Incarto n. 17.2018.33
Locarno 4 aprile 2018/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Giovanni Celio e Francesca Lepori-Colombo
segretaria:
Giovanna Chiesi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 7 febbraio 2018 da
IS 1 e
contro il decreto di accusa n. 3843/2013 del 12 settembre 2013 emanato nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 3843/2013 del 12 settembre 2013, il procuratore pubblico PP 1 ha ritenuto IS 1 autrice colpevole di ripetuta diffamazione, di ripetuta ingiuria e di abuso di impianti di telecomunicazioni, tutti reati commessi ai danni di PC 1, e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 400.-, per complessivi fr. 12'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-, nonché di tasse e spese per totali fr. 200.-.
I fatti oggetto del decreto si sono svolti il 2 maggio 2010 rispettivamente il 27 settembre ed il 5 ottobre 2012.
In data 23 settembre 2013 l’imputata ha interposto opposizione al decreto.
Con decisione del 2 aprile 2014 della Pretura penale (inc. 81.2013.2014), il giudice, avendo costatato che la prevenuta, nonostante regolare citazione, non è comparsa al dibattimento fissato per la stessa data, ha stralciato dai ruoli il procedimento penale ed ha dichiarato definitivo il decreto d’accusa.
Contro la decisione di stralcio, IS 1 ha formulato reclamo alla Camera dei reclami penali, in data 22 aprile 2014. In esito a questa procedura, la CRP, con sentenza del 18 agosto 2014 (inc. 60.2014.156), ha respinto il reclamo, caricando la tassa di giustizia e le spese alla procedente.
Adito dalla condannata, il TF, con sentenza 14 novembre 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso (STF 6B_945/2014).
B. Il 6 febbraio 2018, IS 1 ha chiesto la revisione del decreto d’accusa n. 3843/2013 del 12 settembre 2013 argomentando che prima della sua crescita in giudicato sarebbe intervenuta la prescrizione quadriennale dell’azione penale per i reati contro l’onore accaduti il 2 maggio 2010.
A suo avviso, la crescita in giudicato del decreto d’accusa è intervenuta il 25 novembre 2014 (AI 1, doc. C), quindi dopo il 2 maggio 2014 che ha sancito la prescrizione dell’azione penale per i reati del 2010.
Per i fatti del 2012, per contro, la procedente chiede di accertare la nullità assoluta del decreto, poiché reso il violazione del suo diritto di potersi confrontare con chi l’accusa (art. 32 cpv. 2 Cost. e art. 6 par. 3 lett. d CEDU).
C. Con osservazioni del 21 febbraio 2018, PC 1 ha postulato che l’istanza venga dichiarata irricevibile in ordine e respinta nel merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Egli ha innanzitutto contestato la sussistenza di validi motivi che permettano di entrare nel merito dell’istanza, poiché le giustificazioni addotte non rientrano nel novero di quelle dell’art. 410 CPP.
In secondo luogo, l’istanza è tardiva, poiché introdotta ben oltre il termine di 90 giorni dalla venuta a conoscenza dei motivi di revisione. In effetti essa giunge a oltre tre anni dalla sentenza del TF e dal passaggio in giudicato del decreto d’accusa.
Inoltre, anche nel merito, egli ritiene che la revisione sia da respingere. La sentenza della Pretura penale con cui la procedura di fronte ad essa è stata stralciata dai ruoli ed è stato stabilito che il decreto d’accusa è divenuto definitivo, costituisce a tutti gli effetti una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP. Il presupposto è solo quello che in un secondo tempo non venga formulata una richiesta di nuovo giudizio ai sensi dell’art. 368 CPP. La prescrizione dell’azione penale è dunque da considerare estinta.
A questo aggiunge che la tematica della prescrizione è già stata trattata dalla CRP e dal TF, sicché costituisce res iudicata.
Infine, l’asserita argomentazione di una violazione della CEDU è pure da rigettare, non essendovi traccia del fatto che il procedimento sfociato nel decreto d’accusa sarebbe stato viziato da una violazione dei diritti fondamentali dell’imputata. Non trova dunque applicazione l’art. 410 cpv. 2 CPP.
Comunque sia, IS 1 ha avuto la possibilità di presentare istanze probatorie, ma non lo ha fatto, limitandosi a trasmettere istanze di rinvio.
D. Il PP, con allegato del 27 febbraio 2018, ha eccepito la tardività dell’istanza di revisione, precisando innanzitutto che il passaggio in giudicato del decreto non è alla data del timbro ivi apposto, ma a quella della sua emanazione (art. 437 cpv. 2 CPP).
In ogni caso, la sentenza di prima istanza ha estinto la prescrizione ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP.
Infine, i motivi posti alla base dell’istanza esulano da quelli dell’art. 410 CPP.
E. Il 26 marzo 2018, l’istante ha prodotto delle contro osservazioni spontanee ed il 28 marzo seguente un ulteriore allegato denominato “integrazione”, con i quali ha contestato con veemenza le argomentazioni di controparte.
Tra le altre cose, ha eccepito che il decreto di stralcio possa essere considerato una decisone ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP.
Considerando
in diritto 1. a. Giusta l'art. 410 cpv. 1 CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto di accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta (lett. a), se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti (lett. b) oppure se, nell'ambito di un altro procedimento penale, risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato e, se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo (lett. c).
La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati;
b. un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c. la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
L’elenco dei motivi di revisione che si ritrova nei cpv. 1 e 2 dell’art. 410 CPP è sostanzialmente esaustivo.
A questi si aggiungono quello della scoperta di un motivo di ricusazione dei giudici avvenuta dopo la chiusura del procedimento, art. 60 cpv. 3 CPP, e, per gli stranieri quanto sancito dall’art. 214 cpv. 1 lett. b CPP risp. 36 cifra 1 lett. b della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (RS 0.191.02, art. 36 e 214).
b. L’istanza di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione.
c. La revisione è un mezzo di ricorso sussidiario che non può supplire un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221; Mini in: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 2 ad art. 410; Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, 2 ed., n. 2 ad art. 410; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, n. 2940, pag. 458; Heer in Basler Kommentar, StPO, 2 ed., n. 10 ad art. 410).
È generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in op. cit., n. 42 ad art. 410 CPP). In simili casi vi è, infatti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna (cfr., per i DA, DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 11.3).
Di conseguenza l’istanza è, relativamente a questo punto, irricevibile.
Giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
In effetti, un decreto d’accusa passato in giudicato costituisce una sentenza di prima istanza (Zurbrügg, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 ed., ad. art. 97, n. 59; DTF 133 IV 112 consid. 9.4.3).
Anche un giudizio in contumacia costituisce una sentenza di prima istanza, con la condizione risolutiva che, in un secondo tempo, non venga introdotta una richiesta di nuovo giudizio (art. 368 CCP; cfr. Zurbrügg, op. cit., ad. art. 97, n. 63).
In caso di opposizione a decreto d’accusa, se l’opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l’opposizione è considerata ritirata, art. 356 cpv. 4 CPP. A questa procedura non si applicano le disposizioni della contumacia dell’art. 366 segg. CPP (Ricklin, Basler Kommentar, StPO, 2 ed., ad art. 356, n. 5).
La sentenza della pretura penale del 2 aprile 2014 ha statuito in merito al passaggio in giudicato del decreto d’accusa. Essa non costituisce un mero decreto di stralcio della procedura. A seguito di tale decisione il decreto d’accusa è diventato effettivo, a far tempo dalla data della sua emissione.
Ad ogni buon conto, al più tardi con la sentenza della Pretura penale, che vale come tale ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, il decreto d’accusa è passato in giudicato, divenendo anch’esso sentenza di primo grado ai sensi della norma in oggetto, per cui la prescrizione dell’azione penale si è estinta.
Ciò posto, va poi ricordato che la questione della prescrizione era già stata sottoposta alla CRP (doc. CARP IV), che con la sua decisione del 18 agosto 2014 (inc. 60.2014.156) già aveva concluso in tal senso, e poi al TF. In tal modo essa ha assunto valore di res iudicata.
Ora, affinché una simile richiesta possa venire accolta, è indispensabile che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati, che un'indennità non sia atta a compensare le conseguenze della violazione e che la revisione sia necessaria per porre fine alla violazione (art. 410 cpv. 2 CPP).
Nel caso specifico, già la prima di queste imprescindibili condizioni non è realizzata: la violazione della CEDU nel caso specifico non è stata attestata da alcuna decisione della Corte europea.
Anche a prescindere da ciò, non si può omettere di rilevare come, nella procedura di primo grado, il giudice della Pretura penale abbia concesso alla prevenuta, con ordinanza del 23 gennaio 2014, la possibilità di presentare istanze probatorie (doc. CARP III, all. 3). In quell’occasione, ella avrebbe potuto chiedere il confronto con l’accusatore privato, cosa che non ha fatto. Si tratta di scelte strategiche ben precise che non possono poi essere utilizzate per lamentare la mancata possibilità di controinterrogare il denunciante, soprattutto quando ad effettuarle è un avvocato di professione come IS 1.
L’istanza 6 febbraio 2018 è, infine, tardiva. In effetti, essa è stata formulata ad oltre tre anni dalla sentenza 14 novembre 2014 del Tribunale federale, ad oltre tre anni e mezzo dalla data della rivendicata prescrizione dell’azione penale (2 maggio 2014) e ad oltre tre anni e 9 mesi dalla sentenza della Pretura penale che avrebbe leso i diritti fondamentali dell’accusata.
In applicazione dell’art. 428 cpv. 1 CPP, la tassa e le spese di giustizia sono poste a carico di IS 1 che indennizzer l’AP PC 1con un importo di fr. 750.- a copertura delle spese legali necessarie per la presentazione delle sue osservazioni.
All’istante non si riconoscono indennità.
Per questi motivi,
visti gli art. 97 CP
81, 356, 398 e segg., 410, 428 e 433 CPP
nonché sulle spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza è respinta.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’istante che verserà fr. 750.- all’AP PC 1 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio.
A IS 1 non sono riconosciute indennità.
Intimazione a:
(rappr. AP PC 1)
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.