Incarto n. 17.2017.82
Locarno 21 aprile 2017/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 ottobre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 maggio 2016)
richiamata la sentenza 23 febbraio 2017 del Tribunale federale
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con decreto d’accusa del 18 marzo 2014, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP), per avere dichiarato nel verbale di polizia che __________, il 21 ottobre 2012, lo aveva investito con l’autovettura provocandogli lesioni intenzionali gravi, subordinatamente semplici, quando in realtà era stato lui ad urtare intenzionalmente il veicolo.
B. AP 1 ha interposto tempestiva opposizione al decreto d’accusa.
C. Nel corso del dibattimento di primo grado, con dichiarazione resa a verbale, l’avv. dott. DI 1, difensore dell’imputato, dopo averne chiesto l’assoluzione, ha dichiarato di rinunciare all’attribuzione di indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP.
D. Con sentenza 30 settembre 2015, il Giudice della pretura penale lo ha riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per i fatti addebitatigli dal procuratore pubblico e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (per complessivi fr. 300.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni, e al pagamento degli oneri processuali.
E. Nella dichiarazione d’appello inoltrata contro tale sentenza, AP 1 – che chiedeva il suo proscioglimento – è tornato sui suoi passi relativamente all’indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP postulando il riconoscimento di un’indennità di fr. 38'691.- per spese di patrocinio (per la prima e la seconda istanza) e fr. 4’641.- per i costi della perizia da lui fatta allestire.
F. Con sentenza 24 ottobre 2016, la scrivente Corte ha confermato il giudizio di primo grado, ha respinto l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP ed ha posto a carico del condannato gli oneri processuali di primo e secondo grado.
G. Accogliendo il ricorso inoltrato da AP 1, il TF, con sentenza 23 febbraio 2017, lo ha prosciolto dall’imputazione di denuncia mendace e, dopo avergli assegnato fr. 3'000.- per ripetibili di sede federale, ha rinviato gli atti a questa sede per il giudizio sull’indennità ex art. 429 CPP.
Considerato
In diritto 1. Conformemente all’art. 429 cpv. 1 lett. a, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto, in particolare, ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti processuali ( vedi, sulla natura causale della responsabilità dello Stato, fra gli altri, Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2° edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 6 ad art. 429 CPP; GRIESSER in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (curatori) Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2° edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG /FRANK in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (curatori), basler Kommentar , Schweizerische Strafprozessordnung, 2° edizione Basilea 2014, n. 6 ad art. 429 CPP; MINI IN: Bernasconi et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 429 CPP; JOE PITTELOUD, Code de procèdure penale suisse, Dike Verlag AG, 2012, pag. 885, nota 1340).
Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il diritto processuale penale svizzero lo Stato assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessitâ del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit. ad art. 429 CPP, n. 5;Grieser, op. cit. ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3)
Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all’art. 15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa), secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la particolaritâ del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10 novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
La remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007
a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto
b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il
metodo di riproduzione;
c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile.
(cfr., fra gli altri, sentenza della Corte di appello e revisione penale, inc. 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e inc. 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3).
Secondo la dottrina più autorevole, un’indennità alla quale si è rinunciato non può più essere fatta valere in uno stadio ulteriore della procedura (cfr. Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage ad art. 429, pag. 3227 nota 31b). Dello stesso avviso la nostra massima Corte secondo la quale far valere il proprio diritto all’indennità in una fase successiva ad una rinuncia validamente espressa non è compatibile con il divieto di “venire contra factum proprium” e quello dell’abuso di diritto (cfr. STF in 1B_635/2011 consid. 3.3 e 3.4, cfr. anche CRP 60.2011.285 del 7 ottobre 2011 e dottrina ivi citata).
La rinuncia del 30 settembre 2015
Richiamate sempre la dottrina e la giurisprudenza citate, una rinuncia, validamente espressa così come lo è stato dinanzi al giudice di prime cure (cfr. verbale del dibattimento del 30 settembre 2015), non può più essere rimessa in discussione in ulteriori stadi (secondo o terzo grado) della procedura. Ne deriva, quindi, che per la procedura di primo grado AP 1 non ha diritto ad indennità ex art. 429 CPP.
Gli onorari nei differenti gradi di giudizio
Nell’ambito del ricorso in materia penale al Tribunale Federale del 1. dicembre 2016, AP1 ha chiesto, a titolo di pretese ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 43'332.-.
Ritenuto come egli abbia richiamato a titolo di prova per questa sua pretesa il già menzionato doc. AA (cf. ricorso in materia penale 1. dicembre 2016, pag. 44), è ovvio che il ritorno, per le due procedure cantonali, alla cifra originaria è frutto di una svista: è, infatti, proprio il documento chiamato a sostanziare la richiesta che prova che essa ammonta a fr. 35.000.- e non a fr. 38'691.-.
Il dispendio orario per il primo e il secondo grado di giudizio
Tenuto conto di questi limiti, ricordato che il dibattimento di primo grado è durato 3 ore e 10 minuti, e considerata una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato il dispendio orario complessivo necessario ad una ragionevole difesa va ridotto da 114 ore a 40 ore. Ore queste che, ripartite sulle due procedure cantonali (Pretura penale e Corte di appello), permettono, in ragione di 20 ore per grado di giudizio, di garantire, da parte di un avvocato sperimentato, una più che corretta, regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato.
Per singolo grado di giudizio l’onorario ammonta, quindi, a fr. 5'600.- (fr. 280.- x 20 ore)
prestazioni legali
onorario
Spese
IVA
interessi moratori
prestazioni dello studio d’ingegneria __________ SA
L’appellante ha postulato il versamento di fr. 4'641.- (Doc. BB.) per lo studio d’ingegneria __________ SA che si è occupato di rilevazioni di natura tecnica in relazione con l’incidente della circolazione all’origine del presente procedimento penale. In modo particolare, si tratta del disegno dei tracciati dei protagonisti, del cronometraggio dei percorsi, del calcolo delle distanze e della documentazione fotografica.
Trattandosi di una perizia di parte, l’onorario della nota in esame può essere riconosciuto solo nella misura in cui il lavoro svolto dal perito sia stato rilevante ai fini del giudizio.
Valutate le considerazioni che hanno portato il TF ad accogliere il ricorso e pronunciare l’assoluzione di Houshmand, questa Corte non ritiene che le prestazioni svolte dallo studio d’ingegneria __________ abbiano svolto un ruolo rilevante. Fondamentalmente, l’alta Corte ha assolto Houshmand con un ragionamento scevro da qualsivoglia constatazione di natura tecnica come quelle che lo studio d’ingegneria __________ ha potuto fornire e che risultano dalla nota di onorario del 24 settembre 2015 (cf. doc. BB). Ne segue che l’onorario del perito non può essere riconosciuto.
conclusione
tasse e spese di giustizia
Per questi motivi
visti gli art. 398 e segg, 429 e segg CPP
nonché, sulle spese e ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 6'885.-, oltre interessi al 5% su fr. 6'885.- a partire dal 29 settembre 2016
Gli oneri processuali, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 600.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono poste a carico di AP 1 in ragione di 5/6 e per il rimanente a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.