17.2016.26

Incarto n. 17.2016.26

Locarno 7 giugno 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 febbraio 2016 da

AP 1 rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 gennaio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 febbraio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 3 marzo 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 15 aprile 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

  1. ingiuria

per avere, a Lugano, presso la palestra __________, in data 3 maggio 2014, offeso l’onore diPC 1, dandogli del “frocio di merda” e dicendogli “vaffanculo”;

  1. minaccia

per avere, a Lugano, presso la palestra __________:

2.1. in data 3 maggio 2014, usando grave minaccia, incusso timore a PC 1, e meglio dicendogli “tu non mi devi nemmeno guardare frocio di merda”, “tu devi stare molto attento”;

2.2. in data 10 maggio 2014, usando grave minaccia, incusso timore aPC 2, e meglio dicendogli “ti spacco le gambe”, “ti sei messo in un guaio”, “vedrai quello che ti capita”, “so che abiti in via __________”, “so che abiti a __________ e ti vengo a prendere lì o ti faccio venire a prendere lì”, “non finisce qui”, “vedrai cosa ti succede”;

reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 200.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.-.

AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 24 aprile 2015.

Il 27 aprile 2015, il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 26 gennaio 2016, il giudice della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di “grave minaccia” (recte minaccia) nei confronti di PC 1 per i fatti del 3 maggio 2014 descritti al punto 2.1 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 1), mentre lo ha dichiarato autore colpevole di ingiuria nei confronti dello stesso PC 1 per i fatti del 3 maggio 2014 descritti al punto 1 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.1), nonché di minaccia nei confronti di PC 2 per i fatti del 10 maggio 2014 descritti al punto 2.2 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.2).

Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 500.- (sentenza impugnata, dispositivo n. 3).

C. Con scritti 29 gennaio e 3 febbraio 2016, AP 1 ha trasmesso al primo giudice l’accordo concluso lo stesso giorno con l’AP PC 2, rispettivamente ha presentato annuncio d’appello, trasmettendo anche l’accordo 2 febbraio 2016 concluso con l’altro AP, PC 1.

Con detti accordi gli AP acconsentivano, tra l’altro, a ritirare le rispettive querele.

Ricevuta la motivazione scritta del giudizio, egli ha, il 3 marzo 2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di impugnare esclusivamente i dispositivi 2 e 3 della sentenza di primo grado, richiamando il ritiro delle querele e postulando il suo proscioglimento anche relativamente ai dispositivi impugnati.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. a CPP, visto, in particolare, che occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche, con decisione 5 aprile 2016, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta e ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per eventualmente completare la motivazione del suo appello.

E. Con atto 26 aprile 2016, l’appellante, a complemento della sua dichiarazione di appello, ha prodotto copia degli scritti 13 e 25 aprile 2016, con cui l’AP PC 1 e, rispettivamente, l’AP PC 2 hanno confermato la loro desistenza dalle querele nei suoi confronti. I citati scritti degli AP sono pervenuti a questa Corte separatamente e in originale in data 27 aprile 2016.

F. Con scritti 17 maggio, rispettivamente 2 giugno 2016, il procuratore e il giudice di prime cure hanno comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi algiudizio di questa Corte. Gli accusatori privati, dal canto loro, non hanno manifestato alcuna reazione entro il termine impartito.

Considerando

in diritto:

  1. Nei procedimenti aventi per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (cfr. Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).

Giusta l’art. 33 cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza. Tuttavia, perché la desistenza dalla querela abbia effetto, la sentenza di primo grado non deve essere passata in giudicato, ovvero deve essere pendente un procedimento di appello. In caso di crescita in giudicato parziale, la desistenza non produrrà alcun effetto sui dispositivi della sentenza non impugnati (Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 33 CP con rif. spec. a STF 6B_321/2009 del 14 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).

  1. Accertata l’assenza del presupposto processuale della querela, in applicazione degli art. 403 cpv. 1 lett c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, il procedimento penale nei confronti dell’appellante deve essere abbandonato con decisione del tribunale di appello (Schimid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 202013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP; Stephenson/ Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 13 ad. art. 329 CPP).

  2. Ritenuto che i reati oggetto del presente procedimento – ingiuria (art. 177 CP) nei confronti dell’AP PC 1 e minaccia (art. 180 CP) nei confronti dell’AP PC 2 – sono perseguibili a querela di parte e che entrambi gli AP hanno validamente desistito dalle rispettive querele (doc. di appello VI-VIII), sicché il presupposto processuale della querela è venuto a cadere, i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di primo grado vanno annullati e il procedimento abbandonato (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).

Permane intatto, invece, il dispositivo n. 1 della sentenza di primo grado (proscioglimento dall’imputazione di minaccia nei confronti dell’AP PC 1), non impugnato e, quindi, passato in giudicato.

  1. Visto che l’appellante non ha contestato nel merito la sentenza di primo grado, che negli accordi 29 gennaio, rispettivamente 2 febbraio 2016, conclusi con gli AP egli ha, anzi, ammesso le sue responsabilità e che la sentenza di primo grado è, quindi, annullata solo nella misura della desistenza degli AP dalle querele, gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico dell’appellante in misura di fr. 450.-, ad eccezione della maggiorazione di fr 50.- per la motivazione scritta, posta a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

L’appellante si è mosso per prendere contatto con gli AP e concludere con loro gli accordi che prevedevano anche il ritiro delle querele solo dopo la pronuncia del giudizio di primo grado, avvenuta con comunicazione del dispositivo in data 26 gennaio 2016.

Di conseguenza, gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 600.-, sono posti a carico dell’appellante in applicazione dell’ art. 428 cpv. 2 lett. a CPP.

In applicazione dell’art. 430 cpv. 2 CPP, all’appellante non si assegna alcun indennizzo ex art. 429 CPP (cfr. Griesser, in Donatsch/Hasjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 16 ad art. 430 CPP con rinvio al messaggio).

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 329, 379 segg., 398 segg. CPP,

30 segg., 33, 177, 180 CP;

nonché, sulle spese, gli art. 426, 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo, gli art. 429 e 430 CPP,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato che il dispositivo n. 1 è passato in giudicato:

1.1. il procedimento penale contro AP 1 per l’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 (punto 1 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015) e per l’imputazione di minaccia nei confronti di PC 2 (punto 2.2 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015) è abbandonato;

1.2. gli oneri processuali di primo grado sono posti, in misura di fr. 450.-, a carico dell’appellante, mentre sono posti a carico dello Stato per i restanti fr. 50.-.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-.-

  • altri disborsi fr. 100.--

fr. 600.--

sono posti a carico dell’appellante, al quale non si assegna alcuna indennità ex art. 429 CPP.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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