Incarto n. 17.2024.62+107 +220+221+241
Locarno 12 dicembre 2024/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari
segretario:
Felipe Buetti, cancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 novembre 2023 e confermato con dichiarazione di appello 21 marzo 2024 da
IMPU 1
rappr. dall'avv. DIUF 1
e nell’appello incidentale presentato il 6 maggio 2024 da
contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2023 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 12 marzo 2024) nei confronti di IMPU 1, IMPU 2 e IMPU 3
esaminati gli atti;
ritenuto A. Con atto di accusa n. __________ del __________, il PP ha imputato a:
A. IMPU 1, IMPU 2 e IMPU 3, congiuntamente
per essersi,
a __________,
in data __________,
dopo avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in corso una festa,
più precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________, l’automobile di quest’ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in correità/complicità tra loro, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in cui si trovava la vittima,
in un lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunti carnalmente e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: min. 1.35 – max. 3.10 grammi per mille);
e meglio,
1.1 IMPU 2 (correo),
per avere, all’esterno dell’automobile, dopo avere baciato ACPR sulla bocca e alzato la gonna del vestito per scostarle le mutandine toccandole la vagina con le dita e dopo aver indossato un preservativo, penetrata da dietro con il pene in vagina, mentre nello stesso momento IMPU 1, seduto all’interno dell’auto, le metteva il pene in bocca per mettere in pratica del sesso orale,
cambiando in seguito la posizione con IMPU 1 – il quale, dopo aver indossato il preservativo la penetrava da dietro sia in vagina che nell’ano – inserendo intanto IMPU 2 il pene in bocca alla vittima per mettere in pratica del sesso orale, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta, piangendo convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi IMPU 2, seguito poco dopo da IMPU 3 che aveva funto da palo (cfr. punto 1.3 ), rimanendo IMPU 1 con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto 1.2;
1.2. IMPU 1 (correo),
per avere dapprima messo il pene in bocca a ACPR per mettere in pratica del sesso orale, mentre quest’ultima veniva penetrata da dietro in vagina da IMPU 2 come descritto al punto 1.1.,
cambiando in seguito IMPU 1 posizione con IMPU 2 – il quale, dopo aver inserito il pene in bocca alla vittima metteva in pratica del sesso orale come descritto al pto 1.1 – indossando a sua volta IMPU 1 il preservativo e procedendo a penetrare la vittima da dietro sia in vagina che nell’ano, nonché penetrandola in vagina, all’interno dell’auto sui sedili posteriori, standole sopra, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta, mentre piangeva convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi sia IMPU 2, che IMPU 3, che aveva funto da palo (cfr. punto 1.3), mentre IMPU 1, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello stato in cui si trovava la vittima, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la vagina mentre ACPR era sdraiata sui sedili posteriori, poi, senza indossare il preservativo, penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori dall’auto, raggiungendo l’orgasmo eiaculandole in bocca;
1.3. IMPU 3 (complice)
per avere, restando all’esterno del veicolo appoggiato alla portiera destra, aspettando verosimilmente il suo turno, mentre IMPU 1 e IMPU 2 abusavano sessualmente di ACPR come descritto sopra ai punti 1.1.e 1.2, funto da palo nel caso qualcuno si fosse avvicinato al veicolo, permettendo a questi ultimi di compiere indisturbati detti abusi sessuali, rafforzando quindi con la sua presenza la determinazione criminale di IMPU 1 e IMPU 2;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 191 CP, richiamato l’art. 200 CP;
B.
B.1. Il processo di primo grado si è tenuto dinnanzi alla Corte delle assise criminali in date 13, 14 e 16 marzo 2023 (giorno in cui il presidente della Corte, dopo aver tenuto la camera di consiglio, ha annunciato la riapertura della fase dell’istruttoria dibattimentale per completare le prove e ha sospeso il dibattimento), 25 e 27 ottobre 2023.
B.2. Nelle more del giudizio, la Corte di primo grado ha deciso, il 17 marzo 2023, lo svolgimento di una perizia volta “a sapere se ACPR, al momento dei fatti, si trovava in uno stato d’incapacità a resistere” (verb. dib di primo grado, all. 2, pag. 3).
In seguito all’esito della perizia 10 luglio 2023, il PP, con scritto del 3 ottobre 2023 (doc. TPC 87), ha proposto una modifica/estensione dell’accusa imputando a IMPU 1 anche i reati di violenza carnale e di coazione sessuale secondo la seguente riformulazione generale dell’AA:
A. IMPU 2
per essersi,
a __________,
in data __________,
dopo avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone
dove era in corso una festa,
più precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________, l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in correità/complicità con IMPU 1 e IMPU 3, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in cui sì trovava la vittima,
in un lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunto carnalmente e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille);
e meglio,
per avere, all'esterno dell'automobile, dopo avere baciato ACPR sulla bocca e alzato la gonna del vestito per scostarle le mutandine toccandole la vagina con le dita e dopo aver indossato un preservativo, penetrata da dietro con il pene in vagina, mentre nello stesso momento IMPU 1 seduto all'interno dell'auto, le metteva il pene in bocca per mettere in pratica del sesso orale,
cambiando in seguito la posizione con IMPU 1 — il quale, dopo aver indossato il preservativo la penetrava da dietro sia in vagina che nell'ano — inserendo intanto IMPU 2 il pene in bocca alla vittima per mettere in pratica del sesso orale, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta, piangendo convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi IMPU 2, seguito poco dopo da IMPU 3 che aveva funto da palo (cfr. punto C.1 ), rimanendo IMPU 1 con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto B 2 e B3;
B. IMPU 1
per essersi,
a __________,
in data __________,
dopo avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in corso una festa,
più precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________, l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in correità/complicità con IMPU 2 e IMPU 3, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in cui si trovava la vittima, in un lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunto carnalmente e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a resistere dovute alla stato di evidente intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille),
e meglio,
per avere dapprima messo il pene in bocca a ACPR per mettere in pratica del sesso orale, mentre quest'ultima veniva penetrata da dietro in vagina da IMPU 2 come descritto al punto A.1.,
cambiando in seguito IMPU 1 posizione con IMPU 2 — il quale, dopo aver inserito il pene in bocca alla vittima metteva in pratica del sesso orale come descritto al pto A.1— indossando a sua volta IMPU 1 il preservativo e procedendo a penetrare la vittima da dietro sia in vagina che nell'ano, nonché penetrandola in vagina, all'interno dell'auto sui sedili posteriori, standole sopra, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta, mentre piangeva convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi sia IMPU 2, che IMPU 3, che aveva funto da palo (cfr. punto C.1), rimanendo IMPU 1 con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto B.2 e B.3;
subordinatamente, atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere
per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto B1. del presente atto d'accusa,
in una seconda fase,
costretto ACPR a subire la congiunzione carnale e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali,
esercitando sulla vittima, nonostante la di lei opposizione esplicita, delle pressioni psicologiche, trovandosi la stessa di fatto in uno stato di incapacità a resistere,
dovuto sia allo stato psicofisico gravemente alterato dall'alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille), che le impediva di reagire e di valutare gli atti sessuali subiti, sia alla situazione di fatto in cui si trovava, ossia in luogo discosto, segnatamente lontana dalla festa in corso, in un prato, al buio, trovandosi quindi in una situazione da cui non era in grado di fuggire né di attirare l'attenzione per chiedere aiuto, circostanze che, sommate al fatto di non poter opporre efficace resistenza, sia per inferiorità di forza fisica che per la debilitazione mentale dovuta al tasso alcolemico, rimanendo inascoltata la sua opposizione all'atto che l'imputato insistentemente intendeva farle subire, hanno permesso all'imputato di approfittare della sua inerzia,
e meglio,
per avere, poco dopo i fatti indicati al punto B1, mentre IMPU 1 era rimasto solo con ACPR, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello stato in cui si trovava la vittima, insistendo nel volere ancora congiungersi carnalmente con lei, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la vagina poi penetrandola in vagina mentre ACPR era sdraiata sui sedili posteriori,
impedendole oltretutto in quella posizione di sottrarsi all'atto sessuale, poi, senza indossare il preservativo, penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori dall'auto, raggiungendo l'orgasmo eiaculandole in bocca;
subordinatamente, atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere
per avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto B1. del presente atto d'accusa,
in una seconda fase,
costretto ACPR a subire la congiunzione carnale e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali,
esercitando sulla vittima, nonostante la di lei opposizione esplicita, delle pressioni psicologiche, trovandosi la stessa di fatto in uno stato di incapacità a resistere,
dovuto sia allo stato psicofisico gravemente alterato dall'alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille), che le impediva di reagire e di valutare gli atti sessuali subiti, sia alla situazione di fatto in cui si trovava, ossia in luogo discosto, segnatamente lontana dalla festa in corso, in un prato, al buio, trovandosi quindi in una situazione da cui non era in grado di fuggire né di attirare l'attenzione per chiedere aiuto, circostanze che, sommate al fatto di non poter opporre efficace resistenza, sia per inferiorità di forza fisica che per la debilitazione mentale dovuta al tasso alcolemico, rimanendo inascoltata la sua opposizione all'atto che l'imputato insistentemente intendeva farle subire, hanno permesso all'imputato di approfittare della sua inerzia,
e meglio,
per avere, poco dopo i fatti indicati al punto B1, mentre IMPU 1 era rimasto solo con ACPR, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello stato in cui si trovava la vittima, insistendo nel volere ancora congiungersi carnalmente con lei, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la vagina poi penetrandola in vagina mentre ACPR era sdraiata sui sedili posteriori, impedendole oltretutto in quella posizione di sottrarsi all'atto sessuale, poi, senza indossare il preservativo, penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori dall'auto, raggiungendo l'orgasmo eiaculandole in bocca;
C. IMPU 3
per essersi,
a __________,
in data __________,
dopo avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in corso una festa,
più precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________ l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in complicità con IMPU 1 e IMPU 2, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in cui si trovava la vittima,
in un lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunti carnalmente e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille);
e meglio,
per avere, restando all'esterno del veicolo appoggiato alla portiera destra, aspettando verosimilmente il suo turno, mentre IMPU 1 e IMPU 2 abusavano sessualmente di ACPR come descritto sopra ai punti A1 e B1, funto da palo nel caso qualcuno si fosse avvicinato al veicolo, permettendo a questi ultimi di compiere indisturbati detti abusi sessuali, rafforzando quindi con la sua presenza la determinazione criminale di IMPU 1 e IMPU 2;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall'art. 190 CP, art. 189 CP, art. 191 CP, richiamato l'art. 200 CP;
Riaperto il dibattimento, la Corte di primo grado ha respinto le opposizioni contro la citata modifica/estensione 3 ottobre 2023 dell’AA originario del 25 agosto 2022 formulate dal difensore di IMPU 1 (verb. dib. di primo grado, all. 3). Il presidente della Corte ha, poi, con l’accordo delle parti, riportato il valore dell’ipotizzata alcolemia dell’AP di 2.64 grammi per mille, modificato con la citata modifica/estensione 3 ottobre 2023, al valore indicato nell’AA originario di “min. 1.35 – max. 3.10 grammi per mille” (verb. dib. di primo grado, pag. 12 seg.).
B.3. In esito al dibattimento, con sentenza 27 ottobre 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato:
“1. IMPU 1 è autore colpevole di violenza carnale per avere, la sera del __________ a __________, una volta rimasto solo con ACPR nei parcheggi del campo da calcio, approfittando del suo stato alterato dal consumo di alcool, nonostante la di lei opposizione esplicita ad un nuovo rapporto sessuale, costretto la stessa a subire una congiunzione carnale sovrastandola e penetrandola in vagina mentre lei era sdraiata sui sedili posteriori del suo veicolo,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa __________ del 3.10.2023 e precisato nei considerandi” (disp. 1).
Lo ha prosciolto dalle imputazioni di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022” (disp. 2.1) e di “violenza carnale di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________ del 3.10.2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato ACPR in vagina fuori dall’auto” (disp. 2.2).
Lo ha condannato alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il carcere preventivo già sofferto (disp. 5), condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi per un periodo di prova di due anni, il resto da espiare (disp. 5.1).
Ne ha respinto l’istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale (disp. 6).
Lo ha condannato a pagare all’AP fr 5'000.- oltre a interessi del 5% dal 27 ottobre 2023 a titolo di riparazione del torto morale (disp. 9.1) e a “rimborsare allo Stato del Cantone Ticino, a titolo di indennizzo, le spese di patrocinio sostenute ed anticipate a ACPR di cui ai punti 13.2 e 13.3 (art. 138 cpv. 2 CPP)” (disp. 9.2).
La Corte di primo grado ha, inoltre, prosciolto sia IMPU 2 sia IMPU 3 dall’imputazione di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022” (disp. 3 e 4) e ne ha parzialmente accolto le rispettive istanze di indennizzo e di riparazione del torto morale (disp. 7/7.1 e 8/8.1).
Ha, poi, ordinato la confisca e la distruzione di tutto quanto in sequestro (disp. 10), ha posto tasse e spese di primo grado a carico di IMPU 1 in misura di 1/3 e per il resto a carico dello Stato (disp. 11), ha tassato le note professionali del difensore d’ufficio di IMPU 1 (disp. 12.1) e lo ha astretto a rimborsare allo Stato, quando le sue condizioni economiche glielo permetteranno, l’integralità delle spese relative alla sua difesa d’ufficio (disp. 12.2 e 12.3).
Ha, infine, tassato le note professionali della patrocinatrice dell’AP (disp. 12.1) e ha astretto IMPU 1 alla rifusione allo Stato, quando le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’integralità delle spese relative al gratuito patrocinio dell’AP (disp. 13.2 e 13.3).
C. La sentenza della Corte delle assise criminali è stata tempestivamente impugnata
con annuncio 2 novembre 2023 e dichiarazione di appello 21 marzo 2024 da IMPU 1, che ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 (dichiarazione di colpevolezza relativamente al reato di violenza carnale), n. 5 e 5.1 (pena), n. 6 (reiezione della sua istanza di indennizzo), n. 9/9.1+9.2 (condanna al pagamento di una riparazione del torto morale all’AP e delle spese del di lei patrocinio allo Stato), n. 11 (condanna al pagamento di 1/3 delle spese procedurali), n. 12.2 e 12.3 (condanna alla rifusione allo Stato delle spese della difesa d’ufficio), n. 13.2 e 13.3 (condanna alla rifusione allo Stato delle spese del gratuito patrocinio dell’AP) e ha chiesto il suo proscioglimento dall’imputazione di violenza carnale, l’annullamento della condanna al pagamento di qualsiasi indennità o risarcimento all’AP, la messa a carico dello Stato delle spese procedurali, comprese quelle della sua difesa d’ufficio, e l’accoglimento della sua istanza di indennizzo ex art. 429 CPP;
con dichiarazione di appello incidentale 6 maggio 2024 dall’AP, che ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2.2 (proscioglimento dall’imputazione di violenza carnale “di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________ del 3.10.2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato ACPR in vagina fuori dall’auto”) e 9/9.1 (relativamente al quantum della riparazione del torto morale in suo favore cui è stato condannato IMPU 1), e ha chiesto che IMPU 1 sia dichiarato autore colpevole di violenza carnale anche per la penetrazione in vagina fuori dall’auto e che sia condannato a versarle fr. 24'000.- oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2019 a titolo di riparazione del torto morale.
D. I dispositivi n. 2.1 (proscioglimento di IMPU 1 dall’imputazione di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”), 3 (proscioglimento di IMPU 2 dall’imputazione di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”), 4 (proscioglimento di IMPU 3 dall’imputazione di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”), 7/7.1 (parziale accoglimento dell’istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale di IMPU 2), 8/8.1 (parziale accoglimento dell’istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale di IMPU 3), 10 (confisca e distruzione di tutto quanto in sequestro), 12.1 (tassazione delle note professionali dell’avv. DIUF 1, risp. dell’avv. __________), 13.1 (tassazione delle note professionali dell’avv. RAAP) della sentenza 27 ottobre 2023 della Corte delle assise criminali, non impugnati, sono passati in giudicato.
E. Con scritto del 9 settembre 2024, è stato comunicato alle parti che questa Corte si sarebbe chinata, in via preliminare, sulla regolarità della modifica/estensione del 3 ottobre 2023 dell’AA originario del 25 agosto 2022, dal punto di vista delle condizioni applicative dell’art. 333 CPP, risp. dell’art. 11 CPP, e sulla conseguente questione dell’entrata nel merito o meno degli appelli presentati ed è, quindi, stato loro assegnato un termine per prendere posizione al riguardo.
F. Con osservazioni del 27 settembre 2024, risp. del 30 settembre 2024 il PP e l’AP hanno preso posizione sostenendo la regolarità della modifica/estensione del 3 ottobre 2023. Di segno opposto le osservazioni 30 settembre 2024 di IMPU 1.
Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerato
Dei tre motivi previsti dal disposto per una non entrata nel merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2).
La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art. 403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo (risp. la mancanza definitiva di un presupposto processuale), il tribunale di appello abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3).
Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento a procedere, risp. la mancanza di un presupposto processuale, e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado – nella misura in cui, impugnata con l’appello, risp. con gli appelli oggetto dell’istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato – è annullata, o meglio decade (“[…] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n.9 ad art. 403 CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente pronunciato – ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno – oppure no; Jositsch/Schmid, ibid.).
in una prima fase, congiuntamente con IMPU 2 e IMPU 3, una serie di atti sessuali fuori e dentro l’automobile dell’AP (penetrazioni vaginali, una penetrazione anale, sesso orale con inserimenti del pene in bocca);
in una seconda fase, dopo che IMPU 2 e IMPU 3 si sono allontanati, al solo IMPU 1 (anche se l’AA sembra confusamente lasciare anche la seconda fase nell’ambito della correità/complicità), un leccamento della vagina dell’AP sdraiata sui sedili posteriori e, poi, una penetrazione vaginale fuori dall’auto con, infine, un’eiaculazione nella bocca dell’AP.
Oggetto della modifica/estensione del 3 ottobre 2023 (ad eccezione del valore dell’alcolemia, che, si è visto, è poi stato comunque ripristinato ai valori originari in occasione del dibattimento) è questa seconda fase – che inizia dopo l’allontanamento di IMPU 2 e IMPU 3 – e che riguarda soltanto IMPU 1.
Con la modifica/estensione vengono, dunque, aggiunte:
una ulteriore penetrazione in vagina quando l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto – penetrazione, questa, di cui nell’AA originario non c’è traccia – e
la descrizione dei fatti che secondo la (nuova) ipotesi accusatoria costituirebbero l’elemento coercitivo, caratterizzante tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1 in questa seconda fase.
In relazione ai fatti che con l’accusa estesa/modificata sono stati imputati ad IMPU 1 indistintamente sia a titolo di violenza carnale (vecchio art. 190 CP in vigore al momento dei fatti, in seguito soltanto art. 190 CP) sia a titolo di coazione sessuale (vecchio art. 189 CP in vigore al momento dei fatti, in seguito soltanto art. 189 CP), va, dapprima, osservato che, a ben vedere, i “per avere” – ossia le descrizioni dei fatti, per ipotesi, costitutivi di reato, delle imputazioni di violenza carnale e di coazione sessuale – sono identici e, quindi, all’evidenza frutto di un troppo sbrigativo “copia e incolla” (cfr. doc. TPC 87, punti B.2 e B.3). Ciò detto, si ha che la Corte di primo grado ha dichiarato l’imputato autore colpevole di violenza carnale per la penetrazione in vagina mentre l’AP era sdraiata sui sedili dell’auto (sentenza impugnata, disp. 1) e lo ha invece prosciolto, senza spendere nemmeno una parola di motivazione – violando, così, crassamente, il suo obbligo di motivazione, che è emanazione del diritto di essere sentito (art. 81 cpv. 1 lett. b, nonché cpv. 3 lett. a CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. Stohner, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 9 segg. ad art. 81 CPP, con rif.) –, dall’imputazione di violenza carnale per la penetrazione in vagina fuori dall’auto (sentenza impugnata, disp. 2.2).
Sul leccamento della vagina dell’AP sdraiata sui sedili posteriori e sull’eiaculazione nella bocca dell’AP fuori dall’auto, che verosimilmente – ma si tratta di una deduzione per esclusione, poiché, come visto, i fatti sottostanti alle imputazioni di violenza carnale e di coazione sessuale sono esattamente gli stessi – costituivano l’imputazione di coazione sessuale, invece, la Corte di primo grado non si è minimamente pronunciata né nella motivazione né nel dispositivo. Ciò che non solo viola palesemente, come visto, l’obbligo di motivazione, ma anche quello di trattazione esaustiva di tutti i capi di imputazione (cfr. Stohner, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 22 ad art. 81 CPP, con rif., spec. a DTF 142 IV 378 consid. 1.3).
Ciò detto, occorre, in primo luogo esaminare se la citata estensione/modifica dell’accusa potesse essere validamente effettuata.
Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto, se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa.
3.1. Secondo la giurisprudenza, l’applicazione del cpv. 1 del disposto, che riguarda la modifica/integrazione (Ergänzung) dell’accusa, è possibile qualora, secondo il tribunale, i fatti descritti nell’atto di accusa potrebbero realizzare un’altra (o un’ulteriore) fattispecie penale astratta rispetto a quella ipotizzata dal PP (cfr. l’apprezzamento giuridico divergente ai sensi dell’art. 344 CPP) ma nell’ottica di una tale diversa qualifica giuridica mancasse (risp. non fosse completa) la descrizione dei fatti corrispondenti a uno o più presupposti (elementi costitutivi, Tatbestandsvoraussetzungen) del reato. Altresì applicabile sarebbe qualora, a mente del tribunale, potrebbe essere realizzata una fattispecie penale qualificata ma nell’atto di accusa fosse descritta soltanto la fattispecie di base (non qualificata), mancando così una descrizione dei fatti caratterizzanti la qualifica (Qualifikationsmerkmale). Quale esempio di scuola, il TF indica il caso in cui il tribunale ritiene che potrebbe essere realizzato il reato di truffa invece dell’imputata appropriazione indebita: esso potrà dare, quindi, la possibilità alla pubblica accusa di aggiungere la descrizione dei fatti corrispondenti all’inganno astuto, non presenti nell’atto di accusa originario (DTF 149 IV 42 consid. 3.4.1, con rif.; cfr. anche Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 35 ad art. 333 CPP).
Per l’accusatore privato la richiesta di modifica/integrazione dell’accusa ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP è uno dei mezzi a sua disposizione (oltre al reclamo contro decreti di abbandono impliciti) per far valere i suoi diritti nei casi in cui ritenga l’atto di accusa insufficiente perché la pubblica accusa ha deciso di non considerare, contrariamente a quanto da lui sostenuto, certi elementi di fatto aggravanti/qualificanti o che avrebbero permesso un apprezzamento giuridico più severo. Una richiesta di modifica/integrazione ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP da parte dell’AP dovrà, quindi, essere presa in considerazione dal tribunale che dovrà valutare, in applicazione del principio in dubio pro duriore, se essa sia da accogliere dando la possibilità al MP di modificare/integrare l’accusa. In assenza di un AP, invece, l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP – che comporta una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa – è possibile soltanto entro limiti molto stretti, ossia in modo restrittivo, per evitare che gravi reati sfocino in un proscioglimento ingiustificato soltanto perché dall’assunzione delle prove dinanzi al tribunale risulta una possibile nuova variante dei fatti (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.7 combinato con DTF 149 IV 42 consid. 3.4.1 con rif. a STF 6B_1216/2020 dell’11.04.2022 consid. 1.3.2 e 6B_688-689/2017 del 01.02.2018 che, entrambe, indicano che la nuova variante dei fatti potrebbe risultare, per esempio, come conseguenza di un cambio di strategia della difesa). Nella citata DTF 149 IV 42 – discutendo la questione se sia possibile un’interpretazione estensiva dell’art. 333 cpv.1 CPP che ne permetta l’applicazione, in modo chiaramente più ampio rispetto al tenore del disposto, per consentire una modifica/integrazione dell’accusa rimanendo nell’ambito della medesima fattispecie già ipotizzata con l’atto di accusa (quesito cui ha risposto negativamente) – il Tribunale federale ha richiamato vari motivi che concorrono a escludere un’interpretazione estensiva dell’art. 333 cpv. 1 CPP e a imporre una particolare cautela nella sua applicazione, motivi fra i quali vi è proprio il fatto che si tratta di una deroga al principio accusatorio, e in particolare al principio dell’immutabilità dell’accusa, ciò che impone che tale procedere non possa diventare la regola, e debba, quindi, rivestire un carattere di eccezionalità (DTF 149 IV 42 consid. 3.4.4).
Occorre, inoltre, ricordare che il principio dell’immutabilità dell’accusa deriva, tra l.ltro, anche dal principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a CPP; Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 4 ad art. 333 CPP). Principio della buona fede che deve guidare l’agire delle autorità penali, come anche quello delle parti alla procedura penale, e da cui discende, in particolare, il divieto di adottare comportamenti contraddittori (“venire contra factum proprium”; DTF 143 IV 117 consid. 3.2 con rif.; cfr. anche DTF 147 IV 105 consid. 4.4.3 in fine, 144 IV 189 consid. 5.1; Geth/Reimann, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 54 segg. ad art. 3 CPP).
3.2. Il cpv. 2 dell’art. 333 CPP prevede la possibilità di consentire al MP, per economia di procedura, di estendere l’accusa (Erweiterung des Sachverhalts), invece di avviare una nuova procedura preliminare, ad altri reati (neue Straftaten; d’autres infractions) commessi dall’imputato che non erano stati indicati nell’atto di accusa, ciò che pure costituisce una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa. Tali altri reati devono essere nuovi, ossia devono essere stati scoperti nel corso della procedura dibattimentale (DTF 147 IV 167 consid. 1.5.1 [cfr. anche consid. 1.5.5, dove il TF ha rinunciato all’esame – in concreto non più necessario soltanto in ragione del generale divieto di applicazione dell’art. 333 cpv. 2 CPP in procedura di appello – volto a stabilire se si potesse già solo parlare di reato nuovo ai sensi del disposto in questione, visto che i fatti cui era stata estesa l’accusa erano “aktenkundig”, ossia risultavano già agli atti]; Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 47 segg. ad art. 333 CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 6 ad art. 333 CPP).
4.1. Con decreto di apertura dell’istruzione del 21 luglio 2019 (AI 2), il PP ha avviato un procedimento penale nei confronti di IMPU 1 per violenza carnale (art. 190 cpv. 1 CP) e coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP). Già dal giorno seguente, il PP ha, poi, aggiunto alle ipotesi accusatorie anche il reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), come si può vedere nel decreto di apertura dell’istruzione 22 luglio 2019 nei confronti di IMPU 2 (AI 10) e in apertura del “verbale della persona arrestata” effettuato ad IMPU 1 (AI 16, PP 22.07.2019 IMPU 1, pag. 1).
Dette ipotesi di violenza carnale e coazione sessuale, pur senza essere mai state realmente istruite, sono sopravvissute, almeno formalmente, insieme a quella di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, fino ai verbali finali dei tre imputati (AI 175, PP 22.03.2022 IMPU 1, pag. 1; AI 177, PP 23.03.2022 IMPU 2, pag. 1; AI 179, PP 28.04.2022 IMPU 3, pag. 1).
Dopodiché, nella comunicazione 21 luglio 2022 della chiusura dell’istruzione (AI 181) e, poi, nell’atto di accusa del 25 agosto 2022 esse sono state scartate a favore del mantenimento della sola imputazione di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.
4.2. Dopo la promozione dell’accusa, la Corte di primo grado ha indetto il dibattimento, senza alcun atto istruttorio o comunicazione particolari, per il 13 e 14 marzo 2023. Dopo aver svolto l’istruttoria dibattimentale e la fase della discussione, si è ritirata in camera di consiglio per deliberare, convocando le parti per la comunicazione della sentenza il 16 marzo 2023. Sia l’istruttoria dibattimentale che la discussione si sono svolte esclusivamente intorno all’ipotesi accusatoria di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’AA. In particolare, né da parte della Corte né da parte del PP o dell’AP è stata nemmeno accennata l’eventualità di prendere in considerazione altre fattispecie penali e/o di applicare l’art. 333 CPP (verb. dib. di primo grado, pag. 1-11 e all. 1).
Il 16 marzo 2023, il presidente della Corte ha annunciato:
“Il Presidente rileva che, espletata la camera di consiglio, questa Corte ha ritenuto che l’incarto non fosse sufficientemente maturo per una decisione di merito. Pertanto, giusta l'art. 349 CPP, è disposta la riapertura del dibattimento e della fase istruttoria al fine di poter completare le prove, che saranno determinate con separata decisione (allegato 2).” (verb. dib. di primo grado, pag. 11)
Con la citata “separata decisione”, la Corte di primo grado – ricordato che “l’atto d’accusa riteneva colpevoli i tre imputati per avere compiuto, in data 20 luglio 2019 e a danno dell’accusatrice privata, atti sessuali con persona inetta a resistere” e che “nella requisitoria l’accusa ha ribadito che, al momento dei fatti, la vittima si trovava sotto l’influsso di bevande alcoliche e che, detto stato le ha impedito di reagire alle azioni degli imputati”, ciò che è stato contestato dagli imputati – ha considerato che “esaminati gli atti di causa anche alla luce di quanto sopra è emerso che il preciso stato alcolemico della vittima al momento dei fatti non è stato determinato con sufficiente precisione” e che “detta circostanza impone di completare l’istruttoria” (verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 2). I primi giudici hanno, quindi, ritenuto di “sottoporre ad un perito (uno psichiatra) alcuni quesiti finalizzati a sapere se ACPR, al momento dei fatti, si trovava in uno stato d’incapacità a resistere” (verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 2 seg.), “tenuto conto del concetto d’ ‘incapacità a resistere’ stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, nonché di uno stato d’ebbrezza della vittima al momento dei fatti non esattamente definito, del comportamento da lei assunto prima, durante e successivamente gli accadimenti di cui all’atto d’accusa, in particolare rientrando a casa sola e in auto, inviando messaggi dal suo domicilio, ecc.” (sic, verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 3).
Anche qui si nota – a prescindere dall’idoneità o meno dell’oggetto della perizia così come esposto – che il tema del prospettato complemento probatorio verte esclusivamente sulla pretesa inattitudine a resistere dell’AP nell’ambito dell’imputazione di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’AA.
Con mandato peritale del 28 aprile 2023, controfirmato dal perito dr. __________ (doc. TPC 41), è stato posto il seguente quesito peritale:
“dica il perito se, dopo aver analizzato le risultanze istruttorie agli atti, ovvero le dichiarazioni delle persone coinvolte, nonché la condotta tenuta dall’accusatrice privata prima e dopo i fatti a giudizio ed i riscontri peritali eseguiti, sia possibile affermare che ACPR la notte del 19/20 luglio 2019, e meglio durante i rapporti sessuali, si trovasse in uno stato di totale incapacità di discernimento, e quindi di comprendere il senso degli atti di natura sessuale compiuti o di determinarsi di conseguenza.” (doc. TPC 41, pag. 3)
Sorvolando sull’imprecisione della domanda posta al perito (dall’inettitudine a resistere di cui all’imputazione che si voleva meglio indagare si è erroneamente scivolati nell’incapacità di discernimento), si ha che, con la perizia resa il 10 luglio 2023 (doc. TPC 59), il perito ha risposto negativamente al quesito postogli con la citata decisione di conferimento del mandato peritale del 28 aprile 2023. Ma non solo. Oltre a ciò, il perito ha risposto ad altri quesiti che non gli erano stati posti (si trattava di quesiti proposti dal PP con scritto 27 marzo 2023 [doc. TPC 20] e poi ribaditi con scritto 17 aprile 2023 [doc. TPC 29] ma manifestamente respinti dal presidente della Corte, visto che non sono stati inclusi nel mandato peritale) e si è espresso su vari temi esulanti dal mandato e dalla sua competenza quale perito. Ma tant’è.
4.3. Dopo avere, in un primo tempo, espresso critiche e riserve relativamente alla perizia (e meglio, relativamente alla conclusione peritale secondo cui l’AP non era inetta a resistere), chiedendo di sentire il perito in aula per chiarimenti e complementi (doc. TPC 64), il PP, con scritto del 31 agosto 2023, cambia radicalmente impostazione e chiede di modificare l’accusa ipotizzando il reato di violenza carnale ex art. 190 CP (doc. TPC 74).
A motivazione della richiesta, il PP cita una frase del perito, peraltro decontestualizzandola, secondo cui l’AP “non ha subito la violenza carnale senza opporre resistenza” e – citando genericamente il perito e una frase dell’AP da questi riportata “mi ricordo di aver detto di no e ricordo di essermi messa a piangere” (tratta da un verbale del 2 agosto 2019, AI 90, PP 02.08.2019 ACPR, pag. 7) – argomenta sostanzialmente che, se la vittima non era totalmente incapace di discernimento, allora “è necessario prospettare anche il reato più grave di violenza carnale” (doc. TPC 74, pag. 2).
Ricevutane la possibilità dal presidente della Corte (doc. TPC 79), il PP ha, quindi, presentato il 3 ottobre 2023 l’AA modificato/esteso, come visto (doc. TPC 87; v. supra, consid. 2), con il quale ha aggiunto, a carico di IMPU 1, un’ulteriore penetrazione in vagina per ipotesi avvenuta (lo si ricorda, dopo l’allontanamento degli altri due) quando l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto e la descrizione dei fatti che – secondo la (nuova) ipotesi accusatoria di violenza carnale e coazione sessuale – costituirebbero il mezzo coercitivo in relazione a tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1.
In occasione della riapertura del dibattimento, il 25 ottobre 2023, i primi giudici hanno respinto l’istanza della difesa di IMPU 1 che chiedeva l’annullamento della modifica/estensione dell’accusa (verb. dib. di primo grado, all. 3). Ai consid. 12-14 della sentenza impugnata si trova quanto i primi giudici hanno fornito quale motivazione al riguardo.
Ora, dagli atti del procedimento dinnanzi alla Corte di primo grado, e in particolare dal verbale del dibattimento e dai relativi allegati, non risulta nulla che permetta di concludere che di tale ulteriore atto sessuale si sia venuti a conoscenza durante la procedura dibattimentale e non prima, né i primi giudici – che nei menzionati consid. 12-14 della sentenza impugnata sembrano contemplare soltanto il cpv. 1 dell’art. 333 CPP – dicono alcunché in tal senso. Con il menzionato scritto del 31 agosto 2023 (doc. TPC 74), il PP sembra voler ricondurre il suo cambiamento di approccio alle risultanze della perizia del dr. __________. La perizia, tuttavia, non contiene alcun elemento che possa dirsi nuovo e che abbia permesso di venire a conoscenza di alcun nuovo reato. In particolare, la frase citata dal PP: “non ha subito la violenza carnale senza opporre resistenza” (che non costituisce certo un accertamento, né potrebbe esserlo, come si vedrà ancora più avanti) fa riferimento, come già accennato, a dichiarazioni dell’AP verbalizzate dallo stesso PP il 2 agosto 2019 (AI 90, PP 02.08.2019 ACPR, pag. 6 e 7). Ecco l’estratto completo della perizia da cui il PP ha estrapolato la frase:
‘Oltre a quanto detto sopra la signora ACPR stessa riferisce nel verbale del 02 agosto 2019, che “…gli dico di smetterla e mi metto pure a piangere…e… mi ricordo di aver detto di no e ricordo di essermi messo a piangere”. Ella non ha subito la violenza carnale senza opporre resistenza’ (doc. TPC 59, perizia 10.07.2023 dr. __________, pag. 13)
Con osservazioni del 27 settembre 2024, il PP ha sostanzialmente riproposto, epurandola del riferimento al modificato tasso alcolemico poi ripristinato (cfr. supra, introduzione, lett. B.2 e consid. 2), l’argomentazione di cui al citato scritto del 31 agosto 2023, cioè che dalla perizia del dr. __________
‘emerge un elemento nuovo, ossia che il “NO” della vittima (“mi ricordo di aver detto di no e ricordo di essermi messa a piangere”) durante quel breve momento di coscienza-veglia (flash), espresso alla fine della prima fase (quella che ha coinvolto i tre imputati) non poteva, secondo il perito, rientrare nelle fasi di dormiveglia causati dall’eccessiva assunzione di alcol (considerate inoltre le testimonianze da lui rilevate, il fatto di aver guidato subito dopo ed avere inviato messaggi) e ciò non sarebbe stato sufficiente per affermare che la vittima fosse totalmente incapace di discernimento.’ (osservazioni PP 27.09.2024, CARP XVIII)
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Da un lato, il preteso “elemento nuovo” non è per nulla tale: il “No” della vittima” (per dirla con le parole del PP) emergeva, infatti, chiaramente dagli atti istruttori. D’altro lato, il resto costituiva la conclusione del perito proprio sul tema controverso che gli era stato sottoposto. Conclusione peritale che collimava con ciò che le difese degli imputati hanno sempre sostenuto durante l’intero procedimento, ossia che l’AP non era totalmente incapace di discernimento, risp. che non era inetta a resistere.
E si rileva, peraltro, già qui ciò che verrà ribadito anche in seguito (infra, consid. 8.2 in fine e consid. 8.3), ovvero che l’esito della perizia, in quanto tale, ha un valore esclusivamente negativo, ossia scagionante, mentre non apporta positivamente alcunché a sostegno di altre ipotesi accusatorie né tanto meno di un’estensione dell’accusa a carico dell’imputato.
Inoltre, lo si ribadisce, lo stralcio di verbale citato dal perito e a sua volta dal PP proviene dal già sopra menzionato verbale svolto con l’AP dallo stesso PP il 2 agosto 2019, per cui di certo non si può parlare al riguardo di un qualsivoglia elemento nuovo.
Ma non solo, si aggiunge che, in ogni caso, da quanto argomentato dal PP non si vede come possa essere possibile dedurre l’ipotetica commissione dell’ulteriore penetrazione in vagina quando l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto, che non era menzionata nell’accusa originaria e viene aggiunta, lo si ripete ancora una volta, per la prima volta con l’AA rimaneggiato del 3 ottobre 2023.
Già solo per il mancato adempimento della condizione applicativa dell’art. 333 cpv.2 CPP della novità del reato aggiunto, dunque, l’estensione dell’accusa relativa alla (ulteriore) penetrazione vaginale sui sedili posteriori dell’auto dell’AP (quando gli altri due già si erano allontanati) non può essere considerata valida. Mancando, dunque, il presupposto processuale di una regolare (e valida) estensione dell’accusa, il procedimento nei confronti di IMPU 1 va abbandonato a tal riguardo – ciò che comporta il decadimento della relativa condanna pronunciata dai primi giudici nei suoi confronti – senza che sia necessario entrare nel merito del suo appello.
La non entrata nel merito dell’appello (principale) di IMPU 1 comporta il decadimento dell’appello incidentale (art. 401 cpv. 3 CPP) con cui l’AP ha impugnato il proscioglimento di IMPU 1 relativamente all’imputata (con l’AA modificato) violenza carnale per la penetrazione vaginale avvenuta fuori dall’auto (sentenza impugnata, disp. 2.2). Tale proscioglimento è, pertanto, passato in giudicato e l’appello incidentale andrà stralciato dai ruoli.
Per quel che riguarda l’aggiunta della descrizione dei fatti che dovrebbero costituire il mezzo coercitivo in relazione a tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1, essa riguarda – non solo le due penetrazioni vaginali che, come visto sopra, non sono più in discussione – bensì anche gli altri atti sessuali imputati al solo IMPU 1 (il leccamento della vagina e l’eiaculazione in bocca dell’AP) sui quali i primi giudici non hanno pronunciato nulla (cfr. supra, consid. 2).
Tale mancata trattazione – che costituisce un vizio di procedura tanto grave da essere, di principio, un motivo di rinvio ex art. 409 CPP (cfr. DTF 148 IV 155 consid. 1.4.1; Keller, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 409 CPP) – non è stata oggetto di alcuna impugnazione. Pertanto, essa non può che essere considerata come proscioglimento implicito passato, incontestato, in giudicato e, di conseguenza, sottratto all’esame di questa Corte (DTF 147 IV 167 consid. 1.2; Keller, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 404 CPP).
8.1. In primo luogo, va osservato che l’AP non ha mai preteso, durante la procedura preliminare, che l’oggetto del procedimento avrebbe dovuto essere diverso rispetto a quanto di fatto istruito dal PP, ossia l’ipotesi di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, tant’è vero che nulla ha eccepito quando questi, nella comunicazione 21 luglio 2022 della chiusura dell’istruzione (AI 181), ha prospettato la promozione dell’accusa (soltanto) relativamente al reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Né, tantomeno, l’AP ha presentato reclamo – come avrebbe potuto fare se avesse ritenuto dati, contrariamente all’opinione del PP, gli elementi di fatto aggravanti implicitamente abbandonati (cfr. DTF 148 IV 124 consid. 2.6.5) – quando il PP ha effettivamente promosso l’accusa come prospettato, abbandonando così implicitamente le iniziali ipotesi di violenza carnale e coazione sessuale.
E in seguito, dinnanzi alla Corte di primo grado, l’AP non ha chiesto alcuna modifica o estensione dell’accusa in applicazione dell’art. 333 CPP, ciò che anche avrebbe potuto fare (cfr. supra, consid. 3.1). Anzi, esprimendosi riguardo alla proposta di modifica/estensione dell’accusa avanzata dal PP, si è semplicemente rimessa al giudizio della Corte senza prendere posizione mentre ha comunque tenuto a ribadire le critiche già espresse nei confronti della perizia (doc. TPC 80, scritto 25.09.2023 dell’avv. RAAP) manifestando, così, la sua convinzione secondo cui l’ipotesi corretta era quella di cui all’art. 191 CP. Ne consegue che la richiesta di applicazione dell’art. 333 cpv.1 CPP – avanzata esclusivamente dal PP e non avendo, in concreto, funzione di tutela di alcun interesse fatto valere dall’AP – andava valutata in modo restrittivo e con la medesima cautela che si impone in caso di assenza di un AP, proprio perché, come visto, l’applicazione del disposto comporta una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa che deve rimanere l’eccezione e non diventare la regola.
8.2. Si aggiunge, poi, sempre a titolo abbondanziale, che praticamente tutta la procedura preliminare è stata svolta, come visto (v. supra, consid. 4.1), almeno formalmente, anche per le ipotesi di violenza carnale e di coazione sessuale oltre che di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, finché il PP ha deciso di promuovere l’accusa soltanto per l’ultimo reato dei tre ipotizzati. Ciò significa che, così facendo, il PP ha ritenuto non dati eventuali fatti aggravanti, risp. caratterizzanti i due reati di violenza carnale e coazione sessuale (in opposizione al reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), ossia quelli che avrebbero costituito il mezzo coercitivo, presupposto oggettivo di entrambi i reati scartati, e che in relazione a tali fatti ha abbandonato implicitamente il procedimento penale.
Ora, considerato che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale sul principio “ne bis in idem” (art. 11 CPP) in relazione agli abbandoni parziali contestuali alla promozione dell’accusa, risp. all’emanazione di un DA (cfr. STF 6B_1220/2021 del 03.05.2022 consid. 2.2.2 con rif. a STF 6B_1404/2020 del 17.01.2022 consid. 2.6.6, poi pubblicata come la già citata DTF 148 IV 124), l’effetto preclusivo dell’abbandono parziale passato in giudicato non si riferisce all’intero complesso fattuale del procedimento ma, sì, “ai fatti concretamente interessati da tale decisione”, questa Corte ritiene che tale effetto preclusivo del principio ne bis in idem si esplichi anche nel caso di un abbandono parziale implicito che, come in concreto, non è stato impugnato dall’AP né direttamente con reclamo né indirettamente mediante richiesta di applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP alla Corte di prima istanza (cfr. supra, consid. 8.1). Già solo per questo motivo, quindi, si renderebbe necessario abbandonare il procedimento in relazione ai fatti interessati da detto abbandono implicito, ovvero quelli relativi al mezzo coercitivo presupposto dei reati di violenza carnale e di coazione sessuale che il PP ha tentato di reintrodurre, senza che le condizioni di cui all’art. 323 cpv.1 siano date, nel procedimento con l’avallo della Corte di primo grado.
E si ricorda, al riguardo, che l’esito negativo della perizia del dr. __________, in quanto tale, non costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 323 cpv. 1 CPP e, come mezzo di prova, di certo non chiama in causa la responsabilità dell’imputato ai sensi della lett. a del medesimo disposto (non apportando positivamente alcunché a suo carico), bensì, al contrario, lo scagiona.
8.3. Ma non solo.
Volendo fare astrazione e non volendo rispondere alla questione di sapere se un abbandono implicito nelle citate circostanze esplichi o no l’effetto preclusivo del principio ne bis in idem per i fatti da esso interessati, la modifica dell’accusa ex art. 333 cpv. 1 CPP operata dal PP con l’avallo della Corte di primo grado non può essere considerata valida e il procedimento andrebbe in ogni caso abbandonato relativamente ai fatti oggetto della stessa anche per i seguenti motivi.
La promozione dell’accusa – in esito allo svolgimento di un’intera procedura preliminare – secondo una determinata ipotesi accusatoria per determinati fatti e non secondo una o più altre ipotesi accusatorie, con contestuale tralasciamento (o abbandono, se si tratta di ipotesi accusatorie prese in considerazione) dei relativi fatti, implica una scelta deliberata e ponderata della pubblica accusa. Tale scelta, in particolare relativamente ai fatti imputati, è, di principio e in ossequio al principio dell’immutabilità dell’accusa, definitiva e vincolante per l’autorità giudicante (cfr. art. 350 cpv. 1 e art. 340 cpv. 1 lett. b CPP). Come visto, l’applicazione dell’art. 333 cpv.1 CPP consente, ma solo in modo restrittivo e con la dovuta cautela, una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa, che è anche espressione del principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a CPP). Una tale deroga deve presupporre, quindi, dei validi motivi a supporto dell’applicazione dell’art. 333 cpv.1 CPP, e si ricorda al riguardo che quale esempio applicativo il Tribunale federale ha citato più di una volta il caso in cui dall’assunzione delle prove dinanzi al tribunale risulta una possibile nuova variante dei fatti e segnatamente come conseguenza di un cambio di strategia della difesa (v. supra, consid. 3.1). In particolare, se l’applicazione del disposto è richiesta dalla pubblica accusa, tali motivi dovrebbero essere, quantomeno (e a titolo puramente indicativo) in analogia a quelli previsti per la riapertura del procedimento ex art. 323 cpv. 1 CPP, nuove emergenze non risultanti dagli atti della procedura preliminare, che la stessa pubblica accusa ha condotto.
In concreto, la pubblica accusa sembra aver tentato di dedurre dal referto peritale del dr. __________ degli elementi atti a giustificare la sua richiesta di modifica dell’accusa. In particolare, citando una frase del perito secondo la quale l’AP “non ha subito la violenza carnale senza opporre resistenza”, che, come si è già detto in precedenza, non costituisce né può costituire un accertamento. Essa, infatti, ricontestualizzata (v. supra, per lo stralcio completo, consid. 5), non può che essere un’espressione infelice – in ogni caso basata su dichiarazioni dell’AP verbalizzate dallo stesso PP durante la procedura preliminare e, quindi, senza alcuna pretesa di novità – all’interno di un ragionamento volto in tutt’altra direzione, ossia a motivare la conclusione secondo cui “con ogni probabilità l’accusatrice privata non si [trovava] in uno stato di totale incapacità di discernimento al momento dei fatti” e che “non si può confermare uno stato di grave compromissione della coscienza” (doc. TPC 59, perizia 10.07.2023 dr. __________, pag. 14 e 15). In alternativa, non potrebbe che trattarsi di un accertamento travalicante sia il mandato peritale sia la competenza del perito, di cui in nessun caso potrebbe essere tenuto conto. Per il resto, la conclusione della perizia – che si limita a rispondere al quesito posto (risp. a quesiti non posti) strettamente nell’ambito dell’ipotesi dell’AA originario – non può certo essere, in sé, un valido motivo atto a giustificare la modifica dell’accusa come richiesto dal PP. Lo si ricorda, peraltro, anche qui (cfr. supra, consid. 8.2 in fine): la conclusione della perizia del dr. __________, in quanto tale, non può che avere un valore esclusivamente negativo, ossia scagionante, nell’ambito dell’accusa originaria, mentre non apporta positivamente alcunché a giustificazione di una modifica/integrazione della stessa.
E altrettanto vale per la Corte di primo grado che, durante tutta la procedura predibattimentale e dibattimentale fino alla (prima) camera di consiglio, non ha rilevato nulla né dato il benché minimo segno di voler procedere a un eventuale discostamento dai fatti e dall’ipotesi accusatoria sottopostale con l’AA originario e che, poi – ordinata una perizia, a suo giudizio, necessaria per completare la situazione probatoria sempre nella stessa ottica, ossia quella dell’AA originario –, ammette la richiesta di modifica dell’accusa con la seguente (singolare) motivazione (preceduta da considerazioni di diritto invero di non facile comprensione, che non vengono riportate):
“Ora, nel caso concreto, lo stato di ebrietà di ACPR, ossia la questione a sapere se la sera del 19/20 luglio 2019 era talmente ubriaca da poter essere qualificata come “inetta a resistere” ai sensi dell’art. 191 CP, è stata oggetto di discussione in sede dibattimentale, poiché, secondo le difese, la versione dell’accusa in proposito non era corroborata da riscontri oggettivi. Il quesito formulato concerne un fatto esposto nell’atto d’accusa del 25 agosto 2022 (cfr. ACC __________: “[…] approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente intossicazione da alcool in cui la stessa si trovava [alcolemia: min. 1.35 – max. 3.10 grammi per mille]”), che però, come dimostra l’esito del complemento istruttorio ordinato all’epoca, non era stato sufficientemente comprovato.
Ne consegue che la condizione posta dal CPP per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP era pienamente soddisfatta (tant’è che il Procuratore Pubblico ne ha effettivamente usufruito, formulando una richiesta di estensione dell’accusa), ma, fatto ancor più importante, l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP, a mente della Corte, ha altresì permesso di garantire maggiormente il rispetto dei diritti degli imputati, i quali, in occasione del secondo processo, avrebbero potuto (se avessero voluto), prendere posizione in merito.” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28 seg.)
Tale motivazione – che dà pacificamente atto che “un fatto esposto nell’atto d’accusa del 25 agosto 2022”, che costituisce uno dei presupposti del reato imputato, “come dimostra l’esito del complemento istruttorio ordinato all’epoca, non era stato sufficientemente comprovato” e pretende di trarne come conseguenza che “la condizione posta dal CPP per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP era pienamente soddisfatta (tant’è che il Procuratore Pubblico ne ha effettivamente usufruito, formulando una richiesta di estensione dell’accusa)” – non può essere ammessa, perché risulta chiaramente insufficiente e logicamente viziata da un ragionamento circolare (petitio principii).
La decisione di ammettere la richiesta di modifica dell’accusa avalla, dunque, senza alcun valido motivo, un comportamento contraddittorio della pubblica accusa e si rivela, a sua volta, come un comportamento contraddittorio che non può essere tutelato.
8.4. Ne consegue che non si potrebbe, in ogni caso, entrare nel merito dell’accusa modificata, inammissibile, e il procedimento nei confronti di IMPU 1 andrebbe abbandonato anche a tale riguardo se i proscioglimenti impliciti (per il leccamento della vagina e l’eiaculazione nella bocca dell’AP) non fossero, come visto, passati in giudicato.
In tale ipotesi (ossia, in quella secondo cui i rispettivi proscioglimenti non fossero passati in giudicato), poi, i due atti sessuali in questione, già indicati sulla versione originaria del 25 agosto 2022 dell’AA (così come, peraltro, la già menzionata penetrazione vaginale fuori dall’auto, oggetto di esplicito proscioglimento per titolo di violenza carnale), rimarrebbero comunque oggetto (a titolo di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) del proscioglimento di cui al disp. 2.1 della sentenza di primo grado, passato in giudicato, che si riferisce chiaramente all’AA originario del 25 agosto 2022 nella sua integralità.
pretesa civile dell’AP
tasse, spese e indennità
Altrettanto vale per le spese della difesa d’ufficio dell’imputato e del gratuito patrocinio dell’AP per la procedura di primo grado, che sono definitivamente a carico dello Stato.
Visto l’esito del procedimento e la conformità alla giurisprudenza della richiesta sia quanto al calcolo della riparazione che a quello degli interessi, essa va integralmente accolta.
spese per il gratuito patrocinio dell’AP in procedura di appello
La nota della patrocinatrice – sul cui ammontare il PP, con scritto del 17 ottobre 2024, ha dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte – appare congrua e va riconosciuta così come esposta.
Visto l’esito del procedimento, le spese per il gratuito patrocinio dell’AP sono poste integralmente e definitivamente a carico dello Stato.
spese per la difesa d’ufficio in procedura di appello
Anche la nota della difesa d’ufficio – sul cui ammontare il PP, con il citato scritto, ha parimenti dichiarato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte – appare congrua e va riconosciuta così come esposta.
Visto l’esito del procedimento, le spese per la difesa d’ufficio di IMPU 1 in appello sono poste integralmente e definitivamente a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 11, 80 segg., 84, 320, 329, 333, 340, 348 segg., 350, 379 segg., 398 segg., 401, 403 CPP,
5 cpv. 3, 29 cpv. 2, 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II,
189, 190, 191 CP (nella loro versione in vigore prima del 1. luglio 2024),
nonché, sulle spese, gli art. 422 segg., 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 429, 433 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia:
I. Il procedimento avviato nei confronti di IMPU 1 è abbandonato limitatamente ai fatti oggetto della modifica/estensione 3 ottobre 2023 dell’accusa, nella misura in cui essi non sono già oggetto di proscioglimenti passati in giudicato.
II. Non si entra nel merito dell’appello presentato da IMPU 1.
III. L’appello incidentale dell’AP è stralciato dai ruoli.
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2.1, 2.2, 3, 4, 7/7.1, 8/8.1, 10, 12.1, 13.1 della sentenza 27 ottobre 2023 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
ricordato, in particolare, che IMPU 1 è già stato prosciolto dall’imputazione di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per i fatti di cui all’atto d’accusa __________ del 25 agosto 2022 e dall’imputazione di violenza carnale di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________ modificato il 3 ottobre 2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato l’AP in vagina fuori dall’auto, nonché, implicitamente, dall’imputazione di coazione sessuale in relazione a un leccamento della vagina e a un’eiaculazione in bocca di cui all’accusa modificata del 3 ottobre 2023,
e che i dispositivi n. 1, 5/5.1, 6, 9/9.1+9.2, 11, 12.2, 12.3. 13.2, 13.3 della medesima sentenza decadono,
1.1. le pretese civili dell’AP sono rinviate al competente foro civile;
1.2. le spese procedurali di primo grado sono poste integralmente a carico dello Stato;
1.3. le spese per la difesa d’ufficio di primo grado di IMPU 1 sono definitivamente poste a carico dello Stato;
1.4. le spese per il gratuito patrocinio di primo grado dell’AP sono poste definitivamente a carico dello Stato;
1.5. lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino rifonderà a IMPU 1 fr. 4'600.- oltre interessi al 5% dal 22 luglio 2019 a titolo di riparazione del torto morale per ingiusta carcerazione ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
2.1. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avv. RAAP vengono riconosciuti:
onorario fr. 2'484.00
spese fr. 149.05
esborsi fr. -
IVA fr. 212.60
Totale fr. 2'845.65
da porre a carico dello Stato.
2.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
2.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.1. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avv. DIUF 1 vengono riconosciuti:
onorario fr. 1'650.00
spese fr. 165.00
esborsi fr. -
IVA fr. 146.90
Totale fr. 1'961.90
da porre a carico dello Stato.
3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
3.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
tassa di giustizia fr. 2'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello Stato.
tassa di giustizia fr. 2'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello Stato.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.