Incarto n. 17.2015.72
Locarno 26 ottobre 2015/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 dicembre 2014 da
AP 1
rappr. dall’ DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 dicembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’8 maggio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 2 giugno 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 1110/2014 del 3 marzo 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
“1. guida in stato di inattitudine
per avere condotto l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 9 ottobre 2013;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 vLCStr;
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra invadendo una superficie vietata delimitata dalla linea di sicurezza, cozzando conseguentemente contro dei paletti segnaletici, un ammortizzatore d’urto e la barriera protettiva ivi esistenti;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 9 ottobre 2013”;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 6'900.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 230.-) e alla multa di fr. 1’500.-. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d’accusa, il 21 marzo 2014, il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento e il giudizio.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 17 dicembre 2014, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha prosciolto l’imputato dall’accusa di guida in stato di inattitudine, mentre lo ha condannato per infrazione alle norme della circolazione stradale, togliendo nella descrizione dei fatti il riferimento allo stato psicofisico, infliggendogli una multa di fr. 300.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 giorni. Inoltre ha posto a suo carico 1/3 delle tasse e spese giudiziarie, per complessivi fr. 1'050.- con motivazione scritta, e fr. 540.- senza motivazione scritta.
C. Con scritto 22 dicembre 2014 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 2 giugno 2015, con dichiarazione scritta d’appello, in cui, oltre a postulare l’evasione del gravame in procedura scritta, ha chiesto il suo proscoglimento da ogni accusa, l’accollo delle tasse e spese allo Stato e il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
D. Visto il consenso delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con scritto 3 giugno 2015, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
E. Nella sua motivazione, presentata il 29 luglio 2015, l’appellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la dichiarazione d’appello, lamentando, dal punto di vista dei presupposti processuali, una violazione del diritto di essere sentito e, da quello del diritto materiale, l’assenza di ogni tipo di imprevidenza colpevole.
F. Con scritto 3 agosto 2015, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame. Con scritto 12 agosto 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.
Considerando
in diritto: Violazione del principio accusatorio e del diritto di essere sentito
In questo modo, il prevenuto è stato quindi condannato per aver perso il controllo del veicolo a seguito di una disattenzione colpevole, non a causa del suo stato d’inattitudine come chiesto dall’accusa con il suo DA.
In tal modo, i fatti ritenuti costitutivi di reato dal procuratore pubblico sono stati mutati in maniera autonoma dal giudice in palese spegio alle disposizioni di cui all’art. 333 CPP, cosa che ha impedito all’imputato di difendersi compiutamente.
In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a unitamente all'art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2.; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in particolare in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g).
La modifica, all’apparenza di poco conto, comporta in realtà un cambiamento sostanziale dei fatti, poiché il riferimento alla spossatezza è in stretta correlazione con la perdita di padronanza del veicolo, al punto che dal tenore del testo del punto n. 2 del decreto d’accusa, essa ne appare la causa diretta e principale. Per contro, la condanna sancita dal giudice della Pretura penale si fonda su una perdita di controllo dell’automobile imputabile ad una disattenzione e non più alla stanchezza. Sono, a non averne dubbio, due fattispecie fondamentalmente diverse, sicché non si può certamente parlare, qui, di una semplice riformulazione dell’imputazione con parole proprie, di principio ammessa dalla giurisprudenza (STF 6B_127/2014 del 23 settembre 2014 consid. 6.3).
Su queste basi, il prevenuto non ha avuto alcun modo di difendersi compiutamente dagli addebiti su cui è stata fondata la sua condanna. Ne è la conferma il contenuto riassuntivo dell’arringa che si trova a verbale del dibattimento del 17 dicembre 2014 (pag. 3), dal quale risulta come egli abbia concentrato i suoi sforzi sulla questione della guida in stato di inattitudine e sull’imprevedibilità del colpo di sonno, senza in alcun modo accennare, nemmeno a titolo subordinato, a possibili altre cause dell’incidente.
La sentenza di primo grado viola pertanto il principio accusatorio. In applicazione dell’art. 409 CPP, essa deve venire annullata senza entrare nel merito delle ulteriori argomentazioni d’appello e gli atti vanno rinviati alla Pretura penale che dovrà procedere ai sensi dell’art. 333 cpv. 4 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 84, 350 cpv. 1, 353 cpv. 1 lett. c, 379 e segg., 398 e segg., 403 cpv. 1, 409 CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. la sentenza 17 dicembre 2014 della Pretura penale (motivazione scritta intimata l’8 maggio 2015) è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio;
1.2. la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'050.- sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per il giudizio di primo grado.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico Stato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.