Incarto n. 17.2020.349+368 17.2021.12+314
Locarno 20 dicembre 2021/sm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente, Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
statuendo sull’appello presentato:
il 15 ottobre 2020 da
AP 1
rappr. dall' DI1
e sull’appello incidentale presentato:
il 15 gennaio 2021 da
AP1
rappr. dall’avv. DI2
contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2020 nei confronti di AP1 dal presidente della Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1° dicembre 2020)
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento:
A. Il 22 agosto 2018 attorno alle ore 18 AP1 e la sua compagna S. stavano facendo la spesa nel negozio Coop, situato all’interno del centro commerciale di Grancia. Anche ACP si trovava in quei frangenti all’interno del negozio Coop.
A un certo momento tra S. e ACP è iniziata un’animata discussione. S. ha allora immediatamente chiamato il compagno AP1 che si era allontanato da lei di qualche metro. Raggiunta la compagna, il litigio si è subito esteso, sotto gli occhi dei clienti del negozio Coop, ai tre partecipanti.
L’alterco è in seguito proseguito tra AP1 e ACP, in una prima fase sempre nel negozio Coop e in un secondo momento all’esterno di quel negozio, i due contendenti rimanendo comunque all’interno del centro commerciale, sino a quando è stata chiamata la Polizia che è in seguito giunta sul posto.
B. Il 30 ottobre 2018 ACP – riferendosi ai fatti del 22 agosto 2018 – ha sporto querela nei confronti di AP1 per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione. Egli ha altresì precisato di costituirsi “accusatore privato ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 lett. a e b CPP”.
C. Aperto e istruito il procedimento (con mandato conferito alla Polizia cantonale di interrogare le parti coinvolte), con decreto d’accusa n. 3736/2019 dell’8 agosto 2019 il procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di:
“1. coazione
per avere,
in data 22 agosto 2018, all’interno del negozio Coop situato presso il Centro commerciale Grancia,
usando violenza e minaccia di grave danno nei confronti di ACP, costretto lo stesso a tollerare determinati atti,
segnatamente,
dopo aver appreso dalla compagna S. che ACP, con il proprio cellulare, le aveva fotografato/filmato la zona del petto - circostanza negata da ACP -,
nell’atto di confrontarsi con lo stesso,
afferrandolo per il collo e stringendoglielo, nel contempo minacciandolo di un pericolo all’integrità fisica e meglio con le espressioni “ti ammazzo” e “ti stacco la testa”,
il tutto per almeno una decina di secondi,
costretto ACP a tollerare suddetti atti;
Lesioni semplici
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo e poco dopo gli eventi di cui al paragrafo 1., all’esterno nel negozio Coop,
tirandogli una testata in pieno volto, cagionato delle lesioni a ACP, segnatamente un “trauma nasale”, così come da attestazione medica 22.08.2018 dell’Ospedale regionale di Lugano, Civico, nonché dalle successive certificazioni mediche del 27.08.2018 e del 27.09.2018 (agli atti);
Ingiuria
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 1. e 2.,
tacciandolo con gli epiteti “testa di cazzo”, “maniaco” e “figlio di puttana”, offeso l’onore di ACP;”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-, sospendendone condizionalmente l’esecuzione per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni, ponendo a carico dell’imputato anche la tassa di giustizia e le spese.
D. Il 3 ottobre 2019 AP1 ha interposto opposizione al precitato decreto che il procuratore pubblico ha confermato il 9 ottobre 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per il dibattimento (doc. 1 incarto Pretura penale).
E. Il dibattimento davanti all’istanza precedente si è tenuto il 15 ottobre 2020. Durante la sua prima fase, il presidente ha comunicato alle parti “che i fatti verranno valutati anche sotto l’aspetto delle vie di fatto”.
Il dispositivo della sentenza è stato pronunciato quello stesso 15 ottobre 2020. La motivazione è poi stata intimata il 1° dicembre 2020. Il primo giudice ha così statuito:
“1. AP1 è prosciolto dalle imputazioni di coazione, lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3736/2019 dell’8 agosto 2019.
AP1 è autore colpevole di vie di fatto, per avere, in data 22 agosto 2018, all’interno del negozio Coop situato presso il Centro commerciale Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo.
Di conseguenza AP1 è condannato:
3.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
3.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
La tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 600.- sono poste a carico dello Stato.
Lo Stato verserà a AP1, e per lui all’avv. DI2, Lugano, fr. 6'000.- quale indennità ridotta per il parziale proscioglimento.
Non si assegnano ulteriori indennità.
L’accusatore privato è rinviato al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.”
F. Il 15 ottobre 2020 ACP ha annunciato di volere interporre appello contro tale giudizio. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha inoltrato il 22 dicembre 2020 la dichiarazione di appello, nell’ambito della quale ha indicato “che è appellata l’integralità della Sentenza”, precisando poi – con riferimento a ogni singolo punto del dispositivo del giudizio impugnato – di chiedere che l’imputato venga dichiarato autore colpevole dei reati di cui al decreto d’accusa, con conseguente condanna alla pena in quest’ultimo proposta e, quale ulteriore conseguenza, ha postulato la modifica dei dispositivi n. 4, n. 5 e n. 6 della sentenza pretorile “in esito all’accoglimento del presente appello”. Infine, ha domandato l’accoglimento delle proprie pretese di natura civile, soggiungendo che le stesse “verranno ulteriormente precisate in corso di procedura”.
Sempre nell’ambito della dichiarazione d’appello, a titolo di istanza probatoria l’accusatore privato ha postulato l’audizione degli agenti della polizia comunale di __________ intervenuti il giorno dei fatti, in particolare l’agente __________. Tale richiesta è stata ribadita il 25 novembre 2021. Statuendo il 1° dicembre 2021, l’istanza è stata respinta dalla direzione del procedimento.
G. Nel frattempo, il 15 gennaio 2021, l’imputato ha formulato dichiarazione d’appello incidentale, specificando di appellare i dispositivi n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 della sentenza 15 ottobre 2020, chiedendo in particolare di essere prosciolto dall’accusa di vie di fatto e che gli siano accordate integralmente le indennità per le spese legali sostenute fino al giudizio di primo grado, pari a suo dire a fr. 8'371.70 e poi quelle relative al procedimento di appello, con inoltre la conseguenza che, a fronte della richiesta di proscioglimento integrale dai reati a lui ascritti, nessuna pretesa di natura civile può essere riconosciuta all’accusatore privato.
H. Il pubblico dibattimento di appello si è tenuto il 7 dicembre 2021. In precedenza, con lettera del 23 novembre 2021, il procuratore pubblico aveva comunicato alla Corte che non avrebbe partecipato al dibattimento, postulando nondimeno la conferma del giudizio impugnato.
A conclusione dei rispettivi interventi:
l’accusatore privato ha chiesto l’accoglimento integrale dell’appello con conseguente condanna di AP1 per i reati di coazione, lesioni semplici e ingiuria. Con riferimento alle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ACP ha quantificato in fr. 5'000.- quelle riferite al procedimento di appello;
l’imputato ha chiesto la reiezione dell’appello, l’accoglimento di quello incidentale, e meglio il suo proscioglimento da ogni accusa oltre a un indennizzo ex art. 429 CPP che per il procedimento di appello ha quantificato in fr. 4'444.80.
ritenuto
in fatto e
in diritto: l’imputato
Convive con la sua compagna S., __________________.
L’imputato ha affermato di conseguire un reddito annuo di circa fr. 75'000.- e di versare in favore del figlio un contributo mensile di fr. 1'200.-.
AP1 è incensurato.
la querela
Nella querela ACP ha indicato di essersi recato verso le ore 18 presso il negozio Coop per fare la spesa, avendo annotato la lista delle cose da acquistare sul proprio cellulare.
Mentre si aggirava per gli scaffali del reparto surgelati, intento a fare la spesa, la compagna del querelato, S., si è rivolta all’accusatore privato accusandolo di averla fotografata e filmata, riprendendo, in particolare, il suo décolleté e chiamando in suo soccorso il proprio compagno AP1. Quest’ultimo, a detta di ACP, è intervenuto con fare aggressivo, chiedendogli di consegnargli il telefono cellulare, richiesta a cui l’accusatore privato non ha dato seguito. Visto il rifiuto, AP1, con atteggiamento minaccioso, si sarebbe avvicinato al querelante, spingendolo con forza contro un pilone del negozio, afferrandolo con una mano al collo affinché quest’ultimo non potesse divincolarsi. In questo frangente AP1 l’avrebbe inoltre minacciato: “ti ammazzo” e “ti stacco la testa”, continuando a tenere bloccato ACP contro il pilone “con una presa al collo”, mentre l’altra mano “serrata a pugno” l’avrebbe tenuta sotto il naso del querelante: a detta di quest’ultimo, l’espisodio sarebbe durato tra i 10 e i 20 secondi. Cessata la presa, l’accusatore privato, dandosi alla fuga, è uscito dal negozio Coop attraverso le casse.
AP1 l’avrebbe quindi seguito, continuando a proferire delle minacce e, raggiuntolo al di fuori del negozio, gli avrebbe “improvvisamente sferrato una violenta testata al volto colpendo in particolare il naso”. A seguito di tale evento ACP ha chiesto ad una commessa di chiamare la Polizia la quale, interventua sul posto, ha redatto, in data 26 novembre 2018 un rapporto di constatazione (AI 7 doc. 4). Sempre il 22 agosto 2018, ACP si è poi recato al pronto soccorso dell’Ospedale civico di Lugano dove gli sarebbe stato diagnosticato un trauma nasale con una “piccola escoriazione alla radice del naso” e il “naso leggermente deviato a dx”. Due ulteriori visite mediche hanno avuto luogo il 27 agosto 2018 e il 27 settembre 2018 (cfr. querela penale, pag. 2-4 e gli allegati B-E alla querela stessa).
l’istruttoria e le sue risultanze
Egli ha inoltre indicato di essersi recato, il medesimo giorno, al pronto soccorso dell’Ospedale civico di Lugano dove ha riferito al medico curante di aver subito un “mono trauma a livello del naso, non sanguinamento” (AI 1, doc. B). Nella “Lettera di dimissione” redatta dal dr. _________, medico assistente per l’appunto al pronto soccorso, è indicata la presenza di una “piccola escoriazione alla radice del naso” con “naso leggermente deviato a dx”.
Il 27 agosto 2018 ACP è stato visitato dal medico _________________ del Servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale regionale di Lugano. Nel relativo certificato medico è indicato fra l’altro che il paziente si è “già sottoposto a intervento di settoturbinoplastica nel passato”, ed è specificato che il “setto nasale è in asse” (AI 1, doc. D) La valutazione del dr. med. ____________ conclude evidenziando che non vi sono “indicazioni chirurgiche di significato attuale” e che “utili controlli al bisogno”.
Successivamente a tali due visite, ACP ha indicato di avere consultato il dr. med. __________ in relazione ad una “deformazione nasale in seguito a un trauma con frattura della piramide nasale e di seguito ostruzione nasale a sinistra” al fine di ottenere un preventivo per l’esecuzione di una rinoplastica (AI 1, allegato E). Durante il proprio interrogatorio l’accusatore privato ha riferito (pag. 5) di essere stato visitato anche in data 7 settembre 2018 dal dr. med. ____________ per una TAC dei seni paranasali. Malgrado l’agente interrogante gli abbia eslicitamente chiesto se “per caso è in possesso […] dei risultati esperiti durante la TAC dal dr. med. ____________” e nonostante l’accusatore privato abbia risposto di sì e che “li farò pervenire tramite il mio avvocato”, ACP non ha versato agli atti gli asseriti esiti della TAC da lui menzionata.
Il 14 maggio 2019 la Polizia cantonale ha proceduto all’interrogatorio, in veste di testimone, della compagna di AP1, S. (AI 7, doc. 2 e la precisazione della data dell’interrogatorio contenuta nel rapporto d’inchiesta a pag. 3 in basso). S. ha riferito che in data 22 agosto 2018, mentre stava facendo la spesa nel negozio Coop del centro commerciale di Grancia, ha notato un uomo (poi rivelatosi essere ACP) che si avvicinava a lei con il proprio telefonino, scattandole delle fotografie e filmandola, specificamente inquadrando il suo seno. Spaventata dalla situazione e temendo di essere ulteriormente importunata, ha chiamato il proprio compagno che l’ha raggiunta e ha chiesto a ACP di mostrargli il telefono e di fargli vedere cosa avesse filmato. A tale richiesta ACP – ha riferito ancora S. – ha risposto che, trattandosi di un luogo pubblico, egli poteva fare ciò che voleva. A fronte di tale rifiuto, AP1 ha allora prospettato a ACP: “chiamiamo la Polizia e gli fai vedere il telefono a loro”. Dopo un momento di silenzio, ACP – ha ancora soggiunto la testimone – si è messo a correre “e si ferma all’ingresso del supermercato”. A quel punto, ha proseguito S., ACP “inizia a cancellare nervosamente tutta una serie di file, vedevo il suo dito a scorrimento, vedevo che eliminava i file”. S. ha inoltre precisato di non avere visto il suo compagno prendere per il collo ACP, né tantomeno dargli una testata. Quest’ultimo si sarebbe limitato ad allontanarlo per proteggerla. AP1, a detta della sua compagna, si è limitato a metterla in sicurezza, mentre il querelante avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del suo compagno.
Il medesimo giorno, ovvero il 14 maggio 2019, è stato sentito dalla Polizia cantonale anche AP1, quale imputato (AI 7, doc. 3). Egli ha precisato che quel giorno mentre era intento a fare la spesa con la sua compagna è stato chiamato “con voce molto forte, quasi urlando” da quest’ultima che gli ha spiegato che un uomo, rivelatosi essere ACP, aveva filmato il suo décolleté e altre parti del corpo. L’imputato si è pertanto rivolto a ACP per chiedergli spiegazioni e in risposta questi gli ha in particolare detto che “è un mondo libero” e che pertanto “poteva fare ciò che voleva”, rifiutandosi di mostrargli il telefono. Al fine di impedirgli di cancellare le fotografie e le registrazioni dal suo telefonino l’imputato ha riferito di avere cercato “di fermarlo spingendolo contro un pilone li presente” precisando in seguito che “lo tenevo contro una colonna spingendolo sulla sua spalla per evitare che appunto cancellasse le foto e i filmati”. Successivamente ACP si è allontanato attraverso le casse del negozio Coop, cancellando – ha proseguito l’imputato – le riprese e le fotografie della sua compagna. La discussione fra i due è poi continuata sino all’arrivo della Polizia. L’imputato ha negato di avere dato una testata a ACP, così come di averlo insultato o minacciato. Egli ha peraltro precisato di non avergli in alcun modo impedito di andarsene e che ACP gli aveva riferito che stava aspettando la moglie e sua figlia intente anch’esse a fare degli acquisti. L’imputato ha infine soggiunto di avere notato che ACP, all’esterno del centro Coop, all’arrivo di sua moglie e di sua figlia “si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto”. Successivamente è giunta, come detto, la Polizia.
A seguito di tale intervento la Polizia ___________ ha redatto in data 26 novembre 2018 un rapporto di costatazione, nel quale sono sostanzialmente riportate le spiegazioni fornite sull’accaduto da AP1, S. e ACP. In tale rapporto viene riferito di “un piccolo taglio sul naso, tra cartilagine e osso” di ACP (AI 7, doc. 4).
Con ordine di perquisizione del 23 novembre 2018 emanato dal procuratore pubblico (AI 5) sono stati raccolti, presso il negozio Coop del centro commerciale di Grancia, dei filmati della videosorveglianza che mostrano i fatti accaduti all’interno del negozio (AI 7, chiavetta USB).
i reati di cui è accusato l’imputato e la valutazione delle risultanze istruttorie
coazione
8.1. Mentre la violenza consiste nell’uso di una forza fisica di una certa intensità nei confronti della vittima, la minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell’autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia. La legge esige un grave danno, in altre parole la prospettiva dello svantaggio, presentato come dipendente dalla volontà dell’autore, dev’essere idonea a intralciare la libertà di decisione o di azione del destinatario. Trattasi di una questione che va decisa sulla base di criteri oggettivi, prendendo come parametro una persona di media sensibilità. La possibilità di difendersi giudiziariamente contro il danno prospettato non lo priva senz’altro del suo carattere grave (sul quadro giuridico in ambito di coazione: STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2 con numerosi rinvii).
Anche intralciare “in altro modo la libertà d'agire” della vittima può adempiere la figura legale del reato di coazione. Questa formulazione generale del comportamento punibile utilizzata dall’art. 181 CP – vale a dire questo terzo mezzo di coazione menzionato dalla legge e formulato in modo assai ampio: Jürg-Beat Ackermann/Patrick Vogler/Laura Baumann/Samuel Egli, Strafrecht Individualinteressen, Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung, 2019, pag. 304 – dev’essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l' “altro modo” deve consistere in un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d’azione. In altre parole, deve trattarsi di un mezzo coercitivo che, per la sua intensità e il suo effetto, è analogo a quelli espressamente menzionati dalla legge.
Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2; STF 6B_559/2020 del 23 settembre 2020 consid. 1.1 con rinvii). Sapere se la limitazione della libertà d’agire altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall’importanza dell’intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti.
8.2. La coazione è un reato di evento (Erfolgsdelikt): l’uso del mezzo coercitivo deve limitare la libertà di agire della vittima. Il reato è consumato ove essa si comporti, almeno in parte, come vuole l’autore. Nel caso in cui invece la vittima non si lascia intimidire e non adotta il comportamento voluto dall’autore, la coazione è solo tentata (art. 22 cpv. 1 CP). Perché vi sia tentata coazione, l’autore deve agire con coscienza e volontà, accettando quanto meno l’eventualità che il mezzo coercitivo utilizzato intralci la libertà di agire della vittima (STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2.2 con rinvii).
9.1. Dagli atti non risulta che l’imputato abbia proferito le sopra citate affermazioni minacciose. I video sequestrati presso il negozio Coop sono privi di audio e non permettono alcun accertamento in tal senso. Certo, l’accusatore privato ha riferito di quelle parole sin dalla querela (pag. 6): sta di fatto, tuttavia, che l’imputato ha da subito negato questa circostanza (VI AP1 del 14 maggio 2019, pag. 6) e anche la sua compagna non ha riferito di espressioni minacciose da parte dell’imputato nei confronti di ACP (VI S. del 14 maggio 2019, pag. 9 in alto).
In altri termini, questa Corte non ha a questo specifico riguardo elementi sufficienti per fondare il convincimento che quelle espressioni siano state proferite. L’attendibilità delle concrete dichiarazioni su questo aspetto contenute nella querela (e poi ribadite durante l’interrogatorio dell’accusatore privato) non sono maggiori di quelle rilasciate dall’imputato e dalla sua compagna. Né sarebbe possibile, ovviamente, fondare il proprio convincimento su una valutazione di credibilità generale di una parte a dispetto dell’altra, il Tribunale federale avendo più volte sottolineato che per ricercare la verità materiale non è tanto determinante la credibilità generale della persona interrogata, nel senso di una duratura qualità personale, quanto piuttosto l'attendibilità della dichiarazione concreta rilasciata dalla persona (STF 6B_1051/2019 del 9 aprile 2020 consid. 4.2; STF 6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 3.1; STF 6B_41/2013 del 25 luglio 2013 cons. 3.2, con rivio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).
9.2. Diversa è la situazione relativa all’accusa di avere l’imputato afferrato per il collo ACP. Dopo la fase iniziale in cui si vede l’imputato raggiungere S. alla presenza di ACP e in seguito si notano l’imputato e l’accusatore privato muoversi e discutere per lo più uno accanto all’altro all’interno del negozio (video intitolato “presunto fotografo/fotografa”), passando poi al filmato intitolato “coppia/centrale 3” si può notare bloccando i fotogrammi in particolare agli orari 18:12:49.377, 18:12:49.497, 18:12:49.577 e 18:12:49.656 – fotogrammi che possono essere facilmente ingranditi sul video (e del resto all’imputato sono stati mostrati anche degli ingrandimenti cartacei già durante il suo primo interrogatorio) – che l’imputato afferra con la mano destra il collo dell’accusatore privato e che quest’ultimo arriva ad avere le spalle contro una colonna situata all’interno del negozio. Contrariamente alla tesi difensiva dell’imputato, si vede bene che la mano di quest’ultimo non è sulla spalla di ACP bensì sul collo. Questo accertamento è ulteriormente rafforzato – ancorché non ve ne sia bisogno, quei fotogrammi essendo già sufficientemente chiari – dal fatto che la mano dell’imputato, guardandola di lato, vale a dire da dove è collocata la videocamera che riprende la scena, non è orizzontale (ciò che avrebbe potuto lasciare presagire che la mano fosse appoggiata sulla spalla dell’accusatore privato) bensì è rialzata verso la posizione verticale, se ne vede in altre parole il dorso, a ulteriormente suffragare la tesi che la mano destra dell’imputato stava per l’appunto tenendo il collo dell’accusatore privato.
9.3. I precitati video permettono di stabilire che la scena in cui l’imputato ha afferrato l’accusatore privato al collo non è durata “almeno una decina di secondi” come prospetta il decreto d’accusa, bensì pochi istanti. La valutazione del primo giudice che l’ha quantificata con l’espressione “per un secondo” appare condivisibile (si tratta del secondo che inizia alle 18:12:49).
Gli avvenimenti di questi specifici frangenti – e, lo si ripete, sono questi specifici frangenti a essere oggetto del decreto d’accusa, ovvero la presa al collo per un secondo, dato che le asserite minacce non sono evincibili dalle risultanze istruttorie – non configurano il reato di coazione neppure ricorrendo alla clausola generale contenuta nella norma che punisce, come si è accennato, anche chi intralcia “in altro modo la libertà d'agire” della vittima. Infatti, a parte la circostanza che nemmeno il procuratore pubblico ha evocato nel decreto d’accusa (che determina la validità del principio accusatorio secondo l’art. 9 CPP) questa eventualità, riferendosi il magistrato inquirente all’uso della violenza e alla minaccia di grave danno, non si intravede quali possano essere gli eventuali altri comportamenti dell’autore in questo specifico contesto. Dovendo trattarsi di comportamenti che non sono né violenti né minacciosi di un grave danno (per potere ricadere in questa terza categoria prevista dall’art. 181 CP), la dottrina menziona, ad esempio, il sottrarre medicamenti alla vittima, di cui ella ha bisogno, la formazione di un “tappeto umano” su una strada per impedire il passaggio di un veicolo (numerosi esempi sono riportati da Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 451 e 452), ovvero tutte eventualità che di certo non si attagliano al caso concreto.
lesioni semplici
La testata sarebbe avvenuta “all’esterno del negozio Coop”, comunque sempre all’interno del centro commerciale di Grancia.
12.1. Nella propria querela ACP, lo si è già ricordato, ha riferito essersi trattato di “una violenta testata al volto” che lo ha colpito in particolare al naso (pag. 3). Anche durante il suo interrogatorio del 9 gennaio 2019 (pag. 4) ha qualificato la testata di “violenta” e data “direttamente al volto”.
L’imputato, dal canto suo, ha sempre negato di avere dato una testata all’accusatore privato (si veda segnatamente il suo verbale di interrogatorio del 14 maggio 2019, pag. 7).
12.2. Le immagini dei video presenti agli atti – che riprendono principalmente l’interno del negozio Coop mentre la copertura della videosorveglianza relativa a ciò che avviene negli spazi esterni al precitato negozio non è completa e vi sono momenti in cui l’imputato e l’accusatore privato non sono ripresi dalle telecamere – non riportano alcuna testata.
Anche il rapporto di constatazione della Polizia ______________ (AI 7, doc. 4) non aiuta a chiarire gli avvenimenti, quel rapporto limitandosi a riportare quanto le tre persone coinvolte (l’imputato, la sua compagna e l’accusatore privato) hanno raccontato agli agenti giunti sul posto quando l’alterco era terminato. La frase in cui è indicato che AP1 “dava un colpo con la testa a ACP” si limita a riportare quanto detto agli agenti da ACP.
Il fatto che nelle fasi in cui l’accusatore privato si trovava all’esterno del negozio Coop si sia prodotta un’escoriazione al suo naso è accertato. Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha riferito che nei frangenti finali dell’alterco, ovvero quando i protagonisti erano da tempo usciti dal negozio Coop e “sono arrivate la moglie e la figlia” di ACP, “notavo che si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto” (VI 14 maggio 2019, pag. 10 in basso). Emerge anche dall’esame del video intitolato “7 uscita”, in cui all’orario 18:14:44 e nei secondi successivi l’accusatore privato avvicina la propria mano al naso e così anche alle 18:15:35. Lo stesso dicasi per il successivo video intitolato “8 cassa”, in cui si vede ACP compiere lo stesso gesto (alle 18:15:46, 18:16:09 e 18:19:07). E l’escoriazione alla radice del naso risulta anche dalle fotografie prodotte dall’accusatore privato al dibattimento di appello e annesse al relativo verbale.
Senonché, se l’imputato avesse davvero tirato quella “violenta testata”, per di più “direttamente al volto” come ha riferito ACP, secondo questa Corte le conseguenze sarebbero state ben maggiori.
Non vi sono elementi sufficienti, anche prescindendo da quanto dichiarato da S. che ha riferito di non avere visto alcuna testata, per concludere con il necessario convincimento che l’imputato abbia dato una testata all’accusatore privato.
Del resto, anche la documentazione allestita dal pronto soccorso dell’Ospedale civico di Lugano, al quale ACP si era rivolto “un’oretta” (allegato C alla querela) dopo i fatti, riferisce di una “piccola escoriazione alla radice del naso”. Certo, vi è l’aggiunta “Naso leggermente deviato a dx” ma non è specificato se questa leggera deviazione sia di natura congenita o dovuta a un trauma di un’ora prima. Trarre conclusioni da questa affermazione (“Naso leggermente deviato a dx”) si rivela ancora più arduo per la Corte, tenuto conto che appena pochi giorni dopo i fatti, e meglio il 27 agosto 2018, ACP è stato visitato dal dottor _______________ del servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale regionale di Lugano che ha attestato: “setto nasale in asse, non perforazioni iatrogene”. Questi due certificati, inoltre, tolgono valenza al preventivo dei costi per una rinoplastica allestito cinque settimane dopo i fatti, il cui contenuto allude finanche a una “frattura della piramide nasale” di cui invece non vi è alcun accenno nei certificati rilasciati dall’Ospedale di Lugano il 22 agosto 2018 e il 27 agosto 2018, con la conseguenza che non si capisce se la prospettata rinoplastica non possa essere dovuta “a un trauma” diverso rispetto all’escoriazione del 22 agosto 2018.
12.3. In conclusione sull’accusa di lesioni semplici, il concreto comportamento dell’imputato rimproverato nel decreto d’accusa e che delimita l’oggetto del procedimento penale (Wolfgang Wohlers, Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 9 n. 11) è costituito dall’avere dato una testata in pieno volto all’accusatore privato: da quest’accusa l’imputato deve essere prosciolto non essendovi elementi sufficienti per convincere la Corte del verificarsi di questo comportamento.
ingiuria
13.1. L’art. 177 CP stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174 CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (cpv. 3).
13.2. Il primo giudice ha fra l’altro ritenuto che “in mancanza di prove sufficienti, l’imputato gode del dubbio in suo favore”, ha evidenziato che “non è improbabile che le parti si siano insultate mentre litigavano” ma che, alludendo ai filmati della videosorveglianza, “purtroppo l’immagine è muta” e che “in assenza di qualsivoglia altra prova, a fronte della (sola) parola dell’accusatore privato contro quella dell’imputato, quest’ultimo va prosciolto, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’” (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 8 e 9).
13.3. Al dibattimento di appello l’accusatore privato ha fra l’altro sostenuto che il primo giudice avrebbe assolto l’imputato applicando l’art. 177 cpv. 3 CP ma non è così: l’istanza precedente ha assolto l’imputato in mancanza di prove sufficienti.
E questa è la conclusione a cui necessariamente giunge anche questa Corte, in mancanza di elementi probatori concludenti.
vie di fatto
14.1. Secondo l’art. 126 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa (cpv. 1).
Dal lato oggettivo l’art. 126 CP comprende quegli attacchi all’integrità corporale di una persona che sono o del tutto privi di conseguenze o che comportano solo conseguenze di poca importanza (Godenzi, op. cit., ad art. 126 n. 1 ss. con rinvii).
Si può parlare di vie di fatto quando la misura generalmente e socialmente tollerata di influsso (“Einwirkung”) sul corpo di una persona viene superata (Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, op. cit., ad art. 126, con rinvio anche alla STF 6B_144/2016 del 13 aprile 2016 consid. 3.2 e, ancora di recente, STF 6B_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2).
Dal lato soggettivo, il reato di vie di fatto richiede l’intenzione, ossia che l’autore abbia agito consapevolmente e volontariamente. Il dolo eventuale è sufficiente.
14.2. Che la presa effettuata dall’imputato al collo di ACP superi la misura generalmente e socialmente tollerata di influsso sul corpo di una persona non può essere seriamente messo in discussione.
Certo, occorre che l’agire dell’autore abbia una certa intensità, ma dell’esistenza di questo presupposto basta guardare il video per convincersene senza esitazione. Tanto più che il subentrare di dolori fisici non è richiesto perché vi sia il reato di vie di fatto (STF 6B_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2 con rinvii; Andreas Donatsch, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 126 n. 1). È sufficiente che, in base a un criterio oggettivo, l’azione provochi nella persona interessata un chiaro sentimento di disagio (STF 6B_227/2019 del 13 settembre 2019 consid. 1.5). Così, ad esempio, anche l’afferrare per i capelli è già stato considerato vie di fatto (cfr. Gian Ege, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 126 n. 1 con rinvio giurisprudenziale). L’esistenza di un sentimento di disagio, oltremodo comprensibile per chiunque, sulla base dunque di un criterio oggettivo, è ben dimostrata nel caso concreto anche dall’atteggiamento dell’accusatore privato che immediatamente ha cercato di liberarsi, riuscendovi.
Anche la sopra riferita componente soggettiva del reato, ovvero l’intenzione, risulta con chiarezza dalle immagini, senza necessità di dilungarsi ulteriormente.
14.3. L’applicazione del sopra ricordato cpv. 3 dell’art. 177 CP – norma secondo cui se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse – non entra in discussione: a parte il fatto che si tratta di una norma potestativa, non vi sono elementi sufficienti e convincenti per la Corte che suffraghino la tesi dell’imputato secondo la quale l’accusatore privato lo avrebbe poco prima ingiuriato.
Il fatto che S. abbia affermato il contrario, in considerazione dello stretto rapporto di vicinanza fra quest’ultima e l’imputato, non permette a questa Corte di ritenere provata, in modo sufficientemente certo, l’esistenza di ingiurie proferite dall’accusatore privato nei confronti dell’imputato.
conclusioni sugli aspetti penali
commisurazione della pena
Nella fattispecie in esame il primo giudice ha condannato l’imputato alla multa di fr. 200.-. Ancorché la sanzione non possa dirsi severa, anzi, la stessa viene confermata da questa Corte, tenendo conto in particolare del tempo trascorso non solo dai fatti ma anche di quello intercorso dal primo giudizio. Come già stabilito dall’istanza precedente, in caso di mancato pagamento per colpa la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
pretese di diritto civile
Si tratta in particolare di pretese di risarcimento danni o di riparazione del torto morale (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 187 n. 596).
Le pretese civili dell’accusatore privato avanzate nel contesto di un processo penale sono sottoposte alla massima dispositiva e al principio attitatorio (STF 6B_1137/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 6.3; STF 6B_267/2016 del 15 febbraio 2017 consid. 6.1).
Nel caso concreto non risulta che l’accusatore privato abbia sufficientemente quantificato o motivato pretese desunte dal reato per il quale AP1 viene condannato: in applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP ACP viene pertanto rinviato al foro civile per le sue eventuali domande risarcitorie. Questa conseguenza, mitigata rispetto a quello che avverrebbe in un classico processo civile (in cui la richiesta verrebbe respinta), è voluta dal legislatore (Nicolas Jeandin/Stéphanie Fontanet, Commentaire romand, 2019, ad art. 126 n. 21).
tasse e spese di primo grado
18.1. L’art. 428 cpv. 3 CPP stabilisce che, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in esame), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).
18.2. In base all’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali del procedimento di prima istanza. L’attribuzione dei costi si basa sul principio secondo cui i costi devono essere sostenuti da chi li ha causati (DTF 138 IV 248 consid. 4.4.1 con riferimenti). È necessario un nesso di causalità adeguato tra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i costi sorti per l’accertamento (die Abklärung: STF 6B_460/2020 del 10 marzo 2021 consid. 10.3.1.), vale a dire i costi dell’inchiesta e del giudizio (STF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3.; STF 6B_744/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 4.3 con riferimenti).
Se l'imputato – accusato di una pluralità di azioni – viene riconosciuto solo parzialmente colpevole, allora fondamentalmente egli deve essere condannato a pagare le spese del procedimento di prima istanza solo in proporzione. I costi possono essere accollati all’imputato solo nella misura in cui essi sono subentrati mediante l’inchiesta e il giudizio relativi a quei reati per i quali viene emessa una sentenza di colpevolezza (oppure nelle eventualità previste dall’art. 426 cpv. 2 CPP che tuttavia non riguardano il caso qui in esame). In caso di assoluzione parziale, dunque, le spese procedurali sono da ridurre qualora siano sorti costi supplementari legati a imputazioni sfociate in un’assoluzione. Ciò vale in ogni caso se i diversi complessi accusatori (Anklagekomplexe) si lasciano chiaramente differenziare.
È tuttavia ammissibile accollare tutte le spese procedurali degli atti istruttori e del procedimento di prima istanza all’imputato ancorché parzialmente assolto, qualora le azioni messe a suo carico siano in stretta e diretta connessione e tutti gli atti istruttori erano necessari a riguardo di ogni capo d’accusa; (STF 6B_112/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 6.3. con numerosi rinvii; STF 6B_415/2021 dell’11 ottobre 2021 consid. 7.3.). Pertanto, in caso di complesso fattuale unitario, si può derogare al principio della messa a carico completa delle spese procedurali soltanto se l’istruzione penale ha comportato maggiori spese sul punto in cui l’imputato .stato assolto (STF 6B_460/2020 del 10 marzo 2021 consid. 10.3.1. con rinvio). Per la ripartizione delle spese ai sensi dell’art. 426 CPP non è determinante la qualifica giuridica né il numero dei reati contenuti nell’accusa bensì il complesso dei fatti per cui è stata promossa l’accusa (STF 6B_84/2020 del 22 giugno 2020 consid. 2.4 con rinvii).
Siccome un’esatta valutazione di quali costi siano da ricondurre a quali accuse risulta difficile, il Tribunale federale lascia alle corti cantonali un certo margine di apprezzamento nella suddivisione delle spese procedurali.
19.1. L’istanza precedente ha stabilito al dispostivo n. 3.2. della sua sentenza che l’imputato viene condannato “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta” e che la “tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 600.- sono a carico dello Stato”, con ciò lasciando intendere che dell’importo complessivo di fr. 1'600.-, una quota di fr. 1'000.- sia a carico dell’imputato e una quota di fr. 600.- a carico dello Stato. Dalla “Distinta spese” riportata in calce alla sentenza di primo grado emerge invece che all’imputato sono state addossate spese nella misura di fr. 400.- e allo Stato nella misura di fr. 600.-.
19.2. A fronte dei principi di suddivisione dei costi ricordati al consid. 18. la ripartizione operata dal primo giudice appare benevola nei confronti dell’imputato, al quale andava accollata (almeno) la metà delle spese procedurali, vista la sua condanna e considerato il fatto che i costi dell’inchiesta e del procedimento di primo grado hanno riguardato – almeno per metà – il complesso dei fatti (quelli interni al negozio Coop) che hanno condotto alla condanna per vie di fatto dell’imputato.
Anche la circostanze che una parte (per di più maggioritaria) delle spese procedurali sia stata posta a carico dello Stato (punto n. 4 del dispositivo) non appare convincente alla luce dell’art. 427 cpv. 2 CPP e della giurisprudenza del Tribunale federale, il quale in diverse occasioni ha ricordato che la parte querelante che partecipa al procedimento in veste di accusatrice privata (proprio come nel caso di specie) fondamentalmente deve sopportare il completo rischio di pagare le spese (da ultimo DTF 147 IV 47 consid. 4.2.2., pag. 51). Chi sporge una querela e prende parte alla procedura come accusatore privato deve in altre parole assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di comportamento temerario.
19.3. Sia come sia, con l’appello principale non è specificamente chiesta una diversa ripartizione delle spese di prima istanza per l’eventualità in cui l’appello principale venga respinto nella sua domanda principale (condanna dell’imputato per i reati di cui al decreto d’accusa). Quanto all’appello incidentale, esso mira a questo riguardo a fare eliminare la messa a suo carico parziale delle spese procedurali. Quanto al punto n. 4 del dispositivo, esso è stato impugnato dall’accusatore privato, chiedendo che venga modificato “in esito all’accoglimento del presente appello”. Ora, modificare il dispositivo n. 4 accollando all’accusatore privato parte delle spese procedurali che l’istanza precedente ha posto a carico dello Stato, equivarrebbe a riformare il giudizio di primo grado a scapito dell’appellante medesimo, a dispetto del divieto della reformatio in peius stabilito dall’art. 391 cpv. 2 CPP, tale principio venendo violato anche mutando la ripartizione dei costi di prima istanza a detrimento dell’accusatore privato solo appellante sul punto (cfr. STF 6B_1046/2013 del 14 maggio 2014 consid. 2.3.).
tasse e spese d’appello
L’art. 428 cpv. 1 CPP, norma che – in maniera esclusiva – regolamenta la suddivisione delle spese in appello (STF 6B_370/2016 del 16 marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
Prevalere o soccombere in una procedura ricorsuale dipende dalle richieste (Rechtsbegehren) formulate in seconda istanza dalla parte che inoltra il mezzo di impugnazione. È determinante se e in che misura la parte ricorrente – a scapito dell’altra parte – ottiene un cambiamento della decisione impugnata (STF 6B_701/2019 del 17 dicembre 2020 consid. 2.3 con numerosi rinvii; Yvona Griesser, op. cit., ad art. 428 n. 1 con riferimento alla chiara DTF 123 V 156 consid. 3c pag. 158).
appello principale (di ACP)
20.1. ACP, in relazione al suo appello, risulta interamente soccombente e ne sopporta pertanto integralmente le tasse e le spese di complessivi fr. 1'600.-.
appello incidentale (di AP1)
20.2. AP1, interamente soccombente in relazione al suo appello incidentale, ne sopporta integralmente le tasse e le spese di complessivi fr. 1'200.-.
indennità
a favore di AP1
21.1. L’art. 432 cpv. 2 CPP prevede che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Nella DTF 147 IV 47 ss. il Tribunale federale ha chiarito che nei procedimenti promossi a querela di parte non è necessario che l'accusatore privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. Gli stessi presupposti per cui l’accusatore privato o il querelante possono venire astretti a sopportare i costi del procedimento giusta l’art. 427 cpv. 2 CPP valgono anche per potere obbligare l’accusatore privato o il querelante a indennizzare le spese dell’imputato sostenute per la propria difesa sull’aspetto penale (Stefan Wehrenberg/ Friedrich Frank, Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 432 n. 15). Se un imputato viene prosciolto da un determinato reato e condannato per un altro di cui era accusato, sopporta una parte dei costi (per la parte in cui viene condannato) ma ha diritto a un’indennità per le spese connesse con l’accusa da cui è stato prosciolto (Yvona Griesser, op. cit., ad art. 430 n. 4).
L’art. 436 cpv. 1 CPP stabilisce che le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429-434.
21.2. AP1 ha chiesto un’indennità di fr. 8'371.70 per le spese legali sostenute fino al giudizio di primo grado e di fr. 4'444.80 per il procedimento di appello. Tali importi, sulle base di tutte le circostanze, della (tutto sommato esigua) complessità della vicenda, e dell’esito sono senz’altro eccessivi.
Il numero di ore di lavoro che la pratica ha richiesto, fondandosi anche sulla durata degli atti istruttori indicata nei rispettivi documenti, possono essere così riassunte, rispettivamente in parte stimate: 3 ore e 45 minuti per gli interrogatori (oltre a 50 minuti di trasferte), 2 ore e 45 minuti per il dibattimento in Pretura penale (oltre a 1 ora e 20 minuti di trasferta), 10 minuti per la lettera al Ministero pubblico del 2 ottobre 2019, 40 minuti per la lettura della sentenza pretorile, 30 minuti per la redazione della dichiarazione di appello incidentale e 3 ore per il dibattimento di appello (oltre a 2 ore di trasferta). A ciò si possono ragionevolmente aggiungere, stimandole come necessarie, 2 ore di colloqui col cliente e 4 ore di preparazione per il primo dibattimento, oltre a 3 ore per i) un ulteriore colloquio col cliente dopo il primo giudizio e ii) la preparazione del dibattimento di appello. Ciò porta a un totale di 24 ore di lavoro. Considerando la tariffa oraria richiesta (conforme all’art. 12 Rtar) di fr. 280.- l’ora, si perviene a un totale di fr. 6’720.-, a cui si aggiungono fr. 672.- di spese (10%) e l’IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7’392.-) per complessivi fr. 7'961.20.
21.3. Visto l’esito del procedimento, si giustifica di accordare a AP1, in relazione alle accuse da cui è stato assolto, un’indennità ridotta (in ragione di ½) di fr. 3'980.60 per il procedimento di primo e di secondo grado, da porsi a carico di ACP (art. 432 cpv. 2 CPP).
a favore di ACP
22.1. L’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa. Il successivo cpv. 2 della norma stabilisce che l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza. A questo riguardo, in altre parole, non vale il principio inquisitorio (Yvona Griesser, op. cit., ad art. 433 n. 4 con rinvii; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 721 n. 2355).
Il vincere la causa ai sensi della precitata lett. a dell’art. 433 cpv. 1 CPP consiste di regola nella condanna dell’imputato (nel caso in cui l’accusatore privato abbia dichiarato di partecipare al procedimento penale con un’azione penale) e/o nel prevalere da parte dell’accusatore privato (che ha inoltrato un’azione civile) sugli aspetti civili (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, op. cit., ad art. 433 n. 6). Il diritto all’indennizzo è limitato alle spese sorte in connessione con il procedimento (in analogia con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP: Yvona Griesser, op. cit., ad art. 433 n. 1).
22.2. ACP ha chiesto un’indennità di fr. 5'481.90 (comprensiva di spese e IVA) per il procedimento di primo grado e un’indennità forfettaria di fr. 5'000.- per il procedimento d’appello.
Tenuto conto del lavoro necessario per garantire un adeguato patrocinio, si giustifica di ritenere forfettariamente anche per il rappresentante dell’accusatore privato 24 ore di lavoro (trasferte comprese) per il procedimento di primo e di secondo grado, retribuite a fr. 280.- l’ora (ex art. 12 Rtar). Si perviene pertanto a un totale di fr. 6’720.-, a cui si aggiungono fr. 672.- di spese (10%) e l’IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7’392.-) per complessivi fr. 7'961.20.
22.3. Anche per ACP, considerato l’esito del procedimento, in cui egli vince la causa solo parzialmente, l’indennità (ex art. 433 cpv. 1 CPP) deve essere ridotta in ragione di ½ ed è pertanto fissata in complessivi fr. 3'980.60 per il procedimento di primo e di secondo grado. Tale indennità è posta a carico di AP1.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 80, 84, 348 ss., 379 ss., 398 ss., 405 cpv. 1, 408, 422 ss., 426 ss., 432, 433, 436 CPP, 42, 44 e 47 ss., 106, 123, 126, 177 e 181 CP, nonché, sulle spese, anche la LTG e, sulle ripetibili, anche il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di ACP è respinto.
II. L’appello incidentale di AP1 è respinto.
III. Di conseguenza:
AP1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto per avere, il 22 agosto 2018 all’interno del negozio Coop situato nel centro commerciale di Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo.
AP1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento per colpa questa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Le spese giudiziarie del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'000.- (mille) sono poste a carico di AP1 in ragione di fr. 400.- (quattrocento) e per i rimanenti fr. 600.- (seicento) a carico dello Stato.
4.1. Gli oneri processuali dell’appello di ACP, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'400.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’600.-
sono posti a suo carico.
4.2. Gli oneri processuali dell’appello incidentale di AP1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a suo carico.
5.1. ACP è tenuto a versare a AP1 un’indennità ex art. 432 cpv. 2 CPP di fr. 3'908.60 per il procedimento di primo e di secondo grado.
5.2. AP1 è tenuto a versare a ACP un’indennità ex art. 433 cpv. 1 CPP di fr. 3'908.60 per il procedimento di primo e di secondo grado.
IV. Intimazione a:
V. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.