Incarto n. 17.2016.239
Locarno 13 gennaio 2017/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Cristina Maggini, vicecancelliera
nella procedura d’appello dipendente dall’annuncio 8 giugno 2016 confermato con dichiarazione di appello 28 dicembre 2016 presentata avverso la sentenza 25 maggio 2016 della Corte delle assise correzionali
richiamata l’istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016 presentata da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 25 maggio 2016, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di riciclaggio di denaro e lo ha condannato alla pena detentiva di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
B. L’8 giugno 2016 AP 1 ha consegnato brevi manu, allo sportello della CARP, uno scritto di medesima data indirizzato al Tribunale d’appello a Lugano (doc. I CARP), con cui ha presentato “Einsprache gegen den Strafbefehl” (letteralmente: opposizione al decreto d’accusa), facendo riferimento al numero d’incarto 72.2015.32 (relativo alla procedura davanti al TPC) e
alla data del 25 maggio 2016 (corrispondente a quella della sentenza emanata dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio).
C. Lo stesso giorno la presidente di questa Corte ha trasmesso al TPC lo scritto consegnato brevi manu alla cancelleria della CARP (doc. 10 TPC).
D. Su richiesta della presidente della Corte delle assise correzionali (doc. 11 TPC), l’avv. __________ - con lettera 9 giugno 2016 - ha comunicato di non più rappresentare AP 1 e ha trasmesso, inoltre, una dichiarazione di data 25 maggio 2016 con la quale l’imputato affermava di non voler impugnare la sentenza di primo grado (doc. 12 TPC e relativo allegato).
E. Il 13 giugno 2016 (dopo che l’imputato ha fatto domanda affinché gli fosse assegnato un difensore d’ufficio, doc. 13 TPC), è stata formalizzata la nomina dell’avv. DI 1 in tale veste (doc. 14 TPC). Quest’ultimo - a fronte dello scritto 14 giugno 2016 della presidente della Corte delle assise correzionali che gli comunicava l’intempestività dell’annuncio d’appello (doc. 16 TPC) - ha provveduto, in data 17 giugno 2016, a formalizzare un’istanza di restituzione del termine ex art. 94 CPP (doc. 18 TPC). Egli ha, in particolare, sostenuto che:
“alcuni giorni prima di consegnare brevi manu per iscritto l’annuncio di appello 08.06.2016 (verosimilmente lunedì 6 giugno 2016 oppure venerdì 3 giugno 2016), alla mattina, il signor AP 1 si era recato a Palazzo di giustizia a Lugano, precisamente allo sportello del Ministero pubblico, per procedere con l’annuncio di appello. In tale circostanza a riceverlo vi era una giovane segretaria che gli ha oralmente indicato di rivolgersi alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno (…)
Lo stesso giorno sempre alla mattina, il signor AP 1 si è dunque messo in viaggio per Locarno e si è presentato allo sportello della CARP chiedendo di poter procedere con l’annuncio di appello. In quella circostanza gli fu detto che doveva presentare l’annuncio di appello per iscritto e che non poteva farlo a voce. Non gli furono date altre indicazioni, né gi fu segnalato che l’Autorità competente era in realtà il lodevole Tribunale penale cantonale, e ciò nonostante che evidentemente il signor AP 1 non avesse la minima idea di come dovesse procedere”
(istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, pag. 1, consid. 1 e 2, doc. 18 TPC).
Nell’istanza di restituzione l’avv. DI 1 ha, anche, spiegato che - dopo essersi presentato allo sportello della CARP - l’imputato, non conoscendo né l’italiano né nessuna delle altre lingue nazionali),
“ha dunque lasciato la Svizzera e richiesto l’aiuto di un conoscente per redigere l’annuncio di appello agli atti in lingua tedesca” (istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, pag. 1, consid. 3, doc. 18 TPC).
Sempre nell’istanza 17 giugno 2016, l’avv. DI 1 ha, poi, affermato che il suo patrocinato,
“persona non scolarizzata, di origine straniera, che parla molto male l’italiano e non certo cognita delle procedure applicabili all’annuncio di appello in un paese per lui straniero”
non è stato adeguatamente indirizzato né presso lo sportello del Ministero pubblico di Lugano (dove ha ricevuto “indicazioni manifestamente errate”) né presso lo sportello della CARP, poiché - a suo dire - l’impiegata presente
“avrebbe senz’altro dovuto segnalargli anzitutto che l’Autorità alla quale va presentato l’annuncio di appello è il lodevole TPC e non la CARP” e “avrebbe dovuto attirare la sua attenzione sul fatto che il termine per l’annuncio di appello era in scadenza”. Il difensore ha, pure, sostenuto che la persona presente allo sportello della CARP “avrebbe persino dovuto aiutare il signor AP 1, viste le evidenti difficoltà, a procedere seduta stante con l’annuncio di appello, ritenuto come si tratti di un atto invero semplice, che avrebbe potuto essere immediatamente effettuato con un foglio e una penna nel giro di pochi minuti direttamente sul posto” (istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, pag. 2, consid. 4-7, doc. 18 TPC).
Il difensore dell’imputato, ritenendo adempiuti i presupposti del danno irreparabile e dell’assenza di colpa da parte del suo patrocinato nell’inosservanza del termine, ha - quindi - postulato la restituzione del termine ex art. 94 CPP.
F. Con scritto 21 giugno 2016 alla presidente della Corte delle assise correzionali (doc. 20 TPC), il PP ha chiesto la reiezione dell’istanza di restituzione del termine formulata dall’imputato, adducendo che - da una parte - appariva pacifica la sua colpa nell’inosservanza del termine, poiché il dispositivo della sentenza gli era stato intimato il giorno stesso della pronuncia del giudizio, alla presenza del suo difensore e dell’interprete e - d’altra parte - perché non vi era la prova che egli si fosse effettivamente presentato presso lo sportello del Ministero pubblico il 3 o il 6 giugno 2016. Il PP ha, inoltre, allegato una dichiarazione di un’impiegata del Ministero pubblico il cui contenuto viene, qui, integralmente ripreso:
“dichiaro che lavoro presso lo sportello del Ministero pubblico di Lugano, al quale nelle scorse settimane si è presentato un uomo, che non parlava bene l’italiano e che mi ha comunque chiesto dove si trovava un certo Ufficio. Al che io ho cercato in google e ho visto che quell’Ufficio, che ora scordo, era ubicato a Locarno. Io mi sono limitata a indicare questa Città all’uomo, al quale ho consegnato un foglietto bianco, su cui ho indicato il numero di telefono di quell’Ufficio. Non sono in grado di fornire le generalità dell’uomo né il giorno in cui l’uomo si è presentato allo sportello”
(allegato allo scritto del 21 giugno 2016, doc. 20 TPC).
G. Il 30 giugno 2016 __________ (segretaria della CARP), così richiesta (doc. 26 TPC), ha inoltrato alla presidente della Corte delle assise correzionali la propria presa di posizione, spiegando che AP 1 si era presentato presso lo sportello della CARP il giorno di lunedì 6 giugno 2016 con un amico che fungeva da interprete, e riportando il contenuto della discussione nei seguenti termini:
“il signor AP 1, per il tramite del suo amico, comunicava che era stato indirizzato dal “Tribunale di Lugano” a presentarsi allo sportello CARP per interporre annuncio d’appello contro la sentenza emessa nei suoi confronti. Dopo averlo sentito (era l’amico che mi riportava in italiano tutto quello che diceva l’imputato), ho controllato se alla CARP ci fosse un incarto pendente. Costatando che non vi era nulla ho comunicato quanto segue:
per avere la possibilità di presentare appello contro una sentenza di primo grado è necessario presentare l’annuncio di appello entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza direttamente all’autorità che ha emesso la sentenza, nel caso specifico al TPC. Ho spiegato che la CARP deve, poi, ricevere la dichiarazione di appello dopo 20 giorni dal ritiro della sentenza di prima istanza.
Date le circostanze, ho consigliato al signor AP 1 di recarsi immediatamente (lo stesso giorno il 6 giugno 2016) da un avvocato per farsi aiutare e consigliare.
AP 1 mi disse che non era domiciliato da noi e che era di ritorno in Albania, dove abitava, e che non aveva tempo di procedere come da me indicato.
Ho consigliato vivamente all’imputato di prendere immediatamente appuntamento con un avvocato che l’aiutasse a tutelare i suoi interessi. Ho spiegato che con la procura poteva eleggere domicilio presso lo stesso avvocato il quale si sarebbe occupato di tutto anche in sua assenza.
Mi ha chiesto se conoscevo un avvocato bravo della zona: ho risposto che “purtroppo” non potevo aiutarlo e che dovevo rimanere neutra (data la mia funzione). Gli ho consigliato di cercarlo immediatamente guardando l’elenco telefonico sotto la rubrica “avvocati” o di fare un giro qui a Locarno e cercare uno studio legale qualsiasi.
L’amico ha capito bene quanto da me riferito e ha tradotto tutto all’imputato”
(doc. 26 TPC).
H. Con scritto 20 luglio 2016 (doc. 32 TPC), l’avv. DI 1 - modificando, così, quanto indicato nella sua istanza - ha osservato che i fatti, così come descritti da __________ “non sono contestati dal signor AP 1”, precisando unicamente che “la signora __________ gli avrebbe anzitutto consigliato di raggiungere nuovamente Lugano e presentarsi presso il Tribunale penale cantonale, ciò che avrebbe dovuto fare entro le 12.00. Stante l’orario e i tempi di percorrenza il signor AP 1 ha osservato che ciò non era possibile. E’ stato a quel momento che la signora __________ gli ha suggerito di trovare un legale del posto” (doc. 32 TPC, pag. 1).
Nel medesimo scritto, il legale ha spiegato che il suo assistito, seguendo il consiglio ricevuto presso lo sportello della CARP, si era messo alla ricerca di un legale a Locarno. Sennonché gli studi legali a cui si è rivolto (3 o 4) non sono stati disposti a rappresentarlo. Egli non si è, per contro, rivolto al suo patrocinatore durante la procedura di primo grado, poiché quest’ultimo “era stato molto chiaro, una volta concluso il procedimento, di non avere più nessuna intenzione di rappresentarlo”.
Pur ammettendo che quanto riferito dalla signora __________ era formalmente corretto, il legale ha rilevato che - a fronte di una persona in evidente difficoltà nel districarsi tra le procedure per l’annuncio d’appello, costretta a comunicare per il tramite di una terza persona e, per giunta, già mal consigliata allo sportello del Ministero pubblico - i consigli forniti erano “del tutto inadeguati alle circostanze”. A suo dire è, poi, lecito chiedersi cosa abbia effettivamente compreso AP 1 di quanto spiegatogli se - anziché procedere come indicato dalla signora __________ - egli si è presentato due giorni dopo allo stesso sportello con l’annuncio d’appello formulato per iscritto (doc. 32 TPC, pagg. 1 e 2).
I. Con lettera 9 dicembre 2016, la presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha trasmesso alla CARP la sentenza motivata e l’incarto penale concernente AP 1, così come l’annuncio d’appello 8 giugno 2016 e lo scambio di allegati relativo alla questione della tempestività dello stesso per decisione, precisando che il suo scritto 14 giugno 2016 all’attenzione del difensore d’ufficio (doc. 16 TPC) era da considerarsi privo di effetti (doc. II CARP);
considerando
in diritto: 1. L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). La dichiarazione orale a verbale si riferisce al caso in cui, chi intende ricorrere, lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della sentenza (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 399, n. 1, nota 2 a pié di pagina, pag. 2650; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 399, n. 2, pag. 1781; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 744; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).
Giusta l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.
L’art. 91 cpv. 1 CPP prevede che il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Per il cpv. 4, il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi l’ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 90 cpv. 2 CPP).
Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (BK, op. cit. ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 93, n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 206).
L’art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile, può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
a) L’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP).
b) La possibilità della restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (BK, op. cit, ad art. 94 CPP, n. 33, pag. 591; Commentaire romand, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 10, pag. 344; Commentario CPP, op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 2, pag. 452; STF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.). La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili (quali ad esempio eventi naturali, infortuni, malattia), cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (BK, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 37, pag. 592; Commentaire romand, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 6, pag. 343; Commentario CPP, op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207).
In sostanza, la possibilità di restituzione presuppone che la persona coinvolta sia stata - vista la sua situazione concreta - impossibilitata ad osservare il termine oppure a conferire mandato ad un terzo affinché quest’ultimo salvaguardasse il termine (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 35 e rinvii).
La sola ignoranza del diritto e l’assenza di indicazioni sui rimedi di diritto non costituiscono motivi sufficienti per giustificare una restituzione del termine (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 38, pag. 593). Un'indicazione inesatta del rimedio giuridico non può cagionare alcun pregiudizio all'interessato, salvo che questi sia in grado di riconoscere, in base alla legge, tale inesattezza (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 40, pag. 593; DTF 112 Ia 305 consid. 3).
La colpa di una persona ausiliaria deve essere imputata alla parte coinvolta come propria (Commentaire romand, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 11, pag. 345; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 3, pag. 452 e rinvii.
L’irrimediabile pregiudizio giuridico di cui all’art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di ricorso (Commentario CPP, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 1, pag. 206), come anche della possibilità di interporre opposizione ad un decreto d’accusa (sentenze TF 6B_289/2013 del 6.5.2014 consid. 10.2; 6B_360/2013 del 3.10.2013 consid. 3.3.; 6B_503/2013 del 27.8.2013 consid. 3.1.).
nel caso concreto
“ Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata”
(dispositivo della sentenza 25 maggio 2016, allegato 2 al verbale del dibattimento di medesima data, pag. 2).
Il termine per l’annuncio d’appello è iniziato a decorrere il giorno successivo alla comunicazione orale della sentenza, quindi il 26 maggio 2016. Il termine di dieci giorni veniva, dunque, a scadere sabato 4 giugno 2016, per cui è da considerarsi prorogato fino al primo giorno feriale successivo, cioè lunedì 6 giugno 2016.
Dagli atti emerge che il 6 giugno 2016 AP 1 ha manifestato - perlomeno presso lo sportello della CARP, ma verosimilmente anche presso quello del Ministero pubblico - la sua volontà di impugnare la sentenza 25 maggio 2016 della Corte delle assise correzionali di Mendrisio.
Lo ha fatto, tuttavia, oralmente. E non per iscritto.
Sennonché la possibilità di un annuncio d’appello in forma orale è limitata al caso in cui, chi intende impugnare la sentenza di primo grado, lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della stessa (con conseguente annotazione nel verbale del dibattimento).
L’ammissibilità di un annuncio fatto oralmente in ambiti diversi dal dibattimento (ad esempio, presso la cancelleria del tribunale) è esclusa nella misura in cui l’art. 399 cpv. 1 CPP precisa che l’annuncio fatto oralmente deve essere annotato “a verbale” (in dottrina, la questione è affrontata soltanto da Donatsch che si limita a dire che si tratta di cosa “fraglich”; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit. ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).
Ne discende che l’unico annuncio che - in concreto - fa testo è lo scritto dell’8 giugno 2016. Esso è, dunque, tardivo, poiché presentato dopo il termine, scadente il 6 giugno 2016.
Resta, quindi, da valutare se - nel caso qui in discussione - sono dati i presupposti per una restituzione del termine ex art. 94 CPP.
Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito dell’assenza di qualsiasi colpa in capo all’imputato nell’inosservanza del termine.
a) Occorre - innanzitutto - rilevare che AP 1, nella procedura di primo grado, era assistito da un difensore di fiducia. E’ ben vero che l’avv. __________ ha, in seguito, comunicato di non più patrocinare l’imputato (doc. 12 TPC) e che questa Corte ignora quando e in quali circostanze il mandato è terminato. Nulla agli atti permette, tuttavia, di affermare che l’imputato non sia stato correttamente informato dal suo legale, né del resto lo sostiene lo stesso AP 1 (neppure nelle osservazioni 30 giugno 2016 alla presa di posizione del PP che aveva posto l’accento sulla presenza del difensore al momento della comunicazione orale della sentenza, cfr. doc. 23 TPC). Nella citata replica, l’avv. DI 1 si limita ad affermare - senza realmente confrontarsi con l’argomentazione del PP - che:
“ non si comprende ove risieda la presunta colpa del signor AP 1 che l’on. PP deduce dal fatto che il medesimo fosse presente in aula al momento della lettura della sentenza. Il CPP permette certo di poter formulare dichiarazione di appello (recte: annuncio d’appello) immediatamente a verbale, ma al contempo riserva un termine di 10 giorni per la suddetta dichiarazione (recte: annuncio). Appare evidente che l’imputato possa necessitare di qualche giorno per riflettere sull’opportunità di appellare la sentenza del Tribunale di prime cure, nonché che durante il termine di 10 giorni egli possa finanche cambiare idea, rispetto magari all’iniziale idea di non presentare appello”
(replica avv. DI 1 30 giugno 2016, pag. 1, doc. 23 TPC)
Sennonché il tema sollevato dal PP non era la - legittima - facoltà di AP 1 di cambiare idea in merito all’impugnazione della sentenza nel periodo di decorrenza del termine per l’annuncio d’appello, bensì il fatto che l’imputato, nella procedura di primo grado e, in particolare, al momento della comunicazione orale della sentenza con l’indicazione dei rimedi di diritto, era assistito da un avvocato, ciò che permette di ritenere che egli abbia ricevuto tutte le informazioni utili ad impugnare - tempestivamente e validamente - la sentenza dei primi giudici.
Pure meritevole di nota, nel caso concreto, la presenza - al momento della comunicazione orale della sentenza e della consegna del dispositivo - di un interprete di lingua albanese la cui funzione era, proprio, quella di garantire che AP 1 ricevesse, istantaneamente e nella sua madre lingua, tutte le informazioni utili relative al giudizio che lo concerneva, comprese quelle sui rimedi di diritto. D’altronde l’imputato non ha sostenuto vizi di sorta nell’attività dell’interprete giudiziario: né durante il dibattimento (poiché non risulta dal verbale del procedimento), né nell’istanza di restituzione del termine e negli allegati che sono seguiti.
A ben vedere, la circostanza secondo cui l’imputato si è attivato presso lo sportello del Ministero pubblico e della CARP proprio il 6 giugno 2016 - ultimo giorno utile per l’annuncio d’appello - è piuttosto indicativa del fatto che a AP 1, sia il termine dei dieci giorni che la sua effettiva scadenza, erano noti e che, quindi, egli aveva ben compreso le condizioni per l’impugnazione della sentenza dei primi giudici. Anche l’urgenza doveva essergli nota perché - dopo essere stato al Ministero pubblico a Lugano - egli ha ritenuto di recarsi - senza indugio - a Locarno per raggiungere la CARP.
Già solo per questi motivi, l’inosservanza del termine in questione è imputabile a AP 1, il quale non ha dimostrato - ma invero neppure ha sostenuto - di non essere stato correttamente informato (dal proprio difensore e dall’interprete) sui termini e sui rimedi di diritto, al momento della comunicazione orale della sentenza e della consegna del dispositivo.
b) In ogni caso è accertato che - al più tardi il 6 giugno 2016, presso lo sportello della CARP - l’imputato ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per poter - validamente e tempestivamente - presentare annuncio d’appello. Nonostante ciò, egli per suo stesso dire - dopo aver chiesto ad alcuni studi legali di rappresentarlo - si è assentato per due giorni all’estero per poi ripresentarsi alla CARP, con l’annuncio d’appello scritto (cfr. istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, consid. 3, pag. 2, doc. 18 TPC). Anzi, la signora __________ (le cui dichiarazioni sono rimaste incontestate da parte dell’imputato), ha riferito che AP 1 le disse che “non era domiciliato da noi e che era di ritorno in Albania, dove abitava, e che non aveva tempo di procedere come da me indicato” (cfr. doc. 26 TPC, pag. 2). Un comportamento, il suo, che palesa senza dubbio una colpa. Il contenuto delle spiegazioni fornitegli allo sportello della CARP era, infatti, chiaro ed esaustivo: oltre alla necessità della forma scritta per l’annuncio d’appello, a AP 1 è stato ricordato il termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza, l’autorità presso la quale procedervi (nel caso specifico il TPC), ma anche l’urgenza (“date le circostanze, ho consigliato al signor AP 1 di recarsi immediatamente (lo stesso giorno il 6 giugno 2016) da un avvocato per farsi aiutare e consigliare (…) ho consigliato vivamente all’imputato di prendere immediatamente appuntamento con un avvocato che l’aiutasse a tutelare i propri interessi”, doc. 26 TPC).
La circostanza addotta dall’imputato, secondo cui egli si sarebbe rivolto a tre o quattro studi legali e che nessuno sarebbe stato disposto a rappresentarlo, oltre a non essere documentata risulta, in ogni caso, insufficiente per giustificare una restituzione del termine ex art. 94 CPP: ciò non escluderebbe, comunque, una colpa dell’imputato che avrebbe potuto provare a rivolgersi ad altri studi legali, rispettivamente che avrebbe potuto procedere lui stesso - con l’aiuto dell’amico interprete - alla stesura dell’annuncio e consegnarla, poi (come indicatogli dalla persona allo sportello della CARP) al TPC.
Del resto, come detto, l’imputato ha confermato che i fatti riportati nella presa di posizione di __________ non sono contestati e, quindi, ha implicitamente ammesso di avere - effettivamente - ricevuto le informazioni indicate nella presa di posizione citata (cfr. scritto 20 luglio 2016 dell’avv. DI 1, doc. 32 TPC, pag. 1). L’unica circostanza discordante, secondo AP 1, sarebbe l’indicazione delle 12:00 quale orario di chiusura dello sportello del TPC da parte della signora __________. Quest’ultima ha, dal canto suo, smentito di aver fornito una simile indicazione oraria, tanto più che - notoriamente - gli sportelli degli uffici cantonali sono aperti, in determinate fasce orarie, anche di pomeriggio, cosa ben nota a qualsiasi impiegato statale (per cui non si vede perché la funzionaria della CARP avrebbe fornito una tale informazione, manifestamente incompleta).
c) Quand’anche si volesse ritenere che l’amico che accompagnava l’imputato presso lo sportello della CARP non abbia proceduto a una corretta traduzione delle spiegazioni fornite da __________, occorre rilevare che - in ogni caso - la colpa della persona ausiliaria deve essere imputata, alla parte che chiede la restituzione del termine, come propria. Peraltro AP 1, non ha fatto riferimento alcuno a eventuali pecche dell’amico interprete, limitandosi - senza successo - a lamentare di non essere stato adeguatamente indirizzato da chi lo aveva ricevuto allo sportello.
A ben vedere la prova che l’imputato ha capito quanto spiegatogli allo sportello della CARP, è data dal fatto che egli si è rivolto a degli studi legali e che ha redatto l’annuncio per iscritto; si tratta, in entrambi i casi, di informazioni che aveva ricevuto proprio dalla signora __________.
d) A titolo abbondanziale si osserva che anche volendo ammettere
tassazione della nota d’onorario
spese
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di restituzione del termine è respinta.
Di conseguenza:
l’annuncio 8 giugno 2016 è dichiarato tardivo;
non si entra nel merito della dichiarazione d’appello
28 dicembre 2016.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
onorario fr. 1'065.-
spese fr. 94.-
IVA fr. 93.-
Totale fr. 1'252.-
e posta a carico dello Stato.
3.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.