Incarto n. 17.2021.101+132 +137+252+254+255

Locarno 17 settembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Chiarella Rei-Ferrari

assessori giurati:

AS 1 (I supplente), AS 2, AS 3, AS 4, AS 5 (II supplente), AS 6

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 dicembre 2020 (confemato con dichiarazione di appello 11 maggio 2021) da

AP 1,

rappr. dall’avv. DI 1

nell’appello incidentale presentato il 17 maggio 2021 dal

procuratore pubblico PP 1,

contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 il 23 dicembre 2020 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 20 aprile 2021)

e nell’appello 26 aprile 2021 presentato dall’

avv. DI 1,

contro il punto 12.1 del dispositivo della suddetta sentenza (relativo alla tassazione delle sue note d’onorario)

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Con sentenza 23 dicembre 2020 (motivazione scritta intimata il 20 aprile 2021), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

assassinio

per avere, a __________, il 3.7.2017, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con scopo e movente particolarmente perversi, intenzionalmente ucciso sua moglie †VITT 1 e meglio durante una discussione all’interno del loro appartamento coniugale in via __________ in merito al da lui presunto tradimento con un altro uomo, dopo averla colpita con schiaffi e sberle al viso, afferratala da tergo al collo con il braccio sinistro, minacciatola di morte e brandendo un coltello, averla nuovamente colpita con sberle e schiaffi al viso intimandole di stare zitta per poi raggiungerla sul balcone e lì continuato l’accesa discussione, mentre che la stessa si trovava a cavalcioni sul parapetto, ucciso †VITT 1, afferrandone la parte centrale / centrale inferiore del lato sinistro del di lei corpo, spingendola oltre il parapetto del balcone e facendola precipitare nella sottostante corte da un’altezza di 18 metri;

Lo ha, pertanto, condannato:

  • alla pena detentiva di 16 (sedici) anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti nonché la pena anticipatamente espiata;

  • a versare agli AP PC 1e PC 2fr. 50'000. – ciascuno a titolo di indennizzo per la riparazione del torto morale;

  • al pagamento di tasse e spese in ragione di 4/5;

  • a versare allo Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, complessivi fr. 15'978. - per le spese anticipate per il gratuito patrocinio degli AP;

  • a versare allo Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, complessivi fr. 87'497.70 per le spese anticipate per la sua difesa.

Ha, inoltre ordinato:

  • la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 15 anni (prescindendo dalla segnalazione nel sistema d’informazione di Schengen e rendendo attento l’imputato delle conseguenze di una violazione del bando ex art. 291 CP);

  • la confisca del coltello Excellent Houseware;

  • il mantenimento agli atti di alcuni reperti probatori ex art. 192 cpv. 1 CPP;

  • il dissequestro e la restituzione all’imputato di alcuni oggetti.

La Corte di primo grado lo ha, invece, prosciolto dalle imputazioni di:

  • assassinio ex punto 1 dell’AA limitatamente all’aver rotto l’osso ioide;

  • omicidio intenzionale di cui al punto 2 dell’AA;

  • tentato assassinio di cui ai punti 3 e 9 dell’AA;

  • tentato omicidio intenzionale di cui ai punti 4 e 10 dell’AA;

  • esposizione a pericolo della vita altrui di cui al punto 5 dell’AA;

  • lesioni semplici di cui al punto 6 dell’AA;

  • coazione di cui al punto 7 dell’AA;

  • minaccia di cui al punto 8 dell’AA.

Infine, non ha assegnato indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

B. AP 1 ha tempestivamente annunciato appello e, con dichiarazione 11 maggio 2021, ha precisato di impugnare i punti 1., 1.1., 3., 4., 6., 7., 11., 12.3., 13. della sentenza impugnata.

Egli ha postulato:

  • il suo proscioglimento dal reato di assassinio;

  • l’annullamento della misura dell’espulsione;

  • l’annullamento della condanna al pagamento di indennizzi a favore degli AP;

  • l’annullamento dell’obbligo di rimborsare lo Stato per le spese sostenute per la sua Difesa, rispettivamente per le spese sostenute per il gratuito patrocinio degli AP;

  • il carico di tasse e spese allo Stato;

  • il riconoscimento di un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP per l’ingiusta carcerazione subìta in ragione di fr. 175.- al giorno;

  • il rimborso dell’importo di fr. 12'556.60 relativo al costo della perizia di parte allestita dall’Istituto di scienze forensi di Milano.

C. Con dichiarazione 17 maggio 2021 il procuratore pubblico ha presentato appello incidentale indicando di appellare il punto 2. del dispositivo della sentenza impugnata (relativo ai proscioglimenti), «limitatamente all’eventualità di una decisione di proscioglimento dell’imputato dalla condanna di assassinio», rispettivamente i punti n. 3. (relativo alla commisurazione della pena) e n. 5. (relativo alla rinuncia della segnalazione dell’espulsione nel SIS).

D. Con reclamo 26 aprile 2021 alla CRP, l’avv. DI 1 ha impugnato il dispositivo n. 12.1 della sentenza 23 dicembre 2020 della Corte delle assise criminali relativo alla tassazione delle sue note d’onorario. Ella ha chiesto, in particolare, che le sue prestazioni siano approvate così come esposte.

Conformemente alla giurisprudenza federale (STF 6B_360/2014 del 30 ottobre 2014 parzialmente pubblicata in DTF 140 IV 213 consid. 1.4; 6B_693/2012 del 19 aprile 2013 parzialmente pubblicata in DTF 139 IV 199 consid. 5.6; 6B_451/2016 dell’8 febbraio 2017) la CRP, in data 13 settembre 2021, ha trasmesso il reclamo a questa Corte affinché le censure sollevate dall’avv. DI 1 siano trattate nella procedura d’appello.

E. I dispositivi n. 8. (confisca), n. 9. (mantenimento agli atti di reperti probatori), n. 10. (dissequestri) e 12.2. (tassazione delle note d’onorario del patrocinatore d’ufficio degli AP) della sentenza di primo grado, sono, dunque, passati, incontestati, in giudicato.

Ritenuto che il pubblico dibattimento si è tenuto il 14 settembre 2021 e a conclusione dei loro interventi:

  • il PP ha chiesto, in via principale, che l’imputato venga riconosciuto autore colpevole del reato di assassino sia per i fatti del 3 luglio 2017 che per i fatti del 29 maggio 2017 e ha postulato la sua condanna alla pena detentiva di 18 anni. Subordinatamente ha chiesto che AP 1 venga riconosciuto autore colpevole dei reati proposti nell’atto d’accusa in via subordinata/alternativa e, in tal caso, ha postulato la sua condanna così come richiesto in primo grado (e riportato a pagina 27 della sentenza impugnata). Ha, inoltre, chiesto il riesame, da parte di questa Corte, della questione della segnalazione dell’espulsione dell’imputato nel SIS. Si è rimesso al giudizio della Corte per quanto concerne il gravame del difensore in relazione alla tassazione delle sue note d’onorario e, per il resto, ha chiesto la conferma del giudizio di primo grado;

  • l’avv. RAAP ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado relativamente alla colpevolezza e all’indennizzo a favore dei suoi assistiti. Ha, inoltre, chiesto la tassazione della sua nota d’onorario così come esposta (da aggiornare con la durata effettiva del dibattimento d’appello);

  • l’avv. DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito da qualsiasi imputazione, l’annullamento della misura dell’espulsione, l’annullamento della condanna al pagamento a favore degli AP di un’indennizzo per la riparazione del torto morale, l’annullamento dell’obbligo di rimborsare lo Stato per quanto anticipato per la sua difesa, rispettivamente di quanto anticipato per il gratuito patrocinio degli AP ed il carico di tasse e spese allo Stato sia relativamente alla procedura di primo grado sia relativamente a quella d’appello. Ha postulato, inoltre, che al suo assistito venga riconosciuto un importo di fr. 267'750. - a valere quale indennizzo per la riparazione del torto morale per l’ingiusta carcerazione subìta (in ragione di fr. 175.- per ciascun giorno, ovvero per 1530 giorni) e il rimborso dei costi sostenuti per l’allestimento della perizia di parte (pari a fr. 12'556.60). Infine, ha chiesto l’accoglimento del suo gravame in relazione alla tassazione delle sue note di onorario relative alla procedura di primo grado.

Considerato

In fatto e in diritto:

vita dell’imputato e precedenti

1.a. Sulla vita di AP 1 si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto ai consid. da 4.1. a 4.8. della sentenza impugnata (pag. 41-47) alla cui lettura si rimanda.

Qui ci si limita a ricordare quanto segue.

Scuole elementari, scuola media, liceo, istituto di tecnologia e college in marina tecnologia e scienza (a suo dire equivalente all’università): questo, secondo le sue dichiarazioni, il percorso formativo dell’imputato in __________, suo paese d’origine, dove è nato il 24.10.1981. Un percorso, il suo, che (per dirla con le parole del suo medico, la dott. __________ [nata in __________ e con diversi cittadini __________ tra i suoi pazienti]) «non è comune per rapporto agli altri richiedenti l’asilo __________ che sono qua in Svizzera» tanto che «[ndr. l’imputato] fungeva un po' da riferimento per gli altri connazionali» (cfr. VI PP 14.8.2017 __________, pag. 3, AI 71). Maggiore di sei figli (l’ultimo dei quali ha, oggi, 18 anni), ha tre fratelli (uno che vive in __________, uno in __________ [dove si è trasferito da poco e che, prima, viveva in __________] e uno in __________ [dove si è trasferito da poco e che, prima, viveva in __________]) e due sorelle (una che vive in __________ e una a __________). Il padre, di professione poliziotto (o soldato, come ha detto in appello), si è trasferito nel 2013 in __________, dove vive attualmente, mentre la madre, contadina, è rimasta in __________. Dopo il college, l’imputato ha assolto l’obbligo del servizio militare (per la durata di un anno e mezzo). Ha, poi, lavorato per cinque anni (dal 2009 al 2014) ad __________ (una città portuale sul Mar Rosso) presso la , un’azienda attiva nell’ambito del controllo di qualità del pesce. Nel frattempo (si era nel 2012), si è sposato con †VITT 1, conosciuta nel 2011 a casa di uno zio della donna a __________ () dove si era recato in vacanza. Non si è trattato (secondo quanto riferito dall’imputato) di un matrimonio combinato. La coppia non ha mai convissuto in ______, nemmeno dopo la nascita del primo figlio, PC 1 (avvenuta il 2.2.2013): la moglie, infatti, ha, sempre, continuato a vivere a __________ (in seguito con i figli) e l’imputato ad ________, dove è rimasto fino al 2014 quando, insoddisfatto del salario percepito (a suo dire troppo basso per vivere bene) e dopo aver litigato con i suoi superiori, non potendosi licenziare dal lavoro (trattandosi, verosimilmente, di un lavoro nel quadro nazionale deciso dal governo; cfr. ), ha deciso di scappare, passando dall’, poi dal __________, giungendo, quindi, in Italia e, infine, in Ticino. Una fuga, la sua, avvenuta all’insaputa della moglie che, in quel momento, era incinta (al quarto mese) del secondo figlio, PC 2, nato il 31.10.2014 quando, già, AP 1 si trovava in Ticino. La sua frequentazione della moglie e del primo figlio, in __________, era limitata ad una volta l’anno durante le vacanze. È l’imputato ad aver stimato che la frequentazione con la moglie in __________ è stata di «circa 4 mesi in totale» mentre quella col figlio di «un paio di mesi» (cfr. VI PG 20.7.2017 AP 1, pag. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta 24.4.2018, AI 277). In Svizzera l’imputato ha chiesto asilo politico ottenendo, dapprima (il 22.7.2014), un permesso N e, quando gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato, un permesso B (si era al 28.4.2016). L’unica esperienza professionale che risulta dal suo CV (cfr. allegato 114 a AI 277) è quella di aiuto cuoco/addetto alla pulizia presso il Ristorante __________ a __________ nell’ambito di un programma occupazionale (da maggio 2015 ad aprile 2016). Egli ha, poi, frequentato un corso di italiano presso la Scuola Migros (da ottobre 2016 a febbraio 2017). Di seguito, non è riuscito a trovare né un posto per svolgere un apprendistato né un lavoro, neppure dopo lo stage di una settimana presso la ditta __________ di __________ (che, secondo quel che ha detto, «si occupa di frutta e cioccolata», cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Il 9 marzo 2017 lo hanno raggiunto, in Ticino, la moglie e i figli. In un primo tempo, moglie e figli, sono stati collocati in un albergo. Dopo circa un mese, alla famiglia è stato assegnato l’appartamento di Via __________ a __________. È a questo momento (era il 7 aprile 2017), in sostanza, che è iniziata la convivenza dell’imputato con la moglie («la vera convivenza matrimoniale è iniziata a __________. Prima avevo trascorso con lei [ndr. con la moglie] solo dei brevi periodi di vacanza» [VI PG 20.7.2017 AP 1, pag. 8, allegato 4 a AI 277]). AP 1 e la sua famiglia vivevano «grazie all’entrata versata dal Soccorso Operaio, in totale ricevevamo circa CHF 2'200 (1290 io e 960 mia moglie. L’appartamento e la cassa malati sono pagati dal Cantone» (cfr. VI PG 20.7.2017 AP 1, pag. 9, allegato 4 a AI 277; cfr., anche, allegato 115 a AI 277 da cui risulta che l’imputato beneficiava di prestazioni assistenziali mensili per fr. 1'831. -). A suo carico vi è, unicamente, un attestato di carenza beni per fr. 95.- (cfr. estratto UE, doc. TPC 5).

b. L’imputato è incensurato in Svizzera (cfr. doc. TPC 7).

la vittima

  1. Sulla vittima si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. 5 della sentenza impugnata (pag. 47-49) alla cui lettura si rimanda.

Qui ci si limita a rilevare che chi ha avuto a che fare con lei qui in Ticino l’ha descritta come una «persona solare e intraprendente», per niente «timida e/o paurosa» (cfr. VI PG 5.10.2017 __________, cugina della vittima, allegato 16 a AI 277, pag. 5), desiderosa di «integrarsi nel nuovo contesto, tanto che chiedeva quali erano gli usi e i costumi», rispettivamente orientata «al suo futuro in Svizzera», a «cambiare la sua vita» e a «continuare gli studi», dapprima «per imparare la lingua italiana» e, poi, «per istruirsi maggiormente» (questione, quella di poter continuare gli studi, a cui era «molto interessata») [cfr. VI PG 5.10.2017 __________, conoscente della vittima, allegato 46 a AI 277, pag. 3; cfr., anche, VI PG 5.10.2017 __________, pag. 5, allegato 16 a AI 277]. Prova concreta della sua voglia di integrarsi è la sua frequentazione regolare (nel breve periodo che va dal suo arrivo in Svizzera alla sua morte) del Centro __________ (una cooperativa che, tra le altre cose, collabora con SOS Ticino per l’integrazione degli stranieri) dove si recava dalle due alle tre volte alla settimana con i figli (senza il marito) e dove, sempre con i figli, partecipava a dei pranzi (cfr. VI PG 14.9.2017 __________, pag. 3, allegato 33 a AI 277).

Per il resto, †VITT 1 era una donna forte poiché capace di far fronte, da sola, all’educazione e al sostentamento di due bambini, al servizio militare (in un paese in cui l’obbligo di leva, specie per le donne, non è, propriamente, «una passeggiata», cfr. https:), a due arresti nel tentativo di espatriare (cfr. verbale audizione 16.3.2017 davanti alla Segreteria di Stato della migrazione, pag. 6, AI 11) e al viaggio (con i due figli in tenera età) dall’ alla Svizzera (pieno di «difficoltà» e con «periodi trascorsi in prigione lungo il tragitto»; cfr. VI PG 5.10.2017 __________, pag. 3, allegato 46 a AI 277).

In sostanza, quello che emerge dagli atti, è il profilo di una donna, da un lato, coraggiosa e indipendente e, d’altro lato, positiva e fiduciosa nei confronti della sua «nuova» vita in Svizzera e con dei progetti da realizzare.

la gravidanza, la sua interruzione e l’epatite B

  1. La vita di coppia (che, come visto, è iniziata, in pratica, solo dopo il ricongiungimento famigliare avvenuto nel marzo 2017) è stata, ben presto, segnata dalla gravidanza della vittima, o meglio: dagli eventi successivi all’interruzione volontaria (voluta da entrambi i coniugi) di tale gravidanza che hanno innescato, nell’imputato, dubbi (radicatisi al punto che niente e nessuno è più riuscito ad estirparli) relativamente ad un tradimento da parte della moglie. Con il corollario di pesanti discussioni e frequenti litigi tra i coniugi.

a. È stata la dott.ssa __________ (specialista in medicina interna che, in passato, aveva seguito l’imputato per patologie di poco conto) a visitare †VITT 1 (si era al 17 aprile 2017) e a farla, poi, visitare, il medesimo giorno, dalla dott.ssa __________ (ginecologa) «onde datare la gravidanza e segnalarla all’ospedale per procedere all’aborto farmacologico/medicamentoso», dato che entrambi i coniugi erano d’accordo di non portare avanti la gravidanza (VI PP 14.8.2017 __________, pag. 4, AI 71; cfr., anche, VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 5, allegato 5 a AI 277). Dopo che le è stata somministrata la terapia farmacologica per l’aborto presso l’ospedale __________ di __________ (segnatamente il 18 e il 20 aprile 2017), la vittima, accompagnata dal marito, si è nuovamente presentata nello studio della dott.ssa __________ (si era al 22 maggio 2017) poiché il test di gravidanza cui si era sottoposta a seguito di un controllo in ospedale «era risultato positivo» e l’imputato aveva «il sospetto che la moglie fosse nuovamente incinta» (cfr. VI PP __________ 14.8.2017, pag. 4 e 5, AI 71).

Con il che la dott.ssa __________ ha:

«nuovamente fatto visitare la moglie dalla dr.ssa __________ la quale ha escluso la nuova gravidanza spiegando che il test risulta positivo siccome ci sono ancora gli ormoni che circolano nel sangue a causa del residuo della gravidanza» (VI PP 14.8.2017 __________, pag. 5, AI 71; sott. del red.).

Circostanza, quest’ultima, che era già stata spiegata in ospedale ma che l’imputato che, in quell’occasione, non aveva voluto la presenza di un interprete, non aveva, all’evidenza, compreso (cfr. VI PP 14.8.2017 __________, pag. 5, AI 71).

Dopo la visita, entrambe le dottoresse hanno, quindi, spiegato sia alla vittima che al marito che non si trattava di un’altra gravidanza:

«Dopo la visita abbiamo spiegato che assolutamente non vi era un’altra gravidanza ma che si trattava sempre della medesima. Abbiamo spiegato loro questo sia in italiano che in __________ [ndr. lingua che la dott.ssa __________ conosce]. ADR che loro avevano capito questo» (VI PP 14.8.2017 __________, pag. 5, AI 71; sott. del red.).

b. È a seguito di questa (falsa) positività al test di gravidanza che, nonostante le chiare e ripetute spiegazioni dei medici, l’imputato si è convinto «che mia moglie fosse rimasta incinta da un altro uomo, poiché noi non avevamo più avuto altri rapporti sessuali» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 5, allegato 5 a AI 277). Convinzione che è sfociata in sentimenti di rabbia nei confronti della moglie («dentro di me, provavo molta rabbia per questo», cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 5, allegato 5 a AI 277) e che ha segnato e avvelenato il loro rapporto (che, come visto, era, in pratica, iniziato da poco):

«Il nostro rapporto da quel giorno è cambiato, io volevo sapere con chi mi aveva tradito» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 6, allegato 5 a AI 277).

c. E a nulla sono valse le evidenze/le spiegazioni mediche:

«A domanda rispondo che io non ho creduto ai medici, ancora oggi sono convinto che mia moglie abbia avuto due differenti gravidanze, entrambe interrotte assumendo pastiglie. Penso che la dottoressa __________ mi abbia detto che non era rimasta incinta una seconda volta per evitare di farmi arrabbiare» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 6, allegato 5 a AI 277; sott. del red.).

Del resto, ancora durante l’inchiesta, oltre a ribadire la sua ferma (e irremovibile) convinzione di essere stato tradito (vedi quanto appena citato), AP 1 faceva congetture su chi potesse essere l’uomo con cui sua moglie lo aveva tradito (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 3, allegato 5 a AI 277) e ha chiesto di poter avere accesso al cellulare della vittima per, appunto, appurare di chi si trattasse (cfr. VI PG 22.3.2018 AP 1, pag. 6, allegato 12 a AI 77; cfr., anche, VI PG 18.4.2018 AP 1, pag. 3-4, allegato 13 a AI 277).

d. Prima di prescrivere a †VITT 1 una cura anticoncezionale («necessaria onde evitare un secondo o altri aborti», cfr. VI PP 14.8.2017 __________, pag. 5, AI 71), la dott.ssa __________ ha, poi, proceduto, tra gli altri esami di rito, a quello del sangue. E, su richiesta di entrambi i coniugi (caldeggiata, però, in particolare, dall’imputato, cfr. VI PP 13.3.2018, confronto __________/AP 1, pag. 4, AI 243), ha proceduto, per tutti e due, allo screening per l’epatite B. Si era al 26 maggio 2017 (cfr. VI PP 13.3.2018, confronto __________/AP 1, pag. 4, AI 243).

e. Nel frattempo AP 1, malgrado le spiegazioni mediche ricevute (anche nella sua lingua) in relazione alla (falsa) positività del test di gravidanza, si era (ormai) convinto che la moglie lo tradiva e la incalzava per conoscere il nome del suo (presunto) amante. È lui ad affermare di averlo fatto, «per l’ennesima volta», il 29 maggio 2017:

«Per essere più preciso quel giorno eravamo entrambi sdraiati nel nostro letto, io le ho chiesto per l’ennesima volta di dirmi con chi aveva un’altra relazione. Lei mi ha risposto che non era una puttana, improvvisamente si è alzata ed è corsa nel salotto. Io l’ho rincorsa e l’ho raggiunta mentre stava sollevando la tapparella per raggiungere il balcone. Sono riuscito ad afferrarle le gambe e trattenerla» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 6, allegato 5 a AI 277; sott. del red.).

e.1. AP 1 ha spiegato di averla trattenuta con la forza perché «sospettava» (lasciando, dunque, intendere che si trattava di una sua supposizione) che la moglie volesse buttarsi dal balcone, salvo, poi affermare (ma solo dopo che gli inquirenti gli chiedevano come gli era venuto questo «sospetto», a maggior ragione visto che, secondo lui, fino a quel giorno, la donna non aveva mai espresso intenti suicidari, cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 9, allegato 5 a AI 277) che, in realtà, era stata proprio †VITT 1, mentre correva verso il balcone, ad aver manifestato (chiaramente) il suo intento suicida gridando «io voglio buttarmi, voglio buttarmi» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 7, allegato 5 a AI 277). E, in seguito, nuovamente interpellato dagli inquirenti sulla questione, AP 1 ha, addirittura, preteso che, quel pomeriggio, la moglie aveva (esplicitamente) dichiarato il suo intento suicida a più riprese (cfr. VI PP 20.11.2017 AP 1, pag. 5, AI 153).

e.2. L’imputato ha, poi, riferito che la donna aveva, per finire, raggiunto il balcone, che lui l’aveva seguita e, quando si trovavano, entrambi, in piedi, sul balcone e lui la tratteneva (cingendola) da dietro con le braccia, lei era riuscita a divincolarsi ed aveva raggiunto il parapetto al quale si era attaccata con forza:

«Ho capito che voleva buttarsi perché con la gamba cercava di oltrepassare il parapetto, ma la gonna che indossava le impediva questo movimento» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 7, allegato 5 a AI 277).

Al che lui:

«Con forza l’ho tirata verso di me, l’ho buttata a faccia in giù, tenendola ferma. Mia moglie continuava a divincolarsi dicendomi “lasciami che voglio buttarmi”

[…] Ho poi afferrato mia moglie ai due polsi e l’ho trascinata sulla schiena nel salotto. Siccome avevo ancora paura che tornasse sul balcone, l’ho trascinata fino alla cucina. Qui le ho tirato delle sberle e le ho chiesto cosa volesse fare, ero molto nervoso e non ricordo cosa le ho detto e quante volte l’ho colpita» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 7, allegato 5 a AI 277).

e.3. Sempre secondo il racconto dell’imputato, la scena è avvenuta davanti ai figli:

«i bambini erano lì con noi, gridavano ed erano spaventati. Ricordo che tenevano i vestiti della mamma, forse hanno pensato che la stessi picchiando» (VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 7, allegato a AI 277).

Infatti, sono state proprio le urla, rispettivamente il pianto, dei due bambini ad attirare l’attenzione dei vicini, uno dei quali ha, poi, chiamato la polizia (cfr. VI PG 6.7.2017 __________, pag. 3, allegato 43 a AI 277).

e.4. Su quel che ha raccontato ai poliziotti intervenuti, AP 1 ha reso versioni non propriamente sovrapponibili: in un primo momento, ha affermato di aver detto loro che lui e la moglie avevano avuto non meglio precisati «problemi di tipo famigliare» puntualizzando che «le urla di mia moglie erano dovute alla non conoscenza delle norme e delle abitudini europee» (VI PP 5.7.AP 1, pag. 9, AI 13), poi che «non era accaduto nulla, una semplice discussione famigliare, senza alcuna violenza» (VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 8, allegato 5 a AI 277) e, infine, che «qualcuno dei nostri parenti era morto e che avevamo appena saputo la notizia» (VI PP 20.11.2017 AP 1, pag. 5, AI 153), lasciando, con ciò, intendere che, più che grida dovute ad una discussione, quelle che i vicini potevano aver sentito erano grida di dolore per la dipartita di un parente.

Che, poi, dal rapporto di polizia emerga che, ai poliziotti, era stato spiegato che i coniugi «avevano avuto una discussione telefonica con un parente che stava all’estero, discussione che per quanto da noi compreso doveva avere avuto quale sfondo problemi di genere finanziario» (cfr. AI 28, pag. 3), pur dando atto che al momento dell’intervento della polizia non era presente un interprete di lingua tigrina (da qui qualche possibile incomprensione, poiché l’imputato si esprimeva in inglese e in italiano), non giova, all’evidenza, alla linearità del racconto di AP 1.

e.5. Quel che è certo è che, alla polizia, l’imputato non ha raccontato che la moglie aveva tentato il suicidio (e che lui aveva cercato di impedirglielo). Richiesto di spiegarne il motivo, l’imputato ha affermato di non averlo fatto «per evitare storie» (VI 27.7.2017 AP 1, pag. 8, allegato 5 a AI 277), rispettivamente di aver deciso, in accordo con la moglie, «cosa raccontare alla polizia altrimenti saremmo finiti tutti e due in prigione e questo siccome avevamo disturbato gli inquilini del palazzo» (VI PP 20.11.2017 AP 1, pag. 5, AI 153). Un racconto, il suo, francamente ben poco credibile: l’imputato, che, comunque, ha una certa istruzione (e, quindi, non è uno sprovveduto, tanto da essere un riferimento per i suoi connazionali in Ticino) e che, a quel momento, si trovava in Ticino già da alcuni anni (durante i quali aveva fatto esperienza di «come funzionavano le cose» nel nostro Paese), non può, ragionevolmente, aver ritenuto che una semplice discussione con qualche schiamazzo potesse comportare, per lui e la moglie, addirittura il carcere. A maggior ragione se si considera che la lite è avvenuta nel pomeriggio e non in piena notte, quindi ad un orario in cui i rumori sono, comunque, meglio «tollerati» dal vicinato (cfr. AI 28 che dà atto dell’intervento della polizia alle ore 15.55 ca.). Che AP 1, nel medesimo interrogatorio, poche righe dopo, abbia modificato la sua versione e preteso di non aver raccontato nulla alla polizia poiché «avevo sentito che in Svizzera una volta che come straniero hai interessato la polizia, per un qualsiasi motivo, non avresti più potuto trovare lavoro» (cfr. VI PP 20.11.2017, pag. 5, AI 153) non contribuisce alla linearità (e, dunque, alla credibilità) delle sue dichiarazioni. Credibilità, del resto, azzerata dalle sue successive affermazioni secondo cui era stata la moglie a non voler riferire la verità alla polizia «siccome non voleva far sapere che era incinta e che aveva abortito», rispettivamente non era lui ad avere paura di finire in prigione, bensì la moglie, «e questo a causa del suo tentativo di suicidio» (cfr. VI PP 16.10.2018, pag. 4, AI 306).

e.6. E altrettanto certo è che l’episodio del 29 maggio 2017 è indicativo del fatto che AP 1 era, ormai, fermamente convinto che la moglie lo tradiva, al punto che le discussioni con lei erano, esclusivamente, finalizzate a sapere con chi. Ciò che dimostra che conoscere l’identità del presunto amante della moglie era diventata, per l’imputato, una vera e propria ossessione, ritenuto che, per sua ammissione, quella del 29 maggio 2017, era stata l’ennesima volta in cui lui aveva incalzato la donna su tale questione. Ma gli accadimenti del 29 maggio 2017 sono, pure, significativi di come la rabbia che l’imputato covava nei confronti della moglie stava crescendo, posto che, sempre per sua ammissione, da liti esclusivamente verbali si era passati (o meglio: lui era passato), in quell’occasione, a vie di fatto (cfr. VI PG 27.7.2017, pag. 6, allegato 5 a AI 277).

e.7. Il racconto che l’imputato fa di tale episodio rende poi (da solo) ben poco attendibile la sua tesi secondo cui la moglie aveva, in quel frangente, propositi suicidari.

i. Innanzitutto perché se, realmente, †VITT 1 avesse espresso l’intenzione di togliersi la vita ripetutamente durante l’intero pomeriggio, rispettivamente se lo avesse fatto anche solo mentre correva verso il balcone, non si comprende per quale ragione AP 1 non abbia, subito, spiegato così il motivo per cui l’aveva trattenuta con la forza (anziché parlare di un suo semplice sospetto). Che egli abbia, dapprima riferito di una sua supposizione e che, solo a fronte di una certa insistenza da parte degli inquirenti volta a chiarire da cosa lui avesse dedotto che la moglie voleva compiere un gesto estremo, abbia enfatizzato il suo racconto sino a giungere a sostenere una volontà esplicitamente espressa, a più riprese, dalla vittima durante tutto il pomeriggio, getta più di un’ombra sulla sua credibilità (in generale) e, più in particolare, sulla verosimiglianza della tesi secondo cui la moglie avrebbe (effettivamente) avuto, quel giorno, intenti suicidari.

ii. Poi perché, pur dicendosi molto preoccupato per il gesto estremo che la moglie aveva appena tentato, AP 1 non ne ha parlato con la polizia (adducendo, come visto, giustificazioni in sé ben poco plausibili e che, inoltre, sono cambiate nel tempo). E, pur avendone parlato, in seguito, con la dott.ssa __________, lo ha fatto «in modo così superficiale e banalizzando il fatto» che la dottoressa non aveva ritenuto «di prendere la cosa sul serio» e, tantomeno, di «chiedere spiegazioni a VITT 1» (cfr. VI PP 13.3.2018, confronto __________/AP 1, pag. 4, AI 243). La discrepanza tra la sua pretesa preoccupazione ed il suo comportamento non giova, ancora una volta, all’attendibilità delle sue dichiarazioni relative all’asserito intento suicida di †VITT 1

iii. Per tacere del fatto che, di primo acchito, appare ben improbabile che la donna abbia ripetutamente espresso (per un intero pomeriggio) l’intenzione di suicidarsi incurante della presenza dei suoi due figli (il maggiore dei quali aveva quattro anni per cui, benché piccolo, era in grado di capire quel che la madre diceva). Così come appare ben improbabile che ella abbia scelto di compiere un gesto estremo proprio in presenza dei figli di cui si è sempre presa cura (quando, invece, avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro momento in cui essi non erano lì presenti).

iv. Ma, soprattutto, che la vittima:

  • proprio poco dopo essere arrivata in Svizzera con, alle spalle, due tentativi di espatrio falliti ed un viaggio estremamente faticoso affrontato coi figli,

  • desiderosa com’era di integrarsi e di poter migliorare la propria istruzione e, in generale, la propria situazione,

  • senza avere mai, in precedenza, «esternato propositi suicidali» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 9, allegato 5 a AI 277),

  • senza avere mai dato segnali di sofferenza (tanto che l’imputato medesimo ha affermato di non sapersi spiegare «cosa abbia scatenato questa reazione estrema in mia moglie» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 9, allegato 5 a AI 277),

  • che si mostrava a suo agio nella nuova realtà, tanto da frequentare un corso di italiano ma, anche, il Centro __________ dove incontrava, regolarmente, altre persone,

abbia, improvvisamente, deciso «di non voler vivere in questo mondo» («Non so dire per quale motivo mia moglie volesse gettarsi nel vuoto, quella sera diceva di non voler vivere in questo mondo», cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 8, allegato 5 a AI 277), appare, francamente, del tutto inverosimile e fa a pugni col profilo della vittima che gli atti restituiscono.

e.8. Va, ancora, rilevato che, ai fatti avvenuti 29 maggio 2017, hanno, in parte, assistito alcuni vicini di casa: ritenuto che, come rettamente osservato dai primi giudici (cfr. sentenza impugnata, consid. 15.3, pag. 114), essi hanno, per lo più, espresso delle personali percezioni, rispettivamente fatto delle personali congetture (non senza contraddirsi), si prescinde, qui, dal menzionare le loro testimonianze.

f. Tre giorni dopo, ovvero il 1° giugno 2017, la dott.ssa __________ ha comunicato a AP 1 e alla vittima l’esito dell’esame per l’epatite B: esito positivo per la donna e negativo per l’imputato. Dal tenore delle spiegazioni che la dott.ssa __________ ha ritenuto di fornire, in particolare all’imputato, emerge che quest’ultimo non solo aveva (in precedenza) manifestato al medico la convinzione che la moglie lo tradisse, ma, nel farlo, doveva essersi mostrato ben turbato e alterato, visto che la principale preoccupazione della dott.ssa __________ era stata, proprio, quella di rassicurare lui su questa questione:

«Preciso che i risultati li ho comunicati alla presenza di entrambi nel mio studio. In questa circostanza lui non ha reagito. Io gli avevo spiegato che era un’epatite cronica e quindi una cosa vecchia il che significava che l’origine della malattia era lontana nel tempo. Avevo fatto ben chiaro questo ad AP 1 onde evitare che tornasse sui pensieri di un eventuale tradimento della moglie e questo memore della sua cattiva interpretazione sui test di gravidanza. ADR che io avevo infatti la preoccupazione di non alimentare nel marito l’idea che la moglie aveva rapporti extraconiugali. Per me era importante rassicurare lui» (VI PP 14.8.2017, pag. 6, AI 71; sott. del red.).

Del resto, è l’imputato medesimo ad aver riferito agli inquirenti di aver raccontato alla dott.ssa __________ «nel dettaglio dei miei sospetti, e cioè che mia moglie mi stesse tradendo» (cfr. VI PG 27.7.2017, pag. 9, allegato 5 a AI 277), così, come ha riferito loro che, anche dopo aver parlato col medico, egli era ancora «arrabbiato e dubbioso» e, «quando sentivo suonare il suo [ndr. della moglie] telefono dentro di me mi arrabbiavo ancora di più» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 10, allegato 5 a AI 277). Insomma: AP 1, per sua ammissione, era tormentato dall’idea di essere vittima di un tradimento (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 10, allegato 5 a AI 277).

g. Che le spiegazioni del medico relativamente all’origine dell’epatite B non avevano fatto (minimamente) presa sull’imputato, è un’evidenza. Ne sono una prova inconfutabile, da un lato, le sue dichiarazioni secondo cui - pur se dopo la consultazione del 1° giugno 2017 «eravamo convinti che [ndr. l’epatite B] fosse guaribile» ed «eravamo contenti» - «io continuavo ad avere il pensiero del tradimento. Ero ancora più convinto perché lei aveva l’epatite e io no» (cfr. VI PG 27.7.2017, pag. 10, allegato 5 a AI 277) e, d’altro lato, quelle della dott.ssa __________ che ha riferito che la vittima, nelle due visite mediche successive (dell’8 e del 20 giugno 2017) alle quali si era presentata da sola, le aveva raccontato che il marito non credeva che lei avesse contratto l’epatite B in tempi lontani ed era ancora «convinto che lei lo avesse tradito» (cfr. VI PP 14.8.2017, pag. 6, AI 71).

E, quand’anche ciò non bastasse, a conferma che del fatto che egli, impermeabile ad ogni spiegazione razionale, continuasse, imperterrito, a pensare al tradimento della moglie, vi è il fatto - del tutto certo - che, come visto, ancora in inchiesta, egli ha chiesto di poter visionare il cellulare della moglie per scoprire il nome del di lei amante (!).

h. Si ha, dunque, che:

  • la (falsa) positività riscontrata al secondo test di gravidanza a causa del residuo di ormoni ancora in circolo dopo la gravidanza interrotta farmacologicamente,

  • la diagnosi di epatite B per la moglie mentre sia AP 1 che i figli (questi ultimi sottoposti allo screening dell’epatite dal loro pediatra, dott__________) avevano ricevuto esito negativo per la malattia

ma, soprattutto, il modo in cui l’imputato ha (letteralmente) distorto questi due eventi, rifiutandosi (ostinatamente) di dare credito alle evidenze mediche che, ripetutamente, gli sono state illustrate e interpretandoli di testa sua, hanno irrimediabilmente compromesso l’avvio della convivenza. Che, malgrado le (inequivocabili) spiegazioni della dott.ssa __________ sulla cronicità dell’epatite B diagnosticata alla moglie (cronicità che consentiva di situare l’origine della malattia lontano nel tempo; cfr. citazione di cui sopra), AP 1 abbia voluto capire che l’epatite B, secondo il medico, era acuta, rispettivamente che la moglie era stata infettata da poco tempo (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 9 e 10, allegato 5 a AI 277), è emblematico di come egli, pur di vedere confermati i suoi sospetti di tradimento, oppure, semplicemente, accecato da essi, stravolgesse la realtà delle cose ed il senso di ciò che gli veniva (chiaramente) illustrato. Circostanza che ben dimostra come la questione del tradimento della moglie fosse diventata, per lui, un chiodo fisso di cui non si voleva liberare.

Al dibattimento d’appello AP 1 ha cercato di nascondere i suoi (reali) sentimenti parlando, non più della sua gelosia, ma di (non meglio precisati) «problemi» della moglie, pretendendo che quel che lui voleva da lei non era sapere il nome del presunto amante ma, semplicemente cercare di capirla poiché lei - che «aveva, comunque, qualcosa» - per lui «era un mistero, non la capivo». In sostanza, al dibattimento d’appello, AP 1 ha cercato di far credere che lui, il giorno dei fatti, alla moglie chiedeva semplicemente di parlargli dei suoi “problemi” («di dirmi la verità […] mi doveva dire la verità sui suoi problemi»; verb. dib. d’appello, pag. 4). E ha, anche, preteso che le spiegazioni dei medici sulla falsa positività al test di gravidanza e sulla positività allo screening per l’epatite B lo avevano, per finire, «tranquillizzato», «rassicurato», tanto che «non pensavo più che mia moglie mi tradisse» (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Sennonché, queste sue dichiarazioni cozzano in maniera eclatante con tutto il materiale probatorio agli atti (tra cui tutte le sue dichiarazioni [nessuna esclusa] rese in corso d’inchiesta e, ancora, al dibattimento di primo grado): con il che forza è concludere che esse siano tutto fuorché attendibili e che la pacatezza sfoderata da AP 1 al dibattimento d’appello sia, semplicemente, strumentale alla strategia difensiva.

i. È, del resto, la dott.ssa __________ a riferire che, in occasione della visita dall’infettivologa del 26 giugno 2017, †VITT 1 le aveva confidato che «il marito le aveva dato della puttana e la cosa l’aveva offesa molto» (cfr. VI PP 14.8.2017 __________, pag. 6, AI 71). Circostanza che aveva spinto la dottoressa a telefonare all’imputato, in presenza della moglie:

«spiegandogli nel dettaglio la visita appena effettuata […] Gli avevo anche detto che la malattia era cronica e che l’aveva presa da bambina» (VI PP 14.8.2017 __________, pag. 6, AI 71),

senza, tuttavia, riuscire (neppure in quest’occasione) a rassicurarlo e convincerlo:

«AP 1 insisteva nel chiedere come mai né lui né i figli avessero la malattia. Io gli avevo spiegato che la moglie probabilmente presentava una viremia molto bassa ragion per cui non aveva trasmesso la malattia, né a lui né ai figli. Lui al telefono non mi sembrava del tutto convinto» (VI PP 14.8.2017 __________, pag. 6, AI 71).

l. Ed è, sempre, la dott.ssa __________ a riferire che, pochi giorni prima dei fatti qui in discussione, la questione dell’epatite B e di quel che, per lui, erano le implicazioni di questa malattia continuava a tormentare l’imputato, sempre più convinto del tradimento della moglie:

«[…] lui mi aveva chiamato diverse volte in quei giorni e anche la sera del 30 giugno 2017 (5 volte) ma io non avevo risposto. L’ho poi richiamato io alle ore 19:50 circa [ndr. la telefonata è durata 11 minuti] e lui mi aveva detto, ricordo in modo un po' alterato, che gli era stato detto che non c’erano cure contro l’epatite. Io gli ho risposto che a casa sua, in __________, non ci sono le cure ma qui in Svizzera sì. Gli avevo comunque anche detto di non trattare male la moglie che non aveva avuto alcun rapporto extraconiugale e che la sua epatite era cronica» (VI PP 13.3.2018, pag. 5-6, AI 243; sott. del red.).

Che il medico si sia premurato di dire all’imputato di non trattare male la moglie è indicativo - non solo di come la sua convinzione di essere tradito fosse radicata - ma anche di come questa convinzione lo rendesse (almeno potenzialmente) aggressivo. Non fosse stato così, infatti, la dottoressa non avrebbe sentito la necessità di aggiungere, alle spiegazioni, l’esortazione a non trattare male la moglie.

m. Per contro, dopo un’iniziale (e più che comprensibile) preoccupazione relativamente all’epatite B diagnosticatale, †VITT 1 era, per finire, bene in chiaro che si trattava di una malattia curabile e che la sua vita non era in pericolo:

«VITT 1 ben aveva capito che l’epatite B qui in Svizzera era curabile e che non vi era per la sua vita alcun pericolo e questo in particolare dopo la visita dall’infettivologa il 26 giugno 2017» (VI PP 13.3.2018, pag. 5-6, AI 243).

avvio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

  1. Le modalità con cui i fatti sono emersi, così come le circostanze dell’arresto dell’imputato, sono ben descritte ai considerandi 6 e 7 (pag. 49-53) della sentenza impugnata cui, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rimanda.

i fatti del 3 luglio 2017

5.1. In estrema sintesi si ha che, al termine di una giornata trascorsa (secondo l’imputato) in maniera del tutto normale e tranquilla (nel senso che «non abbiamo avuto discussioni né litigi […] non c’è stato nessun tipo di problema», cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 3, allegato 1 a AI 277), tra AP 1 e la moglie è, poi, iniziata (dopo cena) «un’accesa discussione» (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277) in relazione, ancora una volta, al (presunto) tradimento della vittima.

È l’imputato ad affermare che:

«La scintilla che ha scatenato la lite è stata la mia domanda a sapere dove avesse contratto la malattia. Preciso infatti che io ed i due bambini siamo risultati negativi al test dell’epatite B. Sospettavo pertanto che mia moglie mi avesse tradito. Lei si è molto arrabbiata per questi sospetti ed è iniziata un’accesa discussione» (VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277; sott. del red.).

Ed è, sempre, l’imputato a spiegare che quella sera:

«Avevo deciso di fare un’ultima discussione con mia moglie sulla questione della gravidanza e dell’epatite B […] Per me questo [ndr. l’epatite B diagnosticata alla moglie e non a lui] significava che mia moglie faceva sesso con un’altra persona qua in Svizzera […] ho chiesto a mia moglie di dirmi tutto, se c’era in particolare una relazione con un altro uomo e con chi. Gli ho chiesto di dire la verità. Mia moglie ha risposto che non ha fatto niente» (VI PP 5.7.2017 AP 1, pag. 6, AI 13; sott. del red.).

Concetto, quello di aver voluto un ultimo, definitivo confronto con la vittima, che l’imputato ha espresso in più di un interrogatorio:

«La mia intenzione era quella di chiarirmi con mia moglie. Io volevo sapere dove mia moglie avesse contratto l’epatite, volevo sapere la verità. Quella, per me, era l’ultima discussione per farmi dire la verità, non volevo averne altre» (VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 9, allegato 3 a AI 277; sott. del red.).

Se è ben vero che, richiesto dagli inquirenti di spiegare cosa intendeva, egli ha cercato di smorzare il tenore ben poco tranquillizzante (visto l’epilogo della serata) delle sue allegazioni precisando che, «se mi avesse detto tutta la verità, io l’avrei perdonata, se così non fosse stato avrei divorziato» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 11, allegato 5 a AI 277), quel che è certo è che, in un modo o nell’altro, «quella sera doveva esserci una conclusione» (cfr. VI PG 27.7.2017 AP 1, pag. 11, allegato 5 a AI 277) perché l’imputato non tollerava più la situazione.

Ad un certo punto, secondo l’imputato, †VITT 1, nel bel mezzo della discussione e liberatasi dalla presa al collo da parte dell’imputato che l’aveva appena colpita con degli schiaffi per indurla, così, secondo lui, a dirgli la verità, era corsa verso il balcone e, alzando un poco, con l’apposita cinghia, la tapparella della portafinestra che dava sul terrazzo, rispettivamente piegandosi per passare attraverso il varco che si era, così, venuto a creare, aveva, per finire, raggiunto il balcone (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277). Dopo di che la donna si era avvicinata al parapetto del terrazzo «e alzando la gamba destra lo ha scavalcato» (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277). Quando, già, la donna si trovava «completamente fuori, cioè “in aria”, con la mano destra sono riuscito ad afferrarle un polso, non ricordo se il destro o il sinistro. Lei ha dato uno strattone e si è liberata, così non sono riuscito a trattenerla e lei è caduta nel vuoto finendo sul piazzale sottostante» (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277).

Con il che, secondo l’imputato, la vittima si era, spontaneamente (ed improvvisamente), buttata dal balcone mentre lui aveva fatto di tutto per salvarla.

5.2. Se è vero che, ad eccezione (evidentemente) per il tragico epilogo, la dinamica così come riferita dall’imputato presenta una certa analogia con quella di cui agli accadimenti del 29 maggio 2017, occorre, tuttavia, rilevare che, rispetto a tali fatti, quelli del 3 luglio 2017 si distinguono per alcune, importanti, circostanze qui di seguito indicate.

a. Mentre il 29 maggio 2017 i bambini avevano assistito alla lite tra i genitori ed erano stati, anzi, proprio le loro grida e i loro pianti ad attirare l’attenzione dei vicini e a determinare, per finire, l’intervento della polizia, AP 1, la sera del 3 luglio 2017, ha avuto cura di chiudere a chiave la porta della camera matrimoniale dove i figli dormivano, mettendo, poi, la chiave nella tasca dei pantaloni (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277). Egli ha spiegato di averlo fatto «temendo» che «i due bambini si svegliassero e ci raggiungessero» (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato a AI 277; sott. del red.). Che, all’arrivo della polizia, i bambini si trovavano, ancora, addormentati, nella camera da letto matrimoniale e che la porta della camera era chiusa a chiave, è confermato dalla polizia intervenuta subito dopo i fatti (cfr. rapporto di polizia scientifica 22.4.2018, pag. 3, AI 274; cfr., anche, foto n. 24 in AI 274).

b. Tornato in salotto dopo aver chiuso a chiave la porta della camera in cui dormivano i figli, l’imputato ha, pure, chiuso a chiave (mettendosi, poi, anche in questo caso, la chiave nella tasca dei pantaloni) la porta del salotto. Inizialmente ha affermato di averlo fatto affinché i vicini di casa non sentissero il loro litigio e, espressamente richiesto dagli inquirenti, ha escluso che il suo scopo fosse, invece, quello di impedire alla moglie di fuggire (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277). Che la chiusura a chiave della porta non poteva essere strumentale all’intento di non far sentire ai vicini la loro discussione, è un’evidenza che non ha bisogno di essere spiegata: probabilmente per questo motivo, AP 1 ha, poi, corretto il tiro (contraddicendo, quindi, il suo dire precedente) affermando che «l’ho fatto perché normalmente quando discuto con mia moglie, ella non mi ascolta, si alza ed esce dal locale dove ha luogo la discussione e grida» (cfr. VI PP 5.7.2017 AP 1, pag. 6, AI 13), ovvero per impedire che la vittima si sottraesse alla discussione («ho chiuso anche questa porta a chiave perché volevo discutere con mia moglie senza che lei lasciasse il locale, evitando di parlarmi» (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 8, allegato 3 a AI 277). La polizia, intervenuta subito dopo i fatti, ha, effettivamente, constatato che la porta del salotto era chiusa a chiave e che il vetro era stato infranto (cfr. AI 274, pag. 3).

c. Ma, la sera del 3 luglio 2017, si distingue da quella di fine maggio, soprattutto, per la maggiore violenza messa in campo da AP 1.

Violenza fisica: perché, oltre a chiudere a chiave la porta del salotto per impedire alla moglie di allontanarsi, egli (a suo dire, affinché la donna gli «dicesse la verità», cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277) l’ha tenuta ferma «cingendole» il collo col braccio e l’ha colpita «diverse volte con degli schiaffi […] sul viso e sulla testa» per, poi, afferrarla con forza non appena lei tentava di liberarsi (cfr. VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277; cfr., anche, VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 9 e 16, allegato 3 a AI 277).

Che la presa al collo non sia (affatto) stata così «innocua» come l’imputato ha voluto far credere (cfr. VI PP 13.12.2017 AP 1, pag. 3, AI 176; VI PP 18.4.2018 AP 1, pag. 3, AI 270) - cioè, che non si trattasse di un semplice «cingere» ma di uno «stringere» (e, anche, con forza) - è certo. Ciò è supportato dai seguenti elementi presi nel loro complesso:

  • dalla rottura dell’osso ioide riscontrata sulla vittima (che, secondo il medico legale, solo nel 10% dei casi si verifica a seguito di una caduta, mentre nel rimanente dei casi essa è da ricondurre ad un afferramento esterno, rispettivamente ad una compressione del collo attraverso un meccanismo di strangolamento o strozzamento, cfr. VI PP 2.10.2017 dott.ssa __________, pag.3, AI 115);

  • dalla presenza di un enfisema polmonare acuto (cioè dalla rottura dei setti alveolari che, pure, è un segno caratteristico delle asfissie, cfr. VI PP 2.10.2017 dott.ssa __________, pag. 3, AI 115);

  • dalla presenza di petecchie agli occhi e ai polmoni (che, pure, depongono per la presenza di un meccanismo asfittico precedente alla caduta essendo caratteristici in situazioni di annegamento, strozzamento e strangolamento, cfr. VI PP 2.10.2017 dott.ssa __________, pag. 3, AI 115);

  • dalla presenza di infiltrati ematici a livello del collo, sia a destra che a sinistra, più compatibili con un afferramento manuale che con una caduta (cfr. VI PP 2.10.2017 dott.ssa __________, pag. 3, AI 115);

  • rispettivamente dalla presenza, a livello del collo della vittima, di superficiali lesioni escoriative rossastre lineari nonché di un’area escoriativa in regione latero cervicale destra di circa 5x1.5 cm (cfr. foto n. 45 e 46 in AI 274) con riferimento alla quale la dott.ssa __________ ha precisato che, pur non essendo possibile indicare con quale mezzo e in quale momento essa sia stata prodotta, potrebbe essere stata causata dall’utilizzo dello scialle bianco ritrovato sul pavimento del salotto stretto al collo della vittima (cfr. doc. TPC 57, pag. 5).

Violenza psicologica: perché l’imputato, dopo averla, in sostanza, imprigionata nel salotto in cui cercava di farle «ammettere le sue colpe» con metodi poco ortodossi, ha esplicitamente minacciato di morte la moglie dicendole (in tigrino, evidentemente) che, se non gli avesse detto la verità, l’avrebbe «fatta fuori» (cfr. VI PP 5.7.2017 AP 1 pag. 6 e 7; cfr., anche, VI PG 4.7.2017, pag. 4, allegato 1 a AI 277) e, per spaventarla ulteriormente, ad un certo punto, ha, addirittura, preso in mano un coltello (cfr. VI PP 4.8.2017, pag. 2, AI 56). Il coltello, del quale si dirà più approfonditamente in seguito, è stato, poi, trovato dagli inquirenti all’interno di un tappeto arrotolato che si trovava sul balcone (cfr. foto n. 30 e 31 del rapporto di polizia scientifica 22.4.2018, AI 274). E che esso sia stato nascosto (peraltro, con una certa cura) è testimonianza - certa - del suo utilizzo illecito a danno della moglie.

Che, proprio a causa di questa violenza «lei [ndr. la moglie] pensava che io la volessi uccidere, aveva paura», rispettivamente «ha iniziato a gridare “Uhhh” […] un grido d’aiuto che nella nostra cultura significa che c’è una situazione di pericolo e quindi si chiede aiuto» allo scopo di far intervenire la polizia (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 9 e 10, allegato 3 a AI 277), è AP 1 stesso ad affermarlo e fotografa molto bene la situazione di quel momento. E, in questa fotografia, quel che si vede è una donna terrorizzata dalla violenza del marito e che teme per la propria vita al punto da urlare e chiedere aiuto. Non una donna che vuol porre fine alla propria vita.

5.3. Si ha, pertanto, che, nel momento (immediatamente) precedente la caduta della vittima dal balcone, AP 1:

  • non credeva alla moglie che, più volte (l’ultima delle quali proprio in quel frangente), gli aveva assicurato di non averlo tradito;

  • non credeva ai medici che, più volte, gli avevano spiegato (anche nella sua lingua) che la vittima era rimasta incinta un’unica volta e che la (falsa) positività riscontrata in seguito al test di gravidanza era da ricondurre ai residui di ormoni della prima gravidanza;

  • non credeva alla dott.ssa __________ che, più volte, gli aveva spiegato (sempre nella sua lingua) che l’origine dell’epatite B diagnosticata a †VITT 1 era da situare lontano nel tempo, verosimilmente al momento della nascita della donna, rispettivamente quand’era una bambina;

  • era, ormai, fermamente convinto che la moglie lo tradiva tanto che la sola cosa che voleva da lei era sapere con chi;

  • non era, perciò, interessato a conoscere una verità diversa da quella di cui lui si era convinto, poiché, per lui, la verità era una sola - e cioè che la moglie lo tradiva - ed era già assodata;

  • non voleva (mai) più parlare di questa questione e quella del 3 luglio 2017 doveva essere, comunque, l’ultima, risolutiva, discussione;

  • per ottenere quel che voleva (cioè, la confessione della moglie) era disposto a tutto, tanto che, quella sera, l’aveva colpita brutalmente più e più volte, l’aveva afferrata al collo con una presa violenta nei modi descritti al considerando che precede e - come se i suoi gesti non parlassero da soli - ha verbalizzato, dopo essersi munito di un coltello, le sue intenzioni, minacciandola esplicitamente di morte;

  • si era premurato di chiudere a chiave la porta del salotto mettendosi la chiave in tasca per impedire alla vittima di scappare e si era premurato, altresì, di impedire che i figli, come era successo il 29 maggio 2017, accorressero e, con le loro urla o il loro pianto, attirassero (anche questa volta) l’attenzione dei vicini (ciò che aveva, in quell’occasione determinato l’intervento della polizia);

  • aveva creato un clima tale per cui la moglie temeva che lui volesse ucciderla, aveva paura e gridava per chiedere aiuto.

Tali evidenze costituiscono circostanze che, da sole, gettano ombre pesantissime sulla credibilità della tesi dell’imputato secondo cui la moglie, di lì a poco, si sarebbe spontaneamente buttata dal terrazzo. Già soltanto perché l’immagine di una donna terrorizzata che cerca di sfuggire ad un marito testardamente geloso e violento che la minaccia di morte urlando e invocando aiuto contrasta in modo irrimediabile con essa.

5.4.1. Venendo ora a quanto accaduto sul balcone, rispettivamente a come e perché la vittima è, per finire, precipitata dal terrazzo, va, innanzitutto, ricordato che l’imputato, dopo aver raccontato della «discussione» con la moglie nei termini di cui sopra, ha affermato che:

  • la donna si è, improvvisamente, diretta verso il balcone;

  • mentre stava alzando la tapparella con l’apposita cinghia per aprirsi un varco, la donna gli ha chiesto di aprire la porta del salotto;

  • mentre lui, per accontentarla (?!?), stava cercando di inserire la chiave nella serratura della porta, †VITT 1 è riuscita ad uscire sul balcone, passando nel varco che, alzando di un po' la tapparella, si era venuto a creare;

  • lui l’ha, quindi, rincorsa e, quando è, a sua volta, uscito sul balcone,

«ho dato un’occhiata verso la destra del balcone senza vedere nulla; poi ho rivolto lo sguardo verso sinistra e ho visto mia moglie già parzialmente fuori dal balcone» (VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 11, allegato 3 a AI 277),

«con oltre metà del corpo oltre il parapetto» (cfr. VI PP 5.7.2017 AP 1, pag. 7, AI 13).

Quindi, secondo il suo dire, sul balcone, quando ha (finalmente) rivolto lo sguardo a sinistra, AP 1 ha visto la moglie che (già) era a cavalcioni sul parapetto, con la gamba destra e il braccio destro già nel vuoto, rispettivamente con la gamba sinistra (che appoggiava sul pavimento) e il braccio sinistro all’interno del balcone (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 11, allegato 3 a AI 277 e VI PP 4.8.2017 ricostruzione, pag. 3, AI 56).

Sempre secondo il suo racconto, AP 1 ha capito che la moglie voleva buttarsi di sotto solo

«quando era già completamente fuori, cioè “in aria”» (VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277),

al che

«con la mano destra sono riuscito ad afferrarle un polso» (VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277),

ma la donna

«ha dato uno strattone e si è liberata, così non sono riuscito a trattenerla e lei è caduta nel vuoto finendo nel piazzale sottostante» (VI PG 4.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 1 a AI 277).

È l’imputato ad affermare che i suoi ricordi non possono, comunque, essere precisi poiché il tutto si è svolto in pochi secondi (cfr. VI PP 4.8.2017, ricostruzione, pag. 3, AI 56). Insomma, quella descritta da AP 1 è una rapida (anzi: rapidissima) sequenza di accadimenti risoltisi, in sostanza, in pochi istanti.

a. Il racconto dell’imputato in relazione all’uscita sul terrazzo e quanto lì accaduto contrasta, innanzitutto, manifestamente, con quanto avvenuto fino a quel momento. Perché da un litigio connotato da una notevole (e crescente) violenza da parte sua, nel quale:

  • l’imputato si era mostrato così arrabbiato nei confronti della moglie al punto da picchiarla, afferrarla con violenza al collo, minacciarla verbalmente di morte e rendere «plastica» tale minaccia mediante l’uso del coltello;

  • la vittima, a giusta ragione, date le circostanze, temeva per la sua vita e, sentendosi in trappola (poiché la porta del salotto era chiusa a chiave), aveva gridato e invocato aiuto a gran voce,

si sarebbe, all'improvviso, passati ad uno scenario in cui:

  • l’imputato, improvvisamente, ha smesso di tormentare e picchiare la moglie per tranquillamente aderire alla sua richiesta di aprire quella porta che aveva appena chiuso per impedirle di fuggire;

  • la donna, che fino a poco prima aveva dimostrato di tenere alla sua vita, si sarebbe, repentinamente e inaspettatamente, diretta verso il balcone poiché in preda a un tanto subitaneo quanto irrefrenabile intento suicidale (ma chiedendogli, nonostante ciò, di aprire la porta del salotto);

  • l’imputato, che fino a poco prima l’aveva tormentata con la sua assurda gelosia, picchiata e minacciata di morte ed era furibondo furioso nei suoi confronti, avrebbe fatto di tutto per salvarla.

Che tra la prima fase degli eventi nel salotto (lui che tormenta e picchia lei che è terrorizzata e teme per la sua vita) e quanto accaduto in seguito vi sia, nel racconto dell’imputato, uno stacco tanto innaturale quanto illogico (e, perciò, assolutamente inverosimile), è un’evidenza.

Ed è anche un’evidenza l’incongruenza della richiesta di aprire la porta del salotto nella misura in cui si pretende che, a farlo, sia stata una donna già decisa a sucidarsi buttandosi dal balcone.

Va, qui, poi annotato che, contrariamente a quanto preteso da AP 1 secondo cui, una volta usciti sul balcone, non vi sarebbe più stata alcuna discussione tra lui e la moglie («sul balcone, quella sera fra noi non vi è stata alcuna discussione/litigio, non c’è stato il tempo», cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 16, allegato 3 a AI 277), emerge dagli atti (e, del resto, è nella logica delle cose visto quanto accaduto fino a poco prima), che il litigio è, per contro, proseguito, anche, sul balcone:

«La sera del 3 luglio 2017 io mi trovavo in cucina, la cui finestra dà su viale __________, quindi sulla parte opposta del piazzale dove è stato trovato il corpo della donna. Poco prima delle ore 23.00 ho sentito una voce maschile urlare delle frasi. Non ho capito il significato, ma certamente non era un semplice grido, erano delle parole pronunciate con voce alterata.

Passati pochi secondi, circa una ventina, ho sentito un fortissimo botto. Già da questo rumore ho subito temuto che qualcuno fosse caduto da una finestra. Mentre mi stavo dirigendo verso la terrazza del salotto, che dà sul piazzale ho sentito la medesima voce maschile pronunciare altre parole, in tono differente da quello precedente […] in una lingua che non conoscevo. […] Garantisco la sequenza dei fatti: parole maschili pronunciate con voce alta e alterata, forte botto, cantilena della medesima voce precedente. Riconfermo che non appena si sono sentite le sirene dei soccorsi ho visto la sagoma nera rientrare nell'appartamento e subito ho udito infrangersi un vetro. Questo rumore proveniva certamente dall'appartamento dei signori AP 1» (VI PG TE 17.7.2017, pag. 3 allegato 34 a AI 277).

Che il vetro della porta del salotto sia stato infranto risulta dal rapporto di Polizia scientifica 22.4.2018 (AI 274, pag. 3) ed è lo stesso imputato a spiegare di averlo infranto con un calcio quando la moglie era, già, precipitata dal balcone (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 14, allegato 3 a AI 277), ciò che rende il racconto del vicino di casa del tutto attendibile (peraltro, su questo punto, confermato anche dal teste TE 2 le cui dichiarazioni, pur se «ballerine» su altre questioni, sono apparse, su questo tema, assolutamente credibili poiché lineari e costanti: in ben cinque interrogatori egli ha, infatti, riferito di aver visto l’imputato e la moglie discutere animatamente sul balcone la sera dei fatti e questo prima della caduta, cfr. VI PP 10.1.2018 confronto TE 2/AP 1, pag. 6, AI 199; VI PP 8.1.2018, pag. 2, AI 198; VI PP 11.10.2017, pag. 3, AI 132; VI PG 10.7.2017, pag. 5, allegato 28 a AI 277; VI PG 3.7.2017, pag. 2, allegato 27 a AI 277).

Il solo fatto che la discussione sia continuata sul balcone, smentisce la tesi dell’imputato secondo cui, all’improvviso, quasi ci fosse stata una vera e propria rottura con quanto sin lì accaduto, la moglie sarebbe corsa (all’improvviso) verso il balcone con l’intento di buttarsi di sotto.

b. Va, poi, rilevato che, d’acchito, il preteso afferramento «al volo» della moglie per un polso, quando, in pratica, quest’ultima, era già «in aria», quindi, in caduta, appare a dir poco inverosimile. Non solo o non tanto perché l’imputato non è, particolarmente, corpulento (cfr. foto 81 in AI 274), per cui è, perlomeno, ben poco plausibile che egli, con una mano sola, sia riuscito a trattenere un peso di 47 kg (tanto pesava la vittima) in caduta libera ma, soprattutto, perché è alquanto improbabile che, pur non aspettandosi minimamente (a suo dire) che la moglie intendesse compiere un gesto estremo (tanto che egli si sarebbe accorto che la donna voleva buttarsi di sotto solo quando ella era, già, «in aria»), AP 1 abbia, in pochissimi istanti, saputo reagire così prontamente e sia, in un nanosecondo, riuscito a raggiungere il parapetto, sporgersi e afferrare il braccio della moglie.

Non sorprende, dunque, che, in esito agli accertamenti peritali ordinati dal procuratore pubblico per verificare la dinamica della caduta dal terrazzo così come descritta dall’imputato, sia emerso che la trattenuta per il polso della vittima prima della sua caduta è uno scenario «poco probabile» (cfr. perizia 27.3.2018 dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna, Sezione fisica/balistica forense, pag. 13, AI 255). Infatti, nei test sperimentali effettuati, su undici tentativi, solo in un caso si è riusciti a trattenere la caduta di un manichino di peso analogo a quello della vittima (AI 255, pag. 13).

E, in quest’unico caso di riuscita:

  • al polso del manichino era stata applicata una maniglia di corda (ciò che rendeva, evidentemente, più facile una trattenuta),

  • la persona che ha effettuato il test aveva esercitato forza sulla corda già prima della caduta (ciò che, evidentemente, aveva facilitato la trattenuta)

[cfr. AI 255, pag. 13].

Per contro, nessuna delle persone che hanno effettuato i test sperimentali è riuscita a trattenere il manichino tenendolo con due mani per il polso, rispettivamente con una mano sola e, questo, malgrado l’utilizzo di guanti antisdrucciolo (guanti che, evidentemente, l’imputato, la sera del 3 luglio, non indossava; cfr. AI 255, pag. 13).

Se, poi, si considera che ad affettuare i test sperimentali sono stati dei vigili del fuoco (abituati a fronteggiare operazioni di salvataggio in situazioni di emergenza), per giunta, contrariamente all’imputato, di corporatura robusta (altezza oscillante tra 1.80m e 1.86m, peso oscillante tra 80 kg e 118 kg) [cfr. AI 255, pag. 13] e che, contrariamente alla situazione disegnata dall’imputato, si aspettavano la caduta e sapevano che cosa a loro era richiesto di fare, ecco che le risultanze dei test appaiono ancor più indicative di come sia più che improbabile - se non impossibile - che AP 1 sia riuscito, come da lui preteso, a trattenere la moglie con una sola mano per il polso.

c. Il racconto dell’imputato

  • nella misura in cui, in estrema sintesi, pretende che la vittima si è buttata da sola - si scontra, poi, con il riscontro dell’escoriazione alla coscia destra riportata dalla vittima (cfr. foto n. 54 in AI 274). L’escoriazione in questione è, all’evidenza, di una certa rilevanza, non superficiale: i segni della superficie ruvida/abrasiva del davanzale del parapetto (cfr. foto n. 36 in AI 274) sono, infatti, chiaramente, visibili e si sono impressi nella pelle. Essa, dunque, non si spiega se, come preteso da AP 1, da un lato la donna era più che determinata a buttarsi dal balcone e, d’altro lato, era rimasta a cavalcioni sul parapetto solo per pochissimi istanti (quasi «di passaggio») per, poi, lanciarsi, immediatamente, nel vuoto. L’escoriazione riportata da †VITT 1 implica una pressione di una certa intensità e, comunque, di una certa durata sulla superficie del davanzale del parapetto, ciò che è indicativo del fatto che ella ha stretto le gambe, con forza - e, se lo ha fatto, evidentemente, era per tenersi aggrappata ad esso (comportamento che, all’evidenza, contrasta con quello di una persona determinata a suicidarsi) - opponendo resistenza ad una spinta: spinta che, necessariamente (poiché sul balcone non vi erano altre persone, ma, soprattutto, visto quanto era accaduto fin lì) non poteva che essere stata esercitata dall’imputato.

Che le lesioni riportate dalla figurante in occasione della ricostruzione dei fatti avvenuta il 4 agosto 2017 siano, per forma e posizione, simili a quelle riportate dalla vittima, ma decisamente più superficiali (cfr. riquadro in basso a sinistra della foto n. 54, AI 274 che attesta, unicamente, un leggero arrossamento della pelle appena visibile), conferma che, rimanendo solo pochi istanti a cavalcioni sul parapetto, rispettivamente senza fare forza per tenervisi aggrappati e senza opporre resistenza ad una spinta, non è possibile procurarsi un’escoriazione come quella riscontrata sulla vittima.

Del resto, anche le escoriazioni riscontrate all’interno del braccio sinistro della vittima (cfr. foto da 50 a 52 in AI 274) - per la loro conformazione, posizione e rilevanza - appaiono, perfettamente, compatibili con un tentativo della donna di tenersi aggrappata, con forza, al parapetto, rispettivamente di opporre resistenza ad una spinta, mentre ben difficilmente si spiegano se ella intendeva, semplicemente, lanciarsi nel vuoto ed era (come preteso dall’imputato) ben determinata a farlo.

5.4.2. L’imputato ha, poi, preteso che, dopo aver afferrato la moglie per un polso, egli sarebbe stato trascinato dal peso della vittima e, per non cadere, avrebbe appoggiato la sua mano sinistra sul parapetto (cfr. VI PP 13.12.2017 AP 1, pag. 6, AI 176). La vittima, in questo modo, avrebbe compiuto un’oscillazione urtando contro lo spigolo inferiore del parapetto (cfr. VI PP 1.12.2017 AP 1, pag. 7, AI 176). Parte del suo corpo (gambe e metà torace, cfr. VI PP 13.12.2017 AP 1, pag. 7, AI 176) sarebbe, quindi, entrata nel balcone sottostante e, continuando l’oscillazione nell’altro senso, sarebbe nuovamente uscita nel vuoto. In questo intervallo di tempo l’imputato avrebbe tentato di tirar su la vittima ma ne avrebbe perso la presa. La vittima sarebbe allora caduta, inizialmente «in piedi, in verticale», cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 12, allegato 3 a AI 277), senza urtare alcunché («nel cadere non ha colliso con altri ostacoli lungo la facciata», cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 12, allegato 3 a AI 277). E, dopo essere caduta in posizione eretta per due o tre piani, più o meno all’altezza del secondo/terzo piano (cfr. VI PP 1.12.2017 AP 1, pag. 10, AI 167), la vittima si sarebbe piegata in avanti iniziando a ruotare e finendo, così, per trovarsi «in posizione orizzontale, in altre parole “a faccia in giù», cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 12, allegato 3 a AI 277).

Va, qui, rilevato che il cadavere di †VITT 1 è stato rinvenuto in posizione prona, cioè a pancia in giù (cfr. foto 6 AI 274).

a. Come indicato sopra (cfr. consid. 5.4.1.b), la plausibilità della dinamica della caduta così come descritta dall’imputato è stata oggetto di verifica da parte dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna, Sezione fisica/balistica forense. I periti (nelle persone di __________, dottoressa in fisica, e __________, dottore in fisica teorica), procedendo a test sperimentali con l’ausilio di un manichino, hanno valutato due ipotesi: la prima (ipotesi A) basata sulla versione dell’imputato (e caratterizzata, quindi, dalla trattenuta al polso della vittima, dall’urto di quest’ultima contro lo spigolo inferiore del balcone sottostante, dalla conseguente oscillazione e dall’iniziale caduta in piedi con successive rotazioni prima di impattare al suolo); la seconda (ipotesi B) secondo cui la vittima sarebbe stata spinta o lanciata dal terrazzo.

Dalla perizia (le cui risultanze finali sono, peraltro, state supervisionate da __________, capo della sezione di fisica/balistica forense dell’IRM, __________, capo della sezione di medicina forense e diagnostica per immagini dell’IRM e __________, matematico e consulente esterno dell’IRM) è emerso che:

  • nei test sperimentali effettuati, a seguito dell’urto contro il balcone sottostante, «il manichino non ha mai raggiunto la velocità necessaria per coprire la distanza orizzontale che separa il balcone dalla posizione in cui la vittima è stata ritrovata» (AI 255, pag. 18);

  • tale velocità, per contro, «è stata raggiunta unicamente nel caso in cui il manichino è stato lanciato dal balcone» (AI 255, pag. 18);

  • «per ruotare in caduta libera, la vittima avrebbe dovuto compiere volontariamente una serie di movimenti coordinati in un tempo particolarmente breve», ciò che rende questo scenario «poco probabile» (AI 255, pag. 20);

  • nei test sperimentali, nei tre tentativi in cui il manichino è stato lasciato cadere in posizione eretta (come da dinamica descritta dall’imputato), «l’atterraggio è stato sempre di gambe o di piedi, senza alcuna rotazione di rilievo» (AI 255, pag. 14);

  • per contro, «i test sperimentali hanno dimostrato che è possibile lanciare un manichino dal balcone facendogli raggiungere la posizione di ritrovamento della vittima» (AI 255, pag. 20).

Non occorre spendere molte parole per spiegare che tali conclusioni rendono evidente che la dinamica così come riferita dall’imputato non è, assolutamente, plausibile e che, per raggiungere la posizione di ritrovamento, la vittima deve essere stata, necessariamente, spinta con forza/lanciata dal balcone.

b. Sebbene il referto peritale di cui sopra sia stato completato, rispettivamente rivisto a fronte:

  • di tre richieste di delucidazione, due da parte del procuratore pubblico (AI 275 e 308a) e una da parte della Difesa (che si è avvalsa del prof. __________, docente di fisica al liceo di __________, cfr. doc. dib. 8 a verb. dib. di primo grado, pag. 22; AI 290) cui i periti giudiziari hanno risposto con i rapporti di cui agli AI 281, 301 e 313;

  • di una richiesta di complemento del Tribunale penale cantonale (AI 344) cui i nuovi periti giudiziari __________ e __________ (subentrati a __________ e __________) hanno dato seguito con il rapporto di cui all’AI 383;

  • delle contestazioni sollevate dalla Difesa mediante la perizia di parte dell’Istituto di scienze forensi con sede a Milano del 12.12.2019 (allegato a AI 393) cui i periti giudiziari hanno risposto con rapporto 13.3.2020 (doc. TPC 3 [doc. TPC 18 per la traduzione in italiano]);

  • delle osservazioni 15.6.2020 dell’Istituto di scienze forensi cui i periti giudiziari hanno replicato con presa di posizione del 18.9.2020 (doc. TPC 70 [doc. TPC 73 per la traduzione in italiano]),

le conclusioni di cui al precedente considerando 5.4.2.1.a non sono, nella loro sostanza, mutate.

Anzi. Dopo che, a seguito di una puntuale obiezione sollevata dai periti di parte (che lamentavano l’assenza di una planimetria del luogo dei fatti e contestavano, in pratica, gli iniziali rilievi/le iniziali misurazioni sul luogo dei fatti da parte della polizia scientifica e, quindi, i dati di partenza su cui i periti giudiziari avevano fondato i propri calcoli, cfr. AI 393, pag. 18), si è proceduto ad elaborare una nuova planimetria (partendo dagli iniziali rilievi effettuati dalla Polizia scientifica mediante un apparecchio denominato Spheron [si tratta, in pratica, di un metodo di visualizzazione dei luoghi] ed integrandoli ai rilievi mediante laser scanner 3D [notoriamente più precisi] nel frattempo eseguiti sul luogo dei fatti [ricostruendo la scena così come si presentava la sera del 3 luglio 2017], cfr. AI 415) ottenendo, così, delle nuove misure sulla base delle quali i periti giudiziari hanno provveduto a rifare i propri calcoli. Ebbene, in esito a tali calcoli, è emerso che l’ipotesi A (ovvero la versione dell’imputato) risulta ancor meno probabile poiché, tenendo conto delle nuove misure, il divario tra la distanza raggiunta dal manichino e il punto effettivo di impatto della vittima è, addirittura, maggiore rispetto a quanto indicato nel primo referto. Per contro, anche tenendo conto delle nuove misure, è stato confermato che, spingendo o lanciando un corpo di 50 kg, è possibile raggiungere la posizione/il punto in cui è stato rinvenuto il corpo della vittima (cfr. doc. TPC 18, pag. 6 e 7).

Si ha, dunque, che la principale obiezione sollevata dai periti di parte è stata superata.

Non va diversamente per le riserve espresse in relazione ai possibili (ed inevitabili, in situazioni del genere) margini di errore (cfr. AI 290). I periti giudiziari hanno, infatti, spiegato che i loro calcoli teorici:

«prendono in considerazione un intervallo d’incertezza due volte più ampio rispetto alla versione dell’imputato. Inoltre è stato applicato lo stesso intervallo di incertezza pure alla posizione di ritrovamento della vittima. Procedendo in questo modo, si è ottenuta una più ampia stima del valore minimo della velocità necessaria per raggiungere il punto di ritrovamento della vittima» (AI 301, pag. 13; sott. del red.).

Ciò che rende, all’evidenza, maggiormente attendibile il risultato finale delle loro valutazioni.

c. Pur se hanno dato atto, da un lato, della correttezza dei calcoli effettuati dai periti giudiziari (cfr. AI 393, pag. 15) e, d’altro lato, dell’assoluta affidabilità delle misurazioni con laser scanner 3D (ritenendole «di alta precisione e validità», cfr. doc. TPC 54, pag. 21), i periti di parte hanno, comunque, continuato a contestare le risultanze del lavoro svolto dagli esperti dell’IRM (cfr. doc. TPC 78).

i. Lo hanno fatto, innanzitutto, sostenendo che i rilevamenti effettuati sul luogo dei fatti dalla Polizia scientifica la sera del 3 luglio 2017 sarebbero carenti, tanto che «l’accusa ha dovuto “correre ai ripari”, viste le nostre osservazioni, diversi anni dopo con nuove misurazioni e rilievi» (doc. TPC 78, pag. 3).

Se, come sembra, secondo i periti di parte, la «prova» delle lacune nei rilevamenti effettuati la sera dei fatti risiederebbe, proprio, nelle successive misurazioni che sono state effettuate mediante scansioni tridimensionali, la loro contestazione cade nel vuoto poiché, in tal caso, le asserite carenze sono, comunque, per finire, state colmate.

ii. Essi hanno, poi, preteso che, quando si è proceduto alle nuove misurazioni, non si sarebbe potuto riposizionare adeguatamente il corpo della vittima poiché, a loro giudizio, mancava, fin dall’inizio, cioè sin dai primi rilevamenti, qualsiasi valido ed affidabile riferimento per poterlo fare (cfr. doc. TPC 78, pag. 3-4; cfr., anche, doc. TPC 54, pag. 13). Su questa questione, i periti giudiziari hanno, però, spiegato che:

«Il Dr. __________, nel corso della realizzazione dei lavori di preparazione della prima perizia e su cui si basano anche le seguenti perizie e complementi, ha rilevato la difficoltà di individuare il centro di massa e il centro della testa della vittima. Consapevole di questo fatto, ha preso un'incertezza sulla misura molto importante, equivalente all'incirca alla larghezza del corpo della vittima su entrambi i lati del punto misurato. Tale decisione significa che i calcoli tengono conto del fatto che il corpo potrebbe trovarsi in qualsiasi punto di una linea lunga 80 cm su entrambi i lati del punto misurato dalla polizia scientifica ticinese, con 40 cm verso il balcone e 40 cm dalla parte opposta.

Questi valori sono più del doppio della maggiore differenza rilevata tra la perizia privata della difesa (a pagina 16 del loro rapporto del 15 giugno 2020) e il lavoro della polizia scientifica ticinese. Se ci si aspetta che persone diverse ottengano valori diversi posizionando il centro del dorso in una fotografia, è difficile immaginare come queste due stesse persone possano sbagliarsi in merito ad un valore pari alla larghezza del corpo, volendo fissare il suo centro.

In una foto nel nostro archivio interno, il Dr. __________ aveva riprodotto le misure Spheron, con un'inquadratura diversa da quella scelta nella perizia privata e aveva ottenuto una distanza di 3,15 m (contro i 3,16 m per i periti privati e della polizia scientifica ticinese). Nonostante le affermazioni degli esperti privati, sembra esserci un certo consenso tra i dati rilevati. Nella misura in cui la distanza tra la testa e il centro di massa è stata controllata e confrontata con le proporzioni della vittima, e vi è una buona corrispondenza, l'affermazione degli esperti privati secondo cui tutte le misurazioni e i calcoli da essi derivati debbano essere confutati è a nostro avviso infondata, in quanto vi sono diverse misurazioni prese sulle fotografie in loco che hanno potuto essere corroborate da valori misurabili con altri mezzi.

Alla luce di quanto sopra, a nostro avviso non è necessario rivedere le conclusioni, in particolare a causa della grande differenza tra i due scenari, poiché la velocità orizzontale misurata con l'oscillazione del manichino raggiunge poco più della metà di quella necessaria affinché il corpo possa raggiungere il punto indicato in loco, pur tenendo conto dell'incertezza sulla misura di ± 40 cm.

D'altra parte, dato che, a posteriori, i valori rilevati con il laser allontanano ancora di più il punto di caduta dall'edificio e poiché non sono stati corroborati da altre misure diverse, riteniamo sia opportuno mantenere i valori rilevati nella prima perizia e ripresi nel presente documento.

4 Conclusione

Gli autori della perizia privata hanno conferito una notevole importanza alla riproduzione e alla replicazione delle misurazioni in loco, concludendo in base al loro lavoro che i calcoli effettuati dal nostro servizio devono essere confutati a causa delle differenze nelle misurazioni. Tuttavia, in nessun punto della loro discussione e argomentazione essi menzionano l'incertezza sulla misura considerata dall'inizio dei nostri calcoli. Il tenere conto dell'incertezza nei calcoli è una pratica ampiamente consolidata; il fatto che gli autori non abbiano considerato questo punto e che non abbiano messo in relazione i loro risultati con l'entità dell'incertezza considerata nel nostro lavoro è a dir poco sorprendente. Soprattutto considerando che essi concludono che le nostre conclusioni siano completamente da confutare sulla base dei loro risultati.

Mettere in relazione la loro maggiore differenza riscontrata, ovvero 19 cm, con i ± 40 cm di incertezza stabiliti dal Dr. __________, dimostra quindi che tale variazione è stata presa in considerazione e viene quindi pure considerata nei risultati e nelle conclusioni dei nostri precedenti rapporti. Pertanto, non riteniamo che tale differenza sia tale da invalidare i nostri risultati.

In diversi punti della perizia privata, determinate tracce non specifiche - nel senso che possono essere state causate nell'uno o nell'altro dei vari scenari relativi alle ipotesi considerate - sono menzionate come chiaro supporto alla versione del sig. AP 1. Questa formulazione cela completamente il fatto che esse siano ugualmente di supporto alle altre ipotesi, rendendo così impossibile escludere l'una o l'altra.

I periti privati rimettono in discussione i calcoli e la sperimentazione con un manichino di massa simile a quella della vittima, ma non spiegano perché i calcoli di un corpo in caduta libera sarebbero inapplicabili al caso in questione. Inoltre, non forniscono alcuna spiegazione sull'origine dell'accelerazione che consentirebbe al corpo della vittima di raggiungere il punto di caduta dopo un'oscillazione contro il balcone. Al contrario, le nostre prove hanno mostrato che il presunto meccanismo di trattenuta per il polso, oltre ad essere difficile da attuare, non ha consentito al corpo di raggiungere il punto di caduta, mentre il lancio del corpo lo ha consentito. Gli autori erano del tutto liberi di replicare i nostri calcoli e le nostre prove effettuate nell'inverno del 2018 e anche di fornire calcoli o risultati a sostegno delle loro affermazioni, tuttavia non lo hanno fatto.

Alla luce di quanto sopra, confermiamo e manteniamo i nostri risultati e le nostre conclusioni precedenti» (doc. TPC 73, pag. 10-12; sott. del red.).

Per dirla in parole povere (e in estrema sintesi): anche su tale questione i periti giudiziari hanno tenuto conto di margini di incertezza tali da neutralizzare (ampiamente) eventuali imprecisioni nelle misurazioni alla base dei loro calcoli relativamente alla posizione di impatto al suolo della vittima.

Ma, dalle allegazioni sopra riportate, emerge un altro dato importante: e meglio che i periti di parte non hanno, minimamente, considerato quegli intervali di incertezza che, in simili casi, costituiscono una prassi consolidata, rispettivamente che non hanno rapportato i loro risultati con l’entità degli intervalli di incertezza applicati dai periti giudiziari.

Non ha da essere spiegato che si tratta di lacune tali da compromettere, irrimediabilmente, le valutazioni dei periti di parte poiché rivelatrici di errori di metodo a dir poco preoccupanti che inficiano, inevitabilmente, le risultanze del lavoro da loro svolto (e, quindi, delle loro contestazioni mosse ai referti allestiti dai periti giudiziari).

d. A fronte di quanto precede emerge che:

  • la dinamica riferita dall’imputato non è, minimamente, credibile poiché in nessun modo compatibile con la posizione di ritrovamento della vittima;

  • solo attraverso una spinta/un lancio si spiega come la vittima abbia potuto raggiungere la velocità orizzontale necessaria per coprire la distanza dal balcone al punto di impatto.

5.5.a. Del resto, che la vittima avesse, come preteso da AP 1, propositi suicidari è in urto (manifesto) col profilo che, di lei, gli atti restituiscono: cioè quello di una donna forte, abituata ad affrontare da sola situazioni estremamente gravose e che era appena arrivata in Svizzera (dopo ben due tentativi di espatrio falliti che avevano comportato, per lei, un periodo in carcere) piena di speranza, di fiducia e con dei progetti da realizzare (cfr. al riguardo consid. 3.e.7.iv).

Né dagli atti emergono elementi a sostegno di una sua particolare sofferenza. Al contrario, la cugina l’ha descritta come una persona «solare», l’operatrice sociale __________ __________ ha riferito che frequentava, con regolarità, il centro __________ dove incontrava altre persone e partecipava ai pranzi che la struttura organizzava (dimostrando, dunque, apertura, voglia di conoscere nuove persone e di integrarsi: non, tipicamente, l’atteggiamento di chi vuole farla finita) e la dott.ssa __________, al PP che le chiedeva se, nella sua qualità di medico curante della vittima, aveva notato

«un qualsiasi motivo per cui avrebbe dovuto suicidarsi ovvero una deficienza mentale, uno stato psicologico squilibrato, una depressione, un pentimento per aver lasciato il suo paese e la sua famiglia o un qualsiasi altro aspetto personale per cui avrebbe dovuto o potuto ricorrere ad un gesto estremo»,

ha, così, risposto:

«No. Era una persona intelligente e forte. Dopo un aborto e la notizia di essere affetta da epatite B, non si è minimamente lasciata andare. Aveva fatto il servizio militare. Mi sembrava anche una donna decisa. Aveva le sue idee autonome e non si lasciava sottomettere dal marito. […] A mio modo di vedere VITT 1 avrebbe, se necessario, anche affrontato un divorzio. Questa mia impressione è peraltro condivisa da chi l’ha conosciuta. […] ADR A mio giudizio se avesse avuto intenzioni suicidali io me ne sarei accorta siccome avrebbe certamente somatizzato il motivo. […] ADR i figli non erano per lei un peso né un motivo di particolare preoccupazione. Ricordo che li ha cresciuti lei e li ha portati da sola dall’__________ a qua» (VI PP 14.8.2017 __________, pag. 7-8, AI 71).

Quanto all’asserita preoccupazione di †VITT 1 per l’epatite B (malattia che, ad un certo punto [dopo avere detto di non sapere nulla dei motivi che avrebbero spinto la moglie a suicidarsi], AP 1 ha sostenuto essere all’origine della sua decisione di farla finita: «la sua volontà di uccidersi potrebbe ricondursi alla sua malattia, l’epatite B, che pensava potesse trasformarsi in altre malattie come il cancro. Mi ripeteva che sarebbe morta comunque. […] Era preoccupata», cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 15, allegato 3 a AI 277), va detto che essa è smentita dai riscontri agli atti. È, infatti, la dott.ssa __________, medico curante della vittima, a riferire che:

«VITT 1 ben aveva capito che l’epatite B qui in Svizzera era curabile e che non vi era per la sua vita alcun pericolo e questo in particolare dopo la visita dall’infettivologa il 26 giugno 2017» (VI PP 13.3.2018, pag. 5-6, AI 243).

b. Del resto, per credere all’imputato bisognerebbe credere che la donna:

  • dopo aver tentato il suicidio il 29 maggio 2017 senza riuscire nel suo intento a seguito dell’intervento del marito, invece di «approfittare» dell’assenza di quest’ultimo per portare a termine il suo proposito (ad esempio, per rimanere al 3 luglio 2017, quando l’imputato era uscito, prima di pranzo, per andare al __________ e, nel pomeriggio, per andare alla __________, cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 4, allegato 3 a AI 277), abbia atteso, per riprovarci, che il marito rientrasse a casa (correndo, così, il «rischio» di venire, nuovamente, fermata da lui);

  • dopo aver temuto che l’imputato potesse ucciderla ed aver gridato per chiedere aiuto e fare in modo che la polizia intervenisse (dimostrando, così, di tenere, eccome, alla propria vita), abbia, invece, pochi istanti dopo, spontaneamente deciso di buttarsi dal balcone;

  • dopo aver pregato il marito di aprire la porta del salotto per poter, finalmente, sfuggirgli e uscire, così, dall’incubo che lui le stava facendo vivere, sarebbe, di sua sponte, andata sul balcone per suicidarsi.

Si tratta di circostanze non solo prive di qualsiasi logica ma che offendono il comune buonsenso.

c. Che AP 1, sui motivi per cui la moglie si sarebbe suicidata, abbia dichiarato di tutto e di più affermando, dapprima, di non sapersi spiegare il motivo, poi giustificandolo con la diagnosi di epatite B e, infine, affermando che, in realtà, la donna «non voleva suicidarsi ma ha fatto così andando sul balcone solo per farmi arrabbiare» (cfr. interrogatorio 14 dicembre 2020, allegato 1 a verb. dib. di primo grado) non aiuta certo alla credibilità della sua tesi.

5.6. Concorrono a destituire di fondamento la credibilità dell’imputato e - quindi, della sua tesi secondo cui la moglie si sarebbe suicidata - anche, le (manifeste) incongruenze del suo racconto.

a. Sul coltello (rinvenuto dagli inquirenti all’interno di un tappeto arrotolato che si trovava sul balcone, cfr. foto n. 30 e 31 del rapporto di polizia scientifica 22.4.2018, AI 274) AP 1 ha raccontato di tutto e di più. O meglio: nei primi due interrogatori non ne ha, proprio, parlato e, richiesto di spiegare per quale ragione non lo avesse fatto, ha preteso di avere scordato quel dettaglio («lo avevo dimenticato»; cfr. VI PP 1.12.2017 AP 1, pag. 8, AI 167). Al suo terzo interrogatorio ha sostenuto di aver afferrato il coltello, unicamente, dopo che la moglie si era gettata dal balcone «con l’intenzione di uccidermi»:

«Nel ritornare sul balcone ho afferrato un coltello da frutta, con lama liscia di circa 15 cm e impugnatura di colore verde, che si trovava sul tavolo del salotto. Questo coltello lo teniamo sempre per mangiare la frutta, forse ce ne sono anche altri. […] Questo coltello l’ho preso con la mano forte, la destra, con l’intenzione di uccidermi. L’ho semplicemente impugnato senza tuttavia rivolgerlo verso di me. Ho subito cambiato idea, preferendo gettarmi nel vuoto piuttosto che accoltellarmi. Sono tornato sul terrazzo, ho guardato nel vuoto e ripensando ai miei figli ho desistito. Il coltello l’ho gettato sul balcone nella parte destra, ma non so dove esattamente» (VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 14, allegato 3 a AI 277; sott. del red.).

Che gettandolo, alla cieca, sul balcone il coltello non poteva finire, da solo, all’interno del tappeto arrotolato è un’evidenza. Del resto, basta osservare il dettaglio, in basso a destra, della foto del tappeto per notare come esso fosse arrotolato stretto, ciò che rende impossibile che il coltello ci sia finito in mezzo, casualmente (cfr. foto n. 31 del rapporto di polizia scientifica 22.4.2018, AI 274). Se, per finire, AP 1 ha ammesso di avercelo infilato lui, egli ha, però, preteso di «averlo messo lì senza una particolare ragione» (cfr. VI PP 1.12.2017 AP 1, pag. 11, AI 167), rispettivamente di averlo «messo lì per caso» (cfr. VI PP 10.1.2018 AP 1, pag. 7, AI 199): una spiegazione assurda già in astratto (chi mai infila, per caso, un coltello da frutta in un tappeto arrotolato?), la sua, e che rivela appieno la sua natura menzognera se solo si considera che, in quel momento, la moglie era appena precipitata dal balcone, con il che l’imputato avrebbe dovuto avere ben altre preoccupazioni (prima fra tutte: chiamare i soccorsi, rispettivamente scendere a sincerarsi delle sue condizioni) e, a quel punto, per logica, avrebbe, quindi, semplicemente, «mollato lì» il coltello dove capitava. Ciò che impone di concludere che l’imputato lo ha, scientemente, nascosto. E perché mai nasconderlo se, come preteso, lo aveva usato per tentare di uccidersi, salvo, poi, ripensarci? E, infatti, nel suo interrogatorio reso in occasione della ricostruzione, AP 1 ha, per finire, ammesso di avere preso in mano il coltello già prima che la vittima si gettasse dal balcone allo scopo di intimidirla (cfr. VI PP 4.8.2017, pag. 2, AI 56).

La reticenza mostrata dall’imputato nel riferire del coltello, rispettivamente il fatto che, quando ne ha parlato (verosimilmente perché resosi conto che, inevitabilmente, gli inquirenti lo avrebbero trovato là dove lui lo aveva nascosto), abbia, inizialmente, cercato di allontanare il più possibile nel tempo il suo utilizzo collocandolo solo dopo che la moglie era precipitata dal balcone, sono fattori indicativi di come AP 1 abbia (inizialmente) cercato di celare l’effettiva violenza da lui messa in campo nella «discussione». Un atteggiamento, il suo, che si spiega ben difficilmente se, come da lui preteso, la moglie si era, per finire, spontaneamente gettata dal terrazzo senza alcun coinvolgimento da parte sua.

b. Oppure, ancora, AP 1 ha asserito che:

«Se avessi saputo che lei [ndr. la vittima] voleva gettarsi di sotto non avrei chiuso la porta del soggiorno a chiave e non avrei nemmeno chiesto dei chiarimenti in quei termini circa i miei sospetti» (VI PP 1.12.2017 AP 1, pag. 9, AI 167),

non avvedendosi che, in base alla sua versione, già il 29 maggio 2017 la moglie aveva tentato il suicidio, peraltro proprio nel contesto di una discussione da lui avviata in relazione ai suoi sospetti di tradimento. Ciò che contraddice in pieno le sue dichiarazioni di cui sopra.

c. Che AP 1 si sia contraddetto, persino, in relazione a dettagli, in sé, insignificanti, ben attesta, poi, la sua capacità di mentire (all’occorrenza) con estrema facilità (ed in modo, quasi, «spudorato»). Ad esempio, egli ha preteso che la moglie, dopo aver giurato di non avere contatti/rapporti con altri uomini, avrebbe spento una delle quattro candele che si trovavano su un tavolino del salotto e che erano, tutte e quattro, accese, poiché «è nostra usanza spegnere una candela quando si giura» (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 9, allegato 3 a AI 277; cfr., anche, VI PP 1.12.2017 AP 1, pag. 7, AI 167). Confrontato con le risultanze della Polizia scientifica che, al suo arrivo, ha constatato come «sul tavolino c’erano quattro candele scaldavivande ancora tutte accese» (rapporto di Polizia scientifica 22 aprile 2018, pag. 3, AI 274, sott. del red.; cfr., anche, foto 17 di cui al citato rapporto), AP 1 ha affermato:

«ho riacceso subito la candela dopo che mia moglie l’ha spenta. Io l’avevo detto in istruttoria ma non so se mi hanno sentito» (interrogatorio 14.12.2020, pag. 3, allegato 1 a verb. dib. di primo grado).

Detto che il PP, in occasione dell’interrogatorio di cui sopra, ha dato atto di non aver mai sentito una tale dichiarazione da parte dell’imputato (cfr. interrogatorio AP 1 14.12.2020, allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3), non occorre, in ogni caso, spendere molte parole per spiegare che, da un lato è decisamente poco verosimile che, in presenza del suo difensore, una sua dichiarazione in tal senso non sia stata verbalizzata, e, d’altro lato, che la dichiarazione è, comunque, già in sé del tutto inverosimile poiché non si comprende la logica di una riaccensione della candela, specie considerato il contesto di quel momento, e meglio una lite in piena regola che vedeva l’imputato, per sua ammissione, agitato ed arrabbiato e, perciò, con altre preoccupazioni che non quella di riaccendere la candela.

5.7. Che l’imputato, dopo che la vittima era precipitata al suolo, sia rimasto nell’appartamento per qualche minuto (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 13, allegato 3 a AI 277) rispondendo, persino, alla chiamata dell’amico __________ (cfr. VI PG 13.7.2017 AP 1, pag. 13, allegato 3 a AI 277) anziché scendere immediatamente di sotto per sincerarsi delle condizioni della moglie, costituisce, poi, un comportamento decisamente anomalo e ben poco coerente con l’asserita disgrazia che era appena successa: non occorre, infatti, spendere molte parole per spiegare che qualsiasi persona, al suo posto, a fronte di una simile fatalità, sarebbe, subito, corsa di sotto per vedere come stava la moglie, rispettivamente avrebbe, subito, chiamato i soccorsi. Il suo trattenersi nell’appartamento, non può che essere letto come un tentativo, da parte sua, di prendere tempo per togliere di mezzo, dalla scena, elementi «scomodi» (prova ne è che egli ha, effettivamente, nascosto il coltello) e per prepararsi una versione da raccontare alla polizia.

  1. In estrema sintesi, è, dunque, accertato che AP 1, durante una discussione iniziata all’interno dell’appartamento coniugale di via __________ a __________ (e meglio in salotto) e poi proseguita sul terrazzo in relazione al presunto tradimento da parte della moglie di cui lui, contro ogni evidenza, si era, da qualche tempo, ormai, convinto, dopo aver colpito la donna con diversi schiaffi, rispettivamente afferrata al collo, minacciata verbalmente di morte ed intimidita tenendo in mano un coltello, non ottenendo da lei ciò che lui voleva
  • e cioè il nome di un amante che, in realtà, ella non aveva - quando la donna si trovava a cavalcioni sul parapetto, l’ha uccisa spingendola oltre il parapetto del balcone e facendola, così, precipitare nel piazzale sottostante. Le risultanze degli atti, per quanto esposto ai considerandi che precedono, evidenziano, poi, in modo inconfutabile che, da un lato †VITT 1 è venuta a trovarsi a cavalcioni sul parapetto contro la sua volontà e, d’altro lato che non può che essere stato AP 1 a mettercela.

Ricordato che, secondo i periti giudiziari, la forza necessaria per spingere un corpo di massa equivalente a quella della vittima è pari a ca. il 70% della forza media raggiungibile da un uomo adulto o, anche, leggermente meno (forza che potrebbe, dunque, essere qualificata tra il normale e l’importante) [cfr. AI 383, pag. 12], si ha che tale operazione era, perfettamente, fattibile per l’imputato.

  1. Non modificano tale accertamento gli argomenti sollevati dalla Difesa.

a. La Difesa sostiene che la posizione di partenza della vittima presa in considerazione dai periti giudiziari per i calcoli alla base dei loro referti, non sarebbe corretta. Lo fa:

  • partendo dalla foto n. 50 di cui all’AI 274 che dà atto di un’«area di risparmio di circa 2 cm» riscontrata sul complesso lesivo escoriativo al braccio sinistro della vittima in concomitanza con una delle giunture del davanzale del parapetto,

  • asserendo che, nella zona tratteggiata in nero sulla foto n. 30 (sempre all’AI 274) che indica la zona da dove la vittima è caduta, non ci sarebbero giunture sul davanzale,

  • per cui la vittima sarebbe salita sul parapetto subito dopo il copridivano posizionato sul davanzale (cfr. zona tratteggiata in giallo nella foto n. 30 all’AI 274)

[cfr. doc. dib. 12 allegato al verb. dib. di primo grado, pag. 19].

L’argomento non ha pregio. In realtà, immediatamente dopo (andando in direzione dello stendino) la zona tratteggiata in nero (cioè, lo si ricorda, quella che indica da dove è caduta la vittima), quasi a filo di essa, è visibile una giuntura. Con il che non corrisponde al vero che la posizione della vittima considerata dai periti giudiziari per i loro calcoli non sia corretta. Va, poi, aggiunto che, come già evidenziato, i periti giudiziari hanno considerato intervalli di incertezza doppi sia in relazione alla versione dell’imputato (in base alla quale è stato ricostruito da dove è caduta la vittima), sia in relazione alla posizione di ritrovamento del corpo a terra: ciò che rende particolarmente attendibili i loro calcoli.

b. La Difesa ha, anche, preteso che il fatto che la vittima non abbia urlato quando si trovava sul balcone dimostrerebbe che, in realtà, ella non era in pericolo di vita per mano del marito (cfr. doc. dib. 12 allegato a verb. dib. di primo grado). Al riguardo si rimanda alle pertinenti e condivisibili argomentazioni dei primi giudici che qui si riprendono:

«In primo luogo tale assenza non è accertata ritenuto come alcuni dei vicini di casa, nonché lo stesso AP 1 (VI PP 18.4.2018 a pag. 5 da riga 36 a 38) hanno riferito di un urlo precedentemente al tonfo. Secondariamente perché, anche in caso di mancate sentite grida di †VITT 1, tale fatto non è evento risolutore per la di lui innocenza già solo perché le sue urla potrebbero essere state coperte dalla voce del marito e/o non abbiano potuto verificarsi per l’immediatezza dell’intera dinamica (posizionamento sul parapetto, spinta e caduta) dell’azione omicida» (cfr. sentenza impugnata, consid. 15.1.4, pag. 107-108).

  1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni.

È, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Quel che distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli dell’autore definita dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche. L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., 2010, vol. I, ad art. 112 CP, n. 3-23, pag. 35).

Come sottolineato dallo stesso legislatore e, poi, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l’autore cui si riferisce l’art 112 CP è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; DTF 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli”, l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 2010, § 1, pag. 27 n. 19; DTF 141 IV 61).

a. Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando è futile, per esempio, quando l’autore agisce per vendetta, senza un serio motivo (DTF 106 IV 347), oppure quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 1b; DTF 115 IV 187 consid. 2 e 3), oppure perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (STF 22.2.2016 in 6B_355/2015; Corboz, op. cit., n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.943/2009], consid. 3.3.; DTF non pubblicata del 2.6.2006 [6S.145/2006], consid. 2.2.; DTF non pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005], consid. 7.2; cfr. Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 1, pag. 33, n. 23 secondo cui, quanto più vi è sproporzione tra il movente/scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio).

b. Lo scopo - che si confonde spesso con il movente - è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione di un reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (STF 22.2.2016 in 6B_355/2015). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; DTF 77 IV 64; DTF 70 IV 8).

c. Il modo di agire è specialmente odioso quando è barbaro o atroce, in sintesi quando l'autore dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., n. 13-17 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 10.1.2002, inc. 6S.400/2001, consid. 8b; Corboz, op. cit., n.17 ad art. 112; Schwarzenegger in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a edizione, ad art. 112 CP, n. 21); DTF 118 IV 122 consid 3c) oppure quando l’autore sfrutta con perfidia la fiducia della vittima (DTF 141 IV 61, consid 4.1.).

d. L’enumerazione legale non è esaustiva: la particolare assenza di scrupoli può essere ammessa quando altri elementi conferiscono all’atto una particolare gravità. E’ così che la pianificazione/premeditazione, la freddezza nell’esecuzione e la padronanza di sé - che, pure, non sono un presupposto necessario del reato (Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'autore abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla che egli abbia agito a sangue freddo - possono bastare a costituire particolare mancanza di scrupoli ma soltanto nella misura in cui, con esse, l’autore manifesta un totale disprezzo della vita altrui (DTF 141 IV 61 consid 4.1.). Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; DTF 117 IV 369 consid. 17; STF 1.2.2001, inc. 6P.252/2006, consid. 9.1; Schwarzenegger, op. cit., n .25 ad art. 112).

e. Per determinare se è dato l’assassinio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. C’è assassinio quando l’insieme delle circostanze indica che l’autore ha dato prova del più totale disprezzo per la vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una situazione gravemente conflittuale o, per esempio, reagendo all’umiliazione subita a causa del comportamento oggettivamente biasimevole della vittima (DTF 127 IV 10 consid 1a; 120 IV 265 consid 3a; 118 IV 122 consid 3d; DTF 104 IV 150, consid. 2; DTF 106 IV 342, consid., 4; DTF 118 IV 122; DTF 120 IV 265 consid. 3a; DTF 127 IV 10; DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005 [6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004], consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid. 5.2.; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; Schwarzenegger, op. cit., n. 8, ad art. 112; S. Disch, op.cit., pag. 316,; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134) l’assassino è colui che agisce di sangue freddo, senza scrupoli, che palesa un egoismo primario e odioso e che, con lo scopo di realizzare i suoi propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui ed è pronto, per soddisfare i suoi bisogni egoistici, a sacrificare un essere umano che non gli ha fatto nulla (DTF 141 IV 61, consid 4.1., pag. 65; STF 22.2.2016 in 6B_355/2015).

  1. Il movente di AP 1 è da ricercare, come correttamente rilevato dai primi giudici:

«nella sua infondata, assurda e quindi abbietta gelosia, che l’ha convinto di essere stato tradito dalla moglie con un altro uomo, per cui, sempre secondo la sua visione, quest’ultima avrebbe contratto l’epatite B e sarebbe rimasta incinta. In istruttoria AP 1 ha più volte ribadito, malgrado la contraria evidenza e le spiegazioni dei medici (VI PP AP 1 13.12.2017 a pag. 2 da riga 39 a 44), che la vittima sarebbe rimasta incinta di un altro uomo e che le loro liti erano causate dalla sua gelosia e dal fatto che quest’ultima non gli rivelasse il nome dell’amante (VI PS AP 1 13.7.2017 a pag. 15 da riga 13 a 19, PP AP 1 5.7.2017 da pag. 3 riga 26 a pag. 4 riga 11 e a pag. 6 da riga 18 a 37, 13.12.2017 a pag. 2 da riga 40 a 44 e 18.4.2018 a pag. 6 da riga 9 a 11), posizione mantenuta in istruttoria, dove era ancora convinto dell’infedeltà della moglie arrivando a chiedere di esaminarne il cellulare (VI PS AP 1 22.3.2018 a pag. 3 da riga 19 a 21 e a pag. 6 da riga 8 a 9 nonché PP 18.4.2018 a pag. 6 da riga 4 a 11), nonché ribadita in aula (VD all. 1 a pag. 6 II R)» (sentenza impugnata, consid. 15.1.6.1., pag. 109).

Il movente è, dunque, particolarmente odioso ai sensi di quanto indicato al considerando che precede: AP 1 ha, infatti, agito, non in una situazione di oggettiva conflittualità ma per pura irrazionale gelosia, per immotivato risentimento e per rabbia poiché, convintosi che la moglie lo tradiva (facendo tutto da solo, segnatamente rifiutandosi, con sconcertante ostinazione data la sua istruzione, di credere alle evidenze mediche e stravolgendo la realtà accecato dai suoi sospetti), semplicemente, non lo accettava (benché il tradimento fosse, solo, frutto delle sue congetture bacate!) e, ancor meno, accettava che la donna non si piegasse alla sua volontà rifiutandosi di dirgli «la verità», o meglio la verità che lui voleva sentirsi dire, cioè (in pratica) rifiutandosi di fare il nome dell’(inesistente) amante. Al riguardo, va evidenziato che la vittima nulla aveva fatto per oggettivamente giustificare la rabbia e la reazione violenta del marito: è quasi superfluo spiegare che non può, certamente, essere preteso che, rifiutando di fare il nome di un amante che non aveva, la donna abbia adottato un atteggiamento gravemente biasimevole e posto, così, AP 1 in una comprensibile situazione di intollerabile conflittualità. È, quindi, pacifico che l’imputato ha agito per un movente talmente futile ed egoistico da risultare odioso al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all’art 112 CP.

  1. La particolare perversione indiziata dal movente odioso è, poi, confermata dallo scopo per cui egli ha agito. Al riguardo si rimanda alle pertinenti e condivisibili argomentazioni dei primi giudici (che vengono fatte proprie da questa Corte):

«la perversità dello scopo dietro il suo agire si configura nella sua volontà di punire la vittima, cioè colei che, a mente sua, con ostinazione, continuava a rifiutarsi di confessare le proprie colpe, di svelargli chi le faceva delle telefonate a cui non rispondeva (VD all. 1 a pag. 6 II R) rispettivamente il nome della persona con cui lo aveva tradito e di cui era incinta. E, sempre nella testa dell’imputato, se non vuoi rispondere, come invece dovresti fare, a tutte queste domande vuol dire che i di lui convincimenti erano diventate certezze e quindi non gli è rimasto altro da fare che punirla per tutti questi affronti. Del resto la sera del 3.7.2017 la lite fra i coniugi aveva avuto inizio proprio perché l’imputato voleva assolutamente sapere la verità o meglio quello che lui voleva sentirsi dire, altrimenti l’avrebbe fatta fuori, anche se frase detta, sempre secondo la sua versione dei fatti, solo per metterle paura:

“R Ho chiesto a mia moglie di dirmi tutto, se c’era in particolare una

relazione con un altro uomo e con chi. Gli ho chiesto di dirmi di dire la verità.

Mia moglie ha risposto che non aveva fatto niente e mi ha chiesto perché ho chiuso la porta chiedendomi altresì se volevo picchiarla. Io le ho nuovamente chiesto di dirmi la verità e le ho detto che se non lo avesse fatto l’avrei fatta fuori” (VI PP AP 1 5.7.2017 da pag. 6 riga 41 a pag. 7 riga 1)» (sentenza impugnata, consid. 15.1.6.2., pag. 109-110).

Insomma, AP 1, stizzito dal fatto che la moglie non voleva dirgli quel che lui voleva sentirsi dire, l’ha uccisa per punirla, per darle una lezione poiché, per lui, era intollerabile che la donna non si piegasse alla sua volontà e osasse opporsi alla sua «autorità». Così agendo, egli ha dimostrato un egoismo estremo figlio del pensiero tanto bacato quanto abietto secondo cui la moglie doveva, in ogni caso, ubbidirgli, persino ammettendo «colpe» che non aveva.

  1. Per quanto sin qui esposto si ha che, in concreto, risultano adempiuti più presupposti per la realizzazione del reato di assassinio ex art. 112 CP. AP 1 va, dunque, ritenuto autore colpevole di tale reato. Il suo appello, su questo punto, è, pertanto, respinto.

Visto il chiaro tenore della sua dichiarazione d’appello incidentale, l’appello del PP 1 è irricevibile laddove chiede (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5) che l’imputato venga dichiarato autore colpevole di assassinio anche in relazione ai fatti del 29 maggio 2017 (cfr. Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, ad art. 399 CPP, nota n. 3).

In parziale accoglimento dell’appello del PP 1, il dispositivo n. 2.2. della sentenza di primo grado concernente il proscioglimento dal reato di omicidio intenzionale (punto 2 dell’atto d’accusa) è annullato, ritenuto che, per i medesimi fatti, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di assassinio (DTF 144 IV 362)

I punti n. 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. e 2.8 della sentenza di primo grado sono, per contro, passati in giudicato.

pena

  1. Per i principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 16.2. della sentenza impugnata (pag. 115-116).

12.1. Sulla colpa di AP 1 i primi giudici si sono, così, espressi:

«La colpa (art. 47 CP) di AP 1 è, indiscutibilmente, oggettivamente e soggettivamente molto grave. Egli ha assassinato la propria moglie, la madre dei suoi figli, distruggendo di fatto la vita di quattro persone. Dopo il lungo e difficoltoso viaggio della speranza compiuto da †VITT 1 per raggiungerlo assieme ai suoi figli in Svizzera, luogo dove avevano ottenuto una stabilità, lontanto dalla povertà e dai problemi del loro paese di origine, egli l’ha assassinata poiché acceccato da una stupida ed immotivata gelosia, in specie ancor più ingiustificata ed illogica se si pensa che l’imputato aveva ricevuto più volte esaustive spiegazioni ad opera dei medici in merito alla malattia contratta dalla moglie, che era di natura cronica, rispettivamente al fatto che quest’ultima non fosse nuovamente incinta bensì si trattasse unicamente di un residuo ormonale a seguito di una prima interruzione di gravidanza. Ad AP 1, che è una persona ad ogni modo istruita e con un adeguato percorso formativo, era stato dunque chiarito, anche nella sua lingua e nel dettaglio, quali erano le ragioni alla base degli esiti medici di †VITT 1. Nonostante ciò egli ha continuato a credere fortemente e irremovibilmente al tradimento di sua moglie, convinzione che, come visto, in lui è rimasta anche durante l’intera inchiesta, dove è arrivato addirittura a chiedere di poter esaminare il cellulare della vittima. Da ciò la sua voglia di sapere la verità ad ogni costo, ma non quella reale ma solo quella che lui voleva sentire, arrivando spesso a discutere animatamente e violentemente con la moglie, la quale, poverina, non poteva fare altro che confermargli la propria estraneità ad una relazione extraconiugale, alimentando in lui ancora di più la sua arrabbiatura e la sua frustrazione per sentirsi continuamente preso in giro così come più questi suoi due sentimenti crescevano in lui più aumentava il suo senso punitivo nei confronti di chi, ai suoi occhi, con irriverente spregio e caparbietà, si ostinava a proteggere l’identità di un suo inesistente amante. E come si sa non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. In istruttoria ha poi dato molteplici versioni quo alle ragioni alla base degli asseriti intenti suicidali di †VITT 1, per poi riferire in aula che quest’ultima non voleva suicidarsi ma solo farlo arrabbiare (VD all. 1 a pag. 13 V R) apparendo non solo nuovamente contraddittorio ma soprattutto testimoniando, ancora una volta, l’incoerenza della sua versione dei fatti rispettivamente l’assenza di una qualsivoglia sua presa di coscienza in merito a quanto fatto. In questo triste quadro, nell’ottica degli objektive Tatkomponenten e dei Tatverschulden, non ci sono attenuanti che possano esssere prese in considerazione se non la mancanza di premeditazione, che porta alla fissazione di una prima pena teorica, partendo dalla pena detentiva massima di 20 anni (art. 40 cpv. 2 e 112 CP), di 18 anni anche perché, lo si ricorda, per non uccidere la madre dei suoi figli sarebbe stato sufficiente interrompere in qualsiasi momento la loro discussione e/o lasciarla andare via aprendo, rispettivamente non chiudendo, la porta del soggiorno. In merito alle sue circostanze personali la Corte ha tenuto debitamente conto, nel suo successivo calcolo, il pregresso vissuto dell’imputato, il lungo carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) sofferti nonché la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP) lontano dalla sua patria e dai suoi affetti famigliari, in particolare dai figli, la sua visione di una ancora lunga pena espiativa in un periodo caratterizzato da ulteriori limitazioni carcerarie a causa della vigente pandemia oltre al fatto che, ma senza colpa di alcuno visto il tempo normalmente necessario per l’allestimento dei vari rapporti peritali agli atti, dal 3.7.2017 alla data del pubblico dibattimento siano passati più di tre anni. Tutto ben ponderato ne consegue la condanna di AP 1 ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 16 anni, da dedursi il carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e di sicurezza (art. 220 cpv. 2 e 229 segg. CPP) sofferti e la pena anticipatamente espiata (art. 51 CP, 236 CPP e VD all. 3 a pag. 2 pto. 3)» (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 117-118).

Le argomentazioni sviluppate dai primi giudici per la valutazione della colpa sono, in buona parte, condivisibili ma vanno integrate nel seguente modo.

a. L’imputato, al solo scopo di sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione prendendo a pretesto un (inesistente) tradimento della moglie di cui lui (contro ogni evidenza) si era convinto, rispettivamente per soddisfare il suo bisogno di controllo sulla donna e, soprattutto, per umiliarla e punirla per aver osato opporsi alla sua «autorità», non ha esitato ad infliggerle, prima di farla precipitare dal balcone, l’indicibile e terrificante sofferenza di sentirsi, letteralmente, in trappola, senza alcuna via di scampo di fronte a colui che, ormai, si rivelava essere il suo carnefice. E che così sarebbe stato, †VITT 1 lo aveva, necessariamente, capito: non solo o non tanto per le minacce di morte che AP 1 le aveva rivolto ma, soprattutto, perché egli aveva reso più che concrete queste sue minacce, da un lato afferrandola al collo con una violenza che, ritenute le lesioni e le emorragie riscontrate sulla donna (cfr. consid. 5.2.c.) ben si avvicina ad un tentativo di strozzamento (o, in ogni caso, così poteva, più che ragionevolmente, essere stato vissuto dalla vittima) e, d’altro lato, impugnando, in quei frangenti, il coltello. Che tutto ciò sia avvenuto con la vittima costretta (confinata) nel salotto la cui porta era stata, precedentemente, chiusa a chiave dall’imputato (chiave che si era, poi, infilato nella tasca dei pantaloni), «fotografa» molto bene la drammatica situazione di quel momento e rende manifesta la sofferenza della donna che, a quel punto, si vedeva, ormai, preclusa qualsiasi via d’uscita e ha visto - per un tempo indefinito ma, certamente, soggettivamente lungo - la morte in faccia.

b. E una sofferenza, per quanto possibile, ancora più tremenda la donna l’ha, sicuramente, provata nei drammatici istanti in cui, dando fondo, disperatamente, a tutte le sue forze, ha cercato di tenersi aggrappata al parapetto del balcone e di resistere, così, alla spinta del suo aguzzino per non precipitare nel vuoto. Non ha, poi, da essere spiegata la crudeltà feroce e disumana del modo in cui l’imputato ha deciso di uccidere la moglie infliggendole l’indicibile strazio di rendersi conto, pur se per pochi istanti (tanto sarà durata la caduta da 18 metri), dell’ineluttabilità della sua fine. Una fine atroce.

Avuto, dunque, riguardo alle circostanze oggettive e soggettive del reato di cui risponde, tutto quanto sin qui evidenziato rende particolarmente grave la sua colpa: egli non si è, infatti, «limitato» (si fa per dire) ad uccidere la donna cui nulla poteva, in realtà, rimproverare, ma lo ha fatto dopo averla tormentata con violenze fisiche e psichiche di non poco conto, dopo averle fatto «assaporare» la terrificante angoscia del sentirsi senza vie di scampo, alla mercé del proprio assassino, rispettivamente dopo averle fatto «assaporare» l’ineluttabilità della fine atroce che l’attendeva.

c. Ciò detto, si ha, poi, che i primi giudici hanno valutato in modo esageratamente generoso a favore dell’imputato le circostanze personali legate all’autore. Al riguardo va, infatti, rilevato quanto segue.

AP 1 non può invocare particolari benefici dalla sua vita anteriore. Se è vero che egli è nato e cresciuto in un paese non particolarmente prospero e «fortunato», è anche vero che dagli atti nulla emerge relativamente a contrarietà che hanno contraddistinto la sua infanzia e, in generale, la sua vita in __________: al contrario, egli ha potuto seguire un percorso formativo completo e di ottimo livello, ciò che appare tutt’altro che scontato (specie per rapporto a molti suoi connazionali). Che, tuttavia, non abbia fatto tesoro della formazione ricevuta è un’evidenza: non solo o non tanto perché, contro ogni evidenza e ragionevolezza, non ha voluto dar retta ai medici, ma, pure, perché (dopo aver seguito un programma occupazionale) non è, poi, stato in grado di trovare un posto di lavoro (neppure dei lavoretti saltuari), rispettivamente un posto di apprendistato (né risulta dagli atti che egli si sia dato granché da fare in questo senso).

Ritenere, poi, che la carcerazione di AP 1 (preventiva, di sicurezza ed in anticipata espiazione della pena) sia avvenuta «lontano dalla sua patria e dai suoi affetti famigliari, in particolare dai figli» significa non tener conto della realtà delle cose. L’imputato, arrivato in Svizzera come rifugiato era, infatti, al momento dell’arresto, al beneficio di un permesso B, con il che egli aveva deciso di stabilirsi durevolmente nel nostro Paese, facendone il centro dei propri interessi. Quanto ai figli, basta, qui, ricordare che AP 1, in __________ e, per ben tre anni dal suo arrivo in Svizzera, se ne è, in sostanza, totalmente disinteressato e che la sua convivenza con loro è limitata ai quattro mesi intercorsi dal ricongiungimento famigliare al suo arresto.

Né può, ragionevolmente, essere ritenuto, quale fattore attenuante, la «sua visione di una ancora lunga pena espiativa in un periodo caratterizzato da ulteriori limitazioni carcerarie a causa della vigente pandemia»: l’imputato ha scientemente commesso il crimine di cui risponde in questa sede e deve, perciò, sopportarne le (inevitabili) conseguenze (senza che tali conseguenze assurgano a fattore attenuante la sua colpa!). Giusto di transenna va, poi, rilevato che le limitazioni in carcere dovute alla pandemia sono, nel frattempo, in buona parte rientrate.

Quanto alla scelta (legittima) di rivolgersi a dei periti di parte per l’allestimento di referti in relazione alla dinamica della caduta dal balcone della vittima (ciò che ha comportato, poi, il rinvio del dibattimento di primo grado che era, già, stato fissato, in particolare per permettere loro l’allestimento di un complemento), si osserva che essa è frutto della strategia difensiva (lo si ripete: del tutto legittima) di AP 1, il quale, però, non può beneficiare di un’attenuazione della sua colpa se questo ha, per finire, causato un ritardo nella celebrazione del dibattimento di primo grado.

Né può giovare all’imputato il suo comportamento processuale ritenuto che egli, sugli aspetti rilevanti, non ha fatto altro che mentire. Se è vero che non collaborare con gli inquirenti è un diritto riconosciuto agli imputati, è anche vero che chi sceglie questa via non può pretendere sconti di pena. Va, qui, rilevato che le circostanze di cui l’imputato ha riferito (l’accesa discussione con la moglie, la chiusura a chiave della porta della camera in cui dormivano i bambini e di quella del salotto, l’uso del coltello, le percosse alla moglie, il grido di quest’ultima, ecc.) sono quelle che egli sapeva che sarebbero state (comunque) constatate dagli inquirenti (il coltello nascosto nel tappeto arrotolato sul balcone, piuttosto che le due stanze chiuse a chiave), rispettivamente che non poteva escludere che sarebbero state riferite dai vicini di casa (non potendo, egli, sapere, perlomeno agli inizi dell’inchiesta, cosa esattamente questi ultimi avevano visto e/o sentito).

Tutto ciò considerato, non essendovi, nelle circostanze legate all’autore, elementi che possano né imporre né giustificare attenuazioni di pena, la pena che appare adeguata alla colpa - gravissima - definita dalle circostanze oggettive e soggettive del reato di cui AP 1 risponde è la pena detentiva della durata di 18 anni.

espulsione

13.a. Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. c CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per rapina a prescindere dall’entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione, se essa costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di condanna per uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP, l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art. 66a cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 del 21.8.2018 consid. 2.1).

b. Per poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a cpv. 1 CP, è necessario che, da un lato, questa misura metta lo straniero in una situazione personale grave e, d’altro lato, che l’interesse pubblico all’espulsione non prevalga sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (STF 6B_209/2018 del 23.11.2018 consid. 3.3; 6B_724/2018 del 30.10.2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 del 13.7.2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 del 14.2.2018 consid. 1.1 e rinvii).

Il disposto di legge non spiega cosa si debba intendere per «situazione personale grave» (prima condizione cumulativa) e nemmeno indica i criteri da tenere in considerazione per la ponderazione degli interessi (seconda condizione cumulativa). Tuttavia, è certo che il legislatore ha voluto regolamentare in maniera restrittiva le eventuali eccezioni all’espulsione (STF 6B_929/2018 del 27 settembre 2019 consid. 1.3.5; DTF 144 IV 332 consid. 3.3.1).

c. Secondo il Tribunale federale, per l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP, bisogna ispirarsi ai criteri previsti dall’art. 31 cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa (OASA) e alla relativa giurisprudenza. Si terrà, dunque, conto dell’integrazione dello straniero, del rispetto dell’ordine pubblico svizzero da parte sua, della sua situazione famigliare - in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli -, della situazione finanziaria, della volontà di prendere parte alla vita economica, della durata della presenza in Svizzera, dello stato di salute e della possibilità di reinserimento nel paese d’origine. Dato che la lista ex art. 31 cpv. 1 OASA non è esaustiva e che l’espulsione pertiene al diritto penale, il giudice dovrà, nella valutazione del caso di rigore, tener conto, anche, delle prospettive di reinserimento sociale del condannato (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.1; 6B_861/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 2.3 e riferimenti).

d. Di norma, occorre ammettere l’esistenza di una situazione personale grave quando l’espulsione costituirebbe, per la persona interessata, un’ingerenza di una certa importanza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare garantito dalla costituzione federale (art. 13) e dal diritto internazionale, in particolare dall’art. 8 CEDU (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.1.2 e riferimenti).

e. Lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU (e dell’art. 13 Cost.) per opporsi all’eventuale separazione dalla famiglia, a patto che intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia che ha il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera. Secondo costante giurisprudenza, le relazioni oggetto dell’art. 8 CEDU sono, innanzitutto, quelle che concernono la famiglia nucleare, vale a dire quelle tra coniugi, così come quelle tra genitori e figli minorenni che vivono nella medesima comunione domestica (STF 6B_612/2018 del 22 agosto 2018 consid. 2.2 e riferimenti). L’art. 8 CEDU protegge, anche, il diritto di stabilire e intrattenere dei legami sociali e ingloba, pertanto, aspetti legati all’identità sociale della persona (STF 6B_612/2018 consid. 2.2).

f. Se lo straniero può prevalersi dell’art. 8 CEDU occorre, ancora, determinare se il suo interesse privato a rimanere in Svizzera prevale sull’interesse pubblico all’espulsione (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2). Tale esame implica, in particolare, di determinare se la misura in questione rispetta il principio di proporzionalità ex art. 5 cpv. 2 Cost. e 8 par. 2 CEDU (STF 6B_1192/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 e riferimenti).

  1. Essendo stato riconosciuto autore colpevole di assassinio ex art. 112 CP, AP 1 dovrebbe essere espulso dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. a CP.

Occorre, tuttavia, esaminare se siano dati gli estremi che impongono la rinuncia all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP.

14.a. In concreto, l’appellante è arrivato in Svizzera in età adulta: a 33 anni. È, quindi, giusto dire che egli ha trascorso in Svizzera meno di un quarto degli anni trascorsi in __________. Nei 7 anni passati nel nostro paese, egli ha lavorato, soltanto, per un anno (nell’ambito di un programma occupazionale) e, fino al suo arresto (avvenuto il 3 luglio 2017) viveva grazie agli aiuti del Soccorso operaio e a prestazioni assistenziali. 4 dei 7 anni trascorsi in Svizzera AP 1 li ha vissuti in carcere. Malgrado egli si trovi in Svizzera dal 2014 ed abbia frequentato un corso di italiano, AP 1 ha dimostrato di non sapersi esprimere compiutamente in tale lingua, rispettivamente di non comprenderla appieno dovendo, comunque, far capo ad un interprete ancora al dibattimento d’appello. Si ha, pertanto, che gli atti non permettono, certamente, di concludere che l’appellante abbia, in Svizzera, legami sociali e professionali particolarmente intensi, tantomeno (!) superiori a quelli che risutano da un’integrazione ordinaria (cfr. STF 6B_612/2018 consid. 2.2) esatti dalla giurisprudenza per potersi prevalere del rispetto al diritto della vita privata. Per il resto, ci si limita (per mero scrupolo) a ricordare che il Tribunale federale ha espressamente rinunciato ad adottare un approccio schematico in base al quale occorrerebbe presumere che, a partire da una certa durata di soggiorno in Svizzera, lo straniero vi si è radicato e disporrebbe, perciò, di un diritto a rimanere nel nostro Paese e procede, invece, ad una valutazione degli interessi, considerando la durata del soggiorno soltanto come uno degli elementi in mezzo ad altri e accordando poco peso agli anni trascorsi in carcere (DTF 134 II 10 consid. 4.3; STF 6B_296/2018 del 13.7.2018 consid. 3.1; STF 6B_1299/2017 del 10.4.2018 consid. 2.4).

b. Se è ben vero che, in Svizzera, vivono i figli minorenni dell’imputato, è, però, altrettanto vero che:

i) AP 1, in , ha sempre vissuto in un’altra città rispetto a quella in cui viveva la moglie con il figlio maggiore, PC 1 (nato il 2.2.2013). E per sua ammissione, egli andava a visitarli solo una volta all’anno, durante le vacanze, tanto che ha stimato di aver visto il figlio (che, quando ha lasciato l’ - peraltro all’insaputa della moglie - aveva un anno e tre mesi) per circa un paio di mesi, mentre il figlio PC 2 (nato il 31.10.2014) non lo ha nemmeno visto nascere, poiché ha lasciato l’__________ quando la moglie era ancora incinta (cfr. VI PG AP 1 20.7.2017, pag. 5 e 6, allegato 4 a AI 277);

ii) da quando ha lasciato l’__________, nel 2014, non ha mai (più) visto né la moglie né i figli sino al ricongiungimento famigliare, avvenuto il 9 marzo 2017 (cfr. VI PP AP 1 5.7.2017, pag. 11, AI 13);

iii) dopo i fatti alla base dell’imputazione di cui risponde (avvenuti a luglio 2017, cioè solo quattro mesi dopo il ricongiungimento famigliare), egli, pur se va dato atto che non si è trattato di una sua scelta, ha incontrato i figli unicamente in un paio di occasioni fino al dibattimento di primo grado (cfr. interrogatorio 23.12.2019, allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2) e, in seguito, una volta al mese (cfr. rapporto 6.9.2021 della curatrice dei figli, pag. 2, allegato a CARP XVII).

Con il che, quello coi figli (con cui AP 1, in definitiva, ha vissuto solo quattro mesi, segnatamente dal ricongiungimento famigliare, avvenuto il 9 marzo 2017, fino ai fatti oggetto del procedimento a suo carico, avvenuti il 3 luglio 2017), non può, ragionevolmente, essere ritenuto un legame particolarmente forte e tale da far ritenere che una separazione da loro costituirebbe, per l’imputato, una grave ingerenza nella sua vita privata. Per tacere del fatto che, in considerazione della condanna per assassinio decisa in questa sede, le sorti di tale legame sono tutt’altro che scontate (significativo appare, del resto, che la richiesta di indennizzo per la riparazione del torto morale da parte del patrocinatore dei due figli sia stata motivata proprio dall’aver «perso la madre, il loro punto di riferimento fino ad allora, per mano del padre», cfr. arringa, pag. 15, verb. dib. di primo grado). Va, qui, osservato che se è vero che l’art. 8 CEDU protegge, di principio, le relazioni con i figli minorenni, esso esige, tuttavia, che il legame sia stretto ed effettivo, ciò che, in concreto, per i motivi esposti, non può, assolutamente, essere ritenuto. Che AP 1 abbia inizialmente rifiutato (espressamente) di dare il suo consenso affinché i figli potessero seguire una psicoterapia (cfr. rapporto 6.9.2021 della curatrice dei figli, pag. 2, allegato a CARP XVII) e che solo al dibattimento d’appello vi abbia consentito (un po' costretto dagli eventi), dimostra come il bene dei ragazzi non sia, propriamente, in cima alla sua lista di priorità.

Del resto, ci si può legittimamente chiedere se avere dei rapporti con il padre che ha ucciso la loro madre nei modi e per i motivi appena descritti sia nell’interesse dei figli.

c. Per quel che ne è del legame con la sorella e i due zii che abitano a __________, rispettivamente a __________, esso va, giocoforza, relativizzato a fronte del fatto che, fino all’età di 33 anni, AP 1 è rimasto in __________ e, dei sette anni trascorsi in Svizzera, quattro li ha passati in carcere: con il che il periodo in cui egli ha potuto interagire con loro nel nostro paese, è, per finire, assai limitato. Per quel che riguarda, invece, il periodo vissuto insieme in __________, nulla permette di dire che il legame con loro fosse più forte di quello con gli altri membri della sua famiglia che, per contro, vivono all’estero.

d. Stando così le cose, l’espulsione di AP 1 non rappresenta una grave ingerenza nel suo diritto alla vita privata, difettando, dunque, già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP. Abbondanzialmente va rilevato che l’interesse pubblico all’espulsione dell’appellante prevarrebbe, in ogni caso, sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera. Infatti, non ha da essere argomentato molto per spiegare che il reato di assassinio ex art. 112 CP è oggettivamente estremamente grave. Ciò è supportato, da un lato già solo dall’entità della pena comminata per legge (pena detentiva non inferiore ai 10 anni) e, d’altro lato, dalla colpa dell’appellante che, in concreto, è molto grave (cfr. consid. 12) a maggior ragione se si considera l’assoluta inconsistenza del movente, il fatto che egli non ha esitato ad uccidere la madre dei suoi propri figli e che ha commesso il reato per cui è stato condannato in età adulta (meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2). Che l’imputato (ritenuta la natura strumentale delle dichiarazioni rese al dibattimento d’appello, cfr. consid. 3.e.8.h), sia, per tutta la durata della procedura, apparso convinto che la moglie lo tradisse e, confrontato con le risultanze mediche agli atti, si sia rifiutato (ostinatamente) di credervi, costituisce un ulteriore elemento allarmante per la sua prognosi poiché indicativo di come egli non intenda, nemmeno, confrontarsi con la realtà delle cose ciò che è eloquente dell’assenza di qualsiasi ravvedimento (STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un interesse pubblico all’espulsione).

Si aggiunga che non esistono, né l’appellante li fa valere, particolari elementi ostativi all’espulsione del prevenuto, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo carico a seguito dell’espulsione.

Da ultimo e del tutto abbondanzialmente va rilevato che nemmeno osterebbe alla sua espulsione la sua qualità di rifugiato (che, di per sé, appare superata dal rilascio del permesso di dimora), ritenuto che AP 1 costituisce, per i motivi suesposti, una grave minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblici (cfr. art. 32 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; cfr., anche, STF 6B_747/2019 del 24 giugno 2020).

Tutto ciò ponderato, la richiesta avanzata dall’appellante di annullamento della misura di espulsione è, pertanto, respinta.

  1. La prima Corte ha fissato in 15 anni la durata dell’espulsione.

Considerato il principio di proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).

Ciò detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni e avuto riguardo al fatto che la pena inflitta si colloca nella fascia alta del quadro edittale previsto dall’art. 112 CP, appare adeguata, in concreto, la durata dell’espulsione dalla Svizzera di AP 1 a 15 anni, così come ordinato col giudizio impugnato.

  1. I primi giudici non hanno ordinato la segnalazione dell’espulsione di AP 1 nel Sistema d’informazione di Schengen. Queste le loro argomentazioni:

«Se da una parte la Corte ha deciso per l’espulsione (art. 66a segg. CP) dell’imputato per la sua durata massima edittale di 15 anni (VD all. 3 a pag. 2 pto. 4), dall’altra parte si ha voluto tenere in considerazione, almeno in parte, dei suoi legami famigliari nel nostro territorio. In questo senso, trovandosi i figli, la sorella e gli zii nella svizzera tedesca, con riferimento al principio di proporzionalità, all’art 8 CEDU e alla assenza, almeno sulla carta, di relazioni di sangue altrettanto intense con il suo paese di origine, si è quindi prescisso dalla segnalazione del suo nominativo nel SIS (VD all. 3 a pag. 3 pto. 5), in modo che, un domani, nulla vieti all’imputato di rivedere, perlomeno la sorella e i propri figli, ammesso che quest’ultimi lo vogliano ancora fare, nei paesi limitrofi alla Svizzera come Germania, Francia, Italia o Austria, dove, almeno teoricamente, in futuro, AP 1 potrebbe ricevere un valido permesso di asilo e/o di soggiorno» (cfr. sentenza impugnata, consid. 21, pag. 121-122)

Il procuratore pubblico, col suo appello incidentale, chiede, per contro, che venga ordinata la segnalazione dell’espulsione dell’imputato nel SIS.

a. Un cittadino di un paese terzo riconosciuto colpevole

di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno (cfr. art. 24 cifra 2 lett. a del regolamento CE n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione SIS) o nei confronti del quale esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave (cfr. art. 24 cifra 2 lett. b del citato regolamento) può essere segnalato nel SIS nella misura in cui rappresenta un pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblici. Con il che, indipendentemente dal criterio astratto della pena comminata previsto all’art. 24 cifra 2 lett. a del citato regolamento, occorre, comunque, sempre verificare (in ossequio al principio di proporzionalità sancito all’art. 21 del citato regolamento) se, in concreto, sussiste, effettivamente, un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici (STF 6B_1178/2019 del 10 marzo 2021 consid. 4.7.1. e 4.8; cfr., anche, DTF 146 IV consid. 3.2.2.). Per la realizzazione di un tale pericolo non occorre essere particolarmente rigorosi. Ad esempio, il fatto che nell’ambito della prognosi sia stato escluso un rischio di recidiva, rispettivamente che la pena detentiva sia stata posta al beneficio della sospensione condizionale non esclude una segnalazione nel SIS (STF 6B_739/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 2.2.). Neppure è necessario che il cittadino dello stato terzo sia stato riconosciuto autore colpevole di un reato grave: è, infatti, sufficiente che si tratti di uno o più reati di una certa gravità, con la sola esclusione di reati bagatellari (STF 6B_1178/2019 del 10 marzo 2021 consid. 4.8). La pena comminata non è decisiva: occorre, piuttosto, considerare la natura dei reati in questione, la frequenza, le circostanze concrete come pure il comportamento in genere della persona interessata (STF 6B_1178/2019 del 10 marzo 2021 consid. 4.8).

b. Non ha da essere argomentato molto per spiegare che l’imputato, uccidendo la madre dei suoi figli con un movente assolutamente inconsistente ha assunto un comportamento che rappresenta un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici ai sensi di quanto esatto dalla giurisprudenza per ordinare la segnalazione nel SIS della sua espulsione.

Ricordato che questa Corte avrebbe potuto, anche in assenza dell’appello del PP, ordinare la segnalazione dell’espulsione di AP 1 nel SIS senza incorrere in una reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP (cfr. STF 6B_572/2019 dell’8 aprile 2020 consid. 3.3.3.), l’appello incidentale del PP su questo punto è accolto.

indennizzi a favore dei figli

17.1. I primi giudici hanno fissato in fr. 50’000. – l’indennità per il risarcimento del torto morale da riconoscere a ciascuno dei due figli della vittima.

L’imputato ha chiesto l’annullamento della condanna al pagamento a favore degli AP di un’indennizzo per la riparazione del torto morale quale conseguenza del postulato proscioglimento dall’imputazione di assassinio (respinto in questa sede) senza nulla eccepire in relazione alla sua quantificazione.

a. Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta dall’avente diritto e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta dev’essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria. Se egli s’ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012, consid. 2.1.2).

Nell’esaminare chi ha diritto a essere risarcito per torto morale, ci si basa principalmente su due criteri: il grado di parentela nonché l’intensità della relazione con la vittima.

Il figlio della vittima ha diritto ad un risarcimento per torto morale che, in considerazione di svariati fattori fra cui l’età dello stesso (la cui incidenza è, tuttavia, relativizzata in STF 1C_32/2010 del 10 settembre 2010 consid. 2.5 e rinvii) e quella del genitore defunto, ha raggiunto in giurisprudenza anche l’importo di fr. 70'000. - (Hütte/Landolt, op. cit., §6, N. 3.3. e rinvii).

Giusta l’art. 126 cpv. 3 CPP, qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.

b. In concreto, va rilevato che gli AP sono cresciuti avendo, quale unico riferimento, la madre. È con lei (e solo con lei) che hanno vissuto in __________, è con lei che hanno affrontato il viaggio che li ha portati in Svizzera ed è con lei che, una volta giunti nel nostro Paese, hanno mosso i primi passi verso l’integrazione, ad esempio frequentando il centro __________. Non occorre, dunque, spendere molte parole per spiegare che la loro relazione con la vittima era particolarmente intensa, ancor più di quanto non lo sia, tipicamente e naturalmente, la relazione madre-figlio, poiché, vista anche la pressoché totale assenza del padre dalle loro vite, †VITT 1 costituiva, per i figli PC 1 e PC 2 un vero e proprio caposaldo. Ciò che, in aggiunta alla tenera età di entrambi gli AP (7 e 8 anni), all’assoluta futilità del motivo per cui gli AP sono stati privati della loro madre, nonché al fatto che questo è avvenuto per mano del loro padre (circostanza fonte, di per sé, di sofferenza), giustifica l’importo di fr. 50'000. - stabilito in primo grado.

tassazione della nota d’onorario dell’avv. RAAP

17.2. Il patrocinatore degli AP, avv. RAAP, ha prodotto al dibattimento la nota d’onorario 13 settembre 2021 per le sue prestazioni per il procedimento d’appello (doc. dib. 2). Ella ha esposto complessivi fr. 3'720.50 di cui fr 2’835 di onorario (corrispondenti a 15 ore e 45 minuti di lavoro), fr. 619.50 di spese e fr. 266.- di IVA.

17.2.1. Il dispendio orario dell’avv. RAAP è adeguatamente commisurato alla natura e alle caratteristiche della causa. Va, poi, aggiunta la partecipazione al dibattimento, calcolata in base alla sua effettiva durata (cui sono stati aggiunti 15 minuti prima dell’inizio del dibattimento e 15 minuti dopo la fine del dibattimento).

La nota d’onorario dell’avv. RAAP è, quindi, approvata in ragione di complessivi fr. 5'444.23 (di cui fr. 4'290. - di onorario, fr. 765.- di spese e fr. 389.23 di IVA).

17.2.2. Visto l’esito del procedimento, quanto anticipato dallo Stato per il patrocinio degli AP per la procedura d’appello va posto a carico di AP 1. Si tratta, però, allo stadio attuale, di un obbligo solo virtuale: l’imputato, al beneficio di una difesa d’ufficio poiché sprovvisto dei mezzi necessari per sopperirvi, non è in questo momento in grado di partecipare alle spese del patrocinio degli AP (art. 426 cpv. 4 CPP). Il suo obbligo diverrà effettivo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 138 cpv. 1 in collegamento con l’art. 135 cpv. 4 CPP). Pertanto, a quel momento, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato

  • che l’ha anticipata - l’indennità per gli AP (art. 138 cpv. 2 CPP) concernenti la procedura d’appello in ragione di fr. 5'444.23.

tassazione delle note d’onorario per la procedura di primo grado (gravame presentato dall’avv. DI 1)

  1. Con il suo gravame l’avv. DI 1 ha impugnato il dispositivo n. 12.1 della sentenza 23 dicembre 2020 della Corte delle assise criminali relativo alla tassazione delle sue note d’onorario. Ella ha chiesto, in particolare, che le sue prestazioni siano approvate così come esposte, ovvero in ragione di complessivi fr. 106'947.18 (anziché fr. 87'497.70 come stabilito dai primi giudici). Ricordato che la nota d’onorario 2.4.2018 (con cui il difensore aveva esposto complessivi fr. 43'505.45) è già stata tassata dal procuratore pubblico in ragione di fr. 43'505.45, oggetto del gravame sono le note d’onorario 13.2.2019, 10.12.2020 e 14.12.2020 con cui l’avv. DI 1 ha esposto complessivi fr. 63'441.73 approvate dai primi giudici in ragione di complessivi fr. 43'992.25.

18.1. Va, innanzitutto rilevato che, in concreto, tenuto conto del dispendio orario normalmente richiesto ad un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale per la trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.5.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42), quanto esposto dall’avv. DI 1e, non appare, d’acchito, eccessivo, già solo avuto riguardo:

  • alla (non indifferente) durata del procedimento (circa tre anni e mezzo sino alla celebrazione del dibattimento di primo grado), tanto più che basta scorrere il verbale del procedimento del ministero pubblico e l’elenco atti della Corte delle assise criminali per accorgersi che non solo si è trattato di un lungo periodo ma, soprattutto (ed è ciò che qui conta), di un periodo connotato da un’attività praticamente continua che, dunque, ha richiesto un impegno costante (anche) da parte della Difesa;

  • alle caratteristiche del caso, e meglio in considerazione del carattere indiziario del procedimento, dei gravissimi reati imputati con l’atto d’accusa, della (presumibile) conseguente pena e della (altrettanto presumibile) conseguente espulsione dal territorio svizzero con relativa segnalazione nel SIS.

Va, poi, aggiunto che l’inchiesta, durata - da sola - circa 2 anni e 10 mesi, è stata contraddistinta da numerosi interrogatori, una ricostruzione dei fatti (sopralluogo) e, soprattutto, dall’allestimento di numerosi referti tecnici (allestiti da fisici, fisici teorici e matematici) assai voluminosi e, decisamente, complessi per i non addetti ai lavori. Con il che le complessive ca. 470 ore esposte, avuto riguardo al tempo impiegato per la partecipazione agli interrogatori, per l’allestimento della corrispondenza, per i colloqui con l’imputato, rispettivamente con i suoi famigliari, per l’esame degli atti e, soprattutto, per la comprensione dei medesimi (avuto riguardo, in particolare, ai referti tecnici di cui si è detto) e per la preparazione del dibattimento di primo grado, non appaiono eccessive.

18.2 Più puntualmente, si osserva quanto segue.

a. Avuto riguardo alla natura indiziaria del procedimento (con l’imputato che si è sempre proclamato innocente), alla gravità delle accuse e alle (altrettanto) gravi conseguenze in caso di condanna, la scelta di fare allestire una perizia di parte, con l’inevitabile corollario di prestazioni del difensore ad essa connesso, non solo non può (ragionevolmente) essere ritenuta un’operazione «superflua», ma era anzi, a fronte delle risultanze delle perizie giudiziarie ordinate dal procuratore pubblico, un atto dovuto per garantire all’imputato una difesa efficace. Va, qui, ricordato che il difensore d’ufficio, pur essendo nominato dalle autorità penali e adempiendo un compito di interesse pubblico, è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato (art. 128 CPP), di modo che deve procedere con la medesima diligenza di un difensore di fiducia, svolgendo al meglio la difesa: deve perciò avere, pur senza dimenticare che le sue prestazioni devono essere necessarie e proporzionali, un margine di manovra per esaminare gli atti che potrebbero essere utili per il patrocinio dell’imputato. Con il che, la censura di avere effettuato operazioni superflue, deve essere mossa al legale con cautela, pena la messa in pericolo rispettivamente la mancata garanzia di una difesa effettiva (cfr. CRP 60.2017.125 del 21.11.2017, consid. 3.3.1. [e riferimenti] e 4.2.1). Le prestazioni dell’avv. DI 1 correlate alla perizia dell’Istituto di scienze forensi di Milano vanno, pertanto, riconosciute.

b. Non va diversamente per le prestazioni esposte in relazione ai contatti con il dr. __________ (il quale, peraltro, ha prestato la sua consulenza a titolo gratuito) cui il difensore si è rivolto per capire fino in fondo il contenuto e la portata dei referti medico-legali allestiti dalla dott.ssa __________: trattandosi di questioni di estrema rilevanza per il caso concreto (prova ne è che i primi giudici vi hanno dedicato ampio spazio nella sentenza impugnata e che questa Corte ha posto alcune risultanze di tali referti alla base del suo giudizio), l’operato dell’avv. DI 1 non presta fianco a critica alcuna.

c. E non va diversamente neppure per le prestazioni esposte dal difensore in relazione alle istanze di scarcerazione presentate in nome e per conto del proprio assistito: a prescindere dal fatto che presentare - in ogni tempo - una domanda di scarcerazione è un diritto dell’imputato (cfr. art. 228 cpv. 1 CPP), in concreto si è trattato di due (sole) istanze sull’arco di ben (quasi) tre anni e mezzo di carcerazione (tanto è durato il procedimento sino alla celebrazione del dibattimento di primo grado), ciò che, all’evidenza, non solo non consente di ritenerle «inutili» (come, invece, hanno fatto i primi giudici) ma rientra (a pieno titolo) nel concetto di una difesa effettiva (basta ricordare come, di principio [pur con tutti i distinguo del caso], col progredire della carcerazione, il rischio di fuga diminuisce).

d. Per diverse decurtazioni la motivazione addotta è che le relative prestazioni costituiscono lavori di segretariato: sennonché l’avv. DI 1 lavora da sola e non ha una segretaria (cfr. reclamo, pag. 18) con il che, ritenuto come si tratti, perlopiù, di decurtazioni di pochi minuti, tali prestazioni vanno riconosciute così come esposte.

e. Numerose sono le decurtazioni in relazione a corrispondenza anticipata via fax motivate dall’assenza di urgenza per un siffatto invio anticipato: come rilevato dall’appellante (cfr. reclamo, pag. 18), se e quando anticipare uno scritto via fax rientra nell’apprezzamento del difensore, tanto più che, in concreto, non si tratta di una modalità di invio sistematica (nel qual caso la censura dei primi giudici avrebbe, senz’altro, un suo fondamento) bensì occasionale e, addirittura, in un caso, riguardava uno scritto destinato al GPC (con cui, tipicamente, la corrispondenza - in quanto afferente ad aspetti legati alla carcerazione - riveste carattere d’urgenza).

f. Numerose sono, poi, le decurtazioni operate dai primi giudici di pochi minuti (molto spesso di soli 5 minuti), con il che, per ragioni di economia processuale, questa Corte ritiene di prescindere dal loro esame e le prestazioni toccate da queste decurtazioni vengono riconosciute come esposte (cfr. CRP inc. 60.2017.125 del 2.11.2017, consid. 4.2.2). Al riguardo si osserva che, secondo la (consolidata) giurisprudenza della CRP, costituiscono eccessivo formalismo non solo decurtazioni inferiori ai 5 minuti (come sembrano aver ritenuto i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 34.2.1.1, pag. 131) ma, anche decurtazioni pari a 5 minuti (cfr. giudizio CRP citato).

g. Diverse decurtazioni riguardano la stesura di scritti di cui non vi è evidenza agli atti e di cui, conseguentemente, non si conosce il contenuto (ciò che, secondo i primi giudici, impedisce di valutare se erano necessari, rispettivamente quale dispendio di tempo hanno richiesto). Detto che si tratta, perlopiù, di scritti indirizzati all’imputato, e, perciò, di corrispondenza avvocato/cliente che soggiace al segreto professionale, non vi è, comunque, motivo di dubitare dell’effettività di tali prestazioni, posto che nulla consente di ritenere che il difensore abbia «gonfiato» le sue note d’onorario con prestazioni fittizie, rispettivamente eccessive (come sembrano, invece, ritenere i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 34.2.1.1., pag. 131), prova ne è che la nota d’onorario 2.4.2018 tassata dal procuratore pubblico e (come si dirà in seguito) quella presentata per la procedura d’appello, sono state, in pratica, approvate così come esposte.

h. Il defalco sistematico di tutte le spese telefoniche motivato dal fatto che i principali servizi di telefonia non addebiterebbero più i costi delle telefonate da e per la Svizzera limitandosi a richiedere i costi relativi all’abbonamento, abbonamento che il difensore avrebbe «già di suo», non tiene conto del fatto che, quand’anche così fosse, tale abbonamento va, comunque, pagato. Non va diversamente per la detrazione di tutte le spese di invio via fax (motivata nel medesimo modo di cui sopra).

i. Se è ben vero che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale, è, però, altrettanto vero che, in un caso come quello di specie, è più che ragionevole che il difensore (che, meglio di chiunque altro, è al corrente di quanto avviene nell’ambito della procedura penale) si occupi delle conseguenze che tale procedura, inevitabilmente, porta con sé. Con il che le prestazioni relative al permesso di soggiorno (peraltro preventivamente autorizzate dal procuratore pubblico), al contatto con SOS Ticino e con il proprietario dell’appartamento in cui la famiglia viveva in Via __________ a __________ (per la relativa riconsegna), con la curatrice dei figli, ecc. vanno riconosciute, ritenuto come il dispendio orario esposto, rispettivamente le spese esposte siano più che contenuti (pochi minuti, rispettivamente pochi franchi).

l. Numerose sono le decurtazioni del tempo esposto per i colloqui in carcere con l’imputato (spesso di pochi minuti). Oltre a quanto sin qui esposto, va, al riguardo, rilevato che, in concreto, in considerazione della lunga durata della carcerazione e della sostanziale assenza di periodi di inattività (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici) tanto che il già fissato dibattimento di primo grado ha dovuto essere posticipato per consentire l’acquisizione agli atti degli ultimi referti peritali (circostanza di cui, del resto, i primi giudici hanno dato atto, cfr. consid. 17, pag. 118), la necessità di interfacciarsi (regolarmente) con l’imputato era accresciuta rispetto ad altri casi. Va, poi, osservato che decurtazioni di una decina di minuti (da 50 a 40 minuti; cfr. consid. 34.2.2.40., pag. 144), a maggior ragione in assenza di altra motivazione se non quella secondo cui «è stata considerata eccessiva», non possono che essere arbitrarie.

m. La decurtazione di tutte le prestazioni relative ai contatti con il DFAE/con l’ambasciata svizzera in __________ per acquisire agli atti la dichiarazione della madre dell’imputato motivata con l’inutilizzabilità di una siffatta dichiarazione (poiché non raccolta in ossequio alle disposizioni vigenti in ambito rogatoriale e poiché raccolta in violazione del principio al contradditorio) appare d’acchito in urto con il fatto che, in ogni caso, i primi giudici, su tale dichiarazione, si sono, comunque, chinati richiamandola, addirittura, «indipendentemente dal suo più che discutibile valore formale», «a fondamento del proprio giudizio» (cfr. consid. 12 e 12.1.5., pag. 81 e 84).

n. La decurtazione di prestazioni relative all’allestimento di corrispondenza destinata al cliente poiché il medesimo giorno il difensore aveva incontrato il suo assistito in carcere (per cui la redazione di una lettera è stata considerata inutile) non tien conto del fatto che la missiva può tranquillamente essere giustificata proprio in vista del predetto incontro oppure a seguito del medesimo.

o. Ritenere eccessivo il dispendio orario di poco più di 48 ore esposto dall’avv. DI 1 per la preparazione del dbattimento e riportarlo a 24 ore significa non tener conto della natura indiziaria del procedimento, dell’oggettiva gravità delle imputazioni rivolte all’imputato con l’atto d’accusa, delle (altrettanto) gravi conseguenze in caso di conferma dell’atto d’accusa (o, anche solo, di parte di esso), della complessità del materiale in atti (in particolare dei referti tecnici) e della durata del procedimento: non soltanto perché al momento della celebrazione del dibattimento di primo grado erano trascorsi ben tre anni e mezzo dall’inizio dell’inchiesta per cui, contrariamente all’assunto dei primi giudici, era (ragionevolmente) impossibile che il difensore, pur avendo partecipato a tutti gli atti istruttori, potesse ricordarli ed averli bene in chiaro tanto da prepararsi al dibattimento in soli tre giorni ma anche perché la preparazione di un’arringa che tenesse conto delle risultanze di una tale inchiesta richiedeva, certamente, una riflessione che nessuno poteva comprimere nel ridotto lasso di tempo (24 ore) definito dai primi giudici.

18.3. Ricordato, infine, che l’intervento del giudice sulla nota professionale si giustifica soltanto qualora esista una sproporzione tra il valore delle operazioni effettuate e l’onorario (decisione TPF BB.2016.14 del 28.7.2016 consid. 7.2.), rispettivamente che, in concreto, avuto riguardo alla natura, all’importanza e alla complessità della causa, quanto esposto dall’avv. AP 1 appare adeguato, le sue note di onorario 13.2.2020, 10.12.2020 e 14.12.2020 sono approvate così come esposte. Il gravame è, pertanto, accolto.

18.4. Quando le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP), l’imputato dovrà rimborsare l’integralità dell’importo che lo Stato deve anticipare per la sua difesa.

tassazione della nota d’onorario dell’avv. DI 1 per la procedura d’appello

  1. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la nota d’onorario 14 settembre 2021 per le sue prestazioni per il procedimento d’appello (doc. dib. 1). Ella, ha esposto complessivi fr. 8'684.45 di cui fr. 7'608. - di onorario (corrispondenti a 42 ore e 48 minuti di lavoro), fr. 477.80 di spese e fr. 598.66 di IVA.

19.1. L’onorario e le spese esposte sono apparsi adeguati a questa Corte già solo avuto riguardo all’importanza della vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio di primo grado). La nota d’onorario è, dunque, approvata così come esposta con l’aggiunta del tempo relativo all’effettiva durata del dibattimento di primo grado (8 ore e 5 minuti più 15 minuti prima e dopo il dibattimento in luogo delle 3 ore stimate) in ragione di complessivi fr. 9'693.86(di cui fr. 8’523. - di onorario, fr. 477.80 di spese e fr. 693.06 di IVA).

19.2. Visto l’esito dell’appello, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato quanto da questi anticipato per i costi della sua difesa.

indennizzi

  1. Visto l’esito del procedimento, non si assegnano indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

costi della perizia di parte

  1. Già si è detto (cfr. consid. 18.2.a) che la richiesta di far allestire una perizia di parte era, in un caso come quello di specie, un atto dovuto per garantire una difesa effettiva: con il che, indipendentemente dal fatto che, in definitiva, i referti dei periti giudiziari hanno, comunque, resistito, si giustifica, in concreto, l’assunzione, da parte dello Stato, dei costi legati all’allestimento del referto dell’Istituto di scienze forensi di Milano.

spese procedurali

22.1. Viene confermato il carico all’imputato delle tasse e delle spese relative alla procedura di primo grado.

22.2. Visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le spese relative all’appello di AP 1, contenute in fr. 4'500. - in ragione della sua precaria situazione economica (art. 425 CPP), sono poste interamente a suo carico. Gli oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico sono a carico dell’imputato in ragione di 3/5 e per il resto sono a carico dello Stato.

22.3. Gli oneri processuali relativi all’appello presentato dall’avv. DI 1 - consistenti in complessivi 1700.

  • fr. - sono, visto l’art 428 CPP, posti a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 135, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;

12, 40, 47, 50, 51, 112 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

a. L’appello di AP 1 è respinto.

b. L’appello del procuratore pubblico è accolto nella misura della sua ricevibilità.

c. L’appello presentato dall’avv. DI 1 è accolto.

Di conseguenza,

ricordato che,

in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2.1., 2.3., 2.4.,2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 8, 9., 10. e 12.2. sono passati in giudicato,

  1. AP 1

2.1. è dichiarato autore colpevole di:

2.1.1. assassinio

per avere, il 3 luglio 2017 a __________, agendo con movente e scopo particolarmente perversi, e meglio per gelosia, poiché convintosi - contro ogni evidenza - che la moglie lo tradiva, rispettivamente per punirla perché rifiutava di confessare il presunto tradimento, intenzionalmente ucciso la moglie VITT 1 spingendola oltre il parapetto del balcone e facendola precipitare nella sottostante corte da un’altezza di 18 metri, e meglio come indicato nei considerandi;

2.2. è condannato:

2.2.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti nonché la pena anticipatamente espiata;

2.2.2. al pagamento a favore degli AP PC 1 () e PC 2 () di fr. 50'000. – ciascuno a valere quale indennizzo per la riparazione del torto morale;

2.2.3. al pagamento allo Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’importo di fr. 12'782.40 (pari a 4/5 di fr. 15'978. -) a valere quale partecipazione alle spese legali sostenute per il patrocinio degli AP (al beneficio del gratuito patrocinio) per la procedura di primo grado;

2.2.4. al pagamento delle spese procedurali di primo grado in misura di 4/5;

2.2.5. al pagamento allo Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’importo di fr. 85'557.74 (pari a 4/5 di fr. 106'947.18) a valere quale partecipazione alle spese legali sostenute per la sua difesa relativa al procedimento di primo grado.

  1. Il punto 2.2. del dispositivo della sentenza di primo grado è annullato.

  2. È ordinata l’espulsione di AP 1 dal territorio svizzero per la durata di 15 (quindici) anni.

4.1. È ordinata la segnalazione dell’espulsione di AP 1 nel sistema d’informazione di Schengen (SIS).

  1. Non si assegnano indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

  2. I costi della perizia dell’Istituto di scienze forensi di Milano pari a fr. 12'556.60 sono assunti dallo Stato.

  3. Le note di onorario 13.2.2019, 10.12.2020 e 14.12.2020 dell’avv. DI 1 relative alla procedura di primo grado sono approvate in ragione di complessivi fr. 63'441.73.

7.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

7.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

  1. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato RAAP, patrocinatrice d’ufficio degli AP, vengono riconosciuti:
  • onorario fr. 4'290.00

  • spese fr. 765.00

  • IVA (7.7%) fr. 389.23

Totale fr. 5'444.23

che sono posti a carico dello Stato.

8.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

8.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

8.3. Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato fr. 5'444.23 per le spese legali sostenute per il patrocinio degli AP (al beneficio del gratuito patrocinio) per la procedura di appello.

  1. Per le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato DI 1, difensore d’ufficio di AP 1, vengono riconosciuti:
  • onorario fr. 8'523.00

  • spese fr. 477.80

  • IVA (7.7%) fr. 693.06

Totale fr. 9'693.86

che sono posti a carico dello Stato.

9.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

9.2. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

9.3. Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto da quest’ultimo anticipato per le spese della sua difesa nella procedura di appello.

10.1. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata da AP 1, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 4'000.00

  • spese fr. 500.00

Totale fr. 4'500.00

sono posti a carico dell’appellante AP 1.

10.2. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata dal procuratore pubblico, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 2'000.00

  • spese fr. 200.00

Totale fr. 2'200.00

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 3/5 e per il resto sono a carico dello Stato.

10.3. Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata dall’avv. DI 1 consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’500. -

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’700. -

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2021.101
Entscheidungsdatum
17.09.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026