17.2015.92

Incarto n. 17.2015.92

Locarno 26 novembre 2015/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 maggio 2015 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 aprile 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 19 giugno 2015)

richiamata la dichiarazione di appello 13 luglio 2015;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa n. 44345/903 del 12 dicembre 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

per avere, a __________, il 30 settembre 2014, alla guida del motoveicolo __________, eseguito una manovra di sorpasso di un paio di veicoli fermi e colliso con un veicolo che, avuta via libera, si è immesso nel flusso della circolazione proveniente dalla sua destra;

reati previsti dagli art. 26 cpv. 1, 57 [recte 47] cpv. 2, 90 cpv. 1 LCStr;

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese pari a fr. 70.-.

AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 23 dicembre 2014.

Il 2 gennaio 2015, la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 44345/903 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 23 aprile 2015, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione e ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie, nel frattempo aumentate a fr. 620.- (con motivazione scritta).

C. Il 4 maggio 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il 13 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo proscioglimento.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 14 luglio 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato presentato dall’appellante in data 4 agosto 2015.

In data 5 agosto 2015, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il 7 agosto 2015, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere alcuna osservazione. Il giudice della Pretura penale, con scritto 25 agosto 2015, ha, pure, comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte, apportando, altresì, delle precisazioni riguardo alla motivazione orale della sentenza.

F. Rispondendo alla presidente di questa Corte che chiedeva come mai agli atti non figurasse il verbale dell’interrogatorio dell’imputato (che non era nemmeno menzionato nel verbale del dibattimento), il presidente della Pretura penale ha spiegato di non avere proceduto all’interrogatorio dell’imputato considerando gli atti sufficientemente chiari ed esaustivi.

Il giudice di prime cure ha, inoltre, precisato che è per una svista che nel verbale del dibattimento non è stata inserita – come di solito avviene in quei casi - la frase “il giudice non ha domande da porre all’imputato”. Egli ha, inoltre, aggiunto che a AP 1 è stata data la parola nella fase della discussione e che il suo intervento (arringa) é stato regolarmente verbalizzato.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata al tribunale di primo grado affinché venga svolto un nuovo dibattimento e pronunciata una nuova sentenza. In questo caso, il tribunale d’appello stabilisce, in modo vincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare (cpv. 2 e cpv. 3).

  1. L’art. 341 cpv. 3 CPP prevede che, all’inizio della procedura probatoria dibattimentale, chi dirige il procedimento interroghi in modo dettagliato l’imputato riguardo alla sua persona, all’accusa e alle risultanze della procedura preliminare.

Tale disposto è, per quanto riguarda l’obbligo del giudice di interrogare l’imputato durante il dibattimento, imperativo (Gut/Fingerhut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 341 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, ed. 2009 / 2a ed. 2013, n. 1324). Diversa, ossia non imperativa, è la portata del disposto solo relativamente al momento, all’interno della procedura probatoria, dell’interrogatorio e all’ordine in cui gli ambiti dello stesso (persona dell’imputato, accusa e risultanze della procedura preliminare) saranno affrontati dal giudice (Gut/Fingerhut, ibid.; Schmid, ibid.; Hauri/Venetz, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 341 CPP).

L’interrogatorio dell’imputato è, infatti, un atto essenziale del procedimento (de Preux, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 13 ad art. 341 CPP), che dà al tribunale la possibilità di prendere personalmente conoscenza dell’imputato e della di lui posizione riguardo all’accusa e alla procedura preliminare, così come di acquisire elementi essenziali per la prosecuzione del dibattimento. In particolare, dalla posizione dell’imputato sull’accusa dipenderà l’ampiezza dell’ulteriore assunzione di prove (STF 6B_492 2012 del 22 febbraio 2013 consid. 2.4.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 341 CPP; Hauri/Venetz, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPP).

L’interrogatorio è una concretizzazione del principio inquisitorio e del dovere del giudice di informare e di porre domande – in particolare, in caso di un imputato non rappresentato – (cfr. DTF 124 I 85 consid. 3a), così come del principio della pubblicità del dibattimento (cfr. art. 69 CPP), e la sua intensità dipenderà dal quadro probatorio, dalla completezza degli atti di causa e dalla gravità delle imputazioni. Se esso può essere adattato e abbreviato in presenza di atti particolarmente completi e/o di casi bagatellari, una sua riduzione sproporzionata o la sua totale omissione non sono ammessi, pena la violazione dei principi appena indicati (Gut/Fingerhut, op.cit., n. 10 seg. ad art. 341 CPP; Hauri/Venetz, op. cit., n. 14 segg. ad art. 341 CPP; Schmid, op. cit., n. 8 seg. ad art. 341 CPP, che precisa come, in caso di necessità, a fronte di imputati non rappresentati, l’interrogatorio può essere ripreso anche nella fase di discussione, durante l’arringa).

In particolare, anche qualora la pubblica accusa abbia svolto un’istruzione particolarmente accurata ed esauriente riguardo alla persona dell’imputato, il giudice deve, ottenuta una conferma delle risultanze della procedura preliminare, concentrarsi sulla situazione dell’imputato al momento del dibattimento, che potrebbe essersi modificata dopo gli accertamenti già svolti dall’autorità inquirente (Hauri/Venetz, op. cit., n. 15 ad art. 341 CPP). L’interrogatorio sull’accusa e sulle risultanze della procedura preliminare, d’altro canto, seppur suscettibile di riduzioni, fornirà, in ogni caso, elementi essenziali al prosieguo del dibattimento (cfr. supra), ragion per cui una sua completa omissione è comunque esclusa.

  1. In concreto, come visto, durante il dibattimento del 23 aprile 2015, il giudice di primo grado ha omesso di procedere all’interrogatorio dell’imputato che ha ritenuto del tutto superfluo alla luce di atti di causa sufficientemente chiari.

Se, da un lato, è vero che l’imputato, allora non rappresentato, ha prodotto una serie di documenti durante la procedura probatoria (cf. verb. dib. di primo grado, pag. 2) e ha avuto modo di esprimersi nella fase della discussione procedendo all’arringa e presentando anche un relativo scritto, che è stato annesso al verbale (all. 1 a verb. dib. di primo grado), è vero anche, dall’altro, che proprio la circostanza che l’imputato non fosse rappresentato richiedeva una particolare attenzione da parte del giudice di prime cure, che avrebbe dovuto condurre un interrogatorio in modo attivo e porre le domande necessarie ad isolare gli aspetti rilevanti al giudizio, sia a carico che a discarico dell’imputato, nonché accertare la di lui situazione personale.

Avendo completamente omesso l’interrogatorio dell’imputato in occasione del dibattimento 23 aprile 2015, il primo giudice ha, dunque, violato l’art. 341 cpv. 3 CPP, nonché i doveri e principi da tale disposto concretizzati.

Tale violazione costituisce un vizio importante non sanabile in sede di appello. Si impone, pertanto, un rinvio della causa ex art. 409 cpv. 1 CPP.

  1. Per questi motivi, la causa va rinviata alla Pretura penale, che provvederà ad esperire un nuovo dibattimento, comprendente l’interrogatorio dell’imputato, e a pronunciare una nuova sentenza.

Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

  1. Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di fr. 500.00 relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP), mentre le spese di fr. 120.00 vanno riportate sulla nuova procedura di primo grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova decisione.

Lo Stato rifonderà all’appellante, a titolo di ripetibili, fr. 800.- per il procedimento di appello, mentre non si assegnano ripetibili per il dibattimento di primo grado, giacché allora l’appellante non era rappresentato (art. 436 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 80, 81, 84, 341, 348 segg.,379 segg., 398 segg. e 409 CPP;

29 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 cpv. 4 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 3 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Pretura penale, che procederà ai sensi dei considerandi.

1.1. La tassa di giustizia, per fr. 500.00, relativa alla procedura di primo grado è posta a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 600.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP), che rifonderà a AP 1 fr. 800.00 a titolo di ripetibili per la procedura d’appello (art. 436 cpv. 3 CPP).

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2015.92
Entscheidungsdatum
26.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026