Incarto n. 17.2016.135 + 17.2017.98

Locarno 5 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Mauro Trentini, vicecancelliere;

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 maggio 2016 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 maggio 2016 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 13 luglio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 3 agosto 2016;

esaminati gli atti;

ritenuto che:

A. Con DA n. 3/2015 del 9 gennaio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, l’appellante è stata ritenuta autrice colpevole di:

“1. furto, ripetuto

per avere, a Lugano,

nel periodo fine marzo 2013 – 22 maggio 2013,

presso l’abitazione di AC 1, dove lavorava quale collaboratrice domestica, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, in più occasioni, cose mobili altrui (gioielli, preziosi, monete d’oro, denaro contante e una carta di credito), per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 58'300.-,

e in particolare per avere:

1.1 a fine marzo 2013, sottratto, ai danni di AC 1, un lingotto e una collana d’oro, nonché un imprecisato importo di denaro, ma almeno fr. 1'450.00 (reato non contestato, refurtiva parzialmente recuperata),

1.2 il 16 aprile 2013, sottratto, ai danni di AC 1, un girocollo d’oro con brillanti, un girocollo d’oro con pietre blu, una catena d’oro e fr. 7'000.00 (reato non contestato, refurtiva parzialmente recuperata);

1.3 nel periodo 19-26 aprile 2013, sottratto, ai danni di AC 1, fr. 7'000.00 (reato non contestato, refurtiva parzialmente recuperata);

1.4 nel periodo 10-13 maggio 2013, sottratto, ai danni di AC 1, fr. 300.00 (reato contestato, refurtiva non recuperata);

1.5 il 22 maggio 2013, sottratto, ai danni di AC 1, un anello d’oro con rubino e brillante, un anello d’oro bianco e brillanti, un anello solitario d’oro con brillante, un paio d’orecchini d’oro con pietre a forma di foglia, una moneta commemorativa, un orecchino d’oro, un orecchino d’oro con pietra rossa, un orecchino d’oro con pietre blu, 9 perle grigie, 15 marenghi d’oro e una perla (reato ammesso, refurtiva parzialmente recuperata);

1.6 nel periodo, 03-08 maggio 2013, sottratto, ai danni di __________, la carta VISA no. (reato ammesso, refurtiva recuperata);

ritenuto che parte dei gioielli sottratti a AC 1 sono stati venduti dall’imputata, nel mese di aprile 2013, presso tre negozi “compro oro” di Como, Fino Mornasco e Castellanza, per complessivi € 7'950.00, ricavato che è stato versato o accreditato, con parte del denaro contante sottratto, sui conti bancari dell’imputata e di sua figlia __________ presso Banca __________ di Olgiate Comasco e Banca __________ di Guanzate, dove, dopo il suo arresto, sono stati recuperati complessivi € 9'440.00;

  1. truffa ripetuta, consumata e tentata

per avere, a Lugano, Bellinzona e Mendrisio,

il 07 e l’08 maggio 2013, in sette occasioni,

a scopo d’indebito profitto e agendo mediante inganno astuto,

indotto o tentato di indurre il personale di vendita di alcuni negozi ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui, mediante l’utilizzo ripetuto della carta VISA no. intestata __________,

carta da lei ripetutamente presentata per il pagamento degli acquisti effettuati per un importo complessivo di fr. 12'977.00, sottacendo che la stessa era stata da lei sottratta al titolare e apponendo sulle relative ricevute d’acquisto la firma falsificata di __________,

e meglio per avere:

2.1 il 7 maggio 2013, alle ore 12:11, a Lugano, acquistato, presso il __________, un orologio marca Fossil, per l’importo di fr. 159.00;

2.2 il 7 maggio 2013, alle ore 12:20, a Lugano, acquistato, presso il negozio Manor, un anello in oro bianco, per l’importo di fr. 2'490.00;

2.3 il 7 maggio 2013, alle ore 12:39, a Lugano, acquistato, presso la Boutique King, un paio di scarpe marca Hogan, per l’importo di fr. 470.00;

2.4 il 7 maggio 2013, alle ore 14:26, a Lugano, acquistato, presso il negozio Manor, un collier e un bracciale in oro bianco e giallo, per l’importo complessivo di CHF 6'680.00;

2.5 l’8 maggio 2013, alle ore 09:49, a Mendrisio, acquistato, presso il chiosco della stazione FFS, una ricarica telefonica, per l’importo di fr. 100.00;

2.6 l’8 maggio 2013, alle ore 11:11, a Bellinzona, acquistato, presso la gioielleria Saglini, un anello d’oro, per l’importo di fr. 1'088.00;

2.7 l’8 maggio 2013, alle ore 11:29, a Bellinzona, tentato di acquistare, presso il negozio Manor, un anello in oro bianco, per l’importo di fr. 1'990.00, operazione non riuscita a seguito delle obiezioni della commessa;

  1. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, tentato e ripetuto

per avere,

a Lugano, il 3 maggio 2013, alle ore 09:45 e 09:46,

presso la Banca __________ di Via __________, alfine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di dati, tentato di influire su un processo automatico di trasmissione alfine di provocare per mezzo di risultati erronei così ottenuti il trasferimento di attivi a danno di terzi,

in particolare per avere,

utilizzando la carta VISA precedentemente sottratta a __________, nelle circostanze di cui al punto 2 del presente atto d’accusa, utilizzando un numero PIN inventato, tentato in due occasioni di prelevare fr. 1'000.00 in contanti dal bancomat, non riuscendo nel suo intento, poiché il codice era errato;

  1. falsità in documenti, ripetuta

per avere,

a Lugano, Bellinzona e Mendrisio, il 07 e l’08 maggio 2013,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente falsificato la firma di __________ sulle ricevute degli acquisti da lei indebitamente effettuati presso i negozi Fossil Store, Manor, Boutique King, il chiosco della stazione FFS e la gioielleria Saglini, come meglio indicato al punto 2 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 1, 146 cpv. 1, 147 cpv. 1 e 251 cifra 1 CP”.

B. Con sentenza 19 maggio 2016 (motivazione intimata il 13 luglio 2016), la Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato integralmente l’atto d’accusa, riformulandone i contenuti in maniera più concisa. L’imputata, contumace al processo, è stata di conseguenza condannata alla pena di 18 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Inoltre AP 1 è stata condannata a versare a AC 1 fr. 43'922.- a titolo di risarcimento danni e fr. 4'433.30 per le spese legali, ritenuto che per il rimanente, l’istanza di indennizzo introdotta dall’AP è stata respinta. Parimenti, la prevenuta è stata condannata a versare alla __________, fr. 100.- oltre interessi al 5% dall’8 maggio 2013. A favore dell’AP 1 è stato ordinato il dissequestro di fr. 11'659.90, a parziale copertura del risarcimento previsto.

Tassa di giustizia e spese sono state caricate alla condannata. La nota del difensore d’ufficio è stata approvata per fr. 1'248.10, con l’obbligo di rimborso gravante AP 1, in caso di ritorno a miglior fortuna (art. 135 CP).

C. Contro la sentenza di prime cure, l’imputata ha interposto appello con tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, mediante dichiarazione d’appello del 3 agosto 2016, con cui ha precisato di ricorrere contro la condanna per furto, (dispositivo n. 1.1.1) - limitatamente ai fatti indicati nei punti n. 1.2., 1.4. e 1.5. dell’AA - e, di riflesso, contro la commisurazione della pena (dispositivo n. 2), il dispositivo n. 4.1. e quello n. 7.

D. Non sono state introdotte istanze probatorie.

E. Ottenuto il consenso delle parti attive (gli AP eredi fu __________ si sono disinteressati alla procedura, così come la __________ Banca __________) alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 19 ottobre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), poi prorogato ad un paio di riprese su richiesta delle parti attive al procedimento in quanto vi erano trattative tra loro per una risoluzione bonale della vertenza civile. L’appellante ha così prodotto il suo allegato scritto in data 19/21 dicembre 2016.

Nella motivazione scritta, l’insorgente ha chiarito che i fatti secondo lei erroneamente accertati e quindi contestati sono i seguenti:

  • la sottrazione in data 13 aprile 2013 di fr. 7'000.-, avendone in realtà sottratti unicamente fr. 5'000.- (pto 1.2. AA);

  • la sottrazione nel periodo dal 10 al 13 maggio 2013 di fr. 300.-, mai rubati (pto 1.4 AA);

  • la sottrazione in data 22 maggio 2013 di 3 anelli, quando in realtà si è impossessata di un solo anello (pto 1.5. AA).

La prima Corte avrebbe dovuto considerare che l'appellante ha ammesso tutti i fatti imputatile, ad eccezione di quelli qui contestati, per cui risulta del tutto credibile. Anche perché fr. 2'300.- e due anelli in meno non avrebbero cambiato nulla per la commisurazione della pena. Inoltre, ella ha restituito gran parte della refurtiva, cioè tutto quanto ha potuto, facendo persino capo all'aiuto del marito e della figlia.

Contestata è pure la quantificazione del valore dei gioielli non restituiti, indicata in circa fr. 28'172.-, poiché stimato dalla parte lesa, senza alcuna precisazione dei criteri su cui ha fondato i suoi calcoli.

A detta di AP 1, la Corte ha ingiustificatamente considerato più affidabili le dichiarazioni di una signora di 90 anni, rispetto alle sue, senza tenere conto che avrebbe anche potuto sbagliarsi nel dichiarare gli oggetti che le sono stati rubati.

Con scritto del 10 gennaio 2017, il PP 1 si è limitato a chiedere l'integrale conferma della sentenza impugnata, comunicando di non avere particolari osservazioni.

Con le osservazioni 18 gennaio 2017, AC 1 ha dichiarato di contestare integralmente le motivazioni dell'accusata, rimandando agli accertamenti del rapporto d'inchiesta. Con riferimento alla quantità ed al valore dei gioielli, l'AP ha tenuto a sottolineare che, benché novant'enne, ella è sicuramente in grado di determinare cosa le sia stato sottratto, soprattutto alla luce del fatto che erano gioielli di famiglia posseduti per una vita intera. Considerato che la signora AC 1 desidera unicamente porre fine a una vertenza che le crea stress psicologico e le fa ricordare il trauma vissuto, ella non ha mai avuto alcun interesse (né intenzione) a dichiarare qualche cosa che avrebbe potuto indurre l'accusata a contestare nuovamente la decisione e inoltrare appello. In definitiva chiede quindi la conferma della sentenza impugnata e dell'istanza di risarcimento con essa decisa.

Ritenuto in fatto e in diritto

  1. Sulla vita dell'imputata, è sufficiente riprendere quanto scritto nella sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP):

"AP 1, cittadina italiana, in merito alla sua vita ha riferito:

Sono nata a Cirò Marina (KR) il ______.1963, sono cresciuta a Beregazzo Confiliaro dove ho frequentato le scuole dell’obbligo. A 15 anni ho iniziato a lavorare come tessitrice fino all’anno 2009. Nel 2009 sono rimasta purtroppo disoccupata, da marzo 2010 al 14 aprile 2011 ho lavorato a Stabio presso la MES Metalmeccanica come impiegata. Dal mese di febbraio 2013 ho iniziato una nuova professione come badante presso l’abitazione della AC 1 in via __________.

Il 23 aprile del 1983 mi sono sposata con __________, dalla nostra relazione ho avuto due figli, __________ nata nel 1985 e __________ nata nel 1994. Entrambe le figlie vivono ormai per conto loro”

(verbale PG del 28.05.2013).

Nel verbale PP del 29.05.2013, confermava quanto dichiarato in Polizia il giorno prima aggiungendo ancora che:

Preciso che sono rimasta disoccupata nel 2009 a seguito della chiusura della fabbrica presso la quale lavoravo in qualità di tessitrice. Ho poi lavorato nel 2010/2011 per la ditta MES di Stabio. Inizialmente doveva essere un impiego di 6 mesi, ma poi sono rimasta per 13 mesi. La mia formazione professionale è di tessitrice, che ho imparato facendo la gavetta.

Sono rimasta senza lavoro dal 2011 fino al mese di febbraio 2013, quando tramite l’agenzia di collocamento Swiss Studium di Chiasso ho trovato l’impiego presso la signora AC 1.”

In merito alle due figlie precisava ancora che “la prima ha un figlio e convive con il suo compagno, mentre la seconda vive ancora parzialmente in casa e frequenta una scuola commerciale. Mio marito lavora quale fabbro a Lurate”

(verbale PP 29.05.2013).

In merito alla situazione finanziaria dichiarava: “Abbiamo un mutuo sulla casa di Eur 200’000 per il quale paghiamo mensilmente Eur 800. Non ho debiti personali”." (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 7)

L’imputata è incensurata.

  1. In data 20 febbraio 2013 l'imputata ha iniziato a lavorare alle dipendenze di AC 1 in qualità di badante. In effetti l'accusatrice privata, nata il 7 febbraio 1925, aveva a quel tempo subito un'ospedalizzazione e al suo rientro a casa - ove viveva sola, nonostante avesse una relazione sentimentale consolidata con il dr. med. __________, pure lui qui AP e deceduto qualche tempo dopo i fatti - i medici avevano consigliato alle figlie di fare capo, oltre che alla collaboratrice domestica che l'aiutava da oltre 20 anni, anche ad una badante a tempo pieno. Per questo motivo l'avv. __________, una delle figlie, si è rivolta alla società di lavoro interinale __________ di Chiasso affinché individuassero la persona idonea. L'esito delle ricerche ha portato alla qui prevenuta che, dopo un breve colloquio, è stata assunta. Il 20 febbraio 2013, AP 1 ha così iniziato a lavorare alle dipendenze dell'AP nel suo appartamento di via __________ a Lugano.

Un paio di mesi più tardi, in casa AC 1 sono iniziati i furti. Il primo è avvenuto il 16 aprile 2013. In quell'occasione sono stati rubati denaro contante e gioielli per un valore stimato dall'AP, rappresentata dalla figlia, in fr. 29'000.-. In merito, __________, ha dichiarato:

"II giorno 16 aprile 2013, ricordo che era il Martedì delle cerimonia di insediamento del nuovo Municipio della città di Lugano, sono stata raggiunta telefonicamente dalla signora AP 1 che mi segnalava che era stato compiuto un furto presso l'abitazione di mia madre. (…).

Rilevo che al momento dei fatti descritti la signora AC 1 era fuori di casa per la sua passeggiata quotidiana accompagnata dalla signora __________ di Gentilino, persona amica (...).

Quel giorno con gli agenti abbiamo costato che alle porte di entrata non vi era alcun segno di scasso.

All'interno dell'appartamento vi era un gran disordine con tutti i cassetti, armadi aperti e all'entrata vi era una grande borsa con all'interno argenteria, bigiotteria e altri gioielli. Questo lasciava pensare che ignoto autore fosse stato disturbato o interrotto e quindi avesse dovuto lasciare di tutta fretta l'abitazione. La borsa ritrovata all'entrata era di proprietà di mia madre.

A seguito di questo episodio sono spariti i seguenti oggetti:

• 1 busta contenente franchi 7'000.- pari alla pensione percepita da mia madre compreso il resto del mese precedente non speso. Non escludo che potevano esserci altri contanti ma non posso meglio precisare.

• 1 girocollo con gruppi di Brillanti e brillante centrale acquistato da Mersmann in via Nassa a Lugano del valore di CHF 7'000-8'000.

• 1 Girocollo in oro giallo con pietre blu del valore di CHF 8'000 - 10'000.

• 1 Catena in oro giallo del valore di CHF 5'000.-."

(PG di __________ del 28 maggio 2013, AI, pag. 3 seg.)

Nemmeno tre giorni dopo, dall'appartamento sono spariti ulteriori fr. 7'000.- che la figlia aveva dato all'AP dopo il primo furto:

"In data 19 aprile 2013 (...), la sottoscritta ha portato e consegnato alla signora AC 1 una busta contenente fr. 7'000.- (a sostituzione di quella rubata), che la destinataria ha riposto in un cassetto differente a quello precedente ma questa volta chiuso a chiave. La chiave di tale cassetto è stata riposta sul un mobile adiacente al cassetto in discussione.

ll giorno seguente mia madre si è accorta che la chiave era sparita ma il cassetto risultava ancora chiuso.

Due o tre giorni dopo mi hanno comunicato che la chiave era stata rinvenuta nella tasca di un abito di mia madre che era riposto dell'armadio in camera.

Stando alla dichiarazione di mia madre pare che la signora AP 1 abbia trovato per caso la chiave in questa tasca. (...) In ogni caso mia madre sembra di ricordare di non averla spostata da dove l'avevo riposta io, e quindi sul mobiletto in tinello.

Ritrovata la chiave, non ricordo chi ha computo questa operazione, è emerso che la busta contenente il contante era sparita."

(PG di __________ del 28 maggio 2013, pag. 4 seg.)

Dopo questo nuovo fatto, la signora __________ ha contattato un agente della polizia giudiziaria con il quale ha concordato di tentare di individuare l'autore dei furti facendo capo ad un'esca, cioè mettendo in due differenti buste, lasciate in giro per casa, tre banconote da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-. L'operazione è stata avviata il 29 aprile 2013. Il 13 maggio 2013, uno dei controlli regolari effettuati sino ad allora (l'ultimo tre giorni prima) ha consentito di appurare che erano sparite una banconota da una busta ed due dall'altra.

L'ultimo furto, ai danni della signora AC 1, è avvenuto il 22 maggio 2013, quando dalla sua abitazione sono spariti, a suo dire, tre anelli. Al proposito, sempre la figlia, ha dichiarato:

"Durante il mio soggiorno all'estero e meglio il 22 maggio 2013, mentre mia madre si trovava a compiere la sua passeggiata abituale con mia sorella __________ si è verificato un episodio simile al primo.

Al rientro della passeggiata mia madre ha trovato la porta di casa aperta con le proprie chiavi inserite nella toppa. Preciso che uscite di casa l'abitazione era stata chiusa da mia sorella __________ con delle chiavi a sua disposizione. A detta di mia madre le proprie chiavi le deteneva sempre nella propria borsa che portava con se. Evidentemente qualcuno deve, per forza di cose, averle sottratte.

In merito di questo episodio mia sorella mi ha informato che durante la passeggiata effettuata quel pomeriggio hanno incontrato per caso la AP 1 e hanno preso un caffè insieme.

In questa circostanza terminata la consumazione, la signora AP 1 è andata a fare una commissione dichiarando di fare rientro al domicilio più tardi.

Mia madre e mia sorella invece sono tornate subito all'abitazione dove hanno costatato il furto.

Come detto questo quarto furto era molto simile al primo. Con questo intendo dire che è stato trovato l'appartamento in disordine, i quadri erano imballati con una coperta pronti apparentemente per essere asportati.

In questo furto è stato sottratto quanto segue:

• 1 anello in oro giallo con rubino e brillante

• 1 anello di fidanzamento in oro bianco e brillante di colore bianco

• 1 anello con solitario in oro bianco di colore bianco

La refurtiva si trovava in camera da letto nei porta gioielli. Questi sono anelli di famiglia e non è possibile ora indicare il loro valore. Se devo per forza di cose indicare un valore approssimativo stando al ribasso posso dire che questi anelli hanno un valore totale di almeno CHF 20'000.-. Prossimamente fornirò una indicazione più precisa."

(PG di __________ del 28 maggio 2013, AI, pag. 4 seg.)

  1. Una settimana dopo, il 29 maggio 2013, il signor __________, ha informato la gendarmeria di Lugano che all'esterno dell'appartamento dei suoi suoceri, i signori __________, che si trova al 5° piano dello stesso stabile di via __________ ove abita la signora AC 1, ha rinvenuto degli oggetti da scasso ed ha prodotto agli agenti i filmati della videocamera di sicurezza che riprende il pianerottolo. Dall'esame delle immagini, è stato possibile costatare che ad aver depositato gli oggetti era stata proprio la signora AP 1.

Collegando questi nuovi dati con i furti avvenuti in precedenza ai danni dell'AP, gli inquirenti hanno immediatamente proceduto all'arresto dell'imputata.

  1. Il 29 maggio 2013 anche il compagno di AC 1, __________, si è recato in polizia, per denunciare un abuso della sua carta di credito Visa, emerso il giorno stesso, al momento della lettura dell'estratto conto mensile, dal quale risultava tutta una serie di transazioni anomale.

Interrogata in merito, l'imputata ha ammesso di aver sottratto dal borsellino del signor __________ la carta, approfittando del fatto che fosse rimasto incustodito in casa della signora AC 1 in occasione di una sua visita alla compagna, di averla usata per tentare di prelevare denaro da bancomat, il 3 maggio 2013, rispettivamente effettuare o tentare di effettuare acquisti il 7 e l'8 maggio 2013, e di averla poi rimessa al suo posto, senza che la vittima se ne accorgesse.

I reati commessi con la carta di credito, contemplati ai dispositivi n. 1.1.2., 1.2., 1.3. e 1.4. della sentenza impugnata non sono oggetto d'appello e sono passati in giudicato. E' sufficiente qui ricordare che gli acquisti andati a buon fine, sono relativi ad un controvalore di fr. 10'987.-, mentre quello sventato all'ultimo, e quindi tentato, era relativo ad un gioiello del valore di fr. 1'990.-. I tentativi, maldestri, di prelevare contante dal bancomat sono stati due; entrambe le volte la cifra richiesta è stata di fr. 1'000.-.

L'appello

  1. Come visto, oggetto di contestazione sono unicamente tre sottrazioni, che la prevenuta ha sempre dichiarato non essere avvenute o essere state perpetrate in maniera più contenuta rispetto a quanto asserito da denunciante e pubblica accusa.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile, considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 6P.72/2004 del 28 giugno 2004, consid. 1.2; 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

Credibilità delle parti

  1. Sugli aspetti ancora controversi non vi sono che le versioni divergenti della signora AC 1, rispettivamente della figlia, e della signora AP 1.

In atti non sussistono elementi oggettivi di rilievo in grado di suffragare una tesi piuttosto che l'altra.

Centrale importanza assume di conseguenza la valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle parti.

AP 1, nel primo verbale, ha da principio negato d’avere a che fare con i furti, dovendo ammettere d’aver mentito quando, dopo che tutte le sottrazioni le erano state contestate, le è stato mostrato il video del momento in cui ha depositato gli oggetti da scasso fuori dalla porta dei signori __________ (PG AP 1 del 28 maggio 2013, AI 2, pag. 9 segg.). Ella ha così riconosciuto di essersi appropriata di fr. 5'000.- in occasione del primo furto, di averne inscenato un secondo senza portare via nulla (quindi di non aver preso i fr. 7'000.-), ma ha contestato di essersi impossessata di gioielli della signora AC 1, che, invece, a suo dire erano stati messi dalla figlia in una cassaforte a casa sua (PG AP 1 del 28 maggio 2013, AI 2, pag. 10). Dei fr. 5'000.- sottratti, la prevenuta ha asserito averli cambiati ed aver usato Euro 500.- per il fratello affetto da un tumore al piede.

Sentita il giorno seguente dal PP, l’imputata ha subito confermato d’aver rubato solo i fr. 5'000.-, spiegando d’averlo fatto per poter aiutare il fratello, al quale ha dato l’importo di Euro 500.-, mentre gli altri Euro 4'000.- sono stati depositati sul suo conto. Circa questi soldi ha detto: “(…) ricordo che sulla busta c’era scritto fr. 9'000.- e qualche cosa, ma io sono sicura che erano solo fr. 5'000.- che ho cambiato poco per volta nei giorni successivi in alcuni uffici cambio di Lugano” (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 3). Proseguendo, ella ha poi riconosciuto d’aver sottratto il girocollo con pietre blu, che aveva portato al suo domicilio, asserendo di essere sicura di non aver rubato altri gioielli: “se l’avessi fatto non avrei problemi ad ammetterlo”. Nuovamente, la prevenuta ha poi asserito di non aver preso i fr. 7'000.- del secondo furto del 19/26 aprile 2013 (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 4). Infine, ha contestato qualsiasi implicazione nella scomparsa dei fr. 300.- dalle due buste-trappola piazzate dalla figlia dell’AP con l’accordo della polizia, ed ha ammesso d’aver rubato un anello in oro bianco e due orecchini spaiati, ma non gli altri due indicati nella querela (MP 29 maggio 2013, AI 9, pag. 4 seg.).

Interrogata di nuovo nel pomeriggio del 29 maggio 2013, AP 1, dopo aver esaminato con l’interrogante i movimenti di contanti sul suo conto, ha aggiunto di aver rubato anche una collana girocollo con brillanti, che ha subito rivenduto ad un compra oro di Como per Euro 3'000.-, versati sul suo conto l’11 aprile 2013, motivando il suo silenzio del mattino in merito “perché volevo fare la furba nel senso che sapevo che a casa non sarebbe stato trovato questo gioiello perché venduto” (MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 2). In seguito ha spiegato agli inquirenti di avere il vizio del gioco e, in particolare, quello delle “macchinette che si trovano nei bar”. Questa debolezza l’avrebbe portata a dissipare anche gli Euro 5'000.- che i suoi genitori le avevano dato per aiutare la nipote a comprare la sua prima auto: “E’ giusto dire che quando ho ricevuto i soldi da mio padre li ho spesi tutti nelle macchinette e quindi non li avevo più per regalarli a mia figlia. Per questo motivo ho pensato di sottrarre il girocollo alla signora AC 1 e metterlo in vendita.”. Il furto, dunque, oltre che per aiutare il fratello, era stato commesso per recuperare il denaro sperperato (MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 2). Poco oltre, sempre esaminando gli estratti bancari, ha aggiunto di aver rubato e venduto anche una catena in oro giallo, ricavando Euro 3'050.-. Chiamata a spiegare come mai nella documentazione non risulta alcun versamento dei fr. 5'000.- sottratti con il primo reato, AP 1 ha dichiarato “(…) ammetto che i soldi sottratti li ho giocati alle macchinette. Io sono convinta che fossero solo fr. 5'000.- e non fr. 7'000.-“ ribadendo di non essersi impossessata di altro denaro contante (MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 3).

Nel corso del verbale, sono stati mostrati all’interrogata i preziosi che suo marito ha portato alla polizia il giorno stesso. Alla loro visione, oltre che riconoscere la collana d’oro giallo con pietra blu, due orecchini in oro giallo e l’anello in oro bianco con pietra preziosa che aveva già confessato d’aver rubato, ha dovuto confessare d’aver trafugato una medaglia commemorativa, tre orecchini d’oro spaiati, una busta contenente una perla. In merito ai 15 marenghi d’oro da fr. 20.-, ella ha dichiarato di non averli rubati ma che le erano stati regalati dalla signora AC 1 (MP 29 maggio 2013, AI 13, pag. 4).

Il 19 giugno 2013, AP 1 ha dichiarato al magistrato interrogante d’avere iniziato a rubare per aiutare finanziariamente il fratello e, per la prima volta, per rimborsare gli strozzini che le avevano prestato il denaro per coprire i debiti di gioco (MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 2). Spiegando meglio questa ultima novità, ha asserito di essere stata avvicinata da uno strozzino, tale, che le ha prestato Euro 2'000.- (cui se ne sono aggiunti altri fr. 500.- poco dopo) con l’impegno a restituirli entro un mese e mezzo o due. Non avendo potuto rispettare i termini, l’importo da rifondere è dapprima divenuto di Euro 4'000.- e poi, dopo nuove proroghe, è lievitato a Euro 8'000.-, per raggiungere infine l’importo di Euro 15'000.- (MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 3 seg.). Questi malviventi, l’avrebbero anche minacciata, facendo riferimento alle figlie con l’effetto di incuterle timore. A loro, per finire, avrebbe riversato 14'700.-, di cui fr. 9'400.- ottenuti cambiando i fr. 5'000.- + fr. 7'000.- sottratti alla signora AC

  1. In questo modo, alle ammissioni, si è aggiunta anche quella del secondo furto. Quale ulteriore novità, poi, è stato anche ammesso (cosa avvenuta già di fronte alla polizia il 12 giugno 2013) che il primo furto da lei commesso ai danni della signora AC 1 è stato quello di un lingotto di 100 g che ha rivenduto per Euro 3'000.- a un compra oro di Como, denaro versato sul suo conto il 16 aprile 2013 MP 19 giugno 2013, AI 57, pag. 4). Chiamata a dover precisare, in base ad un documento dell’ufficio cambi, come mai ha cambiato fr. 10'400.- in Euro 8'372.- il 29 aprile 2013, l’imputata ha corretto quanto dichiarato poco prima, abbassando a quest’ultima cifra e non Euro 9'400.- il denaro (refurtiva) dato agli strozzini

Anche in occasione del verbale del 27 giugno2013 sono emerse novità: in primo luogo, AP 1 ha confessato di aver aperto un conto presso la banca __________ a nome della figlia, su cui ha depositato Euro 2'000.- derivanti dalla vendita di una collana d’oro, corta e rotta, rubata alla signora AC 1. Affermazioni corrette quasi subito a fronte delle contestazioni dell’interrogante, avendo l’imputata dovuto ammettere che il conto è stato fatto aprire alla figlia direttamente. Da lì in poi il verbale è caratterizzato da tutta una serie di dichiarazioni sui movimenti bancari, smentite, correzioni che rendono fragile il dire della prevenuta. AP 1 ha pure cambiato versione su ciò che gli strozzini le avrebbero estorto, sostenendo che l’ammontare del debito nei loro confronti era di Euro 10'000.- e che ha loro versato complessivamente Euro 6'200.- (MP 27 giugno 2013, AI 62, pag. 4). Il verbale si chiude con una frase significativa: “(…) ribadisco di aver dichiarato tutto quanto da me commesso, pur avendo ancora oggi raccontato qualche bugia in merito al mio agire” (MP 27 giugno 2013, AI 62, pag. 6).

  1. Da questa breve cronistoria delle sue deposizioni, emerge in maniera evidente l’inaffidabilità di AP 1. Ella, fintanto che ha potuto, ha sempre contestato gli addebiti, per poi tentare di ridimensionare, sminuendoli, i fatti, inventandosi delle scuse per il suo agire talmente inverosimili che nemmeno è stata in grado di sostenere in maniera coerente e lineare.

Si pensi ad esempio alla (reale) grave malattia del fratello che, secondo la sua prima tesi, l’avrebbe spinta a delinquere: è del tutto illogico che, per dargli Euro 500.- abbia commesso furti di denaro contante e gioielli per un valore dichiarato di oltre cento volte superiore.

L’altra giustificazione, quella degli strozzini e del gioco d’azzardo, è altrettanto inattendibile. Innanzitutto non ha trovato alcun riscontro oggettivo: nessuno, compreso il marito, ha mai visto l’imputata in prossimità di una slot machine ed ella non risulta aver mai frequentato i casinò, fatto alquanto anomalo per una persona con il vizio. Inoltre, la scusa è stata avanzata presentando i fatti farciti con esagerazioni che travalicano ogni logica. Basti pensare a come l’importo degli interessi moratori è cresciuto esponenzialmente ad ogni pié sospinto.

Altrettanto significativo, sotto l’aspetto dell’affidabilità, è il modo in cui la prevenuta ha provato ad ostacolare il ritrovamento ed il recupero della refurtiva, adducendo anche qui scuse e tentando di depistare gli inquirenti con spiegazioni inconsistenti.

Grazie alla buona collaborazione del marito e della figlia, tuttavia, le incongruenze sono ben presto emerse, e buona parte del maltolto ha potuto essere restituita ai danneggiati.

  1. A fronte di un’imputata non credibile, vi sono le dichiarazioni della denunciante, esposte per il tramite della figlia, realistiche e plausibili.

La signora AC 1 ha indicato in maniera precisa e dettagliata i beni sottrattile. Il fatto che abbia tralasciato di segnalare alcuni gioielli di importanza marginale non ne intacca l’affidabilità, essendo del tutto comprensibile che una persona vittima di più furti si accorga della scomparsa di oggetti che usa raramente o che non usa da anni solo in un secondo tempo, o addirittura solo quando vengono ritrovati dagli agenti. Non vi sono in atti elementi che possano indurre a concludere che al momento della commissione dei reati a suo danno e della denuncia l’età dell’accusatrice privata possa aver influenzato negativamente i suoi ricordi, come paventato dall’appellante.

In effetti, sin da subito, dal 28 maggio 2013, AC 1, per il tramite della figlia __________ (PG del 28 maggio 2013, AI 2, pag. 4 segg.), ha asserito esserle stati rubati:

  • furto del 16 aprile 2013: una busta contenente almeno fr. 7'000.-, un girocollo con gruppi di brillanti e brillante centrale del valore di fr. 7'000.-/8'000.-, un girocollo in oro giallo con pietre blu del valore di fr. 8'000.-/10'000.- e una catena in oro giallo del valore di fr. 5'000.-;

  • furto del 19/26 aprile 2013: una busta contenente fr. 7'000.-;

  • furto del 10/13 maggio 2013: fr. 300.-;

  • furto del 22 maggio 2013: un anello in oro giallo con rubino e brillante, un anello di fidanzamento in oro bianco e brillante di colore bianco, un anello con solitario in oro bianco di colore bianco per un valore complessivo di circa fr. 20'000.-.

La signora AC 1 non era assicurata per il furto, sicché non aveva alcun interesse a “gonfiare” il valore della refurtiva.

A ciò va aggiunto che il fatto che ella nemmeno ha denunciato la scomparsa di tutti i beni di sua proprietà che sono stati poi recuperati grazie alla collaborazione del marito e della figlia della prevenuta - e meglio dei 15 marenghi, degli orecchini d’oro giallo (5), delle 10 perle, del lingotto d’oro da 100g e di una collana in oro giallo a maglie rosse (RPG, pag. 8) - è attestazione di spontaneità e di una volontà di limitarsi a segnalare ciò che ha scoperto mancare, senza esagerare e senza voler infierire sulla prevenuta.

Le dichiarazioni dell’accusatrice privata sono, certamente, degne di fede.

  1. Resta quindi da verificare se, a fronte di un’imputata sulle cui dichiarazioni non si può fare affidamento e di una denunciante che ha sempre dimostrato di essere attendibile, sussistono sufficienti prove per confermare la colpevolezza di AP 1 anche in merito ai fatti contestati, agli importi di denaro e al numero di gioielli sottratti che ella ha chiesto di ridimensionare unitamente al loro valore.

A tal proposito va ricordato che, malauguratamente, dopo una prima richiesta formulata dagli agenti del reparto mobile, l’accusatrice privata non ha fornito alcun tipo di documentazione relativa al valore della merce sottratta e non più ritrovata.

Incomprensibilmente, gli inquirenti non hanno ritenuto di dover sollecitare nuovamente la produzione di questi importanti dati.

A mente di questa Corte, essendo state le sue dichiarazioni circa i gioielli sottratti confermate dalle risultanze dell’istruttoria - nonostante l’imputata abbia cercato inizialmente di negare anche il furto di valori poi ritrovati al suo domicilio, rispettivamente all’origine di versamenti a contati sulle relazioni bancarie a lei riconducibili dopo la loro vendita – sussistono elementi a sufficienza per poter confermare che tra gli oggetti rubati il 22 maggio 2013 vi erano anche l’anello di fidanzamento in oro bianco e brillante, nonché l’anello con solitario in oro bianco. Entrambi erano depositati in camera della vittima, come dichiarato dalla figlia, nei porta gioielli ed entrambi erano anelli di famiglia, con una storia. Pertanto è impensabile che la signora AC 1 si sia potuta sbagliare in merito. D’altronde essi non sono mai più stati ritrovati in casa della vittima e, come detto, ella non ha tratto alcun giovamento dalla denuncia della loro scomparsa, non avendo una copertura assicurativa contro il furto.

Anche in merito al denaro sparito dalle “buste trappola” si giunge alla medesima conclusione. E’ infatti incontestato che esse siano state piazzate in punti strategici dell’appartamento della signora AC 1, che vi siano state messe tre banconote da fr. 100.- ciascuna e che ne siano sparite tre in totale (riprese in fotocopia e allegate al verbale PG di __________ del 28 maggio 2013, AI 2). Partendo dal presupposto che certamente il denaro non è stato preso dall’AP o dalla figlia, che già sapevano dei furti e della trappola, l’unica persona che girava per casa, che aveva appena commesso reati analoghi e avrebbe potuto rubare anche queste banconote era proprio la signora AP 1. La collaboratrice domestica da lunga data alle dipendenze della signora AC 1 non entra in linea di conto perché in precedenza (e nemmeno dopo i fatti) non ha mai rubato nulla e di certo (ragionando per ipotesi) non avrebbe iniziato a farlo in un momento in cui tutta la famiglia della sua datrice di lavoro era in allarme per la scomparsa del denaro e dei gioielli.

Questo ragionamento - in parte per esclusione ed in parte in base ai fatti riconosciuti - ha una valenza talmente forte da consentire di superare i piccoli dubbi che la lieve incongruenza circa il modus operandi del ladro potrebbe far sorgere: nelle altre due occasioni accertate, l’imputata si è in effetti appropriata di tutto il contenuto della busta, differentemente da questa volta, in cui ne ha preso solo una parte (fr. 100.- da una e fr. 200.- dall’altra). Anzi, ci può anche stare, poiché dopo aver preso ben fr. 12'000.- (cfr. considerando seguente), prelevare solo una parte del contenuto delle buste poteva essere una tattica per destare meno sospetti e far pensare alla signora AC 1 che era stata lei stessa a disporne.

  1. Analogo è il risultato dell’esame delle dichiarazioni in merito al contenuto della prima busta svuotata. Non vi è dubbio alcuno che l’accusatrice privata e la figlia siano state in completa buona fede nell’indicare l’importo di fr. 7'000.-. Pur non essendo stato spiegato su quali basi la quantificazione sia stata effettuata, essa può venire considerata affidabile, tenuto conto che la signora __________ ha subito riconsegnato alla madre una busta contenente il corrispettivo del denaro scomparso, cioè fr. 7'000.-, e tenuto conto che l’imputata stessa ha confermato che nella seconda busta di cui si è illecitamente appropriata c’erano fr. 7'000.-, è possibile dare credito all’accusatrice privata anche su questo punto.

Contestazione del valore di stima dei gioielli sottratti

  1. L’appellante contesta l’ammontare totale del valore dei gioielli rubati, poiché è stato stimato dall’accusatrice privata senza indicare le basi di calcolo.

In effetti, è assodato che il valore complessivo della refurtiva di oltre fr. 58'300.- si fonda unicamente sulle stime effettuate dalla signora __________ a verbale del 28 maggio 2013 prive di qualsiasi spiegazione e, soprattutto, di giustificativi. Come detto, non vi sono documenti in atti che attestino, almeno, quale fosse il loro prezzo d’acquisto, buon punto di partenza per effettuare i calcoli. Se, da un lato, questo è più che comprensibile, poiché è raro che si conservino le fatture per così tanto tempo, dall’altro ciò rende impossibile per il giudice penale stimare il valore degli oggetti sottratti.

Questa operazione di quantificazione del pregiudizio, poi, è resa ancor più ostica dal fatto che, nella fattispecie, si tratta, evidentemente, di gioielli usati.

L’obiezione sollevata dalla procedente ricopre importanza unicamente in relazione al risarcimento del danno, poiché per quanto concerne gli altri aspetti della sentenza, va rilevato che il valore complessivo della refurtiva è stato sempre indicato come “valore denunciato”, quindi con la specificazione che è quello asserito dalla vittima. Inoltre, per la commisurazione della pena esso è risultato ininfluente, essendosi i primi giudici fondati, rettamente, su elementi oggettivi.

Non essendo sufficientemente sostanziata la richiesta di indennizzo, il dispositivo n. 4.1. con il quale l’imputata è stata condannata a indennizzare l’accusatrice privata deve essere parzialmente riformato nel senso che AP 1 è condannata a versare a AC 1 fr. 15'750.-, somma corrispondente ai soldi contanti sottratti.

A questa cifra vanno aggiunti i fr. 3'332.- richiesti quale corrispettivo per il provento della vendita del lingotto da 100g (che aveva fruttato Euro 3'000.-. Invero il cambio di allora era più elevato rispetto a quello cui ha fatto riferimento l’AP) ed i fr. 4'433.30 per spese legali sino al processo di prime cure.

Complessivamente, può quindi essere riconosciuto in questa sede un indennizzo di fr. 23'515.30 (fr. 1450- + fr. 7'000.- + fr. 7'000.- + fr. 300.- + fr. 3'332.- + fr. 4'433.30).

Per il rimanente delle sue pretese, non liquide, l’accusatrice privata è rinviata al foro civile.

La pena

  1. La prevenuta non ha sollevato contestazioni specifiche in merito alla pena, che ha chiesto genericamente di ridurre. In precedenza, nel suo allegato, dopo le contestazioni sugli importi e sui furti, si legge che “per la commisurazione della pena non avrebbe cambiato nulla se ammetteva anche quei fatti.” (doc. CARP XV, pag. 4).

Condividendo le considerazioni dei primi giudici esposte al consid. 6 (pag. 14 segg.) della sentenza impugnata, cui si rinvia integralmente in forza della facoltà concessa dall’art. 82 cpv. 4 CPP, ritenuto che le modifiche ottenute con la presente decisione non hanno alcuna conseguenza su di essa, la pena inflitta viene confermata in 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

Tassazione della nota d’onorario

  1. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto, in data 17 marzo 2017, la sua nota d’onorario per la procedura d’appello, per complessivi fr. 1'355.90, composti da fr. 1'184.40 di onorario, fr. 71.05 di spese e fr. 100.45 di IVA.

Sulla tematica, si richiamano i principi di cui all’ 135 cpv. 1 CPP, l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) che fissa l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria in fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006, consid. 8.5 e seg.), nonché la regola per la quale la retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1). Va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12 novembre 2007 consid. 4).

  1. La nota dell’avv. DI 1 può essere approvata integralmente, senza correzioni, per complessivi fr. 1'355.90, risultando essere correttamente commisurata alle peculiarità della fattispecie.

Vista la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna, art. 135 cpv. 4 CPP, il condannato dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa.

Tassa di giustizia e spese

  1. In conformità con l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico della condannata.

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste a carico dell’appellante in ragione di 1/2 mentre l’altra metà è posta a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 77, 80, 81, 84 e segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425, 429 e 43 3 CPP;

12, 22, 42, 47, 49, 51, 139, 146, 147, 251 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi n. 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 3., 4.2., 5., 6. e 8. non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è giudicata autrice colpevole, oltre che del furto della carta di credito di __________, di ripetuta truffa, di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati e di falsità in documenti, di:

1.1.1. ripetuto furto

per avere,

tra fine marzo 2013 e il 22 maggio 2013, presso l’abitazione di AC 1 dove lavorava quale collaboratrice domestica,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto in più occasioni ai danni di AC 1 gioielli, preziosi e denaro contante per un valore complessivo denunciato di fr. 58'300.- (refurtiva parzialmente recuperata e restituita alla parte lesa).

1.2. AP 1 è condannata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.4. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 829.40 sono posti a carico di AP 1.

  1. AP 1 è condannata a versare all’accusatore privato AC 1, fr. 23'515.30 quale risarcimento parziale del danno.

§ Per le sue restanti pretese d’indennizzo, l’accusatrice privata AP 1 è rinviata al competente foro civile.

  1. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

tassa di giustizia fr. 2'000.-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2’200.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di un mezzo e per la restante metà sono accollati allo Stato.

  1. La nota professionale 17 marzo 2017 dell’avv. DI 1 è approvata per:
  • onorario fr. 1'184.40

  • spese fr. 71.05

  • IVA fr. 100.45

Totale fr. 1'355.90

e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

4.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamata a rimborsare allo Stato anche l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.

  1. Intimazione a:
  • (
  1. Comunicazione a:
  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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