Incarto n. 17.2016.39+40 17.2016.110+112

Locarno 28 giugno 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 1. dicembre 2015 e confermato con dichiarazione d’appello 26 febbraio 2016 da

PP 1

e con annuncio del 3 dicembre 2015 e confermato con dichiarazione d’appello 16 marzo 2016 da

PC 1 (AP) rappr. dall’avv. RC 1

contro la sentenza emanata il 24 novembre 2015 (motivazione scritta intimata il 24 febbraio 2016) dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

IM 1

rappr. DI 1

esaminati gli atti;

ritenuto

ritenuto che: A. Con decreto di accusa DA 200/2015 del 26 gennaio 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:

  • diffamazione

per avere, il 14 luglio 2014 a __________,

incolpato o perlomeno resa sospetta PC 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione,

e meglio, per avere trasmesso una missiva al Municipio di ________, al Dipartimento del Territorio e al Dipartimento Istituzioni, gettando il sospetto, infondato, che all’interno dello studio estetico in Via __________ di __________, gestito da PC 1, si esercitasse la prostituzione,

segnatamente scrivendo di proprio pugno le seguenti affermazioni:

“(…)4. Sospetto di utilizzo improprio dei vani destinati allo studio di estetica.

4.1 I proprietari dello stabile, motivando la domanda di cambiamento di destinazione da appartamento a studio di estetica con lo scritto del 5 agosto 2015, esplicitamente indicavano all’autorità che l’utilizzo improprio dei vani destinati allo studio di estetica non poteva essere sottovalutato, indicando testualmente: “…Per dissipare ogni eventuale dubbio ci teniamo a precisare che a livello di contratto di affitto si proibisce esplicitamente ogni attività legata alla prostituzione e/o simili (il grassetto è mio)”.

4.2 Il sottoscritto, residente nell’immediato vicinato, costata giornalmente che lo studio di estetica non ha una frequentazione “normale” per tale tipo di attività negli orari di lavoro ricorrenti, (l’accesso allo studio è posto sul fronte stradale, ben visibile). Di fatto appare come uno studio senza apparente fruizioni di clienti per trattamenti di estetica.(…)

PQM si chiede (…)

B. Di attivare i preposti Servizi per un appropriato controllo ai sensi delle leggi che regolano l’esercizio della prostituzione. Legge sull’esercizio della prostituzione (del 25 giugno 2001), luoghi vietati all’esercizio della prostituzione art. 1 e segg.” (lettera del 14 giugno 2014, pag. 2).

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 900.- e al pagamento della tassa di giustizia pari a fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

Inoltre, non revocando il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'550.-, decisa nei suoi confronti dalla Pretura penale il 24 maggio 2013, ne ha prolungato il periodo di prova di 1 anno.

IM 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 5 febbraio 2015.

Il 10 febbraio 2015, il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa DA 200/2015 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 24 novembre 2015, il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1, assegnandogli un’indennità di fr. 2'000.- e ponendo a carico dello Stato tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 600.-.

C. Con scritti 1° dicembre, rispettivamente 3 dicembre 2015, il procuratore pubblico e l’accusatrice privata PC 1 hanno presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, il procuratore pubblico ha, il 26 febbraio 2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando la condanna dell’imputato a conferma del DA 200/2015. Altrettanto ha fatto l’accusatrice privata, con scritto 16 marzo 2016, postulando inoltre che l’imputato sia condannato a indennizzarla per le spese di patrocinio sostenute per la procedura di primo grado e per la procedura di appello, nonché per il torto morale subito, con il pagamento di un’indennità di fr. 2'000.-.

D. In data 17 marzo 2016, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti delle dichiarazioni d’appello e, visto l’accordo delle parti alla trattazione degli appelli in procedura scritta, ha assegnato agli appellanti un termine di 20 giorni per presentare le rispettive motivazioni.

E. Il procuratore pubblico ha presentato la motivazione scritta di appello il 5 aprile 2016, l’accusatrice privata il 7 aprile 2016.

F. Il giudice della Pretura penale, con scritto 19 aprile 2016 si è rimesso al giudizio di questa Corte.

G. Con scritto 2 maggio 2016, IM 1 ha presentato le sue osservazioni alle motivazioni scritte di appello, postulando la reiezione di entrambi gli appelli e il riconoscimento in suo favore di un’indennità ex art. 429 CP di complessivi fr. 6'000.-, già comprensivi dell’indennità stabilita dal primo giudice.

Sull’istanza d’indennizzo ex art. 433 CPP e per riparazione del torto morale, presentata dall’AP in data 6 giugno 2016 e intimatagli da questa Corte il 9 giugno 2016, IM 1 non ha preso, invece, alcuna posizione.

ritenuto

in fatto: 1. Giusta l’art. 173 CP cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Il colpevole è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).

Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.1; STF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1).

Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27 consid. 2c; DTF 92 IV 94 consid. 4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 consid. 4), a meno che non sia assimilabile ai cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 consid.2a; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 43-47 vor Art. 173 StGB; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag. 588 seg. n. 35 seg. ). Un fatto, al contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 consid. 3 con riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii dottrinali).

Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima - o il terzo che ne ha effettivamente preso conoscenza - le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53 consid. 1a; DTF 119 IV 44 consid. 2a; DTF 103 IV 22 consid. 7; STF 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag. 591 n. 46; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 28 segg. vor Art. 173 StGB). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate prese ognuna a sé stante, bensì in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 53 consid. 1e; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 30 seg. vor Art. 173 StGB; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag. 590 n. 42 con richiami di giurisprudenza).

Giusta l’art. 173 cifra 1 CP, non è punibile soltanto chi incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, bensì lo è anche chi divulga tale incolpazione o sospetto. Anche la semplice citazione con menzione della fonte è, dunque, in quanto divulgazione, punibile ai sensi del citato disposto (DTF 118 IV 153 consid. 4a; DTF 82 IV 71 consid. 3; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 4 ad art. 173 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag.589 seg. n. 38).

L’allegazione deve essere formulata all’indirizzo di un “terzo”. Sono "terzi" ai sensi dell'art. 173 CP, in particolare, anche le autorità, sia amministrative sia giudiziarie (DTF 103 IV 22 consid. 7; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 7 ad art. 173 CP Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 5 ad art. 173 CP).

Poco importa che il terzo creda effettivamente o no all’allegazione o che, in particolare trattandosi di un’autorità, disponga dei mezzi per appurare se l’allegazione corrisponda o no al vero. Decisivo è che l’allegazione sia atta a ledere l’onore della persona cui essa si riferisce (DTF 103 IV 22 consid. 7; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag.591 seg. n. 46).

Dal punto di vista soggettivo, l’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante e alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, ossia che l’autore abbia voluto ferire od offendere la persona toccata, bastando che egli fosse consapevole del fatto che le sue affermazioni sono atte a nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 9 segg. ad art. 173 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag.591 seg. n. 48segg.).

  1. Giusta l’art 173 cifra 2 e 3 CP, il colpevole non incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (cifra 2). Egli, tuttavia, non è ammesso alla prova liberatoria ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia (cifra 3).

Perché l’ammissione dell’autore alla prova liberatoria sia negata, i due requisiti - mancato interesse pubblico o altro motivo sufficiente, da un lato, e prevalente intenzione di fare della maldicenza, dall’altro - devono, quindi, ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2).

Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova liberatoria sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 112 consid. 3.1; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 29 ad art. 173 CP).

La prova della verità incombe all’imputato, senza che con ciò sia violato il principio "in dubio pro reo" (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 14 ad art. 173 CP e rif.), richiede la dimostrazione che l'incolpazione lesiva dell'onore corrispondeva nella sostanza alla realtà dei fatti (DTF 102 IV 176 consid. 3b seg.) e può basarsi anche su elementi emersi posteriormente (DTF 106 IV 115 consid. 2a).

La prova della buona fede presuppone, invece, che il colpevole abbia avuto serie ragioni di credere veri, in buona fede, i fatti allegati o di sospettare il querelante del fatto disonorevole e dimostri quindi non solo di esserne stato convinto prima di accusarlo o di renderlo sospetto, ma di aver anche compiuto i passi che si potevano esigere da lui per controllare previamente la veridicità delle sue allegazioni o la fondatezza dei suoi sospetti, usando la prudenza dettata dalle circostanze (fra cui l'importanza dell'interesse in gioco, la verosimiglianza o meno dell’accusa, la sua gravità, la diffusione datane) e dalle sue condizioni personali (DTF 124 IV 149 consid. 3b; DTF 116 IV 205 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag. 596 seg. n. 75 segg.; Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 17 segg. ad art. 173 CP).

In particolare, se è vero che, nel caso di denunce e altre simili segnalazioni indirizzate ad un’autorità, che a sua volta potrà procedere ad un controllo neutrale ed approfondito, è generalmente ammesso che l’autore ha un interesse giustificato ad agire e che, quindi, le esigenze poste al suo dovere di informazione e di verifica saranno minori, ciò non significa, tuttavia, che per il solo fatto di rivolgersi ad un’autorità egli rimanga in ogni caso impunito. Al contrario, egli dovrà comunque dimostrare di aver adempiuto le pur ridotte esigenze poste al suo dovere di informarsi e, così, di aver avuto seri motivi per le accuse o i sospetti formulati (DTF 116 IV 205 consid. 3b con rif. a DTF 103 IV 22 consid. 7; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag. 597 seg. n. 79; Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 19 ad art. 173 CP).

La prova della buona fede, al contrario della prova della verità, può basarsi soltanto su elementi che erano già conosciuti all’autore al momento delle sue allegazioni (Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 20 ad art. 173 con rif.).

  1. In primo luogo, che il fatto di accusare o rendere sospetta una persona di esercitare, per di più in modo illecito, la prostituzione sia lesivo dell’onore e della reputazione di tale persona è indubbio (cfr. Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 22 vor Art. 173 StGB; DTF 92 IV 115 consid. 2), né è qui contestato. La questione, quindi, non va approfondita ulteriormente.

  2. L’imputato, seguito dal primo giudice (sentenza impugnata consid. 6), sostiene in sostanza di non aver avuto l’intenzione di offendere la querelante, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che egli ha inviato lo scritto 14 luglio 2014 (in AI 4) a tre autorità (il Municipio di __________, il Dipartimento del territorio e il Dipartimento delle istituzioni) e che detto scritto vertesse, a suo dire, “essenzialmente sull’attività relativa all’esercizio pubblico Bar __________” (osservazioni 2 maggio 2016 dell’imputato, doc. X, pag. 7). Ma l’imputato contesta anche la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato affermando che dal suo scritto non si potrebbe desumere né che egli abbia sostenuto che nello studio estetico della querelante si esercitasse la prostituzione, né che abbia rivolto i suoi sospetti proprio contro la querelante (osservazioni 2 maggio 2016 dell’imputato, doc. X, pag. 7).

Tali argomentazioni non sono condivise da questa Corte, per le seguenti considerazioni.

4.1. Dal punto di vista oggettivo, l’imputato dedica il punto 4 del suo scritto 14 luglio 2014 pressoché interamente (punti 4.1 e 4.2) allo studio di estetica della querelante. Egli rende chiaro sin dal titolo (punto 4) che i suoi sospetti di utilizzo improprio si riferiscono allo studio di estetica e non ad altri locali.

4.1.1. Al punto 4.1, l’imputato non si limita ad estrapolare una frase dalla domanda di cambiamento di destinazione 5 agosto 2005, evidenziandone in grassetto il riferimento alla proibizione contrattuale di ogni attività legata alla prostituzione, ma vi antepone anche una sua premessa secondo cui i proprietari dello stabile “esplicitamente indicavano all’autorità che l’utilizzo improprio dei vani destinati allo studio di estetica non poteva essere sottovalutato”.

Ora, si rileva dapprima che tale intenzione non è riscontrabile nello scritto dei proprietari (domanda di cambiamento di destinazione 5 agosto 2005, all. 3 a opposizione 5 febbraio 2015 al DA 200/2015), i quali stavano semplicemente fornendo all’autorità le informazioni secondo loro necessarie ad un accoglimento il meno problematico possibile della domanda di cambiamento di destinazione. Tuttavia, visto che un lettore medio non prevenuto non avrà a disposizione la domanda di cambiamento di destinazione citata dall’imputato ma si baserà solo sul testo da lui redatto, si fa qui astrazione del fatto che egli sta in realtà attribuendo un sospetto suo ai redattori dello scritto da lui citato. Di ciò si terrà conto in seguito, nell’ambito della valutazione della prova della buona fede.

Ciò detto, risulta evidente che, così facendo, l’imputato ha messo in chiara relazione il sospetto utilizzo improprio dei locali dello studio di estetica con l’esercizio della prostituzione e che un lettore non prevenuto sarà indubitabilmente portato ad identificare, univocamente, utilizzo improprio dei locali con esercizio della prostituzione. Già solo dal titolo di cui al punto 4 e dal punto 4.1 dello scritto, dunque, il senso che si impone al lettore è quello del sospetto che nei locali dello studio di estetica si eserciti la prostituzione.

E poco importa che tale sospetto sia stato concepito dall’imputato o che questi lo abbia ripreso da altra fonte e che, quindi, lo abbia soltanto divulgato. Come si è visto (cfr. supra, consid. 1), neppure la citazione della fonte impedisce la realizzazione dell’infrazione.

4.1.2. Al punto 4.2, poi, l’imputato asserisce di aver constatato una frequentazione non “normale” dello studio di estetica e che esso apparirebbe “come uno studio senza apparente fruizion[e] di clienti per trattamenti di estetica”. Con la menzione di quelli che sono, almeno in parte, i motivi - della cui validità si dirà in seguito, nell’ambito della prova della buonafede - del sospetto già espresso ai punti precedenti, l’imputato concretizza ulteriormente tale sospetto e ne rafforza la relazione con lo studio di estetica.

Anche il punto B del petitum, con cui l’imputato chiede “di attivare i preposti Servizi per un appropriato controllo ai sensi delle leggi che regolano l’esercizio della prostituzione. Legge sull’esercizio della prostituzione (del 25 giugno 2001), luoghi vietati all’esercizio della prostituzione art. 1 e segg.”, contribuisce a corroborare il senso generale dello scritto, esplicitando ulteriormente, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che il sospetto espresso dall’imputato riguarda proprio l’esercizio illecito della prostituzione.

4.1.3. Il fatto di non aver espressamente nominato l’AP PC 1 in nulla giova all’imputato. È, infatti, sufficiente che ella fosse riconoscibile, come effettivamente era, in quanto titolare dello studio di estetica (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed. 2010, pag. 589 n. 39 con riferimenti alla giurisprudenza).

4.1.4. Ritenuto, infine, che, secondo dottrina e giurisprudenza (cfr. supra, consid. 1), non vi è motivo di non considerare le autorità alle quali l’imputato ha inviato il suo scritto come dei terzi ai sensi dell’art. 173 CP, la conclusione che si impone è che i presupposti oggettivi del reato ascritto all’imputato sono adempiuti.

4.2. Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, l’argomentazione secondo cui l’imputato ha agito senza l’intento di offendere la querelante, ossia senza “animus iniurandi”, non è rilevante. Per la realizzazione del reato di diffamazione, infatti, non è richiesto l’adempimento di questo particolare presupposto soggettivo (cfr. supra, consid. 1).

Visto il tenore del suo scritto e l’invio dello stesso a tre autorità, non si può non concludere che l’imputato fosse - o che, per lo meno, dovesse essere - consapevole del fatto che esso era atto a ledere la querelante nella sua reputazione e che il suo contenuto era da lui stato messo a conoscenza di terzi. Ciò che è sufficiente a ritenere adempiuti anche i presupposti soggettivi dell’infrazione.

  1. Accertata la realizzazione dei presupposti del reato di diffamazione, va ancora esaminato se l’imputato sia ammissibile alla prova liberatoria (art. 173 cifra 3 CP) e, in caso di risposta affermativa, se tale prova possa considerarsi riuscita (art. 173 cifra 2 CP).

5.1. Ritenuto come la prova della verità non entri in considerazione, essendo pacifico e incontestato che il sospetto espresso dall’imputato è infondato, egli va ammesso, invece, alla prova della buona fede. Le due condizioni cumulative necessarie all’esclusione dalla prova liberatoria - che l’agire dell’imputato non fosse giustificato dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, da un lato, e che egli abbia agito prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, dall’altro - non sono, infatti, realizzate.

5.2. Perché la prova liberatoria possa considerarsi riuscita, la buona fede non è sufficiente. L’imputato, che ha reso sospetta la querelante di esercitare la prostituzione, deve provare di aver avuto seri motivi di concepire, in buona fede, tale sospetto. In altre parole, egli deve dimostrare di aver compiuto i passi che da lui si potevano esigere, secondo le circostanze e le sue condizioni personali, per verificare la fondatezza del suo sospetto. L’onere della prova incombe a lui. Se è vero che egli ha agito comunicando con delle autorità, nell’ambito di uno scritto assimilabile a una denuncia, e che le esigenze poste al suo dovere di verifica erano perciò ridotte, questa circostanza non conduce, tuttavia, all’azzeramento di qualsiasi obbligo di diligenza nel verificare i motivi del sospetto. Al contrario, egli deve dimostrare che tali esigenze, pur ridotte, sono state da lui adempiute.

Ora, l’imputato si limita ad affermare che non si poteva esigere alcuna ulteriore verifica rispetto a quanto da lui già fatto, in particolare riguardo alle questioni di carattere edilizio concernenti l’esercizio pubblico sottostante, e che fondamentale per la nascita del sospetto è stata la sua presa di conoscenza della domanda di cambiamento di destinazione 5 agosto 2005. Questa tesi non si può seguire.

Da un lato, l’imputato, nella sua citazione, ha in buona parte travisato il senso della domanda di cambiamento di destinazione 5 agosto 2005, come già visto in precedenza (cfr. supra consid. 4.1.1), e la responsabilità della comprensione e della resa del testo citato incombe a lui, anche se se ne ammette la buona fede. D’altro canto, il fatto che la domanda di cambiamento di destinazione risalga a una decina di anni prima dei fatti, contrariamente a quanto da lui sostenuto, è rilevante. Tale distanza temporale affievolisce ulteriormente la portata dello scritto citato come motivo di sospetto, tanto più che lo stesso imputato ha dichiarato, in sede di interrogatorio di polizia, di non ritenere che nello studio di estetica si pratichi la prostituzione e di non aver mai notato niente di anormale dal 2005 al 2014, momento in cui pone erroneamente l’inizio dell’attività dello studio di estetica (PS IM 1 05.11.2014, all. 2 RPG, pag. 3; cfr. PS PC 1 29.08.2014, all. 1 RPG, pag. 2, dove l’AP dichiara di essere titolare dello studio da 9 anni). Nella domanda di cambiamento di destinazione 5 agosto 2005 non si può scorgere, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, un valido motivo perché questi potesse ritenere fondato il sospetto espresso.

Neppure le “constatazioni” di cui al punto 4.2 dello scritto dell’imputato costituiscono dei motivi validi. Si tratta, infatti, di un vago raffronto tra quanto lui asserisce aver constatato riguardo alla clientela dello studio e sue considerazioni personali su come secondo lui dovrebbe essere la “clientela normale” di un tale studio di estetica. Concetto da lui esplicitato in occasione del verbale di polizia, in cui, richiesto di spiegare il senso della 2a frase del punto 4.2 del suo scritto, dichiara:

“Rispondo che con questa frase intendevo far notare che nell’orario normale di esercizio, fra le 09:00 e le 18:00, la movimentazione per me normale, è un ritmo del quarto d’ora o mezz’ora a cliente. Ciò che non ho costatato nel periodo di osservazione. […]” (PS IM 1 05.11.2014, all. 2 RPG, pag. 4)

È dunque palese come queste considerazioni siano state dettate da ignoranza riguardo all’effettiva attività svolta in uno studio di estetista, ignoranza cui l’imputato avrebbe potuto agevolmente ovviare con poche ed accessibili informazioni. Questa Corte ritiene che un tale, assai limitato, dovere di informarsi fosse esigibile dall’imputato, anche se egli ha comunicato il suo sospetto a delle autorità.

Da quanto precede discende che l’imputato non aveva seri motivi, ai sensi dell’art. 173 cifra 2 CP, di considerare fondato, in buona fede, il sospetto che nello studio dell’AP si esercitasse la prostituzione e che la prova liberatoria della buona fede è, pertanto, fallita.

Di conseguenza, gli appelli del PP e dell’AP vanno accolti relativamente al punto della colpevolezza e l’imputato va dichiarato autore colpevole di diffamazione.

  1. Per quanto riguarda la pena, sia il PP che l’AP chiedono la conferma del DA 200/2015 del 26 gennaio 2015, ovvero che l’imputato sia condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 900.-.

Non potendo l’AP avanzare richieste sulla commisurazione della pena (art. 382 cpv. 2 CPP; cfr. Hauri/Venetz, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 17 seg. ad art. 346 CPP), il suo appello è, su questo punto, inammissibile.

Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), si deve tenere conto, a favore dell’imputato, del fatto che ha agito con l’intenzione di contribuire alla tutela dell’ordine pubblico. D’altro canto, va anche considerato che si tratta di una recidiva e che egli avrebbe facilmente potuto, con poche e semplici verifiche, evitare di incorrere nella commissione del reato.

Tutto ciò considerato, appare adeguato ridurre la pena pecuniaria proposta dal PP a 20 aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-, pena sospesa condizionalmente, ritenuta la recidiva, per un periodo di prova di 3 anni. Anche la multa proposta dal PP viene ridotta, di conseguenza, a fr. 600.-.

L’imputato era già stato condannato in data 24 maggio 2013, per diffamazione, a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'550.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di una multa di fr. 500.-. Nonostante il reato oggetto del presente procedimento sia stato commesso ancora durante il periodo di prova, appare condivisibile, non essendo riscontrabile un rischio di recidiva sensibilmente aumentato, la proposta di cui al punto 5 del DA, secondo cui il beneficio della condizionale non va revocato, ma occorre prolungare di 1 anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).

Indennità ex art 429 CPP

  1. Vista la sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1 va, necessariamente, respinta.

Istanza di risarcimento del torto morale presentata dall’AP

  1. Per quanto riguarda, invece, l’indennizzo di fr. 2'000.- per torto morale, l’istanza presentata dall’AP non può essere accolta, non essendo stata da lei dimostrata la gravità della lesione della personalità subita.

Tasse, spese

  1. Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, di fr. 600.-, sono posti a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Ritenuto come l’imputato non abbia ragione di trovarsi, sulle spese, in una posizione più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l’esito del presente procedimento fosse stato raggiunto già con la procedura di primo grado, gli oneri processuali relativi all’appello del PP, di complessivi fr. 600.-, sono posti a carico dello Stato. Altrettanto ne è di quelli relativi all’appello dell’AP PC 1, di complessivi fr. 600.-.

Istanza di indennizzo ex art. 433 CPP

  1. Per quanto riguarda l’istanza di indennizzo ex art. 433 CPP presentata dall’AP, la nota d’onorario prodotta dall’avv. RC 1 è ammessa così come esposta.

L’imputato va condannato, in applicazione dell’art 433 cpv. 1 CPP, a rifonderne all’AP la parte relativa alla procedura di primo grado, mentre la parte relativa alla procedura di appello, per ragioni analoghe a quelle esposte al consid. 9, va posta a carico dello Stato.

Relativamente alla procedura di primo grado vengono considerati onorari per fr. 5'721.- (corrispondenti a 1'373 min. alla tariffa oraria di fr. 250.-), la metà delle spese fr. 397.50 e altri disborsi per fr. 29, oltre IVA di fr. 489.50.

Relativamente alla procedura di appello vengono considerati onorari per fr. 1'796.- (corrispondenti a 431 min. alla tariffa oraria di fr. 250.-), la metà delle spese fr. 397.50 e altri disborsi per fr. 24, oltre IVA di fr. 175.50.

IM 1 va, dunque, condannato a rifondere fr. 6'637.- (IVA inclusa) all’AP a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio da lei sostenute per la procedura di primo grado, mentre un’indennità di fr. 2'393.- sarà corrisposta all’AP dallo Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 9, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP;

34 segg., 42 segg., 47 segg., 106, 173 CP

29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, l’art. 428 cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

  2. L’appello dell’accusatrice privata PC 1 è parzialmente accolto.

  3. Di conseguenza:

3.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di diffamazione per avere, il 14 luglio 2014 a __________, incolpato o perlomeno reso sospetta PC 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione, e meglio, per i fatti indicati nel DA 200/2015 del 26 gennaio 2015.

3.2. IM 1 è condannato:

3.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.- (tremila);

3.2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

3.2.2. alla multa di fr. 600.00 (seicento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni;

3.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) per il procedimento di primo grado.

3.2.4. al pagamento all’accusatrice privata PC 1, a titolo di indennità per le spese di patrocinio, di fr. 6'637.- per il procedimento di primo grado.

  1. Non è revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'550.- (duemilacinquecentocinquanta), pronunciata dalla Pretura penale il 24 maggio 2013 nei confronti di IM 1, ma ne è prolungato il periodo di prova di un (1) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

  2. L’istanza di indennizzo per torto morale dell’accusatrice privata è respinta.

  3. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1 è respinta.

  4. Gli oneri processuali relativi all’appello dell’accusatrice privata PC 1, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 400.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla stessa fr. 2'393.- a titolo di indennità per le spese di patrocinio sostenute per la procedura di appello.

  1. Gli oneri processuali relativi all’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 400.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti a carico a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2016.39
Entscheidungsdatum
28.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026