Incarto n. 17.2017.205 17.2019.41

Locarno 13 maggio 2019/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 giugno 2017 da

AP 1

rappr. dall'avv. __________, 6600 Muralto

contro la sentenza emanata il 13 giugno 2017 (motivazione scritta intimata il 31 agosto 2017) dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

IM 1

rappr. dall'avv__________, 6901 Lugano

richiamata la dichiarazione di appello 21 settembre 2017;

esaminati gli atti;

ritenuto che

A. Con DA n. __________ del 20 ottobre 2016 il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1autore colpevole di:

lesioni colpose gravi

per avere, a __________, (…) nella sua veste di amministratore unico e di responsabile della formazione del personale e della sicurezza della ditta __________, omesso per imprevidenza colpevole di istruire adeguatamente l’operaio AP 1 e di verificare il corretto apprendimento da parte di quest’ultimo dell’utilizzo dei macchinari presenti in laboratorio e in particolare della sezionatrice orizzontale, delegando l’istruzione a __________, persona che non ricopriva il ruolo di responsabile della sicurezza all’interno della __________, rispettivamente non verificando di persona che il neoassunto AP 1 avesse appreso il corretto funzionamento del macchinario in questione (comprensivo dei meccanismi di sicurezza), nonché di provvedere affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi alla vigente normativa, con la conseguenza che il 14 ottobre 2010 AP 1, che era intento a tagliare un pannello in legno utilizzando la sezionatrice orizzontale, si amputò la mano destra, come emerge dalla documentazione medica agli atti

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 160.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 3'200.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tassa e spese giudiziarie. Il procuratore pubblico ha, infine, proposto di rinviare le pretese civili dell’accusatore privato al competente foro civile.

B. A seguito della tempestiva opposizione interposta da IM 1, in data 28 ottobre 2016 il procuratore pubblico ha confermato il suindicato decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

C. Con sentenza 8 giugno 2017, il pretore ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di lesioni colpose gravi, ha messo a carico dello Stato i costi procedurali ed ha assegnato all’accusato prosciolto un’indennità di fr. 11'258.65 (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

D. Contro la sentenza del pretore, l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia (intimata il 31 agosto 2017, cfr. CARP II), l’appellante ha confermato tale sua volontà con dichiarazione 21 settembre 2017 (CARP IV). Egli ha precisato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando la condanna di IM 1 per il reato di lesioni colpose gravi per i fatti indicati nel decreto di accusa __________ del 20 ottobre 2016.

E. Contestualmente alla propria dichiarazione d’appello, AP 1 ha chiesto un’ulteriore audizione del perito giudiziario, rispettivamente una “verifica superperitale” (art. 389 CPP) (CARP IV). Il 27 novembre 2017, ha, poi, precisato di ritenere necessario chiedere ad un altro perito una prova pratica, nel senso di inserire nel macchinario, una volta accertato il suo perfetto funzionamento, un arto artificiale delle fattezze di quello della vittima, per verificare se, in una simile evenienza, il sistema di sicurezza si sarebbe attivato. Inoltre, ha ribadito la richiesta di audizione del perito giudiziario, se del caso in contraddittorio con il nuovo perito. L’appellante ha, altresì, chiesto di risentire __________ ed __________, di essere nuovamente interrogato per accertare la sua effettiva esperienza di falegname e di acquisire agli atti la lista delle frequenze di IM 1 ai corsi di formazione nonché le materie ivi trattate (CARP IX).

F. Con decreto del 22 giugno 2018, ritenendo il materiale probatorio in atti sufficiente per il giudizio, la presidente di questa Corte ha respinto le istanze probatorie suindicate, assegnando alle parti un termine per comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 2 CPP (CARP XXIII).

G. IM 1 ha comunicato il proprio consenso alla procedura scritta in data 3 luglio 2018 (CARP XXVI). Analogamente hanno fatto il procuratore pubblico, pure il 3 luglio 2018 (CARP XXVII), e, il 20 luglio 2018, AP 1 (CARP XXVIII).

H. Con motivazione scritta del 7 gennaio 2019, l’appellante ha chiesto la riforma del giudizio di primo grado, postulando la condanna di IM 1 e la conferma del DAC __________ del 20 ottobre 2016. Ha altresì precisato le proprie richieste di giudizio, chiedendo l’accoglimento della contestuale istanza di indennità, per complessivi fr. 28'167.25 relativi alle spese di patrocinio sostenute e fr. 574'991.- a titolo di compensazione del danno e torto morale (CARP XXXVII).

Delle argomentazioni sviluppate dall’appellante si dirà, per quanto necessario, in seguito.

I. Con osservazioni di data 1° febbraio 2019, IM 1 ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado, dunque la propria assoluzione in virtù del principio dell’in dubio pro reo, e la conseguente reiezione dell’appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili (CARP XLIV). Delle motivazioni si dirà, per quanto di rilevanza ai fini del presente giudizio, nel prosieguo.

L. In data 4 febbraio 2019, l’avv. __________, difensore di IM 1, ha trasmesso a questa Corte la propria nota d’onorario relativa alla procedura di appello (CARP XLV).

In fatto e in diritto:

  1. Principi applicabili all’accertamento dei fatti

1.a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb).

1.b. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; 6P. 218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9).

1.c. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3 e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Per l’accertamento dei fatti, valgono i principi esposti nelle precedenti sentenze di questa Corte che qui si richiamano (cfr., tra le altre, CARP 17.2015.35+49 del 27 novembre 2015 consid. 1-3, pag. 10-11; CARP 17.2015.63 del 19 ottobre 2015, consid. 1-3, pag. 3-5; CARP 17.2014.200 dell’11 agosto 2015, consid. 1-3, pag. 3-6);

  1. L’imputato

2.a. IM 1, nato a __________ il __________ e domiciliato a __________, ha il diploma di falegname. Egli ha dichiarato di essere il titolare della __________ dal __________, società che gestisce e in seno alla quale, oltre ad occuparsi delle questioni amministrative e dell’acquisizione di clienti, esegue anche dei lavori di falegnameria (cfr. AI 109, pag. 2, rr. 10-14). All’interno della società in questione IM 1 è, inoltre, responsabile dell’istruzione del personale e della sicurezza (cfr. AI 109, pag. 2, rr. 20-22).

Dal registro di commercio cantonale risulta, tuttavia, che la __________ è stata costituita nel __________ e che il resistente ne è da sempre stato l’amministratore unico. Dal __________ IM 1 è, invece, socio della __________, anch’essa attiva nell’ambito della falegnameria e pure con sede a __________ (cfr. estratto registro di commercio).

  1. La vittima

3.a. AP 1, cittadino __________, è nato il __________ ed è domiciliato a __________. Chiamato a spiegare la sua formazione e quali attività lavorative ha svolto prima di lavorare presso la ditta __________, ha dichiarato:

“ La mia formazione scolastica è quella di scuola media in provincia di Bari. Ho appreso il mestiere di falegname fin da piccolo, attorno ai 12 anni, perché mio padre era a sua volta falegname. Non vi erano scuole per imparare questa professione e quindi l’ho appresa lavorando. In pratica io seguivo le scuole medie serali e lavoravo di giorno. Ho lavorato presso la ditta di mio padre per un paio d’anni e nel 1985 ho iniziato a lavorare presso un’azienda di mobili a Bari, sempre come falegname. Negli anni successivi, presso diverse altre ditte che ora fatico a ricordare, ho continuato a lavorare in falegnameria. Preciso che a seguito dell’infortunio accuso anche problemi di memoria.

Nel 2008, dopo aver lavorato per un breve tempo in nero presso altre aziende, ho deciso di cercare lavoro al Nord così da poter sfruttare la mia esperienza e mostrare quello che sapevo fare. Quel lavoro ce l’ho nel sangue. Ho svolto l’attività di falegname per 24-26 anni” (AI 49, pag. 3, rr. 81-93).

Alla ricerca di un impiego, l’accusatore privato si è rivolto alla società interinale __________ (succursale di __________) che lo ha annunciato quale falegname con 24 anni di esperienza nel settore (all. 6 ad AI 21): egli è stato, così, a decorrere dal 4 ottobre 2010, distaccato presso la __________, e meglio come risulta dal “contratto di personale a prestito” sottoscritto tra le due società il 29 settembre 2010 (cfr. all. 5 ad AI 21). Ciò al fine di sostituire temporaneamente __________, che doveva assentarsi per assolvere il servizio militare (cfr. all. 1 ad AI 21, pagg. 1 e 4; all. 2 ad AI 21, pag. 1; all. 3 ad AI 21, pag. 1; AI 49, pag. 3).

  1. Dinamica dell’incidente

4.a. Il 14 ottobre 2010 AP 1 ha iniziato il suo turno di lavoro presso la ditta __________ alle 07.15 (cfr. all. 1 ad AI 21, pag. 1). Mentre si apprestava a tagliare un pannello di legno con una “sezionatrice orizzontale”, ha subìto l’amputazione della mano destra. Qualche secondo prima che ciò accadesse, __________ (falegname con attestato federale di capacità e dipendente della società in questione dal maggio 2009), che stava lavorando di spalle su un secondo macchinario a pochi metri da AP 1, ha udito le urla del collega e ha visto che la mano di quest’ultimo era bloccata dalla macchina. Egli non è tuttavia riuscito a schiacciare il pulsante di arresto d’emergenza – situato a circa dieci metri dalla sua posizione – prima che la lama rotante raggiungesse il polso di AP 1 (cfr. all. 1 ad AI 21, pagg. 1-2). Come si vedrà, per quanto necessario, nel prosieguo, ad eccezione di __________, nessuno, nemmeno l’infortunato, ha potuto esprimersi sulla dinamica dell’incidente (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 2; verbale d’interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 3). AP 1 ha, infatti, affermato che il suo principale ricordo di quegli attimi è quello di lui che si accascia accanto alla macchina e di non ricordare altro (cfr. AI 49, pag. 5, rr. 194-209).

4.b. Per comprendere la dinamica dell’incidente è fondamentale illustrare la distinzione tra le due modalità operative della sezionatrice orizzontale. La macchina funziona, infatti, sia in modo automatico, che semiautomatico (o manuale) (cfr. AI 22, pag. 7, risposta n. 1). Di seguito quanto riferito in merito alle due funzioni dal perito:

“ in regime semiautomatico la disposizione del pannello da tagliare e il suo posizionamento sul tavolo da lavoro avviene manualmente (annesso A, schema 1). Stabilite le quote, l’operatore deve avvicinarsi alla plancia e al comando pensile siti all’estremità sinistra della macchina per dare avvio all’operazione di sezionamento. Dopo aver premuto l’apposito pulsante di consenso, immediatamente il pannello viene bloccato sul tavolo dalla discesa dei pressori. Contemporaneamente anche le barre salvamani, così come la paratia antintrusione e antipolvere sul davanti, scendono a contatto del pannello. A questo punto, la lama della sega circolare che, a riposo si trova sotto il banco (annesso A, schema 1), sale e inizia il taglio (annesso A, schema 2). Per dare avvio a questa procedura, l’operatore deve raggiungere il quadro di comando e quindi allontanarsi dalla zona del taglio. In tal senso risulta impossibile che in questa modalità egli possa interferire con essa. Visti i tempi brevissimi che intercorrono tra l’azionamento del pulsante e la discesa dei pressori unitamente alle barre salvamani e alla paratia antintrusione e antipolvere, appare pressoché impossibile che lo stesso operatore possa introdurre nella linea di taglio oggetto o arto nel frattempo. Se, per contro, durante la fase di sezionamento egli volesse fare ciò, allora si verificherebbe la situazione d’intrusione illustrata nell’annesso A, schema 3, che, tuttavia, per l’avvicinamento ai pressori richiede il sollevamento di settore della paratia antintrusione e antipolvere oltre a quello della barra salvamani che aziona, tramite interruttore, l’arresto forzato di ogni funzione liberando altresì il pannello dalla pressione dei pressori, riportando l’assetto della macchina come allo schema 1”;

“ in regime automatico la macchina procede alle operazioni di taglio in base a quanto programmato in precedenza. A riposo la situazione è quella descritta dallo schema 1, annesso A. In funzione delle quote introdotte nell’organo di programmazione, il pannello da sezionare, posto sul supporto a rulli, viene fatto avanzare dallo spintone introducendolo sul tavolo di lavoro e posizionandolo alla quota prestabilita. A questo momento, pressori, barre salvamani e paratia antintrusione e antipolvere si abbassano e il pannello viene tenuto saldamente in posizione dai 6 bar di pressione dei pistoni pneumatici degli stessi pressori. A questo punto si avvia il ciclo di taglio illustrato dallo schema 2 dell’annesso A. In tutto il frangente, essendo l’operazione automatica, l’operatore è libero di avvicinarsi alla macchina in quanto non deve più azionare alcun comando (…)” (AI 73, pag. 2; v. anche AI 22, pag. 5).

4.c. Ai fini del giudizio è, inoltre, utile citare i seguenti passaggi degli interrogatori di __________, pure relativi al funzionamento del macchinario:

“ La modalità automatica permette l’avvio della lama sulla linea di taglio orizzontale, quando il registro si posiziona sulla misura programmata sul pannello di comando. Per contro, la modalità semiautomatica permette l’avvio della lama, unicamente dopo aver premuto un pulsante START (“C”), pure posto sul pannello di comando.

Detto pulsante si trova sufficientemente distante dal punto di taglio, obbligando per forza di cose l’operaio ad allontanarsi dal punto ove passa la lama.”

(all. 2 ad AI 21, pag. 2);

“ quando la macchina dev’essere utilizzata si accende l’interruttore principale che si trova sulla sinistra del macchinario come indicato nell’allegato A. Preciso che è necessario accendere il macchinario ogni volta che lo stesso viene utilizzato, nel corso della giornata non resta sempre acceso. A questo punto i pressori e la barra di sospensione si sollevano dal banco lavoro. L’operatore appoggia il pannello sulle due barre presenti sul lato anteriore della macchina indicate con le lettere “C” nell’allegato A. Il pannello viene quindi spinto manualmente dall’operatore oltre la linea di taglio. Preciso che è consigliato che il pannello venga appoggiato ai tamponi d’appoggio presenti sul lato posteriore della macchina (allegato C al presente verbale), questo per evitare che lo stesso debba essere nuovamente posizionato dopo che la macchina è stata avviata (…).

Per procedere con il funzionamento del macchinario dopo che il pannello si trova sulla parte posteriore del macchinario, l’operatore si sposta al pannello di controllo (allegato D al presente verbale). Attraverso il selettore decide se lavorare in modalità automatica o in modalità semimanuale. Dopodiché si inseriscono nel computer le misure del taglio e si preme il stato “Start” sul computer.

Se è stata selezionata la modalità automatica, dopo aver premuto “Start” il registro spinge il pannello verso la linea di taglio e quando lo stesso è posizionato alla misura programmata si abbassano i pressori e le barre di sicurezza, la lama circolare si alza e avanza il taglio (…).

Quando il macchinario si trova invece in modalità semimanuale, dopo aver programmato le misure di taglio e premuto lo “Start” sul computer, il registro posiziona il pannello. È però l’operatore a dover impartire l’ultimo comando necessario per dare avvio alla procedura di taglio premendo il tasto giallo presente sul pannello di controllo” (AI 97, da pag. 2, r. 29, a pag. 3, r. 22).

Se ne conclude che la sezionatrice orizzontale si attiva nella funzione “automatico” unicamente se la persona che la sta usando inserisce tale modalità (cfr. AI 22, pag. 8) e che, una volta spento l’interruttore principale, la macchina si resetta (cfr. AI 49, pag. 6, rr. 237-238).

4.d. Le dichiarazioni rilasciate dall’appellante in merito a quale delle due impostazioni del macchinario fosse attiva al momento del sinistro sono discordanti. AP 1 ha, in un primo tempo, affermato:

“ (…) posso dire che quel giorno ho senz’altro acceso la sezionatrice orizzontale mediante il pulsante indicato con il numero 1 sull’allegato B, se no la macchina è spenta, mi sono quindi portato sul davanti in posizione centrale tra i due sostegni indicati con il numero 2 per inserire il pannello. Non ricordo cosa è successo in seguito. Sono frazioni di secondo e ricordo che mi sono visto cadere a terra senza la mano. L’unica spiegazione che posso dare è che mentre spingevo il pannello, la barra è scesa bloccandomela.

Non so spiegare come sia stato possibile che la macchina si sia messa in funzione. In primo luogo ciò avviene unicamente dopo che il falegname ha inserito il programma e dato lo START, cosa che io non ho fatto. Per farlo è necessario spostarsi al pannello di controllo che non è raggiungibile con il braccio stando tra i due sostegni frontali” (AI 49, pag. 5, rr. 203-214).

Dopo aver escluso l’inserimento di qualsivoglia programma, ha dichiarato di non ricordare se il macchinario era impostato su manuale o automatico né se era stato lui ad aver impostato la sezionatrice nella funzione automatica (cfr. AI 49, pag. 6, rr. 225-227). Ha, poi, però, nuovamente dichiarato di non aver inserito programmi e di avere, quindi, semplicemente acceso la macchina e posato il pannello (cfr. AI 49, pag. 6, rr. 251-253).

Sulla base degli atti, in particolare dalle foto scattate dalla polizia cantonale poco dopo l’incidente, e dalle convergenti dichiarazioni di __________ si può, invece, accertare che, al momento dei fatti, la sezionatrice orizzontale utilizzata dalla vittima era in modalità “automatica”, che solo AP 1 poteva aver selezionato accendendo il macchinario (cfr. all. 13 ad AI 21, fotografia n. 4).

4.e. Accertata al di là di ogni ragionevole dubbio l’impostazione su “automatico” del macchinario in quegli istanti, per capire il motivo per cui il braccio di AP 1 è stato bloccato dalla macchina è utile illustrare più nel dettaglio il suo funzionamento, con particolare riguardo al posizionamento dei pressori, delle barre salvamani e della paratia antintrusione. Queste le spiegazioni fornite in tal senso dal perito:

“ introdotto un pannello sul tavolo d’appoggio posteriore e fatto avanzare verso la linea di taglio desiderata, esso viene bloccato da due stanghe disposte parallelamente da una parte e dall’altra della linea di taglio, dette premipezzo o pressori, le quali agiscono con una pressione di 6 bar. Nella discesa esse sono accompagnate da due barre di contatto salvamani poste al loro fianco e sul davanti da paratia antintrusione costituita da tasselli verticali in materiale plastico leggero che si adattano agli spazi occupati al pannello, coprendo al meglio gli interstizi e fungendo nel contempo da dispositivo antipolvere” (AI 22, pag. 5; v. foto 3, 5, 6, 9 e 11 allegate).

Il giorno del sinistro, l’avambraccio di AP 1 è stato bloccato da una o da entrambe le stanghe facenti parte del dispositivo di bloccaggio del pannello sul banco (pressori) (cfr. AI 49, pag. 5, rr. 208-209). Si tratta di due travi in profilato d’acciaio montate parallelamente su tutta la tratta di taglio, da una parte e dall’altra della sega circolare, dotate di sistema pneumatico a pistoni in grado di premere contro il banco con una pressione di 6 bar (cfr. AI 22, pag. 5). Come emerso dalla perizia giudiziaria, trovandosi tali stanghe abbassate – con quelle salvamani ad esse accostate – la sega si è alzata in posizione di taglio e si è messa in funzione come in una normale procedura di taglio, raggiungendo in pochi secondi l’arto della vittima e amputandolo (AI 22, pag. 8).

Non si sa il motivo per cui AP 1 ha inserito l’avambraccio là dove non doveva (sopra la linea di taglio). La questione – non necessaria per il giudizio - può rimanere indecisa anche se non è peregrina l’ipotesi secondo cui lo abbia fatto per posizionare correttamente il pannello siccome dalla foto 3 scattata dalla polizia cantonale poco dopo l’incidente risulta che esso non è sulla linea di taglio (all. 13 ad AI 21, fotografia n. 3; v. anche AI 22, pag. 6).

  1. Con il suo appello, l’AP chiede la condanna di IM 1 per i fatti indicati nel decreto di accusa n. __________ del 20 ottobre 2016, di cui chiede la conferma (CARP XXXVII). Rilevando come a lui non sia imputabile alcuna grave imprudenza, sostiene, in estrema sintesi, che a IM 1 – cui attribuisce ruolo di garante – deve rispondere:

per non averlo istruito correttamente sul funzionamento del macchinario e di non avere verificato la correttezza delle istruzioni dategli da __________;

  • per avergli messo a disposizione uno strumento di lavoro non perfettamente funzionante (in particolare, dal profilo della sicurezza);

per non avere provveduto alla corretta manutenzione del macchinario.

6.a. L'art. 125 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

La negligenza presuppone così l’adempimento di due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in pericolo altrui (STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009, consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza, occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi linee il corso degli eventi – questione esaminata alla luce della teoria della causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più – e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell’evento dannoso.

Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non sussistono, è possibile fare riferimento per analogia a regole analoghe fissate da associazioni o categorie professionali private o semiprivate, se comunemente riconosciute (STF 6B_ 408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV 62 consid. 2d).

Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

6.b. Un reato di evento implica di regola un’azione. Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).

Quest’onere deve derivare da una posizione di garante (“status giuridico” riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.

L’accusa nei confronti di IM 1

IM 1 è stato ritenuto dalla pubblica accusa autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, nella sua veste di amministratore unico e di responsabile della formazione del personale e della sicurezza della ditta __________, omesso di far fronte ai suoi doveri, cagionando così un grave danno al corpo ed alla salute di AP 1. Queste le accuse mosse nello specifico nei confronti di IM 1.

7.a. Il primo rimprovero mosso all’imputato, non ritenuto dal primo giudice, è di avere omesso di istruire adeguatamente AP 1 sul funzionamento dei macchinari presenti in laboratorio – meccanismi di sicurezza compresi -, in particolare della sezionatrice orizzontale; di avere delegato l’onere di istruirlo a __________ che non ricopriva il ruolo di responsabile della sicurezza all’interno della __________ e, infine, di non avere verificato personalmente se il neoassunto avesse appreso quanto necessario del funzionamento e del sistema di sicurezza della sezionatrice orizzontale.

7.b. Giova quindi spiegare brevemente l’arrivo di AP 1 presso la __________. Per cercare qualcuno che potesse sostituire __________ – assente per qualche settimana per assolvere i propri obblighi relativi al servizio militare - IM 1 si è rivolto a diverse agenzie interinali e, dopo aver ricevuto varie proposte, ha scelto tramite l’agenzia __________, AP 1 che, secondo quanto risultava dal descrittivo di seguito riportato, aveva le qualifiche che meglio si addicevano al lavoro che avrebbe dovuto svolgere (all. 3 ad AI 21, pag. 2). IM 1 ha, infatti, affermato di essersi basato sul formulario che gli era stato trasmesso dall’agenzia (all. 3 ad AI 21, pag. 3), del tenore seguente:

“ Falegname:

AP 1

24 anni di esperienza nel settore. __________ di __________ anni. Conoscenza dei macchinari, taglierine verticali e orizzontali, legni pregiati per costruzioni cucine e cabine armadi, colorazione e verniciatura. Costruzione mobili su misura. Banco 100%, posa 100%. Lettura disegno tecnico. Grande manualità e velocità di esecuzione. Completamente autonomo” (all. 6 ad AI 21).

Che per IM 1 fosse fondamentale assumere una persona con esperienza nell’ambito della falegnameria lo si desume già solo dal fatto che la sostituzione di __________ era temporanea e breve (sia che la stessa fosse di 4 settimane – così come indicato nel rapporto di polizia AI 21 del 23.03.2011 a pag. 2, e da IM 1 nel verbale di polizia di cui all’all. 3 ad AI 21, pag. 2 – oppure fino alla fine del 2010, stando quanto affermato da __________ nel verbale di polizia 28.10.2010 di cui all'all. 1 ad AI 21, pag. 1), sicché non avrebbe avuto senso procedere all’assunzione di un dipendente da formare.

7.c. IM 1 si è prodigato per chiarire il motivo per cui l’agenzia gli avesse inviato il contratto di lavoro con l’indicazione che la qualifica di AP 1 era quella di manovale anziché di falegname e ha sottoposto tale questione alla __________ in occasione di un incontro tenutosi il 12 ottobre 2010. A suo dire, infatti, l’agenzia gli aveva risposto che la corretta qualifica di AP 1 era, sì, quella di falegname, aggiungendo la frase “sa benissimo perché facciamo così…”. IM 1 ne ha inferito che il motivo era, per l’agenzia, di corrispondere al dipendente la tariffa da manovale anziché quella da egli corrisposta alla __________ di fr. 39.90 all’ora (cfr. all. 3 ad AI 21,pag. 3., all. 7 ad AI 21).

Indubbio il profilo professionale – suindicato – mediante il quale AP 1 si è proposto all’agenzia interinale (cfr. AI 49, pag. 3, rr. 100-101), rispettivamente, è stato da questa indicato alla __________, risulta poi agli atti che sino dall’età di 12 anni circa egli si è formato come falegname, seguendo le orme del padre. L’appellante, come visto, ha dichiarato che quand’era ragazzo non vi erano scuole dove conseguire il diploma di falegname e che ha, quindi, appreso tale mestiere lavorando a fianco del genitore, frequentando in parallelo la scuola media (cfr. supra 3a). Lo stesso AP 1 ha detto che il mestiere di falegname lo “aveva nel sangue” (cfr. AI 49, pag. 3, r. 92).

Del resto, che l’AP svolgesse la professione di falegname da 26 anni risulta chiaramente sin dall’avvio del procedimento, segnatamente dalla querela del medesimo (cfr. AI 1, pag. 2).

Non può quindi essere la mancanza di un attestato, vale a dire del diploma di falegname, ad inficiarne, come preteso dall’appellante, le competenze e conoscenze, frutto di decenni di esperienza.

7.d. IM 1 ha dichiarato, poi, di aver chiesto subito al nuovo dipendente con quale modello di sezionatrice orizzontale avesse già lavorato e che questi gli ha risposto che aveva già utilizzato dei macchinari simili a quello utilizzato nella falegnameria (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 3). Versione questa che l’imputato ha sempre mantenuto costante (cfr. AI 109, da pag. 1, r. 48 a pag. 2, r. 2; verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2) e che coincide con quella di AP 1, il quale ha, inoltre, spiegato che la sua conoscenza del macchinario era tale da non sentire il bisogno di ricevere istruzioni sul suo utilizzo (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-135).

Ne deriva, quindi, che IM 1 non si è limitato a fare affidamento sulle qualifiche risultanti dall’annuncio, bensì ha chiesto direttamente al neoassunto quali fossero le sue conoscenze in relazione all’utilizzo della sezionatrice orizzontale. Ma non si è neppure limitato a questo.

7.e. __________ ha dichiarato che IM 1 lo ha incaricato dell’istruzione di AP 1 per quanto concerneva il funzionamento dei macchinari (cfr. all. 2 ad AI 21, pag. 2; AI 97, pag. 6, rr. 31-35 e 43-46; AI 114, pag. 2, rr. 31-34). Le sue dichiarazioni al riguardo sono tutte costanti, salvo quella, iniziale, secondo cui, a essersi occupato dell’istruzione di AP 1, sarebbe stato __________. Tale esternazione è stata formulata il giorno dell’incidente ed __________ l’ha subito rettificata in occasione dell’interrogatorio successivo tenutosi il 4 novembre 2011, attribuendola – in modo del tutto comprensibile - a un “malinteso” dovuto al suo stato d’animo. Egli ha, poi, spiegato che __________ si era occupato unicamente dell’istruzione riguardante la verniciatura dei vari materiali (cfr. all. 2 ad AI 21, pag. 1), ciò che __________ stesso ha ammesso, aggiungendo che dell’istruzione sul funzionamento dei vari macchinari si era occupato __________ (cfr. all. 4 ad AI 21, pag. 2).

L’imputato, da parte sua, ha inizialmente affermato di aver incaricato __________ dell’istruzione relativa all’utilizzo della sezionatrice orizzontale e __________ della verniciatura (cfr. all. 3 ad AI 21, pag. 1).

In seguito, a distanza di anni IM 1 ha, invece, dichiarato di aver spiegato personalmente e nel dettaglio a AP 1 il funzionamento della sezionatrice orizzontale, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza, e di aver poi incaricato __________ di proseguire, mostrandogli di nuovo tutto il funzionamento della macchina. Ciò per sentirsi, a suo dire, più sicuro e affinché si creassero dei buoni rapporti tra i dipendenti (cfr. AI 109, da pag. 3, r. 38, a pag. 4, r. 8).

In sede di confronto con __________, IM 1 ha riferito di essersi occupato dell’istruzione sul funzionamento e sulla sicurezza del macchinario, delegando a __________ le spiegazioni sull’uso nel dettaglio (cfr. AI 114, pag. 3, rr. 28-37). Alla domanda volta a sapere se aveva esplicitamente detto a AP 1 di non mettere le mani sulla linea di taglio, ha risposto “si, è una cosa che dico anche agli stagisti, nella nostra professione questo tipo di macchinario non perdona” (AI 114, pag. 5, rr. 27-28). Anche nell’interrogatorio dinanzi al pretore, l’imputato ha ribadito di aver spiegato di persona all’appellante come funzionava la sezionatrice orizzontale (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pagg. 1 e 2).

AP 1, invece, in un primo tempo ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione specifica per l’uso delle macchine della falegnameria. Egli ha precisato che non ne sentiva comunque la necessità poiché aveva già lavorato con macchinari simili, peraltro a suo dire presenti in tutte le falegnamerie. In particolare, in relazione alla sezionatrice orizzontale, la vittima ha affermato di aver comunicato ad IM 1 che, con l’esperienza che aveva, la sapeva usare. Inoltre, ha rammentato che le spiegazioni del macchinario si erano “concentrate” sul modo in cui i disegni dovevano, poi, essere portati in esecuzione. Questo poiché, a suo dire, gli schemi erano diversi da quelli che aveva imparato ad usare. Confrontato, poi, con il passaggio della dichiarazione di __________ ove questi ha affermato di avergli mostrato il funzionamento della macchina, ha ricordato che una persona – di cui non ricordava il nome - gli aveva “fatto fare il giro della falegnameria” (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 131-155).

Al dibattimento di primo grado, ha affermato di aver ricevuto da __________ le istruzioni sull’utilizzo della sezionatrice orizzontale (cfr. verbale di audizione, Pretura penale, pag. 1).

7.f. Come si vede, l’unico che ha mantenuto costanti nel tempo le sue dichiarazioni é __________.

Per contro, le dichiarazioni di AP 1 e di IM 1 danno l’impressione – con la loro contraddittorietà, rispettivamente evoluzione verso l’assertivo - che ognuno dei due tiri l’acqua al proprio mulino. Il primo, tendendo ad escludere di essere stato formato e, poi, a minimizzare le istruzioni ricevute. Il secondo, arrivando, dopo avere dichiarato di avere incaricato __________ di istruire il nuovo arrivato, ad affermare di averlo fatto lui stesso.

Ne segue che è accertato che AP 1 è stato istruito sul funzionamento della sezionatrice orizzontale da __________, che è stato l’unico a sicuramente essersi occupato, su richiesta di IM 1, di tale mansione.

7.g. Ciò posto, occorre chiarire se l’imputato è venuto meno agli obblighi derivanti dalla sua posizione di garante della sicurezza all’interno alla ditta __________ delegando l’istruzione di AP 1 al dipendente __________.

IM 1 ha riferito di aver chiesto ad __________ di spiegare il funzionamento della sezionatrice orizzontale dato che questi vi lavorava quotidianamente ed era il responsabile dell’utilizzo dei macchinari in generale. Egli ha dichiarato di ritenerlo un “operaio capace, veramente affidabile e preciso” e che “certe apparecchiature è l’unica persona in grado di usarle”. L’imputato si è detto essere stato certo che l’istruzione da parte di __________ sarebbe stata, per questi motivi, impeccabile (cfr. all. 3 ad AI 21, pagg. 1-2). Interrogato dal Pretore, ha spiegato che __________ “era il più vicino e più capace” e aveva fatto il corso SIKO 2010, come conferma anche la documentazione che l’appellante ha prodotto in occasione del primo dibattimento. Ha aggiunto che il dipendente in questione conosceva meglio di lui la macchina poiché la usava quotidianamente (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 2; iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di primo grado).

__________ ha confermato che l’imputato gli aveva domandato di spiegare a AP 1 il funzionamento della sezionatrice orizzontale dato che, in quel momento, lui era l’operaio maggiormente capace di usare quel macchinario (AI 97, pag. 6, rr. 31-33).

__________, peraltro, aveva da subito notato l’abilità lavorativa di AP 1:

“ Prima di iniziare l’istruzione, mi sono accertato se aveva già un attimino di dimestichezza e se si sentiva in grado di utilizzare detta macchina. Mi rispondeva che non ci sarebbero stati problemi. Prima, tra l’altro, gli avevo già mostrato l’utilizzo di un’altra macchina (sezionatrice verticale), con la quale si è trovato subito a suo agio” (all. 2 ad AI 21, pag. 1);

“ Durante qualche ora di inserimento, avevo notato una certa dimestichezza con il lavoro, ed era pertanto ovvio che AP 1 aveva già lavorato nel ramo” (all. 2 ad AI 21, pag. 2);

“ a mio modo di vedere AP 1 era molto sveglio e apprendeva facilmente. Ricordo che si era trovato un po’ spaesato con l’uso di questo macchinario in particolare ma dopo le necessarie istruzioni aveva iniziato a lavorare senza alcun problema” (AI 97, pag. 7, rr. 2-5),

abilità dell’AP che __________ ha confermato anche in sede di interrogatorio di confronto con IM 1:

“ a domanda dell’avv. __________ a sapere se durante l’istruzione di AP 1 ho avuto l’impressione che fosse competente nella materia ‘rispondo di sì, ricordo che gli spiegavo qualcosa e poi gli chiedevo di eseguirlo e lui faceva tutto correttamente’ ”(AI 114, pag. 3, rr. 1-3).

Anche __________, incaricato da IM 1 dell’istruzione di AP 1 in relazione alla verniciatura, ha riferito di aver subito notato una certa dimestichezza “che faceva ben capire che sapeva il fatto suo” (all. 4 ad AI 21, pag. 2).

Per quanto concerne le spiegazioni relative alla sicurezza nell’utilizzo dello strumento in esame, __________ ha, dapprima, affermato:

“ preciso che gli ho mostrato tutto il funzionamento. Purtroppo, non mi sono soffermato a sufficienza sul dispositivo di sicurezza (barra di sospensione “A”), che sarebbe servito al fermo automatico della lama, qualora fosse stato sollecitato. Forse mai avrei potuto pensare che AP 1 avrebbe infilato le mani vicino alla lama” (all. 2 ad AI 21, pag. 2).

Nel successivo interrogatorio dinanzi al PP, __________ ha dichiarato di aver spiegato in modo completo tutto il funzionamento del macchinario, compresi i dispositivi di sicurezza. Egli ha ricordato di avergli anche detto di fare attenzione a non appoggiare le mani sulla linea di taglio, raccontandogli quanto gli era accaduto circa un anno prima (ossia che lavorando in modalità automatica si è ritrovato con le dita di entrambe le mani sulla linea di taglio proprio quando i pressori si sono abbassati e che il peggio era stato scongiurato poiché aveva avuto l’istinto di sollevare i polsi che hanno quindi fatto leva sulla barra di sospensione facendo scattare la sicurezza) (cfr. AI 97, da pag. 6, r. 37 a pag. 7, r. 14). Ha, poi, ribadito di aver spiegato a AP 1 sia il funzionamento, sia la sicurezza della macchina in questione. Egli ha precisato:

“ Evidentemente quanto dichiarato il 04.11.2010 in merito al dispositivo di sicurezza altro non era che una mia considerazione personale. Se si è verificato un incidente dopo che ho fornito tutte le necessarie spiegazioni per forza di cose sono giunto alla conclusione che AP 1 non aveva capito sufficientemente bene come funzionava questo dispositivo. Ma non per forza di cose però, questo era infatti il mio pensiero dopo i fatti” (AI 97, pag. 7, rr. 25-30).

In occasione del confronto con IM 1, a domanda della procuratrice pubblica, __________ ha risposto:

“ quando ho mostrato a AP 1 il funzionamento del macchinario presumo di avergli mostrato anche il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Non posso confermarlo al 100% ma sono abbastanza sicuro di averlo fatto”(AI 114, pag. 2, rr. 36-38).

Detto che le dichiarazioni rilasciate da __________ il 4 novembre 2010, –“purtroppo, non mi sono soffermato a sufficienza sul dispositivo di sicurezza” - se confrontate con quelle, lineari, successive, paiono essere la reazione di colui che, a fronte dell’incidente occorso, esprime rammarico e non depongono, come preteso dall’appellante, a favore di una sua mancanza nell’istruzione di AP 1, ben si può ritenere accertato che __________ ha istruito l’appellante anche per quanto concerne la sicurezza della sezionatrice orizzontale.

Inoltre, per quanto attiene al pericolo consistente nella discesa dei pressori, non deve essere dimenticato che AP 1 ne conosceva l’esistenza così come la loro messa in funzione e pericolosità, avendo già operato su strumenti simili per anni - ciò che egli stesso ha riconosciuto (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133) – e avendo lavorato su quello che stava usando quel giorno per almeno 17.5 ore (cfr. rapporti settimanali allegati al verb. dib. di primo grado).

In tal senso, si rileva che le dichiarazioni di AP 1, secondo cui su quella sezionatrice, prima del sinistro, aveva operato per sole 5 ore (cfr. AI 49, pag. 4, rr. 132-133 e rr. 164-165) sono smentite, oltre che da quanto risulta dai rapporti settimanali della __________, da quanto affermato __________, il quale ha dichiarato che AP 1 “(…) aveva già lavorato diverse ore su questa macchina” (all. 1 ad AI 21, pag. 2).

Non solo. AP 1 conosceva anche le due modalità (automatico e semi-automatico) di funzionamento della macchina, suindicate (cfr. supra 4d). Infatti, egli ha ammesso di sapere del selettore che attiva la funzione automatica o semi-automatica:

“ la chiavetta che permette di selezionare una di queste funzioni viene attivata quando il falegname si trova davanti al quadro di comando. In pratica dopo aver inserito i dati del taglio e prima di dare lo START, si può mediante questa chiave selezionare quanti tagli la macchina deve fare” (AI 49, pag. 6, rr. 227-230).

Conoscenza delle due modalità di funzionamento della macchina da parte dell’appellante che ha, peraltro, trovato conferma anche nelle dichiarazioni di __________ (all. 2 ad AI 21, pag. 2).

In definitiva, nulla può essere rimproverato all’imputato per aver delegato l’istruzione sul funzionamento e la sicurezza della sezionatrice orizzontale ad __________. Si è visto, infatti, che quest’ultimo era, non soltanto un operaio capace, ma anche colui che meglio conosceva tale macchinario, lavorandoci ogni giorno. Ma non solo. __________ era, infatti, l’ultimo in ordine temporale del team della __________ ad aver seguito il corso RESI (organizzato dalla __________). Per completezza, a fronte della relativa contestazione dell’appellante, giova rilevare che, sebbene __________, il 18 novembre 2015, abbia dichiarato di aver frequentato il corso indicato nel febbraio 2011, ciò deve essere avvenuto un anno prima, come indica la conferma di iscrizione di data 21 gennaio 2010, a valere per il successivo 4 febbraio, vale a dire prima, quindi, dell’arrivo di AP 1 alla __________ (cfr. iscrizione SIKO 21.01.2010, allegata al verb. dib. di primo grado).

Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni di __________, che egli aveva verificato la bontà o il buon esito delle sue istruzioni, nel senso che aveva controllato che AP 1 avesse davvero appreso l’utilizzo del macchinario: dapprima assistendolo mentre usava la sezionatrice orizzontale, poi rimanendo a sua disposizione, nelle immediate vicinanze, per ogni eventuale quesito (cfr. AI 97, pag. 6, rr. 37-41).

Cade, quindi, nel vuoto anche il rimprovero formulato dall’accusa secondo cui l’imputato non avrebbe verificato che AP 1 avesse appreso il corretto funzionamento del macchinario in questione (comprensivo dei meccanismi di sicurezza).

  1. Il secondo rimprovero mosso all’imputato dalla pubblica accusa è di non aver provveduto affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi alla vigente normativa.

8.a. E’, innanzitutto, accertato che il giorno del sinistro, la polizia si è recata presso la falegnameria __________. Annesse al rapporto del 23 marzo 2011 vi sono delle fotografie che ritraggono, segnatamente, l’esistenza della barra di sicurezza sulla parte anteriore del macchinario (all. 13 ad AI 21, foto 1 e 2), nonché del pulsante di arresto di sicurezza posizionato sul quadro di comando pensile (all. 13 ad AI 21, foto 4). Che queste fotografie siano state scattate lo stesso giorno dell’incidente risulta, infatti, in maniera inequivocabile dalla presenza del sangue della vittima, ripulito da __________ poco dopo il sinistro, e meglio dopo che AP 1 era stato soccorso dal personale medico intervenuto sul posto con l’ambulanza (cfr. AI 97, pag. 4, rr. 13-14).

8.b. Discorso a parte merita, poi, la questione di sapere quando gli ispettori SUVA si sono recati sul posto dell’incidente. Dal verbale d’infortunio della SUVA agli atti emerge che vi è stato un unico sopralluogo, eseguito in data 15 febbraio 2011 (AI 18), sebbene siano state allegate due foto nelle quali appare il sangue della vittima, risalenti, quindi, presumibilmente al giorno del sinistro. Inoltre, con scritto del 9 marzo 2011, il patrocinatore dell’AP ha comunicato al PP che gli ispettori SUVA gli avevano detto di avere ispezionato la macchina unicamente il 15 febbraio 2011 e ha, quindi, esternato perplessità sul fatto che il macchinario in questione non fosse stato immediatamente sequestrato (AI 5). Il PP ha risposto che gli ispettori in questione avevano esaminato il macchinario il giorno successivo all’incidente (AI 8). Sennonché, malgrado anche nel rapporto di polizia del 23 marzo 2011 sia indicato che, prima del sopralluogo del 22 marzo 2011 con il perito giudiziario, vi erano già state due ispezioni da parte dei funzionari della SUVA - di cui una nel pomeriggio del 14 ottobre 2010 (AI 21, pag. 3) - ed _______ abbia dichiarato che __________ perito della SUVA” si era recato in falegnameria il giorno dell’incidente “o qualche giorno dopo” (AI 97, pag. 4, rr. 19-20), nel carteggio processuale vi è unicamente il verbale d’infortunio che indica, come detto, che vi è stato un solo sopralluogo, effettuato in data 15 febbraio 2011 (AI 18).

Si aggiunga che l’imputato ha dichiarato:

“ (…) Io il pomeriggio del 14 ottobre 2010 mi sono chiesto se la macchina fosse sicura. All’ispettore della SUVA che ho chiamato ho chiesto cosa dovevo fare. L’ispettore ci ha rassicurato in questo senso. Il giorno successivo abbiamo quindi utilizzato la macchina normalmente e così come era”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, Pretura penale, pag. 3).

8.c. In definitiva, dagli atti emerge che non sono stati assicurati dati oggettivi sullo stato del macchinario sul quale si è verificato il sinistro al momento dei fatti incriminati.

Di conseguenza, il perito giudiziario si è dovuto limitare a rilevare il regolare funzionamento della sezionatrice orizzontale al momento in cui l’ha testata (in data 17, 21 e 22 marzo 2011, nonché il 15 aprile del medesimo anno, ossia oltre 5 mesi dopo l’incidente: AI 22, pag. 1), così come la presenza, in tali frangenti, dei dispositivi di sicurezza minimi previsti legalmente (cfr. AI 22, pag. 5, pag. 7, pag. 8 e pag. 9). Egli ha, altresì, precisato che, dopo l’incidente, IM 1 ha fatto eseguire “controllo e regolazione delle barre di contatto salvamani”, sicché, ha ribadito, non è dato di sapere il loro stato prima dell’infortunio (AI 22, pagg. 4 e 6).

8.d. Nemmeno si possono trarre elementi rilevanti ai fini del giudizio dal passaggio della perizia ove, con riferimento all’incidente, è indicato:

“ Dalle informazioni dello stesso titolare e dalla SUVA sembra che l’interruttore d’arresto forzato della barra di contatto salvamani posteriore non fosse funzionante, mentre, per quella anteriore, il funzionamento era dato anche se l’inserimento era regolato per altezza di 4.5 cm invece dei 1.2 cm regolamentari” (AI 22, pag. 4; v. anche pag. 9).

Da un lato, come detto, dal rapporto SUVA agli atti emerge che il relativo sopralluogo è stato effettuato unicamente il 15 febbraio 2011, quindi a 4 mesi dall’incidente (AI 18). Dall’altro, sebbene in un primo tempo l’imputato abbia affermato di non ricordare da chi ha appreso dei malfunzionamenti suindicati - escludendo comunque che tale informazione sia pervenuta dall’ispettore __________ della SUVA o da __________ (ditta ) per poi affermare che, salvo errore, sarebbe occorso durante una visita degli ispettori SUVA ma senza ricordare tuttavia le persone presenti (cfr. AI 109, pag. 6) - in sede di confronto con __________ __________ ha condiviso con quest’ultimo che ciò è avvenuto in occasione dell’intervento del tecnico dell’, quindi, comunque, successivamente al prodursi del sinistro (cfr. AI 114, pag. 5, rr. 16-17).

__________ (tecnico della ditta __________) ha riferito di essere intervenuto sul macchinario dopo l’incidente. Egli ha affermato che aveva ricevuto indicazioni su quanto avrebbe dovuto fare dal suo datore di lavoro, che si era già recato in precedenza sul posto dell’infortunio. Il tecnico ha spiegato di aver riparato il fine corsa presente sulla parte anteriore del macchinario, che era privo di asticella di comando, nel senso che essa era stata sostituita con un filo di ferro. Il testimone ha dichiarato che lo stesso faceva contatto, facendo sì scattare la sicurezza salva mani, ma non alla giusta altezza, precisando, tuttavia, che questa era una sua deduzione, fatta alla luce dell’incidente occorso a AP 1. Per finire, confrontato con le dichiarazioni di __________ secondo cui la barra di sospensione posteriore non funzionava, ha affermato di non ricordare tale problema (cfr. AI 104 MP da pag. 2, r. 28 a pag. 3, r. 33).

Dalle dichiarazioni rese da __________ emerge che l’intervento di __________ risalirebbe “al più tardi [a] un mese dopo” rispetto all’infortunio di AP 1 (cfr. AI 97, pag. 5, r. 24) e sarebbe stato preceduto da un sopralluogo del superiore dello stesso __________ __________ (titolare della __________ di __________ e superiore di __________) si sarebbe recato presso la __________ tra il giorno del sinistro ed il 3 novembre 2010 (cfr. all. D ad AI 71, mail 3.11.2010, AI 109, pag. 6, rr. 27-28).

Agli atti si ha che __________ è intervenuto presso la __________ il 1°, il 9 ed il 10 marzo 2011 (cfr. AI 110), vale a dire successivamente al sopralluogo del 15 febbraio 2011 – esperito dalla SUVA (cfr. AI 110) -, apportando le modifiche richieste in punto alla sicurezza del macchinario.

Ne consegue che non è conosciuto lo stato del macchinario il giorno in cui è si è prodotto il sinistro.

8.e. Quanto alla censura mossa dall’appellante nel senso di una non corretta manutenzione dello strumento di lavoro, dalla perizia dell’ing. __________ risulta che:

“ A detta del titolare, la manutenzione corrente, unitamente ai lavori di pulizia e lubrificazione, viene di regola eseguita dalle maestranze della falegnameria. Il 09.05.08 vi è stato un intervento esterno di riparazione con la sostituzione di un pulsante (doc. 7) e il 24.07.01, da parte di tecnici della fabbrica con lavori di riparazione, revisione e ristabilimento (doc. 8). A questo stadio occorre richiamare la semplicità di questa macchina per quanto riguarda l’elettromeccanica che di per sé, oltre ai lavori citati in precedenza non richiede cure particolari. Per quanto riguarda l’elettronica essa non esige, fintanto funzionante, lavori di manutenzione.” (AI 22, pag. 9).

Ciò posto, quanto dichiarato nella propria motivazione dall’appellante, e meglio che quella sezionatrice orizzontale “ha un sistema di sicurezza che può entrare in avaria molto di frequente e con estrema facilità” (CARP XXXVII, pag. 15), non è che una mera allegazione di parte, priva di qualsivoglia riscontro agli atti. Quanto precede vale anche con riferimento all’allentamento della funzione dell’interruttore di arresto forzato, da ricollegarsi, a detta dell’AP, al funzionamento prolungato del macchinario.

Il fatto, indicato dal perito, che la manutenzione ordinaria del macchinario veniva fatta direttamente dalla __________ trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da IM 1 l’11 gennaio 2016 (AI 109, pag. 4, rr. 32-34). In tale circostanza, l’imputato ha altresì affermato che gli operai avevano a disposizione una lavagna, fornita loro allo scopo di annotare eventuali problemi dei macchinari (cfr. AI 109, pag. 4, rr. 38-39). Al momento dei fatti, per il macchinario in uso a AP 1 non era stato costatato, né segnalato, alcun problema (cfr. AI 109, pag. 4, rr. 36-37). Gli interventi esterni di manutenzione indicati dal perito, pure, trovano riscontro agli atti (all. d) ad AI 71).

A ciò aggiungasi, che i correttivi richiesti dalla SUVA in data 15 febbraio 2011, comunque a oltre 4 mesi dai fatti e quindi non attestanti la situazione del macchinario al momento del sinistro occorso al qui appellante, non erano tali da impedire in toto l’uso della sezionatrice fino alla loro realizzazione (cfr. AI 110).

Non essendo necessari interventi di manutenzione più incisivi, ritenuto come non sia conosciuto lo stato del macchinario al momento del sinistro, nulla può essere rimproverato al qui imputato come conseguenza di una - non accertata al 14 ottobre 2010 - carente manutenzione dello strumento di lavoro in questione.

8.f. Ne segue che, in assenza di elementi circa lo stato del macchinario il giorno del sinistro occorso a AP 1, non si può affermare, in ragione del principio in dubio pro reo, che le carenze riscontrate nel corso del citato sopralluogo SUVA in relazione alla sicurezza del macchinario fossero già presenti il 14 ottobre 2010.

Già solo per questo motivo, quindi, cade nel vuoto il rimprovero mosso dall’accusa secondo cui IM 1 non avrebbe provveduto affinché la sezionatrice orizzontale a disposizione degli operai della falegnameria fosse dotata di dispositivi di sicurezza funzionanti e conformi alla vigente normativa.

8.g. In considerazione di tutto quanto precede, non si impone di valutare se nello svolgersi dei fatti abbia influito, e in che misura, un’eventuale imprudenza dell’appellante.

  1. Rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 CP)

9.a. La tesi secondo cui a IM 1 andrebbe imputato, per i fatti indicati nel DA, anche il reato di rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 CP) è stata formulata per la prima volta nell’allegato di motivazione della dichiarazione d’appello. La relativa richiesta – che, pure, si ritrova unicamente fra le diverse argomentazioni dell’allegato motivazionale – è, dunque, manifestamente irricevibile.

  1. Indennizzo dell’appellante

Visto l’esito dell’appello, la richiesta d’indennizzo presentata da AP 1 è respinta.

  1. Indennità e oneri processuali

11.a. L’indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado in fr. 11'258.65 è confermata.

11.b. L’avv. __________ (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al procedimento di appello, la nota d’onorario 4 febbraio 2019 (CARP inc. 17.2017.205 XLV e CARP inc. 17.2019.41, I) per complessivi fr. 19'482.10 (IVA inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste:

Onorario legale 8%

fr. 5'100.-

Spese (IVA 8%)

fr. 465.60

Onorario legale 7.7%

fr. 11'700.-

Spese (IVA 7.7%)

fr. 808.15

IVA

8% su fr. 5'565.60, 7.7% su fr. 12'508.15

fr. 1'408.35

Totale

fr. 19'482.10

E’ stato indicato un dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessive 56 ore fatturate a fr. 300.- all’ora.

La tariffa di fr. 300.- all’ora è eccessiva: il caso non è di particolare difficoltà e va, pertanto, applicata la tariffa oraria di fr. 280.-.

Anche le ore fatturate in relazione all’allestimento delle osservazioni all’istanza probatoria di controparte ed alla motivazione scritta d’appello - per complessive 40 ore e 30 minuti - sono eccessive. Ciò, in particolare, ritenuto che buona parte degli argomenti era già stata adeguatamente sviluppata nell’arringa di prima istanza.

Per la redazione delle osservazioni all’istanza probatoria viene, dunque, considerato congruo un dispendio di 4 ore.

Per quanto attiene, invece, alla redazione delle osservazioni alla motivazione scritta d’appello, è da ritenersi adeguato un dispendio di totali 16 ore.

Inoltre, le voci “01.03.2018 riesame incarto” e “26.09.2018 riesame incarto” non possono essere riconosciute ritenuto che l’incarto era già ben noto al difensore di IM 1 (la procedura d’appello è temporalmente vicina a quella di primo grado).

Stante tutto quanto precede, si ritiene congruo un dispendio totale di 31 ore e 30 minuti (di cui 8 ore e 45 minuti nel corso del 2017 e 22 ore e 45 minuti nel corso del 2018-2019) per la procedura di appello, pari ad un onorario di totali fr. 8'820.- (di cui fr. 2'450.- per il 2017 e fr. 6'370.- per il 2018-2019).

Le spese vengono riconosciute in proporzione all’onorario, e meglio nella misura di fr. 245.- per le prestazioni del 2017 e di fr. 500.- per quelle del 2018-2019 (art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), per totali fr. 745.-.

E’, pertanto, riconosciuto un indennizzo per spese di patrocinio di fr. 10'309.60, IVA inclusa (onorario fr. 8’820.-, spese fr. 745.-, IVA 8% fr. 215.60, IVA 7.7 % fr. 529.-).

In considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dall’accusatore privato, AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr. 10'309.60), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatore privato (art. 428, 432 e 436 CPP).

11.c. L’esito del gravame impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a carico dello Stato, mentre quelli di appello gravano su AP 1, appellante soccombente.

Per questi motivi,

visti gli art. 125 cpv. 2 CP;

6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 429, 432 CPP;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. IM 1 è prosciolto dall'accusa di lesioni colpose gravi per i fatti descritti del decreto d’accusa n. __________ del 20 ottobre 2016.

1.2. Sono respinte le pretese di risarcimento avanzate dall'accusatore privato AP 1.

1.3. È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede a carico dello Stato.

  1. AP 1 rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 432 CPP, l’importo di fr. 10'309.60 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d’appello.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dell’appellante AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente la segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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