Incarto n. 80.95.00110
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 91/95)
presentato da:
e __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________ __________ sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal 1° dicembre 1992, data in cui hanno trasferito il proprio domicilio da __________ (__________) a __________;
che, pertanto, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava loro, con due distinte decisioni del 13 febbraio 1995, una tassazione IC1991/92 (per inizio assoggettamento) ed una tassazione IC/IFD 1993/94, nelle quali commisurava il reddito del lavoro in fr. 71'290.- in media annua;
che, con reclamo all'autorità fiscale, i contribuenti contestavano la mancata concessione di ogni deduzione per spese professionali e chiedevano, in via principale, la deduzione delle spese sostenute per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro, quando ancora abitavano a __________, oppure, in via subordinata, la deduzione delle spese per recarsi a lavorare in bicicletta dal nuovo domicilio di __________ alla fabbrica __________ situata nello stesso comune;
che, con due decisioni del 29 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione concedeva solo la deduzione delle spese di trasporto, per lo spostamento in bicicletta da casa alla fabbrica __________ (fr. 400.- per IC 1992 e fr. 500.- per IC/IFD 1993/94), mentre negava quella per il pasto di mezzogiorno argomentando che la distanza di solo un chilometro e mezzo permette al contribuente di rincasare per il pranzo;
che, con tempesivo ricorso alla Camera di diritto tributario, limitato peraltro alla tassazione IC/IFD 1993/94, i coniugi __________ ed __________ __________ __________ tornano a chiedere la deduzione delle spese professionali negate dall' Ufficio di tassazione;
che, se in linea di principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96 cpv. 1 LT).
che non è quindi consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146), poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
che la Camera di diritto tributario ha recentemente precisato che la regola, per cui non è consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi nel Canton Ticino in base al reddito conseguito in un periodo anteriore nel cantone in cui aveva il domicilio precedente, non tollera eccezioni, neppure per impiegati e funzionari pubblici, che rimangono alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.T.);
che, in altri termini, la delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re B.);
che, di conseguenza, deve chiaramente essere censurata l'impugnata decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha calcolato il reddito imponibile per l'imposta cantonale 1992 e 1993/94 non sulla base dei redditi conseguiti a partire dal 1° dicembre 1992, cioè dal trasferimento del domicilio nel Canton Ticino, bensì sommando i redditi conseguiti negli interi anni civile 1991 e 1992;
che deve pertanto essere intrapreso un nuovo calcolo del reddito imponibile, sulla base dei redditi percepiti dal 1° dicembre 1992, e non entra in considerazione, di conseguenza, la possibilità di concedere ai ricorrenti, come richiesto in via principale, la deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia domestica sostenute dal signor __________ __________ allorché era ancora domiciliato nel Canton __________, trattandosi di spese che non presentano alcuna relazione con i redditi imponibili;
che, per quanto attiene alle deduzioni per doppia economia domestica, l'art. 25 LT e l'art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento, nei limiti stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC);
che fra i presupposti per il riconoscimento delle deduzioni in discorso, oltre alla lunghezza del percorso, entrano in considerazione anche altri motivi: per esempio orari irregolari di lavoro, ragioni di salute, pausa breve che non consente il rientro a casa ecc.;
che deducibile è il maggior costo cioè la parte del dispendio che supera quello normalmente causato dal pasto consumato a casa: se il pranzo di mezzogiorno è regolarmente preso fuori domicilio la deduzione è accordata in via forfettaria, cioè, per il periodo 1993/94, è riconosciuto in deduzione l'importo di fr. 2'400.- ai fini dell'imposta cantonale (cfr. decreto del CdS del 10 novembre 1992, pubblicato in BU 1992, 339) ed anche dell'IFD (circolare n. __________ del 21 luglio 1992 dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni), mentre se il dipendente beneficia di facilitazioni (es. mensa) da parte del datore di lavoro detto importo è ridotto della metà cioè a fr. 1'200.-;
che appare ineccepibile la decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la sola deduzione delle spese per recarsi, in bicicletta dal domicilio al luogo di lavoro, situati entrambi a __________, perché la distanza fra i due luoghi è sufficientemente contenuta da permettere il rientro al domicilio per consumarvi il pranzo di mezzogiorno;
che quanto detto in merito alle modalità di calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta cantonale non vale naturalmente per l'IFD, per la quale non vi è stato alcun inizio di assoggettamento: in tal caso entrano pertanto in considerazione i redditi del biennio 1991/92 ed anche le relative deduzioni per spese professionali;
che, sebbene né la LT né il DIFD prevedano la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso disponga del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278);
gli atti sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione, perché proceda, in primo luogo, ad effettuare un nuovo calcolo dell'imponibile ai fini dell'IC 1993/94, conformemente alle norme sull'inizio di assoggettamento, e, in secondo luogo, a verificare ai fini dell'IFD le affermazioni dei ricorrenti circa le spese di trasporto e di doppia economia domestica, che il signor __________ __________ avrebbe sostenuto negli anni 1991 e 1992, per recarsi da __________ a __________ a lavorare e per rientrare al domicilio settimanalmente;
che, infatti, è indubbio che, se fosse dimostrato che il contribuente ha svolto il proprio lavoro a __________, sia pure limitatamente ad un periodo di cinque mesi all'anno, quando ancora era domiciliato nel Canton __________, egli avrebbe diritto alle deduzioni che spettano al Wochenaufenthalter.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 231 LT-1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 maggio 1995 è annullata e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, perché proceda secondo quanto indicato nella motivazione della sentenza.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: