Incarto n. 17.2018.85
Locarno 27 settembre 2018/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Francesca Verda Chiocchetti e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 marzo 2018 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 marzo 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 aprile 2018)
richiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2018;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 8 marzo 2018 la Pretura penale di Bellinzona ha dichiarato AP 1 autore colpevole di diffamazione per avere,
a , in data 15 gennaio 2016, (…) , pubblicando sul blog del sito __________ tramite lo pseudonimo “” il commento “PC 1, fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il business maggiori di creare evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”, reso sospetta PC 1 di condotta disonorevole
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, pena sospesa per due anni ed al pagamento delle tasse e spese giudiziarie.
B. Il 13 marzo 2018, AP 1 ha presentato annuncio di appello (CARP I). Ricevuta la motivazione del giudizio di primo grado, il 4 maggio 2018 ha tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, chiedendo di essere prosciolto da ogni accusa e di addossare le spese alla controparte (CARP III). In assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 (relativo al rinvio dell’accusatrice privata al foro civile) è passato in giudicato.
C. Con scritto 13 giugno 2018, questa Corte ha chiesto alle parti il consenso per la trattazione dell’appello in procedura scritta, precisando che in difetto di accordo manifestato entro il termine di dieci giorni, l’appello sarebbe stato trattato in procedura orale (CARP V). Mentre il patrocinatore dell’accusatrice privata ha acconsentito (CARP VII), il Procuratore pubblico e l’imputato non hanno risposto.
D. Il 23 luglio il PP ha comunicato la sua intenzione di non partecipare al dibattimento (CARP XIII), cosa che in data 20 luglio 2018 ha fatto anche l’AP PC 1per il tramite del proprio legale (CARP XII). In tale missiva essa ha altresì postulato che l’imputato sia dichiarato autore colpevole di diffamazione, con la condanna alla pena ritenuta adeguata da questa Corte. Con riferimento a un suo scritto 6 febbraio 2018 inoltrato alla Pretura penale, ha inoltre chiesto che AP 1 sia condannato al pagamento in suo favore di un’indennità per torto morale pari a fr. 500.- e ad una partecipazione alle spese di patrocinio per fr. 2'046.30.
E. Il pubblico dibattimento si è tenuto l’11 settembre 2018.
A conclusione del suo intervento, l’appellante ha chiesto di essere integralmente prosciolto, precisando di rinunciare a qualsiasi indennità ex art. 429 CP.
Considerato:
L’imputato
I fatti
Il portale faceva riferimento a un’interrogazione di alcuni consiglieri comunali di __________, finalizzata a chiarire il ruolo di PC 1 __________ nella nomina del fratello quale __________.
Nel blog di commento all’articolo sono stati pubblicati vari contributi. Tra questi, alle ore 11.33, il testo seguente a firma “__________”:
“__________, fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il business maggiore di creare evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine.
Poi si salta sul carro della lega per farsi pubblicità, agendo da e per pro saccoccia e non certo per i contribuenti”
Si tratta della risposta all’intervento di un altro utente, denominato “__________”, che aveva scritto:
“Inutile dare addosso alla __________ (si sa com’è fatta)… La responsabilità sta nella comunità __________ che permette questi malandazzi”.
La ricerca effettuata tramite polizia – in conseguenza alla querela presentata da PC 1 – ha permesso di individuare il titolare dell’utenza “__________” in AP 1.
Interrogato, AP 1 ha riconosciuto di avere aperto l’account a nome “__________” e di essere l’autore del commento indicato al punto 2 (verb. dib. 11.09.18 pag. 3 ; verb. polizia 06.06.2016 pag. 2;).
In diritto
Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore garantita dal diritto civile (art. 28 e seguenti CC); il diritto penale protegge unicamente il diritto della persona alla considerazione morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, pag. 188 n. 535a, DTF 129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44), limitandosi il diritto penale a garantire il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.11; 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono alla protezione penale, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di se stessa (STF 6B_600/2007 del 22.02.2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 02.09.2009 consid. 3a e rinvii).
Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a; Franz Riklin in BK, Strafrecht II, 2013, vor Art. 173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 2010, ad art. 173 n. 42 con richiami giurisprudenziali).
L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il dolo eventuale è sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (Riklin, op.cit., ad art. 173 n. 7-8; Corboz, op.cit., ad art. 173 n. 48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del 13.05.2015 pag. 16 consid. 9.1).
L’art. 173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP (ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non semplicemente a un giudizio di valore (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, pag. 362 n. 1195; DTF 117 IV 29 consid. 2c, 92 IV 98 consid. 4).
L’art. 173 cpv. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv. 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza – devono incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della maldicenza.
La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità. Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid. 3b, Corboz op.cit., ad art. 173, n. 75).
Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro esse sono minori, se l’accusato ha un interesse degno di protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. 3b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid. 4, Corboz, op.cit., ad art. 173, n. 83).
Scritto 20 luglio 2018 AP PC 1
Quest’ultima richiesta si riferisce chiaramente al procedimento di prima sede, sicché non può essere trattata come istanza di indennizzo e di torto morale per la procedura di appello. Si tratta, infatti, di una richiesta di riforma del giudizio pretorile. Tuttavia, essa è intempestiva dato che al momento in cui è stata formulata (20 luglio 2018) era già ampiamente scaduto anche il termine per proporre appello incidentale. Ne consegue che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è passato in giudicato.
L’appello
L’imputato sostiene, anzitutto, che al consid. 5 della sentenza di prima sede il Pretore penale gli avrebbe attribuito delle affermazioni che egli non avrebbe mai formulato, ossia che da quanto affermato in sede di interrogatorio di prima istanza sarebbero state omesse le parole “ai suoi occhi”. Egli afferma, poi, di essersi limitato ad elencare fatti veritieri, a suo dire supportati durante il dibattimento di prima istanza da ampi riscontri oggettivi. AP 1 sottolinea, altresì, di non aver mai asserito o anche solo lasciato intendere che PC 1 abbia agito, nella sua attività di fiduciaria o in quella politica, in modo contrario alla legislazione svizzera e sottolinea che, invece, con lo scritto incriminato, aveva voluto segnalare “un’evidente dicotomia fra il credo divulgato dall’organizzazione politica alla quale PC 1 appartiene e quanto da lei messo in pratica” (dichiarazione di appello; verb. dib. 11.09.2018 pag. 3 seg.).
Sebbene sia vero che, in ambito politico, la lesione contro l’onore protetto penalmente è ammessa con ritegno, nel concreto va considerato come, ad una lettura oggettiva, la frase incriminata (“__________, fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il business maggiore di creare evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”) vada ben oltre l’opposizione politica.
L’articolo – in margine al quale l’imputato si è espresso - concerneva il ruolo di PC 1 nella nomina del fratello quale capotecnico comunale, mentre le esternazioni dell’imputato si sono chiaramente estese oltre l’oggetto in discussione, assurgendo a critica personale: inserendo PC 1 nel “sottobosco __________” e precisando che la sua attività principale consiste nel “tener la coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”, creando “evasione-in effetti-frode fiscale” , AP 1 ha qualificato PC 1 di persona dedita a traffici illeciti.
Ricordato che determinante al fine di valutare la rilevanza penale di esternazioni non è cosa l’autore dello scritto incriminato ha voluto dire, bensì come un lettore medio, non prevenuto, poteva o doveva intenderle (CARP 12.01.2015 inc. 17.2015.170/171), va precisato quanto segue:
usata, come in concreto, in senso figurato, la parola “sottobosco” indica l'insieme delle persone che vivono ai margini di un'attività o di un'organizzazione, talvolta traendone illeciti guadagni o benefici o, detto diversamente, che operano a proprio vantaggio, prosperando generalmente in modo illecito o irregolare, all'ombra di istituzioni, di personalità o di ambienti influenti;
la parola “faccendiere” indica chi si dà da fare in intrighi e in affari poco onesti (Vocabolario Treccani nella versione online; cfr. anche loZingarelli 2011 e Devoto-Oli 1990) e significativo è che il Dizionario dei sinonimi e contrari da, appunto come termine con significato contrario al faccendiere , “gentiluomo, persona onesta”.
Ciò ritenuto, è evidente come l’affermazione incriminata – che rafforza il riferimento alle attività illecite insito nella parola “sottobosco” con l’aggiunta del “tener la coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”, creando “evasione -in effetti frode- fiscale” – supera quello che è lecito in un dibattito politico nella misura in cui, con essa, di PC 1 non viene criticata l’attività politica bensì la moralità e l’onestà personale, con particolare riferimento, non all’ambito politico, ma a quello professionale.
A nulla muta quanto indicato da AP 1 nell’appello e ribadito al dibattimento, ossia che nella frase incriminata non è stato indicato a chiare lettere che PC 1 ha agito in violazione della legislazione svizzera. Anzitutto, tale mancanza di precisazione non è di aiuto alla posizione dell’imputato, ma semmai ben evidenzia che il lettore medio una tale differenza non poteva farla. Per tacere del fatto che anche affermare, come indicato al dibattimento di prima sede, che “buona parte di clienti italiani (…) si appoggiano alle fiduciarie svizzere (…) per «ottimizzare» la propria situazione fiscale” e che l’evasione fiscale è perseguibile penalmente in Italia mentre in Svizzera no (verb. 06.03.2018 pag.
Va evidenziato, altresì, che, nel caso concreto, l’imputato nemmeno potrebbe avvalersi della giurisprudenza che impone di valutare con riserbo gli attacchi perpetrati nell’ambito del dibattito politico, dato che egli non ha partecipato in modo corretto a questo dibattito, nascondendo la sua identità dietro uno pseudonimo (STF 6B_88/2017 del 20.04.2017 consid. 2.4).
Nella fattispecie, poi, non sussistono palesemente le prove liberatorie della verità e della buona fede. Malgrado l’appellante si dica convinto di aver apportato ampi riscontri oggettivi della veridicità delle sue affermazioni, egli si è in realtà limitato ad asserire quanto testé riportato sull’attività esercitata, a suo dire, di regola dai fiduciari in Ticino, nonché – con rinvio allo scopo sociale, indicato a Registro di commercio, della ditta di cui PC 1 è amministratrice unica – a dichiarare in maniera apodittica che, secondo lui, l’accusatrice privata “fa esattamente il lavoro che fanno gli altri fiduciari”, dato che “sarebbe irragionevole supporre il contrario” (verb. 06.03.2018 pag. 2; v. anche verb. dib. 11.09.2018 pag. 3).
Si tratta di mere opinioni personali sprovviste della benché minima valenza probatoria.
Infine, data la gravità delle esternazioni formulate nel blog, l’imputato era senz’altro consapevole che esse potevano nuocere all’onore della persona offesa. Ciononostante le ha proferite.
In definitiva, sono dati tutti i requisiti per confermare l’imputazione prevista all’art. 173 CP.
La pena
Confermata è, invece, la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Gli oneri processuali di prima istanza
Le spese giudiziarie di seconda sede
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 398 e segg., 405 CPP; 34, 42, 47 e 50 173 CP
nonché, sulle spese, l’art. 426, 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è passato in giudicato,
2.1 AP 1 è dichiarato autore colpevole di diffamazione (art. 173 CP) per avere, il 15 gennaio 2016, pubblicato sul blog del sito __________ tramite lo pseudonimo “” il commento “, fiduciaria tipica del sottobosco __________, con il business maggiori di creare evasione -in effetti frode- fiscale e tener coda ad ogni tipo di faccendiere d’oltre confine”.
2.2 AP 1 è condannato:
2.2.1 alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 90.- (novanta);
2.2.1.1 l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2.2 al pagamento della tassa di giustizia e alle spese giudiziarie, di complessivi fr. 1'000.- (mille), per il procedimento di primo grado.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.