Incarto n. 17.2016.30

Locarno 8 giugno 2016/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 23 febbraio 2016 da

IS 1 rappr. dall' PA 1

contro il decreto d’accusa 218/2011 emanato nei suoi confronti il 28 settembre 2011 dal procuratore pubblico PP 1

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Come risulta dal “rapporto incidente stradale n. 1427599” (cfr. AI 12 in inc. MP DAC 218/2011, allegato al doc. CARP IV), in data 12 maggio 2011, IS 1, di professione educatrice, alla guida del veicolo Suzuki targato __________, stava accompagnando a casa __________, persona affetta da un grave ritardo mentale e che, pertanto, richiedeva un’assistenza costante da parte di personale specializzato. Nei pressi della stazione di Lugano, circolando su Via Maraini in direzione di Paradiso, IS 1, nell’affrontare una curva leggermente piegante a sinistra, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo meccanico, il quale, dopo aver effettuato un testa-coda e dopo aver invaso la corsia di contromano, saliva sul marciapiede e andava a collidere con la ringhiera metallica, posta sul ciglio della strada. Quest’ultima non riusciva a contenere l’urto della vettura che cadeva nel vuoto da un’altezza di ca. 6,5 m capovolgendosi ed atterrando sul tetto con conseguente compressione dell’abitacolo. A seguito dell’impatto, __________ ha riportato lesioni che ne hanno provocato l’immediato decesso, mentre IS 1 riportava un trauma cranico con emorragia cerebrale e alcune fratture (alle vertebre, alle costole nonché alla mano destra). La conducente è stata sottoposta ad un prelievo di sangue, il cui esame ha evidenziato una positività al THC (nella misura del 1,8 µg/l). Al riguardo IS 1 ha dichiarato agli inquirenti di avere fumato uno spinello 2 o 3 giorni prima dell’incidente.

B. Con DA 218/2011 del 28 settembre 2011, il procuratore pubblico - dopo esame del rapporto di polizia e della documentazione fotografica in atti nonché dopo audizione della prevenuta - ha ritenuto IS 1 colpevole di:

  • omicidio colposo,

per avere, il 12 maggio 2011, a Lugano su via Maraini, per negligenza, cagionato la morte della compagna di viaggio __________ (1986) mentre, alla guida del veicolo Suzuki targato __________, a causa della velocità inadeguata alle condizioni del fondo stradale bagnato, in una curva per lei piegante a sinistra, perdeva la padronanza del veicolo il quale, entrando in rotazione su se stesso, invadeva la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e da una superficie vietata, salendo poi sull'adiacente marciapiede per poi cozzare, con l'angolo posteriore destro, contro l'esistente ringhiera la quale cedeva facendo in tal modo precipitare il veicolo in un sottostante spiazzo (altezza di ca. 6,5 m), finendo sul tetto e schiacciando così al suo interno la passeggera la quale riportava ferite tali da provocarne il pressoché immediato decesso;

  • guida in stato di inattitudine,

per avere, il 12 maggio 2011, a Lugano, condotto la summenzionata vettura Suzuki targata __________ essendo sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall'analisi tossicologica del 17.06.2011 risultata positiva alla cannabis;

  • ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, da marzo al 12 maggio 2011 a Lugano, senza essere autorizzata, ripetutamente consumato della marijuana, in occasione di fumate collettive.

Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria

  • sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 15’000.- (corrispondente a 150 aliquote giornaliere da fr. 100.-) nonché alla multa di fr. 1’000.-.

Non avendo la prevenuta sollevato opposizione, il DA è passato in giudicato.

C. Con istanza di revisione 23 febbraio 2016, IS 1 chiede l’annullamento integrale del DA e il rinvio degli atti al Ministero pubblico perché proceda “a completare l’istruzione e a pronunciare una nuova decisione”. In particolare, l’istante sostiene che, improvvisamente, nel gennaio 2013, sono in lei riaffiorati i ricordi dell’incidente e, in particolare, del fatto che:

“l’incidente era stato provocato dalla stessa passeggera poi deceduta, la quale (afflitta da gravi problemi psichici e comportamentali) aveva interferito con la guida del veicolo, in particolare manipolando la leva del cambio (istanza, doc. CARP I, pag. 5).

L’istante ha, al riguardo, prodotto uno scritto della sua psichiatra, dr.ssa __________, che ha confermato che questi ricordi le sono stati comunicati dalla paziente in data 4 gennaio 2013. A dire dell’istante, il motivo di revisione consiste, quindi, in un nuovo mezzo di prova - e meglio in un suo nuovo interrogatorio vertente sui suoi ricordi dell’accaduto - che potrebbe escludere, o almeno ridurre in modo importante, le sue responsabilità (istanza, doc. CARP I, pag. 6-7). IS 1 sostiene poi ancora che, con il nuovo giudizio, andrà rivista anche la sua condanna per il reato di guida in stato d’inattitudine, ritenuto che il PP, nel valutare la concentrazione di THC riscontrata nel suo sangue, non ha tenuto conto del margine d’errore del 30% stabilito dalle direttive USTRA 2004 (istanza, doc. CARP I, pag. 7).

D. Con osservazioni 26 febbraio 2016, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’istanza di revisione.

E. Con scritto 15 marzo 2016, il patrocinatore degli eredi fu __________ ha rimarcato come non risultino in concreto adempiuti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di revisione.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

a. Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_455/2011 del 29 novembre 2011, consid. 1.2; 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2).

b. Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 cpv. 1 CPP, secondo cui la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati.

Nel caso di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l’istante è in particolare tenuto a rendere verosimile l’esistenza di un fatto o di un mezzo di prova nuovo e suscettibile di far vacillare gli accertamenti alla base del giudizio impugnato (Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 412 n. 2 e 5; Fingerhuth, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 411 n. 3). Se, come in concreto, il mezzo di prova invocato dall’istante consiste in sue nuove dichiarazioni che contraddicono quelle rilasciate durante il procedimento ordinario, egli dovrà rendere verosimile l’esistenza di circostanze particolari che lo hanno indotto al cambiamento di versione (cfr. Heer, in op. cit., ad art. 412 n. 3).

Giusta l’art. 412 cpv. 1 e 2 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata.

  1. L’istanza di revisione dev’essere dichiarata inammissibile nella misura in cui IS 1 contesta la condanna per il reato di guida in stato di inattitudine. Con la censura secondo cui il procuratore pubblico, nell’accertare la concentrazione di THC nel sangue, non ha tenuto conto del margine di errore del 30% stabilito dalle direttive dell’USTRA, l’istante solleva, infatti, una questione di natura giuridica, non suscettibile di fondare una revisione (cfr. DTF 137 IV 59 consid. 5.1.1).

  2. L’istante chiede, poi, di essere nuovamente interrogata sui ricordi dell’incidente asseritamente riaffiorati nel gennaio del 2013, dai quali - a suo dire - emerge che l’incidente è stato causato dal comportamento di __________ che ha interferito con la guida, manipolando la leva del cambio.

Su questo punto l’istanza è da respingere. Infatti, IS 1 non ha reso verosimile - ad esempio, tramite un referto psichiatrico fondato su considerazioni medico-scientifiche - né l’effettiva emergenza dei nuovi ricordi né il loro eventuale grado di attendibilità (è, infatti, risaputo che esiste un meccanismo di difesa che fa si che - rielaborando col tempo accadimenti difficili da sopportare - si tenda, inconsciamente, a cercare spiegazioni che permettano di alleviare il peso delle proprie responsabilità).

La dichiarazione 22 ottobre 2015 della dr.ssa __________ è manifestamente insufficiente ritenuto come, non soltanto la psichiatra abbia scritto di essere stata soltanto informata dalla paziente dei nuovi ricordi durante un colloquio telefonico avvenuto nel corso del mese di gennaio 2013, ma abbia anche (e soprattutto) aggiunto di non potersi esprimere sulla loro attendibilità “vista la compresenza di una reazione da stress, ma anche di un severo politrauma” (cfr.doc. 4 allegato all’istanza).

Nemmeno basta a sostanziare la tesi dell’istante lo scritto 1° settembre 2015 dello psicologo __________ (cfr. doc. 5 allegato all’istanza) ritenuto che questi ha affermato come sia possibile -“può accadere” - che nuovi ricordi emergano a due anni dall’evento e, poi, ad accentuare tale affermazione con l’aggiunta secondo cui ciò è “ abbastanza usuale dopo forti traumatismi” senza supportare tale sua opinione con considerazioni scientifiche riferite alla situazione specifica dell’istante.

Ne discende che, su questo punto, l’istanza è da respingere.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg., 428 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l’istanza è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 600.-

  • spese complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dell’istante.

  1. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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