Incarto n. 17.2016.86

Locarno 12 luglio 2016/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 febbraio 2016 da

AP 1 rappr. dall' DI1

contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 19 aprile 2016) nei confronti di

IM 1, rappr. dall'avv. RC 1

richiamata la dichiarazione di appello 11 maggio 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa n. 1619/2015 del 20 aprile 2015, IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di

disobbedienza a decisioni dell’autorità

per non aver ottemperato, dal 21 gennaio 2015 ad oggi, a Lugano, alla decisione del Pretore del distretto di Lugano del 21 gennaio 2015 che sotto comminatoria della pena prevista all’art. 292 CPS, ordinava l’invio “alle compagnie assicurative presso le quali sono in essere delle polizze riconducibili alla clientela indicata nel documento definito Allegato A) all’accordo 10.10.2014, un avviso di incompletezza delle liste trasmesse in allegato alla lettera 11 dicembre 2014, informando che entro il 25 gennaio 2015 riceveranno una lista a complemento inerente le polizze da trasferire in favore di un altro broker indicato dal sig. AP 1”, e meglio per avere trasmesso a tutte le compagnie assicurative la lista Allegato A) completa (ovvero dove per i clienti era indicata la compagnia presso cui erano assicurati nel 2011), senza avere, come ordinato dal Pretore, aggiornato detta lista con le polizze in essere nel 2014 (ovvero senza verificare se la clientela nel frattempo aveva cambiato assicurazione o era passata ad altro broker);

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 300.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.-.

IM 1 ha presentato opposizione contro il decreto di accusa emesso a suo carico.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 16 febbraio 2016 (motivazione scritta intimata il 19 aprile 2016), il Presidente della Pretura penale ha prosciolto l’imputato dal reato a lui ascritto e condannato lo Stato al pagamento della tassa di giustizia, delle spese e di un’indennità di fr. 2'500.- (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

C. Il 19 febbraio 2016 l’AP AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 11 maggio 2016 in cui ha precisato di appellare l’intera sentenza e di postulare la condanna di IM 1 per disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel DA (III).

D. In applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 19 maggio 2016 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello (già motivata) al PP, a IM 1 e alla Pretura penale, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Con scritto 23 maggio 2016 IM 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, osservando che l’appello, così come proposto, è inammissibile, trattandosi di una “semplice manifestazione di disaccordo, priva di reale confronto con la chiara motivazione contemplata nella decisione” (V). Il giudice della Pretura penale, con scritto di medesima data, ha comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte (VI). Lo stesso ha fatto il PP con scritto 27 maggio 2016 (VII).

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento - va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

2.1. Si osserva preliminarmente che la richiesta dell’appellante di sentire quali testimoni i signori __________ e __________ - formulata per la prima volta in questa sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - deve essere respinta.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

2.2. Nella sua dichiarazione di appello, il difensore dell’appellante si limita, dapprima, ad affermare apoditticamente che “è pacifico e innegabile che l’ordine pretorile non sia stato ottemperato, per volontà o negligenza, con le conseguenze del grave pregiudizio patito dal sig. AP 1” per poi lamentarsi genericamente che “nelle motivazioni che hanno portato alla sentenza qui impugnata, come facilmente rilevabile da questa autorità che avrà modo di valutarlo nel dettaglio, il Pretore penale ha accertato i fatti in modo inesatto e incompleto, vedi ha ecceduto in modo palese al suo potere di apprezzamento” (dichiarazione di appello, n. 5 e 6).

Così facendo l’appellante non solo si limita a criticare genericamente l’operato del primo giudice senza confrontarsi minimamente con gli accertamenti di fatto secondo cui l’ordine pretorile non era sufficientemente circostanziato, era di difficile comprensione ed esecuzione e poteva, pertanto, indurre l’imputato a legittimamente ritenere di avervi ottemperato dopo aver agito così come ha fatto (e, cioè, dopo aver trasmesso alle compagnie assicurative l’integralità dei nominativi dei clienti apportati da AP 1 alla RVA, con l’espressa volontà di non opporsi al loro trasferimento ad altro broker previo accordo degli stessi). Ma egli neppure pretende che tali accertamenti siano arbitrari.

Si tratta di una motivazione che è ben lungi dall’essere conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra e che rende, pertanto, l’appello inammissibile.

  1. Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è inammissibile.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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