Incarto n. 17.2021.219+220+ 234+237+316
Locarno 21 dicembre 2021/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire sugli appelli presentati l’11 e il 20 agosto 2021 da
AP 2,
rappr. dall’avv.DF 2,
AP 1,
rappr. dall’avv. DUF 1,
contro la sentenza emanata il 16 giugno 2021 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 10 agosto 2021) nei loro confronti
e sull’appello incidentale del 25 agosto 2021 presentato dal
procuratore pubblico PP 1,
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Confermando integralmente, avuto riguardo a AP 2, e quasi integralmente, avuto riguardo a AP 1 (con l’eccezione delle imputazioni di tentato inganno nei confronti delle autorità e contravvenzione alla legge sanitaria cantonale), l’atto d’accusa n. 30/2021 del 22 febbraio 2021, la Corte delle assise criminali ha dichiarato:
1.1. truffa ripetuta
per avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 26 novembre 2020, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità tra loro e in parte con il fiduciario __________, ingannato con astuzia più persone, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, per un importo complessivo di CHF 1'060'000.00, e meglio, per avere,
1.1.1. nel corso del mese di aprile 2020, richiedendo un prestito Covid-19 per la ditta individuale di AP 1, allestendo un bilancio e un conto economico relativi all’anno 2019 dai quali emergevano ricavi d’esercizio per CHF 1'051'680.00 e un utile di CHF 215'543.49, quando invece dall’esame della documentazione bancaria della relazione nr. __________ nel 2019 risultavano accrediti pari a EUR 403'890.74 e CHF 1'000.00, inoltrando il formulario di richiesta di prestito Covid-19 indicante la cifra d’affari fittizia di CHF 1'050'000.00, correlato con i dati contabili fittizi, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF 80’000.00, utilizzando AP 1 il denaro in parte per scopi diversi da quelli previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19, ritenuto che con ordine del 9 febbraio 2021 il prestito Covid-19 è stato interamente rimborsato attingendo dalla liquidità sul conto;
1.1.2. nel periodo aprile 2020 – 16 giugno 2020, richiedendo un prestito Covid-19 per la società __________, allestendo un bilancio relativo all’anno 2019 dal quale emergevano ricavi d’esercizio per CHF 5'782'159.72 e un utile di CHF 91'486.12, quando invece dall’incarto fiscale emergeva che la società nel 2018 aveva registrato ricavi per CHF 10'811.71 e una perdita di –CHF 39'614.62, mentre nel 2019 era rimasta senza attività, inoltrando il formulario di richiesta di prestito Covid-19 con i dati fittizi, in particolare inserendo una cifra d’affari inventata di CHF 5'780'000.00, correlato con i falsi dati contabili, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF 500’000.00, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;
1.1.3. nel corso del mese di luglio 2020, richiedendo un prestito Covid-19 per la società __________, allestendo un bilancio e un conto economico fittizi relativi all’anno 2019 in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per CHF 5'357'825.00 e un utile di CHF 69'395.09, nonché un bilancio e un conto economico 2018 altrettanto fittizi in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per CHF 2'417'041.92 e un utile di CHF 20'891.98, quando invece il fiduciario __________ aveva già redatto il bilancio e conto economico per l’anno 2018 (consegnati all’Autorità fiscale) riportanti ricavi per -CHF 13'200.00 e una perdita di -CHF 2'626.30, nonché un bilancio provvisorio 2019 che mostrava una perdita riportata di -CHF 19’958.76, inoltrando il formulario di richiesta di prestito Covid-19 con i dati fittizi, in particolare inserendo una cifra d’affari di CHF 5'350'000.00, correlato con i falsi dati contabili, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF 480’000.00, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;
1.2. falsità in documenti ripetuta
per avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 28 luglio 2020, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro e in parte con il fiduciario __________, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, facendone in seguito uso a scopo di inganno, e meglio, per avere,
1.2.1. nel corso del mese di aprile 2020, per la ditta individuale di AP 1, allestito il bilancio e il conto economico fittizi, nonché il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari fittizia indicati al punto 1.1.1 del presente dispositivo, documenti poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
1.2.2. nel periodo aprile 2020 – 16 giugno 2020, per la società __________, allestito il bilancio fittizio e il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari fittizia indicati al punto 1.1.2 del presente dispositivo, documenti poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
1.2.3. nel corso del mese di luglio 2020, per la società __________, allestito i bilanci e i conti economici fittizi, nonché il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari fittizia indicati al punto 1.1.3 del presente dispositivo, documenti contabili poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
1.2.4. il 7 maggio 2020, al fine di evitare i controlli bancari e di giustificare la provenienza del denaro bonificato da AP 2 e ricevuto sul conto personale di AP 1 presso __________, provento della truffa di cui al punto 1.1.2 del presente dispositivo, allestito la fattura fittizia datata 7 maggio 2020 in cui figurava, contrariamente al vero, che il paziente AP 2 aveva ricevuto delle prestazioni di chirurgia e implantoprotesi per un importo di CHF 108'000.00, mentre in realtà AP 1 aveva eseguito solo l’intervento attestato dalla perizia giudiziaria del 1 febbraio 2021 agli atti, prestazioni peraltro eseguite a titolo gratuito all’amico;
2.1. truffa
per avere, nel periodo 26 marzo 2020 – 26 novembre 2020, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, richiedendo un prestito Covid-19 per la società __________, indicando sul formulario di richiesta una cifra d’affari fittizia di CHF 5'900'000.00, quando invece dall’esame della documentazione bancaria nel 2019 risultavano accrediti unicamente per EUR 837'751.95 e CHF 26'699.00, per un totale di CHF 936'078.74, tenuto conto inoltre che, procedendo __________ tramite compensazioni, la cifra indicata non corrispondeva alla reale cifra d’affari della società, anche perché dalla contabilità parziale relativa all’anno 2019 emergeva invece una perdita di –CHF 36'100.99, inoltrando il formulario indicante la cifra d’affari fittizia all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di _____, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF 500’000.00, utilizzando il denaro in parte per scopi diversi da quelli previsti dall’ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;
2.2. falsità in documenti ripetuta
per avere, nel periodo gennaio 2018 – 30 luglio 2020, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio, per avere,
2.2.1. nel periodo gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, in qualità di direttore nonché di dirigente effettivo (organo di fatto) della società __________, allestito il bilancio e il conto economico della società relativo all’anno 2018 in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per CHF 3'712’018.76 e costi per CHF 3'704'176.40, nonché la contabilità (parziale) relativa all’anno 2019 in cui figurava, contrariamente al vero, un importo netto di ricavi da forniture e prestazioni per CHF 6'272'466.73, dei ricavi da prestazione di servizi per CHF 4'812’385.56 e dei costi per il materiale, la merce i servizi e l’energia per CHF 5'757'768.25, quando invece dall’esame della documentazione bancaria emerge che nel 2018 la società aveva incassato solo EUR 256'520.00, mentre nel 2019 EUR 837'751.95 e CHF 26'699.00, tenuto conto inoltre che non vi possono essere né ricavi né costi se a priori avviene una compensazione;
2.2.2. in veste di direttore e poi amministratore unico di __________, il 26 marzo 2020, decidendo di richiedere un prestito Covid-19 in favore della società, allestito il formulario di richiesta indicante la cifra d’affari fittizia indicata al punto 2.1 del presente dispositivo, poi trasmesso all’istituto bancario __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
2.2.3. il 30 luglio 2020, richiesto al fiduciario __________ di sottoscrivere il “formulario K” per la determinazione del detentore del controllo della società __________, indicando, contrariamente al vero, che egli era l’unico detentore delle azioni e l’unico con il potere di controllo, e di non detenere partecipazioni a titolo fiduciario, omettendo volontariamente di inserire il nome di AP 1, trasmettendolo poi all’istituto bancario __________;
Ha, pertanto, condannato AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi nonché al pagamento, in favore dello Stato, di un risarcimento equivalente di fr. 67'831.18. Nei suoi confronti ha, inoltre, ordinato l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni.
Ha, invece, condannato AP 2 alla pena detentiva di 4 anni e al pagamento, in favore dello Stato, di un risarcimento equivalente di fr. 957.20. Nei suoi confronti ha, inoltre, ordinato l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni.
I primi giudici hanno, poi, ordinato la confisca e l’assegnazione all’accusatrice privata PC 1 delle somme di denaro sotto sequestro (segnatamente fr. 67'831.18 e fr. 957.20) nonché condannato:
AP 2 a versare all’AP fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2021 a titolo di risarcimento danni;
entrambi gli imputati, in solido, a versare all’AP fr. 976’798.80 oltre interessi al 5% (dal 22 aprile 2021 su fr. 498'689.34, dal 21 maggio 2021 su fr. 478'109.46) a titolo di risarcimento danni;
entrambi gli imputati, in solido, a versare all’AP fr. 41'921.60 per le spese legali sostenute;
entrambi gli imputati, in solido, al pagamento di tasse e spese per la procedura di primo grado (con ripartizione interna di 3/5 a carico di AP 2 e 2/5 a carico di AP 1).
B. I due imputati hanno appellato il giudizio della Corte delle assise criminali.
a. AP 1 lo ha fatto con annuncio 17 giugno 2021 confermato con dichiarazione 20 agosto 2021 con cui ha chiesto il suo proscioglimento da ogni imputazione (con conseguente annullamento dei dispositivi n. 1., 4.1., 5., 6., 9. e 11. della sentenza impugnata), la reiezione dell’azione civile promossa dall’AP, il dissequestro di tutto quanto in sequestro nonché l’accollo di tasse e spese allo Stato sia relativamente alla procedura di primo grado che a quella d’appello.
b. AP 2 ha presentato annuncio d’appello il 23 giugno 2021 e dichiarazione l’11 agosto 2021 con la quale ha impugnato l’intera sentenza. Con scritto 18 ottobre 2021, egli ha, tuttavia, precisato di contestare, unicamente, la sua correità con AP 1 avuto riguardo alle fattispecie concernenti i prestiti Covid-19 ottenuti per la ditta individuale di quest’ultimo e per la __________ (punti n.1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2) e, conseguentemente, la commisurazione della pena (punto 4.2.) nonché l’espulsione (punto 10).
C. Con dichiarazione 25 agosto 2021 (anche) il PP ha presentato appello (incidentale). Egli ha chiesto la condanna di AP 2 alla pena detentiva di cinque anni, la condanna di AP 1 (anche per i reati di tentato inganno nei confronti delle autorità e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale) alla pena detentiva di 4 anni e alla multa di fr. 1'000. - e l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni di AP 1 e per 10 anni di AP 2.
D. Incontestati, i dispositivi n. 1.1.3. (limitatamente a AP 2), 1.2.3. (limitatamente a AP 2), 2., 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 7., 8. e 12.1sono passati in giudicato.
Ritenuto che il 14 dicembre 2021 si è tenuto il pubblico dibattimento e, a conclusione dei loro interventi,
il PP ha chiesto la reiezione degli appelli degli imputati e l’accoglimento del suo appello incidentale. Ha, quindi, chiesto la condanna di AP 2 alla pena detentiva di 5 anni e di AP 1 (anche per i reati di tentato inganno nei confronti delle autorità e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale) alla pena detentiva di 4 anni e alla multa di fr. 1'000. - e ha postulato la loro espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni, avuto riguardo a AP 1, e di 10 anni, avuto riguardo a AP 2;
l’avv.RAap 1, in rappresentanza dell’AP, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado sia relativamente alla colpevolezza degli imputati sia relativamente ai risarcimenti, rispettivamente agli indennizzi pronunciati a favore della sua assistita. Ha chiesto, infine, che gli imputati vengano condannati al pagamento di un indennizzo anche per le spese legali sostenute nella procedura d’appello, e meglio come da nota d’onorario prodotta al dibattimento;
l’avv. DUF 1 ha chiesto, in via principale, il proscioglimento del suo assistito da ogni imputazione, l’annullamento della misura dell’espulsione, la reiezione dell’azione civile promossa dall’AP, il dissequestro di tutto quanto in sequestro e l’accollo di tasse e spese allo Stato sia relativamente alla procedura di primo grado che a quella di appello. In via subordinata, ha chiesto che la pena detentiva non superi i 12 mesi e che venga posta al beneficio della sospensione condizionale con conseguente immediata scarcerazione del suo assistito. Sempre in via subordinata, ha postulato che la condanna al pagamento a favore dell’AP sia limitata all’importo ancora scoperto (pari a fr. 318'700. -) e non si è opposto all’assegnazione ex art. 267 cpv. 5 CPP dell’importo di fr. 67'831.18 a favore dell’AP (da computarsi a riduzione del debito di fr. 318'700. -). Anche nell’ipotesi subordinata, ha chiesto l’annullamento della misura dell’espulsione. Non ha richiesto indennizzi;
l’avv. DF 2 ha chiesto la reiezione dell’appello del PP e il proscioglimento del suo assistito dalle imputazioni di cui ai dispositivi 1.1.1. e 1.2.1 della sentenza impugnata nonché la derubrica da correo a complice in relazione alle imputazioni di cui ai dispositivi 1.1.2. e 1.2.2. della sentenza impugnata. Ha, poi, chiesto una massiccia riduzione della pena, nel senso che al suo assistito venga inflitta una pena detentiva parzialmente sospesa condizionalmente la cui parte da espiare corrisponda a quanto già espiato finora. Ha, inoltre, postulato l’annullamento della misura dell’espulsione e si è rimesso al giudizio di questa Corte per le pretese dell’AP e per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Considerato
In fatto e in diritto:
vita degli imputati e precedenti
1.a. Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. II.,
Qui ci si limita a rilevare quanto segue.
L’imputato è arrivato in Svizzera a giugno 2016, a suo dire poiché alla ricerca di condizioni pensionistiche migliori rispetto a quelle garantite in Italia nonché «per pagare meno tasse» (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Al beneficio di un permesso B, è stato lui ad affermare di aver presentato alle autorità (nel contesto del rilascio del permesso) un contratto di lavoro e un contratto di locazione «fittizi», cioè falsi (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 4, AI 72). A prescindere dalla rilevanza di tale circostanza per la valutazione dei presupposti del reato di inganno nei confronti delle autorità, non si può certo dire che il suo soggiorno in Svizzera sia iniziato nel migliore dei modi. Né (d’acchito) il suo «esordio» nel nostro Paese appare in linea con quel profilo da lui tracciato di professionista serio, di successo (già primario, nel suo ambito, presso varie strutture ospedaliere in Italia, cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 2, AI 72) alla ricerca, in Svizzera, di soluzioni più interessanti per la sua vecchiaia. In Svizzera/in Ticino AP 1 non ha mai avuto uno studio dentistico ma ha «sempre lavorato come consulente» (VI PP 21.1.2021, pag. 2, AI 72). Tuttavia, stando a quel che risulta dagli atti e alle sue dichiarazioni (VI PP 21.1.2021, pag. 3, AI 72), la sua attività di consulenza nel nostro Paese si riduce a ben poca cosa: si sa, infatti, di una sua collaborazione con un solo studio dentistico, segnatamente quello della dott.ssa __________ (titolare dello studio __________), la quale ha riferito di una collaborazione con AP 1 iniziata a gennaio 2020, interrottasi, però, poco dopo a causa della pandemia, ripresa a maggio 2020 e conclusasi - definitivamente - a fine luglio, a seguito di incomprensioni/tensioni tra lei e l’imputato («Non gli andava di colpo più bene niente. […] Era spesso agitato. Si comportava in modo strano. […] Aveva anche iniziato a screditarmi. […] Diceva che io non ero all’altezza di decidere i costi e i preventivi e che spettava a lui», cfr. VI SG 28.1.2021, pag. 3, AI 133; cfr., anche, VI PP 5.2.2021, pag. 3, AI 169 in cui AP 1 ha riferito che i rapporti con la dott.ssa __________ si erano, ad un certo punto, «incrinati»). In realtà, dunque, AP 1, in Svizzera, ha lavorato molto poco e, quando già si trovava nel nostro Paese, si recava almeno tre volte a settimana in Italia «perché avevo ancora le consulenze da fare in Italia, cosa che ho tutt’ora» (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 3, AI 72). Che egli, nonostante la motivazione addotta in merito alla sua decisione di venire in Svizzera, non abbia saputo indicare «quante tasse ho pagato dopo il mio arrivo in Svizzera» e, nemmeno, «in che modo è migliorata la mia situazione pensionistica» (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) lascia perplessi e fa dubitare che, davvero, le ragioni del suo arrivo nel nostro Paese siano quelle da lui indicate. E, se si considera che, appena arrivato, si è subito speso a produrre alle autorità contratti fittizi, rispettivamente che, dopo poco più di due anni dal rilascio del permesso, è rimasto coinvolto nella presente procedura, non si può non rilevare che il percorso di AP 1 nel nostro Paese è ammantato di ombre.
Appena arrivato in Svizzera, AP 1 ha abitato a __________, in un monolocale. Al momento del suo arresto, invece, viveva a __________, in Via __________, dove aveva in locazione un appartamento per cui pagava un canone di circa fr. 3'800. – mensili nonostante non lavorasse a causa della pandemia e di (asseriti) «problemi di salute», per cui non aveva entrate «se non quella di una polizza assicurativa». Ciò detto, si ha che, secondo le sue dichiarazioni, in precedenza, lavorando in Italia (sia quando vi risiedeva che successivamente al suo trasferimento in Ticino, negli anni dal 2016 al 2020), AP 1 riusciva a conseguire un reddito aggirantesi sui 250/300.000. - € all’anno (cfr. verb. dib. d’appello, pag 3; allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2 dove ha detto: «non mi potevo lamentare, avevo un buon reddito, sui CHF 300/350'000.00 annui»).
Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 non ha debiti.
Il suo unico figlio di 21 anni vive in __________, a __________ (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 5, AI 72) e la sua ex moglie (dalla quale è divorziato ma con cui ha ancora contatti) vive, pure, in __________, a __________ (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 5, AI 72).
Richiesto di esprimersi sui suoi progetti una volta terminata la vicenda di cui alla presente procedura, AP 1 ha spiegato che è sua intenzione «tornare a lavorare nella mia professione e vivere con la mia famiglia, con i miei cari in __________» (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
b. AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 35).
Non così in Italia (AI 107) dove è stato condannato:
il 29 giugno 2017 a 8 giorni di arresto e al pagamento di una multa di Euro 500. – (poi sostituiti da 10 giorni di lavoro di pubblica utilità) per guida in stato di ebbrezza;
il 28 ottobre 2019 al pagamento di una multa di Euro 1'750. - per violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica nonché per prelievo venatorio.
2.a. Sulla vita di AP 2 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. II., 2) della sentenza impugnata (pag. da 39 a 40) alla cui lettura si rimanda.
Qui ci si limita a rilevare quanto segue.
Studi in ingegneria delle telecomunicazioni presso il politecnico di _____ interrotti per - secondo le sue dichiarazioni - dedicarsi ad «un’attività imprenditoriale» che lo «occupava molto», segnatamente quella di «esperto» (a soli 21 anni e senza alcuna formazione specifica) «nella gas cromatografia da processo industriale», settore in cui, «girando il mondo», avrebbe lavorato come «libero professionista» dal 1982 al 1988. Titolare della __________ «che si occupava di commercio di hardware e software» per la quale avrebbe lavorato fino al 1992. Titolare della __________ attiva nel commercio della cellulosa e della carta per la quale avrebbe lavorato («in tutto il mondo», anche se «la sede era sempre __________») fino al 1998. Fondatore della start up __________ «che si occupava di piattaforme di video on demand» («ceduta nel 2001 alla __________»). Co-fondatore della __________ «che si occupava di telecomunicazioni», società in cui «sono stato coinvolto fino al 2010, quando ha chiuso a causa di un furto da parte di uno dei soci». Azionista della __________. con sede in __________, attiva nel commercio di rame e metalli per la quale avrebbe lavorato dal 2011 al 2015 «partecipando ad attività nei paesi dell’est». Titolare della __________ SA attiva nelle telecomunicazioni, in particolare nello «scambio di traffico telefonico» (dal 2017 al 2018), divenuta in seguito __________ SA, con la quale, dato che il settore delle telecomunicazioni «era un ramo in grossa sofferenza», nel 2019, avrebbe dato avvio ad un progetto in __________ «nel campo della desolforazione del gasolio marino nell’ambito della navigazione» che, sempre secondo le sue dichiarazioni, si sarebbe arenato a causa del Covid, ciò che lo avrebbe indotto a «riconvertire» __________ SA orientandola sulla quotazione in borsa di società (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 2 e 3, AI 32).
D’acchito, il CV di AP 2 desta perplessità poiché si esaurisce, in pratica, nell’elencazione di società (tutte costituite da lui) attive in settori estremamente diversi l’uno dall’altro, senza che si capisca in cosa, concretamente, consisteva il suo lavoro.
E il fatto che in relazione ad una di queste società, - la __________
A maggior ragione se si considera che, malgrado abbia accettato il patteggiamento (che, giocoforza, implica il consenso dell’imputato con riferimento alle condotte rimproverategli e alla pena comminatagli), AP 2 si è, in questo procedimento, dichiarato innocente sostenendo di aver aderito al patteggiamento solo per evitare «gli altissimi costi» legati ad un procedimento ordinario. Confrontato, al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 4), con l’inverosimiglianza di tale dichiarazione avuto riguardo, in particolare, alle pesanti conseguenze di una simile condanna per un imprenditore innocente, AP 2 ha, ancora una volta, perso l’occasione di mostrarsi sotto una luce migliore limitandosi a dire - con una ritrosia degna di migliori cause - di avere «forse un po' esagerato proclamandomi innocente» e, poi, rivendicando per sé un ruolo secondario - «dei reati societari sono stati commessi e io avendo dato l’assenso a questi comportamenti sono stato ritenuto responsabile»
AP 2 è arrivato in Svizzera nel mese di agosto 2016 dopo aver conosciuto la sua attuale compagna, __________ (di professione medico ____) che già si trovava nel nostro Paese.
La coppia (prima dell’arresto di AP 2) viveva a __________ in un appartamento preso in affitto. L’imputato, al beneficio di un permesso B dal 28 agosto 2016, ha quantificato le sue entrate mensili, dapprima in circa fr. 8'000. - lordi (in media; VI PP 15.1.2021, pag. 3, AI 32), di seguito in circa fr. 9'400. - (di cui fr. 4'200. – quale stipendio versatogli da __________ SA e fr. 5'000. - per consulenze in ambito informatico (VI PP 23.1.2021, pag. 2, AI 91; cfr., anche, verb. dib. d’appello a pag. 4 in cui, senza riuscire a dare maggiore concretezza a questa sua attività, ha affermato che si trattava di consulenza «a varie società, tra queste la __________, una società che ha sede a __________ e in varie parti del mondo. In sostanza la mia consulenza era finalizzata ad una gestione più efficace dei database»).
Ha, poi, quantificato le sue spese mensili in: fr. 4’550. - di locazione (di cui la metà pagata da __________ SA), fr. 500.- per l’assicurazione malattia, fr. 400.-/500. - di benzina (mentre le rate del leasing della sua auto, una __________, sono pagate da __________ SA) e fr. 500.- quale contributo di mantenimento per la figlia e la sua ex moglie. Infine, ha stimato i suoi debiti in fr. 25'000/30'000. – di scoperto per la carta di credito e circa fr. 30'000. - relativi ad un prestito ottenuto da __________. Non ha immobili di proprietà né in Svizzera né in Italia (quello di cui era proprietario in Italia lo avrebbe, infatti, lasciato alla ex moglie con il divorzio).
Con l’Italia ha un forte legame: non solo perché vi abitano i suoi due figli e i suoi genitori (oltre che l’ex moglie) ma, anche, perché egli vi si recava (prima del suo arresto, pandemia permettendo) regolarmente, sia per visitare i genitori (una volta a settimana) sia per lavoro (almeno 2-3 volte a settimana; cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 3, AI 32).
b. In Svizzera AP 2 è incensurato (AI 29). Della sua condanna in Italia già si è detto al considerando che precede (cfr., anche, AI 31).
avvio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto
Qui ci si limita a rilevare quanto segue.
L’inchiesta trae origine da una segnalazione dell’ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), a sua volta attivatosi a seguito di una comunicazione di sospetto ex art. 9 cpv. 1 lett. a LRD da parte di . Ad attirare (et pour cause) l’attenzione della banca era stata una visita degli imputati in occasione della quale, entrambi, avevano annunciato, per inizio ottobre 2020, entrate plurimilionarie sui loro conti privati () e spiegato l’origine di questi fondi con investimenti fatti negli Stati Uniti (segnatamente attraverso le società __________ e __________) oltre che con un’attività di intermediazione per la fornitura di guanti. La notizia dell’imminente accredito di somme a (ben) sei zeri unitamente alle spiegazioni fornite dagli imputati hanno indotto (comprensibilmente) la banca ad un’analisi approfondita delle relazioni bancarie a loro riconducibili in esito alla quale è emerso il sospetto che i crediti Covid-19 richiesti (ed ottenuti) da __________ SA, da __________ SA e dalla ditta individuale di AP 1 per il tramite di __________ fossero stati concessi sulla base di informazioni false, rispettivamente che l’utilizzo di questi prestiti non fosse conforme alle restrizioni previste dall’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (cfr. AI 1).
Da qui l’apertura dell’inchiesta sfociata nell’atto d’accusa alla base della presente procedura.
la situazione a marzo 2020
4.a. Il 16 marzo 2020, a fronte della diffusione sempre più rapida del coronavirus, il Consiglio federale proclamava «la situazione straordinaria» ai sensi della legge sulle epidemie e, in virtù di questa situazione, scattava, in Svizzera, il lockdown. Scuole, negozi (ad eccezione dei negozi di generi alimentari), ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero (musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, centri sportivi, piscine e stazioni sciistiche) chiusi, manifestazioni (pubbliche e private) vietate, controlli alle frontiere, telelavoro, raccomandazione di restare a casa. Queste le conseguenze immediate. Aperti, oltre ai negozi di generi alimentari, solo farmacie, banche, uffici postali, l’amministrazione pubblica, stazioni ferroviarie, officine per la riparazione di mezzi pubblici e privati, servizi di fornitura di pasti: insomma, solo quanto strettamente indispensabile. Con tanto di autorizzazione da parte del Consiglio federale per l’impiego di circa 8000 militari in caso di bisogno (cfr. comunicato stampa 16 marzo 2020 del Consiglio federale).
b. Pochi giorni dopo, il Consiglio federale presentava un pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus con l’obiettivo di:
«evitare il più possibile i casi di precarietà e sostenere le persone e i settori colpiti con un’azione tempestiva e mirata, senza lungaggini burocratiche»
(comunicato stampa 20 marzo 2020 del Consiglio federale).
c. Tra le misure, la più rilevante era, senz’altro, la concessione di crediti e fideiussioni solidali prevista con ordinanza di data 25 ottobre 2020 (Ofis-COVID-19).
Poiché, a causa delle chiusure aziendali (forzate) e del brusco calo della domanda, molte aziende non disponevano della liquidità necessaria per coprire i costi fissi, si è voluto fare in modo che le imprese potessero chiedere alle (proprie) banche crediti transitori corrispondenti, al massimo, al dieci per cento della cifra d’affari annua (fino a 500'000 franchi; c.d. procedura semplificata) o a 20 milioni di franchi (c.d. credito Plus Covid-19), (cfr. spiegazioni di data 25 marzo 2020 del DFF all’Ofis-COVID-19).
Insomma, a fronte di una situazione assolutamente straordinaria, il Consiglio federale, facendo uso della possibilità conferitagli dall’art. 185 cpv. 3 Cost. di emanare ordinanze c.d. di necessità in caso di gravi turbamenti dell’ordine pubblico, rispettivamente della sicurezza (con validità limitata a sei mesi, cfr. art. 7d cpv. 2 della legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione), ha voluto mettere in campo una misura, anch’essa straordinaria, per evitare che imprese e lavoratori indipendenti - normalmente operativi e finanziariamente sani in condizioni diverse - fossero spinti al fallimento a causa di problemi di liquidità legati al coronavirus.
d. Il carattere eccezionale di tale misura (già insito nella base legale che la prevedeva), è evidente se solo si considera che:
alle aziende bastava soddisfare dei criteri minimi per beneficiare dei crediti, e meglio bastava (in sostanza) dichiarare di subìre perdite importanti a seguito della pandemia;
per velocizzare il processo di ottenimento dei crediti transitori, il modulo di richiesta era disponibile on line accedendo al portale easygov già in uso alle imprese (cfr. sito https://covid19.easygov.swiss/);
i moduli di richiesta (cfr. allegati all’ordinanza) erano estremamente semplici da compilare;
non vi erano documenti da allegare a comprova dell’adempimento dei requisiti di concessione;
i crediti fino a 500'000 franchi venivano erogati senza lungaggini burocratiche e in breve tempo dalle banche ed erano garantiti al cento per cento dalla Confederazione;
il tasso d’interesse per crediti fino a 500'000 franchi era pari a zero;
per i crediti fino a 500'000 franchi bastava compilare il modulo per l’accordo di credito Covid-19 disponibile online e dichiarare, quindi, che le condizioni per ottenere il credito (costituzione della società prima del 1° marzo 2020, assenza di altri crediti ricevuti o richiesti ai sensi dell’ordinanza, assenza di procedure di fallimento, concordatarie o di liquidazione, notevole pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari) erano soddisfatte nonché inviare l’accordo di credito alla banca;
per venire incontro a molte imprese che disponevano solo di un conto presso Postfinance, a quest’ultima (in deroga al divieto di concedere crediti cui soggiace per legge) era stato consentito di mettere a disposizione dei suoi clienti aziendali crediti fino a 500'000 franchi;
la garanzia inizialmente messa a disposizione della Confederazione era pari a ben 20 miliardi di franchi.
e. Che, in soli sei giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, siano stati erogati 76'034 crediti per un volume di 14,3 miliardi di franchi, rispettivamente che a fronte del rilevantissimo numero di richieste di credito la Confederazione abbia deciso, già nei giorni immediatamente successivi all’adozione del provvedimento, di portare a 40 miliardi di franchi la garanzia (cfr. comunicato stampa 3 aprile 2020 del Consiglio federale), è significativo di come tale provvedimento rispondesse ad una reale (ed impellente) esigenza per moltissime aziende messe a dura prova dalla pandemia. Ed é anche indicativo della mole di richieste cui le banche, in pochissimo tempo, si sono trovate a dover far fronte.
f. Si ha, perciò, che la situazione pandemica era tale per cui la Confederazione aveva deciso un intervento pubblico urgente e di grandissimo impatto finanziario (basta pensare che la somma di cui alla garanzia pubblica messa a disposizione delle imprese per i prestiti Covid-19 era pari a circa il 55% della spesa annua complessiva 2019 della Confederazione; cfr. Edy Salmina, Le disposizioni federali previste dall’Ordinanza federale sulle fideiussioni solidali Covid-19, SUPSI, Novità fiscali, edizione speciale Coronavirus III) affinché tutti gli interessati potessero accedere ai crediti in modo semplice, rapido e senza lungaggini burocratiche in un regime (perlomeno per i crediti fino a 500'000 franchi) di (completa) autocertificazione.
Se la sua richiesta fosse stata legittima, gli andrebbe, semplicemente, riconosciuto di essersi informato (e mosso) con particolare sollecitudine.
Sennonché, la sua richiesta era tutto fuorché legittima.
5.1.a. Va, preliminarmente, ricordato che l’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ofis-COVID-19) subordinava l’ottenimento di un prestito per le imprese alle seguenti condizioni:
costituzione della società prima del 1° marzo 2020;
assenza di altri crediti ricevuti o richiesti ai sensi dell’ordinanza;
assenza di procedure di fallimento, concordatarie o di liquidazione;
notevole pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari
(cfr. art. 2 cpv. 1 Ofis-COVID-19).
b. L’ordinanza escludeva, poi, la concessione di una fideiussione solidale se:
nel 2019 la cifra d’affari del richiedente aveva superato i 500 milioni di franchi;
il credito da garantire sarebbe stato utilizzato dal creditore per effettuare nuovi investimenti
(cfr. art. 6 cpv. 2 OFis-COVID-19).
c. Infine, per la durata della fideiussione solidale, erano esclusi:
la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale;
la concessione di prestiti attivi;
la restituzione di prestiti di gruppo;
il trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza a una società del gruppo che non ha la propria sede in Svizzera
(cfr. art. 6 cpv. 3 OFis-COVID-19).
d. A suggello del regime di autocertificazione alla base della concessione dei crediti, l’art. 11 cpv. 2 Ofis-COVID-19 prevedeva la conferma, da parte del richiedente, della completezza nonché della veridicità delle informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta (c.d. modulo per l’accordo di credito, allegato 2 all’ordinanza).
5.2. L’imputato non contesta la sua colpevolezza in relazione al reato di truffa (e a quello, ad esso connesso, di ripetuta falsità in documenti) per i fatti che riguardano __________ __________ (cfr. punti 1. e 2. dell’atto d’accusa; 2.1. e 2.2. del dispositivo della sentenza di primo grado). D’altra parte, egli aveva già ammesso i fatti alla base di tali imputazioni in occasione del suo interrogatorio al dibattimento di primo grado (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021, allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3; anche se AP 2 ha, poi, relativizzato - e di molto - la portata di questa sua assunzione di responsabilità, ritenuto come al dibattimento d’appello abbia preteso che «con __________ ritengo la cosa meno grave perché semplicemente i dati con cui ho compilato il formulario erano solo un po' gonfiati», cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).
Per meglio comprendere il suo profilo, giova, comunque, rilevare quanto segue.
a. Senza perdere tempo, il giorno successivo all’entrata in vigore dell’ordinanza, AP 2 ha inoltrato a __________, per conto di __________ __________ (società di cui era azionista e, a quel momento, anche AU), il modulo di richiesta per l’ottenimento di un prestito Covid-19 in ragione di fr. 500'000. - indicando, sul formulario, una cifra d’affari fittizia (cioè falsa) di fr. 5'900'000. - quando, invece:
dal semplice esame della documentazione bancaria relativa ai conti della società (aperti presso __________ e presso la __________), risultavano, per il 2019, accrediti (unicamente) per complessivi fr. 936'078.74, rispettivamente dalla contabilità (provvisoria) relativa al 2019 risultava una perdita di fr. 36'100.99;
poco prima, segnatamente a fine dicembre 2019, egli aveva richiesto a __________ un credito di fr. 120'000. - (richiesta rifiutata dalla banca) fornendo una cifra d’affari di (soli) fr. 1.7 mio (cfr. AI 1).
b. Che, inizialmente, l’imputato abbia tentato di ricondurre ad un malinteso con la banca (che avrebbe capito male) la cifra d’affari indicata a dicembre 2019 (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 12, AI 32), è (solo) il primo di molti esempi della sua capacità di «arrampicarsi sui vetri».
Dopo aver spiegato che __________ __________, al momento dell’inoltro della richiesta di credito Covid-19, si occupava di telefonia, e meglio
«di traffico telefonico dove io acquisto dall’operatore A e lo fatturo all’operatore B con un margine di guadagno e poi si procedeva per compensazione» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32),
rispettivamente che essa agiva quale intermediario (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 5 in cui l’imputato si è espresso in questi termini in relazione a __________ precisando che, con quest’ultima società, egli agiva, esattamente, come - in passato - aveva fatto con __________ __________; cfr., anche, VI PP 23.1.2021, pag. 21, AI 91), AP 2 ha preteso (o, almeno, così sembra, ritenuto come le sue dichiarazioni non abbiano il pregio della chiarezza) che l’importo di fr. 5.9 mio corrispondeva, in realtà, al traffico telefonico generato, cioè, in sostanza, intermediato/rispettivamente che la società avrebbe (in futuro) intermediato (il tutto per plausibilizzare, ad ogni costo, la cifra di 5.9 indicata (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32).
Quand’anche si volesse prendere per buone le sue dichiarazioni, cioè quand’anche l’attività di intermediazione di __________ __________ fosse stata tale da movimentare/generare traffico telefonico per fr. 5.9 mio (e volendo passare sotto silenzio il fatto che non si sa né il come né il perché di questa movimentazione) la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta del credito resta, comunque, assolutamente falsa. Poiché, e sembra quasi superfluo doverlo spiegare, il fatturato di una società attiva quale intermediaria non può che essere pari alla somma delle fatture emesse in relazione alle proprie commissioni e non, certo, al valore della merce/dei servizi intermediati (e, ancor meno, al valore della merce/dei servizi che avrebbe intermediato in futuro).
Ma, seguendo il ragionamento dell’imputato (fr. 5.9 mio di merce/servizi intermediati e fr. 936'078.74 di commissioni accreditati sui conti), si ha che __________ avrebbe, in concreto, incassato una commissione di oltre il 15%.
Con il che si impone una domanda: perché questi misteriosi operatori avrebbero dovuto rivolgersi ad __________, pagandola profumatamente, anziché procedere, direttamente, ad acquisti/vendite sul mercato? Cosa offriva __________ di tanto interessante?
Sulla questione AP 2 non ha saputo fornire spiegazioni, limitandosi, in modo piuttosto criptico e fumoso, a sostenere che
«gli operatori telefonici si rivolgevano a __________ per questioni di IVA» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32)
rispettivamente che
«si interpone __________ per evitare che gli operatori debbano avere problemi con l’IVA» (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 21, AI 91).
Al riguardo, va osservato che, pur se la sentenza alla base della condanna di AP 2 in Italia non è di immediata comprensione, la tesi del PP secondo cui il modus operandi della società __________ - all’origine della condanna dell’imputato in Italia - non appare, poi, tanto diverso da quello da lui descritto per __________, non sembra (di primo acchito) destituita di fondamento:
«AP 2, quale legale rappresentante e “dominus” della società __________ ideatore e principale organizzatore del meccanismo fraudolento […] Costituivano, unitamente ad altri cittadini stranieri e in particolare con il non meglio identificato __________ - fiduciario svizzero che agiva quale legale rappresentante della società di diritto inglese __________, società fittizia interposta che emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti utilizzate nell’ambito del meccanismo fraudolento, nonché della società anonima lussemburghese __________., nella quale confluivano parte dei profitti dell’attività criminosa - un’associazione criminosa, a carattere transnazionale, dedita alla commissione di frodi fiscali nell’ambito della compravendita di traffico telefonico. In particolare gli stessi:
predisponevano un servizio di intermediazione telefonica chiamato “”, tra l’ e la __________, a natura fittizia, che coinvolgeva diversi soggetti internazionali, collegati o comunque riconducibili al AP 2 e al __________, alcuni dei quali totalmente privi di struttura operativa (c.d. cartiere) ed in particolare la società francese __________, __________., __________., __________ (società cartiera), la società statunitense __________ (società cartiera), la società inglese __________, al solo scopo di utilizzare le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e così dedurre costi fittizi;
costituivano la società __________., che non esercitava di fatto alcuna attività di impresa, al solo fine di far conseguire alla società __________ __________ indebiti vantaggi fiscali rappresentati dall’abbattimento fraudolento della base imponibile e dell’attribuzione di crediti IVA inesistenti e di consentire, sempre a _____ s.p.a. di trasferire all’estero ingenti capitali utilizzando i c/c intestati a ______ S.r.l.;
realizzavano un complesso ed artificioso sistema fraudolento, consistente, oltre che nell’emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente false, dirette a realizzare i vantaggi fiscali sopra citati, nel ricevimento di fatture d’acquisto (in alcuni casi emesse dalle società fittizie nazionali ed estere sopra indicate) dirette a consentire attraverso un articolato sistema di compensazioni la chiusura di rapporti debitori e creditori tra la __________ e le società clienti/fornitori ovvero a trasferire l’originario rapporto debitorio esistente tra la __________ e la __________ in capo a soggetti diversi» (cfr. sentenza 13 dicembre 2016 del Tribunale ordinario di __________, AI 31).
Del resto, AP 1 ha dichiarato che, «con riferimento alla sua precedente attività lavorativa nel settore delle telecomunicazioni», era stato proprio AP 2 a riferirgli che:
«in questo ambito era semplice e facile fare “fuffa” senza che nessuno si accorgesse. Con questo intendo per esempio allestire documentazione fittizia o dati contabili fittizi, in quel momento parlava di una società inglese» (cfr. VI PP 21.1.2021 AP 1, pag. 6, AI 72).
Insomma, l’operatività di __________ così come descritta da AP 2 è, per usare un eufemismo, tutto fuorché chiara. Così come, conseguentemente, è tutto fuorché chiaro in cosa consistesse, in concreto, il lavoro che egli svolgeva per la società.
Non contribuisce a dissipare queste ombre il fatto che l’imputato ha dimostrato di saper raccontare tutto e il contrario di tutto.
Ad esempio: da un lato, ha affermato di essere diventato AU di __________ (pochissimi giorni prima dell’inoltro della richiesta di credito, segnatamente il 18 marzo 2020) subentrando al fiduciario __________ poiché
«In realtà l’ho sempre gestita io, ma siccome il volume d’affari diventava sempre più importante ho deciso di subentrare in prima persona e non dover fare riferimento al fiduciario. Anche per i rapporti con i clienti esteri è meglio esserci in prima persona» (VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 32; sott. del red.),
ma, d’altro lato, al PP che gli contestava che, dall’ottenimento del credito Covid, la società non aveva più avuto nessuna entrata sui conti - ciò che era indicativo dell’interruzione di qualsiasi attività - ha dichiarato che
«è corretto, non c’erano più clienti, e abbiamo dovuto riconvertire il business» (VI PP 21.1.2021, pag. 16, AI 32; sott. del red).
Poiché i clienti che (asseritamente) generavano importanti (e crescenti) volumi d’affari non potevano (ragionevolmente) essere «spariti nel nulla» (tutti insieme) in pochi giorni, e ritenuto, altresì, che l’assenza di accrediti (e, dunque, di attività) dopo l’ottenimento del credito Covid-19 emerge (inconfutabilmente) dalla documentazione bancaria agli atti, forza è concludere che AP 2 è, in realtà, un affabulatore, capace, a seconda delle circostanze, rispettivamente delle (sue) esigenze, di «vendere lucciole per lanterne» (ad esempio, come in concreto, millantando volumi d’affari in realtà inesistenti).
E di questa sua capacità affabulatoria l’imputato ha dato ampiamente prova.
Infatti, oltre ad avere (ripetutamente) affermato che __________ si occupava, al momento della richiesta di credito Covid-19, di telecomunicazioni (tentando, fino al dibattimento di primo grado, di sostenere la plausibilità della cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta proprio con un’attività in questo settore), egli ha (anche) riferito:
di aver «chiesto questo prestito in quanto tutti i progetti di riconversione della società sul business del gasolio desolforato avevano già dei contratti in atto. I contratti erano già firmati ma sono stati bloccati dalla pandemia» (VI PP 19.2.2021, pag. 2, AI 215; sott. del red.);
che «__________ si era indirizzata sul medicale» (VI PP 15.1.2021, pag. 9, AI 32; sott. del red.),
che «attualmente abbiamo sottoscritto dei grossi contratti per dei guanti e siamo pronti a ripartire. Per il resto __________ nel 2020 è stata ferma per il Covid» (VI PP 15.1.2021, pag. 13, AI 32; sott. del red), lasciando, perciò, intendere che, nel 2020, la società era rimasta inattiva,
che la società si occupava di sviluppo e manutenzione software (cfr. AI 1 da cui emerge che questa era l’informazione in possesso di __________).
E, «dribblando» tra sue incongruenze con disarmante disinvoltura, è stato capace di sostenere che, inizialmente, __________ si occupava di sviluppo e manutenzione software IT, ma che «si occupava anche di telefonia, fino a quando, visto il decadere degli utili di telefonia, abbiamo lavorato tutto il 2019 per il contratto __________, che abbiamo firmato a febbraio 2020». Contratto che, ad un certo punto, doveva, però, essersi arenato, poiché sembrerebbe essersi reso necessario l’intervento di tale __________ (peraltro beneficiario di complessivi fr. 10'335.66 in provenienza dal prestito Covid-19) che «ora si trova a __________ per progettare la ripartenza del contratto». Senza tralasciare che, «qualche entrata», __________ l’avrebbe avuta, pure, «con l’e-commerce» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 14, 15 e 16, AI 32).
Non occorre argomentare molto per spiegare che, da quanto precede, forza è concludere che __________, al momento della richiesta di credito Covid-19, era, in realtà, un mero strumento per consentire a AP 2 - pronto ad attribuirle, secondo le necessità, qualsiasi attività - di intascarsi soldi facili da usare per i suoi scopi personali.
Del resto, quasi la metà dell’importo ricevuto (complessivi fr. 222'624.50) è finito direttamente nelle mani di AP 2: attraverso bonifici, mediante l’uso di carte di credito (complessivi fr. 12'569.80), rispettivamente con prelevamenti a contanti/bancomat (complessivi fr. 25'600).
E la causale indicata di molti dei bonifici a suo favore (in ragione di complessivi fr. 134'600. -) era rappresentata da bonus (fr. 34'700. -), stipendi arretrati (fr. 61'865.14) e rimborsi spese («per viaggi, ristoranti, biglietti treno, marketing, eccetera», cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 16, AI 32) in relazione al suo lavoro per __________. Lavoro di cui, tuttavia, non solo non si sa nulla ma che, a fronte degli elementi suesposti (che impongono di concludere per l’assenza di un’effettiva operatività di __________, quanto meno lecita), si rivela un mero artificio per mascherare un uso per scopi esclusivamente personali dei fondi ottenuti con la richiesta di credito Covid-19.
Analogo discorso vale in relazione agli importi versati al figlio (complessivi fr. 31'107.95), asseritamente quali stipendi arretrati.
Il pagamento di affitti/riscaldamento (per complessivi fr. 34'758.20) si riferisce, poi, in realtà, all’abitazione di AP 2. In virtù di quanto suesposto, la tesi dell’imputato secondo cui parte dell’appartamento era stato adibito ad uffici per __________ che, pertanto, versava la metà del canone di locazione, non ha pregio e, del resto, è stato l’imputato medesimo a relativizzarne (e di molto) la portata, affermando che «gli uffici li abbiamo adibiti solo ultimamente» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 17, AI 32).
Il pagamento di leasing/benzina/imposte di circolazione (per complessivi fr. 29'907.17) si riferisce, in realtà, a due veicoli in uso a AP 2 e al figlio (verosimilmente non sempre adibiti a necessità commerciali dell’__________) oltre ad una «terza macchina targata __________ dove abbiamo aperto una filiale per trattare la parte petrolifera dell’attività di » (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 18, AI 32), filiale (e vettura allegata) della cui necessità commerciale non si può non dubitare. Per tacere, poi, dell’assunzione, nel corso del mese di settembre/ottobre 2020, della compagna di AP 2 per la gestione di un fantomatico magazzino dell’ (che, vista la natura delle attività indicate, di magazzini non avrebbe dovuto avere la necessità).
Tutto ben considerato, quindi, nella misura in cui conclude che, per una parte del denaro, risulterebbe «difficile separare quello che riguarda l’attività di __________ da quello che è inerente l’attività di AP 2» (AI 210), il rapporto di ricostruzione della polizia giudiziaria sembra essere troppo benevolo nei confronti di AP 2.
Si ha, pertanto, che i fondi di cui al credito Covid-19 ottenuti fraudolentemente (mediante l’indicazione di dati falsi) sono stati utilizzati per scopi ben difformi da quelli previsti dall’ordinanza Ofis-Covid-19.
le altre richieste di credito
premessa
«AP 1, nei mesi di marzo-aprile 2020, ha parlato molto con me, anche dei progetti petroliferi, delle mie attività, e AP 1 ha poi chiesto di partecipare come finanziatore e come collaboratore indipendente. Mi ha presentato diverse persone con cui ho poi effettivamente collaborato. […] lui era interessato in particolare al progetto in __________, così come a dei progetti di società quotate in borsa in modo da guadagnarci in azioni e poi avere la possibilità di rendite elevate» (VI PP 15.1.2021, pag. 4, AI 32).
Un racconto, il suo, confermato (nella sostanza) da AP 1, il quale ha riferito che:
«AP 2 in questo periodo mi aveva anche esposto vari progetti che stava seguendo in prima persona, progetti molto interessanti e affascinanti. Per esempio mi aveva detto che a gennaio sarebbero dovuti andare lui e sua moglie __________ in __________ per un progetto molto importante con uno sceicco del posto. Mi aveva parlato anche di una società, la __________, che aveva tre brevetti importantissimi e voleva quotarsi in borsa […] oltre a questa operazione mi parlava di un’altra operazione di un’altra società che si chiama __________ che è una società italiana. Questa società doveva essere quotata in borsa Nasdaq. AP 2 mi aveva parlato di questi grandi progetti che avrebbero portato a grandissimi ritorni economici. Mi parlava di miliardi di dollari, ma questo con riferimento solo alla società __________» (VI PP 21.1.2021, pag. 6, AI 72).
È in questo periodo, durante quest’assidua frequentazione tra i due connotata (soprattutto) da condivisione di affari/di progetti di investimento, che si situano le altre richieste di credito Covid-19 (di cui ai punti 3.1., 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa).
ditta individuale di AP 1
a. AP 1 ha ammesso i fatti.
Ha, in particolare, ammesso che la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta così come i dati di cui al bilancio e al conto economico ad esso allegati erano falsi. Ha, però, spiegato che era stato AP 2 a suggerirgli la possibilità di richiedere un prestito Covid-19 con la sua ditta individuale. Ed era stato sempre AP 2 ad inserire la cifra d’affari nel modulo di richiesta, rispettivamente ad allestire bilancio e conto economico (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 7, AI 72; cfr., anche, VI PP 18.2.2021, pag. 4, 5 e 7, AI 212; VI PP 18.2.2021, pag. 3 e 4, AI 213; interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 7 e 8, allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
b. AP 2, dal canto suo, ha ammesso di avere aiutato, materialmente, l’(allora) amico a compilare la richiesta di credito ma ha affermato che era stato AP 1 a indicargli (anzi: a dettargli) la cifra d’affari di fr. 1'050'000.-. Ha, invece, negato di avere approntato bilancio e conto economico 2019, asserendo che non sarebbe stato in grado di allestire la contabilità di un ______ (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 10 e 11, AI 91; VI PP 18.2.2021, pag. 5, AI 212; VI PP 19.2.2021, pag. 7, AI 215; interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 8, allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
In occasione del dibattimento di primo grado, il suo difensore ha, tuttavia, dato atto che anche il bilancio e il conto economico erano stati materialmente allestiti da AP 2, ma, analogamente a quanto avvenuto per il formulario di richiesta credito, su indicazione/su dettatura di AP 1.
8.1. AP 1 chiede il suo proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.1., 4.1. e 4.2. dell’atto d’accusa).
Relativamente al reato di truffa, lo fa, innanzitutto, sostenendo che, in concreto, difetterebbe il requisito dell’inganno astuto poiché alla banca sarebbe bastato un semplice raffronto dei documenti prodotti (richiesta di credito, bilancio e conto economico provvisori dai quali risultava, per il 2019, una cifra d’affari di fr. 1'050'000. - nonché un utile di fr. 21'543.49), con i dati già in suo possesso e relativi alla movimentazione del conto intestato a AP 1 (che dava atto di accrediti, per il 2019, in ragione di complessivi Euro 403'890.74 e fr. 1'000. -), per riconoscere che, in concreto, vi era un sospetto abuso (ciò che le avrebbe imposto, quindi, di rifiutare il credito). Con il che, __________ avrebbe agito con un’estrema leggerezza tale da escludere la realizzazione del presupposto oggettivo dell’inganno astuto.
Inoltre, quand’anche si volesse ritenere adempiuto tale presupposto, l’assenza di un danno imporrebbe, in ogni caso, il suo proscioglimento. Infatti, per quanto riguarda la ditta individuale, il mutuo è stato contratto da lui come persona fisica, i cui conti bancari presso la banca erogatrice del credito hanno sempre presentato un saldo sufficiente a rimborsare il prestito.
Relativamente al reato di ripetuta falsità in documenti, pretende, invece, che né il formulario di richiesta del credito né il bilancio e il conto economico provvisori avrebbero un valore probatorio accresciuto.
a. Secondo la dottrina, la questione a sapere se, nel contesto dei crediti Covid-19, l’autocertificazione contenutisticamente falsa costituisca una «macchinazione» ai sensi della giurisprudenza sull’inganno astuto, può rimanere irrisolta, ritenuto come vi sia una base di fiducia che, da sola, fonda l’astuzia anche di una semplice bugia.
Non solo.
L’art. 3 cpv. 1 Ofis-COVID-19 contiene una regola chiara secondo cui l’organizzazione che concede fideiussioni lo fa senza alcuna formalità per crediti bancari fino a 500.000. - franchi sulla base di semplici dichiarazioni del richiedente. Una verifica della veridicità di tali dichiarazioni non è prevista, essendo i controlli limitati alla completezza/alla correttezza formale (validità della firma) della richiesta di credito (cfr. art. 11 Ofis-COVID-19; cfr., anche, spiegazioni del DFF all’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020).
Con il che:
ricordato che vi è astuzia anche quando l’autore prevede che la vittima rinuncerà ad effettuare una verifica delle false informazioni se, tale previsione, risulta da un particolare rapporto di fiducia oppure se si fonda su una regolamentazione chiara o su garanzie (e non costituisce, pertanto, una semplice aspettativa),
ritenuto che la concessione dei crediti Covid-19 era caratterizzata da una base di fiducia, da una regolamentazione chiara nonché dalla garanzia della Confederazione,
i richiedenti prevedevano (anzi: sapevano) che la verifica delle informazioni date in vista dell’ottenimento di crediti giusta l’art. 3 Ofis-COVID-19 non sarebbe stata effettuata
(cfr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 7, consid. 3.2., n. 15-22; Benjamin Märkli / Moritz Gut, Missbrauch von Krediten nach COVID-19 Solidarbürgschaftsverordnung, in: Pratique Juridique Actuelle 6/2020, pag. 722 e segg.; Beat Brechbühl / Jean-Luc Chenaux / Daniel Lengauer / Thomas Nösberger, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der Missbrauchsbekämpfung, in: Jusletter 5. Oktober 2020, pag. 16 e 17, consid. 3.6.2.; cfr., anche, sentenza 18 giugno 2021 della Chambre pénale d’appel et de révision del Canton Ginevra, P/9674/2020, AARP/169/201).
È ben vero che, in tempi normali, si può pretendere da una banca l’adozione di misure di prudenza per evitare di essere raggirata. Sennonché la situazione di cui ai prestiti Covid-19, a maggior ragione quelli fino a 500'000 franchi, era del tutto eccezionale. La priorità assoluta delle autorità era, infatti, quella di erogare i prestiti garantiti dalla Confederazione al più presto possibile, in regime d’urgenza (di regola il giorno stesso della domanda) e senza alcuna formalità, al fine di permettere alle imprese di far fronte ai problemi (contingenti) di liquidità causati dalla chiusura forzata e dal calo repentino e (quasi) totale della domanda. Pretendere dalla banca anche solo un controllo ridotto (come quello suggerito dalla Difesa), avrebbe significato pregiudicare l’obiettivo di rapidità voluto dal Consiglio federale. Di ciò, evidentemente, erano perfettamente a conoscenza (anche) i richiedenti malintenzionati, compresi gli imputati. Essi sapevano, cioè, che il credito era, in pratica, concesso sulla parola, senza le usuali verifiche. E lo sapevano poiché, a quel momento, non si parlava d’altro. La pandemia con le sue conseguenze sanitarie ma, anche, economiche, le misure del Consiglio federale, specie quella - assolutamente straordinaria - legata alla concessione immediata di prestiti garantiti dalla Confederazione, erano, pressoché, l’unico tema sui giornali, in TV, alla radio e sui siti d’informazione online.
Va, poi, rilevato che, nel momento in cui è stato richiesto - e concesso - il credito di cui al punto 3.1. dell’atto d’accusa, le direttive SECO del 12 maggio 2020 ad attuazione del piano anti abusi varato dal Consiglio federale (che prevedevano il rispetto delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro, da parte delle banche, in caso di nuovi clienti), non erano, ancora, state emanate (e, del resto, AP 1 era, già, cliente di __________).
Si ha, pertanto, che, in concreto, il presupposto oggettivo dell’inganno astuto, è dato.
b. In relazione al reato di truffa, si ha un danno patrimoniale quando il patrimonio della vittima, a seguito dell’atto di disposizione conseguente all’inganno, è - effettivamente - diminuito, nel suo complesso, mediante una diminuzione degli attivi, rispettivamente un aumento dei passivi, un mancato aumento degli attivi o una mancata diminuzione dei passivi. Nel caso di una c.d. truffa al credito, il mutuatario inganna il mutuante sulla sua capacità di rimborsare il credito, cioè sulla sua solvibilità (e, conseguentemente, sulla sicurezza del credito), rispettivamente sulla sua disponibilità a rimborsarlo. In questo caso, il danno patrimoniale è dato (e la truffa consumata), se il mutuatario, contrariamente alle aspettative suscitate nel mutuante al momento della concessione del credito, offre così poche garanzie per il rimborso del denaro nei termini contrattualmente pattuiti, per cui il credito è significativamente compromesso e, di conseguenza, considerevolmente ridotto di valore. Se a chi concede il credito vengono esibite/millantate garanzie false o insufficienti che, in realtà, non coprono la sua prestazione, il danno conseguente alla truffa deriva dal fatto che il mutuante, concedendo un credito in tutto o in parte non garantito, si espone, inconsapevolmente, al rischio di una sua svalutazione, ossia che la sua pretesa al rimborso abbia un valore significativamente minore rispetto a quanto credeva al momento della concessione del credito. Se, invece, la pretesa al rimborso è economicamente sicura in ragione della situazione finanziaria del mutuatario, l'inganno sull'esistenza di garanzie non provoca alcun danno (STF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015, consid. 8.1.2; cfr., anche, Stefan Maeder/Marcel Alexander Niggli in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, ad art. 146 CP, n. 206-208; Stefan Trechsel/Dean Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a edizione, ad art. 146 CP, n. 25).
b.1. Se è ben vero che AP 1 ha millantato una cifra d’affari (il cui dato rappresentava la sola garanzia nel contesto dei crediti Covid-19), è, però, altrettanto vero che, in realtà, la pretesa di rimborso della banca era economicamente sicura, ritenuto che, al momento della concessione del prestito (cioè quello determinante ai fini della truffa secondo il TF, cfr. DTF 102 IV 84), rispettivamente al momento dell’accredito in conto di tale prestito (cfr. BK, op. cit., ad art. 146 CP, n. 206 secondo cui determinante è, invece, l’effettiva dazione del credito), il saldo della sua rubrica CHF/conto privato era di fr. 52'499.89, rispettivamente di fr. 52'214.49 e quello della sua rubrica EUR/conto corrente privato era di Euro 149'565.19, rispettivamente di Euro 149'265.19.
Del resto, come indicato nell’atto d’accusa, i soldi sono, per finire, stati restituiti all’AP attingendo, proprio, dal conto di AP 1 (cfr., anche, AI 178).
Ne consegue che quest’ultimo dev’essere prosciolto dal reato di truffa di cui al punto 3.1. dell’atto d’accusa.
Il suo appello su questo punto, è, pertanto, accolto.
c. La tesi dell’imputato secondo cui il formulario di richiesta del credito Covid-19 non avrebbe valore probatorio accresciuto non può, per contro, essere condivisa.
Infatti, secondo la dottrina chinatasi sulla questione, il formulario di richiesta del credito Covid-19 sottoscritto dal richiedente, costituisce, considerato il regime di autocertificazione alla base dell’ordinanza Ofis-COVID-19, l’unica prova delle condizioni per la concessione del credito. Con il che, le informazioni in esso contenute comportano, giocoforza, conseguenze rilevanti a livello giuridico: segnatamente, la conclusione di un accordo di credito, il pagamento dell’ammontare del credito e, con ciò, anche, l’esistenza del debito, rispettivamente l’obbligo di restituzione del debito in capo al richiedente nei confronti della banca. Ciò che, secondo la dottrina, impone di concludere che si tratta di un documento con valore probatorio accresciuto di modo che, in caso di una sua falsificazione, ad esso è applicabile l’art. 251 CP (Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 12, consid. 4, n. 33; Benjamin Märkli / Moritz Gut, Missbrauch von Krediten nach COVID-19 Solidarbürgschaftsverordnung, in: Pratique Juridique Actuelle 6/2020, pag. 722 e segg.; Beat Brechbühl / Jean-Luc Chenaux / Daniel Lengauer / Thomas Nösberger, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der Missbrauchsbekämpfung, in: Jusletter 5. Oktober 2020, pag. 17, consid. 3.6.3.; cfr., anche, sentenza 18 giugno 2021 della Chambre pénale d’appel et de révision del Canton Ginevra, P/9674/2020, AARP/169/201).
Ritenuta la particolarità del caso, segnatamente il regime di autocertificazione sancito dall’ordinanza Ofis-COVID-19, anche al bilancio e al conto economico (pur se provvisori), va riconosciuto un valore probatorio accresciuto poiché, allegati alla richiesta di credito, tali documenti costituivano (inevitabilmente) un tutt’uno con essa e andavano, anzi, ad avvalorarne il contenuto.
Ricordato come abbia ammesso che sia la cifra d’affari indicata nel formulario di richiesta del credito sia i dati contenuti nel bilancio, rispettivamente nel conto economico 2019 erano falsi, AP 1 va riconosciuto autore colpevole del reato di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti 4.1. e 4.2. dell’atto d’accusa.
Il suo appello, su questo punto, è, dunque, respinto.
8.2. Quanto indicato al consid. 8.1. b.1. basta per concludere che anche AP 2, va prosciolto dall’imputazione di truffa in relazione alla ditta individuale di AP 1. Il suo appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.
È, tuttavia, bene rilevare, anche in funzione delle imputazioni di ripetuta falsità in documenti connesse con la fattispecie di cui sopra, che le argomentazioni di AP 2 a sostegno della sua estraneità ai fatti non può essere seguita.
Egli pretende, in particolare, di aver allestito il formulario di richiesta di credito, così come il bilancio ed il conto economico provvisori, su indicazione di AP 1 argomentando che le cifre che quest’ultimo gli indicava gli sembravano plausibili tenuto conto di quanto l’amico gli raccontava sulla sua situazione economica. Così non è.
La sua tesi secondo cui egli, in buona sostanza, avrebbe funto da mero «scribacchino» limitandosi a recepire la cifra d’affari dettatagli da AP 1, non può essere creduta già solo perché è proprio AP 2 ad affermare che compilare il formulario di richiesta di credito
«era talmente semplice che poteva farlo anche uno scolaro delle scuole medie» (interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 5, allegato 1 a verb. dib. di primo grado),
per cui non si vede per quale ragione AP 1 (medico __________ con una formazione accademica) non sarebbe stato in grado di farlo da solo.
Né appare logico un coinvolgimento di AP 2 per l’allestimento della contabilità limitato, ancora una volta, alla mera stesura materiale di cifre suggeritegli da AP 1, poiché, se così fosse, quest’ultimo non avrebbe avuto alcun bisogno di far intervenire l’amico.
Insomma, l’illogicità dell’assunto difensivo, da sola, lo destituisce di qualsiasi fondamento.
Né sorregge l’appellante la tesi (peraltro mai sostenuta in sede d’inchiesta) proposta al dibattimento di primo grado, secondo cui AP 1 si sarebbe rivolto a lui per la compilazione del modulo di richiesta «perché aveva un Ipad, mentre per la compilazione serviva un PC» (interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 8, allegato 1 a verb. dib. di primo grado). Detto che, se così fosse, non si capisce per quale motivo AP 2 non abbia, da subito, spiegato in questo modo l’aiuto prestato all’amico, è francamente davvero difficile credere che AP 1, uomo dinamico che intendeva continuare ad essere attivo professionalmente con un’attività indipendente, non disponesse di un PC. E, comunque, non si vede (né AP 2 lo spiega) cosa si possa fare con un PC che, per contro, non si può fare con un Ipad.
AP 2 ha, poi, affermato, in relazione alla ditta individuale dell’amico che:
«AP 1 mi aveva chiesto cosa doveva fare per ottenere il prestito e io gli avevo detto che potevo metterlo in contatto con delle società inglesi che avrebbero potuto procurargli un fatturato (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 6, AI 212).
Un’offerta, quella di AP 2 che, di per sé, è rivelatrice di intendimenti tutt’altro che leciti: perché il fatturato, all’evidenza, non lo si acquista ma è la risultante di un’attività pregressa.
Un’offerta che dimostra, quindi, come egli fosse (perfettamente) consapevole dell’intento di AP 1 di ottenere, mediante la richiesta di credito Covid-19, un indebito profitto: altrimenti, si sarebbe limitato a spiegare all’amico la procedura per l’ottenimento del credito (dove trovare il formulario, come compilarlo, ecc).
Un’offerta che attesta, infine, come il suo ruolo nella vicenda sia stato ben maggiore di quanto da lui preteso.
E, per inciso, se il fatturato lo si acquista da società inglesi, è evidente che non servono particolari conoscenze sull’attività di un __________/sulle modalità di tenuta della contabilità di un __________.
Richiamato quanto esposto al consid. 8.1.c. e ritenuto il suo ruolo fondamentale nell’allestimento del formulario di richiesta del credito, rispettivamente del bilancio e del conto economico per l’anno 2019, egli va, dunque, ritenuto autore colpevole (in correità con AP 1) del reato di ripetuta falsità in documenti. Il suo appello, su questo punto, dev’essere, quindi, respinto.
Il 16 giugno egli ha inoltrato alla banca, in nome e per conto della società, un formulario di richiesta per un credito Covid-19 di fr. 500'000. -. Formulario che aveva compilato unitamente a AP 2 e sul quale figurava una cifra d’affari inventata (cioè falsa) di fr. 5'780'000. -. Al formulario di richiesta del credito, AP 1 ha, pure, allegato (su domanda della banca) un bilancio e un conto economico per l’anno 2019. Bilancio e conto economico creati ad arte da AP 2 attraverso un programma excel che generava dati a caso partendo dalla cifra d’affari desiderata, dai quali risultavano ricavi d’esercizio per fr. 5'782'159.72 e un utile di fr. 91'486.12, quando invece, dall’incarto fiscale, emergeva che la società, nel 2018, aveva registrato ricavi per fr. 10'811.71 e una perdita di fr. 39'614.62 mentre nel 2019, come ammesso da AP 1, era rimasta dormiente, cioè senza attività (e questo sino al suo acquisto nell’aprile del 2020).
Sulla base della richiesta di credito, rispettivamente dei relativi allegati, la banca ha concesso il credito accreditando il relativo importo sulla relazione bancaria IBAN __________ intestata a __________ sulla quale AP 1 aveva diritto di firma.
a. AP 1 ha ammesso i fatti.
Ha, in particolare, ammesso che la società __________ era una società dormiente - cioè, senza attività - e che il dato relativo alla cifra d’affari indicato nel formulario di richiesta, così come i dati di cui al bilancio/al conto economico, erano del tutto falsi (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 8, AI 72; VI PP 18.2.2021, pag. 8, 9 e 12, AI 212).
Ha, poi, spiegato che l’idea era stata di AP 2, «per avere dei soldi da avere da qualche parte» (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 12, AI 72), rispettivamente che era stato richiesto «solo un prestito Covid di CHF 500'000. - perché era il massimo che si poteva chiedere» (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 11, AI 72; sott. del. red.) e, ancora, che «l’idea di richiedere questo prestito era che in quel momento AP 2 mi aveva detto che il prestito Covid forse diventava a fondo perduto e quindi era interessante richiederlo» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 8, AI 212).
Ha, infine, riconosciuto che «quando AP 2 mi ha fatto questa proposta di “inventare” il bilancio di __________ io gli ho detto che andava bene» (cfr. VI SG 5.2.2021, pag. 8, AI 169).
b. AP 2, sulla questione, si è così, espresso:
«AP 1 voleva già chiedere un prestito Covid e cercava un mezzo per ottenerlo. Mi aveva detto ad un certo punto che aveva trovato una società, la __________, e io gli avevo detto che ero disponibile a fornirgli del fatturato telefonico. Io gli avevo quindi detto che gli avrei fornito dei dati su una tabella Excel per fare un bilancio provvisorio. Contesto quindi che sia stata mia l’idea di richiedere un prestito Covid per la __________. ADR che con riferimento al bilancio provvisorio trasmesso a __________ i dati sono stati inseriti insieme da me e AP 1. Con questo intendo che è possibile che fisicamente li abbia inseriti io nella tabella Excel ma comunque alcune cifre me le indicava AP
Insomma, secondo AP 2, l’idea della richiesta del credito è stata di AP 1 ma, per finire, egli ha ammesso di aver apportato il suo contributo per fornire alla banca il dato (inventato) relativo alla cifra d’affari nonché il bilancio ed il conto economico a supporto di tale dato contenenti cifre inventate mediante il programma excel da lui trovato in internet.
10.1. AP 1 chiede il suo proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.2., 4.3. e 4.4. dell’atto d’accusa).
Lo fa sostenendo che, in concreto, difetterebbe il requisito dell’inganno astuto poiché la banca avrebbe commesso delle leggerezze, in particolare omettendo le verifiche imposte dalle direttive SECO nel frattempo emanate. Inoltre, quand’anche si ritenesse dato l’inganno astuto, a mente dell’imputato difetterebbe, comunque, il requisito del danno poiché parte del prestito sarebbe già stato restituito all’AP mediante l’accordo raggiunto il 25 febbraio 2021, a seguito del quale __________ __________ ha restituito a PC 1 l’importo ricevuto il 9 settembre 2020 da __________ (cfr. doc. TPC 11) e, per i rimanenti fr. 300'000. -, egli avrebbe riconosciuto un corrispondente credito correntista nei confronti della società __________ (cfr. doc. dib. 3 allegato a verb. dib. primo grado) che non vi è motivo di ritenere che non voglia o non possa onorare, non appena potrà riprendere a lavorare.
Per quanto concerne il reato di ripetuta falsità in documenti, solleva la medesima censura già proposta in relazione alla fattispecie riguardante la sua ditta individuale.
a. Al momento della richiesta del credito Covid da parte di __________ (16 giugno 2020), la SECO aveva, già, emanato le direttive (datate 12 maggio 2020) ad attuazione del piano anti-abusi varato dal Consiglio federale che, in caso di prestiti concessi a nuovi clienti, prevedevano, per la banca, l’obbligo di identificare il cliente nonché il rispetto delle prescrizioni in materia di riciclaggio di denaro (cfr. SECO, Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19 Solidarbürgschaften, consid. 5.2.1).
Ricordato che né la __________ né AP 1 erano - già - clienti di __________, non si può, certo, sostenere che quest’ultima abbia fatto fronte all’onere di verifica che le incombeva sulla base delle suddette direttive emanate dalla SECO, rispettivamente sulla base della LRD cui tali direttive facevano riferimento.
Basta, al riguardo, rilevare che lo scopo sociale della società così come risultava dall’estratto RC
«La promozione ed il supporto commerciale, con la relativa consulenza, nel settore del marketing, della ricerca e della selezione dei clienti. In tale abito la società si occuperà di sviluppo del marketing, ricerca clienti e relativa gestione degli stessi, ricerca, assistenza e gestione dei fornitori per l'esecuzione dei contratti di vendita e acquisti. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali connesse con l'oggetto sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo analogo»,
non ha nulla (ma proprio nulla!) a che vedere con l’attività che AP 1 aveva indicato al momento dell’apertura del conto intestato alla società per plausibilizzare la provenienza dei fondi (un mio di franchi) che, a suo dire, avrebbe fatto entrare sul conto. Egli ha, infatti, affermato che le entrate provenivano da
«fatture derivanti dall’organizzazione di equipe medico-chirurgiche in collaborazione con diverse cliniche/ospedali/ecc. e fatture derivanti dal servizio di implementazione della struttura IT per effettuare telemedicina» (rapporto e profilo attività cliente [__________], AI 211).
Si tratta di un’incongruenza macroscopica e significativa che, da sola, avrebbe imposto alla banca dei chiarimenti prima di aprire il conto e, a maggior ragione, prima di concedere il credito Covid-19. Tanto più se si considera che, malgrado le dichiarazioni d’intenti dell’imputato al momento dell’apertura del conto (avvenuta il 10 giugno 2020) secondo cui avrebbe versato parte del suo fatturato pari a 5/6 mio annui (cfr. documentazione __________, rapporto e profilo attività [KYC], AI 211), e malgrado il consulente di banca, __________, lo avesse sollecitato a «girare su di noi un po' di movimentazione» (cfr. VI PP 1.2.2021, pag. 3, AI 144), nulla è, mai, stato versato sul conto e, per finire, AP 1 si è limitato a richiedere, pochi giorni dopo averlo aperto, il prestito Covid-19. L’incongruenza tra lo scopo a RC della società __________ e l’attività indicata da AP 1, l’assenza di qualsiasi accredito in conto al momento della sua apertura avrebbero imposto a __________ (cui era noto che la banca di riferimento dell’imputato era __________, cfr. documentazione , rapporto e profilo attività [], AI 211) di approfondire il motivo per cui egli si rivolgeva a loro e non a __________, per la concessione del prestito, non potendo - a quel punto - (più) bastare la spiegazione, inizialmente, fornita da AP 1 secondo cui «voleva ampliare lo spettro di banche della società» (cfr. VI PP 1.2.2021, pag. 3, AI 144).
Invece, in estrema sintesi, il __________ ha chiuso gli occhi su queste evidenti incongruenze mancando clamorosamente agli obblighi - peraltro, poco più che elementari - che gli erano imposti dalla legislazione citata.
Con il che, forza è concludere che, in concreto, a causa della negligenza della banca, difetta il requisito oggettivo dell’inganno astuto.
AP 1 va, pertanto, prosciolto dall’imputazione di truffa ex punto 3.2 dell’atto d’accusa.
Il suo appello, su questo punto, è accolto.
b. Per quanto concerne le imputazioni di falsità in documenti di cui ai punti 4.3. e 4.4. dell’atto d’accusa, ricordato che la natura menzognera del formulario di richiesta del credito, rispettivamente del bilancio e del conto economico provvisori, è pacifica (e, peraltro, ammessa dall’appellante), si richiama quanto esposto al consid. 8.1.c.
AP 1 va, dunque, ritenuto autore colpevole in relazione ad esse ed il suo appello, su questo punto, è respinto.
10.2. Quanto indicato al consid. 10.1. a. basta per concludere che anche AP 2 va prosciolto dall’imputazione di truffa in relazione alla __________.
Il suo appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.
È, tuttavia, bene rilevare, anche in funzione delle imputazioni di ripetuta falsità in documenti connesse con la fattispecie di cui sopra, che le argomentazioni di AP 2 a sostegno della sua estraneità ai fatti non può essere seguita.
a. Già si è detto dell’assidua frequentazione tra i due imputati, ad inizio 2020, connotata (soprattutto) da condivisione di affari/di progetti di investimento. È in questo contesto che si colloca la loro decisione di partecipare all’investimento riguardante __________, e meglio al finanziamento della quotazione nella borsa americana di tale società. Detto che l’effettiva attività di __________ come pure il progetto di una sua quotazione in borsa (con il coinvolgimento di diverse società con sede all’estero [Cina, Inghilterra e Stati Uniti]), sono rimasti - per questa Corte
«I soldi che uscivano da __________, venivano attribuiti come la mia parte del finanziamento, quelli che uscivano da __________ venivano attribuiti come parte del finanziamento di AP 2. Preciso che io dovevo pagare USD 500'000, come AP 2 doveva pagare i suoi USD 500'000. - AP 2 però mi aveva detto che, siccome io avevo già versato a titolo personale USD 150'000 prima della firma dell’addendum al contratto, il denaro uscito da __________ sarebbe stato attribuito in parte a me, riducendo quindi il mio debito nel finanziamento per pareggiare le quote di finanziamento» (VI SG 5.2.2021, pag. 10, AI 169).
b. AP 2 pretende che, essendo il contratto per il finanziamento (finalizzato alla quotazione in borsa) di __________ di un mese successivo la firma del formulario per la richiesta del credito da parte di __________, la richiesta di credito Covid-19 non avrebbe nulla a che vedere con il primo e non riguarderebbe il finanziamento per la quotazione in borsa di __________ (investimento nel quale, lo si ricorda, lui e AP 1 avevano un’interessenza, partecipando agli utili in ragione del 50% ciascuno), bensì riguarderebbe il solo AP 1, azionista al 100% di __________. Insomma, AP 2 pretende di non aver avuto alcun interesse all’ottenimento del credito.
b.1. L’argomento è del tutto ininfluente e non modifica l’effettivo contributo fornito da AP 2 per l’allestimento del formulario di richiesta del credito, ripettivamente del bilancio e del conto economico (contenenti dati falsi).
Peraltro, benché il contratto di finanziamento rechi una data successiva alla richiesta di credito Covid (segnatamente il 16 luglio 2020, cfr. allegato A a VI PP AP 1 5.2.2021, AI 169), l’operazione era stata pensata e organizzata ben prima. In effetti, è stato proprio AP 2 a spiegare, in relazione a tale investimento, che:
«Si trattava di un’acquisizione di una Shell Company americana per quotare in borsa una società. La società si chiama __________. Si trattava di una pura operazione finanziaria. […] __________ è un broker finanziario inglese che si occupa di queste cose. Conosco il titolare __________ per telefono o Zoom.
[…] AP 1 non ha particolari rapporti con __________, abbiamo fatto solo questa operazione con AP 1 e __________. L’operazione l’abbiamo fatta io e AP 1, e ci è stata proposta già a febbraio 2020, quando io mi ero preso l’impegno. Inizialmente dovevo finanziare questa operazione con il progetto in __________, poi causa Covid si è fermato tutto e l’avrei finanziata con il prestito __________, e per finire abbiamo usato il prestito Covid» (VI PP 15.1.2021, pag. 11 e 12, AI 32; sott. del red).
Con il che, per sua stessa ammissione, l’investimento __________ era sul tavolo già nel febbraio 2020 e, addrittura, AP 2, a quel momento, aveva già preso l’impegno di finanziare la quotazione in borsa della società.
b.2. AP 2 chiede che il suo ruolo venga derubricato da correo a complice.
In concreto, non occorre disquisire a lungo per spiegare che, agendo come ha agito, e cioè fornendo un apporto decisivo nella creazione dei dati contabili falsi di cui alla richiesta di credito, rispettivamente di cui al bilancio e al conto economico di __________ per l’anno 2019, AP 2 non può essere ritenuto un partecipante secondario (STF 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; DTF 125 IV 134 consid. 3a).
Avvalora il suo ruolo tutt’altro che secondario, il fatto che egli, per giustificare i trasferimenti a debito del conto intestato a __________, ha creato una serie di fatture false (in accordo con AP 1) perché «non si poteva fare senza motivazione» e bisognava allestire delle fatture «per creare una giustificazione» (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 10, allegato 1 a verb. dib. di primo grado) perché «gli importi erano grossi e le banche avrebbero chiesto spiegazioni» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 10, AI 212). E questo perché, come spiegato da AP 1, non si poteva usare il denaro ottenuto con il prestito Covid-19 direttamente per effettuare degli investimenti (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 9, AI 212).
Tra queste fatture vi è, ad esempio, quella datata 7 maggio 2020 e relativa a prestazioni «di chirurgia e implantoprotesi» per un totale di 108'000. - fr. emessa da AP 1 (apparentemente) a carico di AP 2 (doc. O allegato a AI 73). In realtà, i lavori eseguiti da AP 1 per l’amico, nel corso del mese di maggio 2020, ammontavano a (soli) circa fr. 5'200. - (cfr. perizia 1° febbraio 2021 della dott.ssa __________, AI 155). E, del resto, entrambi gli imputati, hanno ammesso che si trattava di una fattura gonfiata/fittizia (cfr.VI SG AP 1 5.2.2021, pag. 11, AI 169; cfr. interrogatorio AP 2 15 giugno 2021, pag. 11, allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
Richiamato quanto esposto al consid. 10.1.b. e ritenuto il suo apporto fondamentale nell’allestimento del formulario di richiesta del credito, rispettivamente del bilancio e del conto economico per l’anno 2019, egli va ritenuto autore colpevole del reato di ripetuta falsità in documenti commessa in correità con AP 1.
Il suo appello, su questo punto, è, perciò, respinto.
10.3. Entrambi gli imputati chiedono, poi, il loro proscioglimento dal reato di falsità in documenti ex punto 4.7. dell’atto d’accusa in relazione alla fattura 7 maggio 2020 emessa da AP 1 (cfr. consid. 10.2.b.2).
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del procuratore pubblico secondo cui la fattura godrebbe di una credibilità accresciuta poiché emana da un medico __________ non può essere seguita. Se è ben vero che i professionisti del settore medico-sanitario riconosciuti dalle assicurazioni malattia hanno una funzione di garante nei loro confronti (con il che le fatture emanate da detti professionisti godono di un valore probatorio accresciuto) è, però, altrettanto vero che, in concreto, AP 1 la fattura l’ha prodotta alla banca, non ad un’assicurazione malattia, e lo ha fatto nella sua veste di cliente della banca, non come medico __________.
Si osserva, poi, che il TF ha già avuto modo di rilevare che, di principio, le fatture non hanno un valore probatorio accresciuto e costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e il loro destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo. L'estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con ciò falsata. Una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile (cfr. DTF 134 IV 130).
In concreto ciò non era il caso.
La fattura non era destinata a giustificativo contabile per il suo destinatario, ovvero AP 2. Essa serviva a giustificare la movimentazione creata ad arte dagli imputati sul conto di __________ per impedire che la banca si accorgesse che i soldi di cui al credito Covid-19 andavano, in realtà, a finire in un investimento (in spregio a quanto previsto all’art. 6 cpv. 2 Ofis-Covid-19).
Ne discende che gli imputati devono essere prosciolti da tale imputazione e il loro appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.
Sulla base del formulario di richiesta di credito e dei relativi allegati, la banca ha concesso il credito accreditando il relativo importo sulla relazione bancaria (aperta il 27 luglio 2020) IBAN __________ intestata alla società.
a. AP 2 ha ammesso le sue responsabilità in relazione a tali fatti e non contesta la sua colpevolezza in relazione alle imputazioni ad essi relative (punti 3.3., 4.5. e 4.6 dell’atto d’accusa).
Egli ha raccontato che l’idea di acquisire __________ era stata comune, cioè sua e di AP 1, che entrambi erano azionisti della società in ragione del 50% ciascuno (con il che, le decisioni, le prendevano insieme) e che il loro intento era quello di usare il prestito Covid-19 per il finanziamento di __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 13).
Ha, quindi, ammesso di aver allestito lui i bilanci provvisori di __________, «sempre utilizzando il programma Excel», così come ha riconosciuto che la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta era «fittizia» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 13, AI 212). Ha, con ciò, dato atto che l’iniziativa era partita da lui e da AP 1, non da __________ (che, però, era AU della società), il quale era, peraltro, all’oscuro del fatto che i soldi sarebbero stati usati per __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 15, AI 212).
b. AP 1 ha ammesso di aver saputo che la richiesta di credito Covid-19 era finalizzata all’ottenimento di denaro da investire in __________ e ha, pure, riconosciuto di aver saputo che la richiesta si fondava su «dati fittizi in quanto la società era inattiva. In sostanza ero lo stesso modus operandi di __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212).
Ha contestato, tuttavia, di aver avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda, rispettivamente un qualsiasi interesse, argomentando - a sostegno di questa sua tesi - che egli non era azionista della società, non è mai stato AU della medesima (neppure di fatto), non aveva diritto di firma sul suo conto, non aveva accesso al conto neppure mediante e-banking e non ha né compilato né sottoscritto né inoltrato la richiesta di credito Covid-19.
In relazione a questi fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli (in correità) del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in documenti (avuto riguardo all’allestimento del formulario di richiesta del credito, dei bilanci e dei conti economici).
AP 1 chiede il suo proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.3., 4.5. e 4.6. dell’atto d’accusa), in sostanza per i motivi già esposti al consid. 11.b. Argomenta, inoltre, da un lato, che la chiamata in correità di AP 2 non sarebbe (minimamente) credibile e, d’altro lato, di essere stato vittima di una truffa (in relazione all’investimento _____) architettata da AP 2 e da __________ che lo avrebbero raggirato poiché egli «serviva solo come risorsa economica da sfruttare, ad uso e consumo di quello che appare come l’unico vero e proprio sodalizio della vicenda, ovvero quello tra i pregiudicati AP 2 e __________» (cfr. arringa difensiva d’appello, pag. 6).
a. È vero che AP 1 non è mai stato AU della società e che non ha mai avuto diritto di firma sul conto intestato alla stessa (rispettivamente non ha mai avuto l’accesso e-banking). Quanto all’azionariato, invece, gli atti non supportano la sua versione poiché, se è vero che lui non figura quale azionista sul formulario K della banca (relativo alla determinazione del detentore di controllo della società) - formulario che riporta il solo AP 2 - è anche vero che quest’ultimo (che, come visto, ha dichiarato che le azioni erano divise a metà fra lui e l’amico) ha spiegato di essersi dichiarato lui «BO per velocizzare le operazioni. La situazione sarebbe poi stata sistemata a settembre. Era chiaro, tuttavia, che la società era di entrambi, mia e di AP 1» (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 11, allegato 1 a verb. dib. di primo grado). E queste sue affermazioni - in sé disinteressate poiché da esse lui nulla guadagna - sono supportate dalla sua rinuncia ad appellare la sua condanna per falsità in documenti in relazione alla falsificazione di tale formulario decisa in primo grado.
È, inoltre, vero che è lo stesso AP 1 ad aver dichiarato (in relazione a __________) che
«è vero che io e AP 2 eravamo alla ricerca di una società per avere un finanziamento per poter pagare l’operazione di __________» (VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),
rispettivamente che
«Contesto di aver pagato per ricevere le quote di questa società [ndr. di __________]. È però corretto il fatto che __________ serviva per far quotare in borsa la società __________. Fin dall’inizio l’idea era quella di acquisire una società da poi utilizzare per richiedere un prestito per far sì che __________ potesse essere quotata in borsa» (VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72).
Al di là, quindi, del tema della proprietà delle azioni, basterebbero queste dichiarazioni (insieme a quelle che seguono che attestano di una sua partecipazione concreta alla messa in opera del piano) a fondare la sua correità poiché esse mostrano come ci fosse un intento comune (suo e di AP 2) sull’utilizzo della società nonché sull’utilizzo del prestito che la società avrebbe, poi, chiesto (e che, per finire, ha ottenuto).
Ed è sempre AP 1 ad aver affermato che:
«AP 2 mi aveva chiesto se conoscevo un contatto in __________ per aprire il conto per questa società [ndr. __________]. Io gli ho presentato la consulente __________ che mi ha sempre seguito in Ticino. Non ricordo se c’è stato prima un colloquio telefonico con lei o se ci siamo incontrati subito direttamente» (VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72),
rispettivamente ad aver ammesso di essere stato presente all’incontro in __________ in cui, per finire, era stato deciso di richiedere un credito Covid-19 in nome e per conto della __________:
«È corretto che io ero presente in banca dove erano presenti anche AP 2 e __________ (non mi ricordo se c’era anche la __________ o la sua sostituta __________), in questo incontro era stato chiesto un prestito ma poi questo prestito era stato dirottato sul credito Covid» (VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72),
ciò che dimostra come egli abbia avuto un ruolo (decisamente) attivo nella vicenda.
Che egli sapesse
«quanto era stato richiesto come prestito Covid, ossia l’importo di CHF 480'000. -» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),
rispettivamente che la richiesta
«era sulla base di dati fittizi in quanto la società era inattiva. In sostanza ero lo stesso modus operandi di __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),
comprova la sua partecipazione a tutte le fasi del progetto previsto per __________. Del resto è, ancora una volta, lui a spiegare che:
«I soldi che uscivano da __________, venivano attribuiti come la mia parte del finanziamento, quelli che uscivano da __________ venivano attribuiti come parte del finanziamento di AP 2. Preciso che io dovevo pagare USD 500'000, come AP 2 doveva pagare i suoi USD 500'000. – AP 2 però mi aveva detto che, siccome io avevo già versato a titolo personale USD 150'000 prima della firma dell’addendum al contratto, il denaro uscito da __________ sarebbe stato attribuito in parte a me, riducendo quindi il mio debito nel finanziamento per pareggiare le quote di finanziamento» (VI SG 5.2.2021, pag. 10, AI 169).
E, infatti, gli € 128'500. - (ca. fr. 140'000. -) di cui al prestito Covid-19 ottenuto con __________ sono stati accreditati a AP 1 (cfr. ricostruzione SREF, AI 210) a valere - e sono parole dello stesso AP 1 - quale «restituzione dell’importo da me anticipato a AP 2 per l’operazione __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212).
Insomma, anche facendo astrazione dalla questione della proprietà delle azioni, AP 1 aveva un duplice interesse all’ottenimento del credito Covid-19 da parte di __________. Da un lato, rientrare di quanto aveva anticipato a AP 2 in relazione al finanziamento di __________ e, d’altro lato, fare in modo che AP 2 potesse disporre dei fondi necessari per finanziare la sua quota parte di investimento come da impegni assunti con il contratto di finanziamento di __________, poiché solo così l’investimento sarebbe potuto andare a buon fine e portare, ad entrambi, gli utili milionari sperati. Non solo. AP 1 ha apportato un contributo determinante al piano, segnatamente organizzando l’incontro decisivo con la banca che ha, poi, consentito a __________ di ricevere il prestito Covid-19. Il fatto che AP 1 non si sia limitato a creare il contatto in banca per AP 2 ma abbia partecipato, personalmente, all’incontro, rimanendovi fino alla fine, conferma il suo coinvolgimento nel piano. Da quanto precede risulta, pertanto, che - contrariamente all’assunto difensivo - l’imputato si è materialmente adoperato affinché __________ ottenesse il prestito Covid-19.
A chiamare in causa AP 1, perciò, sono - innanzitutto - le sue stesse dichiarazioni.
Pur se va dato atto che a proporre l’investimento in __________ (che, come visto, è apparso, a questa Corte, tutt’altro che cristallino) è, senz’altro, stato AP 2, non può essere condiviso l’assunto difensivo secondo cui AP 1 «serviva solo come risorsa economica da sfruttare» (cfr. arringa difensiva d’appello, pag. 6), già solo perché quel che emerge dagli atti è che egli, di fatto, non ha, per finire, messo soldi suoi nell’investimento, bensì quelli ottenuti col prestito Covid-19 concesso a __________.
Forza, dunque, è concludere che il piano alla base della truffa di cui al punto 3.3. dell’atto d’accusa è stato architettato da entrambi gli imputati e che AP 1 vi ha contribuito in maniera decisiva (cfr. STF 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; DTF 125 IV 134 consid. 3a).
Il suo appello, su questo punto, va, pertanto, respinto.
b. Con riferimento al reato di ripetuta falsità in documenti in relazione al formulario di richiesta e ai bilanci/ai conti economici, ritenuto come la falsità dei dati in essi contenuti sia pacifica (e, peraltro, ammessa), si richiama quanto esposto al consid. 8.1.c. Ne discende che AP 1 va ritenuto autore colpevole di tale reato e il suo appello, su questo punto, va, pure, respinto.
c. I fondi di cui al credito Covid-19 concesso a __________ sono confluiti, in buona parte nel finanziamento destinato alla quotazione in borsa di __________, in parte sono, come visto, finiti nelle tasche di AP 1 e, in parte, in quelle di AP 2, rispettivamente di suo figlio (cfr. ricostruzione SREF, AI 210). Con il che, tali fondi sono, all’evidenza, stati usati per scopi difformi rispetto a quelli previsti dall’ordinanza Ofis-COVID-19. Del resto, poiché __________ non aveva attività (circostanza ammessa da entrambi gli imputati), un utilizzo dei soldi conforme all’ordinanza era, giocoforza, escluso a priori.
inganno nei confronti delle autorità (tentato)
AP 1 ha ammesso che i due contratti erano «fittizi», cioè falsi (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 4, AI 72).
I primi giudici lo hanno, tuttavia, prosciolto dal reato di cui all’art. 118 LStrl limitandosi ad argomentare che egli «fornendo i dati corretti, avrebbe comunque ottenuto il permesso» (cfr. sentenza impugnata, consid. 85, pag. 174).
Con il suo appello incidentale, il procuratore pubblico chiede che AP 1 venga dichiarato autore colpevole (anche) di questo reato.
a. Giusta l'art. 90 LStrl, le persone implicate nella procedura di rilascio di un permesso sono tenute a collaborare con l'autorità, segnatamente fornendo indicazioni veritiere. Questo obbligo di collaborare riveste un’importanza centrale nel diritto in materia di stranieri in quanto le autorità dipendono dalle indicazioni fornite dal richiedente. Ciò vale anzitutto per i fatti che l’interessato conosce meglio e che non possono essere stabiliti senza la loro cooperazione o senza un considerevole dispendio di energie (FF 2002 3449; DTF 124 II 361 consid. 2b; Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 7 ad art. 118 LStrl; Sauthier, Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, n. 6 ad art. 118 LStrl). Il richiedente è, inoltre, tenuto, giusta l’articolo 13 cpv. 1 PA, a collaborare alla constatazione dei fatti (FF 2002 3448).
b. Oggetto dell'inganno, che non deve necessariamente essere commesso con astuzia e che può manifestarsi tramite parole, per iscritto, per atti concludenti oppure per silenzio qualificato (Sauthier, Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 7 ad art. 118 LStrl; Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl), devono essere dei fatti.
Tra il comportamento ingannevole e il rilascio del permesso bisogna, inoltre, che esista un nesso causale adeguato (Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl; FF 2002 3449). Perché questo sia dato, non è necessario stabilire che, se fosse stata correttamente informata, l’autorità avrebbe respinto la richiesta. È sufficiente stabilire che, se fosse stata a conoscenza della realtà, l’autorità avrebbe adottato comportamenti diversi (Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl; Stratenwerth/Jenny, Strafrecht Besonderer Teil I, § 15 n. 4; STF 6B_497/2010 del 25 ottobre 2010, consid. 1.1). L’elemento oggettivo della norma non è, quindi, realizzato quando i dati falsi o sottaciuti riguardano fatti senza rilevanza per la decisione. Vi è inganno penalmente rilevante quando, senza l’informazione falsa, la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata nella forma e modo con cui è stata emessa (STF 6B_72/2015 del 27 maggio 2015, consid. 2.2; 6B_497/2010 del 25 ottobre 2010, consid. 1.1.).
c. L’art. 118 cpv. 1 LStrl è un reato di natura intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (STF 6B_72/2015, consid. 2.3; Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berna 2010, n. 9 ad art. 118).
Nulla modifica alla realizzazione dei presupposti oggettivi del reato - nella forma del tentativo - il fatto che, con decisione 23 maggio 2017, l’Ufficio della migrazione ha negato il permesso a AP 1 (segnatamente, per mancata presentazione tempestiva dei documenti richiesti a comprova dell’effettivo svolgimento della sua attività, rispettivamente per mancata notifica di arrivo all’Ufficio controllo abitanti).
Del resto, nel suo gravame al Consiglio di Stato contro la suddetta decisione di diniego del permesso, l’imputato, in relazione alla mancata presentazione della documentazione a comprova dello svolgimento della sua attività, ha, da un lato trasmesso la documentazione attestante la sua attività lavorativa per __________ dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 sostenendo che la società era, nel frattempo, stata sciolta per fallimento a far tempo dal 1° dicembre 2016 (reiterando, quindi, nel suo inganno, rispettivamente producendo altri documenti, giocoforza, falsi), e, d’altro lato, fatto riferimento al suo «nuovo progetto professionale in corso» di attività lucrativa indipendente come medico __________ (cfr. ricorso 3 luglio 2017 al CdS).
La circostanza attesta che, inizialmente, la volontà di AP 1 era quella di farsi rilasciare il permesso di dimora in funzione di un’attività dipendente (in realtà farlocca) per __________ e che, solo in un secondo tempo, vi ha rinunciato chiedendo il rilascio del permesso sulla base della sua attività indipendente.
Il motivo del suo agire è presto spiegato.
L’ottenimento del permesso nel caso di svolgimento di un’attività indipendente implica delle verifiche che non sono, per contro, necessarie nel caso in cui il richiedente svolga un’attività da dipendente: ad esempio, in relazione alla sede in cui esercitare la propria attività, questione questa che, peraltro, nel caso di AP 1, ha, poi, creato qualche problema e, di conseguenza, qualche lungaggine (cfr. documentazione in AI 7-9). D’altro canto, nel caso si voglia svolgere un’attività indipendente soggetta ad autorizzazione (ciò che era il caso per AP 1), occorre, all’evidenza, richiederla e, il suo ottenimento, comporta dei tempi tecnici che possono essere relativamente lunghi (prova ne è che AP 1 ha ricevuto l’autorizzazione ad esercitare quale medico __________ nel nostro cantone il 21 agosto 2019). Con il che non occorre disquisire a lungo per spiegare che l’intento dell’imputato quando ha inoltrato il contratto di lavoro fittizio quale dipendente, era quello di farsi rilasciare il permesso in tempi brevi, senza lungaggini.
Che AP 1 abbia agito intenzionalmente (realizzando, così, anche i presupposti soggettivi del reato), è pacifico.
Egli dev’essere, perciò, riconosciuto autore colpevole del reato di tentato inganno nei confronti delle autorità.
L’appello incidentale del procuratore pubblico, su questo punto, è, quindi, accolto.
contravvenzione alla legge sanitaria cantonale
Con il suo appello incidentale il procuratore pubblico chiede che AP 1 venga riconosciuto autore colpevole (anche) in relazione a tale imputazione.
Agli atti non vi sono, infatti, elementi su cui fondare l’accertamento secondo cui AP 1 avrebbe esercitato in altri studi dentistici al di fuori di quello della dott.ssa __________ con cui, però, l’imputato ha collaborato, unicamente nel corso del 2020. Quanto alle fatture in atti relative al 2017, rispettivamente al 2018 (cfr. AI 73), l’imputato ha affermato che esse si riferiscono a prestazioni effettuate in Italia e che l’annotazione del suo indirizzo di __________ sulle medesime è, semplicemente, da ricondurre al fatto che egli, in quel periodo, abitava, appunto, a __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 3, AI 213). Va, inoltre, annotato che, su alcune di esse, figura, anche, un indirizzo a __________. Sia come sia, ritenuto che dagli atti non si può estrapolare un accertamento contrario, ovvero non c’è la prova che le prestazioni di cui alle predette fatture si riferiscono ad un’attività fatta in Svizzera, in applicazione del principio in dubio pro reo, AP 1 va prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale.
commisurazione della pena
19.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 101 consid. 2a).
b. AP 2 risponde di:
truffa ripetuta (due episodi sostanzialmente sovrapponibili nelle modalità, per un importo di complessivi fr 980'000. -), reato per cui l’art. 146 cpv. 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena pecuniaria;
ripetuta falsità in documenti (di tratta di 16 documenti falsificati), reato per cui l’art. 251cifra 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena pecuniaria.
c. AP 1 risponde di:
truffa (1 episodio per un importo di fr 480'000. -), reato per cui, come visto sopra, l’art. 146 cpv. 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena pecuniaria;
ripetuta falsità in documenti (si tratta di 11 documenti falsificati), reato per cui l’art. 251cifra 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena pecuniaria;
inganno nei confronti delle autorità, reato per cui l’art. 118 cpv. 1 LStrl prevede la pena detentiva fino a 3 anni o la pena pecuniaria.
d. Giusta l’art. 49 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Concretamente, il principio dell’inasprimento (Asperationsprinzip; art. 49 cpv. 1 CP) impone che la pena ipotetica stabilita per il reato astrattamente più grave vada aumentata in misura adeguata tenendo conto delle circostanze relative agli altri reati di cui l’autore risponde e per cui si impone una pena dello stesso genere, tenendo conto che, come visto, l’aumento non può eccedere la metà della pena comminata massima, ma anche che la pena unica così ottenuta non può eccedere quella che sarebbe la pena complessiva operando una semplice accumulazione (cfr. DTF 144 IV 217 consid. 3.5.2 con rif e 3.6.; 144 IV 313 consid. 1; Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a ed. 2019, n. 122 ad art. 49 CP con rif.).
e. Occorre dunque, determinare la colpa di AP 2 e di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai reati di cui rispondono, valutandone dapprima le circostanze oggettive. La colpa va, infatti, prima di tutto determinata considerando, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Passando ad esaminare gli aspetti soggettivi dei reati (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1).
f. Detto che, per entrambi, il reato più grave di cui rispondono è quello di truffa, si ha che, per esso, la loro colpa è, dal profilo oggettivo, dapprima, qualificata dal grado di lesione del bene giuridico protetto (DTF 129 IV 6 consid. 6.1.), e meglio dall’entità non indifferente del danno al patrimonio causato alla vittima (fr. 480'000. - per AP 1, fr. 980'000. - per AP 2). Contribuisce, poi, ad aggravare, sensibilmente, la loro colpa il fatto che essi hanno delinquito approfittando del particolare contesto venutosi a creare con la pandemia di coronavirus, e meglio approfittando in modo spregiudicato e senza scrupoli degli aiuti che la Confederazione aveva (in via del tutto eccezionale e con modalità, altrettanto, eccezionali) deciso di offrire alle imprese - messe in ginocchio dalla chiusura forzata e dal calo repentino della domanda (e, quindi, delle entrate) - per consentire loro di far fronte agli inevitabili problemi di liquidità ed evitare, così, il fallimento. Essi non si sono fatti alcuno scrupolo né alcun pensiero nell’abusare di questi fondi per concedersi (o per poter continuare a concedersi) un alto tenore di vita (AP 2) e (AP 2 e AP 1) per soddisfare il capriccio di inseguire investimenti dai desiderati/prospettati utili milionari (e anche qui, alla fine, soltanto per vivere in alto standing, non certo per creare posti di lavoro), con il rischio di sottrarre i soldi a quelle imprese che ne avevano realmente bisogno. E, sempre quale fattore aggravante, occorre, poi, considerare che nulla se non la brama di guadagni facili impediva a AP 2 e AP 1 di comportarsi diversamente (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). Relativamente a AP 2, aggrava, ulteriormente, la sua colpa il fatto che egli ha reiterato nel suo comportamento delittuoso nello spazio di pochi mesi, dimostrando, peraltro, notevole determinazione e prontezza all’azione (illecita) poiché la prima truffa è avvenuta a un solo giorno di distanza dall’entrata in vigore dell’ordinanza che introduceva la possibilità per le aziende di beneficiare di prestiti garantiti dalla Confederazione.
Considerate, quindi, le circostanze oggettive e soggettive dei reati ex art. 146 cpv. 1 CP di cui rispondono, la colpa degli appellanti - analoga per molti versi - si differenzia soltanto per il ruolo (ritenuto come, pur se i due sono correi, AP 2 abbia avuto una funzione in un certo modo propulsiva), il numero di truffe e l’importo malversato.
Ne segue che la colpa di AP 2 - più pesante di quella del (in parte) correo - si situa nella parte alta della fascia media. Per essa, adeguatamente commisurata (se lui rispondesse solo di queste due truffe) sarebbe una pena detentiva ipotetica aggirantesi sui 36 mesi.
È meno grave (ma non certamente banalizzabile) la colpa di AP 1 che - avuto riguardo, fra l’altro, anche alle sue potenzialità professionali che avrebbero dovuto metterlo al riparo da qualsiasi tentazione potendo egli, con il reddito che riusciva a conseguire, concedersi un livello di vita nettamente superiore alla media - si situa nella fascia inferiore del grado medio. Per lui, quindi, sarebbe adeguata (sempre se lui rispondesse solo di questa truffa) una pena detentiva ipotetica non inferiore ai 24 mesi.
g. Per quanto concerne la ripetuta falsità in documenti, qualifica la colpa dei qui appellanti non soltanto la reiterazione dei comportamenti costitutivi di reato in pochi mesi (si tratta della falsificazione/del far uso di 16 documenti per AP 2 e 11 per AP 1), ciò che dimostra come gli imputati abbiano dedicato tempo ed energia alle loro attività illecite, ma anche il motivo per cui essi hanno agito, e cioè per accedere (fraudolentemente) ai prestiti Covid-19 previsti nel particolare contesto descritto al considerando che precede. Ad aggravare la colpa di AP 1 c’è poi il fatto che egli ha dimostrato di non avere avuto scrupoli alla falsificazione nonostante la sua formazione e la sua storia fatta di successi professionali avrebbero dovuto insegnargli come la lealtà commerciale sia fondamentale per un’economia sana.
Quindi, la colpa degli imputati è grave. Ciò che rende improponibile, per entrambi, una pena pecuniaria e impone la scelta della pena detentiva.
h. Relativamente al reato di inganno nei confronti delle autorità, la colpa di AP 1 oscilla tra il grado medio e quello grave, ritenuto che - come peraltro ha ammesso al dibattimento d’appello - egli non aveva alcuna necessità di ingannare le autorità: non aveva alcuna fretta, in Italia aveva una posizione professionale più che buona e non avrebbe, quindi, avuto alcuna conseguenza negativa dai tempi tecnici necessari all’autorità competente per svolgere le indispensabili verifiche. Egli ha agito, quindi, soltanto per crasso egoismo, come un ragazzino viziato che non vuole attendere Natale e costringe, con un sotterfugio, i genitori a dargli i regali a inizio dicembre. Pertanto, anche per questo reato, la pena pecuniaria è improponibile e si impone quella detentiva.
Ne risulta che, avuto riguardo unicamente alle circostanze oggettive e soggettive dei reati di cui rispondono e considerando che le falsificazioni di documenti erano strumentali alle truffe, adeguatamente commisurata alla loro colpa, sarebbe:
per AP 2, la pena detentiva di 3 anni e 5 mesi;
per AP 1, la pena detentiva di 2 anni e 9 mesi.
i. Le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5), non permettono, per AP 2, alcuna attenuazione nella misura in cui nel suo passato non si ravvisa nulla di particolarmente meritorio che possa costituire una circostanza genericamente attenuante. Non si ravvisano elementi meritori nemmeno nel suo comportamento processuale ritenuto come egli abbia costantemente dimostrato che la trasparenza non fa parte del suo DNA. Per lui, invece, si deve tener conto del suo precedente penale in Italia che non può non avere un effetto aggravante, ritenuto, in particolare, come egli già sia stato nel 2016 condannato per reati di natura analoga (DTF 121 IV 49).
Per AP 1, invece, va tenuto conto - con effetto attenuante - del suo comportamento processuale caratterizzato da una discreta collaborazione con gli inquirenti e del fatto che egli si è assunto il debito correntista (per i fr. ca. 300.000. - ancora dovuti all’AP relativamente alla richiesta di credito del 16 giugno 2020) nei confronti della __________.
Si ha, così, che, tutto ben considerato:
a AP 2 viene inflitta la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;
a AP 1 viene inflitta la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.
sospensione condizionale
20.1. Pur se, per la loro natura, i suoi precedenti penali non hanno sostanzialmente rilevanza per il tema, l’esordio di AP 1 nel nostro Paese caratterizzato dall’inganno delle autorità e i reati di cui si è successivamente reso autore colpevole (nel contesto dei quali egli ha, pur se un po’ al traino di AP 2, dato prova di una non indifferente propensione a delinquere), proiettano un’ombra pesante sulla sua prognosi. Tuttavia, la collaborazione fornita agli inquirenti e l’assunzione del debito correntista nei confronti di __________ sembrano cominciare a rischiarare l’orizzonte di AP 1 per cui, nonostante rimangano delle perplessità - non si può, dimenticare che, ancora al dibattimento d’appello, egli ha sostenuto la sua estraneità a __________
Pertanto, la pena detentiva inflitta a AP 1 deve essere parzialmente sospesa.
Avuto riguardo alla colpa - nel suo complesso, pesante - di AP 1, la parte da espiare è fissata nel massimo previsto dall’art 43 cpv. 2 CP: essa è, dunque, di 15 mesi. Per il resto è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
espulsione
21.a. Secondo la dottrina, i prestiti Covid-19 possono essere considerati, a tutti gli effetti, delle prestazioni sociali poiché - come emerge, chiaramente, dalle spiegazioni del DFF all’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus - lo scopo del Consiglio federale con l’adozione di tale misura era:
prevenire i licenziamenti di massa,
garantire la continuazione del pagamento dello stipendio,
evitare che le imprese e i lavoratori indipendenti, in realtà sani, fossero spinti al fallimento a causa di problemi di liquidità,
prevenire i casi di rigore,
fornire un sostegno mirato, rapido e senza ostacoli burocratici alle persone e ai settori,
ciò che è, perfettamente, paragonabile a delle prestazioni sociali
(cfr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 13 e 14, n. 39).
b. Con il che si ha che, in concreto, il reato di truffa (nel caso di AP 2: ripetuta) di cui si sono resi colpevoli gli imputati è, perfettamente, assimilabile a quello ex art. 66a cpv. 1 lett. e CP, per cui AP 1 e AP 2 dovrebbero essere espulsi dal territorio elvetico. Occorre, tuttavia, esaminare se siano dati gli estremi che impongono la rinuncia all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP (c.d. caso di rigore). Sulle condizioni per poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a cpv. 1 CP si rinvia, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 96 e 97 della sentenza impugnata.
22.1. AP 1, classe 1975, è arrivato in Svizzera nel 2016. Si può ben dire, dunque, che egli ha, in pratica, trascorso l’intera sua vita in Italia. Il suo percorso formativo, così come quello professionale, si è svolto interamente in Italia. Ed è, sempre, in Italia che egli si è creato una famiglia. È lì, pertanto, che si trovano tutti i suoi affetti: a __________ vive il suo unico figlio e a __________ la sua ex moglie con cui ha, ancora, buoni contatti. In Svizzera, per sua ammissione, non ha legami.
Non sorprende, quindi, che, richiesto di esprimersi sui suoi progetti futuri, egli ha spiegato che la sua intenzione è quella di «tornare a lavorare nella mia professione e vivere con la mia famiglia, con i miei cari in Italia» (interrogatorio 15.6.2021, pag. 2 allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
Si aggiunga che nel nostro Paese AP 1 non ha, praticamente, lavorato se non per pochi mesi nel corso della prima metà del 2020 (ma in maniera saltuaria e discontinua). Pur risiedendo, già, in Ticino, l’imputato ha continuato a prestare la sua attività di consulenza in Italia (fino al momento del suo arresto).
Stando così le cose, l’espulsione di AP 1 non rappresenta, certo, una grave ingerenza nel suo diritto alla vita famigliare e privata, difettando, dunque, già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP.
22.2. Occorre, tuttavia, valutare la compatibilità della misura dell’espulsione con l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC - applicabile in virtù della cittadinanza italiana dell’appellante - secondo cui i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Va, dunque, esaminato se l’espulsione di AP 1 si pone in contrasto con questa disposizione di diritto internazionale (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019, consid. 6).
a. Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera ha, in sostanza, conferito ai cittadini degli Stati membri dell'UE un diritto ampio (e reciproco) a esercitare un'attività economica. L'ALC, in sé, non ha alcun influsso sulla legislazione in materia di diritto penale. Nell'interpretazione delle disposizioni legali (in generale), la Svizzera deve, tuttavia, tener conto degli obblighi previsti dal diritto internazionale (STF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.4.1). Secondo l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, i diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (STF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 5 par. 1 Allegato I ALC non deve essere interpretato in maniera restrittiva in ambito penale, bensì secondo il suo senso letterale. Concretamente, i tribunali devono, in ogni singolo caso, esaminare se l’art. 5 par. 1 Allegato I ALC può impedire un’espulsione penale. Si tratta, essenzialmente, di un esame di proporzionalità dell’azione dello Stato in caso di limitazione della libera circolazione ex art. 5 par. 1 Allegato I ALC (STF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.6). Il criterio determinante per l’espulsione penale è l’intensità della messa in pericolo dell’ordine pubblico, della sicurezza, della salute, rispettivamente del bene comune attraverso la volontà criminale così come si manifesta negli atti che potrebbero giustificare un’espulsione ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP (STF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid.4.5). Concretamente, il giudice deve valutare il rischio di recidiva e fare una prognosi in funzione dell’insieme delle circostanze, in particolare in considerazione della natura e dell’importanza del bene giuridico minacciato, come pure della gravità del pregiudizio che potrebbe essere arrecato. Più il bene giuridico minacciato è importante, più rigoroso sarà l’apprezzamento del rischio.
b. Ricordato come la prognosi di AP 1 non può dirsi sfavorevole (cfr. consid. 20.1.), si impone rinunciare alla sua espulsione poiché una tale misura, ritenute le circostanze concrete, non appare compatibile con l’ALC.
Si ha, pertanto, che la misura dell’espulsione avuto riguardo a AP 1 dev’essere annulata.
Il suo appello, su questo punto, è, quindi, accolto.
L’appello incidentale del PP, nella misura in cui volto ad ottenere il prolungamento della durata dell’espulsione di AP 1, è, invece, respinto.
23.a. Anche AP 2 è arrivato in Svizzera nel 2016 e, quindi, pure lui, ha trascorso la quasi totalità della sua vita in Italia. In Italia vivono i suoi genitori e i suoi due figli. Con il suo paese d’origine AP 2 ha, sempre, mantenuto un forte legame: per sua ammissione egli, fino al suo arresto, vi si recava più volte a settimana, sia per visitare i genitori sia per lavoro. Se è ben vero che in Svizzera vive la sua compagna, __________, al beneficio di un permesso di domicilio, è altrettanto vero che la donna è cittadina __________ e si trova in Svizzera da pochi anni. Non solo. Se, inizialmente, ella lavorava quale medico __________, è stato l’imputato ad aver affermato che, ad un certo punto (si era a settembre/ottobre 2020), era stata assunta da __________ (cioè dalla società di AP 2) «perché stavano entrando diversi ordini e lei sarebbe stata dedicata ai controlli del magazzino e le consegne visto che è molto precisa» (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 19). Senza voler entrare nel merito della motivazione data all’assunzione (che magazzino poteva avere __________?), si ha che, in queste circostanze, è ragionevole ipotizzare che ella possa, senza difficoltà, lasciare la Svizzera per seguire il compagno.
Del resto, come visto, il lavoro svolto, concretamente, dall’imputato nel nostro Paese, così come l’attività della predetta società, sono rimasti una nebulosa. Millantando progetti mirabolanti dagli utili milionari, muovendosi dalla fornitura di guanti alla telefonia, dalla desolforizzazione del gasolio alla quotazione in borsa di società, AP 2 ha dimostrato di essere un abile affabulatore ma non è riuscito a dimostrare cosa, esattamente, abbia fatto nel nostro Paese e come sia riuscito a guadagnarsi i soldi per vivere. Per quel che riguarda il legame con la compagna va, poi, aggiunto che la vicinanza con la Svizzera consentirebbe il mantenimento del legame qualora lei decidesse di rimanere nel nostro Paese.
Anche per AP 2, dunque, l’espulsione non rappresenta una grave ingerenza nel suo diritto alla vita famigliare e privata, difettando, dunque, già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP. Abbondanzialmente va rilevato che l’interesse pubblico all’espulsione dell’appellante prevarrebbe, in ogni caso, sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera. Infatti, il reato di truffa (ripetuta) commesso dall’appellante è, oggettivamente, grave. Ciò è supportato, da un lato già solo dall’entità della pena comminata per legge (pena detentiva fino ai 5 anni) e, d’altro lato, dalla colpa dell’appellante che, in concreto, è molto grave (cfr. consid. 20) a maggior ragione se si considera che ha commesso il reato per cui è stato condannato in età adulta (meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2). Che l’imputato, ancora al dibattimento d’appello, abbia relativizzato la gravità del suo agire, perlomeno, in relazione ai fatti che riguardano __________ (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4), costituisce un ulteriore elemento allarmante per la sua prognosi (oltre alla sua condanna in Italia per reati gravi quali l’associazione per delinquere e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) poiché indicativo dell’assenza di un reale ravvedimento (STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un interesse pubblico all’espulsione).
Si aggiunga che non esistono, né l’appellante li fa valere, particolari elementi ostativi all’espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo carico a seguito dell’espulsione.
Che la misura dell’espulsione sia, per AP 2, compatibile con l’ALC (STF 6B_235/2018 del 1° novembre 2018 consid. 4.1) è pacifico.
Nonostante la sua condanna in Italia, l’imputato non ha esitato a recidivare - pochi anni dopo - malversando, ripetutamente, nel nostro Paese ai danni dell’AP, ma, a ben vedere, anche ai danni della comunità, nella misura in cui, agendo come ha agito, egli ha «sottratto» (o rischiato di sottrarre) fondi a quelle imprese, realmente, bisognose dell’aiuto della Confederazione. Egli ha, così, dimostrato una risoluta propensione a delinquere. Non solo. Particolarmente preoccupante è apparso (come già rilevato sopra) il suo comportamento processuale: AP 2 ha dimostrato di non volersi - veramente - assumere le proprie responsabilità e di non essersi, quindi, veramente, ravveduto per quanto fatto, nella misura in cui, ancora al dibattimento d’appello, ha cercato di minimizzare la gravità di quanto commesso, perlomeno, in relazione ad __________ (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).
Con il che il rischio che egli possa, in futuro, commettere altri reati della medesima natura di quelli già commessi è, allo stato attuale, più che concreto.
Tutto ciò ponderato, la richiesta avanzata dall’appellante di annullamento della misura dell’espulsione è respinta.
b. La prima Corte ha fissato in 8 anni la durata dell’espulsione.
Considerato il principio di proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).
Ciò detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e avuto riguardo al fatto che la pena inflitta si colloca nella fascia media del quadro edittale previsto dall’art. 146 CP, appare adeguata, in concreto, la durata dell’espulsione dalla Svizzera di AP 2 a 8 anni, così come ordinato col giudizio impugnato.
L’appello del PP, su questo punto, è, pertanto, respinto.
pretese civili a favore dell’AP
24.1. La PC 1 ha, innanzitutto, chiesto:
a AP 2 il risarcimento della somma di fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2021 in relazione alla truffa di cui al punto 2. dell’atto d’accusa riguardante __________;
a AP 2 e ad AP 1 (in solido) il risarcimento della somma di complessivi fr. 976'798.80 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2021 su fr. 498'689.34 (riguardanti __________) e dal 21 maggio 2020 su fr. 478'109.46 (riguardanti __________) in relazione alle truffe di cui ai punti 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa.
24.1.1. Ritenuto che sono la diretta conseguenza dell’agire truffaldino degli imputati e costituiscono il danno delle truffe da loro perpetrate, AP 2 e AP 1 vanno condannati a restituire all’AP i prestiti indebitamente percepiti da __________ e da __________
24.1.2. Giusta l’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, il giudice pronuncia sull’azione civile anche nel caso in cui assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
a. In concreto, la fattispecie riguardante __________ (con riferimento alla quale gli imputati sono stati prosciolti dal reato di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP), appare matura per decidere sull’azione civile dell’AP ad essa relativa.
b. Dagli atti risulta che fr. 200'000. - sono stati versati all’AP come parziale pagamento del debito di __________. La circostanza emerge, in particolare, dalla convenzione 25 febbraio 2021 tra la __________ e l’AP (sottoscritta per accordo anche da AP 1). Tale convenzione subordinava il pagamento della predetta somma ad una sola condizione, segnatamente che l’AP dichiarasse il suo disinteresse per gli averi di __________ allora sotto sequestro e, conseguentemente, il suo accordo al loro dissequestro, ciò che è, effettivamente, avvenuto (cfr. scritto avv. RAap 1 del 26.2.2021 con cui l’AP PC 1 si disinteressava al mantenimento del sequestro in punto ai conti intestati a __________, doc. TPC 11). Ne consegue che i fr. 200'000. - già ricevuti dall’AP vanno dedotti dalla pretesa di questultima riguardante __________. Va, del resto, rilevato che il patrocinatore dell’AP, già in occasione del dibattimento di primo grado (cfr. Riassunto scritto delle arringhe, doc. dib. 4 allegato a verb. dib. di primo grado) e, ancora, in appello (cfr. Riassunto scritto delle arringhe prodotto al dibattimento d’appello) si è limitato (senza aggiungere e/o spiegare altro) ad affermare che il pagamento ricevuto da __________ non è stato considerato nel computo della pretesa alla luce delle condizioni di cui alla Convenzione agli atti (pag. 8, rispettivamente 9 dell’arringa di primo grado, rispettivamente d’appello). Sennonché, come già evidenziato, l’unica condizione posta nella Convenzione era quella di cui si è detto sopra e si è, effettivamente, realizzata.
c. AP 1, nella sostanza, assumendo il debito correntista nei confronti della società, ha riconosciuto di dover risarcire la parte del danno/del prestito rimasta scoperta in seguito al già avvenuto pagamento di fr. 200'000 (v. sopra). Peraltro è chiaro che, nel fornire le informazioni alla banca (confezionando documentazione creata ad arte e contenente dati completamente falsi), gli imputati l’hanno deliberatamente ingannata commettendo un illecito civile (pur se penalmente non rilevante). AP 1 e AP 2 sono, pertanto, condannati (in solido) al pagamento della pretesa residua pari a fr. 298'689.34 oltre interessi al 5% a decorrere dal 21 maggio 2021.
24.2. L’AP ha, poi, chiesto la rifusione delle spese legali sostenute per la procedura penale.
a. Essa ha chiesto: la conferma dell’indennizzo di fr. 41'921.60 riconosciutole con la sentenza impugnata per il primo grado di giudizio e l’indennizzo di fr. 8'387.55 per la procedura d’appello. Rilevato che gli imputati non le hanno (puntualmente) contestate, le prestazioni esposte per la procedura di primo grado (in particolare, il dispendio orario di 92 ore e 15 minuti; cfr. istanza di indennizzo di cui all’allegato 3 al doc. dib. 2 allegato al verb. dib. di primo grado), così come quelle esposte per la procedura d’appello (in particolare, il dispendio orario di 21 ore e 15 minuti) appaiono adeguate e commisurate al caso concreto già solo in considerazione del tempo necessario alla partecipazione agli interrogatori nonché al dibattimento di primo grado e a quello d’appello (per cui l’onorario esposto va, tuttavia, adattato alla sua effettiva durata, con l’aggiunta di 15 minuti prima dell’inizio del dibattimento e 15 dopo la fine del dibattimento).
Queste prestazioni vanno, però, indennizzate alla tariffa oraria di fr. 280.-, il caso non essendo complicato al punto da discostarsi dalla tariffa abituale.
Applicando la tariffa oraria di fr. 280.-, l’onorario è, quindi, di fr. 25'830. - per la procedura di primo grado (inchiesta e procedura davanti al TPC) e di fr. 5'670. - per quella d’appello.
Per la procedura di primo grado le spese ammontano a fr. 1'033.20 (4% di fr. 25'830. -) e l’IVA, che va calcolata al 7.7 %, a fr. 2'068.46. Per la procedura d’appello le spese ammontano, invece, a fr. 340.20 (6% di fr. 5'670. -) e l’IVA, che va calcolata al 7.7%, a fr. 462.78.
Per la procedura di primo grado sono, pertanto, riconosciute prestazioni in ragione di complessivi fr. 28'931.66; per quella d’appello in ragione di complessivi fr. 6'472.98.
b. Tenuto conto della parziale conferma dell’atto d’accusa e dell’esito del procedimento d’appello, si giustifica la condanna degli imputati (in solido) al risarcimento delle spese legali sostenute dall’AP in ragione di 2/3 per la procedura di primo grado (cioè di complessivi fr.19'287.77) e di 1/2 per quella d’appello (cioè di complessivi fr.3'236.49).
confisca, risarcimento equivalente e sequestro conservativo
25.a. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, salvo che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
b. A norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 140 IV 57 consid. 4.2.; 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221; STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99 ad art. 70- 72; STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1).
L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
c. L’art. 73 CP prevede che, se in seguito a un crimine o a un delitto, qualcuno patisce un danno non coperto dall’assicurazione e si deve presumere che il danno non sarà risarcito dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento stabilito giudizialmente o mediante transazione le pretese del risarcimento equivalente (lett. c). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (cpv. 2).
La somma di fr. 957.20 depositata sul conto del Tribunale d’appello (pure proveniente dal conto intestato al Ministero pubblico, cfr. doc. TPC 21) deriva, per quanto desumibile dagli atti, dai sequestri sulle relazioni bancarie riconducibili a AP 2, rispettivamente da quanto sequestratogli al momento del fermo. Con il che non è possibile accertare che si tratta di provento di reato.
Ne discende che i citati importi non possono essere confiscati.
Poiché il provento di reato non è più rintracciabile, si giustifica la condanna degli imputati al pagamento allo Stato di un risarcimento equivalente con sequestro conservativo ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP degli importi di fr. 67'831.18 e di fr. 957.20 (soltanto di tali importi nel rispetto del principio della reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP).
Le pretese di risarcimento equivalente di cui sopra sono assegnate all’PC 1 ritenuto come l’AP abbia già dichiarato di cedere il suo credito allo Stato nella misura di quanto le verrà assegnato (cfr. riassunto scritto delle arringhe, doc. dib. 4, pag. 9, allegato a verb. dib. di primo grado).
tassazione della nota d’onorario dell’avv. DF 1
27.1. L’onorario e le spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo all’importanza della vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio di primo grado, rispettivamente dalla misura dell’espulsione con esso ordinata). La nota d’onorario è, dunque, approvata così come esposta con l’aggiunta del tempo relativo all’effettiva durata del dibattimento (4 ore e 30 minuti più 15 minuti prima e dopo il dibattimento) in ragione di complessivi fr. 13'854.95 (di cui fr 12'000. - di onorario, fr. 864.40 di spese e fr 990.55 di IVA).
27.2. Visto l’esito dell’appello, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da questi anticipato per i costi della sua difesa.
spese procedurali di primo grado
spese procedurali di appello
gli oneri dell’appello di AP 1 sono posti a suo carico in ragione di 1/2 e, per l’altro mezzo, sono, invece, a carico dello Stato;
gli oneri dell’appello di AP 2 sono posti a suo carico in ragione di 3/5 e, per il resto, sono, invece, a carico dello Stato;
gli oneri dell’appello del PP sono posti a carico dello Stato in ragione di 5/6 e, per il resto, sono, invece, a carico di AP 1.
indennizzi
30.1. Quanto esposto è apparso adeguato a questa Corte già solo avuto riguardo all’importanza della vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio di primo grado, rispettivamente dalla misura dell’espulsione con esso ordinata). Va aggiunta la partecipazione al dibattimento (calcolato in base all’effettiva durata più 15 minuti prima e dopo il dibattimento) e va applicata la tariffa oraria di fr. 280.-, il caso non essendo complicato al punto da discostarsi dalla tariffa abituale.
Applicando la tariffa oraria di fr. 280.-, l’onorario per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura d’appello è, quindi, di fr. 15'400. - . Le spese ammontano a fr. 1'396.25 e l’IVA, che va calcolata al 7.7 %, a fr. 1'293.31.
In linea con la ripartizione degli oneri processuali d’appello, le spese legali per la difesa di fiducia pari a fr. 18'089.56 sono poste in ragione di 3/5 a carico dell’imputato e di 2/5 a carico dello Stato che rifonderà, quindi, a AP 2, fr. 7'235.82 (2/5 di fr. 18'089.56) a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Per questi motivi
visti gli art. 76 segg., 80 segg., 84, 135, 348 segg., 379 segg., 398 e segg. CPP
40, 42, 47, 49, 51, 66a, 70, 71, 73, 146, 251 CP
118 LStrl
54, 55, 56 e 95 LSan
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 2 è parzialmente accolto.
II. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
III. L’appello incidentale del PP è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione,
i dispositivi n. 1.1.3. (limitatamente a AP 2), 1.2.3. (limitatamente a AP 2), 2., 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 7., 8. e 12.1. sono passati in giudicato.
sono passati in giudicato,
ricordato in particolare che:
1.1. è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuta falsità in documenti
1.1.1.1. per avere, agendo in correità con AP 1, nel corso del mese di aprile 2020, al fine di ottenere il prestito in nome e per conto della ditta individuale di AP 1, presentato a __________ un formulario di richiesta di credito per la citata ditta con l’indicazione di una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per il 2019 relativi alla predetta ditta creati ad arte con dati completamente falsi;
1.1.1.2. per avere, agendo in correità con AP 1, nel periodo aprile-giugno 2020, al fine di ottenere il prestito in nome e per conto di __________, presentato a __________ un formulario di richiesta di credito per la citata società con l’indicazione di una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per il 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati completamente falsi;
e meglio come indicato nei considerandi;
1.2. è prosciolto dalle imputazioni di truffa di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell’atto d’accusa e dal reato di falsità in documenti di cui al punto 4.7. dell’atto d’accusa;
1.3. è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei mesi), da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata;
1.3.2. al pagamento a favore dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 957.20;
1.3.3. al pagamento allo Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’importo di fr. 16'522.66 (pari a 2/3 di fr. 24'784. -) a valere quale partecipazione alle spese legali sostenute per la sua difesa relativa al procedimento di primo grado.
1.4. È ordinata l’espulsione di AP 2 dal territorio svizzero per la durata di 8 (otto) anni.
2.1. è dichiarato autore colpevole di:
2.1.1. truffa
2.1.1.1. per avere, nel corso del mese di luglio 2020, agendo in correità con AP 2, chiesto a __________ ed ottenuto, fornendo informazioni false, fr. 480'000. - in nome e per conto della società __________, a valere quale prestito Covid-19 ex Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19 del 25 marzo 2020;
2.1.2. ripetuta falsità in documenti
2.1.2.1. per avere, agendo in correità con AP 2, nel corso del mese di aprile 2020, al fine di ottenere il prestito in nome e per conto della sua ditta individuale, presentato a __________ un formulario di richiesta di credito per la citata ditta con l’indicazione di una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per il 2019 relativi alla predetta ditta creati ad arte con dati completamente falsi;
2.1.2.2. per avere, agendo in correità con AP 2, nel periodo aprile-giugno 2020, al fine di ottenere il prestito in nome e per conto di __________., presentato a __________ un formulario di richiesta di credito per la citata società con l’indicazione di una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per il 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati completamente falsi;
2.1.2.3. per avere, agendo in correità con AP 2, nel corso del mese di luglio 2020, al fine di ottenere il prestito di cui al punto 2.1.1.1., presentato a __________ un formulario di richiesta di credito per la società __________ con l’indicazione di una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per gli anni 2018 e 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati completamente falsi;
2.1.3. tentato inganno nei confronti delle autorità
per avere, agendo in correità con __________, nel periodo 12 febbraio 2016-30 marzo 2017, tentato di ingannare le autorità preposte al rilascio del suo permesso di soggiorno trasmettendo loro un contratto di lavoro e un contratto di locazione creati ad arte con dati completamente falsi;
e meglio come indicato nei considerandi.
2.2. è prosciolto dalle imputazioni di truffa di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell’atto d’accusa, dal reato di falsità in documenti di cui al punto 4.7. dell’atto d’accusa e dalla contravvenzione alla legge sanitaria cantonale (punto 6. dell’atto d’accusa);
2.3. è condannato:
2.3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata;
2.3.1.1. La pena detentiva è condizionalmente sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto da espiare;
2.3.2. al pagamento a favore dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 67'831.18.
2.4. È annullata la misura dell’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni ordinata nei suoi confronti con la sentenza di primo grado (dispositivo n. 9.).
AP 2 è condannato al pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2021 a titolo di risarcimento danni.
AP 2 e AP 1 sono condannati, in solido, al pagamento a favore dell’PC 1 di:
fr. 478'109.46 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2021 a titolo di risarcimento danni;
fr. 298'689.34 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2021 a titolo di risarcimento danni.
AP 2 e AP 1 sono condannati, in solido, al pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 19'287.77 (pari a 2/3 di fr. 28'931.66) a valere quale indennizzo ex art. 433 CPP delle spese legali sostenute per la procedura di primo grado.
AP 2 e AP 1 sono condannati, in solido, al pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 3'236.49 (pari a 1/2 di fr. 6'472.98) a valere quale indennizzo ex art. 433 CPP delle spese legali sostenute per la procedura d’appello.
È ordinato il sequestro conservativo ex art. 71 cpv. 3 CP degli importi di fr. 67'831.18 e di fr. 957.20 di cui ai punti 2.3.2. e 1.3.2.
Le pretese di risarcimento equivalente di cui ai punti 1.3.2. e 2.3.2. sono assegnate all’AP PC
Gli oneri processuali di primo grado sono a carico di AP 2 in ragione di 1/3, di AP 2 e AP 1 (in solido) in ragione di 1/3 e per il resto sono a carico dello Stato.
Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 2, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 7'235.82 (pari a 2/5 di fr. 18'089.56) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura d’appello.
Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato DUF 1, difensore d’ufficio di AP 1, vengono riconosciuti:
onorario fr. 12'000.00
spese fr. 864.40
IVA (7.7% su fr. 5'787. -) fr. 990.55
Totale fr. 13'854.95
che sono posti a carico dello Stato.
11.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
11.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
11.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da quest’ultimo anticipato per le spese della sua difesa nella procedura di appello.
12.1. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata da AP 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 2'500.00
spese fr. 200.00
Totale fr. 2'700.00
sono posti a carico dell’appellante in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.
12.2. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata da AP 2, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 2'500.00
spese fr. 200.00
Totale fr. 2'700.00
sono posti a carico dell’appellante in ragione di 3/5 e per il resto a carico dello Stato.
12.3. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello incidentale avviata dal PP, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 2'500.00
spese fr. 200.00
Totale fr. 2'700.00
sono posti per 1/6 a carico di AP 1 e per 5/6 sono a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.