Incarto n. 80.95.00097
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sui ricorsi del 2-22 maggio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 e IC/IFD 93/94 (Inc. __________ /__________ /)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, giocatore __________ __________ __________, ha preso domicilio nel Canton Ticino nel mese di maggio del 1991;
che il 15 aprile 1992, il contribuente presentava all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna la dichiarazione fiscale per nuovi contribuenti, indicando un reddito lordo di fr. 70'671.- in media annua, corrispondente alle entrate degli anni 1989 e 1990;
che, con decisione del 12 settembre 1994, l'autorità fiscale gli notificava la tassazione IC 1991/92 per inizio assoggettamento a partire dal 1° maggio 1991, commisurando il reddito del lavoro in fr. 178'000.- in media annua, e che lo stesso reddito veniva pure imposto nella tassazione IC/IFD 1993/94, intimata il successivo 26 settembre 1994;
che con due distinti reclami del 10 ottobre 1994 il contribuente chiedeva di ridurre il reddito del lavoro a fr. 165'360.-, non considerando reddito gli importi corrispondenti al rimborso spese, che figuravano sul certificato di salario;
che, in seguito ad un accordo telefonico intervenuto con il rappresentante del reclamante, il reddito del lavoro veniva confermato, nelle successive decisioni su reclamo del 24 e del 28 aprile 1995, in fr. 178'000.-, mentre veniva concessa una ulteriore deduzione di fr. 500.- all'anno, a titolo di spese professionali;
che, con tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, __________ __________ dichiara di non riuscire a capire come l'autorità di tassazione sia arrivata all'importo di fr. 178'000.-, mentre dai suoi certificati di salario risultano redditi molto inferiori;
che, se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT);
che non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
che, pertanto si sottrae ad ogni censura l'operato dell' Ufficio di tassazione di Lugano-Città, che nella fattispecie ha effettuato una tassazione per inizio dell'assoggettamento a partire dal 1° maggio 1991, prendendo in considerazione i redditi dei primi venti mesi, riportati a dodici mesi;
che è pure ineccepibile l'aggiunta, al salario lordo totale secondo il certificato di salario, di quegli importi qualificati come rifusioni di spese di viaggio (fr. 9'579.- nel 1991 e fr. 11'500.- nel 1992);
che, infatti, secondo l'art. 17 LT, sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, in particolare le indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, allocazione di ogni genere, mance, regalie, gratifiche, indennità di residenza e altre prestazioni valutabili in denaro, e che sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell'esercizio dei propri compiti in quanto essi potrebbero costituire un'integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent. CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; anche Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277, Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170; CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P.);
che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO) e che lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari);
che, quanto alle spese di trasferta, il diritto del lavoro fa rientrare fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni, cioè i luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 397), mentre considera spese personali, non soggette quindi a rimborso, quelle sostenute per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem);
che, in una recente sentenza relativa al caso di un giocatore professionista attivo nella stessa disciplina del ricorrente, questa Camera ha confermato che si giustifica la ripresa di quel rimborso per spese di viaggio che serve a compensare le spese sopportate per spostarsi dal domicilio al luogo in cui si tengono gli allenamenti e le partite, mentre le trasferte intraprese dal Club nel quadro del campionato sono organizzate dalla società stessa e sono dunque pagate dal datore di lavoro (CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P.);
che di conseguenza la decisione dell'autorità fiscale di riprendere a titolo di salario anche tali rifusioni di spese appare giustificata, tanto più che sono poi state concesse deduzioni per spese di trasporto in misura considerevole, se paragonata alla distanza fra luogo di lavoro e domicilio al giorno dell'inizio dell'imponibilità (__________), nonché una deduzione di fr. 500.- per spese di perfezionamento, sebbene non siano stati documentati particolari costi legati al conseguimento del reddito;
che il calcolo del reddito del lavoro, valido per la tassazione IC 1991/92 e per quella del biennio successivo, si presenta pertanto nel modo seguente:
salario 1991 fr. 107'767.-
salario 1992 fr. 167'833.-
rifusione spese 1991 fr. 9'579.-
rifusione spese 1992 fr. 11'500.-
totale 20 mesi: fr. 296'679.-
salario riportato a 12 mesi: fr. 296'679.- x 12 = fr. 178'007.-
20
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 200.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: