Incarto n. 17.2020.256+301
Locarno 18 marzo 2021/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente, Matteo Galante e Attilio Rampini
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 giugno 2020, confermato con dichiarazione di appello del 14 settembre 2020 da
AP1
rappr. dall'avv. DI1
e sull’appello incidentale presentato il 6 ottobre 2020 da
ACP
contro la sentenza emanata il 9 giugno 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP1
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento: A. AP1 è proprietario dal 1997 di un’unità di proprietà per piani con uso esclusivo su un appartamento posto al secondo piano di un palazzo situato in _________ a Stabio.
Dal 1° luglio 2017 ACP (____) e la moglie R hanno preso in locazione un appartamento posto al quarto piano del medesimo edificio (AI 9).
B. I rapporti tra i coniugi __________ e la rappresentante del loro locatore (_______ SA) nonché nei confronti dei condomini e nei riguardi di _______ SA, amministratrice del condominio (denominato Condominio _______), si sono ben presto deteriorati.
C. È in questo contesto che si inseriscono gli avvenimenti del 9 marzo 2018 intercorsi tra AP1 e ACP, a seguito dei quali il procuratore pubblico ha allestito il 6 novembre 2018 l’atto di accusa n. 193/2018 nei confronti di AP1, accusandolo dei seguenti reati:
“1. tentato omicidio intenzionale
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo stabile nr. 16, intenzionalmente tentato di uccidere ACP investendolo volontariamente con l’autoveicolo FIAT targato TI _______ da lui condotto, schiacciandolo all’altezza delle gambe fra il veicolo da lui condotto e un altro veicolo ivi posteggiato,
e meglio per avere,
a seguito di un diverbio fra i due avvenuto qualche minuto prima su quel piazzale adibito a posteggio/transito veicolare, conclusosi con spintoni/colpi da parte del ACP al AP1 il quale cadeva poi a terra;
il AP1 si rialzava ed andava a riprendere la sua vettura che aveva pocanzi posteggiato, dirigendosi alla guida del suo veicolo verso il ACP che stava ancora, a piedi, sul piazzale, cercando già di investirlo una prima volta, tuttavia senza successo poiché il ACP riusciva a scansarsi di lato;
il AP1 allora eseguiva una breve retromarcia dopo che il ACP aveva sferrato un calcio alla portiera dell’auto, riprendendo poi la corsa in direzione del ACP che distava pochi metri davanti al veicolo, cercando nuovamente di investirlo, senza tuttavia riuscire nell’intento poiché il ACP riusciva nuovamente a scansarsi rifugiandosi fra due veicoli posteggiati;
dopo una nuova breve retromarcia, il AP1 ripartiva nuovamente in direzione del ACP avendolo visto uscire dal rifugio fra le due vetture posteggiate e, dopo essersi fermato a breve distanza, ripartiva repentinamente investendolo così come descritto in apertura;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 22 cpv. 1 CPS e 111 CPS;
Imputazione alternativa (art. 325 cpv. 2 CPP)
1A. lesioni gravi
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo stabile nr. 16, intenzionalmente ferito ACP, cagionandogli in tal modo un grave danno al corpo ed alla salute fisica e mentale, investendolo volontariamente con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli conseguentemente le gravi lesioni e i danni fisici e psichici descritti nei certificati medici: 9 marzo 2018 dell’ORM, Mendrisio (AI 38 all.3); 12 aprile 2018 del dr. med. _________, Lugano (AI 38 all. 8) e 12 maggio 2018 dell’ORL, Locarno (AI 38 all. 8);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 122 CPS;
Imputazione alternativa ( art. 325 cpv. 2 CPP)
1B. lesioni semplici qualificate
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo stabile nr. 16, intenzionalmente cagionato ad ACP, un danno al corpo ed alla salute fisica e mentale, investendolo volontariamente con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli conseguentemente le lesioni e i danni fisici e psichici descritti nei certificati medici: 9 marzo 2018 dell’ORM, Mendrisio (AI 38 all.3); 12 aprile 2018 del dr. med. _________, Lugano (AI 38 all. 8) e 12 maggio 2018 dell’ORL, Locarno (AI 38 all. 8);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 123 cifra 1 e 2 cpv. 1 e 2 CPS;
ripetuto danneggiamento
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo stabile nr. 16, intenzionalmente deteriorato i veicoli: FIAT Panda targato TI ______ di ACP e FIAT Panda targato TI ______ di R ivi posteggiati, cozzandovi volontariamente contro con il proprio veicolo FIAT targato TI _____ in occasione dei summenzionati tentativi di investire ACP, cagionando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CPS”.
D. Il pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il 9 giugno 2020. Statuendo quello stesso giorno (la motivazione della sentenza è poi stata intimata alle parti il 14 agosto 2020) la Corte precedente ha ritenuto l’imputato autore colpevole di ripetuto tentato omicidio e di ripetuto danneggiamento. Tenuto conto di una scemata imputabilità di AP1, lo ha così condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi e alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna.
Reputando di essere confrontata a un caso di rigore, la prima Corte non ha pronunciato l’espulsione dell’imputato.
L’istanza precedente ha inoltre riconosciuto nel principio la richiesta di indennizzo per torto morale avanzata da ACP, ordinando il rinvio al foro civile per la determinazione del quantum.
La tassa di giustizia e le spese procedurali sono state poste a carico dell’imputato, il quale è stato altresì astretto a rimborsare allo Stato la nota professionale del proprio difensore e quella del patrocinatore dell’accusatore privato ACP.
E. Con annuncio di appello del 16 giugno 2020 e successiva dichiarazione di appello del 14 settembre 2020, AP1 ha impugnato la sentenza della Corte delle assise criminali, e meglio la condanna per ripetuto tentato omicidio, la commisurazione della pena nonché il riconoscimento del principio dell’indennità per torto morale (punti 1.1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata).
Egli chiede di essere prosciolto dall’imputazione di ripetuto tentato omicidio e di essere ritenuto autore colpevole di lesioni semplici qualificate, con conseguente condanna al riguardo alla pena detentiva di 12 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
F. Il 6 ottobre 2020 ACP ha inoltrato dichiarazione di appello incidentale chiedendo la riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che l’imputato venga condannato a versargli la somma di fr. 7'500.- quale indennità per il torto morale.
G. Il pubblico dibattimento davanti a questa Corte si è tenuto il 2 marzo 2021. L’imputato è stato dispensato dal comparirvi personalmente (doc. CARP XXIII).
Al termine dei rispettivi interventi, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma del giudizio impugnato e l’accusatore privato ha ribadito la propria richiesta di indennizzo di fr. 7'500.-, quale risarcimento per il torto morale, evidenziando le sofferenze patite a seguito degli avvenimenti.
Il difensore dell’imputato, dal canto suo, ha sottolineato che il giudizio impugnato non avrebbe esaminato con la dovuta cura i primi due episodi della fattispecie, concentrandosi a fondo esclusivamente sul terzo episodio. L’imputato non aveva alcuna intenzione di investire e provocare la morte di ACP. La sua volontà è stata sempre e solo quella di spaventarlo. Inoltre, l’intera fattispecie andrebbe considerata come un’unità di azione, i comportamenti dell’imputato essendo da ascrivere a un’unica volontà.
Ha pertanto ribadito le richieste di pena indicate nella dichiarazione di appello (doc. CARP III).
Per ciò che attiene alla pretesa di indennizzo per torto morale, la difesa dell’imputato ha evidenziato che la documentazione prodotta dall’accusatore privato non dimostrerebbe l’entità delle eventuali sofferenze subite, le quali peraltro devono essere importanti per potere giustificare un indennizzo per torto morale.
ritenuto in fatto
e considerato
in diritto:
gli antefatti
1.1 I problemi non hanno riguardato solo i rapporti tra gli inquilini __________ e la rappresentante (________ SA) della parte locatrice: a questo specifico riguardo basti dire che con mail di domenica 20 agosto 2017, quindi dopo poco più di un mese e mezzo dall’inizio del contratto, quest’ultima si è lamentata nei confronti dei due locatari per il fatto che essi avevano effettuato “ben quasi 40 telefonate al giorno” e che “è stato davvero colmato il limite di sopportabilità”. Anche ________ SA è stata destinataria di lamentele pesanti da parte dei coniugi ACP, come risulta dalla mail che ________ SA ha scritto a ________ SA il 15 settembre 2017: “Anche questa mattina abbiamo ricevuto telefonate ed email dai vostri inquilini. La telefonata si è tramutata in insulti ecc.” (AI 48 allegato 6).
La situazione non è migliorata in seguito, al punto che con mail del 27 settembre 2017 i coniugi ACP hanno disdetto il rapporto di locazione (AI 48 allegato 7):
“Salve, come d’accordo le invio disdetta del contratto per l’appartamento sito in _________ 16 in Stabio. Come pattuito mi concede il termine di trenta giorni con la scadenza di ogni mese a partire da oggi (vedasi chiamata telefonica delle 19.00 in data 27/09/2017). Consapevoli e giudiziosi da entrambe le parti, chiedo conferma della medesima invaitole.
in fede: ACP”
1.2 I problemi principali sono sorti nella convivenza con i condomini, i quali si sono segnatamente lamentati del fatto che il pastore tedesco dei coniugi ACP sporcava le parti comuni, sporcava e graffiava la porta dell’ascensore, circostanza attestata anche dall’azienda incaricata della pulizia dello stabile (AI 48 allegato 12), e che i coniugi ACP parcheggiavano in maniera durevole nei posteggi riservati agli ospiti.
Per descrivere l’evolvere increscioso della situazione è sufficiente rammentare che il 6 dicembre 2017 la comunione dei comproprietari del condominio _____, rappresentata da ________ SA, ha convenuto E, locatore dell’appartamento in uso ai coniugi ACP, davanti al giudice di pace, allo scopo di trovare una conciliazione per la “grave situazione” che “persiste nonostante tutte le rimostranze verbali e scritte e non è più tollerabile” (AI 48 allegato 13).
i fatti del pomeriggio del 9 marzo 2018
Vi è una prima fattispecie, che ha portato il procuratore pubblico ad emettere un decreto di accusa (AI 54) nei confronti di ACP per il reato di lesioni semplici. La si descrive qui di seguito (consid. 3.1), siccome collegata con i fatti di cui è imputato AP1 (consid. 3.2).
3.1 Attorno alle 16:41 (orario delle videocamere di sorveglianza) di venerdì 9 marzo 2018 ACP ha posteggiato il veicolo Fiat Panda azzurro della moglie accanto ad un albero posto vicino ai posteggi del condominio _____. La moglie è scesa dall’auto ed è entrata nel palazzo. ACP, avendo scorto AP1 dall’altra parte del piazzale, si è rimesso al volante, dirigendosi verso di lui. AP1 aveva nel frattempo raggiunto il proprio garage. Sceso dall’auto, ACP si è incamminato verso AP1 che si trovava in quel momento all’interno del proprio garage. Mentre ACP gli parlava, gesticolava. A un certo punto AP1 è uscito dal proprio garage. I due uomini hanno discusso in modo acceso uno di fronte all’altro. ACP, di corporatura robusta (come l’avversario del resto, ma visibilmente più alto di quest’ultimo) si è avvicinato sempre più a AP1, toccandolo e quasi a sospingerlo col proprio corpo, facendolo indietreggiare di un paio di passi. A questo punto AP1 gli ha dato un colpo con la mano, una sorta di pugno, all’altezza della pancia. ACP ha reagito, ne è derivato un breve tafferuglio nel quale ben presto AP1 è stato spintonato a terra da ACP, rompendosi la terza vertebra lombare. ACP è allora risalito in macchina, rimettendola dall’altra parte del piazzale, accanto alla pianta, fuori posteggio, nel medesimo posto in cui si trovava quando aveva fatto scendere la moglie esattamente tre minuti prima.
3.2 AP1 è a sua volta salito nella propria vettura e si è diretto verso ACP, che nel frattempo era sceso dall’auto e stava camminando vicino ad essa, al cellulare.
3.2.1 Visto arrivare AP1, ACP si è dapprima spostato in avanti verso il centro della carreggiata, accennando un gesto con la mano verso AP1 (non si vede bene se si tratta di un gesto finalizzato a sollecitare che la vettura si fermi), salvo poi tornare immediatamente indietro per schivare l’auto di AP1 che velocemente si stava dirigendo verso di lui. AP1 ha frenato e si è fermato. Quando l’auto si è completamente fermata, ACP – che si era nel frattempo spostato dalla traiettoria del veicolo – si trovava a circa un metro/un metro e mezzo di distanza sul lato destro dell’auto di AP1. ACP ha allora colpito con una pedata l’auto di AP1 sul lato anteriore destro.
3.2.2 La scena è proseguita. AP1, che aveva inserito la retromarcia pochi istanti prima della pedata, è indietreggiato di circa mezzo metro. ACP, a sua volta, si è spostato in parte davanti all’auto dell’avversario, il quale avanzando e sterzando verso destra si è nuovamente diretto verso ACP che è riuscito a schivare l’impatto (evitando così di rimanervi schiacciato in mezzo) tra l’auto di AP1 e la Panda grigia che era lì parcheggiata e che appartiene ad ACP.
AP1 è nuovamente indietreggiato e poi di nuovo avanzato con l’auto. ACP si era nel frattempo spostato verso l’albero.
3.2.3 AP1 è sceso dalla vettura, guardando in direzione del balcone dei coniugi ACP, dicendo qualcosa (verosimilmente alla moglie dell’antagonista. I video delle telecamere di sorveglianza del condominio sono sprovviste di audio) e gesticolando con il braccio. Dal canto suo, ACP ha preso in mano il cellulare, passando poi davanti alla parte anteriore dell’auto dell’avversario mentre questi risaliva in macchina e ingranava la retromarcia. Quando AP1 ha di nuovo ripreso ad avanzare con l’auto, ACP era proprio davanti al veicolo. L’imputato ha continuato la guida per qualche metro, finendo per schiacciare l’antagonista tra la parte anteriore del proprio veicolo e la parte posteriore della Panda azzurra appartenente alla moglie di ACP.
3.3 Trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio, la lettera di dimissione di ACP, redatta dal medico dell’ospedale quello stesso 9 marzo 2018 (il paziente è stato infatti dimesso quel medesimo giorno), attesta quanto segue (AI 12 allegato 2):
“Diagnosi conclusiva
lieve contusione emitorace sx.
escoriazione e lieve contusione ginocchio dx.
escoriazione e contusione terzo medio regione anteriore mediale gamba sx”
Per quanto riguarda lo stato del paziente si può ancora leggere:
“Status
cosciente, adeguato, lievemente scosso psicologicamente.
gamba sx: piccola escoriazione, lieve tumefazione dolente alla palpazione a livello del terzo medio parte anteriore. Non deficit neurologici, non parestesie, mobilità delle dita: sp, polso pedideo presente.
Non segni clinici per la sindrome della loggia.
ginocchio dx: piccola escoriazione, lieve dolenzia alla palpazione nella regione sotto patellare.
torace: non segni macroscoici per contusione, dolenzia alla palpazione emitorace sx regione anteriore, regione media. All’auscultazione polmonare MVC ubiquitario e simmetrico.”
Dalle radiografie effettuate al torace, al ginocchio destro e alla gamba sinistra non sono risultate fratture.
Nella parte finale della lettera di dimissione il medico ha indicato:
“Valutazione e procedere
Ad
deambulazione con stampelle e carico secondo dolore.
ghiaccio, tenere la gamba sollevata piu possibile.
bendaggio antalgico
terapia antalgica secondo dolore.
ulteriori controlli dal Medico curante secondo bisogno.
il Pz è avvisato di presentarsi dal Medico curante se comparsa forti dolori alla gamba, piede freddo, parestesie e difficoltà nella mobilizzazione del piede (sindrome della loggia).”
il quadro giuridico
5.1 Si rende colpevole di omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona.
5.2 Il reato di lesioni gravi secondo l’art. 122 CP è compiuto da chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, da chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, o da chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona.
5.3 Si rende colpevole di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona. La norma prevede altresì, da un lato, la possibilità per il giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi e dall’altro prevede il perseguimento d’ufficio dell’autore se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva avere cura.
5.4 Propriamente la legge non definisce il concetto di tentativo ex art. 22 cpv. 1 CP, norma in base alla quale chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale sussiste un tentativo (art. 22 CP) qualora l’autore realizzi tutti gli elementi soggettivi del reato e manifesti la sua intenzione di commetterlo, senza che si siano adempiuti tutti gli elementi oggettivi del reato stesso (DTF 140 IV 150 consid. 3.4, pag. 152 con rinvii; Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 22 n. 1).
Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). In altre parole, la giurisprudenza ha più volte stabilito che l’equivalenza delle due forme di intenzione – dolo diretto e dolo eventuale – si applica anche al tentativo (STF 6B_924/2017 del 14 marzo 2018 consid. 1.1.3 con rinvii; STF 6B_1146/2018 dell’8 novembre 2019 consid. 4.2.).
6.1 Se l’autore si sia assunto il rischio del realizzarsi del reato (componente volitiva del concetto di intenzione, ovvero la Willensseite: Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art. 12 n. 6), è una questione che il tribunale – in mancanza di una confessione dell’imputato – deve decidere sulla base delle circostanze. Tra queste circostanze figurano l’ampiezza del rischio, noto all’autore, del verificarsi del reato, la gravità della violazione del dovere di diligenza, i moventi dell’autore e il modo in cui egli ha agito.
Tanto più è grande la probabilità del verificarsi del reato rispettivamente tanto più è grave la violazione del dovere di diligenza, quanto più potrà essere ritenuto che l’autore si sia accollato il rischio del realizzarsi del reato (STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4 con numerosi rinvii; 6B_1146/2018 dell’8 novembre 2019 consid. 4.2).
Per provare l’intenzione, dunque, il tribunale può dedurre dalla consapevolezza dell’autore la sua volontà, se all’autore il realizzarsi del rischio (vale a dire il subentrare dell’evento) doveva imporsi come uno scenario così probabile che la disponibilità ad accettarlo come conseguenza non può che essere ragionevolmene interpretata che come accettazione dell’evento. Tanto più è grande la probabilità del verificarsi del reato e tanto più è grave la violazione del bene giuridico, tanto più deriva la conclusione che l’autore si sia accollato il rischio del realizzarsi del reato (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1; STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4).
Tuttavia, il dolo eventuale può sussistere anche quando il subentrare dell’evento previsto dalla figura di reato (il cosiddetto tatbestandsmässiger Erfolg) non era molto probabile bensì semplicemente possibile (STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4).
Anche sulla base di indizi e di regole derivanti dall’esperienza il tribunale può trarre deduzioni che portano dalle circostanze esterne all’atteggiamento interiore dell’autore (DTF 130 IV 58 consid. 8.4, pag. 62).
6.2 Nondimeno, non si può dedurre dalla sola consapevolezza dell’autore circa la possibilità del verificarsi dell’evento (Wissensseite: Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 12 n. 2) che egli se ne sia accollato il rischio (Willensseite). In altri termini, dalla consapevolezza dell’autore circa la possibilità del verificarsi dell’evento non può essere automaticamente concluso che egli se ne sia anche accollato il rischio. Devono aggiungervisi ulteriori circostanze. Siffatte circostanze sussistono segnatamente quando l’autore non può calcolare e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di difendersi (6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4 con rinvii).
Il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire questa giurisprudenza anche con riferimento a reati in cui vi è pericolo per la vita di una persona. La consapevolezza certa di un imminente pericolo per la vita, vale a dire quindi della possibilità della morte, non è identico alla consapevolezza certa del subentrare dell’evento. Altrimenti, ha proseguito l’Alta Corte, un’intenzione mirata a una messa in imminente pericolo di vita racchiuderebbe sempre in sé anche il dolo eventuale per omicidio, nella misura in cui l’autore non supponga che l’incombente evento possa essere sventato con il suo proprio intervento o con il comportamento di un altro, con la conseguenza che tutti i reati che presuppongono l’intenzionale creazione di un (imminente) pericolo di vita (ad esempio l’art. 122 cpv. 1 CP) diverrebbero superflui. Non vi è intenzione di uccidere quando l’autore agisce malgrado il riconosciuto possibile pericolo di morte, tuttavia confida nel fatto che il pericolo di morte non si realizzerà. Un’intenzione di uccidere può essere ammessa, in considerazione dell’elevata pena minima dei reati contro la vita e del gravoso rimprovero di colpa in caso di reati capitali, solo se all’elemento di consapevolezza si aggiungono ulteriori circostanze. Siffatte circostanze sussistono segnatamente quando l’autore non può in alcun modo calcolare e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di difendersi (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con rinvii).
In una sentenza del 15 giugno 2012 (inc. 17.2011.138, consid. 33), confermata dal Tribunale federale (STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013), questa Corte ha ritenuto che un pestaggio avvenuto in due tappe derivava da un’unica volontà delittuosa dell’autore, perché è stato solo grazie all’intervento del suo compagno, che lo ha letteralmente strappato dalla vittima, se l’aggressione si è svolta in due fasi. La valutazione dei fatti andava dunque effettuata nel loro complesso.
Anche nel caso in esame, i fatti rimproverati all’imputato derivano da un’unica volontà delittuosa (quella di prendersela con l’accusatore privato); l’intera scena, poi, costituisce un tutt’uno, svoltosi in uno spazio ristretto (una modesta superficie del posteggio antistante il palazzo) e in un lasso di tempo alquanto contenuto (dalle 16:45:57 alle 16:46:46, orario della videocamera, vale a dire una cinquantina di secondi scarsi, ancora meno del precedente giurisprudenziale evocato poc’anzi).
accertamento dei fatti e sussunzione nel caso concreto
8.1 Riprendendo il complesso dei fatti a giudizio di questa Corte, essi possono essere così riassunti:
l’imputato ha dapprima percorso a bordo della propria vettura la stradetta che passa accanto ai garage e ai posteggi del condominio, dirigendosi verso l’accusatore privato che a piedi, vedendo arrivare l’imputato, si era dapprima posizionato tra il ciglio e il centro della stradetta, verosimilmente con l’intento di fermarlo o di fargli diminuire la velocità. L’imputato ha in seguito sterzato verso destra, nell’esatta direzione dell’accusatore privato, il quale nel frattempo – vistasi avvicinare l’automobile dell’imputato – si è affrettato a mettersi al sicuro nell’area dei posteggi. Una manciata scarsa di secondi più tardi l’imputato ha cercato di schiacciare la vittima contro la vettura Panda grigia posteggiata lì accanto e appartenenente all’accusatore privato. Tra le due auto vi è stato un urto ma l’accusatore privato è riuscito ad evitare di trovarsi tra i due veicoli. In seguito, l’imputato, sempre con l’auto, ha schiacciato – questa volta riuscendovi – l’accusatore privato (che nei secondi precedenti aveva continuato a camminare nei pressi e davanti al veicolo di AP1) contro la Panda azzurra, appartenenente alla moglie dell’accusatore privato e posteggiata in parte sul prato posto accanto ai posteggi.
8.2 Agendo in tal modo l’imputato non poteva innanzitutto non ritenere possibile che l’accusatore privato avrebbe potuto riportare delle gravi conseguenze.
Certo, è vero che quando si è diretto con l’auto – in provenienza dal proprio garage – verso l’accusatore privato, l’imputato ha iniziato a frenare già all’altezza dell’automobile bianca, in sosta al posteggio n. 6 (dal video si vede infatti che si accendono le luci dei freni), mentre l’accusatore privato si metterà al sicuro correndo tra la linea che separa il posteggio n. 2 e il n. 3. Se da un lato non vi sono agli atti dei dati che concernono la velocità del veicolo dell’imputato né elementi sullo spazio di frenata, dall’altro risulta dalle immagini della videocamera che se l’accusatore privato non avesse avuto l’accortezza di scansarsi immediatamente, l’eventualità di un urto sarebbe stata sicuramente (quantomeno) possibile. Tanto più che l’accusatore privato non è persona dal fisico atletico, ciò che di regola influisce sull’agilità e rapidità dei movimenti.
Questa conclusione si impone, e sempre con maggiore intensità, quando l’imputato ha tentato in seguito di schiacciare l’accusatore privato contro la Panda grigia, per poi effettivamente schiacciarlo tra il proprio veicolo e la Panda azzurra: AP1 non poteva non ritenere possibile che l’urto avrebbe potuto avere delle conseguenze ben maggiori di quelle effettivamente verificatesi.
Tuttavia, che tra queste conseguenze potesse rientrare anche la morte dell’accusatore privato, in altre parole che l’imputato dovesse ritenere possibile di provocare con il suo agire la morte dell’accusatore privato e (come si vedrà ancora in seguito) se ne sia accollato il rischio, è una conclusione che questa Corte non trae. Già si è detto (consid. 6.2) che la giurisprudenza del Tribunale federale indica che un’intenzione di uccidere può essere ammessa, in considerazione dell’elevata pena minima dei reati contro la vita e del gravoso rimprovero di colpa in caso di reati capitali, solo se all’elemento di consapevolezza si aggiungono ulteriori circostanze. Siffatte circostanze sussistono, si è già accennato, segnatamente quando l’autore non può in alcun modo calcolare e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di difendersi (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con rinvii). Nel caso concreto, per ammettere la presenza del dolo eventuale riferito al reato di tentato omicidio, manca a giudizio di questa Corte già l’elemento della consapevolezza, ovvero il ritenere possibile la morte dell’accusatore privato, e nemmeno si può sostenere che l’imputato nel suo agire – che ha, beninteso e come si vedrà, evidenti conseguenze penali – non abbia dosato il rischio, frenando sia quando si è diretto la prima volta verso l’accusatore privato, sia prima di tentare di schiacciarlo contro la Panda grigia (all’orario 16:46:05 prima dell’urto, si vede che la luce del freno dell’auto dell’imputato si accende) sia prima di schiacciarlo contro la Panda azzurra (anche in questo caso, all’orario 16:46:45, prima dell’urto, si vede che la luce del freno dell’auto dell’imputato si accende). Tenendo inoltre conto che, prima di tentare di schiacciare l’accusatore privato contro la Panda grigia e in seguito prima di schiacciarlo tra il proprio veicolo e la Panda azzurra, l’imputato era partito da fermo alcuni metri prima (anche in questo caso mancano dati precisi sulla distanza e, di riflesso, sulla velocità), questa Corte non reputa che l’imputato ritenesse e dovesse ritenere possibile di uccidere l’accusatore privato, così come non reputa che egli, di conseguenza, si sia accollato il rischio del realizzarsi di un tale evento.
Si può ancora soggiungere che se l’imputato avesse voluto travolgere la vittima con l’intento di ucciderla, gli sarebbe probabilmente bastato che, quando l’ha raggiunta percorrendo la strada accanto ai posteggi, egli non solo sterzasse leggermente a destra ma anche proseguisse verso di lei.
8.3 L’imputato, per contro, con il suo modo di agire non poteva non essere consapevole della possibilità di provocare lesioni gravi alla vittima. Infatti, dirigersi con il proprio veicolo specificamente verso una persona a una velocità non adeguata alle circostanze, correndo il serio rischio di investirla malgrado si effettui una frenata, che ha verosimilmente facilitato alla vittima di evitare l’urto, costituisce un comportamento suscettibile di provocare lesioni gravi, ove solo si pensi all’eventualità assai concreta che la vittima (dal fisico non atletico) potesse avere una reazione meno rapida per mettersi in salvo o che inciampasse nel cercare di mettersi al riparo, finendo per non riuscire a evitare l’urto con una vettura diretta verso di sé e circolante a una velocità non misurata ma comunque inadatta a una stradetta del genere. Ma anche prescindendo da questo episodio e guardando al seguito della fattispecie, tentare di schiacciare, e poi effettivamente schiacciare, una persona con il proprio veicolo contro un altro costituisce un comportamento che può causare lesioni gravi alla vittima: se certo, lo si è già detto, la velocità non poteva essere elevata, visto il tratto di strada percorso partendo da fermo prima dei due urti (dapprima contro la Panda grigia, poi contro l’accusatore privato e la Panda azzurra), non può essere trascurato il fatto che il veicolo dell’imputato pesa sicuramente più di una tonnellata ed era diretto proprio verso la vittima.
Provocare non solo fratture di ossa delle gambe, con anche possibili conseguenze permanenti, suscettibili di disturbare la successiva capacità di deambulazione, ma anche l’eventualità di rompere uno o entrambi i ginocchi della vittima, con conseguenze durature e significative su tale articolazione, era uno scenario più che semplicemente possibile, al punto che – guardando i filmati della videocamera – è innegabile una reazione di sorpresa nel vedere l’accusatore privato mettersi al riparo da solo e nell’apprendere dai resoconti dell’ospedale in cui è stato trasportato subito dopo i fatti, che le conseguenze sono state limitate.
Non è tutto: senza volere fare un’analisi retrospettiva per determinare ciò di cui l’imputato poteva a priori essere consapevole, risulta dal video fatto dalla moglie della vittima che quest’ultima prima di essere schiacciata tra il veicolo dell’imputato e la Panda azzurra non si trovava più in posizione del tutto eretta, assai verosimilmente perché già urtata dalla vettura dell’imputato. Questo svolgimento dei fatti non è per nulla sorprendente, anzi: è infatti del tutto possibile che un pedone investito da una vettura venga in un primo tempo atterrato dall’auto investitrice. Un atterramento completo non è potuto avvenire nel caso concreto perché la vittima è stata portata dall’auto investitrice contro la Panda azzurra. In un contesto del genere, l’imputato non poteva non essere consapevole della possibilità che la vittima cominciasse ad accasciarsi dopo essere stata urtata dall’auto dell’imputato (come in effetti cominciava ad avvenire), di modo che quando poi la vittima è stata schiacciata tra i due veicoli vi era la possibilità (di cui l’imputato non poteva non essere consapevole) di crearle lesioni gravi a organi importanti della parte centrale del corpo, si pensi alla parte del corpo costituita dal bacino e all’articolazione dell’anca.
8.4 Del realizzarsi delle conseguenze descritte al consid. 8.3, che l’imputato non poteva non avere ritenuto possibili, egli se ne è anche assunto il rischio.
Questa conclusione si impone esaminando le circostanze del caso concreto: la maniera di agire dell’imputato, ossia la violazione del dovere di diligenza nel guidare in tal modo il proprio veicolo (utilizzandolo al solo scopo di andare contro l’accusatore privato) è stata talmente grave e il rischio del verificarsi dell’evento (vale a dire il rischio di lesioni gravi) è stato di un’ampiezza tale – senza dimenticare il movente dell’imputato, ossia punire la vittima per tutte le angherie pregresse, da ultimo quella di pochi istanti prima dei fatti ora a giudizio, cioè la frattura di una vertebra lombare – che non si può che trarne la conclusione che l’imputato si sia accollato il rischio del realizzarsi di lesioni gravi a danno della vittima.
8.5 Ne discende che per i fatti descritti nell’atto di accusa l’imputato deve essere considerato autore colpevole del reato di tentate lesioni gravi.
8.6 Di passata si noti – anche se questa Corte non ne ha voluto tenere conto in nessuna misura nelle proprie valutazioni esposte in precedenza – che nella decisione impugnata, quando è stato riassunto l’intervento in difesa dell’imputato, figura quanto segue: “Per la difesa AP1 poteva prendere in considerazione solo delle lesioni gravi, non ha considerato e non poteva considerare l’eventualità della morte di ACP” (pag. 8; si veda anche il verbale del dibattimento TPC, pag. 6). In appello, l’imputato ha invece sostenuto che il reato sarebbe quello delle lesioni semplici qualificate.
il reato consumato di lesioni semplici
9.1 Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il reato di (tentate) lesioni gravi per dolo eventuale ha la precedenza, a determinate condizioni, rispetto al reato consumato (vollendet) di lesioni semplici qualificate (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.4). Le condizioni consistevano in quel precedente giurisprudenziale nella conoscenza da parte dell’autore della pericolosità del suo agire (Roth/Berkemeier, Basler Kommentar, 2019, ad art. 122 n. 28).
Più in dettaglio, in quella fattispecie l’autore aveva colpito in modo estremamente pesante la testa della vittima che giaceva inerte al suolo. Sulla base degli evidenti pericoli di un tale modo di agire, ha evidenziato il Tribunale federale, è a ragione che l’istanza precedente aveva stabilito che l’autore poteva e doveva sapere della pericolosità delle sue azioni. Solo grazie al caso non era subentrata una situazione di pericolo per la vita o di importanti danni permanenti alla testa o al viso della vittima.
È pertanto correttamente che da ciò i giudici cantonali avevano concluso trattarsi – in mancanza del subentrare dell’evento (Erfolg) – di tentate lesioni gravi per dolo eventuale. L’Alta Corte ha poi sentenziato che, contrariamente all’opinione dell’autore (ricorrente in sede federale), è a ragione che i giudici cantonali hanno fatto astrazione da una condanna dell’autore per il reato di lesioni semplici qualificate, sebbene il reato di cui all’art. 123 n. 2 CP potesse senz’altro essere considerato compiuto, come ad esempio la variante di reato prevista dal cpv. 3 di quella norma (commissione del reato nei confronti di una persona incapace di difendersi). Infatti, ha concluso il Tribunale federale, il reato di (tentate) lesioni gravi per dolo eventuale ha la precedenza, a determinate condizioni, rispetto al reato consumato (vollendet) di lesioni semplici qualificate (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.4).
9.2 Questa giurisprudenza si applica anche al caso in esame, di modo che l’imputato, oltre al reato di tentate lesioni gravi, non deve essere condannato anche per il reato di lesioni semplici qualificate, malgrado l’art. 123 n. 2 CP possa senz’altro essere considerato compiuto nella fattispecie qui a giudizio.
il reato di danneggiamento
l’imputabilità di AP1 e, in seguito, commisurazione della pena
Basta qui rammentare che, in tema di incapacità rispettivamente di scemata imputabilità, l’esperto così si è espresso (doc. TPC 12, pag. 23):
“Il peritando non era totalmente incapace di valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. La sua condizione psichica non era alterata in modo molto grave ed egli era in grado di valutare il carattere illecito del suo gesto. Solo la sua capacità di agire secondo tale valutazione è stata temporaneamente indebolita.”
Alla domanda, “nel caso in cui l’autore avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di agire, quale era il grado – leggero, medio o grave – della scemata imputabilità?”, il perito ha risposto nel modo seguente (pag. 24):
“Ritengo che il peritando abbia agito in stato di scemata capacità di agire secondo una pur corretta valutazione del carattere illecito dell’atto di grado leggero-medio.”
Non vi è agli atti il benché minimo elemento per questa Corte per scostarsi dall’opinione dell’esperto che ha redatto in modo accurato e preciso il proprio referto, dopo avere esaminato l’incarto e visitato l’imputato.
12.1 Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
12.2 In base all’art. 19 cpv. 2 CP, se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
Il Tribunale federale ha precisato che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando determina l'effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio, rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata responsabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile. Questo modo di procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla capacità di valutazione definita dall'esperto psichiatra (STF 6B_1146/2018 dell’8 novembre 2019 consid. 5.2.2 con rinvii anche alla DTF 136 IV 55 consid. 5.6 e alla STF 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2).
In caso di scemata imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base degli accertamenti peritali in quale misura l'imputabilità dell'autore è diminuita dal profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla luce dell'art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre determinare nell’ambito del quadro edittale disponibile, la pena ipotetica che corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosene le condizioni, essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 5.2.2 con rinvii; DTF 136 IV 55 consid. 5.7, pag. 62).
La scemata imputabilità dell’autore va considerata, pertanto, nell'ambito della valutazione della sua colpa. Come visto, la scemata imputabilità attenua la colpa: non costituisce di per sé un elemento di riduzione matematica della pena. La diminuzione dell'entità della pena deriva dalla colpa ridotta (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 5.3.2 con riferimento anche alla DTF 136 IV 55 consid. 5.5, pag. 59).
Parimenti, il fatto che l’autore abbia agito con dolo eventuale incide sulla sua colpa e deve di conseguenza essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione della stessa (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 5.3.2 con riferimento anche alla DTF 136 IV 55 consid. 5.6).
12.3 Applicando questi criteri al caso concreto, si possono fare le considerazioni seguenti:
12.3.1 Di per sé (vale a dire se si prescindesse dalla scemata responsabilità e dal suo grado, stabiliti dalla perizia giudiziaria) la colpa dell’imputato andrebbe qualificata come colpa in bilico tra grave e molto grave. Senza applicare già a questo momento singoli criteri di commisurazione della pena, va infatti detto che l’imputato non ha esitato a farsi giustizia da sé anziché attendere, segnatamente, che l’istanza adita dall’amministrazione del condominio (il giudice di pace) si pronunciasse sulla situazione che si era venuta a creare dopo che i coniugi ACP avevano preso in locazione un appartamento del palazzo. Il comportamento dell’imputato è in antitesi con quanto previsto già solo dalle più elementari regole di convivenza civile che permettono a un condomino, esausto dal comportamento dell’inquilino di un altro condomino, di cercare per le vie legali di imporre a quest’ultimo di allontanare il locatario ma non gli concedono il diritto di salire in macchina e andare a dargli una lezione.
Tenendo conto del grado di scemata imputabilità stabilito dall’esperto e qualificato “di grado leggero-medio” (perizia, pag. 24) – qualifica a cui questa Corte, come detto, si allinea integralmente – la colpa effettivamente ascrivibile a AP1 va attenuata e considerata, tenendo conto dell’insieme delle circostanze, quale colpa da media a grave.
12.3.2 Passando ora alla seconda fase del ragionamento (esposto al consid. 12.2), sulla base della predetta valutazione della colpa occorre a questo punto stabilire la pena ipotetica che corrisponde a questa colpa, tenendo conto dei criteri di commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile.
In tema di criteri di commisurazione della pena, vanno notoriamente considerati, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Se da un lato il risultato dell'attività illecita, vale a dire il grado di lesione del bene giuridico in questione (l’integrità del corpo e della salute di una persona: Ege, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ann. prelim. agli art. 122 ss. n. 1) è stato fortunatamente contenuto, dall’altro la reprensibilità dell’atto stesso e la sua modalità di esecuzione si commentano da sé guardando i filmati agli atti, senza che a questa Corte sembri necessario dilungarsi. Utilizzare la propria auto non solo per spaventare, come secondo l’imputato sembrerebbero essere stati i suoi intendimenti iniziali, ma anche per letteralmente colpire la vittima costituisce un atteggiamento intollerabile.
Proseguendo conformemente all’art. 47 cpv. 2 CP, e come già accennato, sono poi da considerare – quali componenti soggettive del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della volontà delittuosa (STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii giurisprudenziali) e al riguardo la presenza di dolo eventuale – come in concreto – ha effetto sgravante (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; Trechsel/Thommen, op. cit. ad art. 47 n. 20), i moventi e gli obiettivi perseguiti.
Nella categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità o ambizioni di potere. Se si tratta di stimoli altruistici, l’effetto è quello di diminuire la pena. In caso, invece, di stimoli egoistici o riprovevoli, l’effetto è di aumentarla.
Sempre tra le componenti soggettive del reato occorre anche considerare, come già detto, il grado di libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità. Tanto più semplice sarebbe stato per l’autore il rispettare la norma violata, tanto più grave è la sua decisione di infrangerla.
Che lo stimolo interno che ha indotto l’imputato al comportamento poi tenuto non abbia la benché minima connotazione altruistica non dev’essere spiegato. Così come non dev’essere argomentato molto per dire che è riprovevole lo stimolo di volersi egoisticamente ergere a giustiziere anziché attendere gli sviluppi della via giudiziaria imboccata dall’amministrazione del condominio e che prevedeva un’udienza davanti al giudice di pace due-tre settimane più tardi (per l’esattezza il 28 marzo 2018: AI 48 allegati 16 e 17).
Questa Corte ha nondimeno tenuto conto del clima che il comportamento della vittima (e della moglie) aveva creato nel condominio, tenendo presente quanto già riferito al consid. 1 del presente giudizio e considerando altresì quanto avvenuto pochi minuti prima dei fatti oggi a giudizio e che hanno portato alla rottura della terza vertebra lombare dell’imputato ad opera dell’accusatore privato (consid. 3.1 in fine di questa sentenza).
Se il ben più che possibile subentrare dell’evento consistente nel provocare alla vittima delle lesioni gravi del tipo descritto al consid. 8.3 si fosse effettivamente verificato, la pena ipotetica che entrerebbe in considerazione, tenuto conto di tutto quanto esaminato sinora (consid. 12.3.1 e 12.3.2) e avuto riguardo al quadro legale disponibile che prevede una pena detentiva da sei mesi a dieci anni, si aggirerebbe almeno sui 3 anni e mezzo.
12.3.3 Procedendo in base alla sopra ricordata giurisprudenza dell’Alta Corte, occorre ora esaminare in una terza fase (oltre alla STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 si veda anche la DTF 136 IV 55 consid. 5.7, pag. 62) se la pena ipotetica così stabilita possa essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP.
Tra le circostanze riguardanti la situazione personale dell’autore (“Täterkomponenten”) vanno annoverate la sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Richiamate le risultanze relative alla vita dell’imputato (in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si rinvia amche al consid. 1 della sentenza appellata), emerge che AP1 ha compiuto 76 anni il 5 luglio scorso, è pensionato ed è incensurato. Fino a prima degli avvenimenti oggi a giudizio non risultavano particolari problemi di salute (AI 1 allegato 1 VI imputato del 9 marzo 2018 pag. 8: “Non ho problemi di salute e non assumo medicamenti se non mezza pastiglia per la pressione alta il mattino”). Dai certificati medici prodotti durante il procedimento di appello dalla difesa dell’imputato risulta che egli “è stato ricoverato [alla Clinica Viarnetto] una prima volta dal 11.06.2020 al 09.08.20 a seguito di un tentato suicidio e nuovamente dal 08.09.20 al 17.10.20 a seguito di un mancato suicidio” e che “durante le degenze abbiamo oggettivato un disturbo depressivo reattivo, conseguente alla condanna subita” (doc. CARP XI).
Sulla base delle dichiarazioni dell’imputato durante il dibattimento in prima sede e di quelle rilasciate nei verbali di interrogatorio si rivela che egli vive solo, siccome sua moglie “è in casa anziani dall’agosto dell’anno scorso [2019, ndr] perché ha problemi alle gambe e non riesce più a stare in piedi” (VDIB TPC del 9 giugno 2020 interrogatorio imputato, pag. 1 e 2) e siccome il figlio – sposato e con due figlie – vive a Vacallo.
Dai certificati medici prodotti dalla difesa si può dedurre il convincimento che, malgrado esteriormente l’imputato non abbia dato segni di ravvedimento né di particolare assunzione di responsabilità per quanto ha fatto sino al dibattimento davanti all’istanza precedente (non se ne trova traccia né nelle immagini del video subito dopo gli avvenimenti, anzi, né nelle dichiarazioni dell’imputato risultanti dai verbali di interrogatorio, basti pensare all’affermazione riferita dallo stesso AP1 rivolta alla vittima subito dopo i fatti: “questa volta te la sei cercata”: AI 1 all. 1 ossia VI imputato del 9 marzo 2018 pag. 7. Solo davanti alla prima Corte l’imputato ha ammesso: “Io ho sbagliato sicuramente, mi dispiace. In quel momento la testa non ragionava più”), egli abbia interiormente ben compreso quanto ha fatto, con conseguenze sulla sua salute (anche se un tentativo di suicidio non deve necessariamente far concludere che si tratti di un gesto di disperazione per il male commesso: Wiprächtiger/ Keller, Basler Kommentar, 2019, ad art. 47 n. 176 con rinvii).
A ciò si aggiunga che l’età avanzata deve essere considerata nella commisurazione della pena e meglio con riferimento alla sensibilità alla pena stessa (Wiprächtiger/Keller, op. cit., ad art. 47 n. 155). Va inoltre dato atto anche di una certa collaborazione da parte dell’imputato durante il procedimento nell’accertamento dei fatti.
Quanto all’aspetto del pericolo di recidiva, il perito – dopo esame dell’imputato, con anche l’effettuazione di un calcolo nella scala attuariale VRAG – ha indicato che “il pericolo di commettere nuovi reati è dunque decisamente basso” (doc. TPC 12 pag. 24).
Sulla scorta dell’esame di tutte le circostanze riguardanti la situazione personale dell’imputato, tra le quali spicca la sua età avanzata e la conseguente accresciuta sensibilità alla pena, si giustifica di ridurre la pena stessa a 3 anni e tre mesi.
A questo punto occorre tenere in considerazione il fatto che il reato di lesioni gravi è rimasto allo stadio del tentativo e che, in tale eventualità, l’art. 22 cpv. 1 CP permette al giudice di attenuare la pena.
Tra gli elementi pertinenti nell’esame della misura dell’attenuazione della pena vi è in primo luogo l’imminenza del risultato, l’imputato avendo compiuto – come nel caso in esame – tutti gli atti necessari alla consumazione del reato (STF 6B_42/2015 del 22 luglio 2015 consid. 2.4.2). D’altra parte vanno anche considerate le effettive conseguenze delle azioni dell’imputato che, nella concreta fattispecie, sono fortunatamente risultate contenute (Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 22 n. 12 con numerosi riferimenti a sentenze del Tribunale federale).
Tenuto conto anche di questi ultimi aspetti, come pure del fatto che – ancorché solo prima del processo in primo grado, ma nel dubbio non va considerato come mera tattica – l’imputato ha pur sempre risarcito alla vittima il danno consistente nella rottura degli occhiali nonché i danni ai due veicoli Panda (doc. dib. TPC n. 1 e art. 48 lett. d CP), la pena che viene stabilita da questa Corte si fissa in 2 anni e 6 mesi.
In particolare, non torna applicabile l’art. 48 lett. b CP – norma che permette al giudice di attenuare la pena se l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima – non potendosi affermare che il comportamento dell’accusatore privato (di cui questa Corte ha comunque tenuto conto: consid. 12.3.2) sia stato a tal punto provocatorio che anche una persona responsabile posta nella situazione dell’autore avrebbe fatto fatica a resistervi (STF 6B_675/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 6.2.4; STF 6B_31/2011 del 27 aprile 2011 consid. 3.4.3. Questa circostanza attenuante trova applicazione per lo più nell’ambito di delitti di natura sessuale: Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art. 48-48a n. 6).
Le condizioni legate alla prognosi favorevole che permettono di sospendere l’esecuzione della pena secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Anche la gravità della colpa deve essere considerata dal giudice nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente di quella da porre al beneficio della sospensione condizionale (Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 43 n. 2 con riferimenti giurisprudenziali). Vale sostanzialmente la regola per cui tanto più è favorevole la prognosi e quanto più leggera la colpa, tanto più potrà essere breve la parte di pena da espiare (Wohlers, op. cit., ad art. 43 n. 5 con riferimenti giurisprudenziali).
Nel caso concreto a fronte di una prognosi favorevole (anche considerando lo screzio con i coniugi __________: AI 23 e AI 27 pag. 3, AI 36 pag. 3; AI 38 allegato 12), la colpa dell’imputato non può, come già visto, essere definita leggera. Comunque, la suddivisione della pena di 2 anni e 6 mesi in due anni al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di tre anni e, invece, 6 mesi da espiare risulta ancora conforme ai suesposti criteri di suddivisione della pena.
La pena per il reato di tentate lesioni gravi viene stabilita in 2 anni e 6 mesi, di cui 2 anni posti al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni e, invece, 6 mesi da espiare.
La pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna per un totale di fr. 2'700.- stabilita in prima sede per il reato di ripetuto danneggiamento viene confermata: tale pena, tuttavia, risulta ancora conforme alla colpa dell’imputato assortendola del beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di tre anni (sul tema della concessione della sospensione condizionale di una pena pecuniaria con riguardo ai limiti di pena: Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 2018, pag. 150).
richiesta di riparazione del torto morale avanzata dall’accusatore privato
La Corte precedente ha accolto la richiesta nel principio, rinviando l’accusatore privato al foro civile per il quantum. L’imputato ha impugnato la decisione con cui è stato riconosciuto il principio del risarcimento.
Per quanto attiene alla decisione sul principio del risarcimento, questa Corte conferma il giudizio dell’istanza precedente, i presupposti dell’art. 47 CO (secondo cui, segnatamente, in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione) e dell’art. 49 CO – norma in base alla quale chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale – risultando fondamentalmente adempiuti, ritenuto che tra i diritti della personalità protetti da quella norma rientra il corpo (Fischer, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz /Fankhauser (ed.), OR Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 2016, ad art. 49 n. 22).
Con riferimento alla quantificazione della richiesta, è vero che l’art. 126 cpv. 3 seconda frase CPP stabilisce che, per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale. Tuttavia, nel caso concreto, a prescindere dal fatto che non è per nulla certo che una richiesta di fr. 7'500.- sia ancora da considerare di esigua entità, mancano elementi sufficienti, come rettamente indicato dalla Corte precedente, che permettano di stabilire in che misura lo stato di salute dell’accusatore privato sia da ricondurre ai fatti oggetto del presente giudizio e in che misura, invece, e piuttosto, vadano ascritti a una situazione psicopatologica iniziata ben prima. La documentazione prodotta in appello conferma e rafforza questa impossibilità di giudizio, considerato che dalla stessa risulta che “l’esordio psicopatologico sarebbe avvenuto nel 1995” e che “da allora sarebbe insorto un disturbo depressivo ricorrente e avrebbe ottenuto l’AI al 100% per le problematiche fisiche” (doc. dib. CARP n. 2).
Anche perché, poi, se appena ci si addentri nelle conseguenze che l’accusatore privato nel proprio intervento ha descritto nella categoria denominata “a livello sociale” (pag. 10) alludendo fra l’altro all’avere dovuto cambiare casa, va detto che già il 27 settembre 2017 – quindi ben prima dei fatti oggi a giudizio – ACP e Ravevano scritto una mail al rappresentante del locatore, come già accennato, comunicandogli: “Salve, come d’accordo le invio disdetta del contratto per l’appartamento sito in _________ 16 in Stabio. Come pattuito mi concede il termine di trenta giorni con la scadenza di ogni mese a partire da oggi” (AI 48 allegato doc. 7).
Senza dimenticare di aggiungere che, dopo la partenza da Stabio nel 2018, l’accusatore privato ha già fatto un ulteriore spostamento, trasferendosi dapprima a _______, per poi spostarsi alcuni mesi dopo a ________, ove risulta domiciliato dal ________.
Per tacere del fatto che sembrerebbe che un peggioramento dello stato di salute dell’accusatore privato sia subentrato a seguito delle rimostranze che un rappresentante dell’amministrazione del condominio e alcuni condomini gli hanno fatto nel corso del mese di febbraio 2018 (quindi prima dei fatti oggi a giudizio), lamentandosi per il comportamento dell’accusatore privato e del suo cane (AI 12 allegato 1, certificato medico del 27.2.2018).
È certamente del tutto a ragione che il perito giudiziario ha definito la personalità di ACP “sicuramente problematica”, soggiungendo che la lettera del 23 marzo 2018 del suo medico curante (AI 21) “è evidentemente elusiva” (doc. TPC 12, pag. 20 e si veda anche pag. 21 in alto).
In mancanza di specifici elementi probatori relativi alla situazione di salute preesistente, quale ad esempio una perizia medica su questo delicato e complesso aspetto centrale, l’accusatore privato viene rinviato al foro civile (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 126 n. 15).
Ne segue che l’appello incidentale dev’essere respinto.
spese procedurali
Pertanto, visto l’esito dell’appello dell’imputato si giustifica di suddividerne i costi, ponendoli a carico di AP1 nella misura di 3/5 e per il resto a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
I costi dell’appello incidentale sarebbero di per sé a carico dell’accusatore privato (art. 428 cpv. 1 CPP). Senonché, essendo egli al beneficio del gratuito patrocinio comprendente anche l’esonero dalle spese procedurali, i costi dell’appello sono posti a carico dello Stato (art. 136 cpv. 2 lett. b CPP e AI 24).
In applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP – secondo cui se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione precedente – statuendo quindi d’ufficio (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung StPO, 2020, ad art. 428 n. 14), questa Corte mantiene i costi della procedura di primo grado a carico dell’imputato, risultando egli condannato per reati che erano contemplati nell’atto di accusa.
indennità
18.1 Siccome all’imputato è stato assegnato un difensore d’ufficio, AP1 non può pretendere alcuna indennità per i costi della sua difesa (Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 710 n. 2314 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 429 ann. 9 a piè di pag. 3493).
Detto diversamente, l’indennità secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP – e anche quella prevista dall’art. 436 cpv. 2 CPP – concernono le spese dell’imputato per un avvocato di fiducia (DTF 138 IV 205 consid. 1, pag. 206).
18.2 Secondo l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
Nel caso in esame, l’accusatore privato in appello si vede confermata la decisione, avversata dall’imputato, di riconoscimento del principio della propria pretesa, venendo invece rinviato al foro civile per il quantum.
Affinché l’accusatore privato che fa valere solo la propria pretesa di natura civile abbia diritto a un’indennità, occorre quantomeno un parziale accoglimento della propria pretesa civile (Griesser, op. cit., ad art. 433 n. 2). Una prevalenza nella causa a favore dell’accusatore privato sussiste anche quando le sue richieste – come nel caso concreto – vengono accolte solo nel principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP (Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2014, ad art. 433 n. 1).
Nelle circostanze appena descritte si giustifica di condannare l’imputato a versare all’accusatore privato un’indennità ridotta, che viene fissata in fr. 600.-, oltre a fr. 60.- di spese e a fr. 50.80 di IVA per complessivi fr. 710.80.
L’accusatore privato tenga presente che tale indennità è devoluta al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio in applicazione dell’art. 138 cpv. 2 CPP.
note professionali
19.1 Per quanto attiene alla nota del difensore dell’imputato (doc. CARP XXIV), la stessa viene approvata non senza ricordare al patrocinatore che il tempo che un avvocato impiega per allestire la propria nota d’onorario non può essere fatturato. Nel caso concreto la relativa voce (ossia quella del 1° marzo 2021) viene annullata ma il relativo lasso di tempo aggiunto al processo (che il difensore aveva quantificato in un’ora). Viene quindi approvata la nota di complessivi fr. 2'924.80 (fr. 2'775.- di onorario e fr. 149.80 di spese).
19.2 Con riferimento alla nota d’onorario del 2 marzo 2021 del patrocinatore dell’accusatore privato (doc. dib. CARP n. 3), la stessa viene ammessa con un’unica modifica riguardante l’onorario per il dibatimento di appello che, stimato in sette ore, viene ridotto a quattro, per tenere conto dell’effettiva durata del dibattimento (due ore) a cui si aggiunge il tempo della trasferta.
L’onorario risulta quindi pari a fr. 2'175.- (12h e 5 minuti), a cui si aggiungono le spese indicate di fr. 343.50 (fr. 217.50 + 116.- + 10.-) e l’IVA al 7.7% pari a 193.90, per un totale complessivo di fr. 2'712.40.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 19, 22, 34, 42, 43, 44, 47, 48, 111, 122, 123, 144 CP,
80, 81, 82, 126, 135, 138, 422 e ss., 429 e ss., 433 CPP
nonché, sulle spese la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
L’appello di AP1 è parzialmente accolto.
L’appello incidentale di ACP è respinto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1.2, 3., 6.1, 7.1, della sentenza del 9 giugno 2020 della Corte delle assise criminali, non essendo stati appellati sono passati in giudicato:
AP1, oltre che di (dispositivo n. 1.2 del giudizio di primo grado non oggetto di appello):
ripetuto danneggiamento
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante lo stabile n. 16, intenzionalmente deteriorato i veicoli: FIAT Panda targato TI ______ di ACP e FIAT Panda targato TI ______ di R ivi posteggiati, cozzandovi volontariamente contro con il proprio veicolo FIAT targato TI _____ in occasione dei summenzionati tentativi di investire ACP, cagionando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;
è dichiarato autore colpevole di:
tentate lesioni gravi
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante lo stabile n. 16, intenzionalmente tentato di ferire gravemente ACP, tentando di investirlo e investendolo volontariamente con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli le lesioni e i danni fisici e psichici descritti nei certificati medici del 9 marzo 2018 dell’ORM, Mendrisio, del 12 aprile 2018 del dr. med. _________ e del 12 maggio 2018 dell’ORL, Locarno.
5.1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.1 L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 2 (due) anni per un periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da espiare.
5.2 alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna per un totale di fr. 2'700.- (duemila settecento).
5.2.1 L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
AP1 è prosciolto dall’accusa di tentato omicidio intenzionale di cui al punto 1. dell’atto di accusa n. 193/2018 del 6 novembre 2018.
L’indennità per torto morale chiesta dall’accusatore privato ACP è riconosciuta nel principio. Per la sua quantificazione è ordinato il rinvio al competente foro civile.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali di prima sede sono a carico di AP1.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 2'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico di AP1 nella misura di 3/5 e per il resto a carico dello Stato.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dello Stato.
Le spese per la difesa d’ufficio di AP1 di primo e secondo grado sono sostenute dallo Stato.
La nota professionale del difensore, avv. DI1, riferita alla procedura di appello è approvata per fr. 2'924.80 (fr. 2'775.- di onorario e fr. 149.80 di spese).
Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).
Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato i 3/5 della nota professionale del difensore, avv. DI1, riferita alla procedura di appello (ossia 3/5 di fr. 2'924.80; art. 135 cpv. 4 CPP). I restanti 2/5 rimangono a carico dello Stato.
Le spese per il gratuito patrocinio di primo e secondo grado dell’accusatore privato ACP sono sostenute dallo Stato.
La nota professionale del patrocinatore dell’accusatore privato, avv. DI2, riferita alla procedura di appello è approvata per complessivi fr. 2'712.40 (onorario pari a fr. 2'175.-, spese di fr. 343.50 e IVA pari a 193.90).
Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo.
Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per il patrocinio dell’accusatore privato in primo grado (art. 138 cpv. 1 CPP e art. 135 cpv. 4 CPP).
Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato l’importo di fr. 710.80 su quanto lo Stato ha anticipato per il patrocinio dell’accusatore privato in appello (art. 138 cpv. 1 CPP, art. 135 cpv. 4 CPP e art. 426 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.