Incarto n. 17.2017.204+303 17.2018.31
Locarno 27 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Stefano Manetti e Matteo Galante
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 maggio 2017 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 aprile 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 6 settembre 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 17 settembre 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con decreto d’accusa 2911/2015 del 13 luglio 2015 PP 1 ha ritenuto AP 1 (__________) autrice colpevole di
“ ripetuto riciclaggio di denaro
per avere, nel periodo compreso dal 23 dicembre 2013 al 17 maggio 2014 a __________, a __________ e in altre imprecisate località della Svizzera, in correità con __________ e con __________ (latitante), in almeno quattro distinte occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine,
e meglio per avere, effettuato in prima persona, ma per conto di terzi, segnatamente di __________ e di __________ (latitante),
in data 23 dicembre 2013, due trasferimenti di denaro tramite i canali RIA per CHF 1'000.- ad __________ in favore di __________ e per CHF 500.- a __________ in favore di __________,
in data 27 gennaio 2015 (recte: 2014), un trasferimento di denaro tramite i canali RIA per CHF 1'800.- verso la __________ in favore di __________,
in data 17 maggio 2014, un trasferimento di denaro per CHF 1'450.- a Zurigo in favore di __________,
per un ammontare complessivo pari a CHF 4'750.-, sapendo o potendo presumere, date le circostanze, che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 305bis cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per complessivi fr. 2'100.-, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 400.- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per fr. 200.- totali.
Inoltre ha chiesto la conferma del sequestro di Euro 3'435.- e che venga ordinata, in conformità con l’art. 71 cpv. 3 CP, a titolo di risarcimento equivalente, la confisca a favore dello Stato di Euro 3'435.- di proprietà della prevenuta.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 27 aprile 2017 (inc. 81.2015.333), il giudice della Pretura penale ha confermato integralmente la proposta di condanna per ripetuto riciclaggio di denaro formulata con il decreto d’accusa ed ha sanzionato la prevenuta con una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.-, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e con una multa di fr. 400.-, ponendo a suo carico la tassa e le spese giudiziarie per fr. 1'050.-. Inoltre ha ordinato la confisca dell’importo di Euro 3'435.- sequestrato dalla polizia il 6 giugno 2014, che costituisce risarcimento a favore dello Stato giusta l’art. 71 cpv. 1 CP. Infine la retribuzione del patrocinatore d’ufficio è stata riconosciuta per fr. 3'890.-, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
C. Dopo aver presentato regolare annuncio d’appello, l’imputata lo ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 17 settembre 2017, in cui ha precisato d'impugnare tutta la sentenza e di chiedere il suo proscioglimento da ogni accusa, con caricamento di tasse e spese allo Stato ed il riconoscimento a suo favore di “ripetibili della sede d’appello nella misura in cui questo verrà accolto” (doc. CARP I e V).
D. Ottenuto il consenso delle parti, in applicazione dell’art. 406 cpv. 2 e cpv. 3 CPP, in data 5 ottobre 2017 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato presentato dall’appellante, dopo la concessione di due proroghe, in data 4 dicembre 2017.
Con l'impugnativa, l’imputata chiede di essere integralmente prosciolta dalle accuse e rivendica il riconoscimento di un’adeguata indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, quantificata in fr. 10'458.55.
In particolare, ella sostiene di non aver mai effettuato gli invii di denaro che le sono attribuiti e di non aver sottoscritto le relative ricevute. E’ in effetti a suo dire emerso che il compagno __________ chiedeva al fratello, responsabile dell’agenzia __________, di eseguire degli invii di denaro a suo nome e/o a quello di AP 1 senza necessità di recarsi in agenzia, consegnare il denaro e firmare i documenti necessari. Per di più, per almeno l’invio del 27 gennaio 2014, lei nemmeno è stata a Lugano, essendo provato che dalle 08:15 alle 16:55 era a scuola al centro professionale commerciale di Locarno e che alle 17:49 si trovava presso la farmacia __________, sempre di Locarno.
Qualcuno ha quindi abusato della sua identità per eseguire gli invii del denaro.
Inoltre, asserisce di non aver mai saputo che il suo compagno fosse implicato nel traffico di stupefacenti, per cui non era per lei neppure immaginabile che il denaro inviato fosse provento di reato.
Da ultimo, solleva pure una violazione del principio accusatorio, essendo l’atto d’accusa silente circa le circostanze per cui l’appellante sapeva o poteva presumere che i soldi erano stati ottenuti attraverso un’infrazione alla LStup.
E. In data 4 dicembre 2017, il giudice presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).
F. Il giudice della Pretura penale, con scritto 13 dicembre 2017, ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 2017 il procuratore pubblico ha chiesto di respingere l’appello e confermare integralmente la sentenza di prime cure.
G. Con reclamo 11 settembre 2017 alla Camera dei reclami penali (CRP), l’avv.PATR1 1, a titolo personale, ha impugnato la tassazione della sua nota professionale contenuta nella sentenza della Pretura penale del 27 aprile 2017.
Con decisione 28 settembre 2017, inviata per una svista a questa Corte solo il 2 febbraio 2018 (con anticipazione via posta elettronica del giorno precedente), la CRP, dopo aver preso atto che nei confronti della sentenza pretorile era attiva la procedura d’appello, ha ordinato la trasmissione del reclamo per competenza alla CARP, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 135 cpv. 3 CPP che ha stabilito che se una delle parti interpone appello e l’appello medesimo risulta essere ricevibile in ordine, tutte le censure concernenti l’indennizzo sono da decidere in appello, così che un eventuale reclamo separatamente interposto dal difensore d’ufficio sulla scorta di questa norma diviene privo d’oggetto (DTF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6; STF 6B_451/2016 dell’8 febbraio 2017).
considerato
L’imputata
“AP 1 è nata a __________, in __________ nel. Di nazionalità colombiana e chiamata da tutti, ha svolto le scuole dell’obbligo in Ticino, prima di trascorrere un paio d’anni in Colombia per poi tornare in Svizzera e, nel __________, iniziare l’apprendistato come impiegata di commercio. Nel giugno __________ ha ottenuto l’attestato federale di capacità (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, AI 582, pag. 6 in alto).
Dopo un periodo di disoccupazione, attualmente, per come ha raccontato in aula, ella lavora come impiegata di commercio presso la __________, una ditta di __________ attiva __________. Percepisce mensilmente, per 13 volte all’anno, CHF 2'800.-; non ha altre fonti di reddito.
Circa un anno prima dei fatti, verso fine 2012, AP 1 si è legata sentimentalmente a __________, cittadino venezuelano domiciliato a __________, già padre di una bimba di nome __________ e dal quale l’imputata ha poi avuto un bimbo nel __________, chiamato con lo stesso nome del padre.
Dopo aver vissuto per un certo periodo con il fidanzato, ora è tornata nella casa di famiglia a __________, poiché __________ sta scontando in carcere una pena per traffico di stupefacenti.”.
La condanna di __________
Le sorveglianze telefoniche e gli interrogatori effettuati nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, hanno consentito di appurare che __________ era in prima persona attivo nella vendita di stupefacenti, e più precisamente di cocaina.
In occasione della perquisizione della sua abitazione in via __________ a __________, esperita il 6 giugno 2014, gli agenti hanno rinvenuto 60 g lordi di cocaina, oggetti per il confezionamento e la pesatura della droga, apparecchi e schede telefoniche, documenti di identità intestati a terze persone, fr. 1'120.- e Euro 3'435.-. In seguito __________ è stato accompagnato dalle forze dell’ordine anche al suo posto di lavoro in __________ a __________, ove sono stati trovati altri 6 g di cocaina e fr. 7'820.- (cfr. sentenza CARP 18 aprile 2016, inc. 17.2015.205, consid. 2, pag. 7 seg.).
In via __________, al momento dell’arrivo della polizia, erano presenti anche l’imputata e il cittadino dominicano __________ dalle prime deposizioni assunte è emerso che presso l’appartamento risiedeva, oltre a loro tre, anche tale , detto “”, pure lui cittadino dominicano (ibidem, pag. 8).
è stato condannato in primo grado per avere acquistato, importato e poi alienato, nel periodo febbraio 2014 - 6 giugno 2014, un quantitativo complessivo di 600/650 g di cocaina. Egli non ha impugnato questa imputazione che è quindi passata in giudicato. In seguito, su appello del procuratore pubblico, il suo proscioglimento dall’accusa di infrazione aggravata alla LStup per avere, da aprile 2013 a gennaio 2014, messo a disposizione (dandolo in sublocazione) ad un altro trafficante colombiano il suo appartamento di via __________ a __________, è stato annullato ed egli è pure stato condannato per questi fatti.
I rapporti tra l’imputata, __________ e i suoi coinquilini
Nel periodo dei fatti in discussione, in effetti, la ragazza, pur vivendo ancora con la madre ad __________, si recava spesso nell’appartamento del compagno a __________. Dapprima soggiornandovi solo durante i week end e poi, con il trascorrere del tempo, rimanendovi sempre più tempo, anche in settimana (VI AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 3). Dal marzo 2014, quindi tre mesi prima dell’intervento della polizia, a detta dell’uomo, la convivenza era divenuta stabile e costante durante tutto l’arco della settimana.
In quell’abitazione, tuttavia, come testé accennato, __________ non abitava da solo, ma con altri due cittadini dominicani ai quali aveva deciso di subaffittare una camera: __________ (__________), dal settembre 2013, e, a partire da fine marzo 2014, __________.
Invero __________ aveva già abitato in quell’appartamento da maggio 2013 a fine agosto 2013 con un altro amico dominicano, tale __________: i due se ne erano poi partiti volontariamente per andare a stare, assieme, in un'altra abitazione, ma avevano quasi subito avuto delle divergenze che avevano indotto __________ a ripartire: __________ aveva dato ordine a terzi di rubare la cocaina ed i soldi di __________ (VI __________, AI 603 inc. CARP 17.2015.205+206, pag. 11 seg.). Dopo la loro separazione, __________ ha deciso di trasferirsi e condividere con __________ l’appartamento di __________.
Al proposito, come riportato nella sentenza impugnata, __________ ha dichiarato:
“Da circa 3 mesi convivo, nel mio appartamento a __________, con la mia ragazza AP 1 si divideva fra casa mia e la casa dei suoi genitori ad __________. Adesso, invece, come ho detto, vive con me anche durante la settimana e non più solo durante il fine settimana. AP 1 e io abbiamo preso questa decisione di vivere nel mio appartamento di __________ proprio per stare più assieme. Questo era anche in previsione del fatto che quando AP 1 avrà terminato la scuola, in luglio o agosto 2014, si voleva iniziare a cercare un appartamento solo per noi due. (…). Oltre a AP 1 e a me nell’appartamento di __________ vive pure __________ che occupa la stanza in fondo al corridoio a sinistra. __________ è stato presso di me dall’inverno 2013 fino a due mesi fa. __________ è tornato a __________, ma poi è rientrato in Ticino circa 2 settimane fa.
(…) La camera in fondo a sinistra era occupata da __________. Quando lui è partito per __________ ha iniziato ad usarla __________. Però quando __________ era qua __________ utilizzava provvisoriamente la camera di __________. Adesso che __________ è tornato __________ è tornato nella camera di __________. (…) Quando __________ non c’è perché è con la fidanzata, allora __________ utilizza la camera di __________ e non la camera di __________.” (PG __________ del 6 giugno 2014, AI 22 agosto 2014, AI 31/1, pag. 9).
Gli inquilini del compagno della prevenuta erano privi di attività lucrativa in Svizzera e si guadagnavano da vivere con il traffico di stupefacenti. Traffico che aveva come “campo base” proprio l’abitazione di __________ di __________.
Questa situazione particolare ha destato sin da subito dei dubbi nell’appellante, che ha pure interpellato il proprio compagno in merito, ottenendo delle risposte che certamente avrebbero dovuto accrescerli invece che risolverli:
“Vorrei dire che ero un po’ insospettita dalla loro presenza. Io e il mio ragazzo lavoriamo e così guadagniamo i soldi per vivere. (…) Mi sono domandata come facessero a vivere loro dato che, per quanto io ne sappia, non hanno un lavoro. (…) Una volta ho provato a chiedere a __________ cosa facessero i due dominicani e lui mi ha risposto che non gli interessava e che a lui bastava che gli pagassero l’affitto. La cosa in fondo non mi interessava e quindi non gli ho più chiesto nulla.
(…) Ho pensato che __________ e __________ facessero qualcosa di losco ma non ho mai chiesto loro nulla e loro non mi hanno mai detto nulla. Tempo fa avevo parlato della mia preoccupazione anche a mia mamma perché non mi piaceva il fatto che loro fossero a casa di __________. Lei mi aveva consigliato di non andare più da lui ma io non l’ho ascoltata.” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 6 e pag. 8).
Oltre a destare in lei fondate perplessità, i due inquilini dominicani non piacevano assolutamente a AP 1, sintomo evidente della concretezza di questi dubbi: “A me non piacevano __________ e __________, perché erano strani” (MP AP 1 del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 582, pag. 3).
A detta di __________ “AP 1 non era presente mentre loro facevano quei lavori nel senso che poteva trovarsi in camera o in un’altra parte della casa” (MP __________ del 30 ottobre 2014, inc. 17.2015.206+206, AI 533. pag. 13).
La cocaina veniva custodita, già confezionata, in mansarda, in cucina in una scatola e nella camera di __________ (MP di confronto AP 1/ __________ del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 580, pag. 4). Inoltre, al momento dell’intervento della polizia, sono state trovate delle strisce di cocaina pronte all’uso in un armadio nella camera della figlia di __________, dove venivano messi i vestiti della bambina.
Alcuni dei clienti si presentavano direttamente nell’appartamento, soprattutto in prima serata, e andavano direttamente in camera di Jimenez (PG __________, inc. 17.2015.206+206, AI 31, doc. 1, pag. 6).
ha spiegato che la vendita al suo cliente principale, tale __________, spacciatore, avveniva così: “In pratica __________ mi diceva quanta cocaina aveva bisogno, questo succedeva per telefono, io andavo da __________ e dicevo che avevo bisogno la cocaina, __________ me la consegnava, __________ mi raggiungeva a __________ (abita pure lui a __________) e prendeva la cocaina, __________ andava a venderla e poi mi portava i soldi con già dedotto il suo guadagno. Io consegnavo il denaro a __________ che poi mi lasciava qualcosina che erano fr. 20.- per grammo. (…) Quando chiedevo la cocaina a __________, lui mi dava dei sacchettini che teneva lì in cucina. Io li consegnavo poi a __________ direttamente dalla porta dell’appartamento.” (PG __________ del 6 giugno 2014, inc. 17.2015.206+206, AI 11, pag. 10).
AP 1, dal canto suo, ha negato di aver costatato un via vai di persone, ma ha, comunque sia, ammesso che “capitava spesso che __________ uscisse di casa per poi rientrare poco dopo e questo diverse volte durante una serata, in particolare nel week end. Io dicevo a __________ che secondo me la cosa non andava troppo bene anche perché, durante il week end, lui teneva la bambina e quel vai e vieni la poteva svegliare” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, , inc. 17.2015.206+206, AI 28, pag. 7).
I pagamenti tramite agenzia __________ imputati a AP 1
In effetti, dalle indagini esperite dagli inquirenti, è emerso che l’appellante risultava essere la mittente di 5 pagamenti, 4 all’estero ed uno in Svizzera per complessivi fr. 6'150.-, inviati dall’Agenzia __________ (__________SA) di Lugano, e meglio (doc. prodotti con la dichiarazione d’appello, CARP V e AI 314):
due versamenti datati 23 dicembre 2013: uno per fr. 1'500.- inviati a __________, Amsterdam (NL) e uno di fr. 500.-, spediti a __________, Barcellona (E);
un versamento effettuato il 27 gennaio 2014, di fr. 1'800.-, a __________, a __________, Repubblica Dominicana;
un altro, di data 9 maggio 2014, per fr. 900.-, inviati a __________ a Mosca (RUS);
un versamento datato 17 maggio 2014, di fr. 1'450.-, inviati a __________, Zurigo.
Di questi, solo quello del 9 maggio 2014 non è stato ritenuto reato poiché riferito a denaro del fratello di __________ destinato alla sua compagna.
Gli altri, per contro, sono stati considerati tali partendo dall’accertamento, non contestato nemmeno in questa sede, che si trattava di denaro provento o necessario per la perpetrazione di un crimine: il traffico di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) attuato da , __________ ().
Addirittura, e neppure questo è stato messo in discussione, i fr. 1'450.- inviati a Zurigo servivano per pagare un debito di cocaina (MP di confronto AP 1/ __________ del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 580, pag. 7).
L’appello
Questo vale anche per gli invii del 23 dicembre 2014, poiché l’ammissione da lei fatta in merito è smentita dallo scambio di messaggi fatto da __________ quel giorno (un primo messaggio da lui ricevuto alle 10:22 con il nome “____________________”, un secondo alle 10:52 con cui egli ha risposto chiedendo dove, “adonde” ed un terzo ricevuto un minuto dopo con l’indicazione “Barcelona”, chiavetta USB di cui all’AI 570) e dallo stesso __________ che ha negato tutto. Le dichiarazioni di __________ non sono inoltre attendibili. Per giunta, il 27 gennaio 2014 l’imputata non poteva essere a Lugano, essendosi trovata, dalle 08:15 alle 16:55 a scuola a Locarno ed essendo provato che alle 17:49:24 ha acquistato dei prodotti presso una farmacia della stessa città. Tenuto conto che l’agenzia __________ chiude alle 18:30, è a suo dire praticamente impossibile che in 40 minuti sia riuscita a scendere in automobile a Lugano. A ciò si aggiunge il fatto che le firme sulle ricevute __________ non corrispondono a quella di Idarraga e, addirittura, divergono tra loro.
Neppure dal lato soggettivo sussistono gli elementi per la condanna, poiché l’appellante non sapeva, né poteva presumere, che il denaro trasferito fosse provento di un crimine.
Sono atti di riciclaggio le manovre che mirano a mascherare la provenienza o l’appartenenza dei beni e che sono atti a ostacolare la tracciabilità e il sequestro degli averi. Sono tali, ad esempio (Ursula Cassani, in Commentaire romand, CP II, 2017, n. 35 ad art. 305 bis) il cambio di moneta (STF 122 IV 211), la dissimulazione fisica, la vendita, l’acquisto, la donazione, lo scambio, il trasferimento all’estero, in particolare tramite girata bancaria o tramite trasporto fisico di contanti, il pagamento a contanti su un conto bancario, ad eccezione dei casi in cui l’autore dell’infrazione effettua un versamento sul suo conto salario o un altro conto del quale si serve abitualmente per i suoi pagamenti privati, aperto a suo nome ed al suo domicilio (DTF 127 IV 20; 124 IV 274); la girata bancaria da conto a conto, salvo se l’identità della controparte e quella dell’avente diritto economico restano identiche e sono costatate in maniera appropriata (STF 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.3), l’incasso di uno chèque fondato su un valore patrimoniale contaminato, la collocazione in un contratto d’assicurazione a premio unico concluso a nome di un terzo (DTF 119 IV 242), il versamento di denaro su un conto il cui avente diritto economico non è identificato in maniera corretta (art. 4 LRD), il collocamento di soldi presso un intermediario finanziario evitando l’identificazione dell’ADE, la divisione del montante in più somme che l’autore sa essere sufficientemente piccole per sfuggire alle verifiche (“smurfing” o “stroumpfage”, DTF 119 IV 242) e via dicendo. A queste si aggiungono, in maniera generica, quelle manovre volte ad interrompere il paper trail, quali ad esempio il prelievo in contanti seguito da un deposito in un altro istituto bancario o la dissimulazione dell’identità del mittente di un ordine di girata bancaria.
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o con dolo eventuale: “sapendo o dovendo presumere” (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2).
Non si tratta, dunque, di girate da conto a conto, che, almeno se avvenute in Svizzera, nei limiti della loro tracciabilità, non necessariamente sono reato, ma di movimenti di cash che, in ogni evidenza, hanno ostacolato in maniera determinante la possibilità delle autorità di ritrovare e confiscare i soldi.
Al proposito, è ininfluente che il beneficiario si sia trovato in Svizzera o all’estero, così come lo è la posizione del Procuratore pubblico laddove ha ritenuto, errando, che per __________ i versamenti tramite __________ effettuati all’interno della Confederazione non fossero punibili.
Parimenti, è incontestato che il denaro fosse d’origine illecita o destinato a commettere un crimine, e più precisamente che fosse il provento, rispettivamente mezzo per la realizzazione della fattispecie di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup.
In merito agli accertamenti oggettivi relativi all’invio del denaro, il primo giudice ha considerato provato che le operazioni controverse siano state effettuate realmente dall’imputata in prima persona, sia sulla scorta delle ricevute in atti, elemento oggettivo, sia su quella delle deposizioni assunte dagli inquirenti, sue e di __________ in particolare (consid. 9)
Sulla questione, nell’incarto, si trovano in primo luogo le copie delle ricevute degli invii di denaro fatti a nome di AP 1, che attestano inequivocabilmente che il mittente di tutti i pagamenti è proprio l’imputata (doc. allegati a doc. CARP V).
Collegato a questi documenti, è lo scritto 8 luglio 2014 trasmesso dalla sede centrale svizzera della __________ al Ministero pubblico, unitamente ai suoi allegati, con cui sono stati confermati, in tutti i loro estremi, gli invii. Sia quelli qui in discussione, sia quelli addebitati singolarmente a __________ (inc. 17.2015.206+206, AI 314).
Ma non solo: tra gli allegati si trova una copia del passaporto di AP 1, fatta, come si legge dal timbro __________ apposto sulla stessa, il 23 dicembre (l’anno indicato sembra il 1991, ma i numeri non sono chiari; evidentemente errato poiché non poteva che essere il 2013. Probabilmente più che l’anno, quel numero potrebbe essere riferito ad un orario o costituire il numero di catalogazione del documento) i cui dati sono ripresi su ogni ricevuta di versamento. Questo attesta che l’appellante, il 23 dicembre 2013, ha fornito il suo documento al fine di poter effettuare l’operazione.
“Nel primo interrogatorio in cui le sono state opposte le risultanze assunte all’incarto, essa ha negato di aver mai messo piede in un’agenzia __________, rispettivamente di aver effettuato versamenti di denaro all’estero, giungendo a sostenere che la copia del proprio passaporto in mano all’agenzia fosse falsificata (interrogatorio Polizia 14 ottobre 2014, AI 516, pag. 2 nn. 34 segg., e pag. 3 nn. 15-21).
Tale posizione è stata ribadita nella prima fase d’istruttoria (con una correzione sul fatto che il passaporto non fosse il suo, pur senza spiegare come mai la copia potesse essere in possesso della __________).
(…) Messa di fronte alle parole di __________, l’imputata ha dapprima confermato la posizione da lei tenuta al momento dell’arresto (interrogatorio Polizia 14 ottobre 2014, AI 516, pagg. 3 segg. nn. 29 segg.):
Quanto dichiarato da __________ non corrisponde alla verità, come detto io non ho mai spedito denaro all’estero per suo conto, né per conto di __________. Anzi non ho mai spedito denaro per conto di nessuno e nemmeno per me.
Sennonché tre mesi dopo, nei suoi ultimi interrogatori, in specie nel momento del confronto con il fidanzato, l’imputata ha dichiarato altro, finalmente ricordando ciò che mesi prima non ricordava: di aver inviato soldi dalla __________ il 23 dicembre 2013 e gli eventi che l’avevano condotta lì, non escludendo di aver effettuato altri trasferimenti di denaro (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, confronto con __________, AI 580, pag. 6 nn. 244 segg. e pag. 7 in alto):
Voglio dire all’interrogante quanto segue.
Per quanto riguarda i primi due invii di denaro datati 23.12.2013, mi ricordo che io mi ero recata a casa della madre di . Li ho incontrato “” che mi ha chiesto un passaggio in macchina sino a Lugano. Io dovevo recarmi a Lugano a pranzo con __________ e ho dunque detto di sì. La macchina era quella di __________ che me l’aveva prestata. Mentre stavamo andando a Lugano, “__________” mi ha chiesto un favore, nel senso che mi ha chiesto se ci potevamo fermare all’agenzia __________ “incontro __________” o qualcosa del genere perché doveva fare due invii di denaro. Mi ha chiesto se potevo inviarli io dato che lui non aveva con sé dei documenti. Io ho acconsentito (…). All’agenzia __________ c’era il fratello di __________, __________ che ha fatto la fotocopia del mio documento. Io adesso non mi ricordo se ho dovuto firmare qualcosa, fatto sta che sono andata via di fretta perché avevo l’appuntamento con . Anche “” è venuto via con me e l’ho lasciato a Lugano, nei pressi dell’autosilo Balestra.
(…) ADR che questa cosa non l’ho detta prima perché non mi ricordavo. Io mi sono ricordata solo dopo il verbale di interrogatorio del 14 ottobre 2014, perché sono andata a guardare nei miei estratti bancari.
Per quanto riguarda gli altri invii di denaro, non me li ricordo. Io personalmente non sono andata alla __________ e non ho consegnato i soldi, però non mi ricordo se ho detto a qualcuno di farlo perché me l’avevano chiesto.
(…) Domanda a AP 1:
L’interrogante mi chiede se __________ mi ha mai chiesto di fare, per lui, delle spedizioni di denaro?
Non me lo ricordo. (…). Non posso comunque escluderlo.
Più avanti, nel medesimo verbale d’interrogatorio (ibidem, pag. 9 nn. 365 segg.), si legge:
Per quanto riguarda i primi due trasferimenti di denaro del 23.12.2013, io ho già riferito prima.
Per quanto concerne gli invii di denaro che mi avrebbe chiesto di fare __________ a mio nome, ma per suo conto, io davvero non mi ricordo come sono andate le cose. E’ possibile che me l’abbia chiesto ed è possibile che io l’abbia aspettato in macchina. Io però escludo di essere stata al bancone della __________. E’ possibile, adesso non ricordo, che __________ mi abbia portato il formulario in macchina da firmare.
Nel pomeriggio del medesimo giorno, reinterrogata (interrogatorio MP 27 gennaio 2015, AI 582, pag. 5 nn. 185-205), l’imputata ha avvalorato queste dichiarazioni (dicendo tuttavia di non aver saputo che gli invii del 23 dicembre 2013 fossero due, mentre in precedenza - cfr. supra - aveva sostenuto che __________ le aveva parlato di due spedizioni differenti). Sugli altri trasferimenti ha riferito di non ricordarsi e che sia possibile che __________ le abbia chiesto di farli (ibidem, pag. 5 nn. 212-214).
(…) Richiesta al dibattimento di ritornare su quei versamenti e di meglio specificare cosa avesse potuto notare dai propri estratti bancari, citati nel verbale dell’interrogatorio del 14 ottobre 2014 e che le avrebbero permesso di ricordare gli eventi del 23 dicembre 2013 che prima non rammentava, AP 1 ha pronunciato queste parole:
Mi viene letto dal Giudice il passaggio dell’interrogatorio 27 gennaio 2015, pag. 7, numeri 253-255. Non ricordo questa questione degli estratti bancari, né che cosa io abbia visto lì.
Ella ha continuato:
Nego di essere andata con __________ a Lugano per fare l’operazione di versamento del 17 maggio 2014. Questo malgrado __________ più volte ha detto che è andata così. Escludo anche che abbia mostrato le ricevute a __________. Non so dire perché __________ in più verbali abbia detto così.
Mi si chiede del versamento del 23 dicembre 2013 e dei fatti che ho raccontato nei verbali. È passato tanto di quel tempo che non ricordo.” (sentenza impugnata, consid. 9.2, 9.4 e 9.5).
Da queste dichiarazioni si può accertare che i versamenti del 23 dicembre 2013 sono stati ammessi dalla stessa imputata, che ha avuto modo di descriverne i dettagli in maniera credibile e coerente, come traspare dallo stralcio del verbale d’interrogatorio del 27 gennaio 2015 riportato qui sopra.
In merito agli altri versamenti, seppur non vi sia una confessione, la prevenuta è stata quantomeno possibilista, prima di negare per evidenti fini processuali.
Al proposito, la sentenza della pretura penale riporta gli stralci salienti:
“__________, il quale ha riferito dapprima sul versamento di CHF 1'450.- del 17 maggio 2014 a Zurigo (interrogatorio Polizia 8 luglio 2014, AI 390, pag. 5 nn. 3-7 e 17-19):
Questo denaro è stato spedito per mio conto e meglio per conto di __________. Ha incaricato me e io ho chiesto a AP 1 di fare l’operazione. Pensavo vi fosse un limite mensile e quindi, avendo fatto delle altre operazioni di spedizione, ho semplicemente chiesto a lei. (…). Ammetto che anche questa spedizione di denaro fa parte di un debito di cocaina da saldare. Preciso che la mia ragazza AP 1 non sapeva che il denaro spedito serviva per pagare parte di un debito di cocaina.
Interrogato sugli altri versamenti contestati alla fidanzata, così ha continuato (ibidem, pag. 6, nn. 7 segg.):
Ammetto che anche in questi casi ho chiesto a AP 1 di eseguire delle spedizioni di denaro per mio conto. Soldi che anche in questo caso mi aveva consegnato __________, chiedendomi di spedirli a persone che m’indicava sul momento. Presumo che anche tutte queste altre operazioni possano essere state fatte nell’agenzia di mio fratello a Lugano.
Più volte, in seguito, __________ non ha esitato nel ripetere che proprio l’imputata aveva effettuato quegli invii presso la __________ (cfr. interrogatorio Polizia 17 ottobre 2014, AI 522, pag. 3 nn. 27; interrogatorio MP 30 ottobre 2014, AI 533, pag. 10 in fine e ancora a pag. 17 nn. 755-758; interrogatorio MP 28 novembre 2014, AI 556, pag. 6 n. 230; interrogatorio MP di confronto 27 gennaio 2015, AI 580, pag. 8 in fine). E ciò anche allorquando confrontato con le negazioni della compagna, ha ricordato di averla accompagnata lui stesso presso l’agenzia di Lugano gestita dal fratello almeno in occasione del versamento per Zurigo del maggio 2014 (interrogatorio Polizia 17 ottobre 2014, AI 522, pag. 4 nn. 24-28) e ha aggiunto un ulteriore particolare significativo (ibidem, pag. 5 in alto):
Sono comunque certo, di avere in altre occasioni dato dei soldi a AP 1 da spedire. Questi soldi sono stati sicuramente spediti in quanto lei mi faceva vedere le ricevute, non so dire però quante volte ho chiesto a AP 1 di farmi questo favore. Magari AP 1 non ricorda bene le cose.
__________ è quindi giunto ad affermare che l’imputata gli aveva mostrato le ricevute dei versamenti. Una ricevuta dell’ultimo pagamento effettuato da AP 1 attraverso la __________ risulterebbe (non v’è agli atti il documento che lo attesti visivamente) fra le fotografie nel telefonino del suo fidanzato (interrogatorio Polizia __________ 8 luglio 2014, AI 390, pag. 4 nn. 28 segg.).
Nemmeno il 27 gennaio 2015, pur di fronte fisicamente all’imputata, oppostagli in confronto, __________ ha cambiato versione (AI 580, pag. 7, nn. 306 segg. e pag. 9 nn. 355 segg.):
Mi ricordo infatti del trasferimento di CHF 1'450.- a Zurigo che serviva per pagare la cocaina che sarebbe arrivata. Io l’avevo chiesto a AP 1 se potevo fare questo trasferimento a suo nome e lei mi aveva detto di sì. Io mi sono recato insieme a lei all’agenzia di mio fratello a __________ in macchina. Mi ricordo che c’era tanta gente, adesso non mi ricordo esattamente come è andata, se ho firmato io qualcosa oppure se ha firmato AP 1, ecc. Però comunque i soldi sono stati inviati senza problemi. (…).
Per quanto concerne l’ultimo invio di denaro di CHF 1'800 nella Repubblica Dominicana, io adesso non mi ricordo come è andata. E’ probabile che io le abbia chiesto di spedire questi soldi in Repubblica Dominicana, anche se adesso AP 1 non se lo ricorda. (...).
In ogni caso, come ho già detto, io ho sicuramente chiesto a AP 1 se potevo spedire i CHF 1'450.- per Zurigo a suo nome e lei ha detto di sì. Per quanto riguarda i CHF 1'800.- spediti alla Repubblica Dominicana, io come ho detto non mi ricordo esattamente come è andata, però mi sembra che anche in questo caso io avessi chiesto a AP 1 se potevo spedirli a suo nome.” (sentenza impugnata consid. 9.3.).
è stato quindi categorico sul coinvolgimento diretto di Idarraga nell’esecuzione del versamento di fr. 1'450.- del 17 maggio 2014. Per contro, è risultato essere meno sicuro per quel che concerne l’operazione del 27 gennaio 2014.
è credibile quando parla di questi fatti. La sua collaborazione, inizialmente stentata e strappatagli grazie al confronto con prove inequivocabili, sul finire dell’inchiesta è stata buona, al punto che ne è stato tenuto conto nella sentenza di condanna a suo carico (sentenza CARP del 18 aprile 2016, inc. 17.2015.205+206, consid. 5.2.d, pag. 27).
Ad avvalorare l’affidabilità delle dichiarazioni sull’identità dell’autore dei versamenti, contribuisce anche la costatazione che egli ha cercato di difendere la compagna, sostenendo che lei era completamente all’oscuro del traffico di cocaina, così come quello che, esprimendosi sull’operazione del 27 gennaio 2014, egli ha sostenuto di non ricordare esattamente come fosse andata, dimostrando di voler raccontare solo delle cose di cui era certo, senza lasciare spazi a equivoci o ipotesi (chiarificatore su questi aspetti è il VI di confronto del 27 gennaio 2015, inc. 17.2015.206+206, AI 580).
A giudizio di questa Corte, ciò non costituisce tuttavia un elemento a favore dell’estraneità dell’imputata ai fatti. In effetti, si tratta di dichiarazioni di comodo, per nulla credibili e, dunque, non in grado di contrastare quelle qui sopra riportate rese dalla donna e dal suo compagno, convergenti nell’elemento essenziale.
D’altro canto, __________ non è stato ritenuto credibile neppure dalla Corte delle assise criminali che, il 10 febbraio 2017 (inc. 72.2016.229), lo ha condannato per infrazione aggravata alla LStup per aver trafficato 1 Kg di cocaina, a fronte di sue ammissioni per soli 250 g (cfr. documentazione prodotta dal PP alla Pretura penale il 4 aprile 2017).
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, nonostante la pena inflitta sia stata di 3 anni e tre mesi di detenzione e nonostante il fatto che, se in appello avesse ottenuto una sensibile riduzione dei quantitativi trafficati, in sintonia con quanto preteso in primo grado, __________ avrebbe verosimilmente potuto ottenere una pena detentiva sospesa o parzialmente sospesa. In tale contesto - si rileva a titolo abbondanziale - un simile comportamento processuale è indiziante della correttezza del verdetto e, di riflesso, del fatto che le argomentazioni avanzate dall’imputato non erano così solide e realistiche.
Che le firme siano divergenti da quelle usuali della prevenuta è incontestato. In effetti, quelle apposte sulle ricevute sono quasi illeggibili, scritte, evidentemente, di getto. Per contro, AP 1, di norma, si firma scrivendo il proprio nome e cognome in corsivo, senza radicali differenze da come normalmente scrive un testo (cfr. ad es. i vari verbali d’interrogatorio e i doc. allegati al doc. CARP XXIII).
Questo fatto, tuttavia, non è sufficiente a scagionare la prevenuta. In realtà, la differenza - anche se sensibile come in questo caso - tra la firma usuale di una persona e quelle controverse, non è una prova apodittica della sua estraneità alla sottoscrizione. Non è invero inconsueto che le persone adottino modalità di firma differenti a seconda delle circostanze (ad es.: firme per atti ufficiali diverse da quelle ordinarie), così come non è per nulla insolito che fattori esterni - quali possono essere, a titolo di esempio, la fretta, la situazione logistica (presenza o meno di un punto d’appoggio), la penna, la posizione e via dicendo - influenzino in maniera determinante la scrittura dell’autografo.
A questo va aggiunto che si può pure ipotizzare, senza timore di fantasticare, che chi si muove in un ambito potenzialmente rischioso o, addirittura, commette un reato (intenzionalmente o per dolo eventuale), alteri intenzionalmente la propria firma in maniera da avere, in caso di difficoltà, argomenti per sostenere la propria estraneità.
Ciò posto, nel caso concreto, vi è l’ammissione dell’imputata, considerata come visto credibile su questo punto, d’aver effettuato personalmente i versamenti del 23 dicembre 2013, che, unitamente alle prove documentali (fotocopia del passaporto fatta in agenzia il medesimo giorno, ricevute di pagamento), conduce all’accertamento che quelle due operazioni sono state eseguite da lei.
Le firme che si trovano sui due formulari corrispondenti sono ciononostante diverse da quella usuale di AP 1, e sono addirittura, almeno di primo acchito, diverse tra loro.
Questo fatto non può che indurre a concludere che l’appellante abbia sottoscritto gli ordini di pagamento alterando la propria firma usuale, oppure abbia in piena consapevolezza acconsentito di farli firmare a terze persone in sua vece. In sua presenza o a posteriori, nulla muta.
L’eccezione sollevata dalla difesa non è quindi risolutiva e non consente di escludere che AP 1 abbia commesso i reati ascrittile. Anzi, visto quanto precede, è più che verosimile che le modalità di sottoscrizione dei formulari siano state adottate personalmente da lei o con il suo consenso.
Andando a verificare nel dettaglio, dai dati della cartella “chat” della chiavetta USB relativa al contenuto del telefono Iphone 5 in uso a __________ (inc. 17.2015.206+206, AI 570), alla data del 23 dicembre 2013 si trovano in effetti dei messaggi che inducono a pensare che egli abbia ricevuto le indicazioni circa i destinatari dei versamenti da una terza persona:
· ore 10:20:01, in entrata: “__________cuando necesitr el nombre meavisa”
· ore 10:21:53, in uscita: “Ahora si puedes para mandartelo”
· ore 10:22:35, in entrata: “__________”
· ore 10:52:12, in uscita: “Adonde”
· ore 10:53:15, in entrata: “Barcelona”
· ore 11:01:58, in uscita: “Olanda adonde.??”
Seguono alcuni messaggi interlocutori sino a:
· ore 15:41:11, in entrata: “Amsterdam”
seguono altri messaggi sino a
· ore 16:05:18, in entrata: “__________”
Alle ore 17:04:51 __________ avvisa poi l’interlocutore che sta aspettando che gli mandino la ricevuta: “estoy esperando ke me manden el recibo”.
Questi dopo poco gli chiede di farsi dare i dati perché chi deve ricevere il denaro li aspetta: ore 17:06:20, in entrata: “dile ke te den los datos alante esta jente estàn esperando”.
Alle 17:19:20 __________ informa l’altra persona che è l’imputata ad aver mandato i soldi: “lo manda AP 1”.
In seguito l’interlocutore chiede a __________ di dargli il codice del versamento perché non riesce a leggerlo (verosimilmente dalla foto) e questi glielo dà (messaggi delle 17:21:39 e delle 17:22:43).
Questa chat è avvenuta con l’applicazione BlackBerry Messenger.
Sull’altro fronte, sempre il 23 dicembre 2013, __________ ha ricevuto dei messaggi da __________, tra i quali è importante quello delle 09:50:02, con cui scrive: “estoy Aki con caro”. Alle 10:49:32 egli gli scrive che è arrivato al suo posto di lavoro (di __________).
La conversazione con __________ (__________) è avvenuta tramite la chat dell’applicazione Viber, quindi con un programma differente dal precedente.
Siffatti riscontri oggettivi attestano che a gestire ed organizzare i pagamenti era anche in questo caso __________, che ha ricevuto da una non precisata persona, con la quale comunicava tramite Blackberry Messenger, tutte le indicazioni per effettuare i versamenti. Essi consentono pure di appurare che l’ignoto interlocutore non era __________, poiché con quest’ultimo egli comunicava tramite un’altra applicazione, come detto Viber.
I messaggi di __________ portano a concludere che egli, quella mattina, si trovava in compagnia della prevenuta e che è sceso a Lugano, città dove sono avvenuti i versamenti.
A questo va aggiunto che il CD ROM relativo al numero di telefono di __________ (076 __________, inc. 17.2015.206+206, AI 570) permette di appurare che, il 23 dicembre 2013, il suo cellulare è stato agganciato per tutto il tempo e sino alle 17:45, all’antenna di Via __________, che si trova nelle immediate vicinanze del suo posto di lavoro, in via __________ a __________. Solo dalle 17:46 si è mosso, collegandosi all’antenna delle Cinque Vie di __________.
Considerato che se si fosse spostato nella città, il cellulare si sarebbe inevitabilmente agganciato ad altre antenne, si può dare pure per accertato che egli, il 23 dicembre 2013, è rimasto in ufficio e non si è recato all’agenzia __________ di via __________ a Lugano.
Da quanto precede si può accertare che __________, il 23 dicembre 2013, si è trovato con l’imputata, come da lei raccontato, che egli si è recato a Lugano, città in cui si trova l’agenzia di money transfer da dove sono partiti i trasferimenti dei soldi, e che __________, pur avendo intrattenuto personalmente i contatti con i destinatari degli importi, non si è recato all’agenzia __________ del fratello.
Questi sono ulteriori indizi a favore della tesi accusatoria.
A suffragio dell’argomentazione, AP 1 ha prodotto al giudice della Pretura penale un estratto dei movimenti del suo conto bancario presso UBS del mese di gennaio 2014 (doc. allegato al verbale del dibattimento di prime cure), dal quale risulta un pagamento con la carta Maestro effettuato alla Farmacia __________ di Locarno il 27 gennaio 2014 alle ore 17:49:24.
Parallelamente, ha prodotto anche una dichiarazione della direttrice della scuola __________ di __________, con cui ha indicato le date in cui l’appellante è stata assente da scuola, tra le quali non figura il 27 gennaio 2014, e le date degli esami da lei sostenuti, tra le quali figura quella del 6 giugno 2014.
Il giudice di prime cure non ha considerato tale dichiarazione affidabile, avendo rilevato, già in entrata, un errore macroscopico, poiché il 6 giugno 2014 l’imputata è stata arrestata e non ha potuto presentarsi all’esame di tedesco, che invece è stato inserito tra quelli sostenuti dall’allieva. Inoltre ha osservato come l’attestazione non riporta se alcune lezioni sono andate “buche” per l’assenza del docente o per un altro motivo, soprattutto in considerazione che il 27 gennaio 2014 era il Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, che di regola comporta una programmazione scolastica speciale.
Neppure decisivo è stato considerato l’estratto conto dell’imputata, poiché nulla esclude che in una sera d’inverno, poco trafficata, ella abbia potuto raggiungere Lugano in 40 minuti ed effettuare il versamento, anche rilevato che, essendo il gerente dell’agenzia __________ il fratello di __________, questi avrebbe potuto tenere aperto più a lungo la filiale apposta per lei (sentenza impugnata, consid. 9.6., pag. 15).
Inoltre, rileva il primo giudice, sorprende in maniera negativa la passività dell’imputata che avrebbe potuto facilmente chiedere l’audizione del gerente dell’agenzia e liberarsi dall’accusa.
Quelle del tribunale di prime cure sono certamente considerazioni condivisibili nella sostanza, ma non nell’esito.
In effetti, pur non essendo completamente affidabile proprio perché generico e viziato da una inesattezza evidente, il documento redatto dalla direttrice della scuola costituisce, comunque sia, un indizio a favore della prevenuta, poiché rende altamente verosimile che quel giorno la ragazza sia rimasta a scuola dalle 08:15 alle 16:55.
A questo si assomma il fatto che la Farmacia __________ si trova nelle vicinanze dell’istituto __________, ciò che rende pure plausibile che l’acquisto delle 17:49 sia stato fatto personalmente da AP 1 e, di conseguenza, che ella si trovasse a Locarno a quell’ora.
Pertanto, in applicazione del principio in dubio pro reo, bisogna accertare che il 27 gennaio 2014, l’appellante è rimasta nel capoluogo sulle rive del Verbano dal mattino sino alle 17:49.
Per le operazioni del 23 dicembre 2013, l’accertamento si fonda, oltre che sulle ricevute in atti, sulla data apposta sulla fotocopia del passaporto fatta presso l’agenzia __________, sui contenuti delle chat sopra riportate, sul fatto che un messaggio dimostra che quel giorno lei era effettivamente in compagnia di __________ e che la presenza di questi a Lugano è confermata dai messaggi della chat. Decisive sono poi le ammissioni di AP 1, comprensive di descrizioni dettagliate e ripetute a più riprese per essere negate, in maniera non credibile, solo in un secondo tempo, nonché quelle di __________, che, come detto, non aveva alcun interesse a coinvolgere inutilmente la giovane, futura madre di sua figlia e che, laddove ha potuto, ha tentato di sgravarla.
Analogo discorso vale per il versamento del 17 maggio 2014 che __________ ha sempre ripetuto, con sicurezza e precisione nella descrizione dei fatti, aver concretizzato con la compagna e che questa ha ritenuto - a più riprese prima di ritrattare - possibile aver effettuato.
La credibilità del correo non è scalfita da alcun elemento, così come non si intravvede alcun interesse per lui ad aggravare la posizione processuale della donna.
Inoltre, a conferma di questa conclusione, vi è l’elemento oggettivo della firma apposta sulla relativa ricevuta, nella finca per il mittente, che coincide con quella apposta il 23 dicembre 2013, relativa ai versamenti che la stessa imputata ha ammesso aver fatto. Questo fatto è fortemente indiziante di un’identica modalità d’esecuzione dei trasferimenti del denaro.
Diverso è il discorso per quanto concerne il versamento del 27 gennaio 2014. Per questo, in effetti, a differenza degli altri, manca innanzitutto una chiara chiamata di correo da parte di __________, che ha tenacemente dichiarato di non ricordare più nulla in merito. Inoltre, vi sono i dubbi che sollevano, come scritto in precedenza, l’attestato della scuola e quello bancario, che rendono probabile una presenza a Locarno di AP 1 fino alle 17:46, fatto che a sua volta, vista la distanza da Lugano, rende difficilmente ipotizzabile una trasferta all’agenzia __________ prima della sua chiusura.
Per di più il trasferimento del denaro, dalla ricevuta prodotta agli atti, riporta come orario d’esecuzione - mai contestato dalle parti in causa - le 16:02. Questo fatto solleva ancora più perplessità sulla possibilità di una presenza dell’appellante a Lugano in quel preciso momento. Infine, non si può omettere di considerare che la firma apposta sul documento __________, tra l’altro nella finca sbagliata, è diversa non solo da quella usuale della prevenuta, ma anche da tutte le altre apposte sulle quietanze __________ che troviamo nell’incarto.
Tutto questo induce ad accertare che AP 1 non ha effettuato l’operazione personalmente. Certo, con grande verosimiglianza, vicina alla certezza, ne era al corrente ed ha autorizzato l’uso del suo nome. Si tratterebbe comunque sia di correità nel reato, ma, tenuto conto che i fatti indicati nel decreto d’accusa sono diversi, poiché fanno riferimento all’”aver effettuato in prima persona” il trasferimento di denaro in discussione, nel rispetto del principio accusatorio, si impone un proscioglimento della donna da questa accusa.
In linea di principio sarebbe ipotizzabile un rinvio al Ministero pubblico per il tramite della pretura penale per sanare la lacuna. Considerato, tuttavia, che questo proscioglimento ha un influenza minima, nel rispetto del principio dell’economia processuale, si rinuncia a procedere in tal senso.
Questa Corte, condividendo le considerazioni del primo giudice, ritiene di poter accertare che AP 1 avesse avuto, se non la chiara consapevolezza, quantomeno le informazioni necessarie per prendere in considerazione che, con grande verosimiglianza, i soldi erano strettamente legati al traffico di droga.
A tal proposito si richiamano, integralmente, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata al consid. 10, pag. 16 segg., che, per non appesantire troppo la presente sentenza, ci si limita qui di seguito a riassumere brevemente e, se necessario, completare.
In primo luogo, l’esistenza di un dolo eventuale è suffragata dalle dichiarazioni della stessa AP 1, che ha ammesso di aver avuto dei forti dubbi sulla liceità di quanto facevano gli inquilini del compagno, cioè Jimenez e lo stesso __________, per il quale ha effettuato i primi trasferimenti.
A questo si aggiunge il fatto che nell’appartamento di __________, dove lei trascorreva alcuni giorni della settimana, compresi i week end e dove, nell’ultimo periodo, era andata a vivere stabilmente, era stata situata la base operativa del traffico di cocaina. Gli oggetti e lo stupefacente ritrovati, il denaro, il via vai di gente, le frequenti uscite di casa di __________ per incontrare qualcuno all’esterno e rientrare poco dopo, non lasciano grandi spazi all’immaginazione: ella non poteva non pensare che vi fosse in atto qualcosa di illegale, in particolar modo legato alla droga.
D’altronde, anche volendo - per mera ipotesi di lavoro, ma senza ritenerlo realistico - ammettere che l’imputata fosse completamente naïf, ella non poteva non prendere seriamente in considerazione che due stranieri, d’origine dominicana e senza legami particolari con la Svizzera, né famigliari nel nostro Paese, senza lavoro, che uscivano “la sera e rientrano la mattina” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 7), uno dei quali aveva una ragazza che lei pensava facesse la prostituta “in quanto le abbiamo dato un passaggio in auto fino all’Oceano a Grancia” (PG AP 1 del 6 giugno 2014, AI 28, pag. 7), si guadagnassero da vivere infrangendo la legge e che, quindi, il loro denaro fosse provento d’illecito. Di riflesso, la stessa cosa doveva valere per il suo compagno, che conviveva con questo tipo di personaggi e che, ogni volta che lei chiedeva lumi, le rispondeva in maniera evasiva, ma nel contempo eloquente, dicendo che non gli interessava cosa facessero e che lui non si faceva troppe domande.
Il viaggio a Zurigo che AP 1 ha fatto con __________ e __________ era pure idoneo a destare certezze, più che sospetti, soprattutto in un contesto come quello appena descritto: come ammesso dalla stessa prevenuta al processo di prime cure, esso è avvenuto, appunto, non solo con il suo compagno, __________, ma anche con __________, sul quale lei ha, come visto, riconosciuto aver sempre avuto dubbi, soprattutto in merito alla sua disponibilità di denaro in assenza di attività lucrativa dichiarata. Durante la trasferta, poi, lei è stata parcheggiata dai due uomini in un bar, perché __________ __________ doveva accompagnare __________ da una persona (VI dib. di primo grado del 27 aprile 2017, pag. 2). Anche non volendo considerare che è fatto stra-notorio che Zurigo è la principale base di approvvigionamento di droga in Svizzera, non poteva non balzare subito all’occhio il fatto che __________ dovesse incontrare una persona di nascosto da lei. Se si fosse trattato di un normale colloquio di lavoro, non sarebbe stato necessario farsi accompagnare da __________ e se fosse stato qualcosa di lecito, il suo fidanzato non l’avrebbe certo lasciata sola in una città sconosciuta, della quale non conosceva neppure la lingua, come ben si può notare dalle pagelle prodotte con la motivazione scritta d’appello (doc. CARP XXIII).
Indiziante è poi il suo stesso comportamento processuale: dapprima ha negato ogni coinvolgimento nei trasferimenti di denaro, poi li ha ammessi direttamente, fornendo anche i particolari di quelli del 23 dicembre 2013, rispettivamente li ha ritenuti possibili, per gli altri, e, infine, li ha di nuovo contestati, senza debitamente spiegare e rendere credibile il perché del cambiamento di versione, rispettivamente perché avrebbe fatto delle false ammissioni.
Pure di peso sono le modalità dei trasferimenti e le caratteristiche dei destinatari. Innanzitutto, è già di per sé sospetto che per spedire del denaro, da Locarno, rispettivamente __________, ci si debba recare fino a Lugano, in un’agenzia compiacente perché gestita dal fratello del proprio compagno, quando vi sono un’infinità di alternative, molto più comode, sparse nel nostro Cantone.
Sospetto è pure fare delle transazioni finanziarie a favore di beneficiari del tutto sconosciuti, con residenza in città a tutti note per essere fulcri del traffico di droga (in particolare Amsterdam e Zurigo, ma anche Barcellona), soprattutto se si considera il contesto dell’appartamento di __________ e dei dubbi sulle attività dei suoi inquilini. Per il versamento a Zurigo, poi, avvenuto un paio di settimane dopo il citato viaggio dell’imputata con il compagno e __________, si dovrebbe, come detto in precedenza, parlare più di certezze che di dubbi.
Non poteva, poi, non sollevare sospetti il fatto che i correi della prevenuta fossero ricorsi al suo nome ed alla sua persona per versare denaro a ignoti: fosse stato tutto regolare, avrebbero potuto agire senza l’ausilio di intermediari prestanome. Sostenere, come fatto dall’appellante, d’aver pensato che vi fossero dei limiti massimi di denaro che un individuo può versare a terzi, non è serio. D’altronde, se così fosse stato, sarebbe bastato cambiare agenzia.
Va poi aggiunto che, pur essendo caduta l’accusa per il versamento del 27 gennaio 2014, per la quale non vi è la prova dell’effettuazione “di persona”, ma che non si può che concludere essere avvenuto, nella migliore delle ipotesi, con l’autorizzazione dell’imputata, il fatto di consentire a terzi di effettuare in sua assenza delle operazioni del genere, a fronte di dubbi sulla liceità della provenienza del denaro, è indice di cognizione diretta, più che di semplice dolo eventuale.
il giorno del suo arresto sono state rinvenute tracce di eroina sul palmo e dorso della mano destra (quindi non in un solo punto ma ben due);
il suo profilo DNA è stato rinvenuto su una dose di cocaina pronta alla vendita, tra quelle sequestrate nell’ufficio di __________, manifestazione di un contatto diretto con la pellicola. La spiegazione fornita dall’appellante, che ha giustificato la traccia con il fatto che la pellicola di cellophane veniva usata in cucina o per avvolgere i suoi capelli, non è in grado di annichilire la validità dell’indizio: in effetti, come ben rilevato anche dal primo giudice, pur non potendosi escludere nulla, non si può trascurare che il profilo è stato rinvenuto proprio su quel pezzettino di pellicola usato unicamente per confezionare la droga (e non quindi per gli altri scopi), sicché il contatto casuale prima dell’uso illecito risulta essere meno scontato;
nella camera della piccola __________, ove dormiva __________, è stata rinvenuta dagli agenti della droga in forma di strisce di cocaina e di una bolas, collocate in bella evidenza nell’armadio dei vestiti della piccola e in una scarpa. AP 1 ha asserito che entrava in quella stanza regolarmente e che la riassettava prima che la bambina arrivasse da loro per il fine settimana, per evitarle di trovarsi confrontata con cose che non doveva vedere (lei ha parlato di alcool e preservativi). Pur dovendosi ipotizzare che l’appellante nulla sapesse della presenza di questa droga in particolare, la sfrontatezza con cui le strisce sono state stese nell’armadio della bambina è rivelatrice di scarsi scrupoli, da parte di __________, che certamente sapeva delle sue incursioni in camera, a fare le cose di nascosto da lei e dai coinquilini. Oltre che sintomo di una dipendenza da sostanze stupefacenti ben più grave, e quindi ben più evidente, di quello che si vuol far credere: la mancanza di rispetto nei confronti dei bambini è in effetti chiara espressione della gravità della situazione.
In base a questi indizi, sommati alle argomentazioni del primo giudice richiamate, questa Corte accerta che AP 1 ha agito intenzionalmente, per lo meno nella forma del dolo eventuale.
In definitiva, dunque, deve essere confermata la condanna dell’appellante per ripetuto riciclaggio di denaro, limitatamente ai fatti del 23 dicembre 2013 e del 17 maggio 2014. Per contro, ella deve essere prosciolta dalle accuse relative al trasferimento del 27 gennaio 2014.
Pena
La sanzione decisa in primo grado, in quanto tale, non è stata oggetto di critiche specifiche da parte della ricorrente.
Richiamati i principi della commisurazione della pena di cui all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1), rinviato alle considerazioni del primo giudice in merito (sentenza impugnata consid. 11 pag. 22 seg.), tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, preso atto che l’accusa per i fatti del 27 gennaio 2014 è caduta, si giustifica ridurre la pena pecuniaria inflitta dalla Pretura penale a 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- (importo non contestato). La pena rimane sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
La multa di fr. 400.-, irrogata dal primo giudice in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP a fianco della pena pecuniaria sospesa, può essere confermata, poiché ossequiosa dei principi sanciti nella DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4..
Confisca di Euro 3'435.- di pertinenza dell’imputata
A norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque, un ruolo sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto tale, non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1; N. Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed., 2007 n. 99 ad art. 70-72).
Il risarcimento equivalente soggiace, pertanto, alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72). Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo. Questi indebiti profitti possono configurarsi mediante un aumento degli attivi, ma anche con una diminuzione dei passivi (N. Schmid, op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; Baumann, Basler Kommentar, Basilea 2007, n. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, Basilea 2009, n. 7 ad art. 71), rispettivamente con una mancata diminuzione degli attivi o un mancato aumento dei passivi.
L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del risarcimento - e meglio, del risarcimento equivalente ordinato ex art. 71 cpv. 1 CP dal giudice quando i valori soggetti a confisca non sono più reperibili - l’autorità inquirente o il giudice del merito (Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 71; Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaraire Romand, Basilea 2009, n. 32 ad art. 71) può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato anche se non sono direttamente provento di reato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
La misura del sequestro conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori confiscati per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art. 59 CP n. 172-174; Trechsel, K.K., n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003). In questo senso, dunque, l’art. 71 cpv. 3 CP statuisce un motivo di sequestro supplementare rispetto a quelli elencati dall’art. 271 LEF (Florian Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., Basilea 2007, n. 14 ad art. 70/71), anche se, invero, l’aggiunta della cifra n. 6 a quelle del primo capoverso dell’art. 271 LEF consente di agire in maniera analoga sulla scorta di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, quale è una sentenza passata in giudicato.
Le lacune possono essere sanate in questa sede senza pregiudizio per l’imputata.
Di riflesso deve essere ordinato un risarcimento compensatorio a favore dello Stato ed a carico dell’appellante per fr. 2'950.-.
Ciò posto, viene ordinato il sequestro conservativo sull’importo di Euro 2'650.- (ad un tasso di cambio di 0.9 CHF/Euro).
I restanti Euro 785.- vengono invece sequestrati a copertura delle spese procedurali e delle indennità, ai sensi dell’art. 268 CPP. Questa misura, nuova, non costituisce una reformatio in peius a danno della prevenuta, considerato che per l’intero importo era stata decisa la confisca.
Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento dinanzi la Pretura penale
La sentenza impugnata contiene la tassazione della nota trasmessa dall’avv. PATR1 1, postulante il riconoscimento di prestazioni e spese per complessivi fr. 5'159.- e riconosciuta limitatamente a fr. 3'890.-. Con reclamo 11 settembre 2017 alla CRP, trasmesso per competenza a questa corte il 2 febbraio 2018, l’ex difensore d’ufficio, nel frattempo messasi in proprio, postula un annullamento della decisione di primo grado in merito alla sua indennità ed il riconoscimento integrale di quanto esposto.
b. L’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), stabilisce che l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
f. Giusta l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2). Giusta l’art. 7 Regolamento Tpu, è tuttavia possibile derogare dalla tariffa indicata nel caso di una manifesta sproporzione con le spese effettivamente sopportate o qualora le particolarità del caso lo giustifichino.
Per la ricorrente, il tempo esposto per gli interrogatori corrisponde a quello indicato nei verbali. Due conferenze con l’imputata e 5 telefonate nell’arco di 14 mesi non sono eccessive, bensì conformi. Il tempo di 134 minuti esposto per la visione degli atti non è troppo elevato, considerato che la posizione dell’imputata andava valutata anche in relazione alle dichiarazioni delle persone implicate nel traffico di stupefacenti, i cui verbali non potevano non essere letti e tenuto conto che il disgiungimento delle pratiche è stato ordinato solo in un secondo tempo, il 13 luglio 2015. Infine, l’avv. PATR1 1 ritiene pure errate le valutazioni e le conclusioni del primo giudice in merito alle trasferte, in relazione alle quali contesta la tariffa oraria di fr. 120.- applicata, ingiustificatamente bassa, e il tempo riconosciuto, che non tiene conto del traffico intenso.
A titolo di esempio:
per il verbale del 6 giugno 2014 sono stati fatturati 347 minuti di udienza e 29 di trasferta Paradiso-Lugano. L’interrogatorio è durato tuttavia solo dalle 11:20 alle 15:00, cioè 220 minuti. Vi sono più di due ore in eccesso;
per l’udienza di fronte al GPC del 7 giugno 2014 sono stati fatturati (con la data errata dell’8 giugno 2014) 95 minuti di verbale e 61 minuti di trasferte Paradiso-Farera. L’udienza è iniziata alle 12:00 e si è conclusa alle 13:25, quindi per questa l’indicazione è conforme;
per l’udienza del 14 ottobre 2014 sono stati indicati 115 minuti di verbale e 29 di trasferte Paradiso-Lugano. L’interrogatorio è iniziato alle 09:20 e si è concluso alle 11:00, quindi 100 minuti dopo. In questo caso, sono stati fatturati 15 minuti in più;
per il verbale del 27 gennaio 2014 il legale ha fatturato: 30 minuti di colloquio con la cliente, 216 minuti di verbale, 32 minuti di trasferte Paradiso-Lugano. Il verbale in quanto tale è durato tuttavia solo dalle 9:38 alle 12:03, quindi 145 minuti. 76 minuti sono da togliere già solo per il verbale, perché totalmente ingiustificati;
Da quanto fatturato per i verbali, vanno quindi tolte 3 ore e 38 minuti.
Le decurtazioni per i tempi di trasferta indicati non si giustificano e nemmeno trova applicazione una riduzione della tariffa oraria con richiamo alla giurisprudenza indicata (STF 6B_136/2009 del 12 maggio 2009 consid. 4.4), che non trova applicazione a situazioni come quella in disamina. Inoltre, non si può dimenticare che la tariffa oraria riconosciuta per le difese d’ufficio è già ridotta rispetto a quella ordinaria.
Le durate delle trasferte sono da ritenere conformi alle distanze ed alle situazioni di traffico, per cui non sono da ridimensionare.
I contatti con la cliente fatturati dalla patrocinatrice d’ufficio, possono essere ritenuti consoni ai doveri impostile dalla giurisprudenza.
Si concorda invece con la decurtazione del tempo dedicato alla visione atti ed alla lettura atti del febbraio 2015: dei 314 minuti fatturati, se ne riconoscono, arrotondati 210 minuti (quindi 104 in meno).
In conclusione, dunque, la nota 30 maggio 2017 viene così tassata:
onorario 1296 min fr. 3'888.00
spese fr. 203.00
totale fr. 4'091.00
Il reclamo/appello sulla tassazione è pertanto parzialmente accolto.
Visto l’esito dello stesso, si giustifica suddividere equamente l’attribuzione delle tasse e spese, ridotte ai minimi termini (fr. 200.- complessivi), tra ricorrente e Stato.
Indennità ex art. 429 CPP
In base all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
L’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP stabilisce tuttavia che l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Nel caso concreto, vi è, sì, un parziale proscioglimento, ma unicamente per una questione di lesione del principio accusatorio, non perché sia stata dimostrata l’estraneità della prevenuta all’operazione, ma soltanto poiché non è stato possibile provare che ella abbia provveduto direttamente a trasferimento del denaro. Il reato in quanto tale è stato adempito anche in questo caso, ma le modalità d’esecuzione indicate nel decreto d’accusa non corrispondono a quelle accertabili.
Ne deriva che sussistono le basi per negare integralmente il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti a carico della condannata nella misura di 2/3 mentre per 1/3 sono messi a carico della Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;
40, 47, 51, 305 bis CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ripetuto riciclaggio di denaro per avere, il 23 gennaio 2013 e il 17 maggio 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate località della Svizzera, in 3 occasioni, in correità con __________ e con __________, mediante i canali __________, società che si occupa di trasferimento di denaro, inviato in prima persona, ma per conto dei due correi, in favore di sconosciuti e di trafficanti di stupefacenti in Spagna, Olanda e Svizzera, importi di denaro per complessivi fr. 2'950.-, sapendo che il denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
AP 1 è prosciolta dall’imputazione di riciclaggio di denaro per avere, il 27 gennaio 2014, inviato fr. 1'800.- verso la Repubblica Dominicana in favore di __________.
AP 1 è condannata
3.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento);
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
3.2. al pagamento di una multa di fr. 400.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 7 (sette) giorni.
La tassa di giustizia.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede di complessivi fr. 1'050.- sono posti a carico di AP 1 nella misura di fr. 700.-, mentre i restanti fr. 350.- sono posti a carico dello Stato.
Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti nella misura di 2/3 a carico dell’imputata e per il restante 1/3 a carico dello Stato.
A carico di AP 1 è ordinato un risarcimento compensatorio a favore dello Stato di fr. 2'950.-.
È ordinato il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 sull’importo di Euro 2'650.- sequestrati a AP 1.
È ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle spese procedurali, ai sensi dell’art. 268 cpv. 1 CPP sull’importo di Euro 785.- sequestrati a AP 1.
All’imputata non sono riconosciute indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
II. L’appello/ricorso dell’avv. PATR1 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre 2014 effettuata con la sentenza di prime cure è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
onorario fr. 3'888.00
spese fr. 203.00
Totale fr. 4'091.00
e posta a carico dello Stato.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
In caso di ritorno a miglior fortuna AP 1 sarà chiamata a rimborsare allo Stato l’importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.
Gli oneri processuali dell’appello/reclamo dell’avv. PATR1 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 150.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 200.-
sono posti per 1/2 a carico dell’avv. PATR1 1 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si riconoscono indennità.
III. Intimazione a:
IV. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.