Incarto n. 17.2017.172+ 17.2018.81
Locarno 26 aprile 2018/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Ugo Peer, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 20 giugno 2017 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, __________
contro la sentenza emanata il 13 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 6 luglio 2017) nei confronti di
IM 1
rappr. dall’avv. __________,
richiamata la dichiarazione di appello del 31 luglio 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato avviato a seguito della querela sporta, il 18 febbraio 2016, per ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) e per furto (art. 139 cpv. 1 CP) da AP 1 quale rappresentante (con potere di firma individuale) della AP 1, , società che ha in gestione l’esercizio pubblico “” di __________.
Sul contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto di querela si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid. 1 e 2 della sentenza impugnata:
“1. I fatti di cui alla presente vertenza si sono realizzati il 3 febbraio 2016 all’edicola “__________” di __________, esercizio gestito da AP 1. IM 1i era, prima dei fatti, stata attiva presso la struttura in questione come collaboratrice e il contratto di lavoro è stato ad un certo punto interrotto dalla gerente. Ne è successivamente nata una causa civile, introdotta il 25 gennaio 2016 e terminata con la transazione giudiziaria del 26 febbraio 2016 presso la Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
B. Nella querela - qui d’interesse per il solo reato di ripetuta violazione di domicilio (da cui IM 1 è stata prosciolta in primo grado e la cui assoluzione è qui impugnata dalla sola AP) - è stato rimproverato all’imputata di avere, il 3 febbraio 2016, presso l’esercizio pubblico “__________” a __________, ripetutamente “oltrepassato la porta per accedere al retro del negozio” in cui si trova la merce, la cassaforte e la documentazione amministrativa del __________.
A mente della querelante, l’imputata sarebbe entrata indebitamente nel retrobottega per tre volte, ovvero:
alle ore “18:28:54” per poi uscirne alle ore “18:30:54”;
alle ore “18:50:19” uscendo alle ore “18:50:27”;
alle ore “18.51.05” uscendo alle ore “18:51.11”.
Per la querelante, IM 1 è entrata nel magazzino riservato ai soli dipendenti (cfr. scritta adesiva indicante “PRIVATO” sulla porta d’ingresso), nonostante fosse priva di autorizzazione, e malgrado non fosse più alle dipendenze della AP 1.
Alla querela sono stati allegati i filmati relativi ai fatti in discussione registrati dalle tre videocamere presenti nell’area accessibile ai clienti del __________ (MP inc. 2016.1263, AI 1).
C. Nell’ambito dell’inchiesta, gli inquirenti hanno interrogato AP 1 la quale ha dichiarato che, quel 3 febbraio 2016, è stata informata da una conoscente della presenza di IM 1 all’interno del “__________” di ________. AP 1 ha, quindi, telefonato alla dipendente allora in servizio, __________, e l’ha resa attenta che “se la IM 1 era presente in qualità di cliente non vi erano problemi altrimenti non vi era motivo della sua presenza in negozio”.
Questo, in particolare perché, a seguito del suo licenziamento, IM 1 aveva avviato una causa civile contro la sua ex datrice di lavoro.
A mente della querelante, le immagini registrate dalle videocamere poste all’interno del __________ hanno ritratto la IM 1 entrare abusivamente nel retrobottega per tre volte, malgrado sulla porta fosse apposto il cartello che vietava l’ingresso ai non addetti e nonostante la querelata conoscesse tale divieto da quando era dipendente del __________ perché contenuto in un regolamento allora consegnatole (MP inc. 2016.1263 AI 3 all. 1, verbale PS 08.03.2016).
D. L’inchiesta è, poi, proseguita con l’audizione, come persona informata sui fatti, di __________ – dipendente in servizio nel “” di __________ al momento dei fatti – la quale ha dichiarato agli inquirenti che quel giorno la IM 1 si è recata al __________ e vi ha comprato “” e che lei l’aveva accompagnata nel retrobottega in quanto l’ex collega “doveva recarsi in bagno”. Ha precisato di aver visto la IM 1 “depositare la borsetta e quindi entrare in gabinetto”.
La PIF ha aggiunto di ricordare di averla vista entrare in quel locale “una sola volta” e di averla autorizzata, nonostante sapesse del suo licenziamento e del contenzioso civilistico pendente, in quanto si fidava “ciecamente” di lei (MP inc. 2016.1263 AI 3 all. 2, verbale PS 18.03.2016).
E. Gli inquirenti hanno, infine, interrogato IM 1 la quale ha così ripercorso i fatti qui d’interesse:
“ Quel giorno mi sono recata dal medico poiché avevo la cistite (…) quando sono uscita dal medico sono andata al __________ dove c’era la mia ex-collega __________ e che volevo salutare. Dopo qualche minuto che ero lì ho avuto ancora il bisogno di andare alla toilette e quindi ho chiesto a __________ se potevo andarci.
La collega ha consentito e quindi ne ho approfittato (…) Quel giorno ricordo anche di aver comperato dei waffer al __________, che ho pagato. Pochi istanti dopo __________ ha ricevuto una telefonata dalla AP 1 che le chiedeva di farmi uscire dal __________, ciò che poi io ho fatto. (…) ammetto che sono entrata (n.d.r. nel retrobottega) in una seconda occasione solo per prendere il telefono cellulare di __________ che suonava e l’ho dato subito a quest’ultima. Preciso che ho solo allungato un braccio nel retrobottega.
D. come mai si è introdotta per la terza volta nel retrobottega?
(…) la terza volta mi sono fermata sulla soglia della porta del retrobottega.”
(MP inc. 2016.1263 AI 3 all. 3, verbale PS 18.04.2016)
IM 1 ha chiesto agli inquirenti di acquisire il fimato della videosorveglianza presente nel retrobottega del “__________”. Gli inquirenti hanno, tuttavia, accertato che quello all’interno è un sistema con sensore, dotato di una fotocamera che entra in funzione solo quando scatta l’allarme. Ciò che in concreto non è avvenuto. Non vi sono, pertanto, immagini registrate all’interno del retrobottega (MP inc. 2016.1263 AI 3 all. 3, rapporto di polizia 26.05.2016).
F. L’inchiesta è terminata con l’emanazione del DA 2664/2016 del 7 giugno 2016 con cui il PP ha dichiarato IM 1 autrice colpevole, tra l’altro, di ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP):
“ per essersi, il 3.02.2016 a __________, almeno in due occasioni, introdotta indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno del retrobottega del __________ “____________________” in uso alla gerente AP 1”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere, da fr. 70.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'150.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 500.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita da una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per complessivi fr. 300.-.
G. A seguito dell’opposizione al DA interposta da IM 1, il 13 giugno 2017 si è tenuto il pubblico dibattimento in Pretura penale, nell’ambito del quale l’imputata ha ribadito:
di essere entrata nel retrobottega, previo consenso della ex collega __________, per espletare i bisogni fisiologici;
di avere, qualche minuto dopo, preso il telefono che squillava nel retrobottega su richiesta della __________, in quel momento indaffarata, e di averglielo dato;
di aver saputo che durante quella telefonata, la AP 1 e la __________ “hanno parlato di me e meglio che non potevo rimanere nel negozio”.
(verbale di interrogatorio dell’imputata 13 giugno 2017, pag. 1-2).
H. In esito al dibattimento, il giudice della Pretura penale ha, tra l’altro, prosciolto IM 1 dall’imputazione di ripetuta violazione di domicilio, riconoscendole un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 1'675.- (IVA compresa).
I. L’AP ha presentato tempestivo annuncio d’appello che ha confermato con dichiarazione 31 luglio 2017 in cui ha indicato di contestare il suddetto proscioglimento e “le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale” ed ha postulato la condanna di IM 1, per ripetuta violazione di domicilio, alla pena pecuniaria proposta nel DA e al pagamento a suo favore di fr. 5'530.- “a titolo di indennizzo per le spese finora sostenute durante questo procedimento”.
Nella dichiarazione d’appello, l’AP ha chiesto la condanna di IM 1 per essersi introdotta indebitamente in cinque occasioni nel retrobottega:
alle ore “18:28:30” per poi uscirne alle ore “18:30:53”;
alle ore “18:39:50” per prendere il telefono poi dato alla __________;
alle ore “18.50.19” uscendo alle ore “18:50.26”;
alle ore “18.50.53” uscendovi “parzialmente” alle ore “18:51.00”;
alle ore “18.51.05” uscendo alle ore “18:51.11”.
L. Le istanze probatorie presentate dall’AP dapprima con dichiarazione d’appello e, poi, con scritti del 20 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 (CARP inc. 17.2017.172 doc. III, VIII, IX) sono state parzialmente accolte dalla presidente di questa Corte con decreto 8 gennaio 2018, ovvero limitatamente all’acquisizione della documentazione con esse prodotta, ritenuto che le altre prove di cui si chiedeva l’ammissione o facevano già parte dell’incarto acquisito da questa Corte o non apparivano necessarie al giudizio (CARP inc. 17.2017.172 doc. X).
M. Giusta l’art. 406 cpv. 2 CPP, con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
Nella motivazione scritta del 5 marzo 2018 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XVIII, pag. 11 segg., pti 11 segg.), con argomentazioni per di più fondate su misurazioni sperimentali volte a dimostrare l’ingresso di IM 1 nel retrobottega, l’AP:
si è riconfermata nella sua richiesta di condanna per ripetuta violazione di domicilio (con riferimento ai cinque casi indicati sopra al consid. I),
si è rimessa al giudizio di questa Corte quanto alla commisurazione della pena;
ha aggiornato la pretesa d’indennizzo ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP nei confronti dell’imputata, quantificandola per primo e secondo grado in complessvi fr. 10’429.95.
Contestualmente alla motivazione scritta, l’appellante ha presentato un’ulteriore istanza probatoria, in cui ha chiesto l’acquisizione agli atti “delle immagini di cui ai doc. F a F14” da lei allegate all’istanza concernenti “Fotografie CAM 2”, “Fotografie del sopralluogo”, “Fotografie del fermo immagine”.
L’8 marzo 2018 sia il procuratore pubblico che la Pretura penale hanno indicato di non avere particolari osservazioni da fare e si sono rimessi al giudizio di questa Corte (CARP inc. 17.2017.172 doc. XX e XXI).
IM 1, con scritto 16 aprile 2018, ha chiesto la conferma della sua assoluzione nonché il riconoscimento di un’indennità per spese legali della procedura d’appello pari a fr. 2'630.35 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XXV).
Considerando
Prove
In diritto
Giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).
Dal profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 108 IV 33 consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal senso poco importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che, invece, perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di domicilio come conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 33 consid. 5 c, pag. 40; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 46, pag. 775). Egli deve essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità (Delnon/Rudy in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-393 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 186 CP. n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF 118 IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).
Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
L’accertamento dei fatti
cosa si vede nei filmati
La copertura della videosorveglianza, tuttavia, è parziale.
Per quanto qui d’interesse, nessuna telecamera inquadra la porta d’entrata del retrobottega in cui, secondo l’ipotesi accusatoria, IM 1 quel giorno sarebbe, “indebitamente e contro la volontà dell’avente”, entrata “almeno in due occasioni”.
La camera 2, ovvero quella il cui campo visivo avrebbe potuto meglio servire all’accertamento dei fatti in dicussione, copre, con ripresa dall’alto e solo parziale, esclusivamente la zona antistante a tale ingresso.
Invano, l’appellante eccepisce nella propria motivazione scritta che le telecamere presenti nel __________, “del tipo fish-eye”, “hanno un campo visivo che ricopre tutta la superficie del __________, fino all’estremità della soglia del retrobottega” (motivazione scritta 05.03.2018, pto. 3 pag. 4). Trattasi di assunto di parte che, quand’anche fosse veritiero, non apporta elementi utili ad accertare i fatti. Le misurazioni eseguite dall’AP a distanza di anni dalle asserite violazioni di domiclio, corredate da immagini il cui angolo visuale non sempre corrisponde a quello che avevano le telecamere al momento dei fatti, hanno un valore del tutto relativo. Rilevanti, ai fini del giudizio, non sono le capacità visive delle telecamere e la potenziale copertura della videosorveglianza, ma l’effettiva presenza in atti d’immagini sufficientemente chiare che immortalino il/i presunto/i ingresso/i di IM 1 nel retrobottega.
Diversamente da quanto stabilito dal Pretore al consid. 5 della sentenza impugnata, sulla base della mera videosorveglianza non è possibile ricostruire se e in che istante IM 1 ha varcato la soglia del retrobottega (MP inc. 2016.1263, AI 1, doc. E).
Primo accesso al retrobottega
Il primo ingressoIM 1 lo ha collocato trascorso “qualche minuto” dal suo arrivo nel __________. A dire dell’imputata, ella avrebbe chiesto di “andare alla toilette” nel retrobottega alla ex collega __________ che avrebbe acconsentito.
Le immagini della videosorveglianza hanno immortalato la IM 1 entrare nel __________, e meglio nella relativa area accessibile al pubblico, alle ore 18.26.33 e conversare con __________.
I filmati, pur non dicendoci nulla, come detto, sull’effettiva entrata nel retrobottega, hanno ritratto l’imputata, preceduta dalla __________, dirigersi verso quest’ultimo alle ore 18.28.26. Il comportamento di entrambe è del tutto tranquillo.
ha confermato agli inquirenti che la IM 1 in quell’occasione “doveva recarsi in bagno”, precisando di essere stata lei ad averla autorizzata ad entrare nel retrobottega, di avercela accompagnata e di averla vista “entrare in gabinetto”. __________ ha aggiunto di fidarsi “ciecamente” della IM 1 e di averla fatta accedere al retrobottega ben sapendo che era stata licenziata e che aveva una causa civilistica col datore di lavoro.
Questo primo ingresso, qui accertato sulla base delle dichiarazioni concordanti dell’imputata e della persona informata sui fatti, non costituisce alcuna violazione di domicilio ex art. 186 CP essendo stato autorizzato da , ovvero l’impiegata presso “” di Muralto che, in quel momento, in assenza di superiori, era l’unica legittimata a rappresentare il proprio datore di lavoro e che disponeva degli spazi protetti in virtù del suo contratto d’assunzione (sull’assenza di illiceità dell’ingresso per accordo dell’avente diritto cfr. STF 6B_1130/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 2.1 e rinvii).
Secondo accesso al retrobottega
Se, al riguardo, non è d’aiuto la deposizione della __________, ritenuto che ella si ricorda che l’imputata sia entrata nel retrobottega “una sola volta” (quando l’ha accompagnata alla toilette), una certa utilità si trae dalle immagini della videosorveglianza.
Dalla loro visione si evince che, quel 3 febbraio 2016, dal primo ingresso di IM 1 nel “__________” di __________, in un'unica occasione __________ parla al telefono nell’area accessibile al pubblico e ciò avviene dopo che la IM 1 le porge il telefono che ha preso in prossimità del retrobottega (ore 18.39.57).
Ne deriva che, a prescindere dall’idoneità dal profilo soggettivo del gesto della IM 1 a configurare il reato ascrittole (molto dubbia trattandosi come vedremo di una mera gentilezza), quand’anche si partisse dalle dichiarazioni della stessa imputata – ovvero, volendo dare per assunto che il telefono da lei preso fosse nel retrobottega (AI 3, verbale 18.04.2016, pag. 3, circostanza invero che i filmati non chiariscono), e quand’anche si desse credito alla versione di AP 1, ammessa nella sostanza dall’imputata, ovvero che ella avrebbe telefonato a __________ avvisandola che IM 1 poteva stare nel negozio solo “in qualità di cliente”
È pur vero che, prima di quella telefonata, la __________ esce dal raggio di tutte e tre le telecamere in 5 occasioni (dalle 18.28.25 alle 18.29.06, dalle 18.30.22 alle 18.30.52, dalle 18.32.19 alle 18.33.55 e dalle 18.35.33. alle 18.35.47 e, infine, dalle 18.35.55 alle 18.36.55). Ipotizzare, tuttavia, che la telefonata ingiuntiva fattale dalla AP 1 sia avvenuta in una delle predette occasioni, ovvero sia pregressa al contestato allungamento del braccio, configurerebbe una violazione del principio in dubio pro reo.
IM 1, quando ha preso il telefono, aveva, pertanto, ancora il pieno assenso a varcare la soglia del retrobottega da parte della ex collega, la quale le era legata da un rapporto di amicizia e, come visto, riponeva in lei cieca fiducia nonostante sapesse del suo licenziamento e del contenzioso civilistico che aveva avviato nei confronti del datore di lavoro.
Una fiducia, del resto, che la __________ aveva appena manifestato alla IM 1 avendola da poco accompagnata proprio all’interno di quel retrobottega.
Diversamente da quanto vorrebbe l’appellante (motivazione scritta, pag. 4, pto. 4.; pag. 9, pto. 6), non inficia la validità dell’autorizzazione della __________ l’asserita presenza di un cartello di divieto d’accesso apposto all’ingresso del retrobottega (CARP inc. 17.2017.172 doc. VIII, doc. B) nonché l’asserita consegna allaIM 1 del regolamento aziendale dei “__________” che, all’all’art. 19, vieta agli estranei l’accesso ai locali aziendali (cfr. CARP inc. 17.2017.172 doc. IX, doc. C; cfr. anche punto 5, pag. 4 reg.).
Al di là del fatto che non è provato né che al momento dei fatti quel cartello fosse già stato affisso alla porta del retrobottega (nulla si evince in tal senso dai filmati in atti), né che a IM 1 fosse già stato sottoposto il predetto regolamento, è evidente che l’autorizzazione di __________, espressa a voce e/o per atti concludenti proprio durante i due casi qui accertati, ha vanificato quei divieti.
Dal profilo soggettivo, il modo in cui la IM 1 avrebbe varcato la soglia del retrobottega per la seconda volta (ingresso qui solo ipotizzato), ben visibile dalla __________ che era lì a due passi, allungando il braccio giusto il tempo di prendere il telefono che squillava, per poi darlo subito alla sua ex collega che lo ha preso senza reazioni particolari, dimostra che quello dell’imputata è stato un mero gesto di cortesia, privo di qualsiasi intento illecito (in ogni caso, qui escluso, come visto, già dal profilo oggettivo).
Anche il secondo asserito ingresso non costituisce, dunque, violazione di domicilio ex art. 186 CP.
Visto il proscioglimento per le ragioni di cui sopra, può essere lasciata aperta la questione sull’eventuale vizio di un presupposto processuale, non coprendo la querela presentata dall’AP AP 1 esplicitamente il suddetto episodio.
La querelante, nel proprio allegato introduttivo, si è, infatti, limitata a contestare a IM 1, in modo puntuale, tre ingressi nel retrobottega (quelli dalle ore “18:28:54” alle “18:30:54”, dalle ore “18:50:19” alle ore “18:50:27” e dalle ore “18.51.05” alle ore “18:51.11”) fra i quali non vi è l’episodio in cui l’imputata avrebbe allungato il braccio per prendere il telefono dato alla __________ (poi, invero, contestatole dall’AP solo nella dichiarazione d’appello e nella relativa motivazione (cfr. riferimento a episodio delle ore “18:39:50”, dichiarazione nella quale se ne indica finanche un quinto, anch’esso non precisato in querela, collocato dalle ore “18.50.53 alle ore “18:51.00”) (sul tema cfr. STF 6S.10/2005 del 23 febbraio 2005 consid. 2 e rinvii; Riedo in Basler Kommentar, 2a ed., Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 30, N. 100 segg., pag. 655 segg.; Stoll in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Basilea 2009, ad art. 30, N. 9 pag. 368).
Ulteriori accessi al retrobottega?
Al riguardo, come detto, nulla hanno permesso di stabilire le immagini agli atti delle telecamere installate nell’area accessibile al pubblico del __________, non inquadrando la porta d’entrata del retrobottega.
Né l’uscita dall’inquadratura delle telecamere 1 e 2 della capigliatura della IM 1 che fa ipotizzare al patrocinatore dell’AP un terzo accesso dell’imputata al retrobottega, è di aiuto in tal senso, non potendosene dedurre alcunché sul superamento della soglia d’entrata.
Ulteriori ingressi di IM 1 nel retrobottega sono, del resto, stati negati dalla ex collega __________ che, come visto, ne ricorda solo uno, quello da lei autorizzato a seguito del quale l’imputata era andata in bagno.
Ne deriva che è qui accertata l’assenza di ulteriori ingressi della IM 1 nel retrobottega.
In ragione del principio accusatorio, non è qui necessario soffermarsi, come invece ha fatto il primo giudice, sulla presenza dell’imputata all’interno dell’area accessibile al pubblico, limitandosi il decreto d’accusa a contestarle di essersi indebitamente introdotta “all’interno del retrobottega del__________” e non in spazi destinati alla clientela.
IM 1 va, dunque, prosciolta dal reato di ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP).
Tasse e spese
Indennizzo a favore dell’imputata prosciolta
a. L’indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice in fr. 1'675.- (IVA compresa) a favore di IM 1 e posta a carico dello Stato per il procedimento di primo grado è confermata.
b. L’avv. DF 1 (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al procedimento di appello, la nota d’onorario 16 aprile 2018 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XXV) per complessivi fr. 2'630.35 (IVA inclusa), in cui ha esposto le seguenti poste:
Onorario legale 8%
fr. 975.-
Spese 8%
fr. 139.30
Onorario legale 7.7%
fr. 1'235.-
Spese 7.7%
fr. 89.-
Iva
8% su fr. 1'114.30, 7.7% su fr. 1'324.90
fr. 191.15
Totale
fr. 2'630.35
È stato indicato un dispendio orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessivi 7 ore e 22 minuti fatturato a fr. 300.- all’ora.
Questa Corte ritiene congrue le ore fatturate, pur considerata la lieve difficoltà del caso.
Sono corrette anche le spese esposte di fr. 228.30.
La tariffa di fr. 300.- all’ora è, invece, eccessiva: il caso, come detto, può dirsi semplice e va, pertanto, applicata la tariffa oraria di fr. 280.-.
E’, pertanto, riconosciuto un esborso per spese di patrocinio di fr. 2'470.50 (IVA inclusa) (fr. 2'062.65.- + fr. 228.30 + fr. 179.55).
In considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dall’AP AP 1 (integralmente soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr. 2'471.55), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste a carico dell’accusatrice privata (art. 428, 432 e 436 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 428, 429, 432, 436 CPP;
30 segg., 186 CP;
art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, ricordato che l’assoluzione dell’imputata dal reato di falsità in documenti è passata incontestata in giudicato:
1.1. IM 1 è prosciolta dall’accusa di ripetuta violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto d’accusa 2664/2016 del 7 giugno 2016.
1.2. Le tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.
1.3. Lo Stato rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’importo di fr. 1'675.- (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura di primo grado.
L’AP 1 rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 432 CPP l’importo di fr. 2'470.50 (IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d’appello.
Gli oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’AP 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.