà costituiscono o spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia o, come nel caso dell'acquisto di una tosaerba, altre spese non deducibili;
che pertanto le spese di manutenzione vere e proprie fiscalmente deducibili risultano prima facie addirittura inferiori all'importo della deduzione forfetaria ammessa dall' Ufficio di tassazione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
Il ricorso è irricevibile
Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: