Incarto n. 17.2017.130
Locarno 4 luglio 2017/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Mauro Trentini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 giugno 2016 e confermato con dichiarazione d’appello 25 luglio 2016 da
AP 1, 6802 Rivera (AP) AP 2, 6804 Bironico (AP) AP 3, 6802 Rivera (AP)
tutti rappr. dall'avv. DI 1, 6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata il 16 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 19 luglio 2016) nei confronti di
IM 1
rappr. dall’a DI 1
esaminati gli atti;
preso atto che
2, AC 1, AC 2, AC 3e AC 4, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1autore
colpevole di ingiuria per avere
“ offeso l’onore dei municipali del Comune di Monteceneri, scrivendo, utilizzando lo pseudonimo “______”, nel blog dell’articolo dal titolo “ Barlafus” a Monteceneri, apparso su Ticinonews lo stesso giorno, riferendosi ai municipali di Monteceneri “kremlino Vergognatevi! Non avete onore, non avete dignità siete come sepolcri imbiancati!”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 600.-. Pena questa sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Inoltre, lo ha condannato alla multa di fr. 100.- (sostituita, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di 1 giorno, art. 106 cpv. 2 CP) e al pagamento di tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 200.-.
Gli accusatori privati, AP 3, AP 2, AC 2, AC 3, AC 4, AP 1 e AC 1, dal canto loro, sono stati rinviati al competente foro per le pretese civili (art. 353 cpv. 2 CPP).
Contro il decreto d’accusa IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 16 giugno 2016, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2237/2015 del 1° giugno 2015 (cf. lett. A) e ha caricato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 550.- allo Stato. Ha inoltre accolto la richiesta di indennità ex art. 429 cpv. 1 let a CPP, presentata da IM 1, per un importo di fr. 2'900.-.
C. Contro il proscioglimento di IM 1 sono insorti congiuntamente gli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1, postulando, con motivazione d’appello del 3 ottobre 2016, che la sentenza di primo grado venisse riformata nel senso di dichiarare l’imputato autore colpevole di diffamazione o, in subordine, di ingiuria per i fatti di cui al decreto d’accusa 2237/2016 del 1 giugno 2015.
Gli accusatori privati hanno, inoltre, chiesto la condanna di IM 1 al pagamento di fr. 8'123.70 in loro favore a titolo di risarcimento danni per le spese di patrocinio di prima e seconda istanza.
IM 1, dal canto suo, con osservazioni 25 ottobre 2016, ha chiesto la conferma del giudizio di assoluzione di primo grado. Inoltre, ha chiesto che lo Stato venga condannato a versargli un indennizzo di fr. 2'000.- ex art. 429 CPP e un ulteriore indennizzo, a carico dei querelanti, di fr. 17'800.- + IVA per spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti processuali.
D. Con sentenza 20 dicembre 2016 questa Corte ha accolto l’appello presentato dagli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1. Ha annullato il giudizio di primo grado, ha dichiarato IM 1 autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna per complessivi fr. 600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prima istanza pari a fr. 550.-.
Inoltre, la CARP ha condannato lo Stato a versare agli AP l’importo complessivo di fr 1'782.- per la procedura d’appello mentre, per la procedura di primo grado, condannato al versamento di un’indennità di fr 2'970.- è stato il condannato IM 1.
Gli oneri processuali d’appello consistenti in fr. 1'000.- di tassa di giustizia e in fr. 200.- di altri esborsi sono stati posti a carico dello Stato.
E. IM 1, con ricorso in materia penale 27 gennaio 2017, ha impugnato la sentenza cantonale, chiedendo di essere prosciolto dall’accusa e postulando, come precedentemente fatto in appello (cf. osservazioni del 25 ottobre 2016), un indennizzo di fr. 2'000.- ex art. 429 CPP oltre a fr. 17'800.- per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti processuali.
F. Con sentenza del 20 aprile 2017, il TF ha accolto il ricorso di IM 1, annullato la sentenza 20 dicembre 2016 (incarto CARP no 17.2016.137) e rinviato la causa a questa Corte affinché prosciolga il ricorrente dall’imputazione di ingiuria e statuisca nuovamente sulle spese giudiziarie e sulle indennità della procedura cantonale.
Le spese giudiziarie per la procedura federale (fr. 2'000.-) sono state poste a carico degli opponenti AP 1, AP 2 e AP 3 che sono stati, pure, condannati a rifondere a IM 1 fr. 3'000.- di ripetibili per la sede federale.
considerato
In fatto e in diritto
I. Ingiuria ex art. 177 CP
“ non avete onore, non avete dignità, siete come sepolcri imbiancati”,
espressa sotto lo pseudonimo “_____” nel blog di commento ad un articolo intitolato “Barlafüs a Monteceneri” non è stata ritenuta dalla Corte di diritto penale del Tribunale Federale lesiva dell’onore personale dei municipali del Comune di Monteceneri (cf. DTF 6B_88/2017 consid. 2.4).
II. Indennità
In primo grado, a questo titolo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), il pretore gli ha assegnato un’indennità di fr. 2'900.-.
IM 1 non ha impugnato tale pronuncia né con un appello principale (preceduto dal debito annuncio) né con uno adesivo. Ne deriva che, se fosse riferita al procedimento di primo grado, la sua richiesta di vedersi assegnato, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, un importo supplementare di fr 2'000.- non sarebbe ricevibile.
Se, invece, la richiesta di fr. 2'000.- è da intendersi come riferita al procedimento d’appello, essa andrebbe respinta: lo Stato non ha, nella procedura di secondo grado, alcuna responsabilità, essendo essa stata avviata unicamente ad opera degli AP.
Un’indennità per le spese di patrocinio è effettivamente dovuta a IM 1 anche per la procedura di secondo grado, ma essa, in forza del DTF 139 IV 45 (consid. 1.2) va accollata agli AP.
Considerata la tariffa usuale di fr. 250.-/h, l’indennità per costi di patrocinio ammonta ad un onorario di fr. 2'000.-. cui vanno aggiunte le spese quantificate al 10% dell’onorario (fr. 200.-) e IVA, per un’indennità complessiva pari a fr. 2'376.-.
Ritenuto come gli AP siano i soli appellanti, l’indennità di fr 2'376.- è a loro carico ex art 432 cpv. 2 CPP (DTF 139 IV 45, consid. 1.2).
Spese
Quelle della procedura d’appello, in applicazione dell’art. 427 cpv. 2 CPP, vanno, invece, poste a carico degli AP.
Per questi motivi,
visti gli art. 177 CP, 426, 429, 432, 433 CPP
nonché sulle spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza
1.1 IM 1 è prosciolto dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2237/2015 del 1° giugno 2015
Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 550.- (cinquecento cinquanta), sono posti a carico dello Stato;
A titolo di indennità ex art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'900.--, oltre interessi al 5% a partire dal 5 giugno 2015.
Gli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1 rifonderanno a IM 1 l’importo di fr. 2'376.-, oltre interessi al 5% a partire dal 25 ottobre 2016.
Gli oneri processuali d’appello consistenti in:
tassa di giustizia fr.1'000.00
altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'200.00
sono posti a carico, in solido, degli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.