Incarto n. 17.2016.58
Locarno 18 maggio 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 ottobre 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 9 marzo 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 21 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con DA 1. settembre 2014, il PP ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
per avere, a __________ in data 14 febbraio 2014, offeso l’onore diPC 1, appendendo alla porta principale dell’abitazione del querelante un foglio formato A4 con la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati che sei malato di nervi”;
nonché
per avere, a __________, in data 24 maggio 2012, offeso l’onore di PC 2 e PC 3 tacciandole con gli epiteti di “troie” e “puttane”, nonché alzando il dito medio come gesto offensivo nei confronti di PC 3 e lasciando, in data imprecisata, un foglio con la frase “hai finito di fare la stronza”;
per avere, a __________ in data 5 marzo 2014, incusso spavento o timore a PC 1 minacciandolo con le parole “guarda che io ti sgozzo e ti brucio l’appartamento”;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni – nonché alla multa di fr. 300.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3) e al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 200.-.
B. A seguito dell’opposizione interposta l’8 settembre 2014 e dopo il il pubblico dibattimento celebrato il 22 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena di cui al DA, diminuendo, però, l’ammontare delle singole aliquote a fr. 30.- e l’ammontare della multa a fr. 200.-.
C. Con dichiarazione d’appello 21 marzo 2016, AP 1 ha confermato l’annuncio precedentemente e tempestivamente presentato ed ha chiesto la sua integrale assoluzione.
D. Il pubblico dibattimento d’appello - cui né il PP né gli AP hanno partecipato - è stato esperito il 17 maggio 2016.
In esso, l’imputato ha ribadito la sua richiesta di assoluzione.
Considerato
imputazioni di cui al punto 1. del DA (ingiuria ripetuta)
Dunque, in assenza di nuovi e significativi elementi che potrebbero gettare una luce diversa sul materiale probatorio in atti, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sull’accertamento dei fatti rilevanti per l’imputazione di ingiuria ripetuta, questa Corte richiama, poiché integralmente condivise, le argomentazioni e conclusioni del primo giudice:
“ 6.
Nel caso concreto, le ingiurie attribuite a AP 1 sarebbero state proferite nei confronti degli accusatori privati in tre differenti occasioni. La prima il 14 febbraio 2014, attraverso uno scritto affisso alla porta principale dell’abitazione di PC 1 ove si legge: “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati che sei malato di nervi?”; la seconda il 24 maggio 2014, tacciando di “troie” e “puttane” PC 2 e PC 3, verso la quale sarebbe stato anche mostrato il dito medio in un gesto offensivo; la terza in una data rimasta imprecisata, mediante uno scritto ove si legge: “Hai finito di fare la stronza”, appeso alla porta dell’appartamento abitato dalle signore PC 2 e PC 3.
(…)
6.2.
Ciò posto, va quindi determinato se a AP 1 possa essere effettivamente ascritta la pronuncia di simili manifestazioni di disprezzo.
Al riguardo l’imputato ha riconosciuto di essere l’estensore delle scritte “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati se sei malato di nervi?” (verbale d’interrogatorio 9 aprile 2014, pag. 3; verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1) e “Hai finito di fare la stronza” (verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 4), mentre non ha escluso - ritenendoli anzi possibili (“Può darsi che mi è scappata una parola”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 4)
Per quanto riguarda le ingiurie che avrei rivolto nei confronti delle signore PC 2 e PC 3, escludo di avere detto loro “troie” e “puttane”. La mia risposta come a verbale di polizia, pag. 4, riga 4, ritengo si riferisse a quanto scritto sul foglio che ho appeso, che confermo avere scritto io.
Trattasi però di una rettifica che non convince, soprattutto perché chiara la domanda cui l’imputato aveva inizialmente risposto “Può darsi che mi è scappata una parola” (vale a dire: “Secondo PC 2 mentre andava a prendere lo scooter ha gridato: ‘Puttane! Troie! Vanno in giro a fare le troie e poi vengono qui a fare cosa?’ Cosa dichiara in merito?”) e perché i termini in questione sono ben diversi da quelli dello scritto con cui ha successivamente preteso essersi confuso (vale a dire: “Hai finito di fare la stronza”).
In definitiva, tutto porta a ritenere assodato che AP 1 abbia proferito nei confronti degli accusatori privati le frasi ingiuriose che essi asseriscono e che il decreto d’accusa ha ripreso. Vuoi perché ammesse, vuoi perché - oltre a non essere state contestate dal diretto interessato, che le ha invece considerate possibili - realistiche, a fronte di quelle già espresse in forma scritta e della perdurante tensione fra le parti di cui testimoniano gli atti” (sentenza impugnata, consid. 6 e 6.2., pag 6 e 7).
Per quanto riguarda PC 1, egli sostiene che si tratta di una reazione ad anni di “arroganza, ribellione, provocazioni, minacce, pedinamenti, atti vandalici, ingiurie,(...) disturbi notturni, telefonate anonime,…” di cui l’AP lo avrebbe fatto oggetto.
Relativamente, invece, a PC 2 e PC 3 (madre e figlia e sue vicine di casa dal 2012 al 2015), egli ha sostenuto di avere reagito verbalmente al loro comportamento maleducato (“rumori già di primo mattino, soprattutto nelle ore notturne”) e di avere rivolto ad una di esse il dito medio alzato poiché ella ”giorni addietro, mi fece lo stesso gesto ridendomi in faccia” (cfr., per uno sviluppo di queste tesi, verb. dib. d’appello).
imputazione di cui al punto 2 del DA (minaccia)
“ ho effettivamente detto qualcosa del genere. Forse non proprio quelle parole lì, ma il senso era quello. Adesso non ricordo più esattamente. Il senso però era quello. Ma non l’ho fatto per minacciare, ma solo per farlo smettere di comportarsi male. Come già dichiarato in prima sede, non mi sembra di aver detto “ti brucio la casa”. Ho detto “vengo su e ti ribalto l’appartamento”, probabilmente lui ha interpretato nel senso ripreso dal DA. Ha probabilmente voluto accentuare un po’ la cosa” (cfr verb dib. d’appello, pag 2).
Quest’ammissione conferma la bontà delle considerazioni e conclusioni del primo giudice che, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv 4 CPP, vengono integralmente richiamate:
“ La minaccia attribuita a AP 1 è rappresentata dalla frase “guarda che io ti sgozzo e ti brucio l’appartamento” che egli avrebbe rivolto in data 5 marzo 2014 a PC 1. Espressosi al riguardo, l’imputato non ha negato (rispettivamente non ha escluso) di avere ventilato l’intenzione di attentare all’incolumità fisica dell’accusatore privato, senza per contro confermare (perlomeno non con la stessa chiarezza) di avergli preannunciato che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione.
Davanti alla polizia, il signor AP 1 ha segnatamente affermato che (verbale d’interrogatorio 9 aprile 2014, pag. 3):
Io rispondevo a PC 1 “quando è che mi paghi i danni che mi hai fatto?” Lui mi guardava e si metteva a ridere facendo finta di niente dicendomi “tu sei tutto matto”. Io gli rispondevo quando è che l’avrebbe finita di perseguitarmi e di farmi dei danneggiamenti al domicilio dove abito. Lui mi rispondeva che ero matto. Io a mia volta gli ho detto “prima o poi se non la finisci io ti ammazzo”. Dopo la mia affermazione sono entrato nella filiale della Banca a prelevare i soldi di cui avevo bisogno.
In sede di dibattimento, egli ha invece sostenuto che (verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 2):
Per quanto riguarda l’episodio davanti alla Banca Raiffeisen, può darsi che in un cinque minuti di raptus io abbia detto a PC 1: “guarda che ti sgozzo, mimando il gesto con la mano”. Non mi sembra di avere detto: “ti brucio l’appartamento”.
Da quanto precede
Per il resto, come già ha correttamente rilevato il primo giudice, la tesi difensiva non aiuta AP 1: essa non è provata e, quand’anche lo fosse, non osterebbe ad una sua condanna per il titolo di reato di cui all’art. 180 CP (vedi, al riguardo, sentenza impugnata, pag. 10 in fine).
Sulla colpa e sulla pena sono integralmente richiamate - perché totalmente condivise - le argomentazioni e conclusioni del primo giudice: si rinvia, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 9 della sentenza impugnata (pag. 11).
Le spese seguono la soccombenza.
In applicazione dell’art. 425 CPP, per tener conto della situazione finanziaria non propriamente florida del condannato (cfr. consid. 1 della sentenza impugnata), la tassa di giustizia viene fissata in soli fr. 500.-.
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP, 177 cpv. 1, art. 180 cpv. 1 CP, 34 segg., 42 segg., 47, 106 cpv. 2 CP, CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425, 426, 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuta ingiuria per avere, il 14 febbraio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 1 con scritto contenente la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati che sei malato di nervi” nonché per avere, il 24 maggio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 2 e PC 3 tacciandole con gli epiteti di “troie” e “puttane” e con un gesto offensivo nei confronti di PC 3 alla quale ha inoltre lasciato, in data imprecisata, un foglio con la frase “hai finito di fare la stronza”;
1.1.2. minaccia per avere, il 5 marzo 2014 a Savosa, incusso spavento o timore a PC 1, minacciandolo con la frase “guarda che io ti sgozzo”.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 900.- (novecento);
1.2.1.1. la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di CHF 200.- (duecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi 950.- fr. (novecentocinquanta).
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.