Incarto n. 17.2016.58

Locarno 18 maggio 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 ottobre 2015 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 9 marzo 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 21 marzo 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto A. Con DA 1. settembre 2014, il PP ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

  • ingiuria (ripetuta)

per avere, a __________ in data 14 febbraio 2014, offeso l’onore diPC 1, appendendo alla porta principale dell’abitazione del querelante un foglio formato A4 con la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati che sei malato di nervi”;

nonché

per avere, a __________, in data 24 maggio 2012, offeso l’onore di PC 2 e PC 3 tacciandole con gli epiteti di “troie” e “puttane”, nonché alzando il dito medio come gesto offensivo nei confronti di PC 3 e lasciando, in data imprecisata, un foglio con la frase “hai finito di fare la stronza”;

  • minaccia

per avere, a __________ in data 5 marzo 2014, incusso spavento o timore a PC 1 minacciandolo con le parole “guarda che io ti sgozzo e ti brucio l’appartamento”;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni – nonché alla multa di fr. 300.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3) e al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 200.-.

B. A seguito dell’opposizione interposta l’8 settembre 2014 e dopo il il pubblico dibattimento celebrato il 22 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena di cui al DA, diminuendo, però, l’ammontare delle singole aliquote a fr. 30.- e l’ammontare della multa a fr. 200.-.

C. Con dichiarazione d’appello 21 marzo 2016, AP 1 ha confermato l’annuncio precedentemente e tempestivamente presentato ed ha chiesto la sua integrale assoluzione.

D. Il pubblico dibattimento d’appello - cui né il PP né gli AP hanno partecipato - è stato esperito il 17 maggio 2016.

In esso, l’imputato ha ribadito la sua richiesta di assoluzione.

Considerato

imputazioni di cui al punto 1. del DA (ingiuria ripetuta)

  1. Così come al dibattimento di primo grado, anche in appello AP 1 ha, in sostanza, ammesso di essere l’estensore dei due scritti considerati dal DA e di avere alzato il dito medio all’indirizzo di PC 3 ma ha negato di avere pronunciato gli epiteti “troia” e “puttana”. Tuttavia, questa negazione non ha convinto la Corte perché nemmeno in questa sede AP 1 ha saputo spiegare il perché della sua iniziale diversa versione possibilista sul tema.

Dunque, in assenza di nuovi e significativi elementi che potrebbero gettare una luce diversa sul materiale probatorio in atti, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sull’accertamento dei fatti rilevanti per l’imputazione di ingiuria ripetuta, questa Corte richiama, poiché integralmente condivise, le argomentazioni e conclusioni del primo giudice:

“ 6.

Nel caso concreto, le ingiurie attribuite a AP 1 sarebbero state proferite nei confronti degli accusatori privati in tre differenti occasioni. La prima il 14 febbraio 2014, attraverso uno scritto affisso alla porta principale dell’abitazione di PC 1 ove si legge: “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati che sei malato di nervi?”; la seconda il 24 maggio 2014, tacciando di “troie” e “puttane” PC 2 e PC 3, verso la quale sarebbe stato anche mostrato il dito medio in un gesto offensivo; la terza in una data rimasta imprecisata, mediante uno scritto ove si legge: “Hai finito di fare la stronza”, appeso alla porta dell’appartamento abitato dalle signore PC 2 e PC 3.

(…)

6.2.

Ciò posto, va quindi determinato se a AP 1 possa essere effettivamente ascritta la pronuncia di simili manifestazioni di disprezzo.

Al riguardo l’imputato ha riconosciuto di essere l’estensore delle scritte “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati se sei malato di nervi?” (verbale d’interrogatorio 9 aprile 2014, pag. 3; verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1) e “Hai finito di fare la stronza” (verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 4), mentre non ha escluso - ritenendoli anzi possibili (“Può darsi che mi è scappata una parola”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 4)

  • gli improperi “troie” e “puttane”, nonché il gesto del dito medio alzato (“può darsi si”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 6; “Può darsi che a fronte delle provocazioni io abbia mostrato il dito medio a PC 3”; verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1). Certo, in sede dibattimentale il signor AP 1 ha invece negato di essersi rivolto a PC 2 e PC 3 definendole “troie” e “puttane” (verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1):

Per quanto riguarda le ingiurie che avrei rivolto nei confronti delle signore PC 2 e PC 3, escludo di avere detto loro “troie” e “puttane”. La mia risposta come a verbale di polizia, pag. 4, riga 4, ritengo si riferisse a quanto scritto sul foglio che ho appeso, che confermo avere scritto io.

Trattasi però di una rettifica che non convince, soprattutto perché chiara la domanda cui l’imputato aveva inizialmente risposto “Può darsi che mi è scappata una parola” (vale a dire: “Secondo PC 2 mentre andava a prendere lo scooter ha gridato: ‘Puttane! Troie! Vanno in giro a fare le troie e poi vengono qui a fare cosa?’ Cosa dichiara in merito?”) e perché i termini in questione sono ben diversi da quelli dello scritto con cui ha successivamente preteso essersi confuso (vale a dire: “Hai finito di fare la stronza”).

In definitiva, tutto porta a ritenere assodato che AP 1 abbia proferito nei confronti degli accusatori privati le frasi ingiuriose che essi asseriscono e che il decreto d’accusa ha ripreso. Vuoi perché ammesse, vuoi perché - oltre a non essere state contestate dal diretto interessato, che le ha invece considerate possibili - realistiche, a fronte di quelle già espresse in forma scritta e della perdurante tensione fra le parti di cui testimoniano gli atti” (sentenza impugnata, consid. 6 e 6.2., pag 6 e 7).

  1. Sulla natura ingiuriosa
  • peraltro, evidente e nemmeno contestata dall’imputato - delle affermazioni proferite da AP 1 e sulla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 177 CP, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla lettura del consid. 6.1 della sentenza impugnata (pag. 6 e 7).
  1. Come già in prima sede, anche in appello AP 1 ha chiesto di essere assolto sostenendo, in estrema sintesi, che le sue esternazioni sono il frutto del comportamento provocatorio e ingiusto dei destinatari dei suoi epiteti.

Per quanto riguarda PC 1, egli sostiene che si tratta di una reazione ad anni di “arroganza, ribellione, provocazioni, minacce, pedinamenti, atti vandalici, ingiurie,(...) disturbi notturni, telefonate anonime,…” di cui l’AP lo avrebbe fatto oggetto.

Relativamente, invece, a PC 2 e PC 3 (madre e figlia e sue vicine di casa dal 2012 al 2015), egli ha sostenuto di avere reagito verbalmente al loro comportamento maleducato (“rumori già di primo mattino, soprattutto nelle ore notturne”) e di avere rivolto ad una di esse il dito medio alzato poiché ella ”giorni addietro, mi fece lo stesso gesto ridendomi in faccia” (cfr., per uno sviluppo di queste tesi, verb. dib. d’appello).

  1. Ricordato come le motivazioni dell’appellante potrebbero, tutt’al più e semmai, portare ad una sua esenzione da pena ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 e/o 3 CP (sulle condizioni d’applicazione, cfr, fra gli altri, DTF 117 IV 270; 109 IV 39; 83 IV 151; STF 17.12.2008 in 6B_477/2007; STF 20.12.2001 in 6S.634/2001), in concreto occorre, comunque, concludere, in armonia con il primo giudice, che esse o sono smentite dagli atti (l’atteggiamento maleducato delle due AP) oppure sono rimaste allo stadio del mero parlato, ritenuto come non vi sia nulla che possa costituire anche soltanto un indizio della bontà della tesi (che l’appellante insiste a sostenere) secondo cui PC 1 starebbe da anni angariandolo. Ma non solo. All’applicazione dei due motivi d’esenzione citati si opporrebbe, in ogni caso, sia l’assenza del presupposto dell’immediatezza della reazione sia la reiterazione di AP 1 che impedisce di considerare le ingiurie da lui proferite come irrilevanti al punto che non vi sarebbe alcun interesse pubblico a perseguirle penalmente (al riguardo, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia alla lettura del consid 6.3, a pag. 8 della sentenza impugnata).

imputazione di cui al punto 2 del DA (minaccia)

  1. Al dibattimento d’appello, AP 1, riguardo ai fatti determinanti per l’imputazione di cui al punto 2 del DA, ha dichiarato quanto segue:

“ ho effettivamente detto qualcosa del genere. Forse non proprio quelle parole lì, ma il senso era quello. Adesso non ricordo più esattamente. Il senso però era quello. Ma non l’ho fatto per minacciare, ma solo per farlo smettere di comportarsi male. Come già dichiarato in prima sede, non mi sembra di aver detto “ti brucio la casa”. Ho detto “vengo su e ti ribalto l’appartamento”, probabilmente lui ha interpretato nel senso ripreso dal DA. Ha probabilmente voluto accentuare un po’ la cosa” (cfr verb dib. d’appello, pag 2).

Quest’ammissione conferma la bontà delle considerazioni e conclusioni del primo giudice che, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv 4 CPP, vengono integralmente richiamate:

“ La minaccia attribuita a AP 1 è rappresentata dalla frase “guarda che io ti sgozzo e ti brucio l’appartamento” che egli avrebbe rivolto in data 5 marzo 2014 a PC 1. Espressosi al riguardo, l’imputato non ha negato (rispettivamente non ha escluso) di avere ventilato l’intenzione di attentare all’incolumità fisica dell’accusatore privato, senza per contro confermare (perlomeno non con la stessa chiarezza) di avergli preannunciato che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione.

Davanti alla polizia, il signor AP 1 ha segnatamente affermato che (verbale d’interrogatorio 9 aprile 2014, pag. 3):

Io rispondevo a PC 1 “quando è che mi paghi i danni che mi hai fatto?” Lui mi guardava e si metteva a ridere facendo finta di niente dicendomi “tu sei tutto matto”. Io gli rispondevo quando è che l’avrebbe finita di perseguitarmi e di farmi dei danneggiamenti al domicilio dove abito. Lui mi rispondeva che ero matto. Io a mia volta gli ho detto “prima o poi se non la finisci io ti ammazzo”. Dopo la mia affermazione sono entrato nella filiale della Banca a prelevare i soldi di cui avevo bisogno.

In sede di dibattimento, egli ha invece sostenuto che (verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 2):

Per quanto riguarda l’episodio davanti alla Banca Raiffeisen, può darsi che in un cinque minuti di raptus io abbia detto a PC 1: “guarda che ti sgozzo, mimando il gesto con la mano”. Non mi sembra di avere detto: “ti brucio l’appartamento”.

Da quanto precede

  • dall’ammissione divenuta in seguito (pur sempre) una possibilità - si reputa comprovato il fatto che AP 1 abbia prospettato il taglio della gola a PC 1, per di più accentuando simile annuncio con un gesto della mano, come riferito dall’accusatore privato in sede di querela. Non, per contro, l’incendio del suo appartamento, azione che come visto l’imputato non ha mai riconosciuto di avere delineato” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9 e 10).
  1. Che la frase “guarda che ti sgozzo” accompagnata dal gesto della mano che mima l’azione costituisca oggettivamente una minaccia grave di un danno illecito ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 CP è fuor di dubbio (per presupposti applicativi del citato disposto, cfr., fra gli altri, 106 IV 128; 99 IV 212 consid. 1a pag. 215; STF 06.10.2011 in 6B_435/2011, consid. 3.1; CCRP 12 dicembre 2007, in 17.2006.19, consid. 3a con richiami; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 180, pag. 1193 con richiami). Altrettanto fuor di dubbio è che tale frase abbia realmente spaventato il suo destinatario, avuto conto, oltre che del suo significato oggettivo, anche dell’annosa e profonda perturbazione dei rapporti fra imputato e AP e della soggettiva intensità del turbamento emotivo dimostrato dall’imputato. Infine, fuor di dubbio è anche l’aspetto soggettivo: il senso della frase proferita era chiaramente intelleggibile dall’imputato ed è pacifico che egli l’abbia detta proprio per incutere timore e spavento al suo interlocutore.

Per il resto, come già ha correttamente rilevato il primo giudice, la tesi difensiva non aiuta AP 1: essa non è provata e, quand’anche lo fosse, non osterebbe ad una sua condanna per il titolo di reato di cui all’art. 180 CP (vedi, al riguardo, sentenza impugnata, pag. 10 in fine).

  1. Sulla colpa e sulla pena sono integralmente richiamate - perché totalmente condivise - le argomentazioni e conclusioni del primo giudice: si rinvia, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 9 della sentenza impugnata (pag. 11).

  2. Le spese seguono la soccombenza.

In applicazione dell’art. 425 CPP, per tener conto della situazione finanziaria non propriamente florida del condannato (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata), la tassa di giustizia viene fissata in soli fr. 500.-.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP, 177 cpv. 1, art. 180 cpv. 1 CP, 34 segg., 42 segg., 47, 106 cpv. 2 CP, CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425, 426, 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. ripetuta ingiuria per avere, il 14 febbraio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 1 con scritto contenente la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati che sei malato di nervi” nonché per avere, il 24 maggio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 2 e PC 3 tacciandole con gli epiteti di “troie” e “puttane” e con un gesto offensivo nei confronti di PC 3 alla quale ha inoltre lasciato, in data imprecisata, un foglio con la frase “hai finito di fare la stronza”;

1.1.2. minaccia per avere, il 5 marzo 2014 a Savosa, incusso spavento o timore a PC 1, minacciandolo con la frase “guarda che io ti sgozzo”.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.- (novecento);

1.2.1.1. la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di CHF 200.- (duecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi 950.- fr. (novecentocinquanta).

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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