Incarto n. 17.2016.204
Locarno 13 aprile 2017/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 11 marzo 2016 e confermata con dichiarazione di appello 8 novembre 2016 dal
procuratore pubblico APPE_1
contro la sentenza emanata il 9 marzo 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 novembre 2016) nei confronti diAP 1
IM 1,
rappr. dall’avv.
esaminati gli atti;
ritenuto:
in fatto:
A. Il presente procedimento penale ha preso il via dopo che alcuni agenti della polizia stradale grigionese hanno costatato, il 23 febbraio 2015, che, sull’autostrada A13 (in direzione sud, tra Lostallo e Arbedo-Castione), IM 1, alla guida della propria vettura, aveva, fra l’altro, effettuato un sorpasso a destra. Questo il contenuto del loro rapporto allestito il 24 febbraio 2015:
“ Giunti in località di Lostallo, in direzione sud, alle ore 10.30, veniva rilevata, tramite l’apparecchio Sat speed, la velocità dell’autovettura __________, targata __________, che ci precedeva. La misurazione (…) dava una media netta di 127 km/h, dove il limite di velocità fissato per legge è di 120 km/h. La __________ veniva seguita poi fino al confine con il Ticino, in località di Lumino, dove potevamo osservare come il suo conducente, nella persona di IM 1, effettuava una manovra di sorpasso sulla destra. (…) A seguito di questa manovra nessuno veniva ostacolato o messo in pericolo. Al momento del sorpasso vi era poco traffico verso sud e le condizioni della strada e la visuale erano buone. (…) Oltre a ciò, durante tutto il tragitto da Lostallo fino a Lumino, IM 1 ometteva ripetutamente di segnalare i propri cambiamenti di direzione ” (scritto citato, p. 2 e 3).
B. La fase d’inchiesta è stata chiusa con il DA 1319/2015 del 30 marzo 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 23 febbraio 2015 a Lumino, circolando alla guida della propria autovettura __________ targata __________ sulla tratta autostradale A13 in direzione Sud, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in specie per avere sorpassato un’autovettura sulla destra;
1.2. ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione
per avere, il 23 febbraio 2015 alla guida della propria autovettura __________ targata __________ sulla tratta autostradale A13 da Lostallo a Lumino, circolando alla velocità di 127 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), nonostante il limite vigente fosse di 120 Km/h, omettendo inoltre ripetutamente di segnalare cambiamenti di direzione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 1 e cpv. 2 LCStr.;
richiamati gli artt. 42 e segg. CP.
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 230.- ciascuna – pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni – e alla multa di fr. 1’500.- (prevedendone, in caso di mancato pagamento, la sostituzione con una pena detentiva di 15 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese di complessivi fr. 200.-.
IM 1 ha interposto tempestiva opposizione al citato decreto d’accusa, cosicché il procuratore pubblico – dopo averlo confermato in data 13 aprile 2015 – ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Dopo il dibattimento tenutosi il 13 gennaio e il 9 marzo 2016, il giudice della Pretura penale di Bellinzona ha, da un lato, prosciolto IM 1 dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per il sorpasso sulla destra e, dall’altro, lo ha dichiarato autore colpevole di ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per avere superato il limite di velocità nei termini indicati nel DA, per la mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione e, dopo derubricazione dell’imputazione, anche per il sorpasso sulla destra. Per questo reato, il pretore ha condannato IM 1 alla multa di fr. 800.-.
Vista la parziale assoluzione, il giudice di primo grado ha accollato le tasse e spese di giustizia soltanto in parte al condannato.
D. Va, qui, notato che la motivazione scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 3 novembre 2016, cioè dopo 8 mesi dalla conclusione del dibattimento con comunicazione del dispositivo.
E. Nel suo tempestivo appello contro tale giudizio, il PP ha chiesto che, annullati i dispositivi 1, 2, 2.1, 3 e 4, l’imputato venga condannato così come previsto ai punti 1 e 2 del DA 1319/2015 del 30 marzo 2015.
F. Il giudice di primo grado si è limitato a rimettersi al giudizio della Corte senza sviluppare particolari osservazioni.
G. Nelle sue osservazioni 20 marzo 2017, l’imputato ha, in sostanza, contestato d’avere commesso una grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, negando, in particolare, d’avere effettuato un sorpasso a destra. In conclusione del suo allegato, egli ha protestato tasse, spese e ripetibili senza né quantificare né documentare la sua richiesta.
Considerando
In diritto:
Ritenuto, poi, che l’appello del PP verte unicamente sulla qualifica giuridica dei fatti accertati dal pretore, forza è constatare che l’accertamento secondo cui il sorpasso a destra – che, insieme ad altri comportamenti, fonda tale condanna – è effettivamente avvenuto è passato incontestato in giudicato.
Pertanto, esso non può più essere rimesso in discussione.
Le relative argomentazioni con cui il condannato chiede di respingere l’appello del PP (doc. CARP XIV, pag. 4-7) sono, dunque, irricevibili.
Per avere una sorte diversa, esse avrebbero dovuto trovare spazio in una dichiarazione d’appello (preceduta dal dovuto annuncio) oppure in un appello incidentale (art. 399/401 CPP).
2.1. Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella normativa o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
Per il cpv. 2 del citato disposto, è, invece, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
2.2. Dal profilo oggettivo, quest’ultima norma trova applicazione allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4a edizione, Basilea 2015, ad art. 90 LCStr, n 4.1; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19).
Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3.d.aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è perciò necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.4; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 21).
Il presupposto del serio pericolo per la sicurezza altrui è dato non solo in caso di messa in pericolo concreto ma già in caso di messa in pericolo astratta accresciuta (DTF 142 IV 93 consid. 3.1; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1).
Il TF ha avuto l’occasione di stabilire che il divieto di sorpassare a destra i veicoli che precedono (art. 35 cpv. 1 LCStr e 8 cpv. 3 frase 2 ONC) costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare, il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 59; Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 287 e 291 seg.).
2.3. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 142 IV 93 consid. 3.1; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF del 8 gennaio 2008 6B_718/2007 consid. 3.3; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 37 segg.; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1 e 4.3).
2.4. Nel caso in disamina, sorpassando sulla destra la vettura che lo precedeva, IM 1 ha violato il divieto previsto dagli art. 35 cpv. 1 LCStr e 8 cpv. 3 frase 2 ONC, ovvero – per consolidata giurisprudenza – una norma fondamentale posta a tutela della sicurezza stradale. Tale infrazione, come precisato dal Tribunale federale, comporta, di principio, una considerevole messa in pericolo degli utenti, accrescendo sensibilmente i rischi d’incidente (cfr. DTF citata sopra). Il rischio accresciuto d’incidenti è dato anche nel presente caso: basti pensare a cosa sarebbe accaduto se il conducente della vettura superata nei modi descritti avesse deciso, al momento in cui IM 1 metteva in atto la sua manovra illecita, di rientrare sulla corsia di destra.
L’imputato non può trarre giovamento alcuno dal richiamo della DTF 142 IV 93: la situazione in cui egli circolava non era, infatti, per nulla assimilabile al caso di circolazione in colonne parallele poiché, come risulta dal rapporto di polizia, “al momento del sorpasso vi era poco traffico verso sud” (rapporto 24.2.2015 dalla polizia cantonale grigionese, pag. 2).
Nemmeno è sostenibile la tesi secondo cui le circostanze del caso concreto erano tali per cui il conducente che precedeva IM 1 doveva attendersi di essere superato. Non bastano, per questo, né il fatto che IM 1 abbia effettuato il sorpasso senza accelerare (anzi, a ben vedere, questo potrebbe deporre per il contrario), né il fatto che egli abbia rispettato i limiti di velocità né il fatto che la manovra di rientro sulla corsia di sinistra sia avvenuta mantenendo una distanza sufficiente dal veicolo superato a destra (cfr. sentenza impugnata, consid. 6.3, pag. 8). Ritenuto come si circolasse, in quel momento, in una situazione di traffico ottimale (e, pur se in via abbondanziale, ricordato che IM 1 non ha in alcun modo segnalato la propria intenzione), nessuna delle circostanze elencate basta – e di lunga – a dimostrare che il conducente che lo precedeva doveva o poteva attendersi a che egli procedesse, senza necessità alcuna, ad una manovra vietata di sorpasso a destra.
Ciò detto, l’infrazione è pacificamente realizzata anche dal profilo soggettivo: risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese da IM 1 che egli ha agito intenzionalmente (cfr. verbale PS grigionese 23.2.2015 pag. 3; verbale di interrogatorio dell’imputato 13.1.2016 allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).
Ne deriva che, su questo punto, l’appello è da accogliere e IM 1 va dichiarato autore colpevole, per il sorpasso a destra, di grave infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 2 LCStr).
Come visto al punto D., la sentenza motivata è stata intimata ben 8 mesi dopo la comunicazione orale del dispositivo. Si tratta di un periodo non soltanto irrispettoso dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo avuto riguardo alle circostanze del caso specifico, che non presenta particolari difficoltà. In questo senso, esso costituisce una violazione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP; DTF 130 IV 54; 124 I 139 e 117 IV 124; STF 6S.37/2006 8 giugno 2006, consid. 2.1.).
Richiamati sui criteri per la commisurazione della pena l’art. 47 CP e le DTF 136 IV 55 consid. 5.4. (sui criteri per la valutazione della colpa) e 135 IV 188 consid. 3.4.4 (sulla pena accessoria ex art. 42 cpv. 2 CP), e vista la violazione del principio di celerità constatata al punto precedente, questa Corte ritiene giustificata e congruamente commisurata alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 230.- cadauna – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – e la multa di fr. 1'100.- (di cui fr. 900.- come pena accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CPP e fr. 200.- per le infrazioni – non contestate – semplici alla LCStr).
Su questo punto, l’appello è quindi solo parzialmente accolto.
Visto l’esito dell’appello, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata da IM 1 va, necessariamente, respinta.
Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-, sono posti a carico dello Stato nella misura di fr. 500.- (tassa per la motivazione scritta) e di IM 1 nella misura di fr. 450.- (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali d’appello, di complessivi fr. 1’200.-, sono, invece, interamente a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84 cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
42 ss, 106 CP;
art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, oltre che di ripetuta infrazione (semplice) alla LCStr per avere, il 23 febbraio 2015, sulla tratta autostradale A13 da Lostallo a Lumino, circolato alla velocità di 127 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), nonostante il limite vigente di 120 Km/h e per avere ripetutamente omesso di segnalare cambiamenti di direzione,
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 23 febbraio 2015 a Lumino, sulla tratta autostradale A13 in direzione Sud, sorpassato un’autovettura sulla destra;
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna, per un totale di fr. 4'600.- (quattromilaseicento);
1.2.2. alla multa di fr. 1'100.- (millecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita da una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
Gli oneri processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.-, sono posti a carico di IM 1 nella misura di fr. 450.- e per il resto a carico dello Stato.
Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1’000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.