Incarto n. 80.95.00163
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1995
in materia di: IC 91/92
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. . __________ -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 15 luglio 1992, l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________, limitatamente imponibile nel Canton Ticino per il fatto di esservi proprietaria di un immobile, la tassazione IC 1991/92. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 8'187.- (reddito della sostanza fr. 17'170.-; deduzioni relative fr. 8'983.-). Con reclamo del 27 luglio 1992, la contribuente contestava le deduzioni, non conformi a quanto risultava dal riparto intercantonale redatto dall'autorità fiscale del Canton San __________. Richiesto alla contribuente di produrre il riparto relativo al periodo di tassazione in discussione, l' Ufficio di tassazione accoglieva in parte il reclamo, elevando le deduzioni relative alla sostanza a fr. 12'613.- e concedendo un'ulteriore detrazione di fr. 151.- per oneri assicurativi.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ impugna la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione. Lamenta una doppia imposizione dei redditi relativi al Canton Ticino, per il fatto che essi risultano azzerati nel riparto emesso dal Cantone di domicilio.
3.1.
L'art. 8 cpv. 2 LT recita:
"La deduzione dei debiti, in capitale ed interessi, è limitata a quelli riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga sostanza in altri cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta".
Il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti). Segnatamente:
i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui si riferiscono, al cantone di situazione dell'immobile;
gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p. 123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti);
le deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un determinato reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF 104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; CDT n. 231-93 del 27 ottobre 1993 in re F.A., in RDAT I-1994 p. 303 ss.).
3.2.
Quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto sia della sostanza privata che di quella aziendale (cfr. DTF 97 I 36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6). Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8; RDAT I-1994 p. 304 s.).
Il riparto intercantonale emesso dall' Ufficio di tassazione di Walenstadt si fonda su un errore manifesto: il reddito relativo alla sostanza situata nel Canton Ticino è commisurato in fr. 13'415.-, anziché in fr. 17'170.- come stabilito dall'autorità fiscale ticinese. Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che mira ad impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al contrario, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht p. 387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher, Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).
Ne consegue che l'autorità di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i fattori imponibili accertati dall'autorità competente.
4.2.
Nel merito, il reddito di fr. 17'170.-, imposto dall' Ufficio di tassazione di Locarno, corrisponde esattamente a quanto dichiarato dalla contribuente. Si tratta del reddito proveniente dalla locazione dell'appartamento di vacanza. Da tale reddito è stata poi concessa la deduzione forfettaria di fr. 2'576.-, così come richiesto dalla contribuente.
4.3.
Quanto alla deduzione degli interessi passivi, essi ammontano complessivamente a fr. 45'811.-. Come si è detto, gli stessi vengono ripartiti fra i cantoni proporzionalmente agli attivi situati nei diversi cantoni. Ebbene, nella fattispecie, la proporzione degli attivi è la seguente:
__________ TI
Valore fiscale cantonale
228'351
588'333
Valore ripartizione IFD
296'856
130%
882'590
150%
Altra sostanza
175'590
Totale attivo
296'856
21.91%
1'058'090
78.09%
Pertanto, al Canton Ticino deve essere attribuita la quota del 21.91% degli interessi passivi totali, al Canton San Gallo la quota del 78.09%. Come stabilito nel riparto del Canton Ticino, la quota proporzionale attribuibile al Cantone è pari a fr. 10'037.-; quella attribuibile al cantone di domicilio ammonta invece a fr. 35'774.-. Poiché la parte di interessi passivi attribuita al canton San Gallo non supera il reddito netto della sostanza ivi imponibile, non entra in considerazione la possibilità di attribuire al canton Ticino una parte degli interessi passivi in questione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: