Incarto n. 17.2019.93
Locarno 30 luglio 2019/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 febbraio 2019 da
IM1AP 1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 febbraio 2019 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 aprile 2019)
richiamata la dichiarazione di appello 12 aprile 2019;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 1058385/1 del 17 ottobre 2018, la Sezione della circolazione ha dichiarato IM1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti avvenuti a Biasca il 4 settembre 2018:
“ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un veicolo che lo stava superando sulla destra”
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 150.-.
Contro il decreto d’accusa IM1 ha inoltrato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 20 febbraio 2019, intimata il 21 febbraio 2019, il Presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel decreto d’accusa, accollando al condannato le tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 350.- (senza motivazione scritta della sentenza), o fr. 650.- (con motivazione scritta).
C. Con annuncio d’appello del 27 febbraio 2019, IM1 ha richiesto la motivazione scritta della sentenza e annunciato la sua volontà di appellare. A seguito dell’intimazione della sentenza motivata, avvenuta il 3 aprile 2019, l’appellante ha trasmesso a questa Corte la sua dichiarazione scritta d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con scritto del 15 aprile 2019, la Presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a IM1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Col relativo allegato, inoltrato l’8 maggio 2019, l’appellante ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello, delle cui motivazioni si dirà meglio in seguito.
E. Con scritto del 13 maggio 2019, il Presidente della Pretura penale ha trasmesso le sue osservazioni.
Con scritto del 15 maggio 2019, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2.1. Nella sentenza impugnata, il Pretore ha fondato le sue conclusioni giuridiche su due circostanze di fatto: quella per cui, prima di svoltare a destra, il ricorrente “si sia giocoforza spostato verso la sinistra della carreggiata, probabilmente anche in modo importante” (consid. 9.), e quella per cui egli non avrebbe usato la necessaria prudenza nello svoltare verso destra per immettersi in via Monte Erto (consid. 10.1.).
2.2. Per accertare le circostanze di fatto di cui sopra, il Pretore ha valutato i seguenti elementi probatori: nella determinazione della circostanza per la quale il ricorrente si sarebbe spostato verso sinistra - probabilmente anche in modo importante - prima di effettuare la svolta a destra, ha valutato le foto scattate dalla Polizia cantonale, dalle quali egli ha notato come
“la parte destra del camion sia distante dal margine destro di via Monte Erto e come il mezzo si stia avvicinando alla perpendicolarità con l’asse di via Lucomagno, tant’è che se si prolunga idealmente a ritroso (cfr. in particolare la fotografia n. 1) il raggio di curvatura si arriva a posizionare il camion sulla sinistra della carreggiata. Indizi, questi, che depongono a favore del fatto che il camion deve essersi allargato in modo sensibile prima di imboccare la via (cfr. rapporto di polizia 2 ottobre 2018; AI 1)”,
nonché la planimetria dell’intersezione in questione (estrapolabile dal sito google.ch/maps), dalla quale ha evinto che
“l’angolo interno creato dall’intersezione tra via Lucomagno via Monte Erto per chi proviene da nord è sensibilmente acuto. In tale evenienza, malgrado l’invito fornito dalla smussatura del marciapiede sul lato destro di via Lucomagno, appare difficile credere che un camion delle dimensioni di quello condotto dall’imputato possa svoltare a destra senza prima spostarsi in modo importante verso sinistra”.
A queste il Pretore ha aggiunto:
“ciò che del resto trova conferma sia nelle seppur mitigate e in parte ritrattate affermazioni dell’imputato, sia nel comportamento della co-protagonista, la quale non aveva altrimenti motivo di proseguire diritto sulla destra dell’autocarro”.
Per determinare che il ricorrente non ha usato la necessaria prudenza nello svoltare, il Pretore si è basato sul fatto che egli non ha visto la co-protagonista dietro di sé: considerate le dimensioni degli specchietti laterali del camion, ha ritenuto inverosimile che il ricorrente li abbia effettivamente controllati entrambi appena prima di svoltare (consid. 10.1.).
Per quanto attiene alle censure sollevate dal ricorrente, saranno oggetto di esame da parte di questa Corte solamente gli argomenti sollevati per i quali, a mente dell’appellante, il Pretore sarebbe incappato nell’arbitrio. Non saranno invece esaminate le sue proprie valutazioni del materiale probatorio né le critiche alla decisione impugnata. Infatti, secondo il Tribunale federale, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
3.1. Il ricorrente, citando la dichiarazione della signora ________ secondo cui “vi è pure una specie di piazzola”, sostiene che “la documentazione fotografica agli atti non permette in alcun modo di intravvedere un simile allargamento”, e che “Questo elemento è stato completamente disatteso dal Giudice di prime cure, il quale ha fatto propria la versione rilasciata dalla signora ________, senza minimamente accertare se questa piazzola fosse o meno esistente” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019, punto 2.).
In realtà, il Pretore non ha fatto propria la versione della signora ________, né si è basato sulle sue dichiarazioni per concludere che il ricorrente si è spostato a sinistra prima di svoltare. Le motivazioni del Pretore sono state illustrate sopra, al considerando 2.2., e riguardano valutazioni basate su circostanze di fatto, non su dichiarazioni della signora ________. L’argomento è pertanto privo di pertinenza.
3.2.1. Per l’accertamento della dinamica dell’incidente, il Pretore si è basato sulla posizione del camion
Su questo punto, il ricorrente si limita a contestazioni generiche, definendo la ricostruzione del pretore opinabile, in quanto non suffragata da un accertamento peritale, e asserendo apoditticamente che “La documentazione fotografica non permette di giungere a questa conclusione” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019, punto 3.). Non spiega, però, il motivo per cui la valutazione della documentazione fotografica fatta dal primo giudice sarebbe manifestamente insostenibile. Tali contestazioni sono pertanto prive di rilevanza in questa sede, in cui l’esame delle censure è circoscritto all’arbitrio.
3.2.2. Concretamente contestata dall’appellante è invece la seconda motivazione del Pretore, ovvero quella per cui
“l’angolo interno creato dall’intersezione tra via Lucomagno via Monte Erto per chi proviene da nord è sensibilmente acuto. In tale evenienza, malgrado l’invito fornito dalla smussatura del marciapiede sul lato destro di via Lucomagno, appare difficile credere che un camion delle dimensioni di quello condotto dall’imputato possa svoltare a destra senza prima spostarsi in modo importante verso sinistra”,
e ciò poiché la carreggiata sarebbe - a mente del ricorrente - abbastanza larga da permettere “anche a veicoli come camion di affrontare la curva di via Monte Erto senza necessariamente spostarsi sulla sinistra”, considerato che l’angolo di curvatura per immettersi in via Monte Erto non sarebbe “sensibilmente acuto” (consid. 9. della sentenza di primo grado) e sostenendo che la documentazione fotografica agli atti, così come Google maps, indicherebbero “piuttosto un angolo retto” (motivazione scritta dell’8 maggio 2019, punto 4.).
In proposito, si rileva che, per definizione, un angolo è acuto quando è inferiore a 90°. Dalla prima pagina della documentazione fotografica agli atti, si evince che l’angolo in questione ha un’ampiezza compresa tra i 65° e i 70°. Se una differenza compresa tra i 20° e i 25° rispetto all’angolo retto di 90° sia o meno da considerarsi “sensibile”, appare più una questione semantica che giuridica. Ciò che è incontestabile, è che un angolo con queste caratteristiche è indubbiamente acuto.
Anche su questo punto, il Giudice di primo grado ha pertanto accertato correttamente i fatti.
4.1. L’art. 26 LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
Giusta l’art. 36 cpv. 1 LCStr chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l'asse della carreggiata.
Giusta l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.
L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
4.2. A mente di questa Corte, i disposti di legge applicati dal Pretore alla presente fattispecie, e meglio, gli artt. 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr e 13 cpv. 5 ONC sopra elencati, risultano perfettamente consoni alle risultanze istruttorie agli atti e alle dinamiche fattuali considerate. Non si ravvisa pertanto alcun vizio giuridico relativo ai disposti di legge applicati, come d’altronde ammesso anche dallo stesso ricorrente (motivazione scritta dell’8 maggio 2019, punto B. 1.3 in fine).
Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) è certamente ossequiosa degli artt. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata, e l’appello respinto.
Gli oneri processuali della sede di appello seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), così come quelli della prima sede.
La richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP del ricorrente è respinta.
Per questi motivi,
visti gli artt. 80, 81, 398 e segg. e 429 CPP, 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 LCStr,
13 cpv. 5 ONC, 47 e segg. e 106 CP, nonché, sulle spese, gli artt. 422 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
2.1. IM1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi, il 4 settembre 2018, a Biasca, spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra, voltando in seguito nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collidendo con un veicolo che lo stava superando sulla destra.
2.2. IM1 è condannato
2.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento),
2.2.2. in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 650.-, sono posti a carico dell’appellante.
2.2.4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.