Incarto n. 17.2016.153 17.2017.76
Locarno 15 marzo 2017/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 giugno 2016 da
AP 1,
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’8 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 16 agosto 2016;
esaminati gli atti;
A. La notte del 16 aprile 2015, la polizia cantonale interveniva sull’autostrada A2 (direzione sud), in territorio di __________, a seguito della segnalazione telefonica di alcuni operai delle strade nazionali che avevano notato un cervo ferito ai lati della carreggiata.
Gli agenti intervenuti costatavano che, sul luogo, non vi era nessun teste né traccia del veicolo coinvolto nella collisione. Rinvenivano, tuttavia, una targa che si è, poi, rivelata appartenere a AP 1.
B. A conclusione di una breve inchiesta, con DA 2719/2015 datato 6 luglio 2015, il procuratore pubblico ha messo in stato di accusa AP 1 siccome ritenuto autore colpevole di:
1.1. elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente (investimento di un cervo) rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.) che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2 il 16.04.2015;
reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;
1.2. inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per aver abbandonato il luogo del suddetto incidente senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvertire senza indugio la polizia;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 6’000.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), alla multa di fr. 1’200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 1’300.-.
C. Dopo il dibattimento tenutosi il 20 giugno 2016, la giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e inosservanza dei doveri in caso d’incidente e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere (da fr. 100.- ciascuna), alla multa di fr. 1’200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 giorni) e al pagamento di tasse e spese.
La pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2 anni.
D. AP 1 ha tempestivamente annunciato la sua intenzione di presentare appello che ha confermato con dichiarazione 16 agosto 2016 in cui ha contestato l’intera sentenza e postulato la sua assoluzione.
E. Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
Delle argomentazioni difensive si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Il PP e il giudice di primo grado si sono limitati a chiedere la reiezione dell’appello senza sviluppare particolari osservazioni.
Considerando
I fatti
Il 16 aprile 2015, verso le ore 02:30 del mattino, AP 1, proveniente dal casinò di Campione d’Italia, circolava con la sua vettura in direzione del suo domicilio (__________) quando, in territorio di __________, ha visto due cervi che attraversavano la strada. Non riuscendo ad evitarli, entrava in collisione con uno dei due (verbale d’interrogatorio del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico, pag. 3).
Dopo essersi fermato – a suo dire, a pochi metri dal luogo dell’incidente – per constatare i danni subiti, AP 1 si è rimesso alla guida ed ha proseguito il suo viaggio sino alla dogana italiana dove ha segnalato l’accaduto alle guardie di confine (verbale d’interrogatorio del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico, pag. 3).
Nel frattempo, allertata dagli operai delle strade nazionali, è giunta sul posto la polizia che, come detto, ha trovato la targa che ha permesso di risalire all’imputato (rapporto di polizia del 30.4.2015, informazioni complementari, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico, pag. 3).
Il mattino del giorno successivo ai fatti, l’appellante informava la sua avvocatessa italiana dell’accaduto.
Al dibattimento di primo grado, egli ha, poi, evidenziato quanto segue:
dopo la collisione egli era in stato di choc;
dal luogo in cui si è fermato per costatare i danni subiti dalla sua vettura, ha potuto vedere che l’animale ferito era sul bordo della strada;
se avesse avuto con sé il cellulare, avrebbe avvisato subito la polizia;
i doganieri italiani cui si è rivolto gli hanno detto di non avere alcuna competenza sulla questione;
visto che la dogana svizzera era sguarnita, egli è rientrato al proprio domicilio dicendosi che avrebbe avvertito la polizia il mattino seguente (verbale 20.06.2016 allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).
a) Sentita al dibattimento di primo grado, __________, compagna dell’imputato, ha segnatamente confermato che questi, la sera dell’incidente, aveva dimenticato il cellulare a casa (verbale di audizione del 20.6.2016 allegati al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).
L’appello
a. L’appellante sostiene che, nel caso concreto, difettano i presupposti del reato d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente.
Da un lato, perché egli si è immediatamente fermato e assicurato che l’incidente non aveva causato un pericolo per la sicurezza della circolazione. Dall’altro, perché – non avendo con sé il suo cellulare al momento dei fatti – egli ha tentato di far fronte ai suoi obblighi segnalando l’incidente ai doganieri italiani e, poi, l’indomani, incaricando la sua avvocatessa di avvertire la polizia svizzera (dichiarazione di appello 11.10.2016, consid. 2.1. b), pag. 3 e 4).
Ciò ritenuto e considerato, inoltre, che la polizia è stata comunque allertata, l’appellante conclude per l’assenza dei presupposti oggettivi del reato. Per l’aspetto soggettivo, rileva di avere dimostrato di non aver avuto alcuna intenzione di rendersi irreperibile.
Conclude affermando, a titolo abbondanziale, che non essendo svizzero, non poteva conoscere la legge applicabile alla fattispecie, in particolare l’esigenza di immediatezza dell’avviso alla polizia (dichiarazione di appello 11.10.2016, consid. 2.1. d), pag. 5 e 6).
b. AP 1 contesta, inoltre, la realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.
Egli sostiene, innanzitutto, che l’aver passato la serata al casinò e il non avere notato la perdita della targa non sono, di per sé, elementi che giustificano il sospetto di uno stato di ebbrezza. E questo, a maggior ragione, in una persona astemia quale lui é.
Rileva, a sostegno del suo dirsi lucido al momento dei fatti, che, in caso contrario, i doganieri italiani non l’avrebbero lasciato proseguire con la vettura e che la collisione è attribuibile, non alla sua persona, ma ad un evento non prevedibile.
Conclude sostenendo che, in queste condizioni e vista la sua scusabile ignoranza del diritto svizzero, egli non poteva prevedere che sarebbe stato sottoposto a un provvedimento volto ad accertare la capacità alla guida (dichiarazione di appello 11.10.2016, consid. 2.2. b) e c), pag. 6 e 7).
In diritto
Inosservanza dei doveri in caso d’incidente
4.1. Per l’art. 92 cpv. 1 LCStr. chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri impostigli dalla legge, è punito con la multa.
L’art. 51 LCStr. stabilisce – per tutte le persone coinvolte in un incidente – l’obbligo generale di fermarsi subito e di provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se ci sono soltanto danni materiali, la legge prevede che il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv.3).
Risultano da questa norma due doveri in caso d’incidente stradale la cui inadempienza è sanzionata dall’art. 92 cpv. 1 LCStr., ossia (1) il dovere di fermarsi subito e di provvedere alla sicurezza della circolazione e (2) il dovere di avvisare immediatamente il danneggiato o, quando questi non è raggiungibile, la polizia.
In caso di incidenti che hanno comportato delle lesioni oppure la morte di animali selvatici, l’incidente deve essere annunciato alla polizia oppure ad un guardiacaccia (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e ed., Basilea 2015, ad art. 51 LCStr., n. 3.16).
La nozione d’immediatezza di cui all’art. 51 cpv. 3 LCStr deve essere interpretata in maniera severa: l’annuncio deve avvenire non appena le circostanze lo consentono, e ciò sia per l’avviso al danneggiato che per quello alla polizia (Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3). Per l’annuncio alla polizia, l’autore del danno non avrà molte scusanti per giustificare un eventuale ritardo, nella misura in cui la polizia è sempre raggiungibile, perlomeno telefonicamente. Con il che, in definitiva, il tempo concesso all’autore per avvisare la polizia, sarà quello necessario per trovare un telefono o - se più vicino - un posto di polizia (Jeanneret, op. cit. ad art. 92, n. 118). Chi provoca un incidente di notte con soli danni materiali, in assenza del danneggiato, non potrà, quindi, prevalersi del fatto che il posto di polizia era chiuso o che non era illuminato, poiché - in un simile caso - bisogna raggiungere la polizia telefonicamente: non è, infatti, ammissibile differire l’annuncio se, un tale annuncio, è possibile (DTF 120 IV 73, consid. 1b; DTF 109 IV 137, consid. 2a e 3; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3).
L’avviso deve essere immediato e non può essere fatto un’ora dopo che l’autore è rientrato a casa propria, rispettivamente il giorno successivo per danni provocati la sera prima oppure, ancora, a mezzogiorno per danni provocati la mattina (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., consid. 3.3).
Questo principio tiene conto del fatto che, spesso, l’annuncio tardivo o l’assenza di annuncio al danneggiato o alla polizia, è motivato dal timore di doversi sottoporre a un esame del sangue (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit. ad art. 51 LCStr., n. 3.3).
L’urgenza dell’annuncio non dipende dalla gravità del danno causato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 100; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3).
Gli obblighi previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. incombono, di principio, all’autore del danno, indipendentemente da ogni colpa e anche se quest’ultimo ha personalmente subito un danno a causa dell’incidente (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 51 LCStr., n. 22). Quando le circostanze lo giustificano (segnatamente per motivi di forza maggiore), l’autore può incaricare dell’annuncio un’altra persona, senza tuttavia che ciò lo liberi dal suo obbligo personale e senza che il terzo diventi titolare dell’obbligo che spetta, comunque, solo all’autore medesimo (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 103, Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.1; DTF 125 IV 283, consid. 1b i.f.).
Il reato è punibile anche se commesso per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr.).
Elusione di provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida
4.2. Per l’art. 91a cpv. 1 LCStr., il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I presupposti oggettivi del reato sono due. L’autore deve, innanzitutto, aver violato l’obbligo di avvisare la polizia in caso d’incidente stradale, sempre che un tale annuncio – volto a chiarire le circostanze dell’incidente – fosse possibile. Occorre, poi, che apparisse, oggettivamente, altamente verosimile che la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare l’inattitudine alla guida (Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 24; DTF 142 IV 324, consid. 1.1.1; STF 6B_927/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 2.1; STF dell’11 maggio 2010, 6B_216/2010 consid. 3.1).
Giusta l’art. 55 cpv. 1 LCStr., i conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni (da intendersi: incidenti) possono essere sottoposti a un'analisi dell'alito, anche in assenza di qualsiasi sospetto riguardo allo stato di ebrietà dell’interessato (DTF 142 IV 324, consid. 1.1.2). Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che in caso d’incidente occorre, in linea generale, attendersi un controllo dell’alcolemia, a meno che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad una causa totalmente indipendente dal conducente (DTF 142 IV 324, consid. 1.1.3). Infatti, più l’incidente è spiegabile da circostanze indipendenti dal conducente (condizione climatica, configurazione del luogo, ecc.), meno si è in presenza di un’alta verosimiglianza di un ordine di provvedimento in virtù dell’art. 91a cpv. 1 LCStr. (STF del 16 gennaio 2015 6B_927/2014, consid. 2.1; DTF 124 IV 175, consid. 3a; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 3.1 (b)).
L’art. 91a LCStr. sanziona il comportamento di colui che impedisce la costatazione della sua eventuale inattitudine alla guida. Ne risulta che anche colui che non ha consumato alcol deve, di principio, attendersi a che sia ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell'ebrietà (DTF 142 IV 324, consid. 1.1.2; DTF 105 IV 64, consid. 2; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 2.1).
Soggettivamente, è necessario che il conducente sia stato cosciente dell’elevata possibilità di essere sottoposto ad un esame dell’alcolemia e del fatto che, con il suo agire, si sarebbe sottratto a tale obbligo. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF citata, consid. 1.1.1. in fine).
La sussunzione
La questione che si pone è quella di sapere se l’appellante abbia adempiuto l’obbligo ex art. 51 cpv. 3 LCStr. di avvertire, immediatamente, la polizia.
a. Questa Corte condivide, al riguardo, le pertinenti conclusioni del primo giudice secondo cui l’imputato ha violato tale obbligo realizzando così i presupposti del reato di cui all’art. 92 cpv. 1 LCStr. (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7-8).
b. Le argomentazioni difensive non sorreggono l’imputato nella misura in cui quanto da lui fatto dopo l’investimento del cervo non basta – e di lunga – ad ossequiare i dettami del citato disposto.
Per soddisfare l'esigenza d'immediatezza di cui all’art. 51 cpv. 3 LCStr., l’imputato, non provvisto di cellulare, avrebbe dovuto fare uso di uno dei telefoni d'urgenza effettivamente disponibili sul bordo di quel tratto d’autostrada. Nell’eventuale impossibilità pratica di far uso di tale apparecchio, egli avrebbe, perlomeno, dovuto chiedere alle guardie di confine italiane di mettergli a disposizione un loro apparecchio telefonico con cui avvisare gli inquirenti svizzeri oppure ancora, in caso di risposta negativa da parte dei funzionari italiani, avvisare la polizia svizzera non appena giunto al suo domicilio.
L’incarico di avvisare la polizia svizzera dato il giorno successivo al suo avvocato non giova all’appellante. Non solo o non tanto perché l’onere di avviso spetta all’autore materiale salvo casi eccezionali non realizzati in concreto. Ma soprattutto perché esso è manifestamente tardivo.
c. Di transenna, si rileva che la tesi dell’errore di diritto non va indagata nella misura in cui emerge dagli atti che l’appellante era ben cosciente dell’obbligo di avvertire la polizia: non solo perché, se non fosse così, mal si giustificherebbe la sua fermata alla dogana italiana e il ricorso, la mattina successiva, alla sua patrocinatrice, ma anche perché la sua consapevolezza di tale obbligo emerge dalle sue stesse dichiarazioni (verbale 20.06.2016 allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).
d. Ne discende che AP 1, pur cosciente di aver causato un incidente e pur consapevole del suo obbligo di avvertire la polizia, non ha (tempestivamente) fatto fronte all’obbligo stabilito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr., rendendosi colpevole del reato di inosservanza dei doveri in caso d’incidente.
E’ stato accertato che AP 1 ha violato il suo obbligo di avviso immediato alla polizia: adempiuto è, perciò, il primo dei due elementi oggettivi di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr. Pure pacificamente realizzato è il secondo presupposto oggettivo. Contrariamente alla tesi difensiva, era, infatti, altamente verosimile che l’appellante sarebbe stato sottoposto ad un controllo per verificare la sua idoneità alla guida: non solo perché egli era all’origine di un incidente stradale (ciò che, di principio, basterebbe), ma anche per le circostanze del caso concreto (l’incidente è avvenuto di notte, dopo che il conducente aveva trascorso la serata in un esercizio pubblico).
Non meritevole di protezione è, infatti, la tesi secondo cui il conducente non avrebbe potuto evitare la collisione poiché la presenza di animali sulla carreggiata era circostanza del tutto imprevedibile e, quindi, un controllo non era per lui prevedibile poiché l’incidente era attribuibile a cause del tutto estranee al conducente. Da un lato, per costante giurisprudenza, ogni conducente deve, in particolare durante la notte e in primavera, prendere in considerazione l’eventualità di trovare degli animali sulla carreggiata, anche in autostrada (STF del 4 luglio 1997 in: SJ 1997 668; DTF 100 IV 279, consid. 3d). D’altro lato, in concreto, non si vede a che cosa di estraneo all’appellante dovesse essere ricondotta la collisione: l’impatto è, infatti, avvenuto dopo che AP 1 aveva visto i cervi entrare nel sedime autostradale per attraversarlo dalla sua sinistra, in una situazione di traffico scarso e di buone condizioni climatiche e su un tratto che egli conosceva bene.
In queste circostanze, si può concludere, con il primo giudice, che AP 1 non poteva non attendersi ad un controllo, indipendentemente dal suo essere – o meno – astemio. Del resto, riprova di questa consapevolezza e della sua intenzione di sottrarsi al previsto controllo è il fatto che egli non è tornato sul luogo dell’incidente dopo che le guardie di confine italiane lo hanno avvertito della targa mancante.
Da quanto precede, discende che AP 1 si è reso colpevole del reato di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.
La pena
Confermata è pure – e non potrebbe essere altrimenti visto il divieto della reformatio in pejus – la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
L’indennizzo
Le tasse e spese
Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 800.- e spese per fr. 200.-) sono a carico di AP 1.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
34, 42, 47, 106 CP;
55 cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1, LCStr. cum 51 cpv. 1 e 3, 100 LCStr.;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di
1.1.1. inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per aver abbandonato il luogo dell’incidente (dopo l’investimento di un cervo) senza avvertire la polizia;
1.1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente (investimento di un cervo);
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2'000.- (duemila);
1.2.2. al pagamento della multa di fr. 1’200.- (milleduecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni;
1.2.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.4. al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata.
Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.