Incarto n. 17.2016.146 17.2016.223

Locarno 30 novembre 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 giugno 2016 da

AP 1 rappr. dall’avv. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 5 agosto 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 8 agosto 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto A. Con DA 18 giugno 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) per avere, nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2013 e il 10 febbraio 2015, a Bedano e Minusio, soggiornato illegalmente in Svizzera in quanto privo del necessario permesso di polizia degli stranieri;

e ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’800.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-) nonché alla multa di fr. 400.-. Il magistrato d’accusa ha inoltre proposto di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 80.- nonché a quella detentiva di 8 mesi decretate nei confronti del prevenuto il 14 febbraio rispettivamente il 22 ottobre 2012 (secondo il DA in entrambi i casi dal MP, in realtà la seconda dalle assise correzionali di Lugano), ma di prolungarne i rispettivi periodi di prova di 1 anno.

AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro tale decreto d’accusa.

B. Dopo il dibattimento

  • esperito nelle forme contumaciali - con sentenza 16 giugno 2016, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel DA condannando il prevenuto alla pena pecuniaria proposta dal PP nonché al pagamento di una multa di fr. 360.- e degli oneri processuali per complessivi fr. 950.-. Il primo giudice - confermando quanto indicato nel DA - ha inoltre deciso di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa alle due precedenti pene a carico di AP 1, ma di prolungarne i rispettivi periodi di prova di 1 anno.

C. Con scritto inviato il 16 giugno 2016, l’imputato ha trasmesso alla Pretura penale alcuni documenti (cfr. doc. 24 in inc. Pretura penale) che sono stati assunti agli atti.

D. In data 21 giugno 2016, AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile postulandone l’annullamento. L’8 agosto 2016, nel termine di 20 giorni dalla notifica del giudizio motivato, l’imputato ha inviato alla scrivente Corte uno scritto denominato “dichiarazione scritta d’appello” con cui si è limitato a produrre documentazione già in atti.

E. Con decisione 25 ottobre 2016, la scrivente Corte ha nominato l’avv. DI 1 difensore d’ufficio di AP 1. Il patrocinatore dell’appellante, in data 2 novembre 2016, ha chiesto l’acquisizione agli atti degli incarti relativi alla carcerazione amministrativa subita dal suo assistito nel periodo marzo 2015 - marzo 2016. Gli incarti sono stati acquisiti agli atti il 7 novembre 2016.

F. Il 22 novembre 2016 è stato esperito il pubblico dibattimento alla presenza di AP 1 (al beneficio di un salvacondotto) e del suo patrocinatore, il quale ha ribadito la richiesta di proscioglimento integrale del suo assistito.

Considerato

in diritto:

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).

L’imputato

  1. AP 1 è nato il __________, a Beirut, in Libano. Insieme ai suoi familiari, è giunto in Svizzera nel 1991, in qualità di richiedente l’asilo.

Non si hanno notizie certe sulla procedura di richiesta d’asilo se non che l’istanza di AP 1 è stata respinta.

Secondo quanto risulta dagli atti, dal 1997 le autorità elvetiche gli hanno rilasciato un permesso di dimora annuale (permesso B) che è stato regolarmente rinnovato fino al 6 luglio 2013 (cfr. scritto 6 luglio 2016 della Sezione della popolazione alla CARP, doc CARP XII).

Il 7 luglio 2013, la Sezione della popolazione ha proceduto d'ufficio a registrare la partenza di AP 1 dal territorio svizzero per destinazione ignota con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2012, motivando la sua decisione con il fatto che egli si era reso irreperibile (cfr. doc. G allegato alla decisione 9 marzo 2015 della Sezione della popolazione in MC.2015.3). Questa circostanza ha determinato l’automatico decadimento del suo permesso di dimora a partire dal 1° luglio 2013 (cfr. scritto citato della Sezione della popolazione).

Il 25 marzo 2014 l’Ufficio federale della migrazione (oggi Segreteria di Stato della migrazione), considerate le condanne pronunciate a carico di AP 1, ha emesso nei suoi confronti un divieto d’entrata in Svizzera valido sino al 24 marzo 2024 (cfr. divieto d’entrata allegato all’AI 1). Contro questa decisione è attualmente pendente un ricorso al Tribunale amministrativo federale.

  1. Dagli atti risulta che, non avendo alcun valido documento d’identità, AP 1 ha cercato più volte di regolarizzare la sua situazione.

Ha, dapprima, chiesto il riconoscimento dello statuto d’apolide che, come risulta dall’estratto SIMIC in atti (in doc. I allegato alla decisione 9 marzo 2015 della Sezione della popolazione in MC.2015.3), gli è stato rifiutato nel 1998. Il 25 aprile 2011, l’appellante ha, poi, chiesto all’Ufficio federale della migrazione il rilascio di un passaporto per persone straniere ma anche questa richiesta è stata respinta (cfr. scritto UFM 26 aprile 2012, doc. F allegato alla decisione 9 marzo 2015 della Sezione della popolazione in MC.2015.3).

Risulta, poi, che egli - sembra, su sollecitazione delle autorità elvetiche - ha effettuato ricerche per accertare l’origine della sua famiglia (verosimilmente in vista di ottenere documenti d’identità) rivolgendosi sia al Libano che alla Turchia che alla Siria senza mai avere un riscontro positivo.

Risulta, infine, dagli atti che AP 1 ha avviato anche (dagli atti non emerge quando) la procedura volta all’ottenimento della cittadinanza svizzera.

In questo ambito, il 21 dicembre 2009, il comune di Bedano - dove AP 1 sembra avere sempre soggiornato - gli ha concesso l’attinenza comunale e, dal canto suo, l’UFM, l’8 ottobre 2010, ha dato la sua autorizzazione a diventare cittadino svizzero in Ticino ai sensi degli art. 12 cpv. 1 e 13 della LF sull’acquisto e perdita della cittadinanza.

La procedura si è, poi, arenata: secondo le dichiarazioni dell’appellante, essa non è mai stata sottoposta alla competente commissione del Gran Consiglio, nonostante la sua formale richiesta in tal senso e, dopo una serie di richieste (in parte, da lui soddisfatte), il 3 dicembre 2013, il Servizio naturalizzazioni di Bellinzona ha rinviato il suo incarto al Comune di Bedano per archiviazione. In questo senso, al dibattimento d’appello, AP 1 ha lamentato - e non senza qualche parvenza di buon diritto - l’assenza di una formale e motivata decisione di respingimento dell’istanza di naturalizzazione, come, invece, impone l’art 15b cpv 1 LCit (cfr. al riguardo quanto indicato dal difensore a pag. 2 e 3 del verbale dib. d’appello e la documentazione prodotta al dibattimento).

  1. AP 1, dal suo arrivo nel nostro paese nel 1991, non ha mai lasciato il territorio svizzero.

  2. Il 26 febbraio 2015 la Sezione della popolazione - preso atto che egli, nonostante l’assenza di un valido permesso di soggiorno, continuava a risiedere in Svizzera - ha emesso a carico dell’appellante una decisione di allontanamento. Contestualmente, l’autorità amministrativa ha fissato un termine al 5 marzo 2015 per lasciare la Svizzera (cfr. doc. A allegato alla decisione 9 marzo 2015 in inc. MC.2015.3, consid. B, pag. 2).

  3. Constatato il mancato rispetto del termine impartito, in data 9 marzo 2015, la Sezione della popolazione ha ordinato la carcerazione amministrativa di AP 1 presso il carcere di Sennhof per la durata di 6 mesi, in vista del suo allontanamento. La decisione è stata confermata con sentenza 12 marzo 2015 dal giudice delle misure coercitive e, poi, con sentenza 16 giugno 2015 dal Tribunale amministrativo. La carcerazione è, poi, stata prorogata di ulteriori 6 mesi (cfr. scritto 6 luglio 2016 della Sezione della popolazione, doc. CARP XII e inc. MC.2015.5 e MC.2015.26).

  4. L’8 marzo 2016, costatata l’impossibilità, per AP 1, di ottenere un documento di viaggio o d’identità, la Sezione della popolazione ha ordinato la sua scarcerazione:

“ Dopo un anno di detenzione amministrativa, non si è ancora potuto ottenere nessun documento di viaggio né di identità, e le possibilità in tal senso sono nulle; di conseguenza al momento attuale non vi sono prospettive per un suo allontanamento a medio / lungo termine” (cfr. ordine di scarcerazione in in MC.2015.26).

Al momento della scarcerazione, egli è stato diffidato a lasciare immediatamente il territorio svizzero (cfr. ordine di scarcerazione in MC.2015.26).

Di transenna, ci si chiede come AP 1 avrebbe mai potuto ossequiare tale diffida visto che l’autorità amministrativa, decorso l’anno di carcerazione, aveva dovuto constatare l’assenza di “prospettive per un suo allontanamento a medio / lungo termine”.

Il giudizio di primo grado

  1. Nella sua decisione, il pretore - dopo aver accertato che l’imputato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 10 febbraio 2015, non era cittadino svizzero né era al beneficio di un permesso di soggiorno - ha confermato l’imputazione contenuta del DA (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 4-5).

Appello

  1. AP 1 contesta la sua condanna per il reato di infrazione alla LStr, sostenendo - in estrema sintesi - di non avere mai avuto nessuna possibilità pratica di lasciare la Svizzera, non avendo egli nessun documento di viaggio o d’identità.

9.1. Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato. Dal profilo soggettivo, l’autore deve agire intenzionalmente (cfr. Vetterli/D’Addario Di Paolo, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar (SHK), Bern 2010, ad art. 115 n. 34), in particolare sapendo di non essere più in possesso di un valido permesso di soggiorno. La punibilità per il reato di soggiorno illegale presuppone che lo straniero non si trovi nell’impossibilità di lasciare legalmente la Svizzera e di rientrare legalmente nel paese d’origine (per esempio in ragione di un rifiuto del suo paese d’origine di ammettere il rimpatrio o di rilasciare dei documenti d’identità). Nel caso contrario, nessuna infrazione gli può essere messa a carico e lo straniero dev’essere assolto. Il principio della colpa presuppone, infatti, la libertà di poter agire diversamente (cfr. STF 6B_320/2013 del 29 luglio 2013; 6B_783/2011 del 2 marzo 2012 consid. 1.3; 6B_482/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 3.2.2; 6B_85/2007 del 3 luglio 2007 consid. 2.3). La punibilità ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è invece data qualora il ritorno volontario nel paese di origine è di principio possibile. Ciò è il caso quando l’espatrio conforme alla legge dello straniero non fallisce per motivi esterni - che si situano al di fuori del suo ambito di influenza

  • ma unicamente perché egli non vuole lasciare la Svizzera ed ostacola un suo rientro legale nel paese d’origine o il suo espatrio legale dalla Svizzera. Questo si verifica, ad esempio, qualora egli si dia alla clandestinità, rinunci a procurarsi i documenti di viaggio o non fornisca all’autorità, per quanto possibile e da lui esigibile, la sua collaborazione in questo senso (STF 6B_482/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 3.2.3).

9.2. a. Come visto, secondo le informazioni assunte da questa Corte presso la Sezione della popolazione, il permesso di soggiorno dell’appellante è stato rinnovato di anno in anno, l’ultima volta sino al 6 luglio 2013. Quest’ultimo permesso è però decaduto automaticamente con effetto dal 1° luglio 2013, dopo che l’Ufficio della migrazione aveva proceduto d’ufficio a registrare la sua partenza dal territorio svizzero, per destinazione ignota, a partire dal 31 dicembre 2012 (cfr., al riguardo, l’art. 61 cpv. 2 LStr secondo cui se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di dimora e il permesso di domicilio decade dopo sei mesi). Ora, ritenuto che AP 1 - diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio della migrazione - non ha mai lasciato la Svizzera, questa corte ritiene opportuno (in un ragionamento favorevole all’imputato) non considerare il decadimento anticipato del permesso e ritenerne la validità sino al 6 luglio 2013 (come del resto indicato nella banca dati “MovPop”, cfr. stralcio in inc. CARP). Da quanto precede discende che, a far tempo dal 7 luglio 2013, AP 1 ha soggiornato sul territorio svizzero senza permesso.

b. Come visto, la punibilità di uno straniero che soggiorna in Svizzera senza permesso, presuppone tuttavia che il medesimo non si trovi nell’impossibilità di lasciare legalmente il nostro paese o di rientrare legalmente nel paese d’origine. Nel caso concreto, all’allontanamento dalla Svizzera dell’appellante ostano (ed ostavano) dei motivi che si situano al di fuori del suo ambito di influenza, e meglio, l’impossibilità di ottenere un documento d’identità che gli permetta di lasciare la Svizzera. In particolare, egli non ha mai potuto ottenere né il passaporto per stranieri concesso agli apolidi (cfr. decisone 11 settembre 2002 dell’Ufficio federale dei rifugiati, prodotta al dib. d’appello) né un documento d’identità o un documento di viaggio da parte delle autorità libanesi (cfr., fra gli altri, scritto 6 luglio 2016 della Sezione della popolazione in fine, doc. CARP XII) né dagli altri paesi cui aveva chiesto la cittadinanza (Siria, Turchia).

Considerata la giurisprudenza federale (cfr. STF 6B_320/2013 del 29 luglio 2013; 6B_783/2011 del 2 marzo 2012 consid. 1.3; 6B_482/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 3.2.2; 6B_85/2007 del 3 luglio 2007 consid. 2.3), egli va dunque prosciolto dall’imputazione formulata nel DA.

  1. Visto l’esito del presente procedimento, il tema della revoca del beneficio della condizionale concesso alla due precedenti condanne di AP 1 non si pone.

Tasse e spese

  1. Visto l’esito del gravame, sia gli oneri processuali di primo grado che quelli di appello vanno posti a carico dello Stato.

Tassazione della nota d’onorario

  1. Nella sua nota, l’avv. DI 1 - che ha patrocinato l’imputato solo nel procedimento d’appello - ha esposto un onorario di complessivi fr. 3'240.- (corrispondenti a 18 ore fatturate a fr. 180.-/ora) e spese pari a fr. 319.30 per un importo totale, comprensivo di IVA, di fr. 3'844.05. Queste prestazioni appaiono giustificate e vengono, pertanto, integralmente approvate.

Per questi motivi

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, art. 115 cpv. 1 lett. b LStr nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e segg. CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è assolto dall’imputazione d’infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale) per i fatti descritti nel DA 2454/2015 del 18 giugno 2015.

1.2. Gli oneri processuali di primo grado, di complessivi fr. 950.-, sono posti a carico dello Stato.

1.3. La nota professionale 21 novembre 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

  • onorario fr. 3'240.00

  • spese fr. 319.30

  • IVA fr. 284.75

Totale fr. 3'844.05

e posta a carico dello Stato.

1.3.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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