Incarto n. 17.2016.154
Locarno 5 dicembre 2016/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera,
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 maggio 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata l’11 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 12 maggio 2016) nei suoi confronti
richiamata la dichiarazione di appello 22 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. AP 1, nato il __________ a __________ in __________, è cittadino svizzero e vive a __________.
Nel 2012, in occasione di un matrimonio di parenti in Germania, ha conosciuto PC 1 nata __________ - di origini serbe - e, in pratica, le ha subito proposto di sposarlo.
Alcuni mesi dopo si è recato da lei a Belgrado - poiché nel frattempo, la ragazza era stata rimpatriata - per capire le sue intenzioni e, una volta rientrato in Svizzera, ha, poi, formalizzato i documenti necessari per il matrimonio, avvenuto il 26 luglio 2013.
Da subito sono iniziati i disaccordi all’interno della coppia, peggiorati, poi, con la nascita della figlia __________ (nata il __________).
Dall’8 dicembre 2014 PC 1 e AP 1 vivono separati. La figlia è stata affidata alla madre, con diritto di visita a favore del padre da esercitare presso l’istituto __________ di __________.
Da - almeno - un anno l’imputato non esercita tale diritto di visita.
AP 1 lavora come autista di autobus presso __________, __________ per un salario dichiarato di circa fr. 4'400.- netti al mese per tredici mensilità (si tratta di una media, visto che il salario può variare a dipendenza dei turni).
Egli è tenuto a versare alla moglie - per sé e per la figlia – un contributo alimentare mensile di fr. 1'450.- (cui si aggiunge un contributo alimentare di fr. 600.- mensili versato a favore del figlio di quattro anni, avuto con un’altra donna).
AP 1 non è incensurato: egli è stato, infatti, condannato l’11 marzo 2014 dalla Pretura penale per i reati di vie di fatto e minaccia, commessi - nel periodo da novembre 2011 a giugno 2012 - ai danni della precedente compagna __________, alla pena pecuniaria di 15 aliquote da fr. 70.- cadauna (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni).
B. Dagli atti emerge che
I fatti qui in discussione, si riferiscono a quanto accaduto agli inizi di dicembre 2014, quando PC 1 - a seguito dell’ennesima lite con il marito - ha lasciato l’abitazione coniugale ed è stata collocata in una casa protetta.
In quei giorni - segnatamente in data 10 dicembre 2014 - gli inquirenti hanno sentito il marito che ha negato di aver mai messo le mani addosso alla moglie e di averla minacciata, riferendo, invece, di litigi verbali per futili motivi.
Due giorni dopo è stata sentita la moglie che, invece, ha sostenuto di essere stata picchiata con violenza e ripetutamente (“capitava in pratica ogni settimana”) sia dal marito che dal suocero, e ciò fin dal giorno successivo al matrimonio. Ha anche raccontato di essere stata minacciata di morte - a più riprese - da entrambi e che il marito non le concedeva nessuna libertà, impedendole di avere un telefono, di uscire di casa liberamente, di avere contatti con altre persone e, persino, di imparare l’italiano per costringerla a dover fare affidamento solo su di lui. Ha sostenuto di non aver mai riferito di tali violenze agli agenti intervenuti prima del dicembre 2014, perché altrimenti il marito l’avrebbe picchiata di più.
C. Dopo alcuni altri atti istruttori, con decreto d’accusa DA 470/2015 del 2 febbraio 2015, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di
per avere, tra il 19 agosto 2014 e il 10 dicembre 2014, a __________, colpendola con pugni e calci e afferrandola per il collo e per i capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1;
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, usando grave minaccia, incusso timore e spavento alla moglie PC 1, minacciando di ucciderla e di riportarla in Serbia;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 CP;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CP
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
Non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014, ma ha prolungato il periodo di prova di un anno.
D. Sempre il 02.02.2015, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________, suocero di PC 1, poiché difettava la querela penale e, quindi, il presupposto processuale per procedere.
E. A seguito dell’opposizione interposta il 10 febbraio 2015 e dopo il pubblico dibattimento tenutosi i giorni 3 dicembre 2015, 19 gennaio 2016, 22 marzo 2016 e 10 maggio 2016, il giudice della Pretura penale ha assolto AP 1 dall’imputazione di ripetuta minaccia (dispositivo n. 2), mentre lo ha ritenuto autore colpevole di
vie di fatto
per avere, il 10 dicembre 2014, a __________, colpendola con un calcio e afferrandola per i capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1 (dispositivo n. 1),
e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-), condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (dispositivo n. 3).
Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 2 anni (dispositivo n. 5).
Il giudice di prime cure ha anche assegnato a AP 1 un’indennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (dispositivo n. 6).
F. Ricevuto il dispositivo della sentenza in data 13 maggio 2016, AP 1 ha presentato annuncio di appello con scritto 19 maggio 2016.
G. AP 1 ha, il 22 agosto 2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello in cui ha indicato di contestare l’intera sentenza (in particolare, l’accertamento e la qualifica giuridica dei fatti operati dal primo giudice) e di chiedere il suo proscioglimento da ogni accusa.
Sebbene l’appellante - e per esso il suo difensore - abbia scritto di voler impugnare l’intera sentenza, dalla lettura della dichiarazione nel suo complesso emerge - in modo univoco - che la volontà dell’appellante è quella di chiedere il proscioglimento da ogni accusa, per cui vi è da ritenere che i dispositivi n. 2 e n. 6 della sentenza - che prevedono il proscioglimento dall’imputazione di ripetuta minaccia e l’assegnazione di un’indennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP - non siano impugnati e siano, pertanto, passati in giudicato.
H. Con scritto 13.10.2016 il PP ha comunicato di non essere intenzionato a partecipare al dibattimento e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
I. In occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 22 novembre 2016, la difesa di AP 1 ha confermato quanto chiesto con la dichiarazione di appello 22 agosto 2016 chiedendo il proscioglimento e il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP corrispondente alla nota di onorario prodotta.
considerando
Pur se, nel suo giudizio, il primo giudice non si è confrontato con la questione a sapere se sia dato il presupposto processuale della querela, esso è da ritenersi adempiuto visto che, nel verbale 12 dicembre 2014, l’AP ha manifestato la sua volontà di chiedere che il marito venga punito affermando di essersi fatta accompagnare da un conoscente fino al posto di polizia di Chiasso “per poter formalizzare la denuncia” (verbale 12 dicembre 2014, pag. 4).
Dopo aver rilevato che il rapporto coniugale tra l’imputato e l’AP è stato caratterizzato, fin da subito, da frequenti litigi, il giudice di prime cure ha ricordato quanto dichiarato dall’AP secondo cui il marito, senza alcun motivo, avrebbe usato regolarmente violenza nei suoi confronti - in pratica settimanalmente - colpendola con pugni e calci (anche quando era incinta della figlia) e impedendole qualsiasi libertà, in particolare vietandole di uscire e di avere contatti con altre persone (sentenza impugnata consid. 2, pagg. 2-3).
Procedendo, poi, alla disamina dell’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, il primo giudice - fondando il suo giudizio sulla testimonianza di __________ e sulle dichiarazioni dell’AP, cfr. sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3 - ha ritenuto che:
“non si può far altro che concludere che agli atti vi sono sufficienti prove per confermare il reato di cui al decreto d’accusa, non però per la forma della reiterazione in quanto solo i fatti del 10 dicembre 2014 risultano essere debitamente comprovati”.
(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6).
L’imputato ha ribadito anche in sede d’appello la sua innocenza sostenendo, in estrema sintesi, che il materiale su cui il primo giudice ha fondato il suo accertamento non ha alcuna valenza probatoria e che - in particolare - né l’AP né la teste __________ sono credibili.
L’AP ha raccontato di aver subìto regolarmente delle percosse dal marito (“capitava ogni settimana”), l’ultima volta agli inizi di dicembre 2014 (verbale 12 dicembre 2014, pag. 3). Riguardo ai fatti del dicembre 2014 ha - in sostanza - riferito di aver avuto un grande litigio col marito durante il fine settimana del 6/7 dicembre 2014 e di essere stata picchiata anche in quest’occasione: il marito, l’avrebbe, infatti, afferrata per i capelli e colpita con un calcio. Proprio questo (ennesimo) episodio l’avrebbe convinta a lasciare l’abitazione coniugale. Ciò che è avvenuto il lunedì successivo, 8 dicembre 2014.
Questa Corte ha ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni dell’AP.
a. La donna - in particolare nel suo verbale dibattimentale del 22 novembre 2016 - ha descritto in modo pacato e senza ostilità le violenze subìte dal marito, e il suo racconto ha messo bene in evidenza la situazione di completo smarrimento nella quale è venuta a trovarsi agli inizi di dicembre, proprio a fronte dell’ultimo episodio di violenza domestica. L’AP ha, infatti, riferito:
di aver chiesto aiuto alla polizia di Chiasso “poiché non sapevo bene né cosa fare né dove andare”;
di aver seguito il consiglio dei poliziotti e preso con sé “dei fogli” per la denuncia (anche se - non conoscendo la lingua italiana - “non ho capito quasi nulla di quello che c’era scritto”);
di essersi recata da una ginecologa per farsi visitare (così come suggeritole dai poliziotti (evidentemente inesperti) che, probabilmente per problemi di lingua, non avevano capito che le violenze subite dalla donna non erano di natura sessuale);
di aver girovagato per Chiasso (a fronte del rifiuto dello studio medico di visitarla poiché non aveva appuntamento) per cercare “un po’ di nascondermi” e perché “a quel punto non sapevo dove andare”;
di aver chiamato sua madre in Germania per chiederle aiuto;
di aver aspettato in strada, con la bambina, fino alle undici di sera, che una cugina (contattata dalla madre) la venisse a prendere con il marito da Zurigo;
di essersi recata quella sera stessa a Zurigo, a dormire a casa della cugina;
di essersi rivolta (per il tramite del marito della cugina) alle forze dell’ordine di Zurigo per poi tornare in Ticino, dopo che la polizia di Zurigo le aveva consigliato di rivolgersi a quella del suo cantone di residenza;
infine di essersi recata nuovamente presso il posto di polizia di Chiasso dove è poi stata - finalmente - verbalizzata (“a quel punto hanno chiamato un’interprete e io ho potuto raccontare quel che mi era successo. Sono rimasta circa due o tre ore in polizia poi loro mi hanno mandato in una casa delle donne”).
Il resoconto dell’AP sulla sua reazione di fronte all’ennesimo episodio di violenza domestica, è genuino, spontaneo e restituisce - perfettamente - lo stato di turbamento in cui ella si trovava: solo una persona realmente spaventata ed esausta, agisce così come da lei descritto.
E il suo comportamento istintivo, impulsivo e anche un po’ sconclusionato è del tutto coerente con l’ennesima situazione di violenza domestica descritta e con il suo spaesamento di donna completamente sola in un paese di cui, praticamente, non conosce nulla.
b. Le dichiarazioni dell’AP sono, del resto, supportate - perlomeno per quanto concerne i fatti del dicembre 2014 - da quelle della teste __________, la quale ha riferito di avere assistito ad un episodio del tutto simile a quello descritto dall’AP.
ha, infatti, raccontato che in un’occasione - trovandosi a casa dei coniugi __________
“ (ndr. le) ha tirato i capelli, le ha tirato un calcio e poi l’ha buttata fuori. Ho visto questa scena personalmente ero nel salotto” (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 2).
Ha pure precisato che, dopo essere stata picchiata dal marito, PC 1 è stata chiusa fuori dal salotto e che “con me era presente anche la mamma dell’imputato” (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4).
Il racconto della teste coincide con quello dell’AP che ha riferito, come detto, di un grande litigio col marito - situandolo il fine settimana del 6/7 dicembre 2014 - in occasione del quale questi l’ha strattonata per i capelli e l’ha colpita con un calcio. L’AP ha - anche - affermato che, dopo averla colpita con un calcio:
“ mi ha mandato fuori dal salotto e ha chiuso la porta a chiave. Nel salotto sono rimasti lui e mia cugina e anche la mamma di lui che nel frattempo era arrivata” (verbale dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 8).
Anche con riferimento alle persone presenti, al locale della casa in cui si sono svolti i fatti e alla reazione del marito subito dopo gli stessi, i racconti delle due donne sono, quindi, perfettamente congruenti.
c. E’ ben vero che la teste __________ non ha ricordato la data esatta dell’episodio che ha descritto. Tuttavia, interrogata al dibattimento di primo grado e ammonita a dire la verità, ha saputo ricordare e raccontare - senza tanti fronzoli - i fatti ai quali aveva assistito: fatti, lo si ripete, che sono del tutto identici a quelli descritti dall’AP e relativi al dicembre 2014.
Per questa stessa ragione, l’obiezione dell’imputato (volta a destituire di fedefacenza la dichiarazione scritta della teste prodotta agli atti dalla patrocinatrice dell’AP), secondo cui __________ non saprebbe scrivere (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4) - quand’anche veritiera - è comunque ininfluente, ritenuto che decisive - ai fini della presente procedura - sono le dichiarazioni rese a verbale, di cui non vi è alcun motivo di dubitare.
Del resto, proprio il fatto di non aver saputo ricordare la data esatta dell’episodio di violenza al quale aveva assistito, smentisce - a ben vedere - la tesi dell’imputato secondo cui la teste sarebbe in qualche modo prevenuta e si sarebbe “preparata” al processo (come da lui sostenuto nel dibattimento di primo grado).
Per tacere del fatto che l’appellante - sempre nel dibattimento davanti alla Pretura penale - ha reso dichiarazioni a dir poco incongruenti e prive di ogni logica quando - nel tentativo di sminuire la portata della testimonianza di __________
Questa Corte ha, quindi, ritenuto credibili e fedefacenti le dichiarazioni della teste __________ la cui congruenza con quelle rese dall’AP è manifesta.
d. PC 1 ha riferito che il marito l’ha afferrata per i capelli - strattonandola - il sabato 6 dicembre 2014 e l’ha colpita con un calcio la domenica successiva, il 7 dicembre 2014. La teste __________ ha, come detto, riferito che i due atti di violenza sono avvenuti nel medesimo giorno e che lei vi ha assistito direttamente.
Dapprima va rilevato che non può essere equivocato - perché chiaro - che i fatti raccontati dalle due donne sono in concreto identici.
Ciò posto, è più che normale - e perfettamente comprensibile - che l’AP - a fronte dello stato di agitazione nel quale è venuta a trovarsi durante quel fine di settimana, e a fronte della sequenza di eventi (gravosi e destabilizzanti) che da lì sono poi scaturiti (l’allontanamento dall’abitazione coniugale, la sistemazione in una casa protetta, l’apertura del procedimento penale nei confronti del marito) - possa aver avuto qualche incertezza nel collocare - tutti - i fatti nella loro esatta successione temporale.
Indicativo, in proposito, quanto dichiarato dall’AP nel dibattimento d’appello:
“ Io mi scuso, ma son successe talmente tante cose in poco tempo che a volte faccio fatica a collocarle esattamente nel tempo” (verbale dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 9).
Del resto, quando racconta degli avvenimenti del 6/7 dicembre 2014, l’AP riferisce di un “grande litigio” protrattosi perlomeno per un’intera giornata e la sua percezione è che quegli accadimenti costituiscono un unico episodio che le ha, poi, fatto maturare la decisione di lasciare l’abitazione coniugale. A ciò aggiungasi che avendo l’AP sostenuto - in maniera peraltro credibile - di essere stata picchiata dal marito regolarmente, si può ben comprendere qualche difficoltà, da parte sua, nel ricordare e situare esattamente nel tempo tutto quanto subìto.
e. Va, inoltre, rilevato che in occasione del suo primo verbale reso davanti alla polizia, segnatamente in data 12 dicembre 2014, l’AP non ha avuto l’ausilio di un interprete di lingua albanese, bensì serba (che, quindi, non le è stato di alcuna utilità). A causa di ciò - come osservato dalla sua patrocinatrice al dibattimento d’appello - l’interrogatorio si è sostanzialmente svolto in italiano, lingua che PC 1, a quel momento, non capiva e non parlava (e che, anche al dibattimento d’appello - a distanza di quasi due anni - ha mostrato di conoscere poco).
Non ha da essere argomentato che, con queste premesse, il contenuto del verbale di data 12 dicembre 2014 deve essere preso con una certa cautela: nel senso che non si possono certo utilizzare piccole incongruenze - manifestamente riconducibili a problemi linguistici - per tentare, come ha fatto la Difesa, di destituire di attendibilità la versione dell’AP.
Nemmeno per il verbale dibattimentale in Pretura penale del 22 marzo 2016 era presente un interprete, per cui - anche in questo caso - l’interrogatorio si è svolto in italiano. Significative, al riguardo, le dichiarazioni dell’AP rese nel corso del dibattimento d’appello:
“ L’avv. DI 1 mi fa notare che in Pretura ho collegato l’episodio (ndr. le due sberle da parte del suocero) che ora dico essere successo precedentemente con la mia partenza dall’abitazione coniugale. Se è così mi dispiace. Evidentemente non ho capito quello che mi han chiesto o non sono stata in grado di spiegarmi bene. Mi hanno interrogata in italiano” (verbale dibattimentale 22.11.2016, pag. 9).
Al dibattimento d’appello, invece, l’AP era accompagnata da un interprete di lingua albanese: con il che PC 1 ha potuto esprimersi compiutamente e comprendere appieno le domande che le venivano poste. Anche se, nel frattempo, erano ormai trascorsi quasi due anni dai fatti e, quindi, il ricordo era - evidentemente - meno nitido (in specie, sui dettagli) e meno preciso.
f. Pur con le difficoltà linguistiche che hanno contraddistinto i suoi verbali che hanno preceduto il dibattimento in appello, l’AP ha - comunque - sempre affermato che i fatti qui in discussione sono avvenuti di domenica. Nel suo verbale dibattimentale 03.12.2015 ha, infatti, dichiarato di essere stata picchiata dal marito il giorno prima di essersi allontanata dall’abitazione coniugale (con il che, essendosi allontanata lunedì 8 dicembre 2014, i fatti sono avvenuti domenica 7 dicembre 2014), mentre nel suo verbale dibattimentale 22.03.2016 ha affermato:
“ io ho chiesto alla polizia se potevo partire con loro, ma mi hanno detto che era domenica e di aspettare fino a lunedì” (verbale dibattimentale 22.03.2016).
E a ben vedere, anche quando è stata sentita dalla polizia il 12 dicembre 2014 - nella misura in cui ha riferito di essere stata picchiata dal marito, l’ultima volta, la settimana prima rispetto al suo verbale, cfr. verbale 12 dicembre 2014, pag. 3 - l’AP ha fornito un’indicazione temporale corretta: il 12 dicembre 2014 era, infatti, un venerdì, e i fatti si sono svolti la domenica precedente, quindi, la settimana prima.
Ciò contribuisce a rendere assolutamente credibili le dichiarazioni dell’AP e smentisce la tesi della Difesa, secondo cui ella avrebbe fornito indicazioni contradditorie proprio sulle circostanze temporali in cui i fatti sono avvenuti.
Inoltre, dallo scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica (prodotto dal patrocinatore dell’AP in sede di dibattimento d’appello), risulta che:
il 09 dicembre 2014 (ore 15:36) l’imputato “si presentava presso la Gendarmeria di Chiasso per segnalare l’allontanamento dal domicilio della moglie”;
il 10 dicembre 2014 (ore 8:20) l’imputato “informava la Gendarmeria di Chiasso che dalla Germania gli era stato comunicato che moglie e figlia stavano bene e di non cercarle”;
sempre il 10 dicembre 2014 (ore 16:54) l’imputato “veniva verbalizzato in qualità di PIF presso la Gendarmeria di Chiasso. Allo stesso si faceva prendere atto che moglie e figlia si trovavano in luogo sicuro ma che lo stesso doveva rimanere a lui anonimo”.
Alla luce di quanto precede, è escluso che i fatti qui in rassegna possano essere accaduti il 10 dicembre 2014 come, invece, ritenuto dal primo giudice il quale, a questo proposito, è incorso in un errore manifesto. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni - almeno su questo punto - congruenti dell’AP e dell’imputato e dal citato scritto, stante il quale - già il 9 dicembre 2014 - l’imputato aveva avvertito la polizia dell’allontanamento della moglie e il 10 dicembre 2014 quest’ultima già era stata collocata in una casa protetta.
Al riguardo va rilevato che il rapporto di violenza domestica della polizia - che riporta l’indicazione 10 dicembre 2014 quale data dell’episodio di violenza - è manifestamente sbagliato. Del resto esso non è stato allestito - come avviene, invece, abitualmente - nel momento in cui la polizia è stata interpellata, bensì una ventina di giorni dopo, ciò che già di per sé ne sminuisce la portata. In ogni caso, la circostanza temporale ivi contenuta è in contrasto con tutto il resto del materiale probatorio agli atti e - persino - con lo scrittto 24 marzo 2016 della stessa polizia che riconosce che il 10 dicembre 2014 i fatti qui in discussione si erano già consumati e l’AP era già stata collocata in una struttura protetta. Il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29 dicembre 2014 riproduce, poi, l’errore che viene nuovamente ripreso dal primo giudice.
In conclusione, sulla base del materiale probatorio agli atti, questa Corte ritiene che l’imputato abbia commesso, nei confronti della moglie, vie di fatto reiterate. Sennonché - in virtù del divieto di reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP - l’appellante può essere dichiarato colpevole unicamente per i fatti del 7 dicembre 2014.
A titolo abbondanziale, si rileva che vi sono ulteriori indizi che parlano a favore di ripetuti atti di violenza fisica a danno di PC 1 e, quindi, della tesi accusatoria, rispettivamente che parlano a favore della credibilità dell’AP e, invece, contro la credibilità dell’imputato:
Si tratta di circostanze che inducono a ritenere che, in tutti e tre i casi, fosse successo ben più di un semplice litigio, ciò che avvalora la versione dell’AP secondo cui il marito la picchiava regolarmente;
con riferimento al livido alla gamba riscontrato dalla polizia in occasione dell’intervento del 23 novembre 2014, l’imputato raccontava dapprima che la moglie se l’era procurato da sola cadendo al suolo (verbale 10 dicembre 2014, pag. 2) per, poi, contraddirsi e affermare che se l’era procurato aprendo il divano letto della sala (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Una contraddizione che contribuisce a destituire di credibilità la versione dell’imputato;
AP 1 ha ammesso di aver portato via il telefono alla moglie (due mesi prima dei fatti qui in discussione), poiché quest’ultima avrebbe trascorso gran parte della giornata a videochiamare i suoi genitori su Skype (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Quest’ammissione conforta le dichiarazioni dell’AP, secondo cui il marito aveva nei suoi confronti un comportamento prevaricatore.
Va rilevato, a questo riguardo, che nemmeno la dichiarazione 31 maggio 2016 dell’Ufficio del controllo abitanti del Comune di Vacallo (prodotta al dibattimento d’appello dal difensore dell’imputato), secondo cui l’AP avrebbe lasciato l’appartamento di Vacallo “a partire dal 6 dicembre 2014” è suscettibile di modificare tale accertamento. La dichiarazione, infatti, fa riferimento al verbale di udienza della Pretura di Mendrisio-Sud datato 23 febbraio 2015 secondo cui - a partire dal 6 dicembre 2014 - l’AP era autorizzata a vivere separata dal marito. Il fatto che “fosse autorizzata a vivere separata”, non significa - tuttavia - che - necessariamente - abbia effettivamente lasciato l’abitazione coniugale a quella data. Inoltre, la citata dichiarazione è stata richiesta dal marito a posteriori (un anno e mezzo dopo i fatti), per cui quanto in essa contenuto non si basa su accertamenti dell’Ufficio del controllo abitanti effettuati a suo tempo, bensì - evidentemente - sulla sola base del suddetto verbale di udienza.
Pena
Pertanto, tutto ben considerato e ritenuta anche la sua recidiva, questa Corte ritiene adeguato infliggere a AP 1 una multa di fr. 1.000.-.
Non trattandosi di crimine o delitto, non vi è spazio – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - per un prolungamento del periodo di prova per il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale (art. 46 cpv. 2 CPP).
istanza di indennizzo dell’accusatore privato ex art. 433 CPP
Il dispendio orario esposto dal patrocinatore è di 10 h e 41 min a fr. 282.- l’una.
Va anzitutto detto che, non presentando il procedimento penale d’appello particolari difficoltà né fattuali né giuridiche, la tariffa oraria deve essere ridotta a fr. 280.-/ora (cfr. art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RS 3.1.1.7.1; cfr., anche, sentenza CARP 17.2014.77+108 del 22 agosto 2015 consid. 35.1 e sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 consid. 6 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).
Inoltre delle 4 ore e 10 minuti indicati per la preparazione del dibattimento, appaiono adeguate 2 ore.
Complessivamente, dunque, sono riconosciute 8 ore e 31 minuti a fr. 280.-, per fr. 2'384.67.
Le spese sono riconosciute integralmente.
L’IVA ammonta a fr. 205.17.
Le spese di patrocinio per la procedura di appello sono, dunque, riconosciute in complessivi fr. 2'769.84, corrispondenti a fr. 2'384.67 di onorario, fr. 180.- di spese e fr. 205.17 di IVA.
Visto l’esito della procedura, l’imputato dovrà, quindi, indennizzare l’AP in ragione di fr. 2'769.84.
istanza di indennizzo dell’imputato ex art. 429 CPP
tasse, spese e indennità
Le spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’AP fr. 2'769.80.- (ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di patrocinio sostenute per il procedimento d’appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
e 126 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono passati in giudicato:
2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto
per avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con un calcio la moglie PC 1.
2.2. Di conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci) giorni.
2.3. Il periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014 non è prolungato.
2.4. Gli oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in ragione di fr. 800.-.
tassa di giustizia fr. 1000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico di AP 1.
3.1. AP 1 rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura d’appello.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.