Incarto n. 17.2019.2

Locarno 15 aprile 2019/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretaria:

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 3 gennaio 2019 da

AP 1

contro il decreto d’accusa n. __________ emanato nei suoi confronti il __________ dal procuratore pubblico PP 1,

esaminati gli atti;

ritenuto

In fatto:

  1. Con decreto d’accusa
  2. __________ del __________, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto

l’autovettura __________ targata __________ in stato di ubriachezza, così come

risultava dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.65

mg/l) e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45

aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 1'100.00 e

al pagamento di tassa e spese di giustizia per complessivi fr 400.-.

In assenza di opposizione, il decreto d’accusa è passato in giudicato.

B. Il __________ IS 1 ha presentato istanza di revisione postulando, in estrema sintesi, il suo proscioglimento, la restituzione di quanto pagato per tassa e spese di giustizia e multa, il rimborso delle spese sostenute e il versamento di un importo non definito a risarcimento del torto morale subito.

Quale motivo di revisione l’istante sostiene, in estrema sintesi, di non avere saputo, all’epoca dei fatti, che la procedura di accertamento dell’ebrietà non era stata condotta, nel suo caso, in modo corretto poiché non gli era stato permesso, nonostante le sue esplicite richieste in tal senso, di risciacquare la bocca prima di effettuare i test alcolemici (CARP I). Sostiene, poi, di avere saputo che il protocollo dell’analisi alcolemica prevede un preventivo risciacquo soltanto nel dicembre 2018 quando, guardando una puntata di “Filo diretto” (trasmissione pomeridiana di RSI1), ha visto una dimostrazione pratica dell’esame dell’alito (effettuata da un agente della polizia cantonale) in cui è stato messo in evidenza che un preventivo risciacquo della bocca può ridurre notevolmente il risultato dell’esame.

Il mancato risciacquo è stato – continua l’istante – nel suo caso particolarmente penalizzante poiché egli soffre di “disturbi post-prandiali” che gli causano “continui rigurgiti gastro-esofagei, con conseguente reflusso del bolo alimentare nella cavità orale”, per cui “a maggior ragione (…) il risciacquo della bocca avrebbe influenzato il risultato”: avesse potuto risciacquare la bocca prima del test alcolemico – conclude - il test avrebbe dato risultati ben diversi da quello recepito nel DA (CARP I e V).

C. Con osservazioni del __________, il Procuratore pubblico, considerando non adempiuto il presupposto della novità sui fatti o di mezzi di prova anteriori alla decisione incriminata, ha chiesto di respingere l’istanza di revisione (CARP III).

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un’assoluzione o un giudizio sensibilmente più favorevole o meno favorevole al condannato oppure la condanna dell’imputato assolto (Piquerez/Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ed. 2011, n. 2095, pag. 680-681; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ed. 2013, n. 1596 seg., pag. 715 seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_407/2015 del 17 luglio 2015 consid. 3; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). La revisione va ammessa se una tale modifica della sentenza impugnata risulta almeno verosimile (DTF 116 IV 353 consid. 4e; STF 6B_407/2015 del 17 luglio 2015 consid. 3; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.1).

b) È generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410 CPP). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

Il Tribunale federale ha, in particolare, già avuto modo di osservare – e di confermare tale giurisprudenza a più riprese – che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

Per contro, una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

Il Tribunale federale rileva che l’abuso di diritto va ammesso con circospezione e che occorre esaminare nel caso concreto e secondo le circostanze se l’istanza di revisione sia volta ad aggirare le vie legali ordinarie (STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3 in fine).

La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che, dopo la scadenza del termine di opposizione, apprende che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

  1. In concreto, quand’anche si dovesse ammettere che l’istante non ha potuto risciacquare la bocca prima di essere sottoposto agli accertamenti etilometrici preliminari, l’istanza di revisione andrebbe respinta per più motivi.

a. Dapprima, perché le concrete condizioni di applicazione del test etilometrico non possono costituire un fatto nuovo ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP: esse erano perfettamente note al qui istante già solo per il semplice fatto che egli vi ha partecipato.

Già soltanto per il fatto che nessuno può prevalersi dell’ignoranza della legge, nemmeno può costituire un fatto nuovo ai sensi del citato disposto la pretesa difformità rispetto alla procedura stabilita dalle ordinanze applicabili delle concrete condizioni applicative del test.

b. Poi, perché, sin dall’epoca dei fatti, all’istante era perfettamente nota l’importanza del risciacquo di cui lamenta l’assenza visto che è egli stesso a sostenere di avere più volte chiesto agli agenti di poter risciacquare la bocca. Non è rilevante il fatto che egli riteneva importante il risciacquo a causa del riflusso esofageo che lo affliggeva. Quel che conta, è che egli riteneva fondamentale per un corretto risultato dell’esame etilometrico che venisse effettuato un preventivo risciacquo (al punto da richiederlo ripetutamente). Nulla gli avrebbe, quindi, impedito di far valere l’assenza di tale - per lui fondamentale - risciacquo nelle sedi opportune. Non averlo fatto deriva da una sua scelta che egli non può rimettere in discussione ora.

c. Ma, anche volendo fare astrazione dalle considerazioni che precedono, l’istanza andrebbe respinta poiché il mancato risciacquo non ha avuto alcuna incidenza sul risultato dell’esame che è stato ritenuto per il DA.

Infatti, emerge chiaramente dagli atti che l’istante è stato condannato esclusivamente per il grado alcolemico risultante dall’accertamento etilometrico probatorio, effettuato alle ore 00:36. Tale accertamento è stato effettuato in conformità alle condizioni regolate dall’art. 11a OCCS. A differenza degli etilometri precursori, infatti, l’etilometro probatorio è in grado di rilevare la concentrazione di alcol nell'aria espirata in modo così preciso e affidabile che il suo esito è il solo ad acquistare valenza probatoria in sede giudiziale (Comunicato stampa USTRA del 13.09.2016, Il test etilometrico avrà valore probatorio). Perciò, nel caso di misurazioni effettuate con etilometri probatori non è necessario, come per quelli precursori, né un tempo di attesa di 20 minuti né il risciacquo della bocca (art. 11 cpv. 1 OCCS) (Commenti alla modifica dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013), articolo 11a, Capoverso 1).

L’esame con l’etilometro probatorio può essere effettuato dopo un tempo d’attesa di almeno 10 minuti (art. 11a cpv. 1 OCCS) ed è in grado di riconoscere eventuali tracce di alcol nel cavo orale (Commenti alla modifica dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013), Articolo 11a, Capoverso 1). Se l’etilometro probatorio dovesse rilevare la presenza di alcol in bocca, occorre attendere altri 5 minuti prima di effettuare la misurazione (art. 11a cpv. 2 OCCS). Ne risulta un tempo di attesa complessivo di almeno 15 minuti che è considerato di norma sufficiente per l’eliminazione dell’alcol dal cavo orale. Il risciacquo della bocca diventa pertanto superfluo (Commenti alla modifica dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013), Articolo 11a, Capoverso 2).

Nel caso in esame, gli atti dimostrano che l’accertamento è iniziato 36 minuti dopo il fermo e che non è stata rilevata alcuna presenza di alcol in bocca. In particolare, risulta dalla ricevuta dell’etilometro probatorio che la misurazione di 0.65 mg/L è stata accertata alle ore 00:37:06 (AI 1). Ne discende che, da un lato i pretesi effetti dell’asserita patologia non sono stati, in concreto, riscontrati e, d’altro lato, visto il tempo trascorso tra l’inizio dell’accertamento e la misurazione finale, il test sarebbe comunque attendibile.

  1. L’istanza di revisione deve, dunque, essere respinta.

Viste le particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 81, 87, 410 segg. CPP

91 cpv. 2 lett. a LCStr.

10, 10a, 11, 11a OCCS

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente la segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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