Incarto n. 17.2016.35
Locarno 20 giugno 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 1. febbraio 2016 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 gennaio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 33893/406 del 25 settembre 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti avvenuti a __________ il 19 agosto 2015:
“ Alla guida della vettura __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata” e, onde accedere ad un piazzale posto a sinistra della careggiata, si spostava a sinistra della linea di sicurezza ivi demarcata, superava il primo veicolo della fila fermo al semaforo, ostacolando la circolazione sopraggiungente regolarmente in senso inverso e in particolar modo i primi veicoli della fila che incorrevano in un incidente”.
L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr. 350.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 180.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 20 gennaio 2016, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione (sostituendo l’espressione “superava il primo veicolo” con quella “accostato il primo veicolo”) e la pena contenute nel decreto d’accusa. Le tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 630.- sono state accollate al condannato.
C. Con scritto 1° febbraio 2016, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 17 marzo 2016, con dichiarazione scritta d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione, ha protestato tasse, spese e ripetibili e ha chiesto l’esperimento di un sopralluogo.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 18 marzo 2016, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Con scritto 11 aprile 2016, l’appellante ha comunicato alla scrivente Corte che le sue motivazioni “erano già state trasmesse con la dichiarazione d’appello”. Nel medesimo scritto egli ha ribadito la richiesta di esperire un sopralluogo.
E. Con scritti 13, rispettivamente 14, aprile 2016, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
b) L’art. 26 LCStr prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Per l’art. 36 cpv. 3 LCStr, prima di voltare a sinistra, la precedenza dev’essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. La manovra di svolta a sinistra può essere operata solo se la visuale è sufficientemente ampia da poter escludere qualsiasi fonte di pericolo (DTF 84 IV 115, cfr. anche Giger, SVG Kommentar, 8a edizione, Zurigo 2014, ad art. 36 n. 28).
Risultanze dell’inchiesta
Alle 17’20 del 19 agosto 2015, si verificava un incidente della circolazione a __________, in Via __________, su un tratto di strada dove - a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata - il traffico è regolato, a fasi alterne, da un impianto semaforico. __________ - ottenuta luce verde dal semaforo posto sulla sua corsia - percorreva, alla guida del suo veicolo, Via __________ in direzione di __________. Giunto all’altezza del semaforo che regolava il traffico inverso (commutato sul rosso), egli si è improvvisamente trovato dinanzi, sulla corsia di contromano, il veicolo condotto da AP 1 che lo ha costretto ad una frenata d’emergenza. La vettura di __________ veniva quindi tamponata dal motoveicolo che la seguiva, condotto da __________. Quest’ultimo rovinava a terra, riportando ferite leggere (cfr. verbali __________ e __________ allegati all’AI 1).
Sui fatti qui in esame, AP 1 ha dichiarato:
“il giorno in questione sono partito dal mio domicilio di __________ ed ero diretto a __________ presso i posteggi FLP in adiacenza alla fermata del trenino. Giunto su Via __________ in direzione di __________, altezza impianto semaforico sottopasso FLP, viaggiavo dietro ad un furgone, tipo giardinieri di colore bianco, il quale si è arrestato al segnale luminoso rosso. A quel punto, visto che il posteggio che dovevo raggiungere si trovava a sinistra rispetto il mio senso di marcia ho inserito l'indicatore di direzione e ho svoltato per accedere alla stradina che porta al posteggio. In quel momento notavo una macchina che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. La macchina si fermava e io continuavo la svolta. Una volta posteggiato notavo che la vettura vista in precedenza era ancora ferma. A quel punto mi recavo sul luogo e notavo che vi era stato un incidente di tamponamento, tra la citata vettura ed un motociclista che seguiva. Subito l'automobilista e il motociclista mi comunicavano che l'impatto era avvenuto a causa della mia manovra. (…) L'agente interrogante mi fa prendere atto che nel tratto di strada da me percorso vi è una linea di sicurezza che io ho oltrepassato. Cosa ha da dire in merito? R: Ammetto di aver oltrepassato la linea di sicurezza per immettermi nel posteggio. D: Ha prima dichiarato che viaggiava dietro ad un furgoncino da giardinieri, quest'ultimo si è fermato all'impianto semaforico. Lei ha dovuto sorpassarlo per poter entrare nei posteggi a sinistra rispetto il suo senso di marcia? R: Si in un primo momento ho iniziato la manovra di sorpasso ed arrivato all'altezza del medesimo furgone ho avuto la possibilità di entrare nei posteggi. Voglio specificare che non ho effettuato un sorpasso completo del mezzo che mi precedeva”
(cfr. verbale AP 1 21 agosto 2015, allegato all’AI 1, pag. 2-3).
Giudizio di primo grado
Dinanzi al pretore, AP 1 ha, nella sostanza, confermato la propria versione dei fatti, precisando tuttavia che la linea continua longitudinale non era “molto visibile sul campo stradale” e che nel punto dove aveva svoltato “non era percepibile” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo grado).
Nel giudizio impugnato, il presidente della Pretura penale ha innanzitutto accertato - sulla scorta delle foto contenute nel Rapporto di polizia - che la linea longitudinale “benché sbiadita - soprattutto nella parte precedente la linea d’arresto - era visibile” e che, pertanto, avendo l’imputato ammesso di averla oltrepassata, il rimprovero mossogli con il DA era pertinente (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 4-5). Il primo giudice ha poi ancora ritenuto, sempre sulla base delle foto in atti, che, “per eseguire a velocità normale, senza “tagliare” la curva, la manovra di svolta a sinistra eseguita dall’imputato si deve per forza di cose procedere oltre la linea di arresto”. Pertanto - ha spiegato - egli “non ha ossequiato la luce rossa del segnale luminoso che gli imponeva di fermarsi e di non oltrepassare quella linea” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 5). Il primo giudice ha infine rilevato che, spostandosi sulla corsia di contromano, l’imputato è stato di pericolo e di ostacolo per gli altri utenti della strada che provenivano in senso inverso e godevano del diritto di precedenza, violando in tal modo gli art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr. Al riguardo il pretore ha in particolare ritenuto:
“Non si può poi non rilevare che l’imputato ha fatto uso della corsia di contromano in un punto e in un momento che si devono definire “critici”. Per quanto concerne il punto la visuale non era certo ottimale. A mente del difensore la medesima era di una trentina di metri e quindi sufficiente tenuto conto della velocità massima consentita di 30 Km/h. Questa tesi non può essere condivisa. Il ragionamento del legale si fonda sulla fotografia n. 3 allegata al rapporto di polizia, che è stata scattata al centro della carreggiata all’altezza della linea di arresto. Non si tratta all’evidenza della visuale che ha chi si trova incolonnato sulla parte destra della strada come lo era l’imputato. Da quella posizione lo spazio visibile, come si può notare dalle foto aeree, si spinge poco oltre il punto in cui è situato il semaforo. Non si ha assolutamente visibilità oltre la curva a destra. Questo a maggior ragione quando – come in casu leggendo le dichiarazioni dell’imputato medesimo – in testa alla colonna ferma vi è un furgone, ciò che induce a ritenere che la visuale sia ulteriormente compromessa. Anche il momento scelto per lo spostamento a sinistra non era certo ideale. L’impianto semaforico indicava luce rossa, tant’è che già il veicolo che precedeva quello di AP 1 aveva dovuto fermarsi. Ciò significa che per chi proveniva dalla direzione contraria la via era libera. L’imputato doveva quindi attendersi che da un momento all’altro sarebbe sbucato qualcuno, soprattutto in quell’orario di traffico intenso” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 5).
Ciò posto, il pretore ha condannato AP 1 alla multa di fr. 350.-, così come proposto dal PP (cfr. sentenza impugnata, consid. 12 pag. 6).
Appello
Si osserva preliminarmente che la richiesta dell’appellante di esperire un sopralluogo sul luogo dell’incidente - formulata per la prima volta in questa sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - dev’essere respinta. L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).
Nel suo gravame (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2-3), AP 1 sostiene che:
egli non ha superato né la linea semaforica perpendicolare alla direzione di marcia, né l’impianto semaforico indicante luce rossa, ma ha svoltato a sinistra prima di questi due punti;
come risulta dalle foto prodotte in Pretura penale la linea di sicurezza “è talmente sbiadita da essere invisibile” per cui “se dal profilo formale” essa è stata “prevista e dipinta sull’asfalto”, allo stato attuale “non può essere ritenuta sufficiente”;
egli non è responsabile dello scontro che ha coinvolto i veicoli di __________ e di __________, ritenuto che “il tutto è solo dovuto alla velocità, mancata distanza e/o imperizia di colui che ha tamponato”.
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
Nella misura in cui sostiene di avere svoltato a sinistra prima della linea d’arresto del semaforo, AP 1 si limita a riproporre la propria versione dei fatti, senza spiegare perché l’accertamento pretorile secondo cui egli aveva “per forza di cose” oltrepassato la linea d’arresto (conclusione dedotta da un esame della situazione dei luoghi operato sulla scorta delle foto in atti) sarebbe arbitrario. Impropriamente motivato, il gravame su questo punto va pertanto dichiarato irricevibile.
Per quanto concerne, poi, il superamento della linea di sicurezza, questa Corte ritiene che l’accertamento del primo giudice secondo cui detta linea “benché sbiadita (…) era visibile” è - con riferimento a quanto deducibile dalle foto contenute nel Rapporto di polizia (cfr. in part. le foto 2 e 5 allegate all’AI 1 e quelle aeree estrapolate da googlemaps.ch e allegate al verbale del dibattimento) - del tutto sostenibile. Nessuna conclusione contraria permettono, in particolare, le foto prodotte dall’imputato in Pretura penale, che - oltretutto
Ritenuto quanto precede, AP 1 si è reso colpevole del reato di infrazione alla LCStr ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 3 LCStr nonché 68 cpv. 1bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a e 75 cpv. 1 OSStr.
Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che eventuali infrazioni alla LCStr commesse dal motociclista (evocate dall’appellante nel suo gravame) sono irrilevanti per il presente giudizio, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).
Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 350.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 3, 90 cpv. 1 LCStr
68 cpv. 1bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a, 75 cpv. 1 OSStr, 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per non avere, il 19 agosto 2015 a __________, alla guida della vettura __________, osservato una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata” e, onde accedere ad un piazzale posto a sinistra della carreggiata, essersi spostato a sinistra della linea di sicurezza ivi demarcata e avere accostato il primo veicolo della fila fermo al semaforo, ostacolando la circolazione sopraggiungente regolarmente in senso inverso e in particolar modo i primi veicoli della fila che incorrevano in un incidente.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 350.- (trecentocinquanta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 630.-, sono posti a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.