Incarto n. 17.2020.91+99
Locarno 10 giugno 2021/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Attilio Rampini
segretaria:
Camilla Robotti, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 6 febbraio 2020 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 29 gennaio 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 10 marzo 2020)
richiamata la dichiarazione di appello 31 marzo 2020;
esaminati gli atti,
ricordato che
A. Con DA 534/2019 del 28 gennaio 2019, il PP ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
“grave infrazione alle norme della circolazione
per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 123 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada __________, il 1 giugno 2018”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna (per un totale di fr. 3'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 600.-.
B. Preso atto dell’opposizione presentata contro il DA, il PP lo ha confermato ex art. 356 cpv. 1 CPP ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Con sentenza 29 gennaio 2020 (intimata 10 marzo 2020), il presidente della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel DA. Lo ha, per questo, condannato alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per un totale di fr. 1'200.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento della multa di fr. 240.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 giorni.
D. Il 6 febbraio 2020 l’imputato ha annunciato di voler interporre appello contro tale giudizio. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia pretorile, con dichiarazione d’appello 31 marzo 2020, AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento, la messa a carico dello Stato degli oneri processuali, nonché l’assegnazione di un’indennità ex art. 429 CPP per le spese legali sostenute. Contestualmente, ha presentato anche un’istanza probatoria in cui postulava una nuova audizione della madre, __________. L’istanza è stata respinta con decisione 26 aprile 2021.
E. Alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni per acconsentire allo svolgimento dell’appello con procedura scritta. L’imputato ha rifiutato di aderire alla proposta.
F. Il pubblico dibattimento si è tenuto il 27 maggio 2021. A conclusione del suo intervento, il patrocinatore di AP 1 ha ribadito quanto già postulato con la dichiarazione d’appello.
Il PP non ha né partecipato al dibattimento né ha fatto pervenire richieste di giudizio.
Considerato,
in fatto e in diritto:
AP 1, cittadino , classe __________ è domiciliato a __________ dove vive con i genitori. È l’ultimo di tre fratelli. _____ e sportivo _____, militava – al momento dei fatti – nell’. In passato, e più precisamente nel 2014, è stato condannato dal Tribunale di Como per aver guidato in stato di ebrietà (cfr. estratto casellario giudiziario, doc. 7 PrPen).
I fatti alla base di questo procedimento penale sono ben presto esposti. Il 1 giugno 2018, alle ore 20:58, in territorio di __________, lungo l’autostrada __________, in direzione Sud, il veicolo __________ targato __________ è incappato in un controllo radar (senza posto di blocco) che ha rilevato come la vettura circolasse alla velocità di 123 km/h, a fronte del limite vigente di velocità di 80 km/h (cfr. rapporto di segnalazione, AI 1).
Il 18 giugno 2018 la polizia cantonale ha inviato a AP 1 (detentore del veicolo) un formulario con cui lo invitava a fornire le generalità del conducente responsabile, cioè della persona che era alla guida al momento del controllo. Il formulario è ritornato al mittente compilato con le generalità di AP 1 e firmato “__________” (cfr. formulario all. ad AI 1).
A causa dei diversi rinvii richiesti dal difensore di fiducia (cfr. AI 1), l’appellante è stato sentito dagli inquirenti, solamente, il 13 novembre 2018 e ha dichiarato:
che non era lui alla guida del veicolo targato __________ siccome in vacanza a Capri con la fidanzata;
di non essere in grado di identificare il conducente alla guida del suo veicolo al momento dell’infrazione;
di riconoscere la calligrafia della madre, __________, sul formulario “richiesta generalità conducente” e di non averlo compilato lui, limitandosi ad affermare di essere stato “assente” in quel periodo;
che “a volte la (n.d.r: la vettura) presto a diversi miei famigliari” (cfr. verb. imputato all. ad AI 1, pag. 2), salvo, poi, avvalersi della facoltà di non rispondere alla domanda circa la possibilità che alla guida ci fosse uno dei due fratelli.
a. La signora __________, confrontata con le foto di cui al rilevamento, ha affermato:
di non saper individuare il conducente alla guida al momento dell’infrazione a causa della pessima qualità delle fotografie, avvalendosi della facoltà di non rispondere alla domanda circa la possibilità che alla guida ci fosse uno dei figli;
di aver compilato il formulario “richiesta generalità conducente” - che aveva un termine di scadenza - a nome e per conto del figlio AP 1, assente dal domicilio;
di aver indicato le generalità di AP 1 semplicemente perché la vettura è intestata a suo nome, non ritenendo necessario informarlo di quanto fatto;
di non ricordarsi se AP 1 fosse assente, il 1 giugno 2018, dal domicilio.
b. Dal canto loro i fratelli, __________ e __________, non hanno apportato chiarezza alla vicenda, dichiarando:
di aver guidato in alcune occasioni, senza essere però più precisi, la vettura intestata a AP 1;
di non ricordare se il fratello fosse assente il 1 giugno 2018;
di non riconoscere il conducente alla guida della vettura al momento dell’infrazione.
Successivamente, e meglio in occasione del dibattimento di primo grado, AP 1 ha ribadito quanto dichiarato dinanzi la polizia salvo dover confermare, diversamente da quanto fatto durante il primo interrogatorio, le risultanze dell’accertamento d’ufficio effettuato dal giudice di prime cure. Dall’istoriato __________ (cfr. estratti all verb. dib PrPen) è, infatti, risultato che il 30 maggio 2018, così come il 2, il 6 ed il 9 giugno 2018 l’imputato era impegnato con la squadra, rispettivamente a __________, __________ e __________, ed è stato schierato in campo nelle ultime partite valide per la promozione.
Altresì accertato che, al momento dei fatti, i fratelli dell’imputato __________ e __________ disponevano – ognuno – di un proprio veicolo a differenza della mamma, __________ (cfr. allegati verb. dib. primo grado).
Appello
Come già in precedenza, con il suo appello, AP 1 sostiene che il materiale probatorio raccolto dagli inquirenti non basti a sostanziare la tesi accusatoria secondo cui era lui, il giorno del controllo, a guidare l’auto di sua proprietà. Secondo l’appellante, l’unico documento a carattere indiziario in atti è il formulario sulle generalità del conducente che è stato, però, compilato e firmato dalla madre, senza che lo interpellasse. Infine, richiamandosi alla cattiva qualità delle foto di cui al rilevamento, ha continuato ad asserire di non essere lui il conducente dell’auto che figura sulle medesime.
Se è vero che, qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata ma il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare quindi a questi l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo poiché un tale approccio violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente sull’accusa (STF 6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.2; DTF 106 IV 142, consid. 3, 105 Ib 114, consid 1a), è anche vero che il TF ha già avuto modo di spiegare che, in questi casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza (cfr. tra i tanti STF 6B_515/2014 del 26.08.2014, consid. 3; stf 1p_277/2004 del 15.09.2004, consid. 3.3.1.).
L’alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una versione che appare inverosimile, il giudice può, attraverso un ragionamento di buon senso, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla conclusione che il detentore è l’autore dell’infrazione imputatagli (cfr. STF 6B_515/2014 consid. 3 e seg.).
9.1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; 6P. 218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9).
a. Dapprima, come emerge dall’istruttoria, è accertato che AP 1 non era in vacanza come dichiarato durante il primo interrogatorio dinanzi la polizia. L’appellante era, come da lui stesso successivamente confermato durante il dibattimento, impegnato a disputare le ultime partite di campionato insieme all’__________. Il 30 maggio 2018 si è, infatti, giocata la partita d’andata contro i __________, subito seguita il 2 giugno (ovvero il giorno dopo i fatti oggetto del presente procedimento) dalla partita di ritorno allo __________. A oltre una settimana di distanza, e meglio il 6 ed il 9 giugno 2018, AP 1 ha poi disputato le finali che hanno sancito la promozione della sua squadra.
b. Altro indizio che depone a favore della colpevolezza dell’imputato è il formulario “richiesta di generalità conducente” compilato, firmato e spedito dalla signora _____ con le generalità del figlio AP 1 e firmato “__________”. La circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non è certo priva di valenza indiziante. Non può convincere la motivazione fornita dalla signora __________ in sede di interrogatorio quando ha dichiarato di aver compilato il formulario con i dati del figlio semplicemente perché “(…) la vettura è intestata a suo nome. Non mi sono preoccupata di contattarlo in tal senso” (VPIF __________, all. ad AI 1). Non solo o non tanto perché chiunque, ricevendo un simile formulario (estremamente chiaro e succinto), capisce già solo dal «concerne» (“Richiesta generalità conducente”), peraltro evidenziato con tanto di sottolineatura e scrittura in grassetto, l’entità e lo scopo della richiesta; ma e soprattutto perché __________ sapeva che il figlio AP 1 era impegnato a disputare le ultime partite di campionato in quel periodo.
Inoltre, anche qualora si volesse credere - ancorché non provato - che l’appellante, alla ricezione del formulario e per tutti i 10 giorni successivi utili per la compilazione di quest’ultimo, fosse effettivamente all’estero in vacanza, la madre – in dubbio sull’identità del conducente – avrebbe dovuto quantomeno prendere contatto con il figlio per chiarire le circostanze in cui è avvenuto il rilevamento prima di inoltrare il documento. Così come, lo stesso AP 1, non appena rientrato e informato dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti avrebbe dovuto comunicare senza indugio alla Polizia le generalità dell’effettivo conducente e non invece attendere, ben più di 4 mesi, prima di venire interrogato sulla fattispecie.
c. Ulteriore elemento indiziante è la circostanza – accertata d’ufficio dal giudice di prime cure – che entrambi i fratelli dell’imputato erano detentori, al momento dei fatti, di una vettura. __________, che vive solo, possedeva una __________ targata __________ mentre __________ disponeva di una __________ targata __________ (cfr. estratti all. verb. dib. PrPen).
Solo la mamma, __________, non possedeva, al momento dell’infrazione, una macchina propria. Circostanza questa confermata dallo stesso appellante che, durante l’interrogatorio dinanzi al giudice di prime cure, ha specificato che capita che la sua macchina venga utilizzata dai suoi famigliari, “in particolare la mamma” (cfr. VI dib. PrPen). Mamma che, però, non era sicuramente alla guida del veicolo ____ quella sera. Dalle foto scattate dall’apparecchio radar è chiaro che al volante della vettura c’era un giovane uomo, sensibilmente simile per fronte alta, occhi, viso allungato e ovale alla fotografia a colori di AP 1 (cfr. fotografia a colori all. verb. dib. PrPen). Imputato che, come visto, era impegnato nelle ultime partite di campionato e che per raggiungere lo __________ da __________ aveva necessità di utilizzare la propria vettura.
d. Inoltre, il semplice raffronto delle foto in atti (e meglio, quelle di __________ e __________, all. ad AI 1, e quelle scattate dal radar) permette di escludere che alla guida dell’autovettura __________ vi fosse uno dei due fratelli dell’appellante. __________ e __________ hanno, infatti, un viso tondeggiante, ben diverso da quello ovale ed allungato ritratto nelle fotografie del rilevamento, notevolmente somigliante – invece – a quello dell’imputato.
Le foto scattate dal radar permettono, poi, anche di escludere che, al momento del controllo, alla guida della vettura vi fosse il padre dell’appellante: nonostante la loro qualità non
eccelsa, esse bastano ad accertare che, alla guida dell’__________, vi era una persona giovane.
e. Infine: il giorno, l’ora ed il luogo del rilevamento radar sono elementi che confortano l’accertamento secondo cui AP 1, la sera del 1 giugno 2018, era alla guida della sua __________. È infatti, come già correttamente ritenuto dal Pretore (cfr. consid. 9d sent. impugnata), del tutto plausibile che l’appellante stesse rientrando, la sera prima di un’importante partita valida per la promozione della sua squadra, da un allenamento di rifinitura e/o tattico e sia incappato, proprio nel consueto tragitto __________, nel controllo di velocità.
Ne segue che – pacifica (e non contestata) la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggetti dell’infrazione imputatigli – AP 1 deve essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato il 1 giugno 2018, sull’autostrada __________ in direzione sud, in territorio di __________, con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 123 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h.
Avuto riguardo alla comminatoria di pena dell’art 90 cpv. 2 LCStr (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) e all’art 47 CP (cfr., al riguardo, DTF 136 IV 55 consid. 5.4), è confermata la pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per un totale di fr. 1'200.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come la multa di fr. 240. -, ex art. 42 cpv. 4 CP (cfr. DTF 134 IV 60 e 135 IV 188).
Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dell’appellante.
Vista la situazione economica del condannato – che, al dibattimento d’appello, ha dichiarato che il suo reddito mensile si aggira sui 2000.- fr - gli oneri del presente giudizio vengono contenuti in complessivi fr. 1000.- (art 425 CPP). In forza dell’art. 428 cpv. 1 CPP, essi sono posti integralmente a carico dell’appellante.
Visto l’esito dell’appello, non si assegnano indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429 CPP; 90 cpv. 2, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 e 3 LCstr; 4a cpv. 1 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
giudica e pronuncia:
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere, il 1 giugno 2018 alle ore 20:58 sull’autostrada __________ in territorio di __________, circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 123 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento) e alla multa di fr. 240.- (duecentoquaranta) che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita da una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
La tassa di giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 1'450.- sono poste a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
Non si assegnano indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.