Incarto n. 17.2016.72 17.2016.136
Locarno 25 luglio 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio
dell’11 giugno 2015 dal
PP
contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 5 aprile 2016) nei confronti di
IM 1
rappr. dall’avvDI 1
richiamata la dichiarazione di appello 6 aprile 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto: A. con decreto d’accusa DA 2626/2014 del 18 giugno 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di
per avere, in data 17 aprile 2014 a Lugano presso gli uffici della Polizia cantonale, senza l’assenso dell’interlocutore, registrato su un supporto del suono, segnatamente sulla memoria del suo cellulare IPhone 5, una conversazione non pubblica cui partecipava, in particolare l’interrogatorio che stava subendo in veste di imputato da parte dell’ispettorePC 1;
per avere, a _________ in data 20 aprile 2014, condotto l’autovettura Suzuki Samurai targata __________ in stato di ubriachezza (alcolemia: primo esame 1.76 – secondo esame 1.83 grammi per mille) accertata tramite apparecchio etanografico;
per essersi intenzionalmente opposto, in data 20 aprile 2014, dopo esplicito ordine degli agenti di Polizia intervenuti presso il Bar __________ ove stava arrecando disturbo e dove era giunto a bordo della suddetta sua vettura, alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 179ter CP, 91 cpv. 1 2a frase (recte cpv. 2) LCStr e 91a cpv. 1 LCStr;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 75 giorni.
B. A seguito dell’opposizione interposta il 27 giugno 2014 e dopo il pubblico dibattimento tenutosi i giorni 20 e 27 maggio 2015, il giudice della Pretura penale ha assolto IM 1 dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni (dispositivo n. 4), mentre lo ha ritenuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr (con concentrazione non qualificata di alcol nel sangue) e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (dispositivo n. 1), condannandolo alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- (per un totale di fr.1'500.-) – pena condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 5 anni – e alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (dispositivo n. 2).
Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012 nei confronti di IM 1, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 4 anni (dispositivo n. 3).
Il giudice di prime cure ha anche ordinato il dissequestro e la riconsegna a IM 1 del cellulare iPhone 5 (IMEI __________) sequestratogli il 17 aprile 2014, nonché delle due carte SIM Swisscom e della custodia di colore arancione sequestrategli in stessa data (dispositivo n. 6), e ha posto tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'370.- (già compresa la somma di fr. 500.- per la motivazione scritta) a carico dello Stato nella misura di fr. 540.-, per il resto a carico di IM 1 (dispositivo n. 7), al quale ha assegnato un’indennità di fr. 100.- giusta l’art. 428 (recte 429) cpv. 1 lett. b CPP (dispositivo n. 5).
C. Ricevuto il dispositivo della sentenza in data 8 giugno 2015, il PP ha presentato annuncio di appello con scritto 11 giugno 2015.
D. Con decreto di accusa DAC 417/2015 emanato in altra procedura il 17 dicembre 2015 e passato in giudicato, il Ministero pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, furto d’uso di veicolo, guida senza autorizzazione per fatti avvenuti in data 9 e 29 ottobre 2015. Quindi, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CP e art. 19 (recte 49) cpv. 2 per analogia, revocata la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012, lo ha condannato alla pena unica di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 120 giorni.
E. Ricevuta la motivazione scritta, il PP ha, il 6 aprile 2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare i dispositivi n. 1 (nella misura in cui non conferma l’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni), 2.1, 2.2, 4, 5 e 7 e postulando in sostanza che IM 1 sia dichiarato autore colpevole anche del reato di registrazione clandestina di conversazioni e venga condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-, pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per un totale di fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015.
Non impugnati sono rimasti i dispositivi 3 e 6.
F. In occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 18 luglio 2016, il PP ha confermato quanto chiesto con la dichiarazione di appello 6 aprile 2016, mentre la difesa ha postulato la conferma della sentenza di primo grado.
Considerato
Dal canto suo, la Difesa ha sostenuto che le argomentazioni del PP sono inconferenti: determinante è l’interesse giuridico protetto dalla norma, che non è cambiato.
2.1. Con la DTF 108 IV 161, con cui confermava una sentenza del 12 maggio 1982 del Tribunale cantonale del Canton Grigioni (PKG 1982 S. 78), il Tribunale federale, avvalendosi di un’interpretazione sistematica, e in particolare dei titoli e delle note marginali, ha precisato che il bene giuridico tutelato dall’art. 179 ter CP è, anche se ciò non è espressamente menzionato nel testo della disposizione, la sfera personale riservata, ossia la sfera segreta o privata, come si può leggere nelle versioni tedesca e francese del Titolo terzo del CP e della cifra marginale 2 di detto titolo – der Geheim- oder Privatbereich, rispettivamente le domaine secret ou le domaine privé (DTF 108 IV 161 consid. 2b).
Da ciò discende, prosegue il TF, che non tutte le conversazioni non pubbliche godono della tutela penale di cui all’art. 179 ter CP, bensì solo le conversazioni appartenenti all’ambito privato, segnatamente quelle di natura personale, ma anche quelle di affari. Diverso è il caso, invece, di un interrogatorio condotto da un agente di polizia o da altra autorità inquirente nello svolgimento delle sue funzioni ufficiali, per lo meno nella misura in cui la conversazione si mantiene nell’ambito del procedimento in corso. Una conversazione tenuta nell’adempimento di un dovere di diritto pubblico non rientra nella sfera privata dei partecipanti, giacché essi non vengono lesi nella loro libertà personale riguardo alla comunicazione con altre persone (DTF citata, consid. 2c, con riferimento a Schulz, Der strafrechtliche Schutz der Geheimsphäre, SJZ 67 [1971] pag. 304 seg.).
Se e nella misura in cui la registrazione della conversazione disturba o impedisce il regolare svolgimento del mandato ufficiale, ciò riguarda l’ambito di tutela dell’amministrazione della giustizia, che, tuttavia, non è tutelata dagli art. 179 segg. CP (DTF citata, ibid.).
Secondo il Tribunale federale, dunque, il fatto che la conversazione appartenga alla sfera privata è a tutti gli effetti un presupposto oggettivo per la realizzazione del reato (DTF citata, consid. 2d).
Se è vero che la giurisprudenza illustrata è criticata da diversi autori, vero è anche che – come osservato dal Tribunale cantonale del Canton Zurigo in una sentenza piuttosto recente, con cui il tribunale zurighese ha convincentemente motivato la sua decisione di non scostarsi da quanto stabilito dal TF (ZH-Obergericht, sentenza SB130424 del 27 agosto 2014, consid. 2.5.6 seg.) – la dottrina per lo più non argomenta le critiche avanzate né si confronta con l’argomentazione dell’Alta Corte (cfr. von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 179bis CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2a ed. 2009, n. 2203, pag. 652; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013, pag. 402; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ed. 2010, n. 25, pag. 268). Ed è convincente anche la risposta del tribunale zurighese all’argomento secondo cui la protezione dalla conservazione e dalla riproduzione in tutt’altro contesto di esternazioni fugaci e strettamente legate alla situazione andrebbe garantita ai partecipanti a una conversazione, anche se svolta nell’espletazione di un pubblico ufficio, tanto più che quale oggetto di una tale conversazione ufficiale potrebbero affiorare anche temi di carattere strettamente privato. In una tale conversazione, infatti, per esempio un interrogatorio di polizia, i temi di natura strettamente privata suscettibili di essere toccati riguarderanno la persona interrogata, e non certo l’agente interrogante, che agisce e pone le debite domande sottostando, tra l’altro, al dovere ex art. 78 CPP di verbalizzare l’interrogatorio, per cui non rimane spazio per esternazioni fugaci e legate alla situazione e per il relativo bisogno di protezione da conservazione e riproduzione (cfr. ZH-Obergericht, sentenza citata, consid. 2.5.7 con rif. a Schubart, Kommentar zum schweizerischem Strafrecht, BT III, ed. 1984, pag. 97).
Altri motivi per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale non si ravvisano. In particolare, nulla cambia a quanto esposto il fatto che l’interrogatorio si svolga nell’ambito di una procedura “non pubblica” ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 CPP, ritenuto come il fatto che una procedura non sia pubblica non significhi, all’evidenza, che essa appartenga alla sfera privata ai sensi degli art. 179 segg. CP.
2.2. In concreto, agli atti vi sono sia il verbale sia la registrazione che la polizia ha estratto dal telefono cellulare sequestrato all’imputato. Da entrambi risulta chiaramente come l’interrogatorio vertesse sulla procedura allora in corso a carico dell’imputato e come né quest’ultimo né il querelante si siano espressi su alcunché di personale esulante dall’ambito della procedura (cfr. PS IM 1 17.04.2014, all. RPG 18.04.2014). Né il querelante pretende il contrario (cfr. Querela penale 17.04.2014, all. RPG 18.04.2014, pag. 3).
Il presupposto oggettivo posto dalla giurisprudenza federale, ossia che la conversazione appartenga alla sfera personale, privata, non è dunque adempiuto e, di conseguenza, l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni va confermata.
L’AP ha, peraltro, agito in questo senso, quando si è fatto consegnare il cellulare, seppur a titolo di sequestro (cfr. RPG 18.04.2014, pag. 2)
Il PP chiede che IM 1 sia condannato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna, per complessivi fr. 1'800.-, non sospesa condizionalmente, e precisa che tale pena è da intendersi quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.- irrogata dal Ministero pubblico con DAC 17 dicembre 2015, passato in giudicato, per i fatti commessi dall’imputato in date 9 e 29 ottobre 2015.
4.1. Gli art. 91 cpv. 2, 91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr prevedono, rispettivamente,
che chiunque si rende colpevole di guida in stato di inattitudine di un veicolo a motore con concentrazione qualificata di alcol,
che il conducente di un veicolo a motore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida di veicolo a motore,
che chiunque si rende colpevole di furto d’uso di un veicolo o di guida senza autorizzazione di un veicolo a motore
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4.2. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
4.3. Secondo l’art. 49 cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (cpv. 1). Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (cpv. 2).
4.4. I reati oggetto della presente procedura e di cui l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole sono guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e risalgono al 20 aprile 2014. Essi sono, dunque, anteriori al DAC 17 dicembre 2015, con cui il Ministero pubblico ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, pena unica intesa assorbire anche i reati giudicati con il DA 25 gennaio 2012. L’infrazione di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr, tuttavia, costituisce una contravvenzione che è punita con una multa, cioè con una pena di genere diverso da quella comminata dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.
Nell’applicazione del concorso retrospettivo giusta l’art. 49 cpv. 2 CP, per la determinazione di un’ipotetica pena vanno, dunque, presi in considerazione i seguenti reati:
commessi il 16 maggio 2010 e il 9 ottobre 2015;
commessi il 16 maggio 2010, il 20 aprile 2014 e il 29 ottobre 2015;
commesso il 9 ottobre 2015;
commesso il 9 ottobre 2015.
4.5. Pur tenuto conto dei due precedenti DA a suo carico per reati di analoga natura (DA 14 marzo 2007 del MP di Zürich-Limmat, Canton Zurigo e DA 25 gennaio 2012 del MP del Canton Ticino), questa Corte, considerato il meccanismo del concorso posto dall’art. 49 cpv. 1 CP, ritiene che per i reati elencati al punto precedente non possa essere inflitta una pena superiore alle 130 aliquote.
Essendo questa pena totalmente aggiuntiva a quella di 120 aliquote già inflitta con il DAC del dicembre 2015, in questa sede IM 1 viene condannato alla pena di 10 aliquote. L’ammontare dell’aliquota è confermato in fr. 30.-.
4.6. Vista la distanza temporale del primo precedente specifico (elemento già considerato dal primo giudice), e ritenuto che l’effettività della sanzione inflitta con il DAC del 17 dicembre 2015 appare atta a trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati, supportandone la prognosi, la pena può essere condizionalmente sospesa.
Il periodo di prova va, tuttavia, fissato in 5 anni.
4.7. Confermata è la multa di fr. 300.- inflitta dal primo giudice per l’nfrazione di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr.
Tuttavia, trattandosi di una multa a sé stante e non di una multa inflitta contestualmente alla sospensione condizionale giusta l’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sostitutiva ex art. 106 cpv. 2 CP va ridotta da 10 a 3 giorni.
Tasse, spese e indennità
Visto l’esito dell’appello e ritenuto che anche l’imputato ha annunciato l’appello, poi ritirato, la liquidazione degli oneri processuali di primo grado di complessivi fr. 1'370.-, in misura di fr. 540.- a carico dello Stato e di fr. 830.- a carico dell’imputato, va confermata (art. 428 cpv. 3 CPP).
Altrettanto ne è dell’indennità di fr. 100.- ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP assegnata a IM 1 per il procedimento di primo grado.
Le spese procedurali di appello, che comprendono le spese per la difesa d’ufficio, sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Essendo l’imputato al beneficio della difesa d’ufficio per il procedimento di appello, non vi è luogo di assegnargli alcuna indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per il presente procedimento.
Nota d’onorario
In applicazione per analogia dell’art. 436 cpv. 2 CPP, ritenuto come l’appello del PP sia respinto, l’imputato, in caso di ritorno a miglior fortuna, non potrà essere chiamato a rimborsare allo Stato l’importo riconosciuto a favore del suo difensore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 130 segg., 139, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
42 segg., 47 segg. e 179ter CP;
91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1 (per quanto esula dal proscioglimento dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni) e 6 sono passati in giudicato:
2.1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni.
2.2. IM 1 è condannato per il reato di guida in stato d’inattitudine e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida:
2.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento), a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'000.- (seimila) irrogata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015;
2.2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.
2.2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni.
2.2.3. al pagamento degli oneri processuali di primo grado nella misura di fr. 830.-. La rimanenza (fr. 540.-) rimane a carico dello Stato.
2.3. A IM 1 è assegnata un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. 100.- per il procedimento di primo grado.
3.1. Per le sue prestazioni relative alla procedura d’appello, all’avvocato DI 1 vengono riconosciuti:
onorario fr. 360.00
spese fr. 38.00
IVA (8%) fr. 31.85
Totale fr. 429.85
da porre a carico dello Stato.
3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.
3.3. Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1000.-
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.