Incarto n. 17.2020.333+338 17.2020.360

Locarno 21 luglio 2021/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente, Ilario Bernasconi e Manuela Frequin Taminelli

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire sugli appelli

IM2AP 1

rappr. dall' DI2

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 25 settembre 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 novembre 2020)

esaminati gli atti;

riassunto dei

fatti e del

procedimento: A. Il 19 ottobre 2018 a Pazzallo (quartiere di Lugano) è avvenuto un incidente sul lavoro, in un cantiere finalizzato alla costruzione di tre palazzine e cinque casette a schiera.

Attorno alle 9 del mattino IM2, capo di un gruppo di operai della _________________________ SA (società attiva nel cantiere e che doveva collocare i casseri), formato – oltre che da lui – da F., E. e N. ha chiesto a S., gruista alle dipendenze della _________________ SA, di spostare un cassero composto di tre elementi, così da potere preparare la successiva armatura di un muro portante su un piano di una palazzina in costruzione.

Dopo che S. aveva spostato il cassero con la gru nel luogo stabilito, IM2 (in seguito: IM2) ha dato ordine alla propria squadra di puntellarlo. In seguito egli ha detto a F. di sganciare le pinze che collegavano il cassero alla gru. Il cassero, dal peso complessivo di 990 chilogrammi è caduto addosso a IM2. Una grande cassa di metallo ha impedito che il cassero cadesse del tutto a terra, schiacciando completamente IM2. Nondimeno, quest’ultimo ha riportato un “trauma da schiacciamento” con fratture in più punti, segnatamente al piede destro, alla caviglia destra, alla tibia destra, la “frattura del processo trasverso di L1-L5”, la “frattura composta dei processi spinosi di L3 ed L4”, la “frattura del corpo vertebrale di L4”, la “frattura arco posteriore 11a costa [costola] sinistra” oltre a un ematoma, una lussazione e una ferita superficiale (in dettaglio si veda la diagnosi contenuta nella documentazione dell’Ospedale regionale di Lugano di cui all’AI 1).

B. L’inchiesta è stata eseguita dalla polizia cantonale che ha trasmesso il proprio rapporto al Ministero pubblico il 6 marzo 2019 (AI 1). Sulla base di tale rapporto il procuratore pubblico ha emesso il 23 maggio 2019:

  • da un lato, un decreto di non luogo a procedere (AI 4) a favore di N. e S. per i reati di violazione delle regole dell’arte edilizia e di lesione colpose nonché a favore di E., IM1 e F. per il reato di lesioni colpose;

  • dall’altro ha emesso quattro decreti d’accusa, e meglio: nei confronti di IM2 (AI 6), di E. (AI 7) e di F. (AI 8) per il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 1 CP. Nei confronti di IM1 (AI 5) per il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza ex art. 229 cpv. 2 CP.

C. Il decreto di non luogo a procedere così come i decreti di accusa nei confronti di E.e di F., rimasti incontestati, sono passati in giudicato.

IM2 ha sollevato opposizione il 31 maggio 2019 (AI 9) al decreto d’accusa emesso a suo carico. Lo stesso ha fatto IM1 il 7 giugno 2019 (AI 10) avverso il decreto d’accusa che lo concerne.

Il 9 luglio 2019 il procuratore pubblico ha confermato entrambi i decreti di accusa e ha pertanto trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

D. L’istanza precedente ha dapprima riunito i procedimenti il 13 maggio 2020. In seguito, il 25 settembre 2020, ha avuto luogo il dibattimento. Statuendo quello stesso giorno, la motivazione è poi stata intimata il 20 novembre 2020, il primo giudice – riprendendo alla lettera il contenuto delle accuse contenute nei due decreti – ha così pronunciato:

IM2 è autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CPS) per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, dirigendo ed eseguendo i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento di un muro interno di una palazzina in costruzione, presso il cantiere gestito da ________ SA), trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente per avere, in veste di dipendente (caposquadra) della ditta _______________________ SA, utilizzato materiale inidoneo e una procedura non corretta per la posa e messa in sicurezza della citata cassaforma, provocando così la sua destabilizzazione e caduta al suolo (sopra di lui), mettendo in pericolo non soltanto la sua integrità fisica, ma anche quella degli altri operai (N., E. e F.) impegnati nei lavori di posa del cassero; più in particolare, per avere utilizzato, al fine di assicurare la cassaforma di cui sopra, dei puntelli per solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici (e ciò in urto con quanto previsto dalle norme di sicurezza SUVA), rispettivamente per avere ordinato, a F., di sganciare la cassaforma dalla gru, prima che la messa in sicurezza fosse stata terminata, segnatamente prima che N. eseguisse i fori per l’inserimento degli ancoraggi Espresso Doka al fine di applicare le catene tiranti (peraltro non autorizzate, e quindi non conformi sia alle indicazioni di montaggio del fabbricante, sia alle norme SUVA), senza verificare, inoltre, se l’operaio E. (che doveva puntellare il cassero dall’altra parte della parete) avesse o meno terminato il suo compito, provocando così la caduta della cassaforma sopra di lui, riportando le lesioni descritte nel certificato medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico (fratture agli arti inferiori e di alcune vertebre lombari), mettendo in pericolo anche l’integrità fisica degli altri operai, in specie quella di F. (che era salito sul cassero per sganciarlo dalla gru e che è riuscito a balzare dallo stesso prima che rovinasse a terra, senza riportare nessuna lesione).

Ha esentato IM2 dalla pena in applicazione dell’art. 54 CP, addossandogli le tasse e le spese giudiziarie.

Per quanto concerne IM1, il primo giudice lo ha ritenuto:

autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia, per negligenza (art. 229 cpv. 2 CPS) per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, in qualità di dipendente (capocantiere) di _________________ SA, dirigendo (in veste di responsabile della sicurezza del cantiere, con l’onere di istruire gli operai e di controllare i materiali), i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento di un muro interno di una palazzina in costruzione presso il cantiere gestito da ________ SA), eseguiti dagli operai IM2 (caposquadra), N. e F. (dipendenti della ditta __________________ SA) e E. (dipendente della ditta _______ SA), trascurato negligentemente le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone; e meglio per aver lasciato che i citati operai eseguissero la posa della cassaforma di cui sopra, utilizzando materiale inidoneo e seguendo una procedura non corretta, segnatamente utilizzando dei puntelli per solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici a “L” (e ciò in urto con quanto previsto dalle norme di sicurezza SUVA), rispettivamente, che sganciassero la cassaforma dalla gru prima di terminare la procedura di messa in sicurezza, in particolare prima che l’operaio N. eseguisse i fori per l’inserimento degli ancoraggi Espresso Doka e che venissero applicate le catene tiranti (peraltro non autorizzate e quindi, comunque, non conformi sia alle indicazioni di montaggio del fabbricante, sia alle norme SUVA), di guisa che, non essendo stata correttamente puntellata, né messa in sicurezza prima di essere sganciata dalla gru, la cassaforma si è destabilizzata ed è rovinata a terra, cadendo sopra IM2 (il quale ha riportato delle fratture agli arti inferiori e ad alcune vertebre lombari, così come attestato dal certificato medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico agli atti), nonché mettendo in pericolo anche l’integrità fisica degli altri operai, in specie quella di F. che era salito sul cassero per sganciarlo dalla gru e che è riuscito a balzare dallo stesso prima che cadesse sul suolo, senza riportare lesioni.

Lo ha pertanto condannato alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.- ciascuna, pari a complessivi fr. 2'700.-, sospendendone l’esecuzione per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-, ponendo altresì a suo carico le tasse di giustizia e le spese giudiziarie.

E. Contro il giudizio della Pretura penale sia IM2 sia IM1 hanno annunciato appello, confermando questa loro intenzione dopo avere ricevuto la motivazione della sentenza.

Il pubblico dibattimento d’appello, si è tenuto il 24 giugno 2021. D’entrata la Corte ha comunicato alle parti che valuterà se i fatti di cui al decreto di accusa nei confronti di IM2 siano se del caso da sussumere sotto l’art. 229 cpv. 2 CP. Al termine del procedimento entrambi gli imputati hanno chiesto il proprio proscioglimento. Il procuratore pubblico, dal canto suo, non è comparso al dibattimento né ha avanzato alcuna richiesta.

ritenuto

in fatto e

in diritto: IM1

  1. Come accennato al consid. B., il 23 maggio 2019 il procuratore pubblico ha emanato diverse decisioni. Con specifico riferimento a IM1, il magistrato inquirente ha da un lato emanato un decreto di non luogo a procedere a suo favore “per il tiolo [recte: titolo] di lesioni colpose gravi, sub semplici” e dall’altro ha emesso a suo carico un decreto di accusa per violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza.

1.1. Questo modo di procedere del procuratore pubblico non è privo di conseguenze sul giudizio odierno di questa Corte.

Infatti, la fattispecie (intesa come Lebenssachverhalt) alla base delle due decisioni del magistrato inquirente è la medesima e consiste nelle operazioni di fissaggio (e meglio: di tentativo di fissaggio) di un cassero composto da tre elementi che, poco dopo le ore 9 del 19 ottobre 2018 a Lugano-Pazzallo, è caduto addosso a IM2, fortunatamente non in modo completo.

Per questa fattispecie il procuratore pubblico ha emanato, dunque, (anche) un decreto di non luogo a procedere.

In base all’art. 310 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che: gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (lett. a), vi sono impedimenti a procedere (lett. b), si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8.

Incontestato, il decreto di non luogo a procedere è passato in giudicato.

Il cpv. 2 del precitato art. 310 CPP stabilisce che per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento. La norma rinvia così agli art. 320 ss. CPP.

Ciò che è importante ritenere al proposito, con riferimento al caso concreto, è che un decreto di non luogo a procedere che non viene impugnato (come in casu) o che viene impugnato senza successo passa in giudicato ai sensi dell’art. 320 cpv. 4 CPP, il che significa che tale decreto ha l’effetto di una decisione finale assolutoria (Landshut/Bosshard, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 310 n. 14 e ad art. 323 n. 1; con esplicito riferimento al decreto di abbandono, alle cui norme comunque – come detto – la regolamentazione sul decreto di non luogo a procedere rinvia, vedasi DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1, pag. 365).

Ora, con riferimento alla medesima fattispecie non può essere pronunciata una condanna sulla base di un punto di vista giuridico mentre, da un altro punto di vista, viene pronunciato un decreto di abbandono (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1, pag. 366) rispettivamente un decreto di non luogo a procedere. Dev’essere deciso in modo unitario (einheitlich). Identità dei fatti sussiste quando alla base dell’uno e dell’altro procedimento vi sono fatti identici o quantomeno fatti che sono nella sostanza gli stessi. La qualifica giuridica di questi fatti è irrilevante. Chi in Svizzera è stato condannato o prosciolto con un giudizio passato in giudicato, non può venire perseguito nuovamente per quei medesimi fatti (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2, pag. 366, con numerosi rinvii).

1.2. Da quanto precede risulta che il decreto di non luogo a procedere pronunciato dal procuratore pubblico e passato in giudicato crea un effetto di sbarramento (Sperrwirkung) che non permette a questa Corte di pronunciare alcuna condanna anche nell’eventualità in cui i presupposti del reato di violazione delle regole dell’arte per negligenza fossero adempiuti. A questa Corte non resta che pronunciare l’abbandono del procedimento nei confronti di IM1, al fine di non violare il principio “ne bis in idem” (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.4, pag. 369).

1.3. Nulla muta a questa conclusione il fatto che il magistrato inquirente abbia pronunciato le due decisioni lo stesso giorno e che nel decreto di non luogo a procedere abbia indicato che, determinati operai “e IM1 (in qualità di dirigente responsabile della sicurezza sul cantiere) si sono resi colpevoli di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 CPS. Pertanto, nei loro confronti si procederà, in separata sede, per siffatto titolo di reato”, riservandosi e preannunciando, quindi, di perseguire IM1 per questo reato. Nel procedimento alla base della più volte citata DTF 144 IV 362 ss., il procuratore pubblico aveva pronunciato finanche nel medesimo decreto d’accusa, da un lato di ritenere l’imputato autore colpevole di coazione e dall’altro (appunto nello stesso decreto d’accusa) aveva abbandonato il procedimento nei suoi confronti per il reato di minaccia. Tale decreto di abbandono parziale era passato in giudicato. L’Alta Corte ha evidenziato che può essere sì fondamentalmente vero che per l’imputato doveva essere chiaro che il procedimento penale non veniva abbandonato, tuttavia questo non cambia nulla al fatto che erroneamente erano state pronunciate due decisioni relative alla medesima fattispecie, delle quali solo una – il decreto di abbandono – era creciuto in giudicato. Non ravvisandosi motivi di nullità e il decreto di abbandono non essendo stato impugnato, l’azione penale dello Stato si era estinta a causa di un errore del ministero pubblico; il fatto che l’errore sia stato eventualmente riconoscibile per il ricorrente (imputato) – ha concluso il Tribunale federale – non cambia nulla al fatto che l’effetto di sbarramento derivante dalla forza di cosa giudicata materiale del decreto di abbandono abbraccia e include la fattispecie da ogni punto di vista giuridico (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3, pag. 369).

IM2

  1. Giusta l’art. 229 CP chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria (cpv.1).

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2).

2.1. La trascuranza di regole riconosciute dell’arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure demolendo una costruzione. L’art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt): quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole riconosciute dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza la sfera di responsabilità del singolo partecipante all’intervento edilizio. Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio ambito di lavoro.

L’osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può, pertanto, essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole concernenti la statica (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76).

L’ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle usanze in vigore nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli, Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229 n. 20 e 21 con rinvii).

L’atto previsto dall’art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto di riconosciute regole dell’arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In definitiva, l’art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell’autore, tale norma sollecitando le persone che, nell’ambito della direzione o dell’esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L’art. 229 CP limita in proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle persone che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in ogni singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la sfera di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come detto, in base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le concrete circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2.; 6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.).

La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie l’attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare l’esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro rispettiva area di competenza – siano responsabili di un’unica e identica violazione delle regole dell’arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1 con rinvii).

2.2. Come possibili autori si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 24 e ss. nonché 34 e ss.; Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 63).

La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il caposquadra, l’artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 35-37 con rinvii).

Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato (STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 229 n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da ausilio all’erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.

2.3. Come detto, il comportamento vietato dall’art. 229 CP consiste nel fatto che l’autore trascura le regole riconosciute dell’arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo oppure omettendo le dovute misure di sicurezza.

Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, op. cit., ad art. 229 n. 2). Le regole riconosciute dell’arte edilizia sono spesso ancorate nell’ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan Trechsel/Anna Coninx, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 229 n. 5). Anche le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) rientrano tra queste regole riconosciute dell’arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 65).

Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1).

La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1).

Affinché l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto, il comportamento delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3.1). Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi anche la salute: Bernard Corboz: Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita di persone vengono concretamente messi in pericolo.

Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 42).

Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 2013, pag. 106).

2.4.

2.4.1. A livello soggettivo, il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige l’intenzionale violazione delle regole dell’arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l’autore abbia l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo della vita o dell’integrità corporale. Che questo elemento – ossia che l’autore deve essere consapevole di mettere in pericolo la vita o l’integrità delle persone – sia difficile da dimostrare, non abbisogna di particolari spiegazioni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45). Il dolo eventuale non è sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal II, 2017, ad art 229 n. 22; Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige soggettivamente l’intenzionale inosservanza delle regole riconosciute dell’arte edilizia unita a una consapevole messa in pericolo (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., pag. 77 n. 33).

Di principio l’intenzione di violare regole riconosciute dell’arte e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono contemporaneamente (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45).

Il Tribunale federale ha più volte ricordato che chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio).

2.4.2. Sempre a livello soggettivo, il cpv. 2 dell’art. 229 CP penalizza la violazione per negligenza delle regole dell’arte edilizia. La negligenza deve riferirsi sia alla violazione delle regole dell’arte edilizia sia alla messa in pericolo derivante da tale violazione. Al riguardo è sufficiente che il pericolo per la vita e l’integrità venga creato per negligenza (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 46 con numerosi rinvii).

Un comportamento per negligenza ai sensi del cpv. 2 dell’art. 229 CP sussiste ad esempio in caso di sorveglianza e controllo insufficienti. Un’imprevidenza colpevole sussiste anche in caso di non conoscenza delle regole dell’arte edilizia, con le quali l’interessato avrebbe invece dovuto avere familiarità.

Alcuni autori ritengono applicabile l’art. 229 cpv. 2 CP anche nella costellazione in cui è data una violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia mentre non sussiste la consapevolezza della messa in pericolo (richiesta dal cpv. 1 della norma), bensì solo negligenza, ossia l’autore ignora per negligenza che la violazione intenzionale mette in pericolo delle persone (così ad esempio Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal II, 2017, ad art 229 n. 23 con rinvio; Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 4; si vedano anche gli autori citati da Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 46).

  1. Con riferimento a IM2, l’istanza precedente ha correttamente accertato l’esistenza dei presupposti oggettivi del reato. Alle motivazioni del giudizio impugnato su tali aspetti (consid. 5-8) si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

3.1. Si può ancora aggiungere che la modalità con cui IM2 intendeva fissare il cassero non è conforme alle prescrizioni fornite dal fabbricante (si veda il rapporto della polizia scientifica del 17 febbraio 2019, foto 23). In questo contesto, l’art. 32a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) stabilisce che le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.

Ma non solo: parallelamente sono state violate le chiare prescrizioni emesse dalla SUVA nella propria scheda tematica intitolata “Puntelli di stabilizzazione per casseri”, che vieta esplicitamente anche puntelli per solette. Non necessita commenti la fotografia n. 4 riportata a pag. 2 della scheda tematica in questione e la sottostante didascalia: “Un montatore operante nella parte superiore della casseratura è stato travolto dalla caduta di un modulo. È assolutamente vietato usare i puntelli per solette per sostenere i casseri!”.

E, a dirla tutta, il caposquadra ha dato ordine a F. di liberare il cassero dai ganci collegati alla gru addirittura senza nemmeno controllare come il suo subalterno E. avesse collocato il (non conforme) puntello. Quest’ultimo operaio, richiesto di esprimersi su come sia avvenuto il controllo dei puntelli “prima che il cassero venga sganciato”, così si è infatti espresso:

“D: [IM2] ha fatto tale azione?

R: Il mio di sicuro non è venuto a controllarlo. L’altro lato non l’ho visto quindi non posso esprimermi.” (VI E., 9.11.2018, pag. 6)

Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso imputato IM2 al dibattimento di primo grado (“Lei ha visto come era fissato il cassero? Dalla mia parte sì, dall’altra parte non ho visto”).

3.2. Sempre nell’ambito dei presupposti oggettivi del reato, un approfondimento questa Corte lo svolge con riferimento all’elemento costitutivo del reato consistente nella concreta messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.

3.2.1. Secondo la dottrina dominante l’art. 229 CP è, come già accennato, un reato di messa in pericolo concreta (konkretes Gefährdungsdelikt). L’Alta Corte, nella sua costante giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da questo tipo di reati è dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose, sussiste la probabilità o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit) della lesione del bene giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 61; STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). La probabilità della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto pericolo possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi.

Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario pericolo in un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione prevista dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare che a fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a vent’anni di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una probabilità piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della proprietà e con ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha proseguito l’Alta Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in base alla giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger collectif) e può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo di una singola persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il Tribunale federale le aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a, pag. 130, con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale), stabilendo che quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il reato può essere commesso già in caso di messa in pericolo di una singola persona, individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag. 243 l’Alta Corte aveva già stabilito che l’esistenza di un pericolo collettivo non è una condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225 CP (norma quest’ultima che reprime l’uso colposo di materie esplosive o gas velenosi). Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti stato indicato che anche il reato di cui all’art. 228 CP (danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non presuppone un pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di pericolo di un’unica, individualmente determinata persona.

E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente determinata basti anche nel caso dell’art. 229 CP discende non solo dalla circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l’art. 229 CP e l’art. 125 CP anche nell’evenienza in cui la vittima (das Opfer, al singolare) è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell’11 aprile 2013 consid. 1.3.1 con rinvii).

3.2.2. Il concreto e imminente pericolo corso, segnatamente, da N. e l’elevata probabilità che anch’egli subisse (come minimo) una lesione è ben descritto dall’interessato stesso nel proprio interrogatorio:

“Mentre mi allontanavo per posare la pistola spara chiodi e prendere il trapano sentivo F. urlare “Occhio occhio !!!”. Immediatamente mi giravo e notavo il cassero che stava cadendo verso di me. D’istinto mi sono lanciato lontano ed evitavo di essere preso dal cassero” (VI N. 28.11.2018 pag. 3).

Se si considera che il cassero pesava circa 1000 chilogrammi (come risulta segnatamente anche dal rapporto della polizia scientifica), non pare necessario dilungarsi oltre nella descrizione del concreto pericolo.

3.2.3. Si può ancora aggiungere – ancorché ciò non sia, come visto, necessario per il compimento della parte oggettiva del reato (i cui presupposti risultano infatti già adempiuti con gli accertamenti effettuati ai considerandi precedenti, da ultimo al consid. 3.2.2.) – che anche gli altri membri della squadra di IM2 sono stati messi in pericolo. A ragione l’istanza precedente ha rilevato quanto segue (pag. 10 consid. 8):

“è dovuto solo al caso che il cassero sia collassato verso la parte interna, evitando così di andare a colpire E.. Dall’altra parte è solo grazie alla pronta reazione di F. e N. che questi sono rimasti incolumi”.

Ma non solo, sebbene anche questa considerazione avvenga meramente ad abundantiam: come già accennato, il cantiere in questione era finalizzato alla costruzione di tre palazzine e alcune casette a schiera. Pertanto, gli operai della squadra di IM2 non erano di certo gli unici attivi sul cantiere la mattina dei fatti qui in esame. Basti ricordare le parole di IM1:

“Attorno alle 07:30 sono uscito in cantiere per dare le mie disposizioni ad ogni caposquadra presente. Il tutto è durato circa 30 minuti.” (VI IM1, 21.10.2018 pag. 3)

Anche proprio al piano in cui è avvenuto l’incidente (ossia al primo piano) lavoravano parimenti altri operai di altre ditte. Così si è espresso IM2 al dibattimento di appello:

“preciso che della palazzina in cui è avvenuto l’incidente era stato costruito il piano interrato dei garage, il pianterreno e ci trovavamo al primo piano.

[…] Alla domanda se al primo piano della palazzina vi fossero anche altri operai che lavoravano lì, rispondo di sì, c’erano operai anche di altre ditte come l’elettricista e i ferraioli (cioè quelli che si occupano dei ferri e che non sono della nostra ditta _______________________ SA)”.

N., dal canto suo, ha riferito che,

“giunto all’interno del cantiere della prima palazzina vi era IM2 con F., E.. Vi erano pure altri operai ma erano discostati dalla nostra zona di lavoro.” (VI N., pag. 2)

Quanto discosti fossero gli “altri operai” rispetto alla squadra di IM2 (che è comunque poi stato soccorso anche da un “operaio di un’altra ditta”, come riferito dallo stesso N., pag. 3, altro operaio che quindi doveva essere nelle vicinanze), N. non lo ha indicato. Nondimeno, anche il testimone S., gruista, ha riferito: “I colleghi di lavoro di IM2 e altri operai che si trovavano lì sullo stesso piano sono subito accorsi ad aiutare”. Quello che risulta dalla documentazione fotografica contenuta nel rapporto della polizia scientifica è che il cassero, in fase di caduta, è andato a lambire il perimetro esterno del piano della palazzina (si vedano in particolare le fotografie n. 2, 3 e 4), nelle immediate vicinanze della struttura dei ponteggi (foto n. 4 e 7), creando in tal modo un pericolo concreto anche per qualsivoglia operaio che si trovasse sui ponteggi, in specie in prossimità del luogo in cui è caduto il cassero.

  1. Per ciò che attiene alla parte soggettiva del reato previsto dall’art. 229 CP, l’istanza precedente ha ritenuto che IM2 abbia agito intenzionalmente.

Il primo giudice, dopo avere riferito quanto dichiarato da quell’imputato durante il proprio verbale d’interrogatorio del 9 gennaio 2019, pag. 4, ovvero:

“Solitamente usiamo questi tubi telescopici in acciaio perché è più pratico e veloce nell’utilizzo. È anche vero che di norma bisognerebbe utilizzare un puntello a forma di L il quale viene fissato sia al cassero che al suolo”

ha così argomentato nella sentenza appellata (consid. 9 in fine):

“Egli ha dunque, almeno per dolo eventuale, deciso di adottare una procedura differente da quella prescritta dalle regole dell’arte generalmente riconosciute e accettato l’eventualità della messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone”.

4.1. Come detto in precedenza (consid. 2.4.1., riferito all’art. 229 cpv. 1 CP), a livello soggettivo occorre fra l’altro che l’autore abbia avuto l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo della vita o dell’integrità corporale. Il dolo eventuale – contrariamente a quanto emerge nel giudizio impugnato – non è sufficiente.

Certo, si è anche ricordato che il Tribunale federale ha più volte evidenziato che chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio). Ma, nel caso concreto, non vi sono elementi che permettono di concludere con sufficiente certezza che IM2 conoscesse il pericolo insito nella violazione delle regole dell’arte derivante dalla errata modalità con cui ha inteso fissare il cassero in questione. Per l’imputato quel modo di operare era sicuro, per lui non vi era un pericolo: “Vedendo che il cassero era fermo ho deciso di sganciare comunque la gru” (VI del 9.01.2019, pag. 4), trattandosi di un sistema di puntelli che egli utilizza da un decennio (“Perché ha messo quel tipo di puntelli? Solitamente mettiamo questi. Ormai da 10 anni”) e senza dimenticare di aggiungere “e non è mai successo nulla” (VI Pretura penale pag. 2).

4.2. Per contro, il fatto che il reato, per negligenza, sia stato compiuto non può essere seriamente messo in discussione.

Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). La negligenza presuppone così l'adempimento di due condizioni. Da un lato, l'autore deve avere violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando, considerate la sua formazione e le sue capacità, l'autore avrebbe dovuto rendersi conto dell'esposizione a pericolo altrui. Per determinare il contenuto del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere in grandi linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l'autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell'evento dannoso. La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di violazione di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche. Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza dev'essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore, considerate le sue condizioni personali, un'inattenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1, STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1).

L’Alta Corte ha più volte avuto modo di evidenziare che laddove specifiche norme che servono a garantire la sicurezza e a prevenire gli infortuni impongono un determinato comportamento, la misura della diligenza da osservare si determina innanzitutto secondo quelle prescrizioni (STF 6B_120/2019 del 17 settembre 2019 consid. 4.2 con rinvii segnatamente alle DTF 145 IV 154 consid. 2.1 pag. 158; 143 IV 138 consid. 2.1, pag. 140).

4.3. Con riferimento a IM2, la violazione del dovere generale di prudenza risulta dalla completa trascuranza da parte sua delle indicazioni del fabbricante, adottando così un comportamento in aperto contrasto sia con quanto prevede il già ricordato art. 32a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), secondo cui, segnatamente, le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d’uso previste e devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso, sia in spregio delle sopra riferite norme edite dalla SUVA sui puntelli di stabilizzazione per casseri. È evidentemente prevedibile che un cassero non stabilizzato correttamente, senza l’utilizzo dei puntelli prescritti, possa cadere, come purtroppo puntualmente avvenuto.

Anche il fatto che tale violazione del dovere di prudenza sia colpevole non necessita di lunghe spiegazioni: se davvero mancava il tipo di puntelli a L (ma il gruista S. ha deposto anche in appello che “confermo anche che i puntelli a “L” erano depositati vicini alla gru e non sono mai stati usati”), era il caso – specie per IM2, che era caposquadra – di procurarselo, anziché accontentarsi di prendere atto che “non c’era. C’è tanto lavoro e quindi non sempre si può usare quel puntello”, come invece dichiarato dall’imputato nel proprio interrogatorio davanti al primo giudice, tanto più che l’imputato sapeva, perché lo ha detto egli stesso, che è “vero che di norma bisognerebbe utilizzare un puntello a forma di L il quale viene fissato sia al cassero che al suolo” (VI di IM2 del 9 gennaio 2019, pag. 4) e non risulta che nella ditta per cui lavorava (specificamente attiva nella _______________________, come evidenzia la sua stessa ragione sociale) non vi fossero puntelli a L o non potessero essere procurati. Un agire conforme alle regole dell’arte e quindi una corretta stabilizzazione del cassero avrebbe evitato quanto avvenuto.

4.4. La Corte non ha creduto all’eventualità avanzata da F. nel proprio interrogatorio (pag. 5) durante l’inchiesta, secondo cui:

“A mio avviso la parete composta dai tre casseri è collassata al suolo in quanto il gruista ha cominciato a sollevare i ganci prima che io potessi sganciare il secondo e ultimo gancio. Così facendo ha causato lo sbilanciamento della parete che, nonostante i puntelli, è crollata”.

Questa eventualità, su cui fra l’altro fa leva la difesa di IM2, è innanzitutto stata smentita dal gruista S., al cui riguardo, come detto, è stato pronunciato un decreto di non luogo a procedere, passato in giudicato, in cui è stato accertato che egli, unitamente a N., non ha commesso “(intenzionalmente o anche solo per negligenza) delle violazioni delle regole dell’arte edilizia nell’esecuzione dei loro compiti” e il decreto di non luogo a procedere nei confronti di S. è stato pronunciato per l’appunto “per i titoli di violazione delle regole dell’arte edilizia e lesioni colpose gravi, sub semplici” (dispositivo, pag. 8 di tale decreto AI 4). Si è già accennato in precedenza (consid. 1.2) che un decreto di non luogo a procedere non impugnato acquista forza di cosa giudicata materiale (art. 310 cpv. 2 e 320 cpv. 4 CPP; Landshut/Bosshard, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 320 n. 11). Il vincolo del dispositivo di una tale decisione vale per ogni procedimento successivo. L’effetto di sbarramento che ne deriva non permette di procedere nei confronti dell’imputato di allora per la medesima questione né con accertamenti né tantomeno con la pronuncia di una nuova sentenza (Cavallo, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 437 n. 3 e 4 con rinvii).

In quel decreto di non luogo a procedere, che concerneva anche F., era peraltro stato preannunciato che quest’ultimo (unitamente a IM2, E. e N.) “si sono resi colpevoli di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 CPS. Pertanto, nei loro confronti si procederà, in separata sede, per siffatto titolo di reato”. Se F. non fosse stato d’accordo con le valutazioni del magistrato inquirente che di fatto scartavano una responsabilità di S. (prospettando, invece, quella segnatamente di F.) avrebbe potuto inoltrare un reclamo contro quella decisione, nella misura in cui il procuratore pubblico stabiliva di non procedere nei confronti del gruista e di fatto peggiorava in tal modo la posizione di F..

Tornando al tema dell’eventualità di un sollevamento dei ganci prima che il secondo fosse stato staccato, così si è espresso S. durante l’inchiesta:

“Sganciati i ganci, l’operaio mi dava il benestare per spostare le catene e tutta la gru dal posto. Io quindi così facevo, alzavo le catene e le dirigevo verso l’esterno della struttura. Nel fare ciò, al fine di fare la manovra correttamente, seguivo con il corpo e con lo sguardo le catene attaccate alla gru uscire dalla palazzina”.

Sentito come testimone in appello, S. ha ribadito la sua posizione:

“Come detto io ho dunque appoggiato il cassero nel luogo che mi era stato indicato. Dopo circa 5 minuti, potevano essere 10, mi è stato detto di abbassare le catene della gru per poter staccare le pinze. Mi viene mostrata la fotografia n. 27 della documentazione fotografica della polizia scientifica. La pinza è quel pezzo metallico che è attaccato al cassero compreso l’anello che si vede nella suddetta foto n. 27. Per contro il gancio che si vede nella parte più alta della fotografia è attaccato alle catene della gru.

Ho quindi abbassato le catene e l’operaio di IM2 ha staccato le due pinze. Io ho pertanto alzato le catene, potrebbe essere di 6-7 metri, e sono andato indietro con il carrello della gru, vale a dire ho portato il carrello verso il braccio verticale della gru che si chiama in realtà ‘torre’”.

Non si capisce peraltro per quale motivo S. – che era alquanto vicino al cassero, come emerge dallo schizzo allegato al suo interrogatorio in polizia – avrebbe dovuto alzare le catene prima che F. avesse staccato entrambe le pinze rispettivamente aperto entrambi i ganci. A ciò si aggiunga che la Polizia scientifica ha indicato nel proprio rapporto quanto segue (foto 4):

“Si rileva che al momento della nostra costatazione, sul lato superiore del cassero (tratteggio giallo) non erano fissate le apposite staffe di sollevamento per la traslazione del cassero tramite gru”.

Del resto, se il cassero fosse stato ancora agganciato alla gru mediante una pinza collegata a uno dei due ganci, quando sono state alzate le catene il cassero sarebbe stato (almeno inizialmente) portato verso l’alto, circostanza che F. non ha riferito. Per tacere del fatto che il capo cantiere IM1 ha indicato nel suo interrogatorio durante l’inchiesta (pag. 4): “Anche se agganciato ad una sola pinza, questa riesce a sostenere il peso del cassero”.

Da ultimo, ma per nulla meno importante, anzi, va detto che F. non si è opposto al decreto di accusa emesso a suo carico (AI 8), in cui è stato ritenuto colpevole, fra l’altro, di “avere sganciato la cassaforma dalla gru (su indicazione del caposquadra IM2) prima che la procedura di messa in sicurezza fosse terminata”.

4.5. Né ha convinto la Corte la descrizione degli avvenimenti fatta (praticamente a due anni di distanza) da R., collega di IM2, che introduce una dinamica degli accadimenti – lui che dà atto che stava lavorando in un’altra palazzina del cantiere al momento dei fatti – e ricostruisce (molto) a posteriori quella che a suo avviso “dovrebbe essere” stata “la dinamica dell’infortunio”, senza avere in realtà visto i fatti ma deducendoli dal successivo oscillamento delle catene e dalla posizione finale del cassero dopo la caduta. Questa dichiarazione non è risultata convincente per i seguenti motivi:

Sentito due giorni dopo i fatti, F. non ha mai accennato al fatto che una pinza si sia incastrata nel cassero. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Tornando al lavoro svolto, IM2 ha posizionato un puntello metallico a sinistra della parete esterna, io ho provveduto a fissare un puntello metallico contro la parete destra esterna della parete. Dopo aver posizionato i puntelli, il mio collega N. ha poi provveduto ad ancorare i casseri con un pezzo di legno fissato alla soletta in calcestruzzo mediante una pistola spara chiodi. Nel mentre il collega E. posizionava un puntello dalla parte opposta alla nostra. IM2 mi ha poi detto di sganciare la gru dai casseri. Io mi sono arrampicato sui casseri e ho sganciato uno dei ganci, quello alla mia destra. Stavo poi per sganciare anche quello di sinistra e ho poi sentito il cassero sbilanciarsi e cadere verso la mia parte”.

Soggiungendo, come già visto:

“A mio avviso la parete composta dai tre casseri è collassata al suolo in quanto il gruista ha cominciato a sollevare i ganci prima che io potessi sganciare il secondo e ultimo gancio. Così facendo ha causato lo sbilanciamento della parete che, nonostante i puntelli, è crollata”.

Finanche nella versione di F., dunque, non si è parlato di una pinza che “deve essersi incastrata nel cassero”, come ricostruito da R.

Oltretutto, si volessero poi prendere alla lettera le parole di F. – che riferisce di avere “sganciato uno dei ganci, quello alla mia destra” e che “stavo poi per sganciare anche quello di sinistra” – lo stacco delle pinze non è nemmeno menzionato bensì solo l’apertura dei ganci (azione che permette di separare la gru dal cassero), di modo che l’incastrarsi di una pinza nel cassero non entra nemmeno in considerazione anche in questo caso.

In sintesi, si fosse trattato di staccare le pinze e di aprire i ganci (la Polizia scientifica ha indicato nel proprio rapporto, foto 4, che “al momento della nostra costatazione, sul lato superiore del cassero (tratteggio giallo) non erano fissate le apposite staffe di sollevamento per la traslazione del cassero tramite gru”), F. non ha mai nemmeno accennato all’eventualità che una pinza si fosse incastrata nel cassero. Si fosse invece trattato unicamente di aprire i ganci (e di per sé F. parla solo di questa operazione), le pinze non avrebbero potuto incastrarsi nel cassero.

Secondo questa Corte il cassero è caduto perché non era stato ancorato in modo conforme alle regole dell’arte, come visto in precedenza. Le istruzioni del costruttore (foto 23 della documentazione della polizia scientifica) prevedono l’utilizzo di specifici puntelli (a forma di L) e la scheda tematica della SUVA espressamente dedicata ai puntelli di stabilizzazione per casseri stabilisce che “È vietato sostenere i casseri per pareti con puntelli per solette!” e che “l’uso di puntelli per solai invece di puntelli di stabilizzazione” costituisce una delle “cause d’infortunio principali”.

La posizione finale del cassero dopo la caduta non scalfisce questo accertamento, il leggero spostamento potendo essere ascritto ad altre cause (come ad esempio alla presenza, su un solo lato, del cassone metallico che ha in parte bloccato la caduta del cassero).

Quanto all’affermazione difensiva (con riferimento alla foto n. 12 della documentazione della polizia scientifica) secondo cui la spina a forma di G non era inserita in nessuno degli appositi fori e che, secondo la difesa, “in assenza di un peso sul puntello, lo spinotto esce facilmente dal foro in cui è inserito”, si può rilevare che un’assenza di peso sul puntello è intervenuta durante la fase di caduta del cassero, o al termine della stessa, tant’è che quel puntello è stato ritrovato orizzontale per terra, peraltro leggermente discosto, di modo che questa circostanza non prova che il cassero sia stato alzato prima di cadere a terra. Del resto, una delle cause d’infortunio principali indicate nella scheda della SUVA risiede proprio nel fatto che “il pericolo è che i puntelli per solai possano staccarsi”.

Anche l’ulteriore tesi difensiva di IM2 non regge: nel proprio interrogatorio durante l’inchiesta, IM1 non ha riferito “di aver visto le catene della gru vorticare fortemente in aria”, come sostenuto nell’arringa difensiva di IM2 in appello, bensì ha affermato che “vedevo le catene della gru muoversi”, affermazione riferita a due giorni dai fatti (a differenza di quella di R., formulata a ormai due anni dagli avvenimenti, quando i ricordi non sono più genuini). Peraltro, un movimento delle catene (e delle pinze) è comprensibile ove appena si consideri che il gruista ha riferito di avere “alzato le catene, potrebbe essere di 6-7 metri, e sono andato indietro con il carrello della gru, vale a dire ho portato il carrello verso il braccio verticale della gru”: che una tale operazione comporti per sua natura un movimento delle catene appare del tutto comprensibile e non comprova che il gruista avesse sollevato il cassero o lo abbia fatto ruotare facendolo cadere.

  1. Da tutto quanto precede deriva da un lato che il procedimento nei confronti di IM1 viene abbandonato (consid. 1) e dall’altro che IM2 viene ritenuto autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza giusta l’art. 229 cpv. 2 CP (consid. 2-4).

  2. Per quanto attiene alla commisurazione della pena, questa Corte condivide il fatto che l’istanza precedente ha esentato dalla pena IM2 e, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, rinvia ai consid. 13-15 della sentenza appellata.

spese

  1. Giusta l’art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso concreto), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

In considerazione degli esiti dei due appelli, le spese della procedura di primo grado derivanti dal procedimento nei confronti di IM2 restano a suo carico nella misura di tre quarti e per la rimanenza sono poste a carico dello Stato. Quelle derivanti dal procedimento di primo grado nei confronti di IM1 sono a carico dello Stato.

Identica ripartizione si giustifica per le spese del procedimento di appello, che vengono poste a carico di IM2 nella misura di tre quarti e per il rimanente quarto sono poste a carico dello Stato. Le spese del procedimento d’appello nei confronti di IM1 sono poste a carico dello Stato.

indennizzi

8.1. In considerazione del fatto che IM2 viene riconosciuto autore colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza (qualifica che invero egli non aveva fatto valere, nemmeno in via subordinata), si giustifica di attribuirgli un’indennità ridotta che, sulla base di tutte le circostanze, viene quantificata in fr. 400.-, da intendersi come indennità complessiva per i due gradi di giurisdizione e posta a carico dello Stato. L’importo viene compensato con le pretese per le spese procedurali, in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP (Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 729 n. 2384).

8.2. Per quanto concerne l’indennizzo a favore di IM1, tenendo presente da un lato la richiesta formulata dal suo difensore in prima sede (per sostanzialmente 13 ore di lavoro) e poi in appello (2 ore supplementari oltre al dibattimento), e avuto tuttavia riguardo dall’altro all’incarto, al suo esito e alla situazione giuridica che ha condotto a tale esito (situazione giuridica che risultava già dalle decisioni prese durante l’inchiesta per quanto attiene a IM1), un indennizzo complessivo pari a fr. 3'600.- di onorario (che tiene conto del lavoro necessario per l’esame dell’incarto e la relazione con il cliente nonché dei due dibattimenti), oltre alle spese (10% dell’onorario) di fr. 360.- e all’IVA appare adeguato alle circostanze del caso concreto.

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 54, 229 CP,

6, 10, 80 e segg., 348 e segg., 398 e segg., 422 e segg., 428, 436, 442 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di IM2 è parzialmente accolto.

  2. L’appello di IM1 è accolto.

Di conseguenza:

  1. IM2 è dichiarato autore colpevole di:

violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza

per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, dirigendo ed eseguendo i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento di un muro interno di una palazzina in costruzione), trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,

segnatamente per avere, in veste di dipendente (caposquadra) della ditta _________________________SA, utilizzato materiale inidoneo e seguìto una procedura non corretta per la posa e messa in sicurezza della citata cassaforma, provocando così la sua destabilizzazione e caduta al suolo (sopra di lui), mettendo in pericolo non soltanto la sua integrità fisica, ma anche quella degli altri operai (N., E. e F.) impegnati nei lavori di posa del cassero;

più in particolare, per avere utilizzato, al fine di assicurare la cassaforma di cui sopra, dei puntelli per solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici (e ciò in urto con quanto previsto dalle norme di sicurezza del fabbricante e della SUVA), rispettivamente per avere ordinato, in tali circostanze, a F., di sganciare la cassaforma dalla gru, senza verificare, inoltre, se l’operaio E. (che doveva puntellare il cassero dall’altra parte della parete) avesse o meno terminato il suo compito,

provocando così la caduta della cassaforma sopra lo stesso IM2, riportando le lesioni descritte nel certificato medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico (segnatamente fratture agli arti inferiori e di alcune vertebre lombari), mettendo in pericolo anche l’integrità fisica degli altri operai.

3.1 IM2 è mandato esente da pena.

  1. Il procedimento nei confronti di IM1 è abbandonato.

  2. Le spese procedurali del procedimento di primo grado nei confronti di IM2, di complessivi fr. 950.-, restano a suo carico nella misura di 3/4 e per 1/4 sono a carico dello Stato.

  3. Le spese procedurali del procedimento di primo grado nei confronti di IM1, di complessivi fr. 950.-, sono a carico dello Stato.

  4. Gli oneri processuali dell’appello di IM2, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'600.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'800.-

sono posti a suo carico in ragione di 3/4, mentre per 1/4 sono a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'600.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'800.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. A titolo d’indennità ridotta ex art. 436 CPP lo Stato verserà a IM2 l’importo complessivo di fr. 400.- per entrambi i gradi di giudizio, da compensare con la quota di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.

  2. A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per l’intero procedimento lo Stato è tenuto a versare a IM1 la somma di fr. 3'600.- per onorario, fr. 360.- per spese, oltre a fr. 304.90 per l’IVA (7.7% di fr. 3'600.- + fr. 360.-) per complessivi fr. 4'264.90.

  3. Intimazione a:

  4. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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