Incarto n. 17.2017.265
Locarno 3 aprile 2018/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 18 ottobre 2017 da
AP 1 e domiciliat a
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 ottobre 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 30 ottobre 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 8 novembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. La Sezione della circolazione, con decreto d’accusa n. 18271/590 del 28 aprile 2017, ha ritenuto AP 1 autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 4 febbraio 2017 a __________, alla guida dell’autovettura __________ circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, fuoriuscendo dal campo stradale sulla destra terminando la corsa nel sottostante riale (art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 31 cpv. 1 e 34 cpv. 1 LCStr e art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC).
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 250.-, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 80.- e delle spese di fr. 70.-.
AP 1 ha presentato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d’accusa, il 2 giugno 2017 la Sezione della circolazione ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
B. Statuendo il 12 ottobre 2017 sull’opposizione, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e condannato AP 1 alla multa di fr. 250.-, da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di tre giorni, oltre che al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 650.- con motivazione scritta e 350.- senza motivazione scritta.
C. Con lettera del 18 ottobre 2017, AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza. Pervenuta la motivazione scritta della decisione (intimata il 30 ottobre 2017), con dichiarazione d’appello 8 novembre 2017, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza e di chiedere il suo proscioglimento da ogni accusa.
D. Con scritto 14 novembre 2017 la Presidente di questa Corte ha informato le parti che, riguardando unicamente una contravvenzione, l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta (art. 406 cpv. 1 lett. c CPP) ed ha assegnato all’imputata un termine di 20 giorni per produrre la propria motivazione scritta che è, poi, giunta a questa Corte il 5 dicembre 2017 (doc. CARP V).
Con ordinanza 7 dicembre 2017, è stato fissato alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale un termine di 20 giorni per produrre eventuali osservazioni.
E. Con scritto 11 dicembre 2017, la Pretura penale ha dichiarato di non avere particolari osservazioni alle motivazioni di appello e si è rimessa al giudizio di questa Corte. Lo stesso ha fatto la Sezione della circolazione con scritto 13 dicembre 2017 (doc. CARP VII e IX).
F. Con scritto 13 dicembre 2017, AP 1 ha prodotto in copia documentazione fotografica concernente “l’attuale ulteriore modifica della segnaletica sulla strada” (doc. CARP VIII). Non potendo essere addotte nuove prove in appello, quanto trasmesso non è ammesso agli atti (art. 398 cpv. 4 CPP).
Considerando
In fatto e in diritto:
Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
I fatti oggetto di giudizio non sono stati contestati dall’appellante.
Essi sono stati descritti nella sentenza impugnata (ai consid. 1 e 2 cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP), riportando le dichiarazioni rilasciate dall’imputata agli inquirenti nonché al primo giudice:
Sentita in polizia ha così descritto l’evento:
“Nelle circostanze menzionate mi trovavo alla guida del veicolo sopracitato. Ero sola e regolarmente allacciata alla cintura di sicurezza, luci anabbaglianti regolarmente accese. La visibilità era buona, non vi erano precipitazioni, il fondo stradale era bagnato. Procedevo ad una velocità di circa 35/40 km/h.
Ero partita da ____________________ dopo una serata tra conoscenti, per rientrare al mio domicilio.
Per tale motivo in seguito, percorrevo Via __________ in territorio di _______, per portarmi in Via __________ presso la mia abitazione privata.
Giunta all’altezza del ponte, in pratica all’intersezione con Via __________, convinta di proseguire regolarmente sulla carreggiata, mi spostavo invece verso destra, rispetto alla direzione di marcia, finendo la corsa nella vallata, e relativo riale sottostante, scivolando a valle nel manto erboso, per un’altezza di circa 5/6 metri.
Vorrei precisare che [nel] punto dove è accaduto il fatto, la carreggiata non presenta una segnaletica orizzontale chiara, (linea bianca), che indichi chiaramente il senso di marcia da seguire.
Premetto inoltre che malgrado [sia] domiciliata a __________, per portarmi al mio domicilio, non percorro mai questa strada.”
(cfr. verbale 4 febbraio 2017 pag. 2 e 3)
Al dibattimento ha poi precisato:
“A domanda del difensore preciso che quando alla riga 37 pag. 2 del verbale di polizia ho dichiarato ‘Convinta di proseguire regolarmente sulla carreggiata, mi spostavo invece verso destra, rispetto alla direzione di marcia’ intendevo dire che ho continuato in modo rettilineo, più precisamente io seguivo il cordolo di destra e improvvisamente mi sono ritrovata in un punto dove invece della carreggiata incomincia il prato”. (sentenza impugnata, consid. 1-2 pag. 1-2)
A questo va aggiunto che AP 1 ha prodotto al primo giudice, in fase predibattimentale, documentazione fotografica dalla quale, a suo dire, si evince che “le strade, piazzali e posteggi nella __________ sono delimitati da un cordolo o da una linea, che invece non è presente nel posto in cui vi è stato l’incidente” (PRPEN 91.2017.142 doc. 10), e dalla quale “si rileva che la segnaletica è stata modificata, nel senso che è stata tracciata ora una chiara linea di demarcazione della strada” (PRPEN 91.2017.142 doc. 12).
La ricorrente sostiene di essere stata tratta in inganno dalle condizioni viarie: a suo dire, un utente che giunge sul punto dell’incidente ha l’impressione di trovarsi dinanzi ad un bivio (“l’impressione è quella di divisione delle due strade”), mentre “la strada si interrompe improvvisamente senza alcun avvertimento”. Per l’appellante, ingannevole è poi sia il fatto che, sempre in quel tratto, il cordolo prevede “una curva a destra” sia il fatto che non è presente alcuna segnaletica indicante la traiettoria della strada “tutta asfaltata in modo uniforme”. Lacuna, quest’ultima, alla quale si è ovviato solo dopo l’incidente con una linea di margine tratteggiata che demarca la carreggiata.
L’appellante nega di aver perso la padronanza del veicolo non prestando la dovuta attenzione alla circolazione, e precisa che “circolava a bassa velocità”, “tenendo la propria destra”, in un contesto dove “non risulta alcun segnale che indichi necessità di accresciuta prudenza, considerato un incombente pericolo”.
Al momento in cui poteva rendersi conto del pericolo, prosegue la ricorrente, la situazione fattuale le ha impedito una conveniente reazione, “visto che non c’era più spazio né tempo oggettivamente a disposizione”: in particolare, a suo dire, “dopo la cessazione dell’asfalto, l’arresto del veicolo non era più possibile, anche ad una velocità ridotta”. Di conseguenza, l’appellante chiede il suo proscioglimento.
Per il presidente della Pretura penale, l’assenza di demarcazioni sulla strada avrebbe dovuto indurre l’automobilista a “prestare un’attenzione accresciuta alla via da seguire, adattando se del caso la velocità, financo a fermarsi se non è più certo del percorso”. Il primo giudice conclude sostenendo che “l’abbandono della carreggiata e quindi la perdita della padronanza dell’imputata è da ricondurre a una sua insufficiente attenzione”(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 3 seg.).
Questa regola è precisata dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze. Secondo la giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279). A dipendenza delle circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un conducente inesperto, in particolare durante le ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 4 edizione, Basilea 2015, ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il conducente deve abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1).
Secondo dottrina e giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto quando la possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta al conducente in maniera inopinata ed inattesa (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26 e 1.27).
b) Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Trattasi di una regola essenziale del diritto della circolazione stradale che ha per scopo di facilitare la circolazione sia dei veicoli che transitano in senso inverso (incrocio) sia di quelli che viaggiano, a differente velocità, nella stessa direzione (sorpasso e superamento) (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 34 LCStr n. 1.1 e 1.3). L’obbligo di circolare a destra non ha tuttavia una valenza assoluta e s’impone in modo più o meno rigoroso a seconda delle circostanze del traffico e della visibilità (DTF 107 IV 44 consid. 2a; STF 6S.381/2005 del 18 novembre 2005, consid. 1). Il conducente non vi è, ad esempio, tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono (art. 7 cpv. 1 ONC). Il conducente deve, inoltre, tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata, specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve (art. 7 cpv. 2 ONC).
c) Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
In quel punto, raggiunto dall’automobilista dopo aver percorso un tratto di qualche decina di metri alquanto rettilineo in leggera salita, poco prima di una curva a sinistra che restringe la visuale del campo stradale, si affianca alla destra di via __________ (sempre direzione __________) uno slargo asfaltato di una certa ampiezza. Oltre questo spiazzo inizia perpendicolare a __________ un viottolo d’argine non aperto alla circolazione di automobili, il cui accesso è precluso da due paletti muniti di strisce catarifrangenti gialle (cfr. AI 1 fotografia 5 all. al rapporto di polizia 23.02.2017).
Al momento dei fatti, non vi era segnaletica orizzontale che delimitasse via __________ dal predetto slargo, era notte (ore 00.45) e la velocità massima prevista per legge su quella strada era di 50 km/h.
Tutte le circostanze oggettive della fattispecie in discussione imponevano all’automobilista un’attenzione accresciuta che, però, non vi è stata.
Nell’avvicinarsi al punto in cui è uscita di strada, AP 1 avrebbe dovuto circolare a velocità molto ridotta ritenuto che, come visto, era notte e ella era prossima a una curva in salita piegante a sinistra con visuale ridotta e considerato che, nell’immediatezza di quella curva, sull’asfalto mancava una linea di demarcazione della carreggiata alla sua destra.
AP 1 avrebbe, inoltre, dovuto rivolgere la sua attenzione alla strada, coprendo con il suo sguardo non solo l’area corrispondente alla larghezza del suo veicolo ma avendo una visione d’insieme più ampia, comprensiva dello slargo che si apriva alla sua destra.
Se avesse rispettato questi doveri di diligenza, non avrebbe imboccato lo spiazzo per finire, poi, direttamente nel riale sottostante.
Invano la ricorrente sostiene di essere stata ingannata dalla conformazione viaria che le ha dato l’impressione di trovarsi dinanzi ad una biforcazione, ciò che l’avrebbe fatta imboccare una strada, quella di destra, che si è interrotta “improvvisamente senza alcun avvertimento”.
È, come visto, incontestato che, oltre a via __________, l’unica stradina esistente nei pressi del luogo dell’incidente è la via __________ ed, in particolare, il viottolo che si dipana oltre lo spiazzo. Non esiste, pertanto, una biforcazione.
Ora, a parte il fatto che l’accesso al viottolo è precluso da due paletti ben evidenziati da catarifrangenti gialli, si rileva che esso è perpendicolare a via __________, da dove proveniva AP 1.
L’automobilista ha invece circolato in modo rettilineo (tangenziale rispetto alla curva a sinistra), non svoltando a destra verso il predetto viottolo. Ciò sconfessa sul nascere la tesi difensiva secondo cui intendesse prendere questa stradina.
Del resto, quand’anche avesse voluto imboccarla, la ricorrente avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo (vista l’ubicazione perpendicolare), ciò che le avrebbe permesso, azionando i comandi in modo appropriato alle circostanze, di frenare tempestivamente evitando l’incidente.
Non è stato il caso, avendo essa negligentemente, per disattenzione, perso la padronanza del veicolo.
Ininfluente è, poi, la circostanza, eccepita dalla ricorrente, che il cordolo l’avrebbe indotta a spostarsi verso destra. A parte la circostanza che il tragitto della ricorrente, come visto, è stato rettilineo, senza seguire il cordolo, resta il fatto che questo non rappresentava alcuna segnaletica orizzontale, ma una mera delimitazione della pavimentazione stradale comprensiva dello spiazzo. Avere attribuito al cordolo un significato segnaletico di cui era privo ha costituito una grave disattenzione da parte della ricorrente.
In base a tutto quanto precede, AP 1 deve, dunque, essere riconosciuta autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al decreto d’accusa n. 18271/590 del 28 aprile 2017 della Sezione della circolazione.
Pena
Oneri processuali
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 700.- (di cui fr. 600.- di tassa e fr. 100.- di spese), sono pure posti a carico della ricorrente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non le vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84, 85 e 398 segg. CPP;
31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 90 cpv. 1 LCStr;
3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC;
106 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 4 febbraio 2017 a __________, alla guida dell’autovettura __________ circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione per cui fuoriusciva dal campo stradale sulla destra terminando la corsa nel sottostante riale.
1.2. AP 1 è condannata alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta), sono posti a carico dell’appellante.
Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 600.00
altri disborsi fr. 100.00
fr. 700.00
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.