Incarto n. 17.2016.34 17.2016.111

Locarno 26 ottobre 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Marco Frigerio

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 maggio 2015 da

AP 1

rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 febbraio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 3 marzo 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto A. Con sentenza 13.5.2015 la Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ricettazione (art. 160 CP) per avere,

a Lugano, acquistato per la somma di CHF 2'743.80, come da ricevuta dell’11 gennaio 2005, parte del mobilio dell’ex locale pubblico “__________” di Lugano-Cassarate, sapendo o dovendo perlomeno presumere essere stato ottenuto da __________ mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente tramite l’appropriazione indebita commessa ai danni del proprietarioPC 1,

alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF 90.- cadauna - pena sospesa per due anni - alla multa di CHF 180.- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese per complessivi CHF 1'000.-, con rinvio dell’accusatore privato PC 1 al competente foro civile.

B. Contro la condanna AP 1 ha formulato appello.

Nella motivazione del proprio gravame egli contesta l’esistenza del reato “a monte” e l’intenzionalità, che non risulterebbe data neppure nella forma del dolo eventuale.

Richiedendo il proprio proscioglimento, AP 1 ha, pure, postulato il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP di 15'000.- fr. per le spese di patrocino, e meglio 5'000.- fr per la procedura davanti al MP e 5'000.- fr. per i due gradi di giudizio, comprensivo di spese, più IVA.

C. Nelle proprie osservazioni 20.6.2016 (vedi CARP XIII), il PP PP 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado evidenziando come il reato a monte della ricettazione sia stato accertato tramite decreto di accusa, passato in giudicato, emesso il 24.9.2007 nei confronti di __________.

Inoltre, nei primi interrogatori AP 1, allorquando ancora le sue dichiarazioni potevano essere considerate “spontanee”, aveva dato esplicitamente atto di dubbi sorti in merito alla proprietà di __________ sul mobilio acquistato, da cui la conferma dell’adempimento della condizione soggettiva del reato di ricettazione, per lo meno nella forma del dolo eventuale.

considerato

L’accusato

  1. AP 1 è nato il __________ a __________ in Portogallo.

E’ coniugato con __________ dal __________ ed ha un figlio di nome __________ nato nel __________.

Professionalmente, al momento del giudizio di prima istanza, svolgeva l’attività di autista presso la __________ di __________ di cui è tuttora il proprietario (unico socio con un capitale sociale di CHF 20'000.- secondo l’estratto di registro di commercio).

Il salario dichiarato è di CHF 4'400.- netti per tredici mensilità.

La moglie è pure attiva professionalmente al 100%.

AP 1 è incensurato.

Il contesto fattuale

  1. La vicenda all’esame riguarda la vendita di parte del mobilio che arredava l’esercizio pubblico “__________” a Lugano-Cassarate.

Agli atti (allegato al verbale di polizia 17.3.2006 di AP 1) risulta una fattura di data 11.1.2005 che attesta la vendita - per un importo di CHF 2'743.80 (CHF 2'550.- più IVA al 7.6%) da __________ di Lugano-Loreto a “__________” di Davesco - di 30 sedie diverse, 20 sgabelli bar in legno, batteria di cucina, piatti acciaio pentole, 1 frigorifero industriale da cucina, tavoli rettangolari in legno, panchine per ristorante in legno ed il relativo pagamento a contanti.

Nel verbale del procedimento di prima istanza AP 1 ha, tuttavia, dato atto di avere acquistato tale inventario per CHF 4'000.- che avrebbe corrisposto, in più volte, a __________.

  1. Con decreto di accusa 24.9.2007, __________ è stato condannato per appropriazione indebita (art.138 CP), essendosi egli appropriato di parte dell’inventario dell’esercizio pubblico “__________” ai danni di PC 1, qui accusatore privato.

Nel dossier si cercherà invano copia di tale decreto che, tuttavia, viene menzionato nelle osservazioni 20.6.2016 del PP PP 1 e che le parti conoscono, in quanto menzionato anche nella decisione 10.3.2008 della Camera dei ricorsi penali (pag.9 in fine a punto 3.1 - inc.60.2007.384), la quale ha annullato un precedente decreto di non luogo a procedere emesso dal Ministero Pubblico.

  1. L’inchiesta che ha portato al citato decreto di accusa nei confronti di __________ ed alla presente procedura ha preso avvio con denuncia di PC 1 di data 15.1.2005 contro ignoti.

Con tale atto l’accusatore privato evidenziava di essere il proprietario dell’esercizio pubblico “__________” (già la __________) in via __________ a __________ precisando di avere venduto il ritrovo a __________ (vedi contratto 7.1.2003 e complemento 20.1.2004) ma che, a seguito del mancato pagamento del prezzo concordato, il contratto era stato rescisso.

Ottenuta la restituzione del locale, egli aveva quindi dovuto constatare che l’arredamento più non era presente e che non c’era più nulla “a livello di tavoli e sedie, in cucina manca segnatamente il banco pizza di fr. 22'000.-, il doppio forno pizza, i 4 fornelli gas, la friteuse, l’impastatrice, l’affettatrice, vettovagliamento, pentole, ecc.”

  1. In corso di istruttoria sono stati sentiti l’accusatore privato (allegati 2, 3 e 12 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 2.5.2006 di seguito RIPG), __________ (allegato 4 RIPG), __________ (allegato 5 RIPG), __________ (allegati 6 e 14 RIPG), __________ (allegato 8 RIPG), __________ (allegato 9 RIPG), __________ (allegato 10 RIPG) e AP 1 (allegati 11, 13 e 14 parte finale RIPG).

5.1. Nel primo verbale di data 17.3.2006 AP 1 ha dato atto di avere acquistato per il nuovo locale a Davesco __________.Net aperto nel luglio 2005 “dei tavoli, delle panche, degli sgabelli ed altro ancora … di seconda mano”.

L’acquisto era stato effettuato da __________ che lo aveva contattato a seguito della chiusura del locale “__________”.

In merito al prezzo egli affermava che “__________pretendeva fr.17'000.- per tutto” mentre lui non voleva corrispondere più di fr.3'000.- “e solo per determinate cose”.

In merito ad eventuali dubbi circa la proprietà del mobilio acquistato, AP 1 inizialmente precisava:

“ non avevo motivo di pensare che __________ trafficasse e vendesse cose non sue” (risposta R3)

per poi correggersi come segue:

“ un po’ di dubbi mi erano sorti e per questo una volta ho cercato PC 1 andando al ristorante __________ di , commercio da lui gestito; in quella occasione non l’ho trovato e così ho lasciato perdere. Devo inoltre dire che, lavorando proprio nei pressi del pub “”, ho avuto occasione di vedere molta gente arrivare con __________ poiché interessata all’acquisto dell’inventario …” (risposta R11)

5.2. Nel secondo interrogatorio di data 23.3.2006, AP 1 si esprimeva invece come segue:

“ a quel tempo __________ aveva già chiuso il Pub “” da alcune settimane poiché forse fallito. Mi raccontava di essere arrabbiato con PC 1 poiché questi era stato ben pagato per l’acquisto dell’inventario del Ristorante Bar “” ma che il commercio non poteva continuare perché lo stabile sarebbe stato demolito” (verbale fine pag.1)

“ che fosse una persona abbastanza particolare (ndr __________), uno “strusone”, lo sapevo in quanto diverse volte mi ha chiesto denaro in prestito. Ogni tanto a titolo d’amicizia gli passavo 100/200.- fr, soldi che non mi sono mai stati resi” (verbale secondo paragrafo pag.2)

“ __________ mi disse che l’importante era non dir nulla agli altri due suoi soci; loro non dovevano sapere nulla di questa nostra intesa. Si è anche parlato di PC 1, ovvero del proprietario dell’inventario; contro di lui __________ l’aveva a morte perché sosteneva di essere stato fregato” (risposta R4)

“ sapevo che la merce non apparteneva a __________ o ai soci di __________. Sulla faccenda non ho riflettuto molto, per conto mio la vertenza era fra __________ ed PC 1. Se ________ si assumeva la responsabilità di prendersi l’inventario e rivenderlo mi bastava; oltretutto mi sono fatto fare anche una fattura” (risposta R5)

5.3. Nel confronto con __________ di data 21.4.2006 AP 1 aveva modo di correggere quanto precedentemente affermato:

“ posso dire di avere agito con leggerezza ma, lo ribadisco, in buona fede. Non mi sento complice di __________ nel furto dell’inventario e, men che meno, autore di ricettazione in quanto credevo veramente che la merce fosse sua” (paragrafo finale a pag.4 del verbale).

In tale verbale, peraltro, , per la prima volta, ammetteva di essersi appropriato di beni non suoi affermando di avere lasciato credere a AP 1 di essere il proprietario dell’inventario dell’esercizio pubblico “” ex “__________”. Egli ammetteva, quindi, di avere ricevuto “poco meno di fr. 4'000.-“ e di avere emesso la fattura 11.1.2005 apponendovi personalmente il timbro in calce __________ e la propria firma (verbale pag.4).

5.4. Dalle altre testimonianze assunte è risultato che __________ aveva una partecipazione in __________ unitamente a __________ e __________.

I tre erano soci ed - a nome di __________ - avevano subaffittato l’ex Ristorante __________ dal locatore PC 1 trasformandolo nel pub “__________”. Per l’occasione avevano acquistato diversi apparecchi di cucina dalla ditta __________ (allegato 9 RIPG pag.1) .

  1. Terminata l’istruttoria, in data 24.9.2007, l’allora PP __________ emetteva un decreto di non luogo a procedere a favore di AP 1. La decisione veniva motivata con la mancanza di “prove sufficienti quo all’esistenza del reato prospettato di ricettazione”.

In forza dell’allora art.186 CPP/TI PC 1 inoltrava istanza di promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello che accoglieva la medesima e - con decisione 10.3.2008 - ordinava la promozione dell’accusa per titolo di ricettazione e l’istruzione del processo ad opera di altro procuratore.

Il ricorso al Tribunale Federale di AP 1 veniva respinto in data 30.5.2008 siccome inammissibile.

Il PP PP 1 provvedeva allora ad emettere - il 21.3.2011 - un decreto di accusa per il reato di ricettazione non essendo necessari ulteriori atti istruttori.

A seguito delle opposizioni interposte da PC 1 (22.3.2011) e da AP 1 (29.3.2011) il dossier rimaneva inspiegabilmente in giacenza presso il Ministero Pubblico per un periodo superiore ai tre anni.

Il decreto di accusa veniva infine confermato il 15.5.2014 dal PP PP 1 e, poi, preso a carico dalla Pretura penale.

La decisione della Pretura penale, qui appellata, é del 13.5.2015.

Considerazioni in diritto

  1. La ricettazione (art.160 CP) costituisce un reato contro il patrimonio che punisce chiunque acquisti, riceva in dono o in pegno, occulti o aiuti ad alienare una cosa che sa o deve presumere essere stata ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio.

Il reato riveste un carattere accessorio siccome implica che un’infrazione penale preliminare - quale il furto, l’appropriazione indebita, la truffa, ecc.

  • sia stata conclusa e consumata.

Dal profilo oggettivo, l’autore del reato a monte della ricettazione deve essere un terzo, la cosa oggetto del reato può essere un bene mobile o immobile (il cui valore economico non è rilevante); sono esclusi i crediti in generale e il denaro scritturale in particolare (Stratenwerth/Jenny/ Bommer BT I § 20 N 4, Hurtado Pozo PS § 54 N 1557). La cosa deve, inoltre, essere stata ottenuta da una precedente infrazione patrimoniale.

Il comportamento tipico che viene punito è l’acquisto, l’occultamento e l’aiuto alla negoziazione di una cosa proveniente da un reato.

Dal profilo soggettivo l’adempimento del reato richiede l’intenzionalità, che comprende il dolo eventuale (DTF 119 IV 242 consid.2b, 105 IV 303 consid.3b, Trechsel/Crameri, Praxiskom Nr.13 ad art.160, Corboz I n 48 ad art.160, Petit commentaire CP, 2012, nota 27 ad art. 160). La negligenza è esclusa.

Agisce con dolo eventuale (art.12 cpv.2 CP) colui che, agendo con consapevolezza e volontà, ritiene possibile il realizzarsi di una determinata infrazione e prosegue ugualmente accollandosene il rischio. Non è indispensabile che l’autore ritenga l’adempimento dell’infrazione come necessario, essendo per contro sufficiente considerarlo possibile ed accettarlo per il caso in cui si produca (Hurtado Pozo, Droit pénal général, 2013, pag.128-129).

L’aspetto soggettivo va valutato con riferimento al momento in cui la ricettazione si realizza, il “dolus subsequens” non essendo in genere sufficiente (DTF 105 IV 303 consid.3b).

Non è richiesto un disegno di illecito arricchimento proprio o di terzi e nemmeno la ricerca di un vantaggio illecito.

L’appello

  1. Nella motivazione di appello 6 giugno 2016 AP 1 chiede il proprio proscioglimento.

Con invero ardita argomentazione egli cerca di sostenere che il reato a monte della ricettazione non risulterebbe dato, per cui - venendo a cadere il presupposto - anche l’infrazione a lui imputata non sussisterebbe.

A sostegno della propria tesi egli evidenzia come il giudizio di primo grado non avrebbe tenuto conto delle “regole civilistiche e delle loro conseguenze sulla qualifica di ricettazione del caso in esame”.

Quale seconda argomentazione d’appello, AP 1 ritorna sull’aspetto soggettivo della ricettazione sostenendo di non poter essere ritenuto “nemmeno nella forma del dolo eventuale” consapevole dell’illecita provenienza dei beni acquistati.

Tale posizione egli avrebbe assunto sin dall’interrogatorio del 17.3.2006 confermato dal confronto del 21.4.2006; quanto verbalizzato il 23.3.2006 non sarebbe invece da considerare.

Il giudice di primo grado avrebbe interpretato gli interrogatori in modo erroneo “esplicitando le ragioni della propria convinzione con una motivazione viziata dal profilo logico-giuridico e giungendo quindi a una conclusione arbitraria”.

  1. Sul primo argomento di appello vale la pena di osservare come nessun dubbio possa sussistere in merito all’esistenza di un reato patrimoniale a monte della ricettazione.

In primo luogo, perché ad ammetterlo - in sede di verbale di confronto 21.4.2006 - è stato proprio __________ (allegato 14 RIPG).

In secondo luogo, in quanto lo stesso autore dell’appropriazione indebita è stato (da tempo) condannato con decreto di accusa passato in giudicato.

Decisiva è per contro la valutazione dell’aspetto soggettivo.

Interrogato in sede di prima giudizio, AP 1 ha tentato di sminuire quanto precedentemente ammesso.

In particolare, egli ha “sfumato” sui dubbi espressi nel verbale 17.3.2006 indicando come i medesimi erano da riferire alla “licenza del locale” e non alla provenienza dei beni acquistati, arrivando a sostenere per il verbale 23.3.2006 che il medesimo “non è proprio giusto”, essendosi svolto in fretta, con qualche domanda “trabocchetto” ed avendo egli firmato “senza leggere”.

Tale ritrattazione, tuttavia, non convince risultando inattendibile sotto vari punti di vista.

Premesso che i tentativi di annullare le specifiche ammissioni rese nel verbale 23.3.2006 non possono essere considerati seriamente, essendo pacifico per qualsiasi persona con un minimo di raziocinio che affermazioni rilasciate e verbalizzate avanti alla polizia possono essere utilizzate a proprio svantaggio e che, pertanto, va prestata attenzione a quanto viene verbalizzato, richiedendo correzioni, rispettivamente rifiutandosi di sottoscrivere un verbale inveritiero.

Devesi constatare come AP 1 conosceva bene __________ (definito “strusone” al quale addirittura aveva prestato del denaro mai restituito e che tempo addietro era stato suo datore di lavoro - allegato 11 RIPG in fine pag.1). Analogamente egli era a conoscenza del contesto fallimentare in cui avveniva la vendita dei mobili (il locale gestito da __________ già risultava chiuso e tutto l’inventario andava venduto - allegato 11 RIPG inizio pag.2). Inoltre, egli sapeva (perché gliene aveva accennato lo stesso __________) che vi erano dei soci e che trattando unicamente con __________ che nemmeno disponeva del diritto di firma di __________ (circostanza facilmente verificabile in zefix.ch) il rischio di una “vendita” illecita era concreto. Infine, il prezzo concordato di ca. fr.4'000.- invece dell’importo di fr. 17'000.- richiesto da __________ (allegato 11 RIPG pag.2 R1) ben avrebbe dovuto far riflettere l’accusato.

A ciò si aggiunga che il tenore della ricevuta d’acquisto sottoscritta a nome della __________ della quale pure __________ non disponeva del diritto di firma non poteva che suscitare dei dubbi.

Tutti questi concreti e specifici elementi oggettivi, che AP 1 non poteva ignorare, conducono alla conclusione certa che il medesimo doveva non solo avere dei dubbi al momento in cui ha accettato di acquistare da __________ i mobili indicati nel contratto 11.1.2005 ma addirittura la certezza che a monte di tale operazione vi fosse un reato di natura patrimoniale.

Decidendo, comunque, di perfezionare l’acquisto egli ha assunto il rischio di realizzare il reato di ricettazione, ciò che puntualmente si è verificato.

Adempiuti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ne consegue la conferma della condanna di prima istanza e la reiezione dell’appello.

  1. La pena

Considerando la reiezione dell’appello la pena pecuniaria decisa in prima istanza, dimezzata a seguito della violazione del principio della celerità, può essere confermata. Essa, infatti, già ha tenuto in debito conto il lungo tempo intercorso dai fatti, in particolare della prolungata inattività del Ministero Pubblico.

Confermata è pure la sospensione condizionale della pena.

  1. Le indennità

Visto la sorte dell’appello, la richiesta di attribuzione di indennità ex art. 429 CPP va respinta.

Non avendo l’accusatore privato formulato osservazioni alla motivazione di appello, non si assegnano indennità per la seconda sede di giudizio a carico di AP 1.

  1. Le spese

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati mentre quelli del presente giudizio - consistenti nella tassa di giustizia di CHF 1'000.- e nelle spese di CHF 200.- - vanno a carico di AP 1.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352 e segg., 398 e segg., 406, 429 e segg. CPP,

34, 42, 47 e 50 CP;

160 CP;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza, il giudizio della Pretura penale del 13 maggio 2015 è confermato.

  1. L’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

  2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia CHF 1'000.00

  • altri disborsi CHF 200.00

CHF 1'200.00

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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