Incarto n. 17.2018.234

Locarno 9 settembre 2019/ms

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 novembre 2018 da

AP 1

rappr. dall'avv. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 novembre 2018 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 20 dicembre 2018)

richiamata la dichiarazione di appello 9 gennaio 2019;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con DA n. 1035711/1 del 12 luglio 2018, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP1 autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 21 aprile 2018 a __________, con il veicolo __________ perso la padronanza di guida nell’affrontare una curva piegante alla sua sinistra e cadendo,

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 100.- e al pagamento delle spese e tasse di giustizia, per complessivi fr. 90.-.

Contro il decreto d’accusa AP1 ha inoltrato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 16 novembre 2018, il pretore, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione ma, a fronte delle conseguenze dell’incidente e avuto riguardo all’esiguità della colpa, ha mandato il condannato esente da pena ex art. 54 CP. A AP1 è, dunque, stata accollata la sola tassa di giustizia - di fr. 300.-, senza spese - e solo in caso di richiesta di motivazione scritta.

Non sono state assegnate indennità.

C. Con annuncio d’appello del 19 novembre 2018, AP1 ha annunciato la sua volontà di appellare che ha confermato, dopo l’intimazione della sentenza motivata (20 dicembre 2018), con dichiarazione scritta di appello del 9 gennaio 2019 in cui ha postulato:

  • il suo proscioglimento da ogni accusa,

  • l’accollo allo Stato di spese e tasse di giudizio e un’indennità per i costi di patrocinio di prima sede e della sede di appello, nella misura in cui questo verrà accolto.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, l’appello è stato trattato in procedura scritta.

Delle argomentazioni sviluppate dalle parti diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779).

L’arbitrio è dato solo se, nel suo accertamento, il primo giudice ha misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valido motivo di tenere conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pagg. 4 e 5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Il giudice - che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF 6B_275/2015 del 22 giugno 2016, consid. 2.1; 6B_563/2014 del 10 luglio 2015, consid. 1.1).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento - va sollevata e motivata in modo preciso (STF 6B_933/2017 del 17 gennaio 2018, consid. 2.1; 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nemmeno è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF 6B_1271/2015 del 29 giugno 2016, consid. 2.1). È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

  1. La sentenza di primo grado

2.1. Nella sentenza impugnata, il pretore ha ritenuto quanto segue:

“ In concreto, l’imputato ha affermato che il giorno dei fatti era la prima volta che prendeva il motoveicolo e che fino a quel giorno percorreva il tratto di strada in questione in automobile. Egli ha inoltre asserito che era a conoscenza dell’avvallamento presente sulla carreggiata, poiché lo aveva già notato nei giorni precedenti, percorrendo usualmente quella strada per recarsi al lavoro e per tornare al suo domicilio. Così stando le cose, egli non poteva non tenere conto che la carreggiata era in imperfette condizioni. Per suo stesso dire, l’anomalia era presente da più tempo e non costituiva dunque neppure una situazione inattesa. Percorrendo il tratto stradale in questione quotidianamente, avrebbe dovuto conformarsi al difetto stradale, peraltro non di particolare gravità.

Aggiungasi che, nella descritta situazione cognitiva, anche la velocità di 40 km/h dichiarata dall’imputato, ma sulla quale non vi è certezza, non appare adeguata alle condizioni della strada.” (consid. 6 della sentenza impugnata).

Mentre sul nesso di causalità tra l’anomalia del manto stradale e l’incidente della circolazione in oggetto, si è così espresso:

“ Per quanto concerne il nesso di causalità si rileva che lo stato della strada ha senz’altro avuto un ruolo nell’infortunio, perché ha contribuito ad aumentare il rischio di caduta, ma non tale da eludere la sua adeguatezza. Le cause principali della perdita di padronanza sono infatti da ricercare nella velocità inadeguata e nella disattenzione da parte dell’imputato che non gli hanno permesso di adeguare il suo modo di guidare alle seppur particolari condizioni della carreggiata. A dimostrazione che le condizioni del campo stradale non possono essere viste come il motivo scatenante che mette in secondo piano gli altri, vi è che pur trattandosi di una strada molto trafficata non risulta che vi sia stata tutta una serie di incidenti quel giorno o in altri giorni e ciò a comprova che il difetto, seppur esistente, non era grave.” (consid. 7 della sentenza impugnata).

Gli atti

3.1. Il materiale probatorio agli atti di questo procedimento è così composto:

  • rapporto di polizia 7.6.2018, nel quale sono di particolare rilevanza ai fini del giudizio le considerazioni degli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato in occasione del suo interrogatorio 31.5.2018 e la documentazione fotografica allegata;

  • verbale di interrogatorio dell’imputato nel dibattimento di primo grado;

  • fotografia del difetto stradale prodotta dall’imputato al dibattimento di primo grado.

3.2. Per determinare l’importanza dell’affossamento del manto stradale, a causa del quale il ricorrente afferma di essere rovinato a terra, si impone un’analisi del materiale probatorio agli atti, da cui non ci si può discostare in assenza di valide e oggettive motivazioni, pena cadere nell’essenza della definizione di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale.

Le prime dichiarazioni dell’imputato, riportate nel verbale di interrogatorio 31.5.2018, descrivono così i fatti:

“ Mi ricordo che circolavo in __________ in direzione di __________ a una velocità non superiore ai 40 km/h. Una volta giunto all’altezza del __________, dopo aver iniziato ad affrontare una curva piegante a sinistra (in salita), a causa di un avvallamento al centro della mia corsia, lo sterzo si girava bruscamente e per detto motivo perdevo il controllo del motoveicolo. A causa di ciò, rovinavo al suolo (…)

D1. Secondo lei la caduta a cosa è da ricondurre?

R1. Come detto sopra, è dovuta all’avvallamento presente al centro della mia corsia. Ricordo bene di averlo notato appena affrontata la curva ma purtroppo essendo presente su tutta la larghezza, non mi è stato possibile fare altro

D2. Lei aveva notato se vi era un’area di cantiere in zona o qualche cartello segnalante l’avvallamento?

R2. Assolutamente no. La strada era libera da tutto.”

Al dibattimento di primo grado, il ricorrente ha poi confermato la sua versione dei fatti. Egli ha inoltre prodotto una fotografia dell’avvallamento in questione, definendolo come segue:

“ consisteva in un taglio della corsia da me percorsa per una lunghezza di circa 3 metri. Detto avvallamento raggiungeva una profondità di una decina di centimetri. Indico sulla fotografia, con una freccia, la mia direzione di marcia”

Nel rapporto di polizia 7.6.2018 gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro hanno descritto la dinamica nel seguente modo:

“ Da parte nostra non vi è stata alcuna possibilità di vedere la posizione finale assunta dal veicolo, questo perché il mezzo meccanico era già stato spostato da altri utenti. Sul posto nessuno si annunciava quale teste. Sul fondo stradale nessuna traccia rilevabile. In base alla versione resa dal protagonista, come pure sulla scorta della nostra constatazione, l’incidente viene così riassunto:

AP1 circolava a bordo del proprio scooter di marca __________ immatricolato __________ da __________ in direzione di __________. Una volta giunto all’altezza del __________, in territorio di __________, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, molto probabilmente a causa dell’avvallamento presente al centro della corsia, perdeva il controllo del proprio mezzo meccanico, rovinando così al suolo.

A seguito della rovinosa caduta, AP1 veniva soccorso dai militi di Ticino Soccorso e in seguito tradotto presso il __________ per quanto del caso”.

In aggiunta, essi hanno formulato le seguenti osservazioni:

“ Da come si è subito notato in loco e da come si evince dalla documentazione fotografica, al centro della carreggiata vi era un grande avvallamento dovuto ad una sistemazione provvisoria dell’asfalto. Inoltre si precisa che nella zona in questione non vi era un cantiere presente come pure nessun cartello indicante l’anomalia del campo stradale.

Effettivamente il transito sopra tale avvallamento causava un importante e brusco movimento dei veicoli in transito.

Vista la dinamica del sinistro, molto probabilmente la caduta è da attribuire all’avvallamento e non ad una manovra errata del conducente”.

Dalla documentazione fotografica allegata al rapporto 7.6.2018, si evince un difetto del manto stradale.

Dalla fotografia prodotta dall’imputato al dibattimento di primo grado (di migliore qualità della prima) si evince un difetto del manto stradale corrispondente alla descrizione resa dall’imputato e dagli agenti di polizia, con un solco ben visibile.

Questi gli atti.

  1. Le considerazioni di questa Corte

4.1. Le dichiarazioni dell’imputato e quelle degli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro sono chiare, convergenti, e confermate dalla documentazione fotografica agli atti.

A fronte di questi elementi, valutati nella loro globalità, non si può che giungere all’incontrovertibile conclusione che il difetto del manto stradale è la causa dell’improvvisa perdita di controllo del motoveicolo condotto da AP1, che ne ha comportato la caduta.

Decidere diversamente significherebbe disattendere in modo manifesto il senso e la rilevanza di tutti gli elementi probatori agli atti, che non possono che far concludere che il difetto del manto stradale era importante, nel senso che era atto a compromettere la stabilità di un motoveicolo in transito, come peraltro chiaramente indicato dagli agenti di polizia nel rapporto 7.6.2018:

“ Effettivamente il transito sopra tale avvallamento causava un importante e brusco movimento dei veicoli in transito” (pag. 2).

Ciò che, infatti, collima perfettamente con la dinamica descritta dall’imputato nel suo primo verbale di interrogatorio 31.5.2018:

“ a causa di un avvallamento al centro della mia corsia, lo sterzo si girava bruscamente e per detto motivo perdevo il controllo del motoveicolo” (pag. 3 rigg. 6-8).

4.2. L’appellante solleva, dunque, a ragione la censura d’arbitrio per la divergente valutazione del pretore, che vorrebbe invece attribuire la causa del sinistro alla velocità eccessiva e alla disattenzione del ricorrente. Ciò che non solo non emerge dagli atti, ma vi si pone in netto contrasto, risultando pertanto manifestamente insostenibile. E ciò poiché:

  • la velocità alla quale circolava il motoveicolo in quel tratto non è stata oggetto di rilevazioni, e va pertanto ritenuta quella dichiarata dal ricorrente, ovvero una velocità uguale o inferiore ai 40 km/h (verbale di interrogatorio dell’imputato 31.5.2018 pag. 3). Velocità che appare senz’altro adeguata per affrontare una curva di tali ampiezza d’angolo - superiore ai 90° - e larghezza di carreggiata (cfr. prima pagina della documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia 7.6.2018) su un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h (rapporto di polizia 7.6.2018 pag. 1);

  • nulla indica una disattenzione del ricorrente nell’affrontare la curva. Anzi, dalle dichiarazioni dell’imputato, sulle quali bisogna giocoforza fondare la valutazione, non essendoci altri elementi agli atti propri a fornire indicazioni in proposito, emerge il contrario. Nel suo verbale di interrogatorio 31.5.2018, a pag. 3, egli ha affermato di essere caduto a causa dell’avvallamento, di ricordare bene di averlo notato appena affrontata la curva ma purtroppo essendo presente su tutta la larghezza non gli è stato possibile fare altro, di essere assolutamente sicuro che non vi fossero né cantieri né segnaletica sulla strada (circostanza, quest’ultima, poi confermata anche dagli agenti di polizia [rapporto di polizia 7.6.2018 pag. 2]).

Quanto sopra deve portare a ritenere che, nell’affrontare la curva, il ricorrente fosse attento alla guida.

4.3. Va infine rilevato che le affermazioni del pretore per cui il ricorrente avrebbe dichiarato di aver già notato l’avvallamento nei giorni precedenti e per cui non vi sarebbero stati altri incidenti in quei giorni, non trovano alcun riscontro negli atti.

  1. Tutto ciò considerato, l'apprezzamento del materiale probatorio operato dal pretore è manifestamente insostenibile e denota, anche nel suo risultato, gli estremi dell’arbitrio.

  2. Visto quanto sopra, l’appello deve essere accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e il ricorrente prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione.

  3. Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP) e al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

  4. L’accoglimento dell’appello impone l’assegnazione a AP1 - che ne ha fatto richiesta - di un’indennità per le spese di patrocinio di prima e seconda sede (artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP). L’appellante non l’ha quantificata. Ci si esime dal richiedere una completazione delle richieste di giudizio poiché, per il lavoro svolto, appare adeguato un importo complessivo di fr. 1’400.-.

Per questi motivi,

visti gli artt. 10 cpv. 2, 80, 81, 398 e segg. e 429 CPP, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr,

3 cpv. 1 ONC, 47 e segg., 54 e 103 CP, nonché, sulle spese, gli artt. 422 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza,

1.1. AP1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione di cui al DA n. 1035711/1 del 12 luglio 2018.

  1. Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 300.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono a carico dello Stato, che rifonderà a AP1 fr. 1’400.- a titolo di indennità per le spese di patrocinio di prima e seconda sede (artt. 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP).

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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