Incarto n. 17.2016.142

Locarno 7 novembre 2016/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 luglio 2016 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 luglio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 22 luglio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 7 agosto 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 7915/809 del 26 febbraio 2016, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e inosservanza dei doveri in caso di incidente poiché, in data 7 dicembre 2015 in territorio di Croglio, alla guida della vettura __________, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, perdeva la padronanza di guida e collideva con il guidovia laterale destro. Inoltre era in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue di 0,67 g/kg (tenore minimo) e si allontanava dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente.

L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr. 600.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 210.-.

Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 8 luglio 2016 (motivazione scritta intimata il 22 luglio 2016), il presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di incidente e lo ha riconosciuto autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 7 dicembre 2015 a Croglio, alla guida della vettura __________, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, perso la padronanza di guida e colliso con il guidovia laterale destro

guida in stato di inettitudine

per aver circolato, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1 (ndr di cui al punto percedente) in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue di 0.67 g/kg (tenore minimo)

e lo ha condannato alla multa di fr. 450.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 700.-.

C. Il 15 luglio 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 7 agosto 2016 in cui ha precisato di appellare la sentenza limitatamente all’imputazione di infrazione alle norme della circolazione (chiedendo il proscioglimento), alla commisurazione della pena (chiedendo la riduzione della multa) e all’accollo delle tasse e delle spese di giustizia (chiedendo che le stesse siano poste interamente a carico dello Stato).

D. In applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP e visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 18 agosto 2016 la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello (non motivata) alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale, impartendo nello stesso tempo all’imputato un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta (IV).

E. Con scritto 7 settembre 2016 AP 1 ha trasmesso la motivazione scritta (VI) e la presidente di questa Corte, in data 15 settembre 2016, ne ha ordinato l’intimazione alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di osservazioni (VII).

F. Con scritti rispettivamente 16 e 21 settembre 2016 sia la Pretura penale (VIII) che la Sezione della circolazione (IV) hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

Il giudice – che deve sempre apprezzare le prove in modo globale e non puntuale - non incorre, invece, in arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile, da elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o in parte insufficienti, né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui è giunto (STF del 22.06.2016, inc. 6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del 10.07.2015, inc. 6B_563/2014, consid. 1.1).

Per essere arbitraria la decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma è necessario che sia insostenibile nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo preciso (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni, contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc. 6B_1271/2015, consid. 2.1.).

È, invece, necessario dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va dichiarato inammissibile.

  1. Con l’appello l’imputato sostiene di non aver perso la padronanza del veicolo ma che esso è diventato incontrollabile a seguito dell’improvviso manifestarsi di un difetto alla ruota anteriore destra. Ciò è dimostrato, a dire dell’appellante, dalla scalfitura del manto stradale di cui da atto il rapporto di polizia e che, sempre a suo dire, si è verificata proprio quando si è manifestato il difetto. L’appellante afferma che il primo giudice non ha tenuto conto di questa circostanza e, senza motivazioni convincenti, ha ritenuto inverosimile la sua versione - nonostante lui, meccanico d’auto diplomato (come comprovato dall’attestato federale doc. A allegato alla motivazione scritta) fosse l’unica persona presente quando si è verificato l’incidente. A dire dell’appellante, la versione ritenuta dal primo giudice è fantasiosa, priva di nesso logico e non è supportata da prove, mentre l’imputazione contestatagli è la conseguenza di un accertamento dei fatti lacunoso. Egli spiega, infatti, di aver subito raccontato agli agenti di polizia (come attestato dalla testimonianza di cui al doc. A allegato alla dichiarazione d’appello, rispettivamente doc. B allegato alla motivazione scritta) che l’incidente era da ricondurre a un difetto alla ruota anteriore destra. Sennonché questa circostanza non è stata riportata nel rapporto di polizia. L’appellante chiede, quindi, di essere prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione e chiede anche che la multa venga ridotta con accollo delle tasse e delle spese di giustizia a carico dello Stato.

2.1. Si osserva preliminarmente che i documenti prodotti dall’appellante per la prima volta con la dichiarazione d’appello (doc. A allegato alla dichiarazione d’appello) e con la dichiarazione scritta (doc. A e B allegati alla motivazione scritta) non possono essere ammessi agli atti e non possono, pertanto, essere presi in considerazione per il presente giudizio.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude, infatti, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

2.2. Nella dichiarazione d’appello, l’appellante si limita a riproporre - con l’ausilio di nuove prove, come detto inammissibili in questa procedura - la sua versione dei fatti, secondo cui il suo veicolo sarebbe divenuto incontrollabile a seguito di un difetto alla ruota anteriore destra. Così facendo, egli non si confronta però minimamente con l’accertamento del primo giudice secondo cui la versione dell’imputato

  • che peraltro non ha mai specificato di che tipo di difetto pregresso o di danneggiamento si trattasse, rimanendo sempre nel vago - è sempre rimasta allo stadio di mera ipotesi e non è stata minimamente comprovata o perlomeno resa verosimile con l’ausilio di elementi concreti (quali la dichiarazione di un carrozziere o del soccorso stradale), posto come le fotografie prodotte non supportano la sua tesi.

L’appellante non spiega nemmeno perché la versione del primo giudice sarebbe fantasiosa e priva di nesso logico, così come non spiega perché la sua versione sarebbe, invece, verosimile, limitandosi in sostanza a sostenere (con nuove prove) di avere subito riferito agli agenti di polizia che la causa dell’incidente andava ricercata in un difetto alla ruota. In sintesi, anziché affrontare gli accertamenti ritenuti dal primo giudice a fondamento del suo giudizio e tentare di dimostrarne l’insostenibilità, l’appellante percorre vie proprie, offrendo non solo una sua interpretazione del materiale probatorio in atti, ma anche nuove prove proposte per la prima volta in questa sede, come se si trattasse di motivare un appello destinato a un'autorità munita di piena cognizione. Cosa che non è, relativamente ai fatti, nell’ambito dell’art 398 cpv. 4 CPP.

In queste condizioni, in assenza di specifiche contestazioni di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, l’appello si rivela inammissibile.

  1. Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è inammissibile.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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