Incarto n. 17.2021.35-37

Locarno 18 agosto 2021/as

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente, Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

statuendo sugli appelli

19 febbraio 2021 di

AP1

rappr. dall'avv. DI1

1° marzo 2021 di

AP2

rappr. dall'avv. DI2

1° marzo 2021 del

procuratore pubblico, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2020 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 10 febbraio 2021) nei confronti di AP1, AP2 e

IM1

rappr. dall' DI3

esaminati gli atti;

ritenuto che

A. Con atto d’accusa (in seguito: AA) n. 158/2020 del 6 agosto 2020 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di IM1, ritenendolo autore colpevole di:

“1. rapina aggravata

per avere il 05 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio, Ponte Cremenaga, Ponte Tresa ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, a Gaggiolo (Italia), Lavena Ponte Tresa (Italia), Clivio (Italia), Porto Ceresio (Italia), in zona Bevera del Comune di Arcisate (Italia), tratto Pedemontana (Italia), Tradate (Italia), Cislago (Italia), Viggiù (Italia), Cantello (Italia), Olgiate Comasco (Italia), Castelnuovo (Italia), Locate Varesino (Italia) ed altre località non meglio precisate dell’Italia, in correità con AP1 (giunto in estradizione dalla Polonia il 30 luglio 2020), F. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), AP2 (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), G. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), V. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale) e M. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale), ognuno con il proprio ruolo, commesso un furto usando violenza contro una persona minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, agendo come associato ad una banda intesa a commettere rapine (cfr. sub. 3 del presente atto di accusa), munendosi di un’arma da fuoco e dimostrandosi particolarmente pericoloso, in particolare per il numero di persone implicate e le modalità organizzative, tecniche ed operative messe in atto per perpetrarla, effettuando sopralluoghi, ripartendosi con precisione i compiti, munendosi di armi da fuoco, disturbatori di frequenze, nastro adesivo e fascette di plastica, e meglio per avere nel corso dei primi mesi dell’anno 2019 V. contattato F. e G. ed indicato loro che si doveva perpetrare una rapina ai danni di un furgone portavalori della ditta Loomis in territorio di Molinazzo di Monteggio, procurandosi AP1 la vettura Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia), procurandosi F. le targhe di polizia TI _____ (risultate rubate in data 16/17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio), G. contattato negli ultimi giorni di giugno 2019 IM1 che partiva da Maenza per raggiungere Monza, in treno, effettuato unitamente a G., F., AP1 e AP2 dei sopralluoghi, asseritamente in territorio italiano, ma con visuale suoi luoghi prescelti, al fine di determinare gli orari di arrivo presso la banca Raiffeisen di Molinazzo di Monteggio del furgone portavalori della ditta Loomis da rapinare, deciso unitamente a G., F., AP1 e AP2, di compiere l’atto delittuoso il 05 luglio 2019, incontratosi il mattino del 05 luglio 2019 con AP1 e AP2 al Bar ______ di Gaggiolo (Italia) per poi essere raggiunti da F. e G., esercizio pubblico lasciato per salire quale passeggero anteriore sul veicolo MERCEDES classe A targato (I) _______ con F. alla guida e G. sul sedile passeggero posteriore mentre AP1 e AP2 li seguivano in sella ai loro scooter, M. avendo preso posizione in un bar vicino alla dogana di Ponte Tresa (Svizzera) per avvisare i correi del passaggio del furgone della ditta Loomis, telefonata avvenuta verso le ore 09:00/09:05, raggiunto la Svizzera e recuperato il veicolo AUDI A3 con AP1 alla guida, prendendo posto sul sedile del passeggero anteriore e G. e AP2 sui sedili passeggeri posteriori, raggiunto l’uscita della banca Raiffeisen di Molinazzo di Monteggio, atteso, sempre a bordo del veicolo a motore AUDI A3, che ACP autista del furgone portavalori della ditta Loomis, lasciasse i locali della Banca Raiffeisen e raggiungesse il suo mezzo meccanico, bloccato, unitamente a G., ACP facendolo cadere a terra e trattenendolo al suolo per poi farlo salire sulla parte posteriore del furgone della ditta Loomis, sotto la minaccia di un’arma da fuoco da parte di G., G. sottraendo, nel contempo, la pistola Glock modello 17,9 mm parabellum con 17 proiettili in uso a ACP, preso posto sul sedile anteriore del furgone della ditta Loomis e azionato il disturbatore di frequenze allo scopo di impedire la localizzazione del mezzo meccanico, messosi AP2 alla guida del furgone e funto da staffetta AP1 e F. alla guida dei veicoli a motore AUDI A3, rispettivamente, MERCEDES classe A, G. preso posto all’interno della parte posteriore del furgone della ditta Loomis tenendo sotto controllo di un’arma da fuoco ACP e chiedendogli il funzionamento, il grado di sicurezza, il tipo di apertura, il tempo necessario a far scattare l’allarme, la presenza di inchiostro nelle valigette contenenti il denaro, preso il telefono di ACP per spegnerlo e gettarlo all’esterno del finestrino del furgone della ditta Loomis quando già si trovavano in territorio italiano, così da evitare di essere localizzati, direttisi in Italia per giungere in zona Bevera al sito denominato “letamaia”, precedentemente indicato da AP1, atteso il ritorno di AP1 che era andato a procurarsi degli attrezzi per procedere all’apertura delle valigette poste all’interno del furgone della ditta Loomis, aperto 8 valigette contenenti denaro con l’aiuto di una mazza, G. legato ACP con delle fascette, fuggito all’arrivo dei Carabinieri prendendo posto sul sedile del passeggero anteriore del veicolo AUDI A3 con alla guida AP2 e quale passeggero posteriore G. mentre AP1 si dava alla fuga a piedi, sottratto così gli importi di CHF 3'040'445 in banconote miste, Euro 207'175.00 in banconote miste, CHF 6'000.00 in monete e una pistola Glock modello 17,9 mm parabellum con 17 proiettili ai danni della ditta Loomis;

sequestro di persona e rapimento

per avere, il 05 luglio 2019 dalle ore 09:10 circa alle ore 11:50 circa a Molinazzo di Monteggio e sino al raggiungimento della “letamaia” in zona Bevera (Italia), in correità con AP1 (giunto in estradizione dalla Polonia il 30 luglio 2020), F. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), AP2 (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), G. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), V. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale) e M. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale), ognuno con il proprio ruolo, indebitamente tenuto sequestrata una persona o averla privata in altro modo della libertà personale o rapito una persona con violenza o minaccia, e meglio per avere sequestrato e rapito ACP a Molinazzo di Monteggio quando si apprestava a salire sul furgone della ditta Loomis, dapprima bloccandolo a terra e poi facendolo salire nel retro del furgone della ditta Loomis, tenendolo G. sotto controllo con la minaccia di un’arma, durante tutto il tragitto da Molinazzo di Monteggio alla “letamaia” in zona Bevera (Italia);

atti preparatori punibili (alla rapina associato ad una banda)

per avere preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostra che si accingeva a compiere una rapina in banda, e meglio nel periodo 23 settembre 2019/24 ottobre 2019 a Colverde (Italia), Grandate (Italia), Como (Italia), Ponte Faloppia, Coldrerio, Balerna, Bruzzella, Novazzano e altre località non meglio precisate della Svizzera e dell’Italia in correità con P., MA., G. e VO., eseguito numerosi sopralluoghi, appostamenti e pedinamenti di almeno 4 obiettivi da rapinare con anche ricerca di vie di fuga, incontrato in più occasioni i correi e intrattenuto numerosi contatti telefonici con i correi, in particolare per avere

il 23 settembre 2019 verso le ore 06:25, il 25 settembre 2019 alle ore 06:26, il 27 settembre 2019 alle ore 06:24, il 30 settembre 2019 alle ore 06:26, il 02 ottobre 2019 alle ore 06:14, 07 ottobre 2019 alle ore 06:14, il 09 ottobre 2019 alle ore 06:17, il 10 ottobre 2019 alle ore 06:10, 21 ottobre 2019 alle ore 06:21, il 22 ottobre 2019 alle ore 06:13 VO. entrato in territorio di Colverde (Italia) alla guida del veicolo FIAT Punto targato (I) BT682ZT, in suo uso, per avvertire i correi dei movimenti dell’obiettivo E. quando lasciava il suo domicilio di Colverde (Italia) per entrare la mattina dal valico di Ponte Faloppia per recarsi al posto di lavoro a Coldrerio,

il 02 ottobre 2019 alle ore 08:09:25 il veicolo BMW X3 targato (I) ________, di proprietà di IM1, entrato in territorio svizzero transitando dal valico di Ponte Faloppia seguendo l’obiettivo E. che entrava alle ore 08:09:37 in territorio svizzero a bordo del veicolo FORD Fiesta (I) _______, dal valico di Ponte Faloppia,

il 02 ottobre 2019 alle ore 08:47 il veicolo BMW X3 targato (I) ________, di proprietà di IM1, lasciato il territorio svizzero transitando dal valico di Chiasso Brogeda,

il 04 ottobre 2019 alle ore 07:21 apparso a Novazzano in Via Torraccia 9 (antenna alla quale si allacciava la sua utenza _____________), alle ore 07:43 apparso a Balerna in Via G. Guisan 20 (antenna alla quale si allacciava l’utenza ___________, in suo uso), alle ore 08:04 apparso a Novazzano in Via Torraccia 9 (antenna alla quale si allacciava l’utenza __________, in suo uso) e lasciato poi il territorio svizzero alle ore 08:27 quando l’obiettivo E. si trovava già in territorio svizzero (ore 08:07 valico di Ponte Faloppia),

il 08 ottobre 2019 alle ore 06:39, presso il parchetto del McDonald’s di Grandate (Italia), incontratosi con F., G. e P., per poi alle ore 07:02 direttosi con VO., a bordo del veicolo BMW X3 targato (I) _______ in direzione Colverde (Italia) seguito da F. e G. a bordo della vettura FIAT 500 targata (I) _______, in uso a F.,

il 08 ottobre 2019 restato a Colverde (Italia) e consegnato la sua vettura BMW X3 targata (I) _______ a uno dei correi, che entrava alle ore 08:06 in territorio svizzero dal valico di Ponte Faloppia, raggiunto Via Monte Generoso a Coldrerio, sostava di fronte alla Banca Raiffeisen della Campagnadorna, altro possibile obiettivo, dalle ore 08:17 alle ore 08:44, e lasciava il nostro territorio alle ore 08:53,

il 09 ottobre 2019 alle ore 07:59 il veicolo OPEL Astra targato (I) _______ in uso a F. entrato in territorio svizzero dal valico di Ponte Faloppia mentre che l’obiettivo E. entrava in territorio svizzero a bordo del veicolo FORD Fiesta (I) _______, dal valico di Ponte Faloppia,

il 10 ottobre 2019 emerso dall’intercettazione ambientale (ore 07:15) del veicolo BMW X3 targato (I) _______ di sua proprietà quanto da lui indicato al correo P. “stamattina devi vedere che fa … Stai tranquillo … ti avvicini … quando carica la borsa, vedi se è pesante la borsa … se è una borsa da dieci chili si vede …” riferito all’obiettivo E.,

il 10 ottobre 2019 alle ore 07:38 dall’intercettazione ambientale del veicolo BMW X3 targato (I) _______ emersa la conversazione tra P. (B) e MA. (C) “… (C) E tu ogni mattina vieni qua da solo? (B) Sì! (C) Qui quant’è che state più o meno? (B) Mi faccio un’altra settimana! (C) Sì? … No ma invece la mattina qua? (B) No, un’oretta e lo facciamo … Al massimo un’oretta (C) Com’è che si chiama l’altro ragazzo? … (B) _________…”, riferita all’obiettivo E.,

il 10 ottobre 2019 alle ore 07:47 P. e MA., a bordo del veicolo BMW X3 targato (I) _______ (di proprietà di IM1), il primo alla guida e la seconda come passeggero anteriore, entrati in Svizzera dal valico di Ponte Faloppia, ed emersa dall’intercettazione ambientale la conversazione tra P. (A) e MA. (B) “… (B) Non chiama? … Ma è possibile che non chiami? (A) Eh se non parte, se non viene! (A) Eh già doveva partir! (A) otto meno cinque, otto, otto e cinque massimo … (A) Dieci giorni che sto facendo questo scherzo! …”, riferito all’obiettivo E.,

il 10 ottobre 2019 alle ore 08:08 P., a bordo del veicolo BMW X3 targato (I) ________ (di proprietà di IM1), con passeggera anteriore, MA., posteggiato la vettura sul sedime del distributore ENI di Via G. Bernasconi a Mendrisio, per poi raggiungere alle ore 08:19 i posteggi di Via Monte Generoso a Coldrerio, posteggiare il veicolo, dirigersi in direzione Via S. Gottardo, raggiungere l’esercizio pubblico Bar ______ e alle ore 08:38 raggiungere l’ingresso della Banca Raiffeisen di Coldrerio, altro obiettivo di rapina,

il 10 ottobre 2019 alle ore 08:41 dall’intercettazione ambientale del veicolo BMW X3 targato (I) _______ emersa la conversazione tra P. (A) e MA. (B) “… (B) Andiamo? (A) Sì, sì … La borsa era bella pesante, vai a sapere che cazzarola c’aveva dentro … (B) Va beh, speriamo, almeno avete capito … no, era bella carica … no? … Secondo me più che oro, ha soldi! (A) Se era, era oro, perché nella borsa fatta … i soldi comunque per quanto sia, non hanno il peso dell’oro! (B) Boh, io non me ne intendo, a me basta che poi si monetizza! … (B) Speriamo che era lei, ma sicuramente … se ha detto mio papà che era partita …”, riferito all’obiettivo E.,

il 14 ottobre 2019, al mattino, incontratosi con i correi F. e G. ed emersa dall’intercettazione ambientale del veicolo BMW X3 targato (I) ________ che egli ha riferito agli stessi “Ma tu parli quando facciamo il portavalori? … quando usciamo da là il camion, il portavalori, facciamo la strada delle montagne? …” riferito ad altro obiettivo di rapina,

il 14 ottobre 2019 alle ore 08:09 il veicolo FORD Fiesta (I) ________, condotto dall’obiettivo E. entrato in territorio svizzero transitando dal valico di Ponte Faloppia e seguito dal veicolo BMW X3 targato (I) ________ con alla guida di IM1 (entrata in Svizzera ore 08:10),

il 23 ottobre 2019 alle ore 06:40 raggiunto unitamente a F. (a bordo dei veicoli in loro uso) il territorio di Colverde (Italia), dove risiedono E. e L., obiettivi di rapina,

il 23 ottobre 2019 dall’intercettazione ambientale del suo veicolo BMW X3 targato (I) emerso che egli ha riferito al correo F. di un ulteriore obiettivo di rapina da individuarsi in uomo che conduce un veicolo Peugeot con targhe (italiane) “___”, poi identificato in L.,

il 23 ottobre 2019 ore 01:00 dall’intercettazione ambientale del suo veicolo BMW X3 targato (I) ________, emersa la sua conversazione con il correo F.(B) “… (B) Possiamo uscire da dove … ascolta … no, no, no, che bigolo, non c’è bisogno neanche di fare così … si arriva su in altro, si taglia i quattro ferri che dividono l’Italia alla Svizzera! … Non sei mai venuto … è dentro nei boschi … è qui … e scendiamo di qua … (A) E si devono tagliare le sbarre? (B) Quattro sbarre, quattro paletti così di ferro … (A) E là ci sono le vasche dove buttare le cose! … Perché queste sono importanti, perché se no fanno quel rumore di merda! … Che poi in dieci minuti si aprono tutte le valigie … oh, con quattro colpi … con quattro colpi le rompiamo tutte … tanto se c’è la mazza grossa, io, ogni colpo ne aprivo una io …”, riferito ad altro obiettivo di rapina,

il 24 ottobre 2019 incontratosi con il correo F. a Como (Italia),

il 24 ottobre 2019 atteso a Colverde (Italia) il passaggio della vettura TOYOTA Yaris targata (I) ________ di L., ulteriore obiettivo di rapina, e intrattenuto diversi colloqui telefonici tra le ore 06:55 e le ore 06:59 con i correi per poi seguire detto veicolo da Colverde (Italia) a Ponte Faloppia, Balerna e Pedrinate, ed essere quindi fermato dalla Polizia e successivamente arrestato,

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, il 05 luglio 2019 a Ponte Cremenaga, introdotto in territorio svizzero dall’Italia, senza averne diritto, una pistola destinata alla commissione della rapina di cui sub. 1 del presente atto di accusa;

passeggero in un veicolo a motore sottratto

per avere, il 05 luglio 2019 sulla tratta Ponte Cremenaga/Molinazzo di Monteggio e ritorno, circolato sul veicolo AUDI A3 con apposte targhe di polizia TI ______ (risultate rubate in data 16/17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio), sapendo che tale veicolo era stato sottratto;”.

B. Con AA n. 200/2020 del 15 ottobre 2020, il procuratore pubblico ha promosso l’accusa anche nei confronti di AP1 e AP2, ritenendoli autori colpevoli di:

“A. In correità tra loro e in correità con IM1, G., F., M., V.

  1. rapina aggravata

per avere nel periodo marzo 2019/05 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio, Ponte Cremenaga, Ponte Tresa ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, a Gaggiolo (Italia), Lavena Ponte Tresa (Italia), Clivio (Italia), Porto Ceresio (Italia), in zona Bevera del Comune di Arcisate (Italia), tratto Pedemontana (Italia), Tradate (Italia), Cislago (Italia), Viggiù (Italia), Cantello (Italia), Olgiate Comasco (Italia), Castelnuovo (Italia), Locate Varesino (Italia) ed altre località non meglio precisate dell’Italia, in correità con IM1 (già oggetto di promozione dell’accusa), F. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), G. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), V. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale) e M. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale), ognuno con il proprio ruolo, commesso un furto usando violenza contro una persona minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, agendo come associato ad una banda intesa a commettere rapine, munendosi di un’arma da fuoco e dimostrandosi particolarmente pericolosi, in particolare per il numero di persone implicate e le modalità organizzative, tecniche ed operative messe in atto per perpetrarla, effettuando sopralluoghi, ripartendosi con precisione i compiti, munendosi anche di disturbatori di frequenze, nastro adesivo e fascette di plastica, e meglio per avere nel corso dei primi mesi dell’anno 2019 V., indicato quale mente della rapina da IM1, contattato F. e G. indicando loro che si doveva perpetrare una rapina ai danni di un furgone portavalori della ditta Loomis, il 23 aprile 2019 AP1 contattato telefonicamente V., V. contattato telefonicamente, il 18 maggio 2019, F., procurandosi AP1 la vettura AUDI A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia), procurandosi F. le targhe di polizia TI ______ (risultate rubate in data 16/17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio), G. contattato, negli ultimi giorni di giugno 2019, IM1 che partiva da Maenza per raggiungere Monza, in treno, effettuato unitamente a IM1, G. e F. dei sopralluoghi, asseritamente in territorio italiano, ma con visuale sui luoghi prescelti, al fine di determinare gli orari di arrivo presso la banca Raiffeisen di Molinazzo di Monteggio del furgone portavalori della ditta Loomis da rapinare, deciso unitamente a IM1, G. e F. di compiere l’atto delittuoso il 05 luglio 2019, incontratisi il mattino del 05 luglio 2019 con IM1 al Bar ______ di Gaggiolo (Italia) per poi essere raggiunti da F. e G., esercizio pubblico lasciato per mettersi alla guida dei loro rispettivi scooter YAMAHA T-MAX targato (I) ______ (di proprietà di AP2), AP1 a bordo del motoveicolo YAMAHA T-MAX targato (I) ______ (di proprietà di _____________) per seguire il veicolo MERCEDES classe A targato (I) _________ (di proprietà di ___________) ma in uso a F., che si poneva alla guida, e con IM1 sul sedile passeggero anteriore e G. e sul sedile passeggero posteriore, lasciato così la località di Gaggiolo (Italia) transitando da Porto Ceresio (Italia) verso Ponte Tresa (Svizzera), raggiunto la Svizzera e recuperato il veicolo AUDI A3 TI ______ con AP1 alla guida, IM1 prendendo posto sul sedile del passeggero anteriore e G. e AP2 sui sedili passeggeri posteriori, M. avendo preso posizione in un bar vicino alla dogana di Ponte Tresa (Svizzera) per avvisare telefonicamente i correi del passaggio del furgone della ditta Loomis, telefonata avvenuta verso le ore 09:00/09:05, raggiunto l’uscita della banca Raiffeisen di Molinazzo di Monteggio, atteso, sempre a bordo del veicolo a motore AUDI A3 TI ______, che ACP autista del furgone portavalori della ditta Loomis, lasciasse i locali della Banca Raiffeisen e raggiungesse il suo mezzo meccanico, IM1, unitamente a G., bloccato ACP facendolo cadere a terra e trattenendolo al suolo per poi farlo salire sulla parte posteriore del furgone della ditta Loomis, sotto la minaccia di un’arma da fuoco da parte di G., G. sottraendo, nel contempo, la pistola Glock modello 17,9 mm parabellum con 17 proiettili in uso a ACP, messosi AP2 alla guida del furgone della ditta Loomis e funto da staffetta AP1 e F. alla guida dei veicoli a motore AUDI A3 TI ______, rispettivamente, MERCEDES classe A targato (I) ________, IM1 preso posto sul sedile anteriore del furgone della ditta Loomis e azionato il disturbatore di frequenze allo scopo di impedire la localizzazione del mezzo meccanico, G. preso posto all’interno della parte posteriore del furgone della ditta Loomis tenendo sotto controllo di un’arma da fuoco ACP e chiedendogli il funzionamento, il grado di sicurezza, il tipo di apertura, il tempo necessario a far scattare l’allarme e la presenza di inchiostro delle valigette contenenti il denaro, IM1 preso il telefono di ACP per spegnerlo e gettarlo all’esterno del finestrino del furgone della ditta Loomis quando già si trovavano in territorio italiano, così da evitare di essere localizzati, direttisi in Italia per giungere in zona Bevera al sito denominato “letamaia”, precedentemente indicato da AP1, atteso il ritorno di AP1 che era andato a procurarsi degli attrezzi per procedere all’apertura delle valigette poste all’interno del furgone della ditta Loomis, aperto 8 valigette contenenti denaro con l’aiuto di una mazza, G. legato ACP con delle fascette di plastica, fuggiti all’arrivo dei Carabinieri mettendosi AP2 alla guida del veicolo a motore AUDI A3 TI ______, con passeggero anteriore IM1 e passeggero posteriore G., mentre AP1 si dava alla fuga a piedi, incontratisi, dopo la fuga, con i correi IM1, F. e G. per procedere alla spartizione della refurtiva, sottratto così gli importi di CHF 3'040'445 in banconote miste, Euro 207'175.00 in banconote miste, CHF 6'000.00 e 1 pistola Glock modello 17,9 mm parabellum con 17 proiettili ai danni della ditta Loomis;

sequestro di persona e rapimento

per avere, il 05 luglio 2019 dalle ore 09:10 circa alle ore 11:50 circa a Molinazzo di Monteggio e sino al raggiungimento della “letamaia” in zona Bevera (Italia), in correità con IM1 (già oggetto di promozione dell’accusa), F. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), G. (per il quale è stato emanato mandato di cattura internazionale), V. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale) e M. (per il quale verrà emanato mandato di cattura internazionale), indebitamente tenuto sequestrata una persona o averla privata in altro modo della libertà personale o rapito una persona con violenza o minaccia, e meglio per avere sequestrato e rapito ACP a Molinazzo di Monteggio quando si apprestava a salire sul furgone della ditta Loomis, dapprima IM1 bloccandolo a terra e poi facendolo salire nel retro del furgone della ditta Loomis, tenendolo G. sotto controllo con la minaccia di un’arma, durante tutto il tragitto da Molinazzo di Monteggio alla “letamaia” in zona Bevera (Italia);

B. AP2

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, il 05 luglio 2019 a Ponte Cremenaga, introdotto in territorio svizzero dall’Italia, senza averne diritto, una pistola destinata alla commissione della rapina di cui sub. 1 del presente atto di accusa;

passeggero in un veicolo a motore sottratto

per avere, il 05 luglio 2019 sulla tratta Ponte Cremenaga/Molinazzo di Monteggio, circolato sul veicolo AUDI A3 con apposte targhe di polizia TI ______ (risultate rubate in data 16/17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio), sapendo che tale veicolo era stato sottratto;”.

C. Il pubblico dibattimento dinanzi alla Corte delle assise criminali si è svolto il 28 e il 30 ottobre 2020. All’inizio, la presidente della prima Corte ha esteso l’accusa nei confronti di IM1 e di AP2 (punto 1 dei rispettivi AA) all’ipotesi di reato di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr (abuso della licenza e delle targhe) per avere usato, il 5 luglio 2019 e nelle circostanze descritte al punto 1 degli AA 158/2020 e 200/2020, sul veicolo Audi A3, le targhe TI ______ risultate rubate in data 16/17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio.

D. Esperito il dibattimento, con sentenza del 30 ottobre 2020 (motivazione scritta intimata il 10 febbraio 2021), la Corte delle assise criminali ha dichiarato:

IM1 autore colpevole di:

“1.1. rapina aggravata

siccome commessa come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con terze persone e, nella sua forma semplice, con AP1 e AP2, ai danni di Loomis Schweiz AG, Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

1.2. rapimento

per avere, il 5 luglio 2019, in correità con AP1, AP2 e terzi, rapito, a Molinazzo di Monteggio e fino al raggiungimento della “letamaia” in zona Bevera (Italia), ACP;

1.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, il 5 luglio 2019, a Ponte Cremenaga, introdotto sul territorio svizzero una pistola giocattolo simile a un revolver di colore nero, priva del tappo rosso sull’estremità della canna;

1.4. furto d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto)

per avere, il 5 luglio 2019, da Ponte Cremenaga a Molinazzo di Monteggio, circolato sul veicolo Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia);

1.5. abuso della licenza e delle targhe

per avere usato, il 5 luglio 2019, nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, sul veicolo Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia), la targa TI ______ che non era stata rilasciata per lui né per tale veicolo;”

e lo ha invece prosciolto dall’imputazione di furto d’uso (passeggero in un veicolo a motore sottratto) di cui al punto 5 dell’AA 158/2020 limitatamente all’aver circolato sul veicolo Audi A3 nella tratta Molinazzo di Monteggio/Ponte Cremenaga, nonché dall’imputazione di atti preparatori punibili di cui al punto 3 dell’AA, così come, per quanto attiene al punto 1 dell’AA, dall’aggravante dell’arma da fuoco e da quella della pericolosità speciale (disp. n. 4);

AP1 autore colpevole di:

“2.1. rapina

Commessa a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con IM1, AP2 e terze persone, ai danni di Loomis Schweiz AG, Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

2.2. rapimento

per avere, il 5 luglio 2019, in correità con IM1, AP2 e terzi, rapito, a Molinazzo di Monteggio e fino al raggiungimento della “letamaia” in zona Bevera (Italia), ACP;”

e lo ha invece prosciolto dalle aggravanti della banda, dell’arma da fuoco e della pericolosità speciale di cui al punto 1 dell’AA 200/2020 (disp. n. 5);

AP2 autore colpevole di:

“3.1. rapina

commessa a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con IM1, AP1 e terze persone, ai danni di Loomis Schweiz AG, Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

3.2. rapimento

per avere, il 5 luglio 2019, in correità con IM1, AP1 e terzi, rapito, a Molinazzo di Monteggio e fino al raggiungimento della “letamaia” in zona Bevera (Italia), ACP;

3.3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, il 5 luglio 2019, a Ponte Cremenaga, introdotto sul territorio svizzero una pistola giocattolo simile a un revolver di colore nero, priva del tappo rosso sull’estremità della canna;

3.4. furto d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto)

per avere, il 5 luglio 2019, da Ponte Cremenaga a Molinazzo di Monteggio, circolato sul veicolo Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia);

3.5. abuso della licenza e delle targhe

per avere usato, il 5 luglio 2019, nelle circostanze di cui al punto 3.1 del dispositivo, sul veicolo Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia), la targa TI ______ che non era stata rilasciata per lui né per tale veicolo;”

e lo ha invece prosciolto dalle aggravanti della banda, dell’arma da fuoco e della pericolosità speciale di cui al punto 1 dell’AA 200/2020 (disp. n. 6).

Di conseguenza,

  • IM1 è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 5 mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto (disp. 7.1);

  • AP1 è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto, nonché quello estradizionale (disp. 7.2);

  • AP2 è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 7 mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto (disp. 7.3).

Ad IM1 non è stata revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 2 anni e 6 mesi per ripetuta rapina di cui alla sentenza del 31 agosto 2016 della Corte delle assise criminali (disp. 8).

A AP1 è stata revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna di cui al decreto d’accusa del 15 maggio 2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino per entrata illegale (disp. 9).

Per tutti e tre gli imputati è stata inoltre ordinata l’espulsione ex art. 66a CP per un periodo di 12 anni (disp. 10, 11 e 12) e sono stati condannati a versare all’accusatore privato ACP fr. 3'000.- (in solido tra loro) a titolo di risarcimento per torto morale (disp. 13).

In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP è stato ordinato il mantenimento agli atti di tutti i reperti probatori dal n. rep. _______ a ________ sequestrati ad IM1 (disp. 14) e di quelli dal n. rep. _____ a ______ sequestrati a AP1 (disp. 16), e, deduzione fatta della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del suo difensore d’ufficio, nei confronti di IM1 è stata ordinata la confisca di fr. 273.60 (disp. 15). Infine, la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno (disp. 17), mentre le spese per le difese d’ufficio sono state sostenute dallo Stato (disp. 18), con l’obbligo, per i condannati, di rifonderle integralmente non appena le loro condizioni economiche glielo permettano, con la sola eccezione di IM1, tenuto a rifonderle solo in ragione di 4/5 (disp. 18.1-18.5).

E. Mentre IM1 ha accettato il giudizio della Corte precedente, AP1, AP2 e il procuratore pubblico hanno tempestivamente annunciato di volere interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, hanno confermato tale volontà con dichiarazioni del 19 febbraio 2021 (AP1) e del 1° marzo 2021 (il procuratore pubblico e AP2).

AP1 ha precisato di impugnare i seguenti punti del dispositivo:

  • 2, 2.1, 2.2 (colpevolezza per i reati di rapina e rapimento);

  • 7.2 (pena);

  • 9 (revoca della sospensione condizionale della precedente condanna);

  • 11 (espulsione);

  • 13 (torto morale);

  • 17 (tasse e spese);

  • 18 (rifusione delle spese per il gratuito patrocinio).

AP2 ha precisato di impugnare i seguenti punti del dispositivo:

  • 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 (colpevolezza per i reati di rapina, rapimento, infrazione alla LArm, furto d’uso, abuso della licenza e delle targhe);

  • 7.3 (pena);

  • 12 (espulsione);

  • 13 (torto morale);

  • 17 (tasse e spese);

  • 18.3 (rifusione delle spese per il gratuito patrocinio).

Il procuratore pubblico ha precisato di impugnare i seguenti punti del dispositivo riguardanti IM1:

  • 4 (limitatamente al proscioglimento di IM1 dall’imputazione di atti preparatori di rapina);

  • 7.1 (pena di IM1).

F. I punti n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4 (limitatamente ai proscioglimenti dall’imputazione di furto d’uso di cui al punto 5 dell’AA [parziale] e dalle aggravanti dell’arma da fuoco e della pericolosità speciale di cui al punto 1 dell’AA), 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18.1 e 18.2 del dispositivo della sentenza impugnata sono incontestati.

G. In appello non sono state formulate istanze probatorie e il pubblico dibattimento si è tenuto il 18 giugno 2021. A conclusione dei loro interventi:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale del primo giudizio per AP2 e AP1. Con riferimento ad IM1, ha chiesto che egli sia condannato anche per il reato di atti preparatori punibili di rapina, chiedendo una pena complessiva di 5 anni;

  • la difesa di AP2 ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito dai reati di sequestro di persona e rapimento, infrazione alla LArm e infrazioni alla LCStr (punti 3.2-3.5 del dispositivo del giudizio impugnato). Ha invece ritirato l’appello in relazione ai punti 3.1, 12 e 13 del medesimo dispositivo. Ha chiesto inoltre che venga nuovamente commisurata la pena, e che questa sia fissata in un massimo di 3 anni e 5 mesi;

  • il difensore di AP1 ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito dal reato di sequestro di persona e rapimento con conseguente condanna ad una pena massima di 3 anni e 6 mesi per il solo reato di rapina semplice. Per il resto, ha dichiarato che la sentenza impugnata non è più contestata;

  • il patrocinatore di IM1 ha chiesto il respingimento dell’appello del procuratore pubblico e che la pena inflitta al suo assistito dalla prima Corte sia diminuita in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CPP.

A fronte delle modifiche apportate durante il dibattimento dai patrocinatori di AP2 e AP1 ai loro rispettivi appelli, sono cadute le contestazioni relative anche ai punti 2.1, 3.1, 9, 11, 12 e 13 del dispositivo del giudizio impugnato.

Considerato,

in fatto e in diritto:

  1. Vita, situazione finanziaria e precedenti penali degli imputati

1.1 IM1

Sulla vita e la situazione finanziaria di IM1 - nato nel ____, cittadino italiano residente a Maenza nel Lazio - si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 1 (pp. 45-49) della sentenza impugnata, al cui proposito durante il dibattimento d’appello l’imputato non ha apportato particolari aggiunte. Dall’estratto del suo casellario giudiziale svizzero (AI 39) risulta una condanna del 7 ottobre 2016 per rapina (commissione reiterata), per cui gli è stata inflitta la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni sospesi per un periodo di prova di 3 anni. Dalla sentenza di condanna acquisita agli atti (AI 41) si evince che è stato condannato per aver rapinato, in tre distinti episodi, tre persone anziane, a _____________________, per una refurtiva di complessivi fr. 230.-. Dall’estratto del suo casellario giudiziale italiano (AI 51) risultano:

  • una condanna del 21 giugno 1999 per resistenza a un pubblico ufficiale continuato in concorso, per cui gli è stata inflitta una pena di 4 mesi e 15 giorni di reclusione, sospesa condizionalmente;

  • una condanna del 16 marzo 2018 per due danneggiamenti, per cui gli è stata inflitta una pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione, sospesa condizionalmente.

1.2 AP1

Sulla vita e la situazione finanziaria di AP1 – nato nel ____, cittadino italiano residente a Viggiù (I) – si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 2 (pp. 49-50) della sentenza impugnata, al cui proposito durante il dibattimento d’appello l’imputato non ha apportato particolari aggiunte. Dall’estratto del suo casellario giudiziale svizzero (AI 212) risulta una condanna del 27 luglio 2018 per entrata illegale, per cui gli è stata inflitta la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (pena sospesa per un periodo di prova di 2 anni) e una multa di fr. 100.-. Dall’estratto del suo casellario giudiziale italiano (AI 228), alla cui lettura si rimanda, risultano 17 provvedimenti tra condanne (di cui una per omicidio in concorso) e modifiche alle esecuzioni delle pene.

1.3 AP2

Sulla vita e la situazione finanziaria di AP2 – nato nel ____, cittadino italiano residente a Tradate (I) – si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 3 (p. 51) della sentenza impugnata, al cui proposito durante il dibattimento d’appello l’imputato non ha apportato particolari aggiunte. Dall’estratto del suo casellario giudiziale svizzero (AI 211) risulta incensurato, mentre da quello del suo casellario giudiziale italiano (AI 221), alla cui lettura si rimanda, risultano 25 provvedimenti tra condanne (di cui una per omicidio in concorso) e modifiche alle esecuzioni delle pene.

  1. Avvio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

Sull’avvio dell’inchiesta e le circostanze dell’arresto si rinvia, nuovamente in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 4-8 della sentenza impugnata (pp. 51-54). In estrema sintesi, alcuni mesi dopo la rapina del 5 luglio 2019 di cui si dirà in seguito, grazie al lavoro degli inquirenti i tre imputati sono stati identificati come possibili autori e per ognuno di loro è stato emanato un mandato di cattura. IM1 è stato arrestato in Ticino, AP1 è stato estradato dalla Polonia e AP2 si è consegnato spontaneamente alle autorità presso il valico di Chiasso-Strada (AI 265, p. 1).

  1. Oggetto dell’appello

Dapprima IM1 durante l’istruttoria, ed in seguito anche AP1 e AP2 al dibattimento d’appello, tutti hanno ammesso di avere partecipato alla rapina al furgone portavalori della Loomis Schweiz SA avvenuta il 5 luglio 2019 e l’accertamento della loro colpevolezza su questo punto è pertanto passato in giudicato (non avendo IM1 appellato, ed avendo AP1 e AP2 ritirato il loro appello in proposito).

Per il resto, mentre IM1 - come già accennato - ha accettato il primo giudizio, AP2 e AP1 contestano il reato di sequestro di persona e rapimento del conducente del portavalori ACP. Oltre a ciò, AP2 contesta anche le altre infrazioni per cui è stato condannato: due alla LCStr e una alla LArm. Di conseguenza, anche le loro pene sono oggetto d’appello.

Il procuratore pubblico ha, come detto, appellato il primo giudizio solo per quanto concerne IM1, chiedendo che venga condannato anche per aver effettuato degli atti preparatori di rapina alcuni mesi dopo i fatti del 5 luglio 2019 e di conseguenza il magistrato inquirente postula un aumento della pena.

  1. Sequestro di persona e rapimento

4.1. Il punto 2 dell’AA 158/2020 e il punto 2 dell’AA 200/2020, confermati dall’istanza precedente, imputano ad IM1 rispettivamente a AP1 e AP2 il reato di sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP) per avere sequestrato e rapito il conducente del furgone portavalori della Loomis Schweiz SA, ACP, durante la rapina di cui al punto 1 dei rispettivi AA.

Con il loro appello AP1 e AP2 chiedono il proscioglimento da questa imputazione, sostenendo che il sequestro di ACP è stato meramente funzionale alla rapina (poiché egli era loro necessario per avviare il furgone e per ricevere le indicazioni necessarie ad aprire in tutta sicurezza le valigie contenenti il denaro) ed è pertanto assorbito dal reato di rapina (art. 140 CP).

Subordinatamente sostengono che, se anche egli fosse stato trattenuto oltre il necessario, ciò sarebbe avvenuto solamente da quando lo hanno legato prima di darsi alla fuga: pertanto, trovandosi in quel momento già sul territorio italiano, i fatti non possono ricadere sotto la giurisdizione Svizzera.

4.2. accertamento dei fatti

Per l’accertamento dei fatti circoscritto a quanto attiene all’imputazione qui in esame, la Corte si è fondata in particolare sulle dichiarazioni del conducente del furgone portavalori ACP, delle quali non vi è motivo di dubitare essendo le stesse al riguardo costanti, lineari e confermate sia dai riscontri oggettivi sia - nei loro tratti essenziali - dalle dichiarazioni degli imputati.

In estrema sintesi, il 5 luglio 2019 il trio composto da IM1, AP2 e G. ha materialmente preso possesso del furgone portavalori della Loomis Schweiz SA intorno alle ore 9:11 a Molinazzo di Monteggio, mentre AP1 e F. facevano da “staffette” con altri due veicoli (AI 181, p. 3; AI 186, p. 5; verb. dib. d’appello, p. 3). Il conducente del furgone portavalori, ACP, è stato sequestrato e portato in Italia all’interno del furgone, in una zona denominata “la letamaia”, nei pressi di Bevera (in provincia di Varese) e trattenuto fino alle 11:45 circa. E meglio come segue.

Alle 9:10 circa del 5 luglio 2019 ACP stava ritornando sul suo furgone dopo aver effettuato una consegna di denaro alla banca Raiffeisen di Molinazzo di Monteggio. Mentre percorreva a piedi il breve tratto che separava la banca dal furgone posteggiato è stato assalito di sorpresa da G. e IM1 (AI 181, p. 3), messo a terra e fatto salire sul retro del furgone portavalori sotto la minaccia di una pistola finta che poteva essere scambiata per una vera (AI 4, p. 2-13). Alla guida del furgone si è messo il terzo rapinatore, AP2, e a ACP è subito stato chiesto di spiegare come accendere il furgone. Una volta riusciti - quasi subito - nell’intento (AI 4, p. 13), i rapinatori si sono diretti verso il valico di Ponte Cremenaga, varcato alle ore 9:15 circa (AI 73, n. 141). Percorsi i primi 50 metri circa dalla partenza, a ACP è stato chiesto di specificare se nel suo telefonino avesse il GPS (AI 4, p. 15). Nel seguito del viaggio, ACP ha riferito di essere stato richiesto anche di fornire informazioni sulle valigie F.te all’interno del furgone e contenenti il denaro, ed in particolare di specificare il loro grado di sicurezza, le tempistiche che avevano (per esempio, per quanto tempo potevano rimanere sganciate dal Rack [n.d.r. armadio contenitore elettronico posto nel retro del furgone in cui vengono riposte e agganciate le valigie durante i trasporti]), il loro tipo di apertura. ACP ha segnatamente spiegato loro che, una volta estratte le valigie, vi sono 5 minuti di tempo a disposizione prima che queste inizino a emettere l’allarme acustico ed esplodano rendendo inutilizzabile il contenuto. Poi, richiesto sul sistema di protezione (n.d.r. sistema di sicurezza, liquido o fumogeno, volto a compromettere l’utilizzabilità del denaro contenuto nelle valigette) ha spiegato ai rapinatori che all’interno delle valigie c’erano degli aghi che avrebbero bucato i sacchetti in cui era contenuto il denaro e sarebbe poi uscito un liquido che avrebbe macchiato le banconote. Gli è quindi stato chiesto di specificare il colore dell’inchiostro e ACP ha loro risposto che poteva essere blu, verde, giallo, rosso o nero (AI 4, p. 15).

In seguito i rapinatori gli hanno domandato anche di spiegargli a cosa servisse il “telecomandone compreso di display e chiavetta” attaccato al Rack, e ACP ha risposto che serve al tecnico per “resettare” le valigie in caso di malfunzionamento (AI 4, p. 15). Sempre durante il viaggio e sotto minaccia della finta pistola, gli sono state chieste informazioni sui numeri annotati a fianco dei nomi dei clienti presenti sul suo “foglio giornaliero”, e ACP ha detto loro che erano i numeri delle valigie contenenti denaro che si trovavano sul furgone, mentre non ha saputo dirgli quali tra quelle fossero le più piene. Dopo che ACP ha fornito loro queste informazioni, gli è stato chiesto se avesse anche un telefono personale, e rispondendogli affermativamente, gliel’ha dovuto consegnare. In seguito gli è stato domandato anche se avesse dei documenti: ha quindi consegnato la sua carta d’identità e la tessera di legittimazione della Loomis SA (AI 4, p. 16). A quel punto, IM1 (denominato da ACP “uomo 1”), dopo aver visto tali documenti, gli ha detto “se succede qualcosa so chi sei e dove abiti, ti veniamo a prendere” (AI 4, p. 17).

Secondo l’impressione di ACP, IM1 (“l’uomo 1”) era il capo della banda, G. (“l’uomo 2”) era quello che lo teneva sotto controllo ed il responsabile del jummer (n.d.r. disturbatore di frequenze usato dai rapinatori durante il tragitto in furgone) e AP2 (“l’uomo 3”) l’autista (AI 4, p. 17). Le equivalenze che permettono di attribuire il sopra riferito numero di uomo al singolo imputato si fondano sulle convergenti dichiarazioni di AP2 e IM1 riguardanti le posizioni dei rapinatori nel furgone (AI 181, p. 3; verb. dib. d’appello, p. 3).

Quindi, verso le ore 10:00 (AI 73, n. 162-retro) sono giunti a destinazione, in quello sterrato e discosto luogo di campagna che i rapinatori avevano scelto per l’apertura delle valigie, denominato “la letamaia”. Lì, ACP ha detto loro che se il furgone si fosse spento non sarebbe più ripartito e i sequestratori hanno pertanto tenuto sempre acceso il motore, ancorché fossero ormai fermi. Dal momento dell’arrivo è poi trascorsa circa un’ora e mezza poiché i rapinatori si erano accorti di non avere gli strumenti idonei ad aprire le valigie, per cui AP2 e AP1 sono partiti alla ricerca di mazze idonee ad assolvere tale compito. Durante l’attesa gli autori rimasti sul posto, indispettiti dall’attesa, hanno provato ad aprire una valigia con l’accetta che avevano con sé ma senza risultato e hanno chiesto a ACP di inserirla nuovamente nel Rack (nel verbale seguente, AI 13, p. 4, ACP ha riferito che era stato invece G. a rimettere la valigia nel Rack, ma – posto come non sia in dubbio la sua credibilità – ciò è probabilmente da attribuire a un’imprecisione e va ritenuta la prima versione che ha fornito poiché più prossima ai fatti e, in ogni caso, nel dubbio va ritenuta quella più favorevole agli imputati che, come si vedrà, è proprio la prima). Trascorsi 5 o 10 minuti da quel tentativo, hanno fatto ritorno i correi che nel frattempo avevano trovato le mazze ed è iniziata l’apertura delle valigie, operazione durata circa 10 minuti. Terminata questa fase, G. ha messo le fascette ai polsi di ACP, dicendogli di stare fermo una o due ore e poi di chiamare aiuto, spiegandogli come arrivare a un bar nelle vicinanze. Da quel momento ACP non ha più sentito nulla poiché i rapinatori se ne erano andati (AI 13, p. 5). Erano le 11:40 (AI 73, n. 174-retro) quando i sequestratori sono fuggiti a bordo della loro Audi (tranne AP1, che è fuggito a piedi) e 5 minuti dopo i carabinieri - che stavano nel frattempo arrivando poiché per un momento il GPS del furgone aveva ripreso a funzionare, inviando la propria posizione alla centrale della Loomis SA - hanno trovato ACP nel furgone e lo hanno liberato (AI 4, p. 19; AI 13, p. 5).

4.3. sussunzione

4.3.1. L’art. 183 n. 1 CP punisce il sequestro di persona nonché il rapimento, stabilendo che chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale (cpv. 1) nonché chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia (cpv. 2) è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Sulla differenza tra sequestro di persona e rapimento, vedasi segnatamente la DTF 141 IV 10 consid. 4.3, pag. 13. Si noti che rientra nella figura di reato di cui all’art. 183 n. 1 cpv. 1 (sequestro di persona) anche il trasportare qualcuno forzatamente in un mezzo di trasporto ("ein erzwungener Transport in einem Verkehrsmittel”: Andreas Donatsch, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 183 n. 3 con rinvii giurisprudenziali), ad esempio un’automobile (STF 6B_1064/2013 del 10 marzo 2014).

In realtà, giustamente, le difese degli imputati non contestano la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di tale reato: sostengono, tuttavia, che nel caso concreto il reato è assorbito da quello di rapina poiché ACP è stato sequestrato solo per il tempo necessario a commetterla e la sua presenza era meramente funzionale a quest’ultiP.

4.3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il reato di sequestro di persona (art. 183 CP) è assorbito da quello di rapina (art. 140 CP) se la privazione della libertà avviene nell’ambito della rapina, di cui serve i fini e non va oltre a quanto necessario per il compimento della rapina stessa (STF 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 1.3.3; DTF 129 IV 61 consid. 2.1, confermata in STF 6B_1095/2009 del 24 settembre 2010, consid. 2.2 e dottrina citata). Se le predette circostanze risultano date, fondamentalmente non si può parlare di una nuova azione rispettivamente di una nuova decisione di agire. Al contrario, effettuando una valutazione naturale, entrambe le azioni appaiono come un’unità e rappresentano, pertanto, piuttosto singole azioni all’interno di un agire complessivo.

In questo contesto anche la sussistenza di una vicinanza temporale tra le azioni costituisce un criterio, nel senso che tale vicinanza di tempo può essere così stretta che gli atti appaiono omogenei, formanti un tutt’uno. In particolare, la finalità - ovverosia mettere al sicuro il bottino nel compimento della rapina - spiega in tali casi l’assorbimento della privazione di libertà da parte del reato di rapina, poiché il fatto di prendere dei provvedimenti per potere conservare il bottino rientra necessariamente nel concetto di rapina.

Da quanto sopra descritto vanno invece distinte le azioni finalizzate ad assicurarsi la fuga (STF 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 1.3.3; 6B_1095/2009 del 24 settembre 2010, consid. 2.2 e dottrina citata).

esame del concorso tra il reato di sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP) da un lato e rapina (art. 140 CP) dall’altro nel caso concreto

4.3.3. Nel caso concreto i rapinatori hanno sequestrato ACP poiché era loro necessario alla commissione della rapina: dapprima per avviare il furgone, in seguito, durante il viaggio, per ottenere tutta una serie di informazioni essenziali (segnatamente, sul funzionamento delle valigette e sulle misure di sicurezza di cui erano dotate, sul funzionamento del Rack che le conteneva, su quali fossero - tra le valigie presenti nel Rack - quelle che contenevano denaro e su quali fossero quelle con più contenuto). Una volta giunti a destinazione, i rapinatori hanno nuovamente fatto capo a ACP per reinserire una valigia nel Rack. Aperte quelle valigie che il tempo a loro disposizione ha permesso, ACP è stato immediatamente legato con delle fascette ai polsi e lasciato da solo nel furgone, mentre i rapinatori col bottino si davano alla fuga.

Sui fini perseguiti dagli autori in relazione al mantenimento della presenza di ACP, così si è espresso proprio quest’ultimo:

“non erano molto organizzati come banda […] lo hanno [il colpo] gestito in maniera un po' improvvisata […] Mi sono reso conto che non avevano nessuna idea di come era strutturato il mio furgone e di come erano fatte le valigie per il trasporto del denaro. È forse per questo motivo che mi hanno sequestrato”.

La privazione della libertà che ACP ha dovuto subire è stata prettamente funzionale al raggiungimento dello scopo della rapina, senza eccederne la misura necessaria. La fattispecie ricalca per molti versi i complessi fattuali alla base della STF 6B_1095/2009 del 24 settembre 2010, in cui i malviventi dopo le rapine negli appartamenti avevano legato le vittime e se ne erano andati, lasciando per l’appunto le vittime legate: il Tribunale federale si è pronunciato per l’assorbimento, spiegando che prendere le precauzioni necessarie a conservare il bottino è una parte concettuale della rapina (consid. 2.2).

Del resto, gli atti compiuti dagli imputati formano un’unità naturale e appaiono come un concatenarsi di singoli atti nell’ambito di un’attività globale, finalizzata all’ottenimento e alla conservazione del contenuto delle valigie. Anche l’unità temporale particolarmente stretta (sul tema della sua importanza vedasi la DTF 98 IV 314, con le precisazioni di cui alla DTF 129 IV 61 consid. 2.1) indica che ci si trova in presenza di una pluralità di atti al servizio di un’unica attività globale.

Ciò posto, la tesi accusatoria non può essere seguita per più motivi laddove vorrebbe che, appena ricevute le prime informazioni, i rapinatori avrebbero dovuto (affinché il reato di sequestro di persona e rapimento possa essere considerato assorbito da quello della rapina) rilasciare ACP sul ciglio della strada poiché la sua presenza non era più necessaria:

in primo luogo, non avendo i rapinatori alcuna conoscenza del funzionamento dei sistemi di sicurezza del furgone e delle valigie (se non per le informazioni ricevute man mano proprio da ACP), liberare quest’ultimo prima di essere effettivamente riusciti a mettere le mani sul contenuto delle valigie sarebbe stato un gesto azzardato che li avrebbe esposti al rischio di ritrovarsi in difficoltà al momento dell’apertura delle valigie senza avere qualcuno che conoscesse il sistema per aiutarli;

in secondo luogo, così facendo, oltre all’ottenimento del bottino avrebbero messo a rischio anche la sua conservazione: se ACP, lasciato libero sul ciglio della strada, fosse riuscito a incontrare qualcuno prima del previsto - già solo, per esempio, fermando una macchina di passaggio -, avrebbe potuto immediatamente allertare le forze dell’ordine e segnalare loro l’ultima posizione e la direzione dei malviventi, nonché dar loro altre informazioni, fornendogli così una concreta chance di coglierli ancora sul fatto. Ciò che peraltro sarebbe verosimilmente avvenuto, considerato che i rapinatori hanno impiegato oltre un’ora e mezza ad aprire le valigie;

infine, va ancora ricordato come secondo il Tribunale federale prendere le precauzioni minime per darsi una concreta possibilità di conservare quanto appena maltolto (segnatamente legando la vittima prima di fuggire), va considerato una parte concettuale della rapina (cfr. sopra consid. 4.3.2): è di fatto quanto avvenuto, essendo stato ACP legato con le fascette proprio prima che i rapinatori lo lasciassero per darsi col bottino alla fuga. Diverse sarebbero state le valutazioni se i rapinatori, aperte le valigie e messe le mani sul bottino, avessero portato ACP con loro durante la fuga, ma così non è stato.

In applicazione della giurisprudenza federale sopracitata risulta che nel caso di specie il reato di sequestro di persona e rapimento è assorbito da quello di rapina e l’appello di AP1 e AP2 su questo punto va accolto. Essi sono, pertanto, prosciolti dall’imputazione in oggetto.

4.4. Gli effetti dei considerandi precedenti riguardanti il reato di sequestro di persona e rapimento sulla posizione di IM1 – art. 392 CPP

4.4.1. L’art. 392 CPP prevede che nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno fatto ricorso se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti e i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte (cpv. 1). Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l’accusatore privato (cpv. 2). Lo scopo dell’art. 392 CPP – la cui applicazione è obbligatoria – è di evitare delle domande di revisione ulteriori (STF 6B_786/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1.1).

4.4.2. La presente fattispecie si attaglia alla norma citata nella misura in cui ne adempie tutti i presupposti con riferimento ad IM1, che non ha interposto appello. Infatti, stabilire se la presenza di ACP sia stata necessaria o meno per garantirsi il bottino pertiene all’accertamento dei fatti. La prima Corte ha accertato che “una volta ottenuti i codici e aver ottenuto le informazioni necessarie all’apertura delle valigette, informazioni che i malviventi hanno ricevuto già nei primi momenti, non era più necessario trattenere il medesimo [ACP]” (consid. 31, p. 78 del giudizio impugnato). Questa Corte, invece, ha accertato che i rapinatori hanno fatto capo alle conoscenze di ACP ben oltre i “primi momenti” e che egli è stato trattenuto dai rapinatori allo scopo di portare a termine la rapina, garantendosi l’accesso al bottino e il suo mantenimento.

Ciò posto, e ritenuto che i relativi considerandi sopra indicati (4.2 e, di riflesso, 4.3) valgono anche per IM1 in quanto concernono dei fatti commessi in correità, la norma citata deve essere applicata.

Come previsto dal cpv. 2 della norma e dalla dottrina (Lieber, Zürcher Kommentar StPO, 2020, art. 392 n. 8; Calame, CR-CPP, 2019, art. 392 n. 3; Ziegler / Keller, BSK, 2014, art. 392 n. 4), prima di decidere sull’applicazione del disposto sono stati informati per scritto IM1, il procuratore pubblico e l’accusatore privato ACP, ed è stata data loro la possibilità di esprimersi in proposito (CARP XX-XXII).

IM1 deve pertanto essere prosciolto dall’imputazione di sequestro di persona e rapimento di cui al punto 2 dell’AA 158/2020.

  1. Infrazione alla LArm (AP2)

5.1. Il punto B.3 dell’AA 200/2020 imputa a AP2 il reato di infrazione alla LArm (art. 33 LArm), per aver introdotto in Svizzera dall’Italia, il 5 luglio 2019 a Ponte Cremenaga (giorno della rapina), una pistola (n.d.r. finta, ma che poteva essere scambiata per vera) destinata alla rapina commessa quel giorno. L’istanza precedente ha confermato l’AA mentre l’imputato, con il suo appello, chiede il proscioglimento sostenendo che non vi siano elementi per ritenere né che l’abbia introdotta lui in Svizzera né che sia stata importata dall’Italia proprio quel giorno.

5.2. Premesso che secondo le definizioni elencante all’art. 4 cpv. 1 lett. g LArm per “arma” si intendono anche le imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere, l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm punisce segnatamente chiunque intenzionalmente senza diritto introduce armi sul territorio svizzero.

5.3. Da parte sua, AP2 ha dichiarato di essersi limitato a fungere da autista il giorno della rapina, senza sapere pressoché nulla del piano e senza portare con sé alcuno strumento per commetterla, ma solo prendendo in consegna (una volta giunti in Svizzera) un sacchetto nero da IM1, contenente un martello e delle fascette (verb. dib. d’appello, p. 3).

Che AP2 al momento della rapina avesse effettivamente quel sacchetto lo ha dichiarato anche IM1 stesso (sebbene senza dire che glielo aveva fornito lui; AI 186, p. 7), specificandone meglio il contenuto poiché gli era stato mostrato in fotografia (AI 186, doc. 2), ovverosia: un martello, un nastro adesivo, un’accetta e delle fascette. Ciò che ha confermato ancora al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado, p. 6).

Sulla pistola, invece, le uniche informazioni agli atti provengono da IM1 e dall’autista ACP:

  • IM1 ha dichiarato che la pistola l’aveva G. quel giorno (AI 181, p. 3) e che era sempre G. ad aver avuto l’incarico di procurarsela (AI 186, p. 5);

  • ACP ha indicato che la pistola in oggetto (revolver scura) la teneva l’uomo che stava nel retro del furgone con lui (AI 4, p. 12), ovvero G..

5.4. Questi elementi, valutati nel loro insieme, non permettono di ritenere che quel giorno la pistola l’abbia importata in Svizzera AP2. Nemmeno vi sono elementi per ritenere che l’abbia fatto uno degli altri partecipanti secondo un piano con lui condiviso, al quale - fosse anche solo per dolo eventuale - AP2 si era associato prima di passare la dogana (escludendo, quindi, anche una correità, che in ogni caso non è contemplata dall’AA; sulla nozione di correità cfr. DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1 e STF 6B_755/2019 del 28 agosto 2019 consid. 1.3.3).

Egli va, pertanto, prosciolto.

  1. Furto d’uso di un veicolo e abuso della licenza e delle targhe (AP2)

6.1. Il punto B.4 dell’AA 200/2020 e l’estensione del punto 1 di quello stesso AA avvenuta all’inizio del primo dibattimento (sentenza impugnata, p. 15) imputano a AP2, in relazione al fatto che abbia viaggiato come passeggero sull’Audi utilizzata per commettere la rapina (rivelatasi poi rubata e munita di targhe rubate) i reati di furto d’uso di un veicolo (per aver viaggiato quale passeggero in un veicolo a motore sottratto, art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr) e abuso della licenza e delle targhe (per aver usato su quel veicolo delle targhe rubate, art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr). L’istanza precedente ha confermato le imputazioni, evidenziando che “sono inoltre chiaramente riunite le condizioni del reato di abuso delle targhe e di furto d’uso” (consid. 34 del giudizio impugnato), senza tuttavia spiegare il fondamento di quelle perentorie conclusioni. AP2, con il suo appello, le contesta, affermando che non sapeva che l’Audi e le targhe fossero rubate.

6.2.1. Il reato di furto d’uso di un veicolo, di cui all’art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr, sanziona colui che circola su un veicolo come passeggero sapendo sin dall’inizio che tale veicolo è stato sottratto.

6.2.2. Il reato di abuso della licenza e delle targhe, di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr, punisce colui che usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per il suo veicolo. La norma deriva dall’art. 10 LCStr cpv. 1 e 4 (DTF 98 IV 55 consid. 1a), giusta il quale i veicoli a motore, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo (cpv. 1) e il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero (cpv. 2).

6.3. Dagli atti emerge che l’Audi è stata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate nel contesto di un furto in una villa (AI 163, p. 4), ed è stata portata da AP1, mentre le targhe (rubate tra il 16 e il 17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio, AI 163 p. 4) sono state procurate da F. (VI IM1: AI 181 p. 2, AI 186 p. 5). L’Audi è poi stata condotta da IM1, rimanendo in territorio italiano, il giorno prima della rapina, fin nei pressi della dogana (senza varcarla), dove è stata posteggiata (AI 181 p. 2; AI 186 p. 5). In proposito, IM1 ha dichiarato di aver visto l’Audi la prima volta in Italia già con quelle targhe e di non sapere come AP1 e F. abbiano fatto a procurarsela (AI 181, p. 2). Il giorno della rapina, invece, è stato AP1 a guidarla, varcando il confine con a bordo IM1, AP2 e G. in qualità di passeggeri (AI 181, p. 3).

6.4.1. Agli atti, in definitiva, non vi sono elementi che permettono di concludere con la necessaria certezza che AP2 effettivamente sapesse che l’Audi come tale era stata rubata. Del resto anche l’altro veicolo che è servito per la rapina, ovvero la Mercedes guidata da Francesco F., non risulta dagli atti che fosse stato rubato.

In assenza di prove sufficientemente convincenti che suffraghino la tesi secondo cui egli sapesse sin dall’inizio (prenderne conoscenza durante il tragitto non essendo sufficiente: Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, 2015, ad art. 94 n. 11) che il veicolo come tale su cui avrebbe viaggiato era stato sottratto, AP2 deve pertanto essere prosciolto dall’imputazione di furto d’uso di un veicolo.

6.4.2. Per quanto concerne invece il reato di abuso della licenza e delle targhe, questo può essere commesso solo dal conducente o dal detentore del veicolo, che sono le uniche persone suscettibili di fare uso delle licenze e delle targhe (Jeanneret, CSCR, 2015, art. 97 n. 1.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, art. 97 n. 12). Il semplice passeggero, a meno che non abbia istigato il conducente a commettere il reato, non è punibile (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], 2007, art. 97 n. 30).

AP2, che dagli atti risulta - in Svizzera - avere circolato sull’Audi solo in qualità di passeggero e non avere avuto alcun ruolo nel reperimento e nell’apposizione delle targhe rubate (AI 181, p. 2-3; AI 186, p. 5; verb. dib. d’appello, p. 3), va prosciolto da questa imputazione poiché manca per lui un elemento essenziale del reato, ovvero la qualità di detentore o conducente (da cui deriva l’obbligo di mostrare le targhe e le licenze, e dunque, la possibilità di farne “uso” ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr).

6.5. Gli effetti dei considerandi precedenti riguardanti il reato di abuso della licenza e delle targhe sulla posizione di IM1 – art. 404 cpv. 2 CPP

6.5.1. Giusta l’art. 404 CPP, il tribunale d’appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati (cpv. 1), ma può esaminare a favore dell’imputato anche i punti non impugnati per impedire decisioni contrarie alla legge o inique (cpv. 2).

Il ricorso all’utilizzo del secondo capoverso della norma deve avvenire con riserbo, segnatamente per evitare sentenze manifestamente sbagliate in cui l’errore sarebbe chiaramente messo in luce (STF 6B_492/2018 del 13 novembre 2018 consid. 2.2). L’art. 404 cpv. 2 CPP è principalmente utilizzato nei casi di un’errata applicazione qualificata del diritto da parte dell’istanza precedente accompagnata da una limitazione dell’appello alla sola pena: l’obiettivo è di evitare che la Corte d’appello debba pronunciarsi su una base materialmente o formalmente sbagliata (DTF 147 IV 93 consid. 1.5.2; STF 6B_496/2020 del 11 gennaio 2021 consid. 2.5.2; 6B_360/2020 dell’8 ottobre 2020 consid. 1.5.2, destinata alla pubblicazione; 6B_349/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 2.3). Secondo Riklin, bisogna pensare a dei punti incontestati che condurrebbero materialmente a dei risultati palesemente sbagliati, come l’intervenuta prescrizione, una querela non valida o dei motivi che, in altri contesti, permetterebbero di estendere l’ammissione del ricorso ai condannati che non hanno fatto appello ex art. 392 CPP (Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2014, art. 404 n. 2). Se la Corte d’appello valuta di utilizzare l’art. 404 cpv. 2 CPP deve prima informare le persone coinvolte nella procedura e dare loro la possibilità di esprimersi (DTF 147 IV 93 consid. 1.5.2; STF 6B_496/2020 del 11 gennaio 2021 consid. 2.5.2; 6B_360/2020 dell’8 ottobre 2020 consid. 1.5.2, destinata alla pubblicazione; 6B_349/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 2.3).

6.5.2. Anche IM1 è stato giudicato autore colpevole di abuso della licenza e delle targhe, benché, come visto, anch’egli, per quanto concerne la Svizzera fosse stato solo passeggero dell’Audi con le targhe rubate e nemmeno lui, stando agli atti, risulta aver avuto alcun ruolo nel reperimento e nell’apposizione delle targhe rubate (AI 181, p. 2). Come visto sopra per AP2 (consid. 6.4.2), in queste circostanze una condanna costituisce un palese errore, poiché manca un elemento essenziale del reato, ossia la qualità di conducente o detentore del veicolo (e dunque, anche la sola possibilità di fare “uso” delle targhe ai sensi della norma). Onde evitare che questa Corte abbia a commisurare la pena di IM1 - compito obbligato già solo in virtù dell’appello del procuratore pubblico - fondandosi su una base materialmente sbagliata, anche IM1, benché non abbia impugnato questo punto, deve essere prosciolto dal reato di abuso della licenza e delle targhe in applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP e della giurisprudenza federale sopracitata. Prima di decidere in proposito sono stati informati IM1 e il procuratore pubblico, ed è stata data loro la possibilità di esprimersi in proposito (CARP XX e XXII).

  1. Atti preparatori punibili di rapina (imputati ad IM1)

Il punto 3 dell’AA 158/2020 imputa ad IM1 il reato di atti preparatori punibili di rapina (art. 260bis cpv. 1 lett. d. e cpv. 3 CP) per avere, tra il 23 settembre e il 24 ottobre 2019 in Italia e in Ticino, in correità con P., MA., G. e VA., eseguito preparativi volti a rapinare almeno 4 obiettivi. L’AA menziona:

E. e L.;

la banca Raiffeisen della Campagnadorna;

la banca Raiffeisen di Coldrerio;

un furgone portavalori.

L’istanza precedente ha prosciolto IM1 poiché ha ritenuto che per E. e L. si trattasse di atti preparatori di furto, come tali non punibili, mentre per le due banche ha ritenuto che “le emergenze processuali non permettono di concludere che IM1 avesse già maturato una volontà di delinquere di un'intensità tale da doversi ragionevolmente ammettere che egli avrebbe persistito nel suo proposito criminale” (sentenza impugnata, p. 78). Il procuratore pubblico, con il suo appello, ne chiede invece la condanna.

7.1. Il reato di atti preparatori punibili di rapina

L’art. 260bis cpv. 1 lett. d CP prevede che sia punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere una rapina. È parimenti punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 CP è applicabile (cpv. 3).

Questa disposizione riguarda gli atti anteriori al tentativo. Una semplice intenzione o dei vaghi progetti non sono sufficienti. È necessario che l’autore abbia preso delle disposizioni concrete e che lo abbia fatto conformemente ad un piano. È dunque necessario che l’autore abbia compiuto più atti e che questi appaiano come dei preparativi che s’iscrivono in un’impresa riflettuta (STF 6B_482/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 2.1; DTF 111 IV 155 consid. 2b; STF 6B_1159/2018 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.2). Non è tuttavia necessario che il piano sia di una precisione tale da rapportarsi a un’infrazione già definita quanto al luogo, al momento e alla maniera di agire. Per disposizioni tecniche o organizzative ai sensi dell’art. 260bis CP si intendono segnatamente quelle azioni attraverso le quali l’autore si procura i mezzi pratici per commettere l’infrazione, per esempio il fatto di procurarsi un’arma, e quelle azioni attraverso le quali l’autore prepara l’operazione e ne mette a punto lo svolgimento, come ad esempio individuare i luoghi. È inoltre ancora necessario che la natura e l’estensione delle disposizioni prese indichino che l’autore si appresta a passare all’esecuzione del reato, ovvero che, per la loro natura ed estensione, le azioni compiute siano tali da potersi ragionevolmente ritenere che l’autore persevererà nella sua volontà delittuosa che tali azioni esprimono fino al compimento del reato (STF 6B_482/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 2.1; 6B_1159/2018 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.2; DTF 111 IV 155 consid. 2b).

7.2. accertamento dei fatti

Per una panoramica delle dichiarazioni di IM1 si rimanda ex art. 82 cpv. 4 CPP ai consid. da 16 a 19 della sentenza impugnata (pag. 68-75).

7.2.1. E. e L.

In estrema sintesi, a seguito delle indagini svolte gli inquirenti hanno contestato ad IM1 di avere, in correità con P., MA., G. e V., pedinato in più occasioni E. quando al mattino lasciava la sua abitazione a Colverde (Italia) e in automobile entrava in Svizzera dal valico di Ponte Falloppia per recarsi al suo posto di lavoro a Coldrerio. Gli è altresì stato contestato di aver pedinato anche L., residente nel palazzo contiguo a quello di E., quando anch’egli si recava in Svizzera in automobile.

Sulla base degli interrogatori di E. e L. gli inquirenti hanno concluso al loro riguardo che in realtà “risulta che non facciano trasporti di valuta”, e che

“Nonostante ciò, E. è stata pedinata più volt[e] presso il suo posto di lavoro a Coldrerio, mentre L. è stato pedinato sicuramente il giorno dell'arresto di IM1. È verosimile credere che gli autori stessero verificando le informazioni frammentarie in loro possesso con lo scopo di intercettare quale tra questi faceva il trasporto di valuta oppure lavorava in un qualsiasi ufficio con disponibilità di denaro contante e/o oggetti preziosi. Siccome L. e E. abitano nella stessa via, siamo dell'avviso che il gruppo criminale detenesse l'informazione secondo la quale in quel luogo abitava qualcuno che trasportasse valori, motivo per cui l'azione d'osservazione e pedinamento era finalizzata all'individuazione dell'obiettivo da colpire.” (AI 163, p. 79).

IM1, da parte sua, ha ammesso di aver pedinato due volte L. (AI 191, p. 3-4) e che l’8 ottobre 2019 V. era alla guida della sua auto poiché incaricato da F. di seguire L. (AI 191, p. 5), affermando comunque che l’intenzione era quella di sottrarre la borsa contenente oro o contanti a E. tramite un furto da eseguire in territorio italiano, precisando che tuttavia “Non sapevamo neppure bene chi trasportava cosa, se lei o il marito [in riferimento a L.]. L’idea era comunque quella di prendere la borsa in Italia” (verb. dib. di primo grado, p. 10-11).

Se, da un lato, quei pedinamenti rappresentano delle misure organizzative volte a conoscere le abitudini dei soggetti pedinati, dall’altro va innanzitutto detto che non emerge - come evidenziato poc’anzi riferendosi agli accertamenti degli inquirenti - che il binomio L./E. effettivamente trasportasse dei valori, di modo che non diviene un automatismo certo che IM1 avrebbe necessariamente perseverato sino all’esecuzione del reato.

Avesse IM1 comunque ritenuto che il binomio L./E., contrariamente a quanto valutato dagli inquirenti, trasportasse davvero dei valori, non se ne conosce l’ubicazione finale che essi avrebbero avuto, di modo che non si può escludere che quegli eventuali valori avrebbero poi potuto essere oggetto di furto (per esempio nottetempo). Detto diversamente, a quest’ultimo riguardo agli atti non vi sono elementi sufficienti per escludere del tutto che la sottrazione degli eventuali valori sarebbe potuta avvenire effettivamente tramite un furto in Italia (o in Svizzera che sia), come dichiarato da IM1, essendo una tesi non sconfessata dalle risultanze istruttorie. In applicazione del principio in dubio pro reo, stando così le cose, non può pertanto che essere ritenuta la versione di IM1, in quanto a lui più favorevole (art. 10 cpv. 3 CPP). Ricordato dunque che gli atti preparatori di furto non sono punibili, il suo proscioglimento per queste fattispecie deve essere confermato.

7.2.2. Le due banche Raiffeisen e il furgone portavalori

L’AA imputa ad IM1 anche di aver effettuato atti preparatori per rapinare altri tre obiettivi, rimproverandogli:

di avere prestato la sua auto, l’8 ottobre 2019 a Colverde (IT), a uno dei correi, che l’ha usata per entrare in Svizzera alle 8:06 da Ponte Falloppia e ha sostato dalle 8:17 alle 8:44 davanti alla Banca Raiffeisen della Campagnadorna, lasciando la Svizzera alle 8:53;

il fatto che il 10 ottobre 2019, a bordo della sua auto vi erano P. e MA., che l’hanno usata per

“raggiungere alle ore 08:19 i posteggi di Via Monte Generoso a Coldrerio, posteggiare il veicolo, dirigersi in direzione Via S. Gottardo, raggiungere l’esercizio pubblico Bar _____ e alle ore 08:38 raggiungere l’ingresso della Banca Raiffeisen di Coldrerio, altro obiettivo di rapina” (AA 158/2020, punto 3),

di avere parlato il 14 e il 23 ottobre di rapinare un portavalori, in particolare di avere progettato una via di fuga dalla Svizzera verso l’Italia per non passare dalla dogana, consistente nel pre-tagliare quattro paletti di ferro o di cemento in una zona boschiva, così da poterli abbattere con poca fatica al momento del passaggio e nell’avere determinato un luogo (che non è stato, però, specificato nelle conversazioni) per l’apertura delle valigette in cui sarebbero state presenti delle “vasche dove buttare le cose”, “perché se no fanno quel rumore di merda!”, precisando “Che poi in dieci minuti si aprono tutte le valigie” (cfr. AI 73, n. 340, 342, 343, 357, 359, 360).

IM1, in proposito, ha sempre escluso di essere stato intenzionato a commettere un’altra rapina in Svizzera, arrivando ad ammettere solamente che magari F. stava organizzando una rapina a un camion di profumi in Italia (AI 191, p. 4). Tesi, quest’ultima, oltre che poco verosimile, incompatibile con il contenuto delle conversazioni che si riferiscono espressamente ad un portavalori che deve essere portato fuori dalla Svizzera. Tuttavia, nulla permette di ritenere che – oltre a un progetto di via di fuga – fossero stati pianificati altri dettagli del colpo (obiettivo, modalità, tempistica, ecc.) o fosse stata effettivamente presa una qualsiasi misura tecnica o organizzativa concreta.

Per quanto concerne le due banche Raiffeisen, il fatto che altri membri del gruppo (segnatamente P. e MA.) abbiano sostato in due occasioni con l’auto di IM1 - una volta dinanzi alla banca Raiffeisen della Campagnadorna (8 ottobre) e un’altra volta dinanzi alla banca Raiffeisen di Coldrerio (10 ottobre) - appare più da ricondurre, sulla base del contesto generale, ai pedinamenti posti in essere nei confronti di E. e L. che non a degli appostamenti aventi ad oggetto le banche. Ciò poiché, per la prima circostanza (8 ottobre), gli orari sono quelli dei pedinamenti di quel periodo nei confronti di L. ed E. (ovvero intorno alle ore 8 del mattino), mentre per la seconda circostanza (10 ottobre) vi sono le intercettazioni ambientali provenienti dall’auto di IM1 in cui si trovavano P. e MA. da cui emerge chiaramente che l’obiettivo del loro appostamento era E., non una banca, come già si evince da alcuni brevi estratti che qui si riportano a titolo esemplificativo:

“Se non viene alle otto e mezza poi possiamo pure rientrare”, “entriamo che l’aspettiamo la bitch!”, “E lei di solito dove va?”,” Secondo me era quella!”, “La borsa era bella pesante, vai a sapere che cazzarola c’aveva dentro!”, “Secondo me viene qua a prendere…no?”, “E allora è lei sicuro!”, “era bella carica…no?” “sì!”, “Secondo me più che oro, ha soldi!” (AI 73 n. 347-351).

Pertanto, per quanto della progettazione di una via di fuga dalla Svizzera si fosse effettivamente parlato, resta che non vi è alcun piano individuabile nei confronti di un portavalori o di una delle due banche Raiffeisen menzionate nell’AA che abbia raggiunto una concretezza sufficiente ad applicare l’art. 260bis CP.

7.3. Conclusioni

Stante quanto sopra, nessuna delle fattispecie rimproverate a IM1 dall’AA assurge – ancora – a configurare il reato di atti preparatori punibili di rapina, ognuna per le sue motivazioni. Non può pertanto che discenderne il respingimento dell’appello del procuratore pubblico e la conferma del proscioglimento pronunciato dall’istanza precedente.

  1. Commisurazione della pena

8.1.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

8.1.2. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

8.1.3. Il Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF 6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).

8.1.4. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP (che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

8.2. IM1

8.2.1. L’istanza precedente ha condannato IM1 alla pena detentiva di 4 anni e 5 mesi. Al dibattimento d’appello la difesa ha chiesto che questa sia diminuita in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CPP, mentre l’accusa, considerata la postulata condanna per il reato di atti preparatori punibili di rapina, ha chiesto una pena complessiva di 5 anni di detenzione.

8.2.2. IM1 risponde complessivamente di:

  • rapina aggravata (banda), reato per cui è prevista una pena detentiva non inferiore a due anni (art. 140 cpv. 1 e cpv. 3 CP);

  • infrazione alla LArm, reato per cui è prevista una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (artt. 4 cpv. 1 lett. g nonché 33 cpv. 1 lett. a LArm);

  • furto d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto), reato per cui è prevista una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr).

8.2.3. rapina aggravata (banda)

Dal profilo oggettivo, il risultato dell’attività illecita è stato importante tanto per la privazione della libertà che ha dovuto subire il conducente ACP, durata più di due ore e mezza, quanto per la lesione al patrimonio dell’AP Loomis Schweiz SA (denunciata per fr. 3'046'445.- ed € 207'175.-, oltre ad una pistola Glock).

Quanto alla modalità d’esecuzione – nella concreta fattispecie intesa segnatamente come livello di organizzazione, preparazione, professionalità – essa si situa nella fascia medio-alta del reato: se da un lato vi sono stati degli aspetti di improvvisazione (in particolare in relazione alle peculiarità tecniche per il funzionamento del furgone portavalori e dei sistemi di sicurezza, nonché all’apertura delle valigette, aspetti per i quali, comunque, è stato fatto in buona parte affidamento su ACP), dall’altro il colpo è nondimeno stato studiato per parecchi giorni, con appostamenti e organizzandosi anche con un terzo che fungeva da “palo” (AI 181, p. 2; AI 186, p. 4). La rapina è avvenuta munendosi di un disturbatore di frequenze, di un’auto rubata a cui sono state applicate delle targhe ticinesi, anch’esse rubate, senza dimenticare l’ulteriore accorgimento di accompagnarsi nella fuga con due ulteriori veicoli che fungevano da staffetta in ausilio al portavalori.

IM1 ha avuto un ruolo centrale nella fattispecie: ha partecipato in prima persona a bloccare ACP con fare aggressivo (AI 181, p. 3), ha portato e attivato il disturbatore di frequenze (AI 181, p. 3; AI 186, p. 5; AI 193, p. 3), ha poi anche ripetutamente minacciato ACP per avere le informazioni che voleva e per garantirsi il suo silenzio (AI 4, pp. 15, 16, 22). Ha man mano indicato la strada a AP2 che si trovava alla guida per arrivare al luogo prestabilito in cui aprire le valigie e ha dato le direttive ai correi nel furgone, tanto da apparire a ACP come il capo (AI 4, p. 14). Infine, ha aperto le valigie con le mazze (AI 181, p. 3). Già solo per l’importanza del suo contributo materiale alla rapina, la sua colpa è qualificata, ma a incidere in modo particolarmente negativo è soprattutto il comportamento tenuto nei confronti della vittima ACP. Se, da un lato, le ripetute minacce di “scassarlo” (AI 4, pp. 15-16) ancora possono non essere ritenute straordinarie per colui che in un gruppo di rapinatori assume il ruolo del “cattivo”, dall’altro, il fatto di avergli preso - in un momento in cui era già oltremodo fragile e spaventato - i documenti per poi dirgli “se ci succede qualcosa, sappiamo chi sei, dove abiti e ti veniamo a prendere” indica una modalità d’esecuzione riprovevole e ha causato alla vittima strascichi psicologici che potevano tranquillamente esserle risparmiati (“Questa è l’unica parte di tutto quello che è accaduto che non vivo bene. Questa minaccia mi ha scosso ed è questo il pensiero che non mi fa dormire sonni tranquilli”, VI ACP, AI 4, p. 22). La colpa oggettiva di IM1 risulta pertanto grave.

Dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) IM1 non aveva bisogno di delinquere per vivere (AI 38, all. 2, p. 2; AI 203, n. 26 manoscritto). Nondimeno, egli non ha esitato a spostarsi dal suo domicilio per effettuare – a 750 km di distanza – una rapina e qualifica negativamente la sua colpa il fatto che egli abbia agito per levarsi degli sfizi quali comprarsi una BMW X3 (AI 186, p. 9; AI 281, p. 3), una BMW serie 3 (AI 186, p. 9), una moto Honda GL 1.800 Goldwing e un iPhone XR (AI 203, n. 20-21 manoscritti; AI 73, n. 245-248; AI 201, all. 1, p. 9; AI 163, all. 32, all. 7). Questa Corte non crede infatti alla sua fortuita vincita non documentata di € 70'000.- ad un casinò proprio (guarda caso) nel periodo seguente la rapina (AI 181, p. 5; AI 231, p. 7), con cui avrebbe comprato tutti i veicoli, versione venuta peraltro in sostituzione della precedente, secondo la quale aveva trovato per terra un borsello con € 50'000.- a Milano (AI 111, p. 6; AI 181, p. 5). Il fatto di essersi determinato a prendere possesso di un furgone portavalori a mezzo di rapina in pieno giorno davanti ad una banca indizia infine di una volontà delittuosa non trascurabile. La sua colpa soggettiva è globalmente medio-grave.

Nelle circostanze descritte, la pena ipotetica per questo reato (rapina eseguita in banda) nella concreta fattispecie è di 4 anni e 3 mesi di pena detentiva.

8.2.4. infrazione alla LArm e furto d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto)

A qualificare la colpa - per il resto, media - di IM1 in entrambe le infrazioni è il fatto che abbia agito al fine di commettere una rapina. Valutate tutte le circostanze del caso concreto, adeguata alla sua colpa è - per entrambi i reati - solo una pena detentiva e va dunque applicato l’art. 49 cpv. 1 CP. La pena detentiva ipotetica sinora commisurata va dunque aumentata di 1 mese per ognuna delle due infrazioni, portando ad un aggravio complessivo di 2 mesi.

8.2.5. circostanze personali

Dalla sua vita anteriore IM1 non può trarre sconti di pena, anzi. A questo proposito, infatti, a spiccare sono soprattutto i suoi precedenti.

Il precedente italiano del 7 settembre 2018 per duplice danneggiamento (AI 51) incide negativamente, seppur in modo lieve anche perché i fatti risalgono al 2014.

A qualificare in maniera più importante la sua colpa è la circostanza che egli abbia commesso i fatti oggetto del presente giudizio durante il periodo di prova della sua condanna svizzera del 7 ottobre 2016 (AI 39) per aver commesso tre rapine a danno di anziani in Ticino (in due occasioni la vittima era un ottantenne, in una occasione si è trattato di una donna di settantaquattro anni): in quell’occasione gli era stata inflitta una pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione, di cui 2 anni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Il fatto che nonostante ciò egli abbia commesso un’altra rapina in Svizzera ancora prima che scadesse il suo periodo di prova non può che portare a ritenere che da questa precedente condanna – e malgrado la fiducia in lui riposta dalle autorità (che gli hanno sospeso gran parte dell’esecuzione della pena) – egli non abbia tratto alcun insegnamento e l’effetto deterrente che dovrebbe derivare da una carcerazione sospesa è stato, nel suo caso, del tutto inefficace.

Per tacere del fatto che IM1 nemmeno ha tenuto un comportamento corretto in carcere: è vero che, giustamente, è da attendersi (vorauszusetzen) l’adozione di un comportamento corretto in carcere, di modo che esso non permette sconti di pena in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (si veda ad esempio STF 6B_738/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 3.4; STF 6B_974/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 5.5; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, 2019, ad art. 47 n. 142b). Il fatto è che al momento del dibattimento d’appello il comportamento in carcere di IM1 gli era già valso ben 4 sanzioni (CARP XIX): una per atti di violenza verbale contro il personale, due per atti di violenza fisica contro i carcerati e un’altra per danneggiamento. Il suo comportamento dopo i fatti, quindi, non permette di concludere che il suo autore abbia dato prova di ravvedimento.

A suo favore va invece considerata la collaborazione durante l’ultima parte dell’inchiesta, benché intervenuta solo a seguito di una serie di interrogatori in cui, ormai, gli era già stato mostrato un puzzle quasi completo. IM1 si è di fatto sostanzialmente limitato ad ammettere l’evidenza, fornendo alcuni tasselli mancanti ma senza comunque cogliere l’occasione per dire finalmente tutta la verità in relazione alla rapina, compreso il destino del suo provento.

Nondimeno, ad attenuare senz’altro la sua pena vi è – come detto – quel contributo che IM1 ha fornito agli inquirenti e che ha permesso di ricostruire alcuni pezzi mancanti della vicenda, agevolando e velocizzando la chiusura dell’inchiesta.

A questo elemento si possono aggiungere anche le condizioni di detenzione più restrittive del normale a causa della pandemia di covid-19 nonché il fatto che l’avere dato prova di una certa collaborazione gli ha reso la vita più difficile in carcere, circostanza che IM1 ha ribadito in modo credibile anche al dibattimento di appello.

Tenuto pertanto conto di tutte le appena citate circostanze personali dell’autore, considerate cioè – da un lato – quelle componenti che aggravano la pena (in primis il sopra riferito precedente specifico, per di più durante il periodo di prova, ancorché questa presa in considerazione debba avvenire sempre nell’ottica della colpa per i fatti sottoposti ora a giudizio) e – dall’altro – quelle componenti che riducono la pena, ovvero nel caso concreto una certa collaborazione da parte di IM1 e le surriferite condizioni di detenzione, si può tutto sommato pervenire a operare un aumento di pena pari alla successiva riduzione e pertanto a confermare la pena ipotetica di 4 anni e 5 mesi.

8.2.6. La pena è interamente da espiare, già solo poiché superiore ai 3 anni (artt. 42 e 43 CP).

8.3. AP1

8.3.1. L’istanza precedente ha condannato AP1 alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi. Al dibattimento d’appello, la difesa in considerazione:

  • del suo ruolo minore nella rapina;

  • della sua situazione economica non rosea;

  • del fatto che abbia risarcito la vittima, versando la sua quota parte di quanto stabilito dall’istanza precedente;

  • dell’assenza di precedenti specifici;

  • della sua collaborazione in appello;

  • del fatto che, a differenza dei correi, non sia imputato anche di infrazione alla LArm e alla LCStr;

ha chiesto che questa sia ridotta ad un massimo 3 anni e 6 mesi.

L’accusa ha chiesto invece la conferma del primo giudizio.

8.3.2. AP1 risponde di rapina, reato per cui è prevista una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni (art. 140 cpv. 1 CP).

8.3.3. rapina

Dal profilo oggettivo, il risultato dell’attività illecita (privazione della libertà di ACP e lesione del patrimonio della Loomis) e la componente comune delle modalità d’esecuzione sono quelli già descritti in particolare nei primi due capoversi del consid. 8.2.3 (eccezion fatta, quindi, per gli specifici comportamenti avuti dal solo IM1), avendo essi agito in correità. Per quanto - delle modalità d’esecuzione - concerne invece il solo AP1, incide negativamente il fatto che egli abbia avuto una parte considerevole già nell’organizzazione della rapina, per esempio procurandosi l’Audi rubata. Nell’esecuzione materiale della rapina, invece, AP1 ha avuto – tutto sommato – un ruolo leggermente meno importante rispetto a IM1, limitandosi a portare gli autori materiali sul posto e fungendo da staffetta (verb. dib. d’appello, p. 3) a bordo dell’Audi nel trasporto del furgone portavalori dalla Svizzera all’Italia, fino alla “letamaia”. Non può poi essere dimenticato che AP1 ha nondimeno fornito un ulteriore contributo andando alla ricerca delle mazze per aprire le valigette, attrezzo che ha poi effettivamente reperito e che si è rivelato determinante per impossessarsi del bottino. A suo favore vi è il fatto che non ha in alcun modo infierito sulla vittiP. La sua colpa oggettiva risulta globalmente medio-grave.

Dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), anche AP1, benché non godesse di una situazione economica particolarmente favorevole, aveva entrate sufficienti per provvedere al proprio sostentamento (AI 232, all. 2, p. 2; verb. dib. d’appello, p. 2). Anche volendo poi considerare il tentennamento di cui ha riferito AP2 al dibattimento d’appello, secondo cui “AP1 voleva quasi abbandonare” nella fase in cui si è trattato di reperire le mazze (verb. dib. d’appello, p. 4), resta il fatto che egli non ha abbandonato per niente, ingegnandosi anzi nel reperire – oltre alle mazze – una vettura (quella prestatagli dalla barista del bar ______), tornando alla letamaia. Anche per AP1 la decisione di partecipare alla rapina qui in discussione era finalizzata, evidentemente, al facile guadagno. La sua colpa soggettiva risulta pertanto globalmente medio-grave.

Nel caso concreto la pena ipotetica per questo reato è di 4 anni di pena detentiva.

8.3.4. circostanze personali

Dalla sua vita anteriore AP1 non può trarre sconti di pena. Quanto ai precedenti penali, ve ne è uno svizzero (AI 212) per entrata illegale del 20 luglio 2018, per cui è stato condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere sospese per un periodo di prova di 2 anni e numerosi precedenti italiani (AI 228) tra i quali quello per omicidio in concorso commesso con AP2 nel 2002, per il quale ha scontato circa 15 anni di carcere. Questi elementi non possono che incidere negativamente sulla sua colpa: anche tralasciando i numerosi primi precedenti italiani (ormai lontani nel tempo) e anche considerando che la stessa sentenza per omicidio è ormai datata, non si può non rilevare che dopo la liberazione dalla lunga carcerazione italiana (avvenuta in tempi relativamente recenti, nel 2017) egli ha - lo stesso anno - commesso un reato in Svizzera (il 15 dicembre 2017) per cui è stato condannato con una pena sospesa condizionalmente per 2 anni. E nonostante ciò, egli ha deciso di venire ancora in Svizzera a commettere la rapina in esame, peraltro durante il periodo di prova stabilito nella sentenza svizzera precedente.

A suo favore possono invece essere ritenuti (ancorché in misura certamente minore rispetto alla riduzione di pena operata in favore di IM1, siccome AP1 ha confessato unicamente in appello, quando era già confrontato con una sentenza di primo grado di condanna: cfr. STF 6B_974/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 5.4) la confessione al dibattimento d’appello, il versamento di denaro alla vittima ACP, le condizioni di detenzione più restrittive del normale in Svizzera a causa della pandemia di covid-19 e quelle più dure del normale durante il carcere estradizionale in Polonia, l’assenza di precedenti specifici non costituendo invece di certo un’attenuante, posto come non lo sia nemmeno l’incensuratezza (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.4).

Compensate le attenuanti con le aggravanti, la pena ipotetica subisce un aggravio di 3 mesi e AP1 viene condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.

8.3.5. La pena è interamente da espiare, già solo poiché superiore ai 3 anni (artt. 42 e 43 CP).

8.4. AP2

8.4.1. L’istanza precedente ha condannato AP2 alla pena detentiva di 4 anni e 7 mesi. Al dibattimento d’appello, la difesa, in considerazione:

  • del fatto che la pistola usata per la rapina era finta;

  • dei proscioglimenti postulati;

  • del fatto che AP2 si è costituito;

  • del suo ruolo minore nella rapina;

  • delle sue ammissioni al dibattimento d’appello;

  • dei soldi che versa spontaneamente alla vittima (fr. 50.- al mese);

  • del fatto che da novembre 2020 è in detenzione nel cantone francofono di Ginevra;

  • della prassi delle Corti ticinesi,

ha chiesto che la pena sia ridotta ad un massimo 3 anni e 5 mesi.

L’accusa ha chiesto invece la conferma del primo giudizio.

8.4.2. AP2 risponde di rapina, reato per cui è prevista – si è già detto – una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni (art. 140 cpv. 1 CP).

8.4.3. rapina

Dal profilo oggettivo, il risultato dell’attività illecita (privazione della libertà di ACP e lesione del patrimonio della Loomis) e la componente comune delle modalità d’esecuzione sono quelli descritti in particolare nei primi due capoversi del consid. 8.2.3 (eccezion fatta, quindi, per gli specifici comportamenti avuti dal solo IM1), avendo essi agito in correità.

Quanto alle modalità d’esecuzione proprie di AP2, il suo ruolo è stato in primis quello di autista. Non ha reperito materiale e non risulta che abbia avuto una parte significativa nell’organizzazione. Da rilevare è che, benché dovesse fungere da autista, nemmeno conosceva la strada da percorrere (che gli veniva indicata man mano da un correo, come riportato anche da ACP, AI 4, p. 15).

Cionondimeno, a differenza di AP1, AP2 ha materialmente preso parte alla effettiva presa del furgone. E non va nemmeno dimenticato che unitamente a IM1 anche AP2 ha aperto con le mazze le valigie: “arrivato AP1 con le mazze, IM1 ed io abbiamo subito aperto le valigette”: verbale di appello, pag. 4.

A suo favore vi è il fatto di non avere mai infierito in alcun modo sulla vittima, mentre la circostanza che la pistola fosse finta non costituisce un’attenuante, posto che se così non fosse il reato rivestirebbe la forma aggravata del cpv. 2.

La sua colpa oggettiva risulta complessivamente medio-grave.

Dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), anche AP2 non aveva bisogno di delinquere per vivere, considerato che il fratello si era adoperato per trovargli un lavoro dopo la sua uscita dal carcere in Italia, lavoro che ancora aveva quando ha deciso di venire in Svizzera a delinquere (AI 267 p. 5). Per il resto, quanto ai moventi e agli obiettivi perseguiti con la rapina, anche per AP2 la decisione di partecipare alla rapina qui in discussione era finalizzata, evidentemente, al facile guadagno.

La sua colpa soggettiva risulta complessivamente medio-grave.

La pena ipotetica per questo reato è di 4 anni di pena detentiva.

8.4.4. circostanze personali

Dalla sua vita anteriore AP2 non può trarre sconti di pena. In Italia ha iniziato a delinquere a 17 anni, continuando con una certa frequenza fino all’età di 22 anni, quando ha poi commesso l’omicidio in concorso di cui si è già detto per AP1, a seguito del quale ha trascorso circa 18 anni in carcere. Una volta uscito, come visto, il fratello gli aveva trovato un lavoro, che ha poi svolto (AI 267, p. 2; AI 221; verb. dib. d’appello, p. 2), almeno fino alla commissione della rapina qui a giudizio. Anch’egli, come AP1, da quando è uscito dal carcere italiano non ha purtroppo atteso molto prima di decidere di ricominciare a delinquere. Anche per lui, forzata è la conclusione che dalla lunga carcerazione subita non ha tratto alcun insegnamento.

Quali fattori attenuanti vi è la circostanza di essersi consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine una volta appreso che nei suoi confronti era pendente un mandato d’arresto svizzero nonché il fatto – ancorché solo al dibattimento d’appello, quando anch’egli era già stato condannato in primo grado: e questo aspetto temporale non permette grandi riduzioni di pena – di avere confessato la sua partecipazione alla rapina. A ciò si possono aggiungere i versamenti che egli ha effettuato in favore della vittima e le condizioni di detenzione più restrittive del normale a causa della pandemia di covid-19, peraltro in un cantone in cui si parla una lingua (il francese) che non è la sua.

Valutando e compensando le aggravanti con le attenuanti, la pena ipotetica trova per AP2 un aggravio di 1 mese, ed egli viene condannato alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese.

8.4.5. La pena è interamente da espiare, già solo poiché superiore ai 3 anni (artt. 42 e 43 CP).

  1. Luogo di esecuzione della pena di AP2

AP2, con scritto del 7 maggio 2021, ha chiesto a questa Corte di essere trasferito dall’istituto penitenziario La Brenaz di Ginevra, dove si trova attualmente, al carcere La Stampa in Ticino.

Il suo trasferimento al penitenziario La Brenaz è stato ordinato con decisione del 9 novembre 2020 dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali ticinesi per motivi di sicurezza e ordine interno ex art. 86 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (doc. TPC 33).

Con quella decisione non vi è stata alcuna delega di competenze relative all’esecuzione della pena in favore del Cantone Ginevra, ragione per cui il Cantone Ticino (che è quello che ha emanato la sentenza) continua a esercitare tutte le competenze legali relative all’esecuzione della pena di AP2, tra cui rientra segnatamente il trasferimento in un altro stabilimento (art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 lett. i del Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti).

La richiesta di trasferimento deve pertanto essere proposta direttamente alla Direzione delle strutture carcerarie cantonali del Cantone Ticino.

  1. Tasse e spese di primo grado

10.1. Giusta l’art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso concreto), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

10.2. Visto l’esito del procedimento, considerato inoltre che nella sentenza di primo grado vi è un errore nell’indicazione degli importi e nel calcolo (l’importo di fr. 13'528.40 posto a carico di ciascuno dei tre condannati supera ampiamente il totale di fr. 27'056.80 di cui alla distinta spese), le tasse e le spese di primo grado vengono così suddivise:

10.2.1. A carico di IM1: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (fr. 6'884.52 costituiscono 1/3 dei costi complessivi dell’inchiesta preliminare, che ammontano a fr. 20'635.55) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42.

I rimanenti 2/5 dei predetti importi (ossia di fr. 2'000.-, di fr. 6'884.52 e di fr. 134.42) sono a carico dello Stato.

10.2.2. A carico di AP1: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (fr. 6'884.52 costituiscono 1/3 dei costi complessivi dell’inchiesta preliminare, che ammontano a fr. 20'635.55) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42.

I rimanenti 2/5 dei predetti importi (ossia di fr. 2'000.-, di fr. 6'884.52 e di fr. 134.42) sono a carico dello Stato.

10.2.3. A carico di AP2: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (fr. 6'884.52 costituiscono 1/3 dei costi complessivi dell’inchiesta preliminare, che ammontano a fr. 20'635.55) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42.

I rimanenti 2/5 dei predetti importi (ossia di fr. 2'000.-, di fr. 6'884.52 e di fr. 134.42) sono a carico dello Stato.

10.3. Non appena le rispettive loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP):

  • IM1 dovrà rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado;

  • AP1 dovrà rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado;

  • AP2 dovrà rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado.

  1. Tasse e spese d’appello

L’art. 428 cpv. 1 CPP, che regola l’assunzione delle spese nella procedura di ricorso, stabilisce che le parti sostengono le spese della procedura di secondo grado nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È segnatamente ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso.

La norma ricalca, notoriamente, la regolamentazione applicabile nel diritto processuale civile (Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 2020, ad art. 428 n. 1), ove chi formula domande con il ricorso se ne assume il relativo rischio processuale e il grado di prevalenza di un mezzo di impugnazione si misura sulla base dell’ampiezza in cui viene ottenuta una modifica della sentenza di primo grado (Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/ Schwander (editori), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2016, ad art. 106 n. 5; STF 4A_146/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3).

Applicando questi criteri al caso concreto, visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le tasse e le spese relative all’appello:

  • di AP1, di complessivi fr. 1’200.-, che viene solo parzialmente accolto, sono poste per 2/3 a suo carico, e per il resto sono a carico dello Stato;

  • di AP2, di complessivi fr. 1’600.-, che viene solo parzialmente accolto, sono poste a suo carico in ragione di 1/2 e per il resto sono a carico dello Stato;

  • del PP, di complessivi fr. 1’000.-, respinto, sono poste a carico dello Stato.

  1. Tassazione delle note d’onorario per la procedura d’appello

12.1. La retribuzione della difesa d’ufficio copre il dispendio di tempo essenziale a un’efficace difesa nel procedimento penale: deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, in rapporto di causalità con la tutela dei diritti dell’imputato

(decisione CRP del 19 settembre 2017, inc. n. 60.2017.98, consid. 2.2). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente

a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente

diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (decisione CARP del 27 febbraio 2018, inc. n. 17.2017.204, consid. 25d).

12.2. avv. DI1

La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, di fr. 5'624.45 IVA esclusa (tenuto conto dell’effettiva durata del dibattimento) appare eccessiva per un appello come quello interposto, vertente su un solo capo d’imputazione e sulla pena. Alcune voci sono peraltro problematiche, segnatamente:

  • le “prese atto” di qualsiasi documento che, a prescindere dal loro effettivo contenuto, richiedono sistematicamente 10 minuti di lavoro;

  • il numero di ore di colloqui col cliente (circa 7 e mezza, trasferte comprese), che appaiono eccessive rispetto a quanto necessario;

  • le poste relative a una procedura parallela, presso (presumibilmente) la Divisione della giustizia, di cui non v’è traccia nell’incarto e di cui pertanto nulla è dato sapere.

Per questi motivi, avuto riguardo ai criteri sopra elencati, ricordato che la fattispecie era già nota, in considerazione della trattazione in prima istanza, vengono considerate:

  • 7 ore di lavoro (alla tariffa oraria di fr. 180.- ex art. 4 cpv. 1 Rtar) per la preparazione del dibattimento e 5 ore di lavoro per colloqui col cliente e altri disbrighi, più spese al 10% ex art. 6 cpv. 1 Rtar;

  • 8 ore di lavoro per la durata del dibattimento e la trasferta + fr. 80.- di spese di trasferta e cancelleria in vista del dibattimento.

Il totale è di fr. 3’896.- (12 ore x fr. 180.-/h + spese al 10%. + 8 ore x fr. 180.-/h + fr. 80.-). Non è stata richiesta l’IVA.

Visto l’esito del suo appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 2/3 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.2. avv. DI2

La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI2, difensore d’ufficio di AP2, di fr. 2'802.90 (cui vanno ancora aggiunti fr. 1’440.- di onorario per la durata del dibattimento e la trasferta + fr. 80 di spese di trasferta e cancelleria in vista del dibattimento + IVA al 7.7%= 1'637.04) appare adeguata al lavoro svolto (appello su 4 imputazioni e sulla pena) e viene pertanto integralmente riconosciuta per complessivi fr. 4'439.95 IVA inclusa.

Visto l’esito del suo appello, AP2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Non richieste, non si assegnano indennità.

Per questi motivi,

visti gli artt. 9, 10, 80 e ss., 84 e ss., 135, 392, 398 e ss., 404 cpv. 2 e 422 e ss. CPP,

8, 12, 40, 42 e ss., 47 e ss., 140 e 183 CP,

4 cpv. 1 lett. g. e 33 cpv. 1 lett. a LArm,

94 cpv. 1 lett. b. e 97 cpv. 1 lett. a LCStr,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.1. L’appello di AP2 è parzialmente accolto.

1.2. L’appello di AP1 è parzialmente accolto.

1.3. L’appello del procuratore pubblico è respinto.

  1. Di conseguenza,

2.1. posto che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4 (limitatamente ai proscioglimenti dall’imputazione di furto d’uso di cui al punto 5 dell’AA [parziale] e dalle aggravanti dell’arma da fuoco e della pericolosità speciale di cui al punto 1 dell’AA), 5, 6, 8, 9, 10 (espulsione), 11 (espulsione), 12 (espulsione), 13, 14, 15, 16, 18.1 e 18.2 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

2.2. IM1 è dichiarato autore colpevole di:

rapina aggravata

siccome commessa come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con terze persone e, nella sua forma semplice, con AP1 e AP2, ai danni di Loomis Schweiz AG, Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, il 5 luglio 2019, a Ponte Cremenaga, introdotto sul territorio svizzero una pistola giocattolo simile a un revolver di colore nero, priva del tappo rosso sull’estremità della canna;

furto d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto)

per avere, il 5 luglio 2019, da Ponte Cremenaga a Molinazzo di Monteggio, circolato sul veicolo Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia);

2.3. AP1 è dichiarato autore colpevole di:

rapina

commessa a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con IM1, AP2 e terze persone, ai danni di Loomis Schweiz AG, Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

2.4. AP2 è dichiarato autore colpevole di:

rapina

commessa a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con IM1, AP1 e terze persone, ai danni di Loomis Schweiz AG, Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

3.1. IM1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 5 (cinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto.

3.2. AP1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere estradizionale, preventivo e di sicurezza sofferto e la pena anticipatamente espiata.

3.3. AP2 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 1 (uno) mese, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto e la pena anticipatamente espiata.

  1. Le tasse e le spese di primo grado sono così suddivise (art. 428 cpv. 3 CPP):

4.1.1. a carico di IM1: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (inchiesta preliminare) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42. I rimanenti 2/5 dei predetti importi sono a carico dello Stato;

4.1.2. a carico di AP1: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (inchiesta preliminare) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42. I rimanenti 2/5 dei predetti importi sono a carico dello Stato;

4.1.3. a carico di AP2: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (inchiesta preliminare) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42. I rimanenti 2/5 dei predetti importi sono a carico dello Stato.

4.2.1. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.2.2. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.2.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP2 dovrà rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Gli oneri processuali dell’appello di AP1, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 2/3 a suo carico e per il resto a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali dell’appello di AP2, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'400.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'600.-

sono posti per 1/2 a suo carico e per il resto a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

8.1. La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, è accolta per:

onorario fr. 3’600.-

spese fr. 296.-

totale fr. 3’896.-

8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

8.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

8.4. Visto l’esito del suo appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 2/3 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.1. La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI2, difensore d’ufficio di AP2, è integralmente accolta per:

onorario fr. 3’795.-

spese fr. 327.50

IVA 7.7% fr. 317.43

totale fr. 4'439.95

9.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

9.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

9.4. Visto l’esito del suo appello, AP2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

  1. Non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:

  3. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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