Incarto n. 17.2021.11 + 17.2022.59-63
Locarno 14 marzo 2022/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente, Manuela Frequin Taminelli e Attilio Rampini
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
nel procedimento penale di cui alla dichiarazione di appello presentata il 15 gennaio 2021 dal
contro la sentenza emanata il 6 novembre 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’8 gennaio 2021) nei confronti di
IM1IM2 IM4
rappr. dall’avv. DI2
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento: A. Nel 2012 il Municipio di _______________ ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di tre edifici in che avrebbero costituito la “”. In seguito i lavori di costruzione sono stati avviati e, nella primavera del 2015, è stato rilasciato il certificato di abitabilità.
Il 1° ottobre 2014 la Polizia cantonale ha effettuato un controllo sul cantiere, notando “quattro operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano”, e meglio “l’installazione delle tende parasole”, e ciò “senza alcun dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni” (AI 1, pag. 3).
B. È così stata avviata un’inchiesta nei confronti di IM3, titolare della società _________, incaricata di installare le tende parasole sulle terrazze della _________________, come pure nei confronti di tre operai della _________, ovvero IM2, IM1 e F.. L’inchiesta ha riguardato anche l’arch. IM4, responsabile della direzione lavori.
C. Per ciò che attiene al presente procedimento di appello, risulta che il 17 settembre 2019 il procuratore pubblico ha emesso quattro distinti decreti di accusa con i quali ha ritenuto IM1, IM2, IM4 e IM3 autori colpevoli del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia, e meglio:
C.a. IM1 (DA n. 4464/2019):
“violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e meglio per avere,
in qualità di dipendente della ditta _________, durante l’esecuzione di lavori di installazione di tende parasole sui terrazzi siti al secondo piano di un immobile e quindi a circa 6 metri d’altezza, omesso di portare le imbragature di tipo DPI decise dalla direzione lavori (architetto IM4) e dal responsabile dell’esecuzione dei lavori e datore di lavoro (IM3) quali misure di sicurezza anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso (anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di opera che è stata eseguita), mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai presenti sul cantiere, tra cui IM2 e F.;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 11 cpv. 3 OPI); richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr. 100.-.
C.b. IM2 (DA n. 4465/2019):
“violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e meglio per avere,
in qualità di dipendente della ditta _________, durante l’esecuzione di lavori di installazione di tende parasole sui terrazzi siti al secondo piano di un immobile e quindi a circa 6 metri d’altezza, omesso di portare le imbragature di tipo DPI decise dalla direzione lavori (architetto IM4) e dal responsabile dell’esecuzione dei lavori e datore di lavoro (IM3) quali misure di sicurezza anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso (anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di opera che è stata eseguita), mettendo in pericolo la vita o la integrità delle persone, segnatamente degli operai presenti sul cantiere, tra cui IM1 e F.;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 11 cpv. 3 OPI); richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr. 100.-.
C.c. IM4 (DA n. 4462/2019):
“violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e meglio per avere,
nella sua veste di direzione dei lavori, nell’ambito dell’istallazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e terzo piano di un immobile, rispettivamente a 6 e 9 metri d’altezza,
deciso e rimosso, unitamente a IM3 (responsabile della ditta ____________, _______ che ha eseguito i lavori di installazione delle tende parasole), il ponteggio già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;
omesso di imporre a IM3 e agli operai alle dipendenze di quest’ultimo (IM2, IM1 e F.) di portare per lo meno le imbragature di tipo DPI che l’imputato, unitamente a IM3, aveva deciso di adottare quali misure di sicurezza anticaduta in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso (anche se tali misure non sono comunque considerate adeguate per il tipo di opera che è stata eseguita),
mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente di IM3 e degli operai alle dipendenze di quest’ultimo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 8 e 15 e segg. OLCostr e l’art. 3 OPI);
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr. 200.-.
C.d. IM3 (DA n. 4466/2019):
“violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e meglio per avere,
nella sua veste di responsabile della ditta _________ di _______, ditta che ha eseguito i lavori di istallazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e terzo piano di un immobile (cantiere ______________), rispettivamente a 6 e 9 metri d’altezza,
deciso e rimosso, unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), il ponteggio già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;
omesso di portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di portare per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso (anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di opera che è stata eseguita),
mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle sue dipendenze e di IM4;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 3, 8 e 15 e segg. OLCostr e l’art. 3 OPI);
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr. 200.-.
D. I precitati imputati hanno interposto opposizione contro il rispettivo decreto d’accusa emesso a proprio carico. Con decisione del 4 ottobre 2019 il procuratore pubblico ha confermato tutti e quattro i decreti e ha così trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.
E. Riuniti i procedimenti il 18 settembre 2020, l’istanza precedente ha indetto il dibattimento per il 6 novembre 2020. Statuendo quello stesso giorno, il primo giudice ha assolto tutti e quattro gli imputati, riconoscendo un’indennità di fr. 2'000.- complessivi a IM3, IM2 e IM1 (difesi dal medesimo patrocinatore) e una di fr. 2'000.- a IM4.
F. Il 16 novembre 2020 il procuratore pubblico ha annunciato appello. Ricevuta la motivazione della sentenza, che gli è stata intimata l’8 gennaio 2021, il magistrato inquirente ha inoltrato la dichiarazione di appello il 15 gennaio 2021 in cui ha precisato di “appellare integralmente la sentenza”, chiedendo che gli imputati “vengano condannati così come proposto nei decreti d’accusa”.
In appello, oltre segnatamente al richiamo dalla SUVA del suo incarto relativo ai fatti oggetto del procedimento nell’ambito dell’edificazione della __________________, è anche stato chiesto d’ufficio dalla direzione del procedimento al Municipio di _______________ di produrre i piani approvati della costruzione e le descrizioni dell’opera in questione, in modo da potere stabilire le altezze dei parapetti delle terrazze degli edifici nonché le altezze delle terrazze stesse, richiesta poi estesa anche alla società che ha allestito il progetto architettonico dei tre edifici.
G. Dopo un paio di rinvii dovuti alla pandemia, il pubblico dibattimento di appello si è tenuto il 22 febbraio 2022. A conclusione dei loro rispettivi interventi:
il procuratore pubblico ha chiesto in via principale l’accoglimento integrale dell’appello e la conferma dei DA, in via subordinata che le spese processuali vengano accollate agli imputati, avendo essi causato l’apertura del procedimento;
il difensore di IM1, IM2 e IM3 ha chiesto la conferma del primo giudizio e il respingimento dell’appello, con conseguente rifusione delle spese di patrocinio;
il difensore di IM4 ha anch’egli chiesto la conferma della sentenza appellata e la rifusione delle spese di patrocinio nonché un’indennità a favore dell’imputato per il tempo necessario alla partecipazione al procedimento penale.
considerato,
in fatto e
in diritto:
accertamento dei fatti
1.1. Nel Rapporto d’inchiesta allestito dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2014 è indicato che il 1° ottobre 2014 a _______, in ___________, “si effettuava un controllo presso il cantiere in questione durante il quale si aveva modo di notare quattro operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano.
La ditta _________ stava eseguendo l’installazione delle tende parasole, tale operazione veniva svolta dagli imputati F., IM1 e IM2, coadiuvati dal loro titolare IM3; essendo in bilico sul vuoto ad una altezza di 6-9 metri; senza alcun dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni e senza la presenza di un ponteggio o di una protezione laterale” (AI 1, pag. 3).
1.2. Analoga constatazione è stata fatta dalla SUVA. Nella sua “Decisione in seguito a pericolo grave ed imminente” del 3 ottobre 2014 intimata alla _________ (doc. CARP XIX), la SUVA ha dapprima riIevato che “in data 01.10.2014 il nostro collaboratore sig. ______________ ha eseguito un controllo presso il cantiere ‘______________’ a _______ ed ha constatato che non sono state attuate le dovute misure a tutela dei lavoratori e che, di conseguenza la loro vita e salute sono esposte a grave ed imminente pericolo”. In quella decisione della SUVA è poi stato fra l’altro evidenziato quanto segue:
“Le nostre constatazioni sono le seguenti:
Misura: I lavori di montaggio presso il Blocco 2 vengono interrotti immediatamente.
[…]”.
Rimasta incontestata, questa decisione della SUVA è passata in giudicato, come risulta sempre dalla documentazione pervenuta dalla SUVA stessa e agli atti quale doc. CARP XIX (sui limiti per il giudice penale di esaminare una decisione amministrativa suscettibile di ricorso non interposto, vedasi segnatamente STF 6B_601/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.2. con rinvii).
1.3. Che i fatti, quel 1° ottobre 2014, si siano svolti così come descritti dalla polizia cantonale e dalla SUVA è peraltro confermato anche dalle dichiarazioni dei diretti interessati, interrogati in proposito dalla polizia due giorni dopo gli avvenimenti (il 3 ottobre 2014).
IM2 e IM1, che stavano lavorando al secondo piano, hanno dichiarato (VI allegati all’AI 1) che il 1° ottobre 2014 stavano effettuando i lavori senza imbragature poiché si trattava unicamente di installare i perni di fissaggio per le tende parasole e che quindi, a loro dire, “non dovevamo sporgerci all’esterno del terrazzo” (AI 1 VI IM1, pag. 2).
F., che stava lavorando con IM3 al terzo piano, ha dichiarato (AI 1, VI F., pag. 2):
“D. Al momento del controllo lei lavorava nel palazzo denominato blocco 2; è corretto affermare che non vi era alcun ponteggio?
R. Sì, è giusto.
D. Nella fattispecie stava mettendo in pericolo la sua vita, esercitando mentre si trovava sul terrazzo del terzo piano, in piedi su di una scaletta ma in bilico sul vuoto ad un’altezza totale da terra di circa 9 metri, privo di qualsiasi dispositivo anticaduta. Cosa dichiara in merito?
R. È vero, ma non ritengo che ero in pericolo”.
Parimenti, IM3 – confrontato con le stesse identiche domande poste a F. e qui sopra riportate – alla seconda domanda si è limitato a rispondere: “Non ritengo di essere stato in pericolo” (AI 1, VI IM3, pag. 2).
La motivazione che la direzione lavori ha addotto a sostegno della scelta di togliere i ponteggi consiste nel fatto che essi erano affrancati alle solette dei balconi, impedendo il montaggio delle tende (VI IM4 del 14.10.2014, pag. 2). Per riprendere le parole dell’architetto IM4 al dibattimento di appello riferite ai ponteggi (Vdib CARP, pag. 2):
“Essi erano ancorati all’edificio con dei fissaggi proprio sotto le testate dei balconi, ossia nella soletta inferiore dei balconi, proprio laddove dovevano venire fissate le tende parasole”.
Durante il suo interrogatorio del 14 ottobre 2014, la direzione lavori aveva precisato che, comunque,
“aveva concordato con la ditta _________ che il lavoro fosse svolto almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro. Preciso che il giorno prima gli operai la indossavano”.
IM3 ha riferito durante l’inchiesta che egli stesso aveva segnalato alla direzione lavori il problema derivante dal fatto che le tende parasole andavano fissate proprio dove c’erano gli ancoraggi dei ponteggi:
“Faccio notare che nelle riunioni avute con la direzione lavori avevo rimarcato che il ponteggio sarebbe stato un ingombro al lavoro in quanto era ancorato proprio dove si prevedeva il montaggio delle tende e era un problema siccome rendeva difficile e pericoloso spostare le tende stesse tra i piani” (VI IM3 14.10.2014, AI, pag. 3).
Di fatto, quindi, levare i ponteggi è stata una scelta che IM3 e la direzione lavori hanno concordato, foss’anche nel senso che IM3, per usare le sue parole, “lo ho suggerito che sarebbe stato più comodo per i motivi elencati sopra” (VI 3.10.2014, pag. 3).
Se vi sia stato un vero e proprio accordo anche su questo specifico punto non è decisivo: quel che è certo è che al responsabile della _________ la direzione lavori aveva impartito l’istruzione di utilizzare le imbragature. Esplicito lo stesso IM3 durante il suo interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3:
“mi hanno detto di usare le imbracature”.
Ancorché non sia determinante per il presente procedimento (l’accusa riguardando fatti del 1° ottobre 2014), si può soggiungere che circa l’effettivo utilizzo delle imbragature anticaduta, durante l’inchiesta tutti e quattro gli imputati avevano dichiarato che il giorno precedente il controllo di polizia gli operai le avevano regolarmente indossate (IM4: “Preciso che il giorno prima gli operai la indossavano”. IM3: “Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie”. IM2 e IM1: “Posso dire che il giorno precedente durante i lavori indossavamo entrambi le imbragature”, AI 1).
Al dibattimento d’appello, IM3 ha invero affermato che “la prima tenda l’avevamo posizionata, a mo’ di campione, quando ancora c’erano i ponteggi, dato che – per una tenda – gli ancoraggi dei ponteggi permettevano di posare quella tenda”, e IM4 si è detto certo del fatto che “non sono state posizionate delle tende parasole dopo che i ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014”. Dal canto loro, gli operai IM2 e IM1, richiesti in proposito, hanno asserito di non ricordare (Vdib CARP pag. 3).
Sebbene, come detto, le modalità con cui IM3 e i suoi collaboratori abbiano lavorato il giorno (e i giorni) prima dei fatti in discussione non siano rilevanti, va detto che la tesi fatta valere in appello appare poco credibile: innanzitutto l’arch. IM4, sentito durante l’istruttoria a due settimane dai fatti (non a oltre sette anni, come in appello), ha dichiarato che “il ponteggio è stato smontato due giorni prima” (VI 14.10.2014, pag. 3). Oltre a ciò, se la prima tenda fosse stata montata quando ancora c’erano i ponteggi – e ciò a dispetto di quanto gli imputati hanno sostenuto per tutto il procedimento, ovvero che l’ancoraggio dei ponteggi impediva il montaggio delle tende – non si capisce bene perché essi avrebbero lavorato anche con le imbragature.
Dalla fotografia presente nella documentazione trasmessa dalla SUVA (lettera alla _________ del 10.10.2014, pag. 3) si evince che al momento dei fatti in discussione, il pavimento della terrazza non era ancora stato ultimato: c’era il cemento grezzo e mancava ancora il rivestimento. All’altezza dei parapetti (cm 100) va pertanto aggiunta l’altezza del rivestimento non ancora posato, pari complessivamente a cm 16.5 (si veda segnatamente il dettaglio 19 del progetto esecutivo trasmesso dalla ________________), come peraltro indicato anche dall’arch. IM4 al dibattimento di appello (Vdib CARP, pag. 4).
In altri termini, quindi, al momento del montaggio delle tende parasole il parapetto delle terrazze risultava avere – per rapporto alla superficie calpestabile in quei momenti – un’altezza di cm 116.5.
5.1. Non è credibile che i dipendenti della _________ – per le operazioni di montaggio – abbiano lavorato stando con i piedi sul pavimento e neppure che si siano trovati, tutt’al più, solo sul primo gradino delle scale che erano loro in dotazione. Infatti:
la SUVA, nella propria decisione del 3.10.2014 ha evidenziato all’indirizzo della _________ che “Il vostro personale operava su scale a pioli doppie”. Nella fotografia contenuta negli atti della SUVA si vede chiaramente che la persona intenta a installare la tenda parasole stava lavorando dal terzo gradino della scala.
Il soffitto del balcone – al momento dei fatti, dunque senza il rivestimento del pavimento – era alto cm 258.5 dal suolo (come risulta dal progetto esecutivo e dettaglio 19 del progetto esecutivo trasmessi dalla ________________).
Dovendo fissare le tende su un soffitto di siffatta altezza, quand’anche per avventura qualcuno dei dipendenti della _________ fosse stato sufficientemente alto da riuscire a lambire il soffitto del balcone dal primo scalino della scala a pioli (scalino la cui altezza è di circa 20 cm), non è minimamente credibile che questi lavorasse a fatica da una tale posizione mentre avevano in dotazione (e usavano, come emerge dal rapporto della SUVA: “Il vostro personale operava su scale a pioli doppie”) una scala a pioli con quattro pioli (quella al terzo piano) o con almeno tre pioli (quella al secondo piano, cfr. documentazione fotografica contenuta nella lettera della SUVA alla _________ del 10.10.2014, pag. 3). Peraltro, nell’unica foto agli atti che riprende quest’operazione di montaggio delle tende parasole alla __________________, l’addetto sta per l’appunto lavorando dal terzo gradino della scala a quattro pioli, ad un’altezza dal pavimento grezzo certamente ben superiore a 21.5 cm (su questo valore si tornerà a breve, nelle considerazioni in diritto, consid. 7.2 e 8), indicativamente di circa 60 cm se si fa un confronto in proporzione con l’altezza del parapetto in vetro e considerando un’altezza di circa 20 cm per ciascun gradino.
5.2. Al dibattimento di appello IM3 non è stato chiaro sull’identità delle persone raffigurate nella fotografia contenuta nell’incarto della SUVA. Egli ha dapprima dichiarato:
“che non c’era alcun pericolo stando sui gradini della piccola scala che si vede raffigurata nella fotografia: se io fossi caduto mi avrebbero protetto sia la tenda che come si vede è parzialmente aperta sia il parapetto”,
lasciando così intendere che fosse lui sulla scala, per poi invece soggiungere:
“sempre che eravamo noi le persone raffigurate nella foto e non fossero invece gli elettricisti che erano venuti a fare il collegamento”,
salvo poi precisare che:
“Io riconosco il mio collega che si trova accanto alla seconda scala appoggiato al parapetto, mentre io non mi riconosco nella persona sulla scala”.
A prescindere da queste dichiarazioni, che la fotografia ritragga il personale della _________ – e non “gli elettricisti” – è evidente, posto che la foto era contenuta negli atti del procedimento della SUVA nei confronti della _________ (e non di una ditta di elettricisti). Peraltro, come già detto in precedenza (consid. 1.3 supra), quel giorno IM3 e F. stavano lavorando proprio sul balcone del terzo piano di quell’edificio.
il quadro giuridico
il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).
6.1. La trascuranza di regole riconosciute dell’arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure demolendo una costruzione. L’art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt): quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole riconosciute dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza la sfera di responsabilità del singolo partecipante all’intervento edilizio. Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio ambito di lavoro.
L’osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può, pertanto, essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole concernenti la statica (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76).
L’ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle usanze in vigore nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli, Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229 n. 20 e 21 con rinvii).
L’atto previsto dall’art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto di riconosciute regole dell’arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In definitiva, l’art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell’autore, tale norma sollecitando le persone che, nell’ambito della direzione o dell’esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L’art. 229 CP limita in proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle persone che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in ogni singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la sfera di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come detto, in base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le concrete circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2.; 6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.).
La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie l’attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare l’esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro rispettiva area di competenza – siano responsabili di un’unica e identica violazione delle regole dell’arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1 con rinvii).
6.2. Come possibili autori si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 24 e ss. nonché 34 e ss.; Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 63).
La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il caposquadra, l’artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 35-37 con rinvii).
Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato (STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 229 n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da ausilio all’erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.
6.3. Come detto, il comportamento vietato dall’art. 229 CP consiste nel fatto che l’autore trascura le regole riconosciute dell’arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo oppure omettendo le dovute misure di sicurezza.
Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, op. cit., ad art. 229 n. 2). Le regole riconosciute dell’arte edilizia sono spesso ancorate nell’ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan Trechsel/Anna Coninx, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, ad art. 229 n. 5). Anche le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) rientrano tra queste regole riconosciute dell’arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 65).
Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1).
La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1). Dirige i lavori la persona che sceglie gli esecutori, dà le istruzioni e le raccomandazioni necessarie, sorveglia l’esecuzione dei lavori e coordina l’attività degli appaltatori (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.2 con rinvii).; 6B_1016/2009 dell’11 febbraio 2010 consid. 5.2.2).
6.4. Affinché l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto, il comportamento delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3.1). Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi anche la salute: Bernard Corboz: Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita di persone vengono concretamente messi in pericolo.
Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 42).
Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 2013, pag. 106).
Il Tribunale federale, nella sua costante giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da questo tipo di reati è dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose, sussiste la probabilità o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit) della lesione del bene giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 61; STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). La probabilità della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto pericolo possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi. Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario pericolo in un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione prevista dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare che a fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a vent’anni di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una probabilità piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della proprietà e con ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha proseguito l’Alta Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in base alla giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger collectif) e può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo di una singola persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il Tribunale federale le aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a, pag. 130, con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale), stabilendo che quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il reato può essere commesso già in caso di messa in pericolo di una singola persona, individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag. 243 l’Alta Corte aveva già stabilito che l’esistenza di un pericolo collettivo non è una condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225 CP (norma quest’ultima che reprime l’uso colposo di materie esplosive o gas velenosi). Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti stato indicato che anche il reato di cui all’art. 228 CP (danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non presuppone un pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di pericolo di un’unica, individualmente determinata persona.
E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente determinata basti anche nel caso dell’art. 229 CP discende non solo dalla circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l’art. 229 CP e l’art. 125 CP anche nell’evenienza in cui la vittima (das Opfer, al singolare) è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell’11 aprile 2013 consid. 1.3.1 con rinvii). Non è invece sufficiente la mera messa in pericolo di sé stessi (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3; 1B_184/2012 del 27 agosto 2012, consid. 4.1; Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, art. 229 n. 27).
6.5. A livello soggettivo, il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige l’intenzionale violazione delle regole dell’arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l’autore abbia l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo della vita o dell’integrità corporale. Il dolo eventuale non è sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal II, 2017, ad art 229 n. 22; Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige soggettivamente l’intenzionale inosservanza delle regole riconosciute dell’arte edilizia unita a una consapevole messa in pericolo (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., pag. 77 n. 33).
Di principio l’intenzione di violare regole riconosciute dell’arte e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono contemporaneamente (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45). Il Tribunale federale ha più volte riIM1to che chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio).
le norme di sicurezza applicabili alla fattispecie
7.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), adottata dal Consiglio federale il 28 giugno 2021. Essa ha abrogato (art. 122 OLCostr) la precedente omonima Ordinanza (vOLCostr) del 29 giugno 2005.
Nel rispetto del divieto dell’effetto retroattivo di una norma (art. 2 cpv. 1 CP) rispettivamente in ossequio al principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP: sul tema Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 2 n. 5), la OLCostr verrà presa in considerazione e applicata nel presente giudizio solo nella misura in cui e qualora preveda una regolamentazione più favorevole agli imputati. Altrimenti si applicherà la vOLCostr, in vigore al momento dei fatti.
7.2. L’art. 23 cpv. 1 lett. a OLCostr stabilisce che devono essere provvisti di una protezione laterale i punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2 metri. La norma riprende quanto già prevedeva l’art. 15 cpv. 1 vOLCostr.
Per ciò che attiene ai requisiti che deve rispettare la protezione laterale, l’art. 22 OLCostr dispone che una protezione laterale si compone di un corrente principale, di almeno un corrente intermedio e di una tavola fermapiedi (cpv. 1). Il successivo cpv. 2 della norma prevede che il bordo superiore del corrente principale deve situarsi ad almeno cm 100 al di sopra della superficie praticabile.
Più favorevole agli imputati è l’art. 16 vOLCostr che prevedeva (cpv. 1 e 2) che il bordo superiore della protezione laterale doveva situarsi tra 95 e 105 cm al di sopra della superficie praticabile, potendosi da questa norma ritenere – usando l’ipotesi più benevola – che 95 cm erano sufficienti.
Tanto l’art. 29 cpv. 1 OLCostr quanto l’art. 19 cpv. 1 vOLCostr elencano altre “misure di protezione equivalenti” per i casi in cui tecnicamente non è possibile o è troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all’art. 22 OLCostr. rispettivamente all’art. 16 vOLCostr o un ponteggio. Fra queste misure di protezione equivalenti l’art. 19 cpv. 1 vOLCostr prevedeva anche le funi di sicurezza.
Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPI, se non è possibile escludere del tutto o parzialmente i rischi di infortunio o di danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile, come, segnatamente, dispositivi contro le cadute.
le ripercussioni per il caso in esame
Di fatto, invece, e come già accertato, essi lavoravano a un’altezza certamente superiore (e di gran lunga) a cm 21.5 dal pavimento grezzo delle terrazze, di modo che l’altezza del parapetto (cm 116.5 dal pavimento grezzo) era di fatto ridotta ben al di sotto della soglia di cm 95 stabilita dall’art. 16 cpv. 2 vOLCostr, visto per l’appunto che gli operai lavoravano su una scala, a circa cm 60 dal suolo, in ogni caso comunque a un’altezza ben al di sopra di cm 21.5 come emerge anche dalla fotografia scattata dalla SUVA quel giorno sul luogo dei fatti e prodotta agli atti.
C’è di più. Il 1° ottobre 2014 gli operai erano al lavoro non solo senza ponteggi (tolti già in precedenza) e – come appena visto – senza una sufficiente protezione laterale conforme alle norme, ma nemmeno avevano adottato una misura di protezione equivalente quale le funi di sicurezza (ancorché tali funi fossero di per sé previste, per determinati casi come già detto, dall’art. 19 cpv. 1 vOLCostr).
Tuttavia, il loro utilizzo avrebbe evitato la messa in pericolo degli operai, i quali lavoravano senza una protezione laterale sufficiente, dato che, in caso di caduta, le imbragature li avrebbero trattenuti, impedendo loro di precipitare al suolo dai balconi su cui lavoravano. Senonché le imbragature, il 1° ottobre 2014, non sono state indossate.
conseguenze per gli imputati
IM1 e IM2
Come visto sopra (consid. 6.4), la giurisprudenza e la dottrina stabiliscono che la mera messa in pericolo di sé stessi non è sufficiente per ritenere il reato di cui all’art. 229 CP. IM1 e IM2 vanno pertanto assolti.
IM4 (direzione lavori)
11.1. Già si è detto che IM4 ha dichiarato di aver “concordato con la ditta _________ che il lavoro fosse svolto almeno con imbracatura DPI […] il giorno prima gli operai la indossavano”, “Avevo ordinato di usare le imbracature” (AI 1, all. 1, p. 2-3). Egli ha quindi ribadito la sua versione ancora al dibattimento di primo grado “Avevo concordato con il titolare della ditta che in ogni caso avessi imposto l’uso di imbracature”, precisando che IM3, dunque, aveva disobbedito (VI PrPen IM4, p. 1-2). E, sul punto, anche al dibattimento di appello: “dopo avere esaminato tutte le varianti […] la mia scelta – per proteggere gli operai – era quella di imporre l’uso delle imbragature” (V dib CARP, pag. 3).
IM3 ha riferito che “mi hanno detto di usare le imbracature” e “Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie e mercoledì mattina stavamo ancora effettuando de[lle] regolazioni. Sono io il responsabile della ditta ma in quel frangente ero impegnato a risolvere un problema e ho sottovalutato la situazione. Mi è sfuggita di controllo” (AI 1, all. 2, p. 3-4). Anche al dibattimento di primo grado ha dato atto del fatto che IM4 gli aveva chiesto di usare “le funi” (VI PrPen IM3, p. 2).
IM2 e IM1 sono stati concordi nel dichiarare di aver indossato le imbragature il giorno precedente, ma entrambi hanno riferito di non aver ricevuto nessuna direttiva dalla direzione lavori (AI 1: all. 3, p. 2; all. 4, p. 3).
Anche F. ha riferito che “Nessuno ha ordinato di mettere le imbracature”, pur avendo soggiunto poco prima che “La direzione lavori ha fatto smontare il ponteggio venerdì scorso, prima di farci fare il lavoro e poi ci viene detto di indossare le imbracature” (AI 1, all. 5, p. 3).
A proposito del momento in cui sono stati tolti i ponteggi non può non essere rilevato il cambio di versione in particolare di IM4 al dibattimento d’appello, quando – in modo invero piuttosto sorprendente (e non credibile, visto quanto emerge dagli atti istruttori e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati in quella fase) – si è detto certo del fatto “non sono state posizionate delle tende parasole dopo che i ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014. Detto diversamente, il 1° ottobre mi pare fosse un mercoledì e i ponteggi erano stati tolti proprio il giorno prima, martedì.” (Vdib CARP p. 3).
Ma, a prescindere da ciò, rimane il fatto che dagli atti emerge che IM4 ha effettivamente detto al titolare della _________ IM3 di utilizzare le imbragature anticaduta DPI durante i lavori in assenza di ponteggi.
11.2. Come visto (consid. 6.3), la direzione lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1).
Tuttavia, se è vero che, da un lato, tra i compiti della direzione lavori rientrano segnatamente proprio il coordinamento e la sorveglianza dell’insieme dei lavori nonché il dover ordinare le misure di sicurezza imposte dalle circostanze come pure provvedere a fare rispettare le regole riconosciute dell’arte edilizia e assicurare che le prescrizioni di sicurezza vengano rispettate, dall’altro la direzione lavori può di regola fare affidamento sui lavori di aziende specializzate e non deve controllare i loro lavori (“gehört die Überprüfung der Arbeit eines beigezogenen Spezialisten nicht zum Pflichtenkreis des bauleitenden Architekten”), fermo restando il suo dovere di intervenire qualora constati la violazione di elementari regole di sicurezza (cfr. STF 6B_543/2012 dell’11 aprile 2013, consid. 1.3.3 e 1.5.2; STF 6B_566/2011 del 13 marzo 2012, consid. 2.3.3; Ulrich Weder, in: Andreas Donatsch, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 229 n. 1a).
11.3. IM4, avendo impartito la direttiva a IM3, titolare della _____, ditta specializzata nel montaggio di protezioni solari (cfr. www.____), di utilizzare l’imbragatura quale misura di protezione, poteva ragionevolmente attendersi che questa direttiva venisse seguita e una vigilanza costante da parte sua non doveva essere pretesa. Del resto, IM4 ha dichiarato che “il giorno prima gli operai la indossavano” (VI del 14 ottobre 2014, pag. 2), circostanza ribadita anche da IM3 (“Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie”), quindi la direzione lavori nemmeno aveva motivo di attendersi un comportamento diverso l’indomani, 1° ottobre 2014, giorno in cui egli è arrivato in cantiere poco dopo l’intervento della polizia.
Anche IM4 viene di conseguenza prosciolto.
IM3 (responsabile della ditta)
12.1. IM3, in quanto titolare e responsabile della ditta _________, aveva la responsabilità di vegliare affinché i suoi operai lavorassero nel rispetto delle regole dell’arte edilizia e non si mettessero in pericolo. Omettendo, a seguito della rimozione dei ponteggi – che aveva egli stesso suggerito (VI IM3 del 3.10.2014, pag. 3) – e benché presente sul cantiere al momento dei fatti, di imporre ai suoi operai, che stavano lavorando senza una protezione laterale sufficiente, di portare quantomeno le imbragature anticaduta DPI durante quelle operazioni di montaggio/fissaggio (misura peraltro decisa dalla direzione lavori), egli ha violato le regole dell’arte edilizia e con ciò ha messo in pericolo la vita e l’integrità fisica dei suoi operai.
12.2. Nel proprio verbale d’interrogatorio durante l’inchiesta (pag. 3) IM3 ha affermato di avere detto alla direzione lavori “che avremmo avuto problemi con le norme di sicurezza”. Al dibattimento davanti all’istanza precedente ha poi riferito che “Noi avevamo a disposizione dei pannelli da mettere sopra i parapetti per evitare di lavorare imbragati. […] Appunto volevamo mettere un dispositivo aggiuntivo al parapetto il giorno dopo”. Al riguardo, in appello l’arch. IM4 così si è espresso: “Ricordo che IM3 aveva fatto la proposta di inserire dei pannelli di legno infilati su quello di vetro in modo che l’altezza della protezione fosse più alta. Io ho escluso questa variante perché si sarebbe trattato di una manomissione del parapetto esistente”. Al proposito IM3, sempre al dibattimento di appello, ha soggiunto che “questi pannelli che io avevo proposto sono poi stati accettati dalla SUVA e successivamente collocati subito dopo i fatti”.
Anche a volere seguire le parole di IM3, ovvero che egli avrebbe voluto “mettere un dispositivo aggiuntivo al parapetto il giorno dopo”, resta il fatto – accertato – che al momento dell’intervento della polizia quel parapetto aggiuntivo non c’era.
Se egli avesse davvero nutrito dei dubbi sulla validità della scelta della misura di protezione fatta dalla direzione lavori (ovvero le imbragature), avrebbe potuto e dovuto chiedere un chiarimento (ad esempio alla SUVA, come poi rapidamente avvenuto poco dopo i fatti), avrebbe inoltre potuto e dovuto segnalare alla direzione lavori che i suoi dipendenti non avevano frequentato il necessario corso formativo per il corretto utilizzo delle imbragature (si veda già la normativa SUVA del maggio 2012, codice 88815.i, regola vitale n. 8 pag. 29 “Lavoriamo con le imbracature anticaduta solo se abbiamo ricevuto una formazione in materia”) anziché finanche evitare quel giorno di utilizzarle, con il risultato che i suoi dipendenti – ed egli stesso – stavano lavorando senza la benché minima protezione.
12.3. Assodato che egli sapeva che una misura di sicurezza era necessaria (tant’è che egli stesso ne aveva suggerita una, ovvero il parapetto aggiuntivo), IM3 quel 1° ottobre 2014 ha consapevolmente omesso di rispettarla. Egli inoltre era consapevole che l’assenza di protezione comportava una messa in pericolo. L’esistenza di una consapevole messa in pericolo emerge bene dal suo verbale d’interrogatorio del 3 ottobre 2014 (pag. 4), allorquando alla domanda:
“Sapendo le lacune di sicurezza del cantiere che mettevano a rischio i lavoratori, per quale motivo non le ha sistemate o fatte sistemare o per quale motivo non vi siete rifiutati di eseguire i lavori?”
IM3 ha risposto:
“Ormai dovevamo montare le tende e lo stavamo facendo per poter fatturare il lavoro”.
Egli sapeva che le imbracature avrebbero tutelato la sicurezza. Così ancora nell’interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3:
“D. Il giorno del controllo, sul posto vi era la direzione lavori IM4. Ritiene che abbiano messo in pratica le dovute misure per tutelare la sua sicurezza?
R. Sì, perché mi hanno detto di usare le imbracature”.
IM3, pertanto, era ben consapevole che per evitare la messa in pericolo e potere lavorare invece in sicurezza, sua e beninteso anche quella dei suoi collaboratori, il presupposto era l’uso delle imbracature.
IM3 deve pertanto essere dichiarato autore colpevole di violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia.
commisurazione della pena
13.1. Per quanto attiene alla commisurazione della pena di IM3 (sui cui criteri d’applicazione si rinvia segnatamente alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4), la sua colpa va ritenuta globalmente media e appropriata (ritenuto come l’adeguatezza della pena pecuniaria non sia in discussione) sarebbe la pena ipotetica di 15 aliquote giornaliere.
IM3 è incensurato e dalla sua situazione personale non emergono circostanze particolari che giustifichino un’attenuazione o un aggravio della pena.
In considerazione della violazione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP) e del lungo tempo trascorso dai fatti durante il quale, per quanto consta, egli ha dato prova di buona condotta (art. 48 lett. e CP), si impone una riduzione della pena, la quale – considerati tutti gli elementi oggettivi e soggetivi del reato nonché quelli legati all’autore – viene fissata in 10 aliquote giornaliere.
13.2. Tenuto conto della situazione finanziaria dell’imputato (inc. MP 2014.10333 e Vdib CARP, p. 2), l’aliquota è fissata in fr. 180.- (art. 34 cpv. 2 CP).
13.3. In applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (art. 44 cpv. 1 CP).
13.4. Ricorrendo i presupposti che permettono di infliggere una multa (art. 42 cpv. 4 CP), al fine di dare un segnale tangibile (“spürbarer Denkzettel”: sull’intera tematica si veda segnatamente Stefan Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, ad art. 42 n. 19) e tenendo conto dei criteri di applicazione della multa accessoria (cfr. segnatamente la STF 6B_962/2016 del 29 agosto 2017 consid. 3), la multa viene fissata in fr. 350.-.
tasse e spese di primo grado
14.1. Giusta l’art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in esame), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).
14.2. Visto l’esito del giudizio, le spese della procedura di primo grado derivanti dal procedimento nei confronti di IM1, IM2 e IM4 (dunque i 3/4) sono poste a carico dello Stato, mentre quelle derivanti dal procedimento nei confronti di IM3 (di 1/4) sono poste a suo carico.
tasse e spese d’appello
15.1. L’art. 428 cpv. 1 CPP, norma che – in maniera esclusiva – regolamenta la suddivisione delle spese in appello (STF 6B_370/2016 del 16 marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
15.2. Le spese del procedimento di appello sono poste per 1/4 a carico di IM3, resistente soccombente, e per il resto a carico dello Stato. Non ricorrono gli estremi per porre a carico degli imputati assolti le spese procedurali ai sensi dell’art. 426 cpv. 2 CPP (sul tema si veda la giurisprudenza del Tribunale federale riportata in dettaglio nella sentenza CARP di cui all’inc. 17.2021.30+31+53+54 del 6 dicembre 2021).
Indennità
16.1. Confermate le indennità omnicomprensive di fr. 2'000.- per le due difese in relazione al procedimento di primo grado, ne risulta – visto che per 1/3 l’attività dell’avv. DI1 è stata eseguita a favore di IM3 che viene condannato – a favore di IM1 e IM2 un’indennità di fr. 667.- ciascuno (ossia fr. 2'000.- : 3), mentre per IM4, difeso dall’avv. DI2, di fr. 2'000.-.
16.2. Con riferimento alle indennità per il procedimento di appello occorre avantutto sottolineare che nel corso dell’intero procedimento di secondo grado non sono emerse novità particolari né a livello fattuale né a livello giuridico né difficoltà particolari rispetto al procedimento davanti all’istanza precedente. Fatti e diritto erano, in altre parole, già noti.
Un tempo di lavoro di 8 ore per il solo procedimento di appello, tenuto conto anche del dibattimento, appare pertanto ragionevole e conforme all’impegno in un procedimento quale quello in esame.
La nota dell’avv. DI1 che prevede un onorario di fr. 2'240.- è conforme a questa valutazione e tale voce viene integralmente ammessa. Le spese sono quantificate in fr. 192.-, trattandosi di un incarto già esistente e considerato che il 5% dell’onorario non è pari a fr. 240.- (come indicato nella richiesta) bensì a fr. 112.-. Ai due predetti importi (fr. 2'240 + fr. 192) si aggiunge l’IVA (fr. 187.25), per un totale (arrotondato) di fr. 2'619.-. Visto l’esito del procedimento a IM1 e a IM2 viene attribuito 1/3 ciascuno a valere quale indennità per il procedimento di appello, vale a dire fr. 873.- ciascuno. A IM3, per contro, non viene evidentemente assegnato alcun indennizzo.
Quanto alla nota dell’avv. DI2, computando appunto un tempo di lavoro di 8 ore alla tariffa oraria indicata di fr. 250.-, risulta un onorario di fr. 2'000.-. Le spese vengono quantificate in fr. 120.- (la differenza rispetto alla nota dell’avv. DI2 consiste unicamente nelle mancate spese di trasferta). Ai due importi va aggiunta l’IVA.
17.1. IM4 ha altresì chiesto in appello “un indennizzo per le ore impiegate per il procedimento penale” per complessivi fr. 4'924.60.
Egli indica di avere impiegato 6 ore per “Analisi degli atti per udienza”, 5 ore per “udienza del 6 novembre 2020”, ulteriori 6 ore per “analisi degli atti per udienza appello” nonché 4 ore per “udienza del 18 gennaio 2022”. A suo dire “queste ore sono state impiegate durante il tempo lavorativo” ed egli chiede l’applicazione di una “Tariffa oraria secondo KBOB 2016 Categoria A architetto dirigente 232 CHF/ora”. Soggiunge poi alla voce “spese accessorie” la posta “Pranzo 25.00 CHF” nonché fr. 27.60 per la trasferta _____________ e ritorno (fr. 0.60 al km).
17.2. Le ore per l’analisi degli atti non vengono riconosciute (Niklaus Schmid/ Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 429 n. 8): a parte il fatto che si tratta di un numero di ore certamente eccessivo, tanto più trattandosi di fatti noti all’arch. IM4, siccome legati alla sua attività di quel momento (ossia alla sua funzione di direttore lavori nell’ambito della costruzione __________________), occorre sottolineare che egli era ed è patrocinato da un avvocato competente, le cui spese di patrocinio sono state fatte valere dinanzi a questa Corte. Se l’imputato ha voluto leggere gli atti dell’incarto, nulla gli impediva di farlo al di fuori del suo orario di lavoro.
Nemmeno vengono riconosciute le spese per il pranzo, già solo per il fatto che tutto si ignora circa la data e l’occasione che avrebbe provocato tale spesa. Non risulta doversi legare al dibattimento davanti all’istanza precedente (cominciato alle ore 14) né a quello in appello (terminato alle 12), considerato che l’arch. IM4 è attivo professionalmente a ________. Egli peraltro è lungi dall’aver dimostrato che senza il procedimento penale avrebbe, in quell’ignota occasione, pranzato gratuitamente. L’onere di provare le proprie pretese incombe all’imputato (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 e riferimenti; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 713 n. 2325).
Il ragionamento (violazione dell’onere probatorio) dovrebbe di per sé essere identico in relazione alla richiesta di indennizzo per l’asserita perdita di guadagno, un’indennità entrando in considerazione solo in caso di perdita di guadagno documentata (“nur bei belegtem Lohnausfall”: Niklaus Schmid/ Daniel Jositsch, op. cit., ad art. 429 n. 8), ciò che manca nel caso concreto.
D’altra parte è anche vero che il calcolo delll’ammontare della perdita di guadagno avviene applicando le regole del diritto civile (Esther Omlin, in: Willi Fischer/ hierry Luterbacher (ed.), Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, ad art. 429 StPO n. 33), ciò che permette al tribunale penale di avere un certo margine di manovra, ispirandosi per certi versi all’art. 42 cpv. 2 CO.
In quest’ottica vengono pertanto riconosciute le ore per la partecipazione al dibattimento di primo grado (2 ore, ovvero dalle 14 alle 16, come risulta dal verbale del dibattimento di prima istanza, oltre a 1 ora per la trasferta da _______________ e ritorno) e di secondo grado (3 ore). La tariffa oraria di fr. 232.- chiesta dall’imputato rappresenta la tariffa massima in base alle “Raccomandazioni relative agli onorari di architetti e ingegneri” edite dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), la quale tuttavia esplicitamente “raccomanda di negoziare e convenire le tariffe orarie effettive in funzione del mandato” (pag. 6 delle suddette raccomandazioni). La tariffa di fr. 232.- (categoria A) entra in considerazione segnatamente nel caso in cui l’architetto funga da capoprogetto per grandi progetti interdisciplinari. In caso di progetti complessi e impegnativi entrano in considerazione i livelli di categoria A o B (quest’ultima categoria prevede un importo orario massimo di fr. 182.-, pag. 6 e 7 delle raccomandazioni). In caso di progetti semplici l’onorario massimo è di fr. 157.-/h.
Tenuto conto di questi parametri e del fatto che – come detto – nulla è stato indicato dall’imputato a proposito del tipo di lavoro e progetto ai quali egli stava lavorando nei giorni dei due dibattimenti, a IM4 viene riconosciuta un’indennità di fr. 1'200.- (fr. 200/h per 6 ore) oltre a fr. 27.60 per la trasferta ______________ e ritorno, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 e 229 cpv. 1 CP,
22, 23 cpv. 1 lett. a, 29 OLCostr, 15, 16 e 19 vOLCostr, 5 OPI,
3 e ss., 80 e ss., 398 e ss., 422 e segg., 428, 429 e 436 CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG e il Rtar,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
violazione delle regole dell'arte edilizia
per avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, e meglio per avere,
nella sua veste di responsabile della ditta _________ di _______, ditta che ha eseguito i lavori di installazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e terzo piano di un immobile (cantiere ______________), rispettivamente a 6 e 9 metri d’altezza,
deciso, unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), la rimozione del ponteggio già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;
omesso di portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di portare per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso,
mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle sue dipendenze.
3.1.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta) ciascuna;
3.1.2. la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
3.2. alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 2 (due) giorni.
4.1. IM1 è assolto dall’imputazione di cui al DA n. 4464/2019 del 17 settembre 2019.
4.2. IM2 è assolto dall’imputazione di cui al DA n. 4465/2019 del 17 settembre 2019.
4.3. IM4 è assolto dall’imputazione di cui al DA n. 4462/2019 del 17 settembre 2019.
Le spese giudiziarie del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'100.-, sono poste per ¼ a carico di IM3 e per il resto sono a carico dello Stato.
Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 2'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti per ¼ a carico di IM3 e per il resto sono a carico dello Stato.
7.1. Lo Stato verserà a IM1, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per quello di secondo grado (fr. 873.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr. 1'540.-.
7.2. Lo Stato verserà a IM2, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per quello di secondo grado (fr. 873.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr. 1'540.-.
7.3. Lo Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo grado (fr. 2'000.-) e per quello di secondo grado (fr. 2'283.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr. 4'283.-.
7.4. Lo Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo e di secondo grado, un’indennità complessiva ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. fr. 1'227.60.-.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.