Incarto n. 17.2017.197
Locarno 26 ottobre 2017/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 luglio 2017 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 luglio 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 agosto 2017)
preso atto che
A. Con sentenza 19 luglio 2017, confermando nella sua sostanza il DA emesso il 17 marzo 2017 dallaCT 1, il Presidente della pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
guida di un veicolo in stato difettoso,
per avere, il 16 gennaio 2017 a Vezia, alla guida dell’autofurgone TI __________, trasportato un carico non convenientemente assicurato
e
di infrazione alle norme della circolazione,
per avere nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una volta giunto all’interno della galleria Vedeggio-Cassarate, perso parte del carico, composto di pannelli di polistirolo espanso, che investiva due vetture sopraggiungenti in senso inverso
condannandolo ad una multa di fr. 500.- (sostituita, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 5 giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi
fr. 922.- con motivazione scritta e di fr. 522.- senza motivazione scritta.
B. AP 1, con dichiarazione d’appello del 29 agosto 2017 motivata per iscritto il 22 settembre 2017, ha chiesto il suo integrale proscioglimento, la messa a carico dello Stato delle tasse e spese di primo grado nonché il riconoscimento di un’indennità per spese di patrocinio di fr. 3'656.20 per la procedura di primo grado e fr. 2'842.55 per quella d’appello.
C. Con osservazioni 2 ottobre 2017, rispettivamente 4 ottobre 2017, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno dichiarato di non avere osservazioni da proporre e di rimettersi al giudizio della Corte.
accertamento dei fatti
Un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
a. Non vi sono dubbi – poiché non ve ne possono essere – sull’accertamento secondo cui, nella galleria del Vedeggio, il carico non era convenientemente assicurato:
“ (…) dalla sequenza di immagini ricavate dalle telecamere presenti in galleria, si vede – già alcuni attimi prima che i primi pannelli rovinassero sulle automobili ivi sopraggiungenti (cfr. fotogramma ore 08:31:35, Backup_16-01-17_08-48-42, CD “VECA del 16.01.2017 Perdita materiale con conseguente incidente”; AI 1) – che gli stessi si muovono e traballano a destra e a sinistra come se non avessero più alcuna stabilità ed equilibrio. Nel fotogramma ripreso alle ore 08:31:37 (cfr. ibidem; AI 1) si vede chiaramente sopraggiungere il furgone, i cui pannelli vacillano sia da una parte che dall’altra. In quell’istante si vede già un imballaggio composto da diversi pannelli di polistirolo espanso che cade dal furgone, mentre dalla parte opposta un altro imballaggio (i cui pannelli sono disposti in verticale) oscilla pericolosamente verso l’esterno del ponte.” (sentenza impugnata, consid. 6, pag 7 e 8)
Del resto, fosse stato convenientemente fissato, il carico non sarebbe caduto.
b. Contestato è, invece, l’accertamento del primo giudice secondo cui, al momento della partenza da Bioggio, il ponte del furgone guidato dall’imputato era completamente occupato e che era questo pieno carico – e non solo o non tanto le cinghie che assicuravano i pannelli – a dare stabilità al materiale che si è destabilizzato soltanto a Dino, quando l’autista ha scaricato una fila di polistirolo:
“ ( …) prima che il furgone perdesse il carico nella galleria Vedeggio-Cassarate, lo stesso è stato scaricato (in parte) in un cantiere a Dino, e poi il mezzo ha ripreso il tragitto verso la sede di Bioggio. Vi è stato dunque un intervento successivo, questa volta svolto da AP 1, che in quest’occasione ha scaricato parte di quanto trasportato dal furgone. Il ponte del furgone era infatti, quando il mezzo è partito da Bioggio, completamente occupato. (…) decisivo è che (…) scaricando parte del materiale si è creato uno spazio. L’imputato riferisce che, una volta a Dino, egli ha tolto (unicamente) la cinghia che assicurava l’ultima fila senza toccare le altre due che tenevano i pannelli isolanti: ciononostante un vuoto di spazio si è creato sul ponte del furgone. La sua sistemazione e organizzazione è quindi cambiata rispetto al momento del carico svoltosi la mattina dei fatti, riducendosi nelle dimensioni.
(…) Le file di lastre di polistirolo (e anche di altra attrezzatura) infatti non solo venivano assicurate dalle cinghie – che non potevano comunque sia essere strette oltremodo perché un tale materiale non solo può rovinarsi ai lati, ma anche danneggiarsi notevolmente se legato e allacciato con particolare saldezza – ma sicuramente anche la loro disposizione ne creava una certa stabilità.” (sentenza impugnata, consid. 6, pag 7 e 8)
c. Nel gravame si sostiene l’arbitrarietà dell’accertamento secondo cui, al momento della partenza da Bioggio, sul ponte del furgone non c’erano spazi:
“ il pretore non aveva elementi né oggettivi e nemmeno indiziari (…) per poter affermare che inizialmente (al momento, cioè, del carico a Bioggio) sul ponte del furgone non vi erano spazi (e quindi praticamente sostenere che le tre pile di polistirolo erano a filo con le sponde del furgone, se non addirittura quasi incastrate sul ponte, creando quindi una maggiore stabilità…” (motivazione scritta d’appello, pag 3)
d. La censura – che, di primo acchito, non appare destituita di fondamento ritenuto come essa non sembri poggiare su un elemento probatorio particolare ma sia il frutto di deduzioni non esplicitamente sostanziate del giudice – può rimanere indecisa.
Infatti, anche ammettendo che quanto fatto a Dino dall’appellante non ha avuto alcun effetto sulla stabilità del carico, la responsabilità penale di quanto accaduto nella Galleria Vedeggio-Cassarate incombe all’autista.
E questo non solo o non tanto perché il qui appellante ha ammesso di avere partecipato al carico del camion prima della partenza dal magazzino di Bioggio (verb. dib. di primo grado, interrogatorio dell’imputato, pag 1), quanto in applicazione dei chiari combinati disposti di cui agli art 30 cpv 2 LCStr e 57 cpv 1 ONC. E’, infatti, il conducente del mezzo che deve assicurarsi che il veicolo e il suo carico rispondano alle prescrizioni. E meglio, in concreto, era l’appellante, in quanto conducente, che doveva verificare che il carico fosse adeguatamente disposto e assicurato e che non vi fosse pericolo di una sua caduta (cfr, fra le altre, JdT 1978 I 472 n. 68, citata in CS annoté, ed 2015, ad art 30 LCR, pag 373 e seg; Niggli, Probst, Waldmann in Strassenverkehrsgesetz, Basler Kommentar, ad Art. 30 LCStr, nota 43, pag. 578).
Questo obbligo – è quasi lapalissiano – non è stato in concreto ossequiato dall’appellante cui deve, perciò, essere imputata una negligenza (peraltro, piuttosto pesante, visto che un obbligo di controllo gli incombeva non solo alla partenza da Bioggio ma anche dopo il parziale scarico a Dino).
Ciò basta per respingere il ricorso e confermare il giudizio di condanna ex art 93 cpv 2 LCStr emanato in primo grado.
Nessun appunto può essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 500.-) che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Gli oneri processuali di prima sede rimangono a carico di AP 1.
Quelli di seconda sede seguono la soccombenza e sono, pure, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Vista la soccombenza dell’appellante, non gli vengono assegnate indennità ex art. 429 CPP.
Per questi motivi,
Visti gli art. 90 cpv. 1, 93 cpv. 2, 29, 30 cpv. 2 LCStr e 57 cpv. 1 ONC, 406 CPV. 1 e 3, 398 CPV. 4, 428 cpv. 1, 429 CPP, 47ss e 106 CP nonché sulle spese la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è autore colpevole di
guida di un veicolo in stato difettoso, per avere il 16 gennaio 2017 a Vezia, alla guida dell’autofurgone TI __________, trasportato un carico non convenientemente assicurato e infrazione alle norme della circolazione, per avere, nelle circostanze di cui sopra, una volta giunto all’interno della galleria Vedeggio Cassarate perso parte del carico, composto di pannelli di polistirolo espanso, che investiva due vetture sopraggiungenti in senso inverso.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.-.
1.2.1. In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP)
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'422.- sono posti a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’appellante cui non vengono assegnate indennità.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.