Incarto n. 17.2016.80 17.2016.126

Locarno 22 settembre 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 aprile 2016 da

AP 1 rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 aprile 2016 (erroneamente datata 8 aprile 2016) dalla Pretura Penale (motivazione scritta intimata il 12 aprile 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 2 maggio 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto che A. con DA n. 3348/2015 del 19 agosto 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, l’appellante è stato ritenuto autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Peugeot targata __________ ad una velocità definita “folle” da un altro utente della strada, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza;

fatti avvenuti a Breganzona il 15.03.2015;

e ne è stata proposta la condanna ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, per complessivi fr. 4’050.-, pena sospesa per un periodo di prova di tre anni, oltre che ad una multa di fr. 700.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata di 7 giorni.

L’accusa ha postulato pure la condanna del prevenuto alla rifusione della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese per fr. 200.-.

B. Con sentenza 7 aprile 2016 (la motivazione, intimata il 12 aprile 2016, è datata invece 8 aprile 2016), il giudice della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa, con l’eccezione della riduzione del periodo di prova da tre a due anni. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state quantificate in complessivi fr. 1'185.-.

C. Contro la sentenza della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, con dichiarazione di appello 2 maggio 2016, con la quale ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione postulando, in via principale, il suo annullamento ed il suo proscioglimento dall’accusa di grave infrazione alla LCStr, con assunzione di tasse e spese da parte dello Stato. In via sussidiaria, egli ha chiesto che il reato venga derubricato in infrazione semplice alla LCStr e la pena inflitta sia quella della multa di fr. 1.-, con accollamento di tasse e spese di giustizia allo Stato. In via ancor più subordinata, egli ha postulato la semplice riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una, corrispondenti a complessivi fr. 100.-, sospesa per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 1.-, sempre con assunzione da parte dello Stato di tasse e spese. In tutti i casi, poi, ha chiesto il riconoscimento di un’equa indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

D. Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 8 giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui egli ha dato seguito il 5 luglio 2016.

E. Nella motivazione scritta, l’appellante ha sostenuto che la decisione pretorile si fonda su considerazioni di fatto e su una valutazione delle prove sostanzialmente erronea. In effetti, quelli che il primo giudice ha considerato indizi convergenti a carico del prevenuto, in realtà, sono inconsistenti e, almeno in parte, inesistenti. D’altronde, nemmeno è provato che a commettere l’infrazione denunciata dal signor __________, sia stata la vettura dell’appellante, né tanto meno che alla sua guida si trovasse proprio lui. Neppure appurato è dove esattamente sia stato commesso il sorpasso.

Nella denegata ipotesi che la sua colpevolezza dovesse venire confermata, egli ha chiesto una sensibile riduzione della pena inflitta. Pertanto, in via subordinata ha postulato che essa venga ridotta alla sola multa di fr. 1.- e, in via ancor più subordinata, ad una pena pecuniaria minima di 10 aliquote da fr. 10.-, sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 1.-. Il tutto con accollamento di tasse e spese allo Stato e il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CP pari ad almeno fr. 21'000.-.

F. Con scritto 14 luglio 2016, il Pretore ha comunicato di non avere appunti e di rimettersi al giudizio della Corte.

G. Con osservazioni 18 luglio 2016, il PP ha postulato la reiezione dell’appello, limitandosi a sottolineare come, a suo parere, la sentenza sia ineccepibile. In merito alla richiesta di indennizzo, egli ha rilevato come essa sia sproporzionata rispetto all’esigua complessità giuridica del caso.

Ritenuto in fatto e in diritto

  1. Con fax datato 16 marzo 2015, __________ ha segnalato all’Ufficio giuridico della circolazione di Camorino una “guida sconsiderata in via __________ in territorio di Breganzona (cavalcavia verso Savosa)” (AI 1), descrivendo così i fatti:

“(…) ieri, domenica 15 marzo alle ore 17.49, in via __________ stavamo procedendo regolarmente verso l’incrocio di Savosa, quando siamo stati sorpassati, a velocità folle, da una Peugeot di colore verde targata TI __________. La stessa ha invaso la corsia di contromano (doppia linea di sicurezza) per poi tagliarci la strada e fermarsi all’incrocio (poi proseguito imboccando lo svincolo per l’autostrada).

Avendo a bordo moglie e figli ho evitato di riprenderlo, ma mi creda la sua guida era da sconsiderato! (ho pensato “ma se vi era una macchina in senso opposto cosa sarebbe accaduto a noi?!”)” (AI 1).

  1. Risaliti facilmente al qui appellante, essendo l’automobile menzionata dal denunciante a lui intestata, AP 1 è stato interrogato dalla Polizia l’11 maggio 2016. In tale occasione egli ha confermato che la targa segnalata è quella del suo veicolo e, dopo che gli è stato letto il testo della denuncia, ha ammesso di poter supporre che, se il segnalante ha preso nota della targa in maniera corretta, era lui che stava guidando il veicolo (PG 11 maggio 2016, AI 1, pag. 2). Egli non ha in questo modo respinto esplicitamente le accuse mossegli; tuttavia ha precisato che, se avesse commesso una qualsiasi infrazione alla legge sulla circolazione stradale, se ne sarebbe ricordato. Infine ha lasciato intendere di essere spesso oggetto di angherie e invidie da parte di persone gelose del successo della sua famiglia.

Sulla scorta di queste risultanze istruttorie, senza aver mai interrogato il denunciante, il 19 agosto 2015 il Procuratore pubblico ha emanato il DA qui in disamina, con il quale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alla LCStr per aver effettuato, a velocità “folle”, una pericolosa manovra di sorpasso invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.

Contro tale decreto d’accusa è stata interposta regolare opposizione.

  1. Con la sentenza impugnata, il pretore ha ritenuto esistere indizi sufficienti per concludere che alla guida della Peugeot verde e ad effettuare il sorpasso vietato denunciato, quel giorno, vi fosse l’imputato. E meglio:
  • il comportamento avuto da AP 1 durante l’istruttoria:

non collaborativo, contraddittorio e, dunque, non credibile. A mente del pretore, se egli fosse stato realmente estraneo ai fatti, avrebbe potuto facilmente dimostrare la sua innocenza sin dall’inizio piuttosto che ammetterli genericamente in un primo momento e cercare poi di sviare i sospetti su terzi;

la descrizione dell’autista della Peugeot fatta dal denunciante, che consente di escludere che alla guida vi fossero i genitori;

  • la titolarità del veicolo, immatricolato a nome di AP 1 (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 3 seg.).

In merito all’infrazione, poi, il giudice, senza grandi approfondimenti, ha fatto sua la descrizione fornita dal denunciante, concludendo che essa adempie i presupposti del reato in questione, avendo il prevenuto percorso qualche decina di metri ad una velocità eccessiva sulla corsia di contromano. La violazione delle norme sulla circolazione stradale è, a maggior ragione, grave se si considera che la manovra è stata effettuata oltre la doppia linea continua nonché alla presenza di altri veicoli. Ad aggravare il tutto, poi, è stato considerato che l’imputato ha messo in pericolo pure il denunciante, rientrando sulla sua corsia di marcia tagliando la strada al suo veicolo.

  1. Come visto, l’appellante contesta l’accertamento dei fatti della sentenza impugnata, considerandolo erroneo e arbitrario.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

  1. Innanzitutto non ci si può qui esimere dal rilevare come la sentenza impugnata contenga un’affermazione che non dovrebbe trovare spazio in una sentenza penale, e meglio quella per la quale “(…) se veramente estraneo a quei fatti, l’imputato avrebbe dovuto e potuto facilmente dimostrare la sua innocenza sin dall’inizio” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4), potendo essa far pensare che la fattispecie è stata esaminata con un’impostazione viziata da un’inversione dell’onere della prova.

Ciò posto, dalla sentenza impugnata risulta, poi, come il pretore, alla stessa stregua del procuratore pubblico, si sia fondato unicamente sulle parole del denunciante, senza considerare che, almeno per certi aspetti, la connotazione degli eventi ha in questo caso indiscutibilmente un carattere altamente soggettivo che nel diritto penale non dovrebbe trasformarsi, come qui fatto, in oggettivo.

Il Pretore, poi, parla di sorpasso oltre la doppia linea continua, laddove il decreto d’accusa non ne fa cenno alcuno. Certo, sulla tratta in questione, come vedremo, vi è realmente una doppia linea e lo stesso denunciante ne ha fatto esplicito riferimento; tuttavia non essendo imputata al prevenuto, questa infrazione, di per sé grave, non può essere approfondita in questa sede, pena una violazione del principio accusatorio.

  1. Il querelante è stato sentito per la prima volta al dibattimento di primo grado, in occasione del quale ha esordito dicendo di non avere più un ricordo preciso dei fatti, essendo trascorso un anno dagli stessi. In seguito, ha chiarito che la manovra di sorpasso dell’imputato gli era sembrata “inutile”, visto che si è dovuto fermare subito dopo al semaforo.

Interessante è pure che egli ha dichiarato che in quei frangenti circolava “forse un po’ piano” a 30/40 km/h (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2) e che ha considerato “folle” la manovra, non quindi la velocità come scritto in denuncia, perché il conducente aveva invaso la corsia di contromano (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2). Per il resto, ha fornito nuovamente elementi atti a identificare la persona segnalata con il qui appellante.

  1. Il pretore penale, fondandosi su queste dichiarazioni, ha dato per certo che la velocità con la quale è stato effettuato il sorpasso segnalato è stata eccessiva al punto da superare il confine che separa l’infrazione semplice da quella grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. In effetti, la giurisprudenza citata in sentenza (consid. 8, pag. 4) è quella che fa riferimento agli eccessi di velocità.

Questa conclusione non può essere condivisa. Non può sfuggire come il concetto di “velocità folle” sia un mero giudizio di valore, prettamente soggettivo, e dunque, come tale, di alcun ausilio per il giudizio che occupa un Tribunale, nella misura in cui esso non è corroborato da elementi oggettivi o, per lo meno, da descrizioni più sostanziate in grado di fornire dati concreti per consentire di stimare con una certa affidabilità la velocità del mezzo.

Nel caso concreto, __________ si è limitato a definire con l’aggettivo summenzionato la velocità della Peugeot, senza però andare oltre, senza spiegare nulla di più e senza offrire alcun dato oggettivo. Basare su queste semplici dichiarazioni - come detto, generiche e personali - un accertamento giudiziario è impossibile. La sensibilità individuale nella percezione e susseguente connotazione dell’andatura di un veicolo gioca un ruolo predominante nelle persone che non sono abituate a stimare le velocità. Non è, così, per nulla assurdo pensare che, per una persona che circolava a 30 km/h (in base a quanto ammesso dal denunciante, che ha parlato di 30/40 km/h, ed in applicazione del principio in dubio pro reo), folle potrebbe anche essere una velocità di 60 km/h, cioè una velocità che di folle non ha nulla.

Inoltre, non si può trascurare come __________ abbia modificato la sua versione, parlando dapprima, nel suo scritto che ha dato avvio alla procedura, di “velocità folle” e, in occasione della deposizione, di “manovra folle”. Concetti evidentemente differenti, che lasciano intendere una correzione rispetto alla prima espressione e la rendono, pertanto, poco affidabile.

Di conseguenza, non vi sono elementi oggettivi a sufficienza per poter concludere che AP 1 ha circolato ad una velocità eccessiva.

  1. Diverso è per contro l’esito in merito alle altre dichiarazioni di __________. In effetti, egli appare decisamente credibile laddove sostiene di essere stato sorpassato da un’automobile sul tratto di strada che termina al semaforo che porta poi all’ex ginnasio di Savosa, su via __________.

L’affermazione è stata confermata al dibattimento di primo grado, ove egli ha senza esitazione asserito che l’auto ha invaso l’unica corsia di contromano per superarlo, rientrando poi su quella di marcia e fermandosi al semaforo poco più avanti, alla loro destra (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2).

A favore dell’affidabilità di questa descrizione degli eventi gioca innanzitutto il fatto che le parti non si conoscevano assolutamente e non risulta alcun motivo di inimicizia o altro secondo fine che possa aver indotto l’uomo, persona del tutto rispettabile, a denunciare un fatto mai avvenuto. Anche se da soli, questi elementi, non sarebbero sufficienti a fornire una patente di veridicità alle dichiarazioni, combinati con quelli che seguono, acquisiscono valore.

__________ è pure credibile quando descrive l’auto con cui è stata commessa l’infrazione, indicandone esattamente la targa e il colore, e quando sostiene che a bordo della stessa vi era un uomo di 40/50 anni (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2). In effetti è poi risultato che l’auto targata __________ è effettivamente una Peugeot di colore verde, immatricolata proprio a nome di AP 1, che al momento dei fatti aveva 47 anni e che abita proprio a Breganzona, a breve distanza dal luogo in cui è avvenuta l’infrazione. Che egli, a distanza di un anno, non ne abbia ricordato la capigliatura, è ininfluente, oltre che comprensibile.

Inoltre, al primo interrogatorio, AP 1 ha ammesso, implicitamente, che la sua auto potesse trovarsi in zona e che vi fosse lui alla guida, ma ha contestato - invero in modo generico e poco convincente - di aver effettuato una manovra di sorpasso spericolata:

“ Ad ogni modo vorrei precisare che probabilmente la tratta dove la mia autovettura circolava non aveva la doppia linea di sicurezza ma eventualmente la linea di sicurezza.

E’ possibile che sia stato io il conducente alla guida dell’autovettura targata __________ in quanto anche se il reato fosse avvenuto di domenica, il mio posto di lavoro ed il mio domicilio si trovano nelle adiacenze della via __________.

Purtroppo essendo trascorso parecchio tempo, non ricordo i particolari. Se l’utente ha preso nota correttamente della targa della mia autovettura nelle circostanze di tempo e di luogo succitate posso supporre che ero io e stavo conducendo la mia autovettura in questione.

Preciso che se avessi commesso una qualsiasi infrazione alla legge sulla circolazione stradale, mi sarei ricordato di questo. Se avessi fatto una manovra così spericolata non avrei sicuramente messo a rischio altri utenti che in quel momento circolavano sulla carreggiata.” (PG 11 maggio 2015, AI 1, pag. 3).

In base a questi elementi, si può dare per accertato che l’appellante, alla guida della sua vettura, in territorio di Breganzona, su via __________, ha invaso la corsia di contromano per effettuare il sorpasso dell’automobile sulla quale, il 15 marzo 2015, poco prima delle 17:50, __________ e la sua famiglia stavano circolando.

Provato è pure che l’infrazione è avvenuta sul tratto di strada di cui alle fotografie allegate al verbale del dibattimento di primo grado, come ammesso anche dalla difesa nella sua arringa, cioè poco prima del semaforo dell’incrocio in zona ex ginnasio di Savosa, dal quale, continuando diritti, si può poi prendere l’autostrada A 2 in direzione Nord, come intendeva fare il prevenuto, mentre svoltando a sinistra, come voleva fare il denunciante, si va verso Vezia.

Come accennato in precedenza, la manovra ha comportato il superamento di una doppia linea di sicurezza, poiché la stessa è presente su tutta la tratta in questione. Ciononostante, facendo il decreto d’accusa riferimento esclusivamente alla linea di sicurezza semplice - per evitare di dover rinviare l’incarto al Ministero pubblico, per il tramite della Pretura penale, affinché prospetti anche questa infrazione - va qui addebitato a AP 1 “solo” un sorpasso effettuato invadendo la corsia di contromano dopo essere transitato oltre la linea di sicurezza semplice. Non cambiando, come vedremo, nulla nell’esito della procedura, questa soluzione appare sostenibile e anche nell’interesse del prevenuto, che viene scaricato da ulteriori lungaggini e costi procedurali.

  1. L’art. 90 cpv. 2 LCStr dispone che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Tale norma concerne una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).

Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è realizzata non solo se l’infrazione è commessa intenzionalmente, ma anche quando lo è per negligenza (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1; Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 43, pag. 52).

Giusta l’art. 34 cpv. 2 LCStr, sulle strade dove sono tracciate linee di sicurezza, i veicoli devono circolare alla loro destra.

I sorpassi avvengono a sinistra e sono ammessi solo se la visuale è sufficiente e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che sopraggiungono in senso inverso (art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr). Chi sorpassa deve avere speciale riguardo verso gli altri utenti della strada (art. 35 cpv. 3 LCStr).

  1. In linea di principio il Tribunale federale considera che un sorpasso, di per sé una delle manovre più pericolose nella circolazione stradale, effettuato in condizioni di visibilità ristretta che non consentono di garantire il rispetto dei principi fissati con l’art. 35 LCStr, costituisce una violazione oggettivamente grave, creando una messa in pericolo almeno di carattere astratto accresciuto, se non concreta, specialmente se la velocità è elevata e se la manovra implica un superamento della linea di sicurezza (DTF 6S.128/2004 del 15 giugno 2004).

Non univoca è per contro la connotazione ove il sorpasso comporta unicamente l’infrazione della linea di sicurezza - cioè la linea continua, art. 73 cpv. 1 OSStr - ma con visibilità buona e velocità non eccessiva. Per la giurisprudenza, anche il mero superamento della linea di sicurezza semplice costituisce una grave infrazione alle norme della circolazione (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CSCR, 4 ed., n. 4.8. ad art. 90 LCStr con rinvio alla DFT 136 II 447 consid. 3; SFT 6B_14/2008 del 17 giugno 2008). In situazioni prive di rischi, a precise condizioni, è già stato però anche ammesso il caso di infrazione semplice (STF 6S.219/2005 del 24 giugno 2005).

Nella fattispecie, pur dovendo partire da un presupposto falsato dalla mancanza del decreto, cioè che vi sia la linea continua semplice laddove invece c’è quella doppia, non si può trascurare che la tratta è comunque sia una di quelle delicate, essendo de facto caratterizzata da preselezioni e doppie corsie, prima da un lato e poi dall’altro, nonché trovandosi tra due incroci importanti e particolarmente trafficati. Indipendentemente dalla velocità alla quale è avvenuta, nel caso concreto l’invasione dell’unica corsia di contromano - che può essere fatta solo, seguendo la direzione di marcia delle persone qui coinvolte, a partire dal punto in cui la corsia si sdoppia, creando una preselezione per la strada che poi va verso l’autostrada ed una per quella che va verso Vezia – ha costituito una grave infrazione alla LCStr, avendo creato un pericolo astratto accresciuto. In effetti, in un simile contesto, un eventuale veicolo proveniente dalla direzione opposta non poteva, né doveva, aspettarsi di trovarsi un’automobile sulla propria corsia.

Tenuto conto, poi, che è risultato che l’appellante si è fermato al semaforo su una corsia di preselezione diversa da quella del denunciante, essendosi trovati appaiati, la manovra risulta essere stata ancor più insensata, visto che gli sarebbe bastato seguire la propria direzione per superare correttamente il signor ________ e considerato che quanto fatto lo ha invece obbligato a tagliargli la strada per portarsi nuovamente alla sua destra.

Anche dovendo prescindere quindi dal superamento della doppia linea di sicurezza e dovendo definire la velocità di AP 1 nei limiti, quanto da lui fatto quel giorno adempie i presupposti della grave infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr). Di conseguenza, anche se con una motivazione in parte differente da quella della sentenza di primo grado, la condanna deve essere confermata, seppur limitatamente all’esecuzione di un sorpasso comportante l’invasione della corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.

Commisurazione della pena

  1. In prima sede è stata inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.- l’una, per complessivi fr. 4'050.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e della multa di fr. 700.-.

L’appellante ha chiesto in via subordinata al proscioglimento che la sanzione venga ridotta ad una multa di fr. 1.- e, in via ancor più subordinata, che la pena pecuniaria sia contenuta in 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una, per complessivi fr. 100.-, sospesa per due anni, oltre alla multa di fr. 1.-.

L’art. 90 cpv. 2 LCStr prevede la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria.

La semplice multa è dunque già di per sé esclusa.

Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), si deve tenere innanzitutto conto del fatto che l’accusa di aver circolato a velocità folle è caduta. Ciononostante non si può non prendere atto che l’infrazione qui riconosciuta non è irrilevante ma è oggettivamente di gravità media, soprattutto poiché avvenuta in un tratto di strada che il giudice di prime cure ha rettamente definito “sensibile” e “trafficato”, oltre che di una certa pericolosità, essendo caratterizzato dalla presenza di doppie corsie di preselezione in vista di un incrocio molto battuto.

L’incensuratezza di AP 1, argomento principale richiamato dalla difesa, come noto, ha un valore neutro nella fissazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6).

Tutto ciò considerato, rilevato che l’appellante non ha sollevato critiche concrete e puntuali alla commisurazione effettuata in prima sede e che le sue richieste appaiono per certi versi incomprensibili ed azzardate (in modo particolare quella di ridurre la multa a fr. 1.-, rispettivamente quella della riduzione dell’importo della singola aliquota a fr. 10.-, a fronte di un reddito imponibile di fr. 42'000.- annui), questa Corte reputa adeguata alla colpa ed alle circostanze concrete una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- l’una, per complessivi fr. 2'700.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 540.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena sostitutiva sarà fissata in 6 giorni di detenzione.

Indennità ex art 429 CPP

  1. Vista la conferma della sua condanna e rilevato come il parziale accoglimento dell’appello sia de facto irrilevante rispetto all’esito complessivo della vertenza, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 per un importo di almeno fr. 21'000.-, di per sé già spropositato rispetto all’esigua difficoltà della procedura ed alle argomentazioni proposte, va, necessariamente, respinta.

Tasse, spese

  1. Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Allo stesso modo, vanno posti a suo carico quelli per la procedura d’appello.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81, 84, 139, 398 e segg., 406 CPP, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35, 90 cpv. 2 LCStr,

73 OSStr,

34, 42, 44, 47 e segg. e 106 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 15 marzo 2015, a Breganzona, su via __________, verso le ore 17.50, a bordo della vettura marca Peugeot targata __________ effettuato una manovra di sorpasso invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento);

1.2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 540.- (cinquecentoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni;

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’185.- per il procedimento di primo grado.

  1. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

  2. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

tassa di giustizia fr. 1'000.-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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