Incarto n. 17.2016.11
Locarno 2 aprile 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente, nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico, per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 18 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall'
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 21 gennaio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 10 febbraio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con decreto d’accusa 9 febbraio 2015, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, per aver condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di spossatezza;
infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, scientemente omesso di ottemperare ad un segnale impartitogli con una pila di segnalazione da un agente della polizia comunale, costringendo così gli agenti preposti al posto di blocco a spostarsi dalla carreggiata per evitare di essere investiti, dandosi invece alla fuga a velocità sostenuta dopo aver urtato un segnale di polizia (triopan 1.30);
fatti avvenuti a Lugano l’11.11.2014.
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna (per complessivi fr. 4’500.-), alla multa di fr. 700.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
B. A seguito della tempestiva opposizione di AP 1, con sentenza 17 dicembre 2015 (intimata il 21 gennaio 2016), il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e le proposte di pena di cui al DA, ad eccezione del periodo di prova, che è stato ridotto da tre a due anni. Il pretore ha, inoltre, condannato l’imputato al pagamento della tassa e delle spese giudiziarie di fr. 1’050.-.
C. Contro la sentenza del giudice della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, ha confermato tale sua volontà con dichiarazione 10 febbraio 2016 in cui ha precisato di impugnare l’intera sentenza, postulando il suo proscioglimento e protestando tasse, spese e ripetibili (III).
esperito il 29 marzo 2016 il pubblico dibattimento durante il quale l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento e il risarcimento delle spese legali e di trasferta sostenute.
Considerando
in diritto
L’accusato
Nel 1976 ha sposato __________ - da cui si è, poi, separato nel 2010 - e dal matrimonio sono nate due figlie (__________, il __________ e __________, __________).
Di formazione perito industriale, attualmente è responsabile dello stabilimento d’ingegneria farmaceutica e della divisione ingegneria e licenze presso la __________ di __________, attività per cui, stando alle sue dichiarazioni, fattura annualmente alla __________ prestazioni per circa fr. 195'000.- (verb. dib. d’appello, pag. 2). Inoltre, AP 1 percepisce uno stipendio mensile pari a fr. 4'850.- per tredici mensilità dalla __________ (società di cui è socio e gerente). A questa entrata si aggiunge quella - che non è stata quantificata - che AP 1 trae dall’immobile sito in via __________ a __________ di cui è proprietario (verb. dib. d’appello, pag. 2).
AP 1 è incensurato (AI 3).
Accertamento dei fatti
2 veicoli di Polizia con luci blu accese, posizionati in modo trasversale onde sbarrare la corsia di destra e delineare una zona di lavoro;
3 agenti con pettorina lemon preposti alla sicurezza;
1 agente con pettorina lemon e torcia con luce gialla accesa preposto al fermo dei veicoli (rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1).
Quella stessa sera AP 1 percorreva l’autostrada A2 in direzione nord e, poco dopo la mezzanotte, imboccava l’uscita autostradale di Lugano Sud per rientrare al suo domicilio. Giunto all’altezza del posto di blocco, egli non si fermava e lo oltrepassava sulla carreggiata di sinistra. Due degli agenti presenti si lanciavano allora al suo inseguimento a bordo dell’autovettura di servizio con fari blu e segnali bitonali accesi (rapporto di servizio dell’11.11.2014, AI 1).
L’autovettura di AP 1 si è fermata 400 metri dopo il posto di blocco.
A quel momento i due poliziotti, armi di ordinanza alla mano (un MP5 e una pistola), intimavano a AP 1 di scendere dal veicolo con le mani alzate (“libere”), lo ammanettavano al suolo, controllavano il veicolo (senza che dal controllo emergesse nulla di sospetto) e procedevano alla sua identificazione. Sia la prova etilometrica che il controllo nel sistema di ricerca informatizzato della polizia (RIPOL) davano esito negativo (rapporto di servizio 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag. 2).
Alla 1.30 AP 1 veniva preso in consegna dagli agenti della polizia cantonale per essere interrogato sull’accaduto (protocollo passaggio consegne, allegato al rapporto di polizia 02.12.2014, AI 1).
a. Gli agenti della polizia comunale hanno, fin dal principio sostenuto di aver posizionato il cartello, dotato di luce di segnalazione, 150 metri prima del posto di blocco (rapporto di servizio, AI 1, pag. 1).
b. AP 1, da parte sua, ha dapprima detto di non aver notato il cartello (PS 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pagg. 3-4) e poi ha sostenuto, a titolo principale, che sulla strada non c’era nessun cartello (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2; verb. dib. d’appello, pag. 2) e, a titolo subordinato, che, se c’era, il cartello non era provvisto di luce ad intermittenza (cfr. arringa difensiva, allegata al verb. dib. primo grado e al verb. dib. d’appello).
c. Questa Corte non ha motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni degli agenti di polizia presenti in loco, riportate nel rapporto di servizio dell’11.11.2014.
c.1. Da un lato, perché esse sono state confermate, al dibattimento d’appello, dall’agente __________ che, sentito come teste, ha dichiarato di essere certo sia della presenza del triopan sia dell’applicazione, su di esso, della lampada che emetteva luce lampeggiante:
“ (…) prima del primo veicolo avevamo posato il triopan. Sono sicuro che sopra il triopan era applicata la luce lampeggiante. Sono sicuro di questo perché era notte. (…) Sono sicurissimo del triopan e della lampada applicata sopra accesa ad intermittenza” (verb. dib. d’appello, pag. 4)
Irrilevante - poiché si tratta di un’imprecisione evidentemente attribuibile al tempo trascorso - il fatto che, in aula, __________ ha detto che il cartello triopan era stato posato a 100 metri dal posto di blocco e non a 150 metri come si legge nel rapporto.
Del resto, trovandosi il posto di blocco su un’autostrada / semiautostrada (cfr. rapporto della polizia cantonale 02.12.2014, AI 1, pag. 1), la distanza di 100 metri sarebbe in ogni caso conforme alle prescrizioni (art. 3 cpv. 3 lett. c OSStr).
c.2. D’altro lato, il contenuto del rapporto di polizia è supportato dagli elementi oggettivi in atti. Vi è, infatti, allegata al rapporto di servizio, una fotografia scattata sul luogo dei fatti che ritrae in primo piano un segnale triopan danneggiato - a dimostrazione, dunque, che il cartello c’era - e che, sullo sfondo, lascia intravvedere la sagoma di quella che altro non può essere che una lampada ad intermittenza (cfr. AI 1).
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il fatto che sotto la dicitura “danni a terzi” nel rapporto della polizia cantonale sia stato indicato genericamente il triopan di polizia, senza menzionare espressamente anche la lampada (AI 1), non muta questa conclusione. Non si tratta, infatti, della richiesta di risarcimento presentata dalla parte lesa (polizia comunale di Lugano), ma unicamente di un’indicazione approssimativa e non vincolante inserita dalla polizia cantonale nel suo rapporto e che, in quanto tale, non prova alcunché.
c.3. Infine, il rapporto di polizia - laddove certifica della presenza del cartello triopan e della luce lampeggiante - è supportato dal normale andamento delle cose e dall’esperienza della vita. Non è, infatti, ipotizzabile che un posto di blocco - specie se approntato di notte - non venga adeguatamente segnalato: non ha, infatti, da essere argomentato per spiegare come soltanto degli agenti totalmente irresponsabili e noncuranti, non solo delle prescrizioni e dell’incolumità degli utenti della strada, ma anche totalmente noncuranti della loro sorte possano omettere di segnalare adeguatamente un posto di blocco. È, infatti, la loro incolumità fisica ad essere, per prima, messa in pericolo quando il blocco non è rispettato.
d. Posto che, quella sera, il posto di blocco era stato adeguatamente segnalato tramite cartello triopan con luce lampeggiante, non vi sono dubbi che lo fosse anche nel momento in cui AP 1 è giunto sul posto poco dopo la mezzanotte. La tesi difensiva secondo cui, se presente, il triopan era già stato urtato e danneggiato da altre vetture transitate in precedenza non può, infatti, essere condivisa perché, di nuovo, non vi è motivo di scostarsi da quanto riportato nei rapporti di polizia e confermato dal teste __________ al dibattimento d’appello:
“ a domanda della Presidente rispondo che, all’arrivo del signor AP 1, noi stavamo lavorando con il posto di blocco da circa mezz’ora. Fin lì non abbiamo avuto nessun problema. Tutti i veicoli si sono fermati. Il triopan è sempre stato, sino all’arrivo della vettura guidata dal signor AP 1, lì dove l’avevamo posato. Preciso sempre con la lampada ad intermittenza funzionante “ (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Gli agenti sul posto, e in particolare l’agente che era preposto al fermo dei veicoli e che aveva, pertanto, lo sguardo rivolto alla strada, avrebbero forzatamente notato se il cartello fosse stato urtato in precedenza da altri veicoli e non fosse stato al suo posto sulla carreggiata al momento in cui la vettura di AP 1 si è avvicinata al posto di blocco. Infatti, anche se era buio, la configurazione della strada in quel punto garantiva la visuale sul cartello dotato di una luce ad intermittenza (cfr. ricostruzione della posizione del cartello triopan e del blocco di polizia allegata al rapporto di servizio, AI 1).
e. Questa Corte accerta, dunque, che, quando AP 1 ha imboccato l’uscita di Lugano Sud, sulla carreggiata c’era un cartello triopan (con la scritta “polizia”, cfr. fotografie allegate al rapporto di servizio, AI 1) dotato di luce lampeggiante che segnalava la presenza, un centinaio di metri più avanti, del posto di blocco composto da due vetture della polizia con luci blu accese e da quattro agenti fermi sulla corsia destra della carreggiata.
Come emerge dal rapporto di polizia, si trattava dell’agente __________ che - come spiegato da __________ al dibattimento d’appello - aveva appena sostituito al posto di “vedetta” l’agente __________, in quel momento occupato a controllare un veicolo appena fermato (verb. dib. d’appello, pag. 5). L’imputato non ha, però, reagito al segnale e ha continuato la sua corsa, andando a collidere con il cartello triopan posto sulla strada (rapporto di servizio, AI 1, pag. 1; verb. dib. d’appello, pag. 5).
La versione di AP 1 è diversa.
Innanzitutto, egli sostiene che sarebbe stato per lui impossibile vedere la segnalazione manuale dell’agente, ritenuto che è stata data quando egli si trovava ad una distanza di 250/300 metri dall’agente e, dunque, a una distanza che, a causa della pioggia e della configurazione della strada, gli impediva la visuale. Ma non solo. AP 1 ha, pure, escluso di aver colliso con il cartello triopan (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2, verb. dib. d’appello, pag. 2).
Per questa Corte, la versione degli agenti di polizia - disinteressata, lineare e ribadita in aula - è di nuovo preferibile a quella di AP 1 che, avendo dimostrato di non essere credibile proprio sul fatto che il posto di blocco fosse adeguatamente segnalato, e in particolare sulla presenza del cartello triopan, nemmeno può esserlo quando nega sia di aver visto il segnale datogli dall’agente, sia di aver colliso con il cartello stradale.
Le argomentazioni difensive non sono atte a mutare questa conclusione.
Sulla pretesa impossibilità per AP 1 di scorgere la segnalazione luminosa manuale, ci si limita ad osservare che, evidentemente, la segnalazione è stata fatta dall’agente soltanto quando AP 1 è entrato nel suo campo visivo, ragion per cui, a quel momento, egli era, a sua volta, forzatamente in grado di scorgerla. Che ciò sia avvenuto 300, 250, 200 o 150 metri prima del posto di blocco poco cambia. Determinante è che la segnalazione è stata fatta e che AP 1 avrebbe dovuto vederla e agire di conseguenza. Ciò che, invece, non ha fatto.
Nemmeno è possibile credere a AP 1 quando sostiene di non avere urtato il triopan.
Non solo perché, come visto, sin lì gli agenti non avevano registrato alcun problema. Ma, soprattutto, perché che AP 1 abbia, davvero, urtato il segnale triopan è provato dalla testimonianza dell’agente __________ :
“ Quel che ricordo è che, poco prima che arrivasse la vettura di AP 1, un collega ha gridato “attenzione, attenzione”. Noi ci siamo buttati dall’altra parte. Non ho visto il triopan volare perché ero girato di spalle, intento a fare la sicurezza del controllo del veicolo fermato. Ho però sentito il botto che, dopo, ho capito essere stato causato dal triopan colpito” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
La costatazione da parte della polizia cantonale della mancanza di danni “apparenti” sulla vettura di AP 1, non muta questo accertamento. Il modello di autovettura su cui AP 1 viaggiava, (Audi A4 Allroad, rapporto di polizia, AI 1, pag. 3) è, peraltro, caratterizzato da una carrozzeria rialzata e da una protezione sottoscocca in acciaio sia anteriormente che posteriormente (http://www.audi.ch/ch/brand/it/neuwagen/a4/a4aq/informieren/design/exterieur.html): sono questi accorgimenti che hanno evidentemente protetto la carrozzeria evitando che la collisione con il triopan - che è un cartello mobile, pieghevole e pertanto sprovvisto di una struttura massiccia - la danneggiasse.
Di nessuna valenza probatoria al riguardo è, infine, la dichiarazione 14 marzo 2016 prodotta da AP 1 al dibattimento d’appello (doc. dib. d’appello 1) già solo per il fatto che la Carrozzeria __________ ha preso in consegna e controllato la vettura di AP 1 soltanto l’8 febbraio 2016, e cioè quasi due anni dopo i fatti oggetto del presente procedimento.
Questa Corte accerta pertanto che, giunto in prossimità del posto di blocco, AP 1 - nonostante il cartello triopan dotato di segnale luminoso posizionato sulla corsia destra prima del posto di blocco, la segnalazione con la pila luminosa e le luci lampeggianti delle due vetture della polizia - non ha rallentato ed ha colliso con il cartello, danneggiandolo.
Questo accertamento di fatto, da solo, dimostra come la tesi difensiva sia totalmente fuori luogo poiché contraria alla realtà di fatti.
Accertato che sia la presenza del posto di blocco (segnalato dal cartello triopan con luce e reso evidente dalle luci lampeggianti sulle due auto di polizia) sia il segnale fatto manualmente dal poliziotto (che ha usato una pila di segnalazione) erano oggettivamente evidenti (prova ne é che altri automobilisti hanno visto il posto di blocco e si sono fermati, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5), è chiaro che, se AP 1 non li ha visti, è perché ha omesso di prestare la dovuta attenzione alla guida.
Secondo quanto imputato a AP 1 con il DA, questa mancanza di attenzione è dovuta allo stato di spossatezza in cui egli si trovava quella sera.
Al di là delle versioni via via sostenute da AP 1 (PS 11.11.2014, allegato al rapporto di polizia del 02.12.2014, AI 1, pag. 4; verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2; verb. dib. d’appello, pag. 2), la tesi accusatoria merita conferma poiché sostenuta dalle dichiarazioni dello stesso imputato sul modo in cui egli ha trascorso la giornata prima di mettersi alla guida della sua autovettura. Egli ha, infatti, affermato non solo di aver lavorato tutto il giorno a __________, ma di aver avuto una giornata lavorativa pesante (PS AP 1 11.11.2014, AI 1, pag. 4), di avere, poi, fatto spinning per 1 ora in palestra a Mendrisio e di avere, in seguito, guidato per 25-30 km per andare dalla sorella a __________ (CO). Lì ha trascorso la serata bevendo dell’acqua e mangiando unicamente una pera per poi rimettersi alla guida e raggiungere, poco dopo la mezzanotte, l’uscita di Lugano Sud (PS AP 1 11.11.2014, AI 1, pag. 3). In particolare, il fatto di aver mangiato poco o nulla, nemmeno dopo aver praticato dello sport, ha certamente contribuito - insieme all’ora tarda e alle cattive condizioni metereologiche - a creare lo stato di spossatezza in cui egli si trovava quando è giunto in prossimità del posto di blocco. Del resto, il fatto che AP 1 - non solo immediatamente dopo i fatti, ma anche davanti agli agenti che lo hanno interrogato due ore più tardi - ha ipotizzato, per giustificare il proprio comportamento, un colpo di sonno, non fa che confermare, non solo che egli quella sera si è messo alla guida in evidente stato di spossatezza, ma anche che egli era consapevole di essere particolarmente stanco. Non fosse stato così, l’ipotesi giustificativa sarebbe stata diversa.
Il panico provato da AP 1 confrontato con due agenti con le armi spianate non basta - contrariamente a quanto egli pretende - a spiegare perché egli ha proposto proprio quella giustificazione. E questo, a maggior ragione se si pensa che egli ha proposto la stessa giustificazione agli agenti della polizia cantonale che lo interrogavano almeno un paio d’ore dopo: se la causa del suo mancato tempestivo avvistamento del blocco fosse stata un’altra, a quel momento, smaltito il panico, AP 1 avrebbe dato una spiegazione diversa.
Infine, nemmeno il fatto che gli agenti della polizia cantonale, al momento in cui l’hanno preso in custodia e interrogato, non hanno notato segni di stanchezza e/o sonnolenza può avere una valenza probatoria particolare. E’ cosa nota, infatti, che eventi acuti quali quelli vissuti da AP 1 quella sera stimolano la produzione di adrenalina i cui effetti sono pure noti.
Per questa Corte è, dunque, accertato che, a causa dello stato di spossatezza in cui si trovava, AP 1 non ha scorto né il triopan di polizia, né le luci blu delle auto di polizia né la segnalazione dell’agente preposto al fermo dei veicoli, ha proseguito la sua corsa, travolto il triopan e si è accorto del posto di blocco solo all’ultimo momento, appena in tempo per infilarsi sulla corsia libera e superare il posto di blocco senza urtare le vetture della polizia e investire gli agenti presenti sul posto, che sono comunque stati costretti ad indietreggiare dalla loro posizione per mettersi al sicuro.
Quanto accaduto in seguito - in particolare la questione a sapere se AP 1, oltrepassato il blocco di polizia, si è fermato spontaneamente (come da lui sostenuto e confermato da __________ in aula) o solo in seguito all’intervento degli agenti che gli hanno bloccato la strada - può rimanere indeciso: la questione è irrilevante poiché, a quel momento, i reati prospettati all’imputato erano già consumati.
Per questo, l’indicazione del “darsi alla fuga a velocità sostenuta” viene tolta dalla descrizione dei fatti costitutivi di reato.
Diritto
b. L’art. 90 cpv. 1 LCStr prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare sia i segnali e le demarcazioni stradali (fra cui il segnale “altri pericoli” collocato prima dei posti di intercezione della polizia, art. 15 cpv. 2 OSStr), che le istruzioni della polizia (cfr. Bussy/Rusconi/Jeanneret, Code suisse de la circulation routière, Basilea 2015; n. 5.1. e segg. ad art. 27) e, a norma dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, deve sempre adattare la velocità alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.
c. Il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr) può stare in concorso con quello di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 LCStr) (Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., n. 6.2. ad art. 91; Jeanneret, op. cit., n. 144 ad art. 91, Giger, Komm. SVG, Zurigo 2008, n. 40 ad art. 91; Weissenberger, op. cit., n.32 ad art. 91).
Altrettanto evidente è che egli si è reso colpevole del reato di infrazione alle norme della circolazione, almeno per dolo eventuale (art. 90 cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr). Non occorre, infatti, dilungarsi per spiegare che chiunque, nel predetto stato pisco-fisico, si mette allo guida del proprio autoveicolo, si assume consapevolmente il rischio di non essere in grado di prestare la dovuta attenzione alla strada e, perciò, di non rispettare i segnali e le segnalazioni della polizia e di non riuscire a frenare in tempo per potersi fermare, in sicurezza, ad un posto di blocco.
A titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui i poliziotti sono stati costretti a spostarsi dalla strada per evitare di essere investiti, la mancata osservanza da parte di AP 1 dei segnali a lui dati costituisce un’infrazione grave alle norme della circolazione stradale (Bussy/Rusconi/Jeanneret, op. cit., 4.8 ad art. 90; STF del 30.09.2014, inc. 6B_628/2014, consid. 1.5). E’ solo in applicazione del divieto della reformatio in pejus, che viene confermata la condanna ex art 90 cpv. 1 LCStr (DTF 139 IV 282).
Commisurazione della pena
L’ammontare dell’aliquota, fissato dal primo giudice in fr. 100.- e pure rimasto incontestato, deve essere confermato soltanto in virtù del principio del divieto della reformatio in pejus. La situazione finanziaria dell’imputato, così come accertata al dibattimento d’appello, avrebbe infatti imposto di stabilire un ammontare dell’aliquota superiore ai fr. 100.- decisi in prima sede.
Risarcimenti, tasse e spese
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 lett. b LCstr,
15 cpv. 2 OSStr,
nonché sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. guida in stato di inattitudine per avere condotto l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di spossatezza;
1.1.2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, scientemente omesso di osservare il cartello triopan e il segnale luminoso dell’agente della polizia comunale (pila di segnalazione);
fatti avvenuti a Lugano l’11.11.2014.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 4’500.- (quattromilacinquecento);
1.2.2. alla multa di fr. 700.- (settecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 7 (sette);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050- (millecinquanta) per il procedimento di primo grado.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1’000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.