Incarto n. 17.2016.27 17.2015.158
Locarno 3 giugno 2016/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 ottobre 2014 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 marzo 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;
esaminati gli atti;
In fatto
colpevole di
per essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 10 luglio 2013, a una prova del sangue e al prelievo delle urine ordinati a seguito del controllo effettuato dalla polizia comunale a __________ dopo che, all’interno dell’autofurgone da lui condotto furono rinvenute 89 talee di canapa;
per avere, senza essere autorizzato:
2.1. a __________, nel periodo luglio 2010/21 settembre 2011, allo scopo di produrre sostanza stupefacente destinata alla vendita, coltivato almeno 77 piante di canapa (metodo outdoor), 288 piante di canapa (metodo indoor), di cui 224 talee e 64 piantine, 25 piante di canapa sul balcone di casa (tenore di THC del 4,1% la coltivazione indoor e del 9,3% la coltivazione outdoor), nonché per avere detenuto, allo stesso scopo, a __________, presso il suo negozio __________, 12,7 grammi di marijuana e 6,5 grammi di semi di canapa;
2.2. a __________, in data 10 luglio 2013, trasportato a bordo del suo autofurgone Renault Trafic, targato __________, 89 talee di canapa che dovevano servire alla produzione di sostanza stupefacente destinata alla vendita;
2.3. a __________, nel periodo aprile 2013/10 luglio 2013, allo scopo di produrre sostanza stupefacente destinata alla vendita, coltivato 1’108 talee di canapa, 74 piante di canapa, 17 piante di canapa in fiore, 44 piante madri di canapa, [detenuto] 22 semi di canapa, 8 grammi di marijuana, 4 grammi di resina di hashish, nonché per avere detenuto allo stesso scopo, a __________, presso il suo negozio __________, 9 grammi di marijuana e uno spinello di marijuana (tenore THC del 14%);
per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo ottobre 2010/10 luglio 2013, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana proveniente dalle sue coltivazioni;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9’000.-, alla multa di fr. 500.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’600.-.
Il PP non ha revocato la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna inflitta all’imputato dal Ministero pubblico il 25 marzo 2009, ma l’ha ammonito formalmente.
B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
Il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa con decisione 28 ottobre 2013 e ha, di conseguenza, trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Con sentenza dell’8 ottobre 2014 (intimata il 13 marzo 2015), il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni di cui al DA ad eccezione della contravvenzione per il consumo di stupefacenti, che è stata confermata solo in parte (l’azione penale si era prescritta per il periodo ottobre 2010 - ottobre 2011) e ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, di 70 aliquote giornaliere di fr. 90.- ciascuna, per complessivi fr. 6'300.-, alla multa di fr. 400.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 2’750.-.
Il pretore ha, inoltre, confermato la rinuncia alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria inflitta all’imputato con decisione del 25 marzo 2009, astenendosi tuttavia dall’ammonirlo formalmente.
Ha, infine, ordinato la confisca del materiale per la coltivazione di canapa sequestrato, la distruzione (in parte già avvenuta) della sostanza stupefacente e il dissequestro a favore di AP 1 dei restanti oggetti posti sotto sequestro.
Non si è, invece, determinato sulla retribuzione del difensore d’ufficio, limitandosi ad indicare che, sulla stessa, sarebbe stato deciso con decisione separata.
D. In data 17 ottobre 2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 7 aprile 2015, ha indicato di impugnare parzialmente la sentenza di prima sede, contestando unicamente la condanna per infrazione e contravvenzione alla LStup e non quella per elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida.
In particolare, ha chiesto di essere prosciolto dal reato di infrazione alla LStup per avere coltivato, detenuto e trasportato canapa stupefacente da destinare alla vendita e di essere condannato - invece - unicamente per contravvenzione alla LStup, avendo egli agito così come imputatogli con il DA unicamente per assicurarsi il proprio consumo.
AP 1 ha altresì chiesto che la sua condanna per il consumo di marijuana sia circoscritta al periodo da inizio luglio al 10 luglio 2013.
Infine, ha postulato che la pena pecuniaria sospesa a lui inflitta sia, in ogni caso, ridotta a 20 aliquote giornaliere di fr. 10.- ciascuna, che le tasse e le spese giudiziarie a suo carico siano limitate a complessivi fr. 400.- e che le attrezzature e il materiale a lui confiscato (ad eccezione dello stupefacente) siano dissequestrati e a lui restituiti o - in via subordinata - realizzati con successivo versamento in suo favore del ricavato.
E. Visto il consenso delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con scritto 28 aprile 2015, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Nella sua motivazione, presentata - dopo la concessione di una proroga - il 9 giugno 2015, l’appellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la dichiarazione d’appello.
Con scritto 16 giugno 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte, mentre con scritto 15 luglio 2015 il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.
F. Con decisione 19 ottobre 2015, questa Corte ha rinviato gli atti alla Pretura penale perché completasse la sentenza con la tassazione della nota d’onorario, spiegando che, nel frattempo, l’appello rimaneva sospeso.
G. Il 18 febbraio 2016 è stata intimata alle parti la nuova sentenza del giudice penale, completa della tassazione della nota d’onorario del difensore d’ufficio che è stata approvata per un importo di fr. 6'045.30.
H. Con scritto 17 marzo 2016, l’avv. DI 1 ha comunicato a questa Corte la sua volontà di impugnare la decisione relativa alla tassazione della nota d’onorario, chiedendo che gli venga versato l’importo di complessivi fr. 8'877.31 a titolo di onorario, spese ed esborsi.
Considerando
In diritto
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
L’autorità fiscale lo tassa però d’ufficio per un reddito di fr. 5'000.- mensili e, pertanto, nel 2014, risulta che ha conseguito un reddito fiscalmente imponibile di fr. 50’000.- (mappetta verde pretura penale).
Dall’estratto dell’UEF di Lugano dell’8.10.2014 figurano a suo carico 26 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 43'843.80 e 53 atti di carenza beni per complessivi fr. 165'192.65 (mappetta verde pretura penale).
Egli non è incensurato.
Dall’estratto del casellario giudiziale dell’8 ottobre 2014 risulta a suo carico una precedente condanna del 25.03.2009 per infrazione alla LStup per aver venduto, senza essere autorizzato, un numero imprecisato di talee (canapa) sapendo o potendo presumere che le stesse sarebbero poi state utilizzate a scopo stupefacente (doc. 11).
Inchiesta
Durante il controllo - resosi possibile solo dopo l’apertura della porta dello stabile ad opera della ditta __________ poiché AP 1 (nascosto nel sotto tetto dell’abitazione) non rispondeva alla polizia - sono state trovate e sequestrate, sia all’interno che all’esterno, 77 piante di canapa di un’altezza tra i 120 e i 170 cm, 64 piante di canapa in vaso di un’altezza media di 20 cm, 25 piante di canapa in vaso di un’altezza tra i 30 e i 70 cm, 224 talee in vaso, 9,2 grammi lordi di marijuana, diverso materiale per la coltivazione di canapa indoor, diversi minigrip e vari sacchi contenenti fiori, foglie e resti di canapa, marijuana e terriccio (verbali di sequestro del 21.09.2010 e del 23.09.2010, allegati 11, 12, 13 e 14 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028; rapporto di arresto del 21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028, pagg. 2-4).
Lo stesso giorno è stato perquisito anche il negozio __________, presso il quale sono stati trovati 12,7 grammi di canapa e 6,5 grammi di semi di canapa (verbale di sequestro del 21.09.2010, allegato 12 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028).
Sulla base di quanto emerso AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 21 al 22 settembre 2010 (allegato 10 al rapporto di arresto del 21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028; AI 8).
Le piante e lo stupefacente sequestrato sono stati distrutti.
L’analisi della canapa sequestrata ha permesso di determinare che il tenore di THC era del 4,1% per la coltivazione indoor e del 9,3% per la coltivazione outdoor (rapporto di analisi del 18.10.2010, allegato 22 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 5).
b. Interrogato sia dalla polizia che dal procuratore pubblico, AP 1 ha preteso fin dal principio e durante tutta l’inchiesta di avere iniziato a coltivare canapa al suo domicilio circa due mesi prima con il solo scopo di ottenere lo stupefacente necessario per provvedere al suo consumo personale (PS 21.09.2010, allegato 1 rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 4; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1; PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028, pagg. 1-2).
Alle contestazioni degli agenti interroganti e del PP, che gli facevano notare come l’estensione della coltivazione di canapa trovata presso la sua abitazione mal si conciliava con lo scopo da lui dichiarato (a dire degli inquirenti, le sole piante coltivate all’esterno gli avrebbero garantito un raccolto di almeno 7 Kg), egli ha risposto che dalla coltivazione avrebbe ricavato al massimo 3-4 Kg di marijuana e che un simile quantitativo gli sarebbe bastato almeno per i tre anni successivi, garantendogli dunque di avere - sul lungo periodo - dello stupefacente da fumare senza doversi dedicare a nuove e rischiose coltivazioni (PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 4; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1; PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028, pag. 2).
AP 1 - definendosi non solo un padre di famiglia ma anche una persona attenta ai problemi generati dal consumo di droghe (dice di aver fatto o di far parte di “un’associazione che si chiama Zweite Hilfe che si occupa di prevenzione dei problemi generati dal consumo di droghe”, PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028., pag. 2; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2) - ha categoricamente negato di aver mai voluto vendere droga o di aver coltivato canapa per conto di terzi (PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028., pag. 2).
Sull’entità del suo consumo di canapa egli non ha però saputo riferire delle indicazioni precise. Ha spiegato di fumare unicamente la marijuana frutto delle sue coltivazioni (“ho iniziato a coltivare perché avevo voglia di fumare e non mi piace andare dagli spacciatori” PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028., pag. 1) e si è limitato a definirsi un consumatore irregolare (“siccome penso che consumare canapa non sia salutare, capita che ogni tanto passo dei periodi di tempo senza consumarne”, pag. 5) e saltuario (“Nel periodo in cui consumo, però, non succede tutti i giorni”, PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 5; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1), situando il suo ultimo consumo a quattro o cinque giorni prima dell’intervento della polizia (PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 5).
L’esame tossicologico delle urine, a cui si è sottoposto al momento del fermo, ha dato esito negativo (allegato 17 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011).
c. Durante l’inchiesta sono stati interrogati anche alcuni amici e conoscenti di AP 1 per accertare se egli avesse loro offerto e/o venduto della canapa. Questi hanno negato di aver acquistato della canapa da AP 1 presso il negozio __________ (verbale __________ 21.09.2010, allegato 5 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2; verbale __________ 29.09.2010, allegato 7 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pagg. 2-3; verbale __________ 06.10.2010, allegato 8 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2; verbale __________ 07.10.2010, allegato 9 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2 ) e hanno riferito di non essere a conoscenza delle coltivazioni di canapa presenti nella casa di AP 1 a __________ (verbale __________ 22.09.2010, allegato 6 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2; verbale __________ 06.10.2010, allegato 8 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2).
6.a. Il 10 luglio 2013 AP 1 è stato fermato dalla polizia comunale di __________ in occasione di un normale controllo della circolazione. Nel suo autofurgone sono state trovate 89 talee di canapa in vaso e mezzo spinello di marijuana (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 3). Il procuratore pubblico ha, dunque, ordinato la perquisizione della sua abitazione e, durante il controllo, sono state scoperte e sequestrate 1'108 talee di canapa, 74 piante di canapa, 17 piante di canapa in fiore, 44 piante madri di canapa, 22 semi di canapa, 8 grammi di marijuana, 4 grammi di resina di haschish, oltre che diverso materiale per la coltivazione di canapa indoor.
È stato poi perquisito anche il negozio __________ dove sono stati sequestrati 9 grammi di marijuana e 1 spinello (PS 10.07.2013, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4; verbale di perquisizione e sequestro 10.07.2013, allegato 4 rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249).
Le piante e lo stupefacente sequestrato sono stati distrutti.
L’analisi della canapa ha permesso di determinare che il tenore di THC era del 14% (rapporto di pesata e analisi del 12.08.2013, allegato 9 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249).
b. Interrogato dalla polizia, AP 1 ha dichiarato che anche questa coltivazione era destinata unicamente a sopperire al suo consumo personale di marijuana e non alla vendita di stupefacente a terzi. Di nuovo ha spiegato l’entità della coltivazione (a suo dire il raccolto sarebbe stato di un paio di chili di marijuana) con l’intenzione di avere dello stupefacente a disposizione per più anni (PS 10.07.2013, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4; PS 12.09.2013, allegato 2 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 3-5). Egli ha ribadito di essere un consumatore saltuario ed irregolare di marijuana, ciò che gli avrebbe permesso di ricavare dalla coltivazione una quantità di canapa sufficiente a coprire i consumi su più anni (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 5; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 4-5).
c. In merito alle talee di canapa rinvenute sul suo furgone al momento del fermo, AP 1 ha detto di averle trovate, per caso, in un bosco a __________ dove era andato a far legna e di averle volute trasportare sul __________ per trapiantarle in un bosco:
“ D: Ci può indicare da dove provengono le piantine di canapa trovate nel suo furgone?
R: Provengono da un bosco di __________ dove questa mattina sono andato a far legna e le ho trovate per caso appoggiate per terra dentro ai loro vasetti. In seguito le ho raccolte e caricate sul mio furgoncino. La mia successiva intenzione sarebbe stata quella di recarmi in un bosco sul __________ dove le avrei trapiantate nel terreno (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 2)”
“ …le talee, come ho già detto nel precedente verbale, le ho trovare nel bosco a __________ e volevo portarle nel bosco sul __________ a __________.
ADR che le talee le ho trovate invasate come sono state trovate dalla polizia al momento del fermo” (PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4).
Alle contestazioni dell’agente interrogante, che gli faceva notare come i vasi contenenti le talee trovate nel furgone non solo fossero identici a quelli trovati a casa sua, ma riportassero anche delle scritte di colore bianco identiche a quelle presenti sui vasi da lui utilizzati, AP 1 ha così risposto:
“ …le piante e le qualità sono sempre le stesse e tutti utilizzano gli stessi vasi. Quindi è possibile che la persona che ha coltivato le 89 talee da me trovate a __________ abbia usato dei vasi con le scritte come quelli trovati al mio domicilio” (PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4).
d. Dopo avere dichiarato di avere consumato l’ultima volta marijuana (mezzo spinello) la mattina in cui è incappato nel controllo di polizia, AP 1 si è rifiutato di sottoporsi all’esame del sangue e delle urine (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 5). A AP 1 è dunque stata sequestrata la licenza di condurre (cfr. rapporto di costatazione LCStr del 15.07.2013, AI 1, inc. 2013.7247). Sui suoi precedenti consumi ha detto:
“ D: Negli ultimi 3 anni (o dalla sua ultima denuncia in materia LStup) quanto e quale stupefacente ha consumato e/o venduto?
R: Dall’ultima denuncia nel mese di settembre 2010 non ho più consumato e tantomeno ho venduto sostanza stupefacente” (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 4-5).
“ Dalla mia ultima denuncia per contravvenzione alla LFstup, ossia il 21.09.2010, non sono in grado di dire quanto ho fumato. Ho fatto un periodo dopo non ho fumato ed avevo appena ricominciato a fumare poche settimane prima del fermo (PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 4-5).
Giudizio di primo grado
Interrogato dal pretore, AP 1 ha sostanzialmente confermato le sue precedenti dichiarazioni, precisando unicamente di non aver più consumato marijuana dall’ultimo controllo di polizia del 2013:
“ Dall’ultimo intervento della polizia nel 2013 ho smesso del tutto con il consumo di canapa anche in considerazione del riottenimento della patente (…).
Confermo tutte le mie dichiarazioni rese in fase di istruttoria dal 2010 al 2013.
Ritenuto che fare coltivazioni di canapa poteva essere pericoloso poiché interveniva la polizia, ho ritenuto, sia nel 2010 che nel 2013, di procedere con una piantagione la più grande possibile, per potere avere canapa a disposizione su più anni (speravo per 2 – 2 ½ anni). Meno coltivazioni si fanno, meno rischio c’è.
Ripeto che quantificare quanto fumavo allora non è possibile, ritenuto che lavoravo e che le piantagioni mi sono state portate via. Ho potuto quindi fumare solo per un breve periodo, non potendomi permettere finanziariamente di comprare della canapa” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1).
Fatti accertati e non contestati
in parte all’interno e in parte all’esterno della sua abitazione di __________ ha coltivato 166 piante di canapa (di cui 89 in vaso) di altezza tra i 20 e i 170 cm e 224 talee;
la canapa coltivata outdoor presentava un tenore in THC del 9,3%, mentre quella coltivata indoor del 4,1%;
ha detenuto 21,9 grammi di marijuana e 6,5 grammi di semi di canapa;
nel mese di settembre 2010 ha consumato un imprecisato - ma, a suo dire, modesto - quantitativo di marijuana.
b. Pure accertato è che nel 2013 AP 1 ha trasportato, coltivato e detenuto, senza essere autorizzato, canapa stupefacente, nonché consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, e meglio è accertato che:
nella sua abitazione di __________ ha coltivato 1'108 talee, 74 piante di canapa, 17 piante di canapa in fiore e 44 piante madri di canapa;
la canapa coltivata aveva un tenore in THC del 14%;
ha detenuto 17 grammi di marijuana, 22 semi di canapa, 4 grammi di resina di haschish e 1 spinello;
ha trasportato 89 talee all’interno del suo autofurgone;
tra l’inizio del mese di luglio e il 10 luglio 2013 ha consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.
Appello
Il fatto che durante le perquisizioni - eseguite a sorpresa - è stata trovata una quantità irrisoria di marijuana, prova che la sua intenzione non era quella di venderla, poiché altrimenti i quantitativi reperiti sarebbero stati ben maggiori. Il fatto che il suo negozio di __________, noto alle autorità, è sempre rimasto aperto dimostra che non vi si compie nessun traffico illecito.
Inoltre, continua, nessuno dei testi sentiti durante l’inchiesta del 2010 ha dichiarato che egli vendeva talee, piante di canapa, marijuana o alcunché di illecito.
In definitiva, AP 1 sostiene di non aver mai venduto o avuto anche solo intenzione di vendere canapa, né sotto forma di fiori essiccati, né di semi, né di piante o di talee e rimprovera al primo giudice di aver fondato “il proprio convincimento che le coltivazioni in oggetto fossero destinate a produrre sostanza stupefacente (intesa come fiori di canapa essiccati) destinata alla vendita dalla sola quantità di piante reperite, effettuando calcoli avulsi dalla realtà senza il necessario supporto peritale, senza considerare le condizioni concrete di coltivazione (di cui secondo la stessa pubblicazione che cita è necessario tenere conto: cf. Giovan Maria Zanini, Panoramica sulla canapa e i suoi derivati, 2003, § 3.1.7 a p. 13) e giungendo a quantitativi di marijuana essiccata ricavabili (12 Kg da ciascuna delle coltivazioni) abnormi rispetto alla realtà e a quanto ammesso” (XII, pag. 2). A suo dire, la conclusione a cui giunge il pretore si fonda unicamente “sul pregiudizio secondo cui necessariamente chiunque coltivi canapa in quantità significative intenda poi farne seccare tutti i fiori per venderli tutti come sostanza stupefacente” (XII, pagg. 3-4). In sostanza AP 1 rimprovera al primo giudice di avere violato il principio in dubio pro reo per aver nutrito “certezze fondate su pregiudizi” invece di “provare dubbi in base alle risultanze istruttorie” (XII, pag. 5).
b. L’appellante contesta inoltre di aver consumato marijuana tra l’ottobre 2011 e il 10 luglio 2013. Ricorda di aver ammesso di avere consumato stupefacente soltanto nel periodo compreso tra il 1° e il 10 luglio 2013: non risulta, pertanto, comprovato un consumo per il periodo precedente (XII, pag. 5).
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Per costante giurisprudenza, la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati era punibile a norma dell’art 19 n. 1 LStup se lo scopo era quello di estrarne stupefacenti (cfr art 8 cpv 1 LStup, DTF 124 IV 44; 125 IV 175 e 126 IV 198; STF del 27 giugno 2001, inc. 6S.363/2011, consid. 1a): l’infrazione era realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore coltivava o deteneva della canapa che poteva essere consumata come stupefacente (STF del 27 giugno 2001, inc. 6S.363/2011, consid. 1a), ciò che era considerato il caso quando la canapa aveva un tenore di THC pari almeno allo 0,3% (DTF 126 IV198; 124 IV 44).
b. La LStup è stata modificata con effetto al 1° luglio 2011.
Il nuovo art 19 cpv. 1 lett. a e d LStup dispone che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti, rispettivamente detiene e trasporta stupefacenti.
Al riguardo, il Rapporto della commissione della sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006 sottolinea quanto segue:
“ La fattispecie di fondo è stata rielaborata dal profilo terminologico e meglio strutturata. Il contenuto ha subito le seguenti modifiche:
lettera a: le piante da alcaloidi e la canapa non devono più essere menzionate separatamente poiché la definizione di che cosa s’intende per stupefacenti è formulata sulla base dell’art 2 cpv. 2 lett. c (ndr: in realtà, art 2 cpv. 1 lett. a). Non occorre più nemmeno dimostrare che la coltivazione è effettuata per estrarre stupefacenti. Nella prassi, un tale obiettivo era difficile da dimostrare da parte delle autorità preposte al perseguimento penale e ostacolava il perseguimento penale soprattutto da parte della polizia” (FF pag. 7916; cfr, anche, SJ 2010 II, pag. 145, 156).
Secondo le norme attualmente in vigore, la canapa deve essere considerata stupefacente se presenta una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1% (cfr. Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti del 30 maggio 2011, RS 812.121.11).
c. Sul piano soggettivo, l’infrazione è, in ogni caso, realizzata quando l’autore sa che la canapa che coltiva e/o vende sarà usata come stupefacente; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 edizione, Berna 2010, n. 69 ad art.19 LStup; DTF 126 IV 60 consid 2b; 126 IV 198 consid 2; SJ 2002 I 446).
d. Giusta l’art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Ciò che si tratta di stabilire è, invece, se egli l’ha fatto esclusivamente con lo scopo di garantirsi il suo consumo personale e sia pertanto passibile unicamente di contravvenzione ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup.
Per farlo, occorre, dapprima, chiarire se, e se si, in che misura, all’epoca dei fatti, AP 1 consumava marijuana.
Consumo di marijuana
Questa Corte non ha motivo di discostarsi dalle dichiarazioni di AP 1 sul suo consumo sporadico e irregolare di cannabis, ritenuto che trovano conferma nell’unico riscontro oggettivo presente in atti su quest’aspetto. Il test tossicologico a cui AP 1 è stato sottoposto in seguito alla perquisizione del 2010 non ha, invero, rilevato la presenza di tracce di cannabis nelle urine, nonostante egli avesse dichiarato che il suo ultimo consumo risalisse a 4 o 5 giorni prima.
Ciò dimostra, inequivocabilmente, che AP 1 non era un consumatore regolare e assiduo di cannibis: solo chi consuma cannabis occasionalmente può, infatti, smaltire le tracce del consumo dalle urine già dopo 4 / 5 giorni, cosa che invece, in presenza di consumo regolare e continuo, non sarebbe possibile a causa dell’accumularsi della sostanza stupefacente (Thc) nel corpo (http://www.praxis-suchtmedizin.ch/fosumos/index.php/it/thc/rilevabilita-del-thc; http://shop.addictionsuisse.ch/download/9818d94f9e2d02ecf65c990f76abf8b4b95caf09.pdf).
Anche il fatto che dopo il fermo del 10 luglio 2013 AP 1 ha interrotto repentinamente e senza difficoltà ogni consumo di cannabis - gli esami tossicologici a cui si è sottoposto per mesi per ottenere la restituzione della patente sono risultati tutti negativi (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1) - non fa che confermare che egli non fosse dipendente dalla marijuana e che il consumo che egli faceva dello stupefacente fosse, pertanto, discontinuo.
In questo senso, e diversamente dalle conclusioni a cui è giunto il primo giudice, AP 1 va creduto anche quando afferma di non aver consumato cannabis tra l’ottobre 2010 e il luglio 2013: egli non aveva a disposizione cannabis dalle sue coltivazioni e, il fatto che non fosse, come visto, dipendente dallo stupefacente, gli ha permesso di interrompere - come poi ha fatto anche successivamente - il suo consumo per un lungo periodo.
Dunque, questa Corte accerta che AP 1 era un consumatore soltanto occasionale di cannabis e che ne ha consumato un imprecisato, ma modesto, quantitativo nel mese di settembre 2010 e tra il 1° e il 10 luglio 2013.
b. Per il consumo di canapa del 2013 l’imputato va, dunque, dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla LStup.
Egli va, invece, prosciolto dall’imputazione relativa al consumo dello stupefacente per il periodo ottobre 2011 - 1° luglio 2013.
Per quanto riguarda il consumo di marijuana del 2010, l’azione penale risulta - così come già rilevato in prima sede - prescritta (sentenza impugnata, consid. 10.1, pag. 15).
Coltivazione, detenzione e trasporto di canapa
Pretendere che l’intenzione fosse quella di conservare la marijuana per averla a diposizione per i consumi dei successivi 2-3 anni, così come fatto da AP 1 (PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto d’arresto del 21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028, pag. 4; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag.5; verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1), non è serio. È, infatti, notorio che il contenuto di THC nella marijuana diminuisce rapidamente con il passare del tempo (https://it.wikipedia.org/wiki/Delta-9-tetraidrocannabinolo) e AP 1 - quale persona appassionata di canapa (XII, pag. 2) e con una grande esperienza e competenza in materia (cfr. CCRP del 25.03.2009, inc. 17.2008.24, pagg. 8-9) - non poteva non sapere che la marijuana da lui coltivata avrebbe finito con il perdere qualsiasi effetto psicotropo prima che egli arrivasse a consumarla.
È, pertanto, evidente che chi avvia una coltivazione come quella di cui trattasi - che richiede un notevole impiego sia di tempo che di denaro (soprattutto per quanto riguarda la massiccia coltivazione di canapa indoor, che è risaputo essere particolarmente costosa) - non lo fa per ottenere della marijuana che consumerà solo in minima parte e che poi lascerà, per il resto, deperire. Ma lo fa con ben altre intenzioni. Del resto anche la giurisprudenza ammette restrittivamente l’applicazione della circostanza attenuante dell’art. 19a LStup quando si tratta di grandi quantità di droga che l’autore dichiara di voler stoccare per i suoi consumi futuri già solo per il fatto che vi è il rischio concreto di rendere accessibile lo stupefacente anche a terze persone (DTF 118 IV 200 consid. 3d; 102 IV 125, consid. 2; SJ 1996, pag. 343, consid. 2bb; Messaggio concernente la modifica della Legge sugli stupefacenti del 9 marzo 2001, pag. 3373).
b. A rendere inverosimile la versione di AP 1, oltre alla notevole quantità di canapa coltivata, si aggiunge il fatto che egli non è stato credibile nel riferire anche altri particolari sulle coltivazioni da lui avviate. Come già rilevato dal primo giudice, è evidente che AP 1 non può essere creduto né quando sostiene di aver coltivato della canapa indoor solo per ovviare a un cattivo raccolto esterno, né quando afferma che in caso di buon raccolto l’avrebbe gettata via (PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028, pag. 2). Nessuno, infatti, investe tempo e denaro (come già detto la coltivazione indoor è decisamente più costosa già solo a causa del consumo energetico che richiede) in una coltivazione per poi gettarne il frutto. Non occorre poi dilungarsi per spiegare che AP 1 non può essere creduto né quando sostiene di aver recuperato casualmente, in un bosco di __________, le talee trovate nel suo furgone in occasione del fermo del 2013, talee che - a suo dire - egli ha trovato già trapiantate in vasi identici e con scritte identiche a quelle presenti sui vasi rinvenuti nella sua abitazione, né quando pretende che le stava trasportando sul __________ per piantarle in un bosco (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 2; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4). Già per la sola distanza che vi è tra __________ e __________ (una ventina di chilometri) la versione di AP 1 non è verosimile e non può essere creduta.
c. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, nemmeno le dichiarazioni delle persone interrogate in corso d’inchiesta permettono di giungere ad una conclusione diversa. __________ e __________ (peraltro, già noti alle autorità per questioni legate al consumo di stupefacenti) si sono comunque limitati ad escludere di aver acquistato marijuana da AP 1 presso il negozio __________, senza essere in grado di esprimersi su eventuali attività legate alla coltivazione dello stupefacente da egli intraprese. Le loro dichiarazioni, così come quelle di __________ e __________, permettono, semmai, unicamente di escludere che presso __________ si svolgessero attività illecite, ciò che è spiegabile con la volontà di AP 1 di non destare inutili sospetti e di non voler compromettere la decennale esistenza della sua attività. In questo senso e contrariamente alla tesi dell’appellante, il fatto che il negozio sia ancora aperto dopo tanti anni non prova nulla e non esclude che egli, altrove, si sia dedicato ad attività illecite. Nemmeno le dichiarazioni dell’ex fidanzato della figlia sono rilevanti per l’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento, ritenuto che egli non aveva con AP 1 nessun tipo di rapporto e che è entrato nell’abitazione di __________ una volta sola, senza peraltro avere accesso ai luoghi in cui erano presenti le coltivazioni di canapa.
d. Infine, a conferma del fatto che la canapa coltivata, detenuta e trasportata da AP 1 non fosse destinata unicamente al suo consumo personale, vi è il precedente specifico del 2009 relativo proprio alla vendita di un imprecisato numero di talee tra il 2001 e il 2003. Contrariamente a quanto sostiene AP 1 - che tenta di sminuire la condanna facendo credere che allora egli non sapeva né di vendere canapa stupefacente n.che gli acquirenti l’avrebbero utilizzata quale stupefacente - questa precedente condanna dimostra che egli non è estraneo a questo genere di attività. La Corte di cassazione e revisione penale ha, infatti, ritenuto che l’accertamento di un dolo eventuale e non di un dolo diretto su quella questione fosse a lui oltremodo favorevole poiché c’erano indizi sufficienti a dimostrare sia la “volontà del ricorrente di produrre canapa da utilizzare come stupefacente” sia “la messa in commercio consapevole di canapa stupefacente” (CCRP del 25.03.2009, inc. 17.2008.24, pag. 9).
e. Di conseguenza, visto tutto quanto precede, forza è concludere che la canapa coltivata, detenuta e trasportata da AP 1 era destinata solo in minima parte al suo consumo personale e, per il resto, era destinata ad essere venduta - o perlomeno alienata - a terzi.
AP 1 va, pertanto, dichiarato autore colpevole di infrazione alla LStup così come imputatogli con il DA. Infatti, ritenuto come questa Corte ha accertato che il consumo di marijuana di AP 1 era sporadico, irregolare e modesto, ne deriva che la quantità di stupefacente destinata al suo consumo, rispetto ai quantitativi prodotti dalle sue coltivazioni, è talmente irrisoria da non incidere sulla sua colpevolezza per aver coltivato, trasportato e detenuto canapa stupefacente ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LStup (art. 19 cifra 1 vLStup).
Commisurazione della pena
L’appellante chiede una riduzione del numero delle aliquote e dell’ammontare della multa a lui inflitti in prima sede. A sostegno della sua richiesta invoca, sostanzialmente, il fatto di essere una persona “mite, modesta e inoffensiva, animata da una passione di natura ideale per la canapa” (XII, pagg. 5-6).
Il primo giudice nel commisurare la pena da infliggere all’appellante ha considerato:
il precedente specifico per la vendita di un numero imprecisato di talee;
la scarsa collaborazione in corso di inchiesta;
il fatto che egli si lascia tassare d’ufficio senza formalmente reagire, accumulando debiti proprio nel pagamento di tributi pubblici;
l’assenza di particolari elementi a suo favore, ad eccezione del fatto che gli esami a cui si è sottoposto per riottenere la licenza di condurre hanno escluso, per quel periodo, un consumo di stupefacenti.
Sulla scorta di queste considerazioni, il pretore ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere e una multa di fr. 400.- a valere quale pena aggiuntiva e quale pena per la contravvenzione legata al consumo di canapa (sentenza impugnata, consid, 11, pagg. 16-18).
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. L’art. 19 cpv. 1 LStup (art. 19 cifra 1 vLStup) punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque coltiva, detiene e trasporta stupefacenti. Il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida è parimenti punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 91a cpv. 1 LCStr).
L’art. 19a cpv. 1 LStup punisce invece con una multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti.
c. In concreto, la colpa dell’appellante per l’infrazione alla LStup deve essere considerata di grado da lieve a medio. Egli ha, infatti, coltivato, detenuto e trasportato una quantità importante di canapa stupefacente perché mosso dal desiderio di realizzare facili guadagni e non da intenti ideali e il fatto che tale grosso quantitativo di stupefacente non è poi finito sul mercato non può essergli di particolare beneficio, ritenuto che ciò non è dipeso dalla sua volontà ma unicamente dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato le piante prima che lo stupefacente potesse essere venduto a terzi. Dal profilo delle circostanze legate all’autore, da un lato contribuisce ad aggravare la colpa di AP 1 il precedente specifico per la vendita di talee per cui è stato condannato nel 2009 (STF 5.7.2012, inc. 6B_49/2012, consid. 1.2) e, dall’altro, egli non può beneficiare di particolari attenuanti né per il suo vissuto, né per il suo comportamento processuale.
Pertanto, tutto ben ponderato, in considerazione della prassi delle Corti ticinesi (cfr., ad esempio, sentenza TPC dell’11.05.2009, inc. 72.2008.127,;sentenza TPC del 31.01.2012, inc. 72.2008.113; sentenza TPC del 16.03.2012, inc. 72.2010.116; sentenza CARP del 10.09.2014, inc. 17.2013.166) e tenuto conto che egli risponde anche di una condanna per elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, la pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere - assortita della multa di fr. 400.- a valere quale pena aggiuntiva e quale sanzione per la contravvenzione legata al consumo di canapa - inflittagli in prima sede appare più che adeguata alla colpa dell’appellante e merita conferma.
b. Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.-. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (cfr. DTF 135 IV 180 e seg.; STF 11 gennaio 2010 6B_845/2009 consid. 1, STF 13 maggio 2008 6B_541/2007 consid. 6.4, DTF 134 IV 60 consid. 6; STF 13.5.2008 6B_541/2007; Dolge, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad. art. 34 n. 60 e 73).
c. In concreto, in sintonia con quanto deciso dal primo giudice, per stabilire l’ammontare delle aliquote da infliggere all’appellante occorre riferirsi al reddito annuo di fr. 50'000.- accertato - seppur d’ufficio - dall’autorità fiscale per l’anno 2013. AP 1 non ha, invero, minimamente sostanziato le sue dichiarazioni circa un reddito di soli fr. 24'000.- (fr. 2'000 mensili) percepito dalla sua attività commerciale e nemmeno ha interposto reclamo avverso la decisione dell’autorità fiscale. Pertanto, ritenuto come la sua attività commerciale sia rimasta sostanzialmente immutata negli ultimi anni, il reddito da attività indipendente da prendere in considerazione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP ammonta a fr. 50'000.- annui, pari a fr. 138.88 giornalieri. Da questo importo vanno, poi, dedotti un importo pari al 15% per il mantenimento della figlia __________ che, seppur maggiorenne, può essere ancora considerata a suo carico, e un importo pari al 20% per imposte, contributi alle assicurazioni obbligatorie e spese necessarie all’ottenimento del reddito. Altre deduzioni, in particolare in relazione ai debiti di cui AP 1 risponde, non entrano invece in considerazione. Ne deriva che l’ammontare delle aliquote giornaliere fissato dal primo giudice in fr. 90.- merita conferma.
Confische
“ 4.1.Per i fatti del 10 luglio 2013:
4.1.1. Di 15 lampade, di un binario con carrello elettrico, di un accenditore (trasformatore), di un filtro ventilatore marca Ruck, di 9 supporti per lampade; reperti 27973, 27974, 27975, 27976 e 27977.
4.2.Per i fatti del 21 settembre 2010:
4.2.1. Dei 141 reperti indicati sull’elenco (incarto 14046) del Servizio reperti di Bellinzona, parte integrante del presente decreto d’accusa e intimato all’imputato, al suo difensore d’ufficio e al Servizio dei reperti, competente per la confisca; reperti dal 10814 al 10954.
4.2.2. Di 13 piccoli contenitori in plastica, reperto 11772, di 96 minigrip, reperto 11774, di 60 minigrip, reperto 11775, di 4 sacchetti minigrip con etichetta Super Skunk, reperto 11776, di un mazzo di sacchetti minigrip con l’effige della foglia di canapa, reperto 11777, di una bilancia elettronica marca Mettler Toledo con cavo di alimentazione; reperto 11778” (sentenza impugnata, pagg. 22-23).
b. L’appellante contesta tale confisca e chiede, in via principale, che tutto il materiale confiscato venga dissequestrato e a lui restituito. A suo modo di vedere, si tratta di oggetti di uso comune, facilmente reperibili, che sono comunemente e legalmente commercializzabili in Svizzera, che non sono serviti né erano destinati a commettere alcun reato e nemmeno ne costituiscono il prodotto e che non compromettono né la sicurezza delle persone, né la moralità o l’ordine pubblico e che, pertanto, non possono essere oggetto di confisca (XII, pag. 6).
In via subordinata, per quegli oggetti che dovessero venire confiscati, l’appellante ne chiede la realizzazione a suo profitto, sostenendo che la confisca “non può assurgere a sanzione e nella misura in cui gli oggetti - come nel caso di specie è senz’altro il caso - possano essere realizzati come commercializzabili, il giudice deve assicurare che il provento di tale realizzazione venga versato all’imputato” (XII, pag. 7).
c. In applicazione dell’art. 69 CP, il giudice ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato nella misura in cui questi compromettano la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico (DTF 116 IV 117 consid. 2a; STF 14.2.2000 1P.31/2000). La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del
(ri-)utilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1).
Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che - in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff., in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et al., Praxiskommentar, nota 7 ad art. 69 CP) - questo pericolo non possa essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a). E’, in particolare, il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117 consid. 2a). In applicazione di questi principi, il TF ha confermato la confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che, visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo lecito (DTF 81 IV 217).
d. In concreto non vi sono dubbi sul fatto che il materiale di cui l’appellante chiede il dissequestro sia servito a commettere il reato di infrazione alla LStup per il quale egli viene condannato. È infatti evidente che la presenza di oggetti come quelli di cui trattasi (per un elenco sommario cfr. consid. 13 della sentenza impugnata, pag. 19) non può essere spiegata, in casa di chi la canapa la coltivava, se non con il loro utilizzo proprio per la coltivazione di canapa indoor e per la conservazione del successivo raccolto. Pure palese è la pericolosità, nelle mani di AP 1, del materiale sequestrato, ritenuto che egli si è dedicato per ben due volte alla coltivazione di marijuana. Ne deriva, pertanto, che il materiale sequestrato - seppur facilmente reperibile sul mercato - va confiscato ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP. Secondo il TF, infatti, il fatto che gli oggetti confiscati siano facilmente reperibili sul mercato non rende la confisca pronunciata automaticamente priva di qualsiasi efficacia rispetto allo scopo perseguito dalla misura (DTF 137 IV 249, consid. 4.5.2; 81 IV 217, consid. 3). Le circostanze del caso concreto la possono - come accade per AP 1 - giustificare, ritenuto che la mancata restituzione del materiale sequestrato - oltre a valere come “grave avertissement” (DTF 81 IV 217) - rende certamente più difficoltosa, vista la varietà di oggetti di cui trattasi, una nuova coltivazione di canapa da parte dell’appellante. Riacquistare tutta l’attrezzatura risulterebbe, infatti, nel complesso particolarmente dispendioso in termini di tempo e denaro.
Infine anche la richiesta formulata in via subordinata dall’appellante va respinta poiché lo scarso valore sul mercato dei singoli oggetti confiscati non giustifica la loro realizzazione (DTF 135 I 209, consid. 4.1.).
La decisione di confisca del primo giudice merita pertanto conferma, ad eccezione della confisca dei reperti n. 1953 e 1954 che, come risulta dagli atti, non sono più stati oggetto di sequestro (PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 6; incarto 14046 del Servizio dei reperti, pag. 21).
Tassazione della nota d’onorario relativa all’inchiesta e al procedimento dinanzi la Pretura penale
A titolo preliminare si osserva che, se una delle parti interpone appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine, tutte le censure relative all’indennizzo (anche quelle sollevate dal difensore d’ufficio) vanno risolte nella procedura d’appello (DTF 140 IV 213, consid. 1.4; 139 IV 199, consid. 5.6; sentenze CRP 60.2015.53 del 1° aprile 2015, consid. 3.3; 60.2014.418 del 7 aprile 2015, consid. 1.3). Ritenuto come AP 1 abbia interposto appello avverso il suo giudizio di condanna, questa Corte è competente anche per dirimere le censure del difensore d’ufficio sulla tassazione della sua nota d’onorario da parte del primo giudice.
Per l’inchiesta e il procedimento di primo grado l’avv. DI 1 - difensore d’ufficio di AP 1 (cfr. CRP 60.2013.330, doc. 6 in inc. Pretura penale) - aveva chiesto la rifusione di complessivi fr. 8'877.30.- pari a fr. 7’590.- di onorario (senza dibattimento), fr. 145.60.- di spese effettive ed esborsi, fr. 500.- di spese forfettarie giusta l’art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu (cfr. doc. 10 pretura penale) e fr. 641.70 di IVA. Nella nota d’onorario del 17 ottobre 2014 il patrocinatore aveva, inoltre, indicato di aver incassato l’importo di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili per il reclamo interposto alla CRP contro la decisione del PP di respingere l’estensione, anche ai procedimenti penali successivi, del gratuito patrocinio precedentemente deciso in favore di AP 1 (cfr. documenti allegati al verb. dib. primo grado).
Col giudizio impugnato, il giudice della Pretura penale ha riconosciuto le prestazioni contenute nella nota d’onorario per complessivi fr. 6'045.30 e, meglio, fr. 4'965.- d’onorario (corrispondente ad un dispendio orario di 27 ore e 35 minuti), fr. 632.50.- di spese e fr. 447.80 di IVA.
Nel suo appello 17 marzo 2016, l’avv. DI 1 (appellante) - dopo aver censurato le decurtazioni operate dal pretore - chiede la rifusione di complessivi fr. 8'777.31 comprensivi di onorario, spese e IVA e già dedotto l’importo di fr. 1'000.- incassato a titolo di ripetibili.
25.a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
f. Giusta l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).
26.a. Le seguenti prestazioni (pari a complessive 16 ore e 5 minuti) sono ammesse - così come già fatto in prima sede - poiché conformi ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato:
15 minuti per la telefonata al GIAR del 22.9.2010;
30 minuti per il colloquio del 22.9.2010;
2 ore per il verbale presso il GIAR del 22.9.2010;
40 minuti per l’interrogatorio del 23.9.2010;
15 minuti per l’esame incarto del 28.9.2010;
2 ore e 40 minuti complessivi per le prestazioni relative all’interrogatorio del 1.11.2010;
10 minuti complessivi per i contatti telefonici e via Skype del 29.11.2010;
complessivamente 1 ora e 45 minuti per le prestazioni relative all’interrogatorio del 15.12.2010;
10 minuti per “l’ottenimento estratto UE x AG allo sportello”, 10 minuti per la lettera al GIAR e 5 minuti per quella al SPP di medesima data;
10 minuti complessivi per le telefonate del 26 e del 27.01.2011 al SPP;
45 minuti per la trasferta e l’esame incarto presso il MP del 3.02.2011;
15 minuti complessivi per le telefonate del 9.9.2013;
1 ora e 25 minuti per le prestazioni relative all’interrogatorio del 12.09.2013;
10 minuti per le telefonata del 17.09.2013;
5 minuti per la “ricezione dell’ordinanza termine notifica prove” del 20.05.2014;
5 minuti per la telefonata del 28.05.2014;
50 minuti per l’esame incarto del 29.05.2014;
5 minuti per la “ricezione citazione udienze e cpc cliente” del 24.07.2014;
10 minuti per la telefonata del 30.07.2014;
5 minuti per la telefonata del 06.10.2014;
55 minuti per il colloquio con il cliente e 45 minuti per la telefonata del 07.10.2014;
1 ora e 15 minuti per la trasferta a Bellinzona dell’8.10.2014;
15 minuti per il colloquio con il cliente (prima del dibattimento) di medesima data;
10 minuti per lo scritto dell’8.10.2014 alla Pretura penale.
b. Il pretore ha ridotto alcune delle prestazioni effettuate nel 2010 dall’avv. __________, legale che ha assistito AP 1 – in sostituzione dell’avv. DI 1 che era in quel momento temporaneamente assente all’estero - all’apertura dell’inchiesta penale. Si tratta delle prestazioni relative alla trasferta alla Farera del 22 settembre 2010 (ridotta da 40 a 30 minuti), al colloquio tra AP 1, __________ e il PP del 23 settembre 2010 (ridotto da un’ora a 30 minuti) e alla trasferta in polizia di medesima data (ridotta da 30 a 20 minuti).
Tali riduzioni sono corrette. Contrariamente a quanto pretende il patrocinatore d’ufficio, il fatto che il GIAR aveva a suo tempo accettato che fosse l’avv. __________ ad assistere AP 1 durante l’assenza dell’avv. DI 1, non significa che tutte le prestazioni da egli effettuate - e per di più solo stimate dal patrocinatore d’ufficio - debbano essere riconosciute. Devono esserlo solo quelle necessarie a garantire una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Pertanto, in considerazione dei tempi medi di percorrenza tra il centro di Lugano (via __________) e rispettivamente La Farera e la centrale di Polizia, si giustifica di ridurre le prestazioni per le relative trasferte così come fatto in prima sede. Parimenti, il dispendio orario per il colloquio del 23 settembre 2010 va riconosciuto unicamente nella misura di 30 minuti, ritenuto che avvocato e imputato si erano già incontrati il giorno precedente e avevano, pertanto, già avuto l’occasione di discutere dell’inchiesta e di fare il punto della situazione in vista dell’interrogatorio.
c. Il pretore ha, poi, ridotto anche il dispendio orario relativo ai contatti (telefonate, colloqui, scambi di e-mail) tra l’avv. __________ e l’avv. DI 1, spiegando che si tratta di prestazioni che vanno valutate con prudenza e riconosciute solo se proporzionate. A fronte di contatti tra i due avvocati pari a complessive 4 ore e 30 minuti, il primo giudice ne ha riconosciute solo 1 ora e 55 minuti.
Di nuovo, e per gli stessi motivi già sopra esposti, non soccorre l’appellante sostenere che il fatto che il GIAR abbia accettato la delega all’avv. __________ implica che tutte le prestazioni relative ai contatti fra i due legali per il passaggio di consegne debbano essere riconosciute, e per di più in doppio (una prima volta quali prestazioni eseguite dall’avv. DI 1 e una seconda volta quali prestazioni svolte dall’avv. __________). È evidente che tali prestazioni non possono essere conteggiate due volte e, pertanto, le telefonate del 22 settembre (il cui dispendio orario va ridotto a 30 minuti, ampiamenti sufficienti per definire i termini della delega della difesa) e del 29 novembre 2010, così come i colloqui del 28 settembre e del 13 dicembre 2010, vanno conteggiati una volta sola. Inoltre, anche la riduzione da 45 a 30 minuti del dispendio orario per lo scambio di e-mail fra i due legali del 28 agosto 2013 merita conferma. Del resto, a quasi due anni dall’intervento dell’avv. __________ nell’inchiesta, ci si chiede quale fosse la necessità di scambiarsi ancora delle informazioni.
Il dispendio orario relativo alla telefonata del 22 settembre 2010 all’avv. __________ “per chiedere se disposto ad assumere la difesa” non può, invece, essere riconosciuto. Non spetta, infatti, allo Stato, ma al difensore d’ufficio, sopportare i costi per la ricerca di un collega disponibile a sostituirlo temporaneamente nella difesa.
d. La riduzione del dispendio orario per l’esame incarto del 12 settembre 2013 merita conferma: 30 minuti (invece dei 40 fatturati) sono un tempo più che sufficiente per esaminare un incarto che, a quello stadio dell’inchiesta, era composto da un unico verbale di interrogatorio e pochi altri fogli.
Quanto al dispendio orario per l’allestimento della lettera al PP di medesima data, si giustifica di ridurlo - come fatto in prima sede - da 20 a 10 minuti, trattandosi di un breve scritto di nemmeno una pagina con cui il difensore si limita a chiedere l’estensione del gratuito patrocinio anche al nuovo procedimento penale avviato nei confronti di AP 1, nonché una copia del rapporto di polizia relativo alle nuove imputazioni.
e. Il pretore ha, poi, ancora spiegato come non possono essere ammesse tutte le prestazioni relative al reclamo alla CRP del 7 ottobre 2013 inerente la mancata estensione del gratuito patrocinio anche al nuovo procedimento penale, in quanto l’avv. DI 1, per quel procedimento, ha già beneficiato di fr. 1’000.- di ripetibili.
Le 6 ore esposte dall’avv. DI 1 per il procedimento presso la CRP sono giustificate e, pertanto, da indennizzare. Dall’importo dovuto per queste prestazioni va, però, dedotto l’importo di fr. 1'000.- già riconosciuto a titolo di ripetibili (e dunque a titolo di partecipazione ai costi di patrocinio) dalla CRP.
f. Per quanto concerne i tempi di preparazione del dibattimento (esame fatto e diritto e stesura dell’arringa e della nota d’udienza), quantificati dall’avv. DI 1 in complessive 8 ore e mezza, questa Corte ritiene giustificate le riduzioni decise dal giudice di prime cure. Visto il volume ridotto dell’incarto e la mancanza di particolari difficoltà giuridiche, il dispendio orario di 5 ore e mezza stabilito dal pretore appare più che adeguato per la preparazione del processo.
Quanto al dispendio orario per la telefonata del 6 ottobre 2014 all’avv. __________ per avere la distinta delle sue prestazioni, lo stesso non può essere ammesso ritenuto che - come correttamente osservato dal primo giudice - la distinta non è stata prodotta.
g. Per quanto attiene, infine, al dispendio orario per la partecipazione al dibattimento, questa Corte
h. Visto quanto precede si giustifica riconoscere al difensore d’ufficio a titolo d’onorario complessivi fr. 5'300.- (corrispondenti a 35 di lavoro a fr. 180.-/ora e già dedotto l’importo di fr. 1’000.- versato dallo Stato a titolo di ripetibili).
i. Per quanto concerne le spese, il pretore, in applicazione dell’art. 6 del Regolamento Tpu, ha riconosciuto un importo forfettario di fr. 496.50.- (corrispondente al 10 % dell’onorario) oltre a fr. 136.- esposti per le trasferte e le spese effettive.
La decisione del pretore - in linea con quanto richiesto dall’avv. DI 1 - merita conferma nel principio ma non nell’ammontare. Il patrocinatore d’ufficio, a cui viene riconosciuto a titolo di onorario un importo superiore a fr. 5'000.-, ha infatti diritto ad un importo forfettario per le spese pari a fr. 500.- (art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu). A questo importo si aggiungono fr. 145.60 per spese effettive e di trasferta (fr. 136.- già riconosciuti in prima sede + fr. 9.60 corrispondenti ai costi di posteggio sostenuti dal patrocinatore durante il procedimento di primo grado).
l. Diversamente da quanto ritenuto dal pretore, l’IVA deve essere calcolata al 7,6% fino al 31.12.2010 e all’8% dal 1.1.2011. Pertanto essa ammonta a fr. 541.10.- complessivi.
m. In esito, lo Stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 6'486.70 per le prestazioni fornite durante l’inchiesta e dinanzi la Pretura penale. AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento d’appello
a. Del tempo complessivo esposto di 15 ore e 25 min. appaiono adeguate 11 ore e 35 min. con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'085.-.
Non viene riconosciuto il dispendio orario per le prestazioni del 16 marzo, del 15 maggio e del 27 ottobre 2015 poiché non necessarie. Si tratta, infatti, del dispendio orario per la sola ricezione di atti giudiziari che sono poi stati oggetto di un successivo, e retribuito, esame più approfondito da parte del difensore. Il dispendio orario relativo alle seguenti prestazioni viene, invece, ridotto:
per l’esame dell’incarto e la stesura della dichiarazione d’appello vengono ammesse unicamente 7 ore (a fronte delle 8 ore e 55 min. esposte), sicuramente sufficienti per motivare l’appello, soprattutto se sommate alle due ore e mezza già riconosciute per l’esame della sentenza di primo grado, le ricerche e la stesura della dichiarazione d’appello (cfr. prestazioni del 7 aprile 2015).
il dispendio orario (2 ore e 15 min.) relativo all’appello dell’avv. DI 1 avverso la decisione di tassazione della sua nota d’onorario non può, invece, essere ammesso. A copertura di questi costi, al patrocinatore d’ufficio che ha presentato l’appello in suo nome (IV), viene riconosciuta un’indennità parziale ex art. 436 cpv. 2 CPP per analogia.
b. Le spese ammontano a fr. 208.50.- (10% dell’onorario, cfr. Art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu) e l’IVA a fr. 183.50.
c. In conclusione, lo Stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 2'477.- per le prestazioni fornite in sede d’appello. AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
Tasse e spese
28.a. L’appellante contesta l’ammontare dell’importo delle spese giudiziarie posto a suo carico, sostenendo che le perizie atte ad accertare il tenore di THC delle piante di canapa da lui coltivate fossero superflue, giacché egli non ne ha mai contestato la destinazione ad uso stupefacente. La censura cade nel vuoto. Dal momento che il carattere stupefacente delle piante di canapa è un elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione di cui all’art. 19 cpv. 1 (art. 19 cifra 1 vLStup), non occorre dilungarsi per spiegare che le perizie erano necessarie ad accertarne la realizzazione e che le sole dichiarazioni dell’imputato sull’uso stupefacente che intendeva fare della canapa coltivata non erano, in questo senso, sufficienti. Le spese giudiziarie relative all’inchiesta e al procedimento di primo grado che vanno poste a carico dell’appellante ammontano, pertanto, a fr. 2’350.- (e non fr. 2'750.- come erroneamente indicato dal primo giudice al dispositivo 2.3. della sentenza impugnata).
b. Visto l’estremamente ridotto grado di accoglimento dell’appello di AP 1, la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante, così come gli oneri processuali d’appello (art. 428 CPP).
c. Gli oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della nota professionale sono posti a suo carico per 1/4 e per il rimanente a carico dello Stato, che gli rifonderà fr. 600.- a titolo di indennità parziale (ex art. 436 cpv. 2 CPP per analogia).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34, 42 e 47 CP,
19 cpv. 1, 19 cifra 1 vLStup e 19a cifra 1 LStup,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425, 426, 428 e 436 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
1.1. infrazione alla LStup (ripetuta), per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. a __________, nel periodo luglio 2010/21 settembre 2011, allo scopo di produrre sostanza stupefacente destinata alla vendita, coltivato almeno 77 piante di canapa (metodo outdoor), 288 piante di canapa (metodo indoor), di cui 224 talee e 64 piantine, 25 piante di canapa sul balcone di casa (tenore di THC del 4,1% la coltivazione indoor e del 9,3% la coltivazione outdoor), nonché per avere detenuto, allo stesso scopo, a __________, presso il suo negozio __________, 12,7 grammi di marijuana e 6,5 grammi di semi di canapa;
1.1.2. a __________, in data 10 luglio 2013, trasportato a bordo del suo autofurgone Renault Trafic, targato __________, 89 talee di canapa che dovevano servire alla produzione di sostanza stupefacente destinata alla vendita;
1.1.3. a __________, nel periodo aprile 2013/10 luglio 2013, allo scopo di produrre sostanza stupefacente destinata alla vendita, coltivato 1’108 talee di canapa, 74 piante di canapa, 17 piante di canapa in fiore, 44 piante madri di canapa, [detenuto] 22 semi di canapa, 8 grammi di marijuana, 4 grammi di resina di hashish, nonché per avere detenuto allo stesso scopo, a __________, presso il suo negozio __________, 9 grammi di marijuana e uno spinello di marijuana (tenore THC del 14%);
1.2. contravvenzione alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel periodo 1° - 10 luglio 2013, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana proveniente dalle sue coltivazioni.
2.1. alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta) ciascuna, per complessivi fr. 6’300.- (seimilatrecento);
2.2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 4 (quattro);
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2'350.- per il procedimento di primo grado.
II. L’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della sua nota professionale 17 ottobre 2014 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
onorario fr. 5’300.00
spese fr. 645.60
IVA fr. 541.10
Totale fr. 6'486.70
e posta a carico dello Stato.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo
AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr. 6'486.70 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
III. La nota professionale 17 marzo 2016 relativa al procedimento d’appello dell’avvocato DI 1 è approvata per:
onorario fr. 2'085.00
spese fr. 208.50
IVA fr. 183.50
Totale fr. 2'477.00
e posta a carico dello Stato.
Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr. 2'477.- non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
IV. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’appellante.
V. Gli oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti per 1/4 a carico dell’avv. DI 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo di indennità parziale (art. 436 cpv. 2 CPP per analogia).
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.