Incarto n. 17.2015.55

Locarno 19 agosto 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

ed ora nel procedimento d’appello avviato con annuncio 31 agosto 2012 (confermato con dichiarazione di appello 11 gennaio 2013) da

AP 1

rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 agosto 2012 (intimata il 21 dicembre 2012) dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la sentenza prolata da questa Corte il 5 dicembre 2013 (inc. 17.2013.5);

preso atto della sentenza 31 marzo 2015 con cui il Tribunale federale, adito dall’imputato, ha annullato la sentenza e rinviato gli atti per un nuovo giudizio;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto d’accusa n. 2556/2011 del 4 luglio 2011, il procuratore pubblico, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 750.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 45’000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 9’000.-, ha dichiarato AP 1 colpevole di

“omicidio colposo

per avere, nella sua qualità di medico accreditato presso la __________, per imprevidenza colpevole, violando le regole dell’arte medica, cagionato la morte di __________ (10 luglio 1935) avvenuta il 21 novembre 2005 presso la __________, e meglio per avere,

nel corso della mattina del 21 novembre 2005 dimesso __________ senza aver proceduto al monitoraggio della diuresi, all’analisi dei parametri ematochimici e ad un controllo mediante radiografia o TAC dell’addome per verificare lo stato della canalizzazione intestinale al fine di escludere la presenza di un’occlusione intestinale,

nel corso del pomeriggio e della serata del 21 novembre 2005 omesso di posizionare o di far posizionare un sondino naso-gastrico a __________ a fronte della presenza di una sintomatologia addominale caratterizzata da un addome globoso e dolente con presenza di timbri metallici, da dispnea da compressione sul diaframma per distensione delle anse intestinali, da alterazione dell’equilibrio idro-elettrolitico, ossia da condizioni cliniche e strumentali indicative di un franco stato occlusivo intestinale,

omesso di sorvegliare o far sorvegliare la funzione renale (diuresi) per la correzione del bilancio idrico,

omesso di indicare che a __________ non dovevano essere somministrate benzodiazepine o altri sedativi tali da ridurre le sue difese a contrastare l’eventuale aspirazione di materiale gastro-enterico,

così che __________, affetto da un’occlusione intestinale da ileo, probabilmente meccanico, associata ad un’insufficienza renale acuta e sotto l’effetto ipnotico-sedativo della benzodiazepina somministratagli ebbe ad avere un episodio di vomito con inalazione massiva di materiale alimentare e biliare (polmonite ab ingestis) e conseguente successivo arresto cardiocircolatorio che lo portò alla morte nel lasso di tempo compreso tra le ore 21:30 e le ore 22:30 del 21 novembre 2005”;

  • con sentenza 23 agosto 2012, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da AP 1 al DA, il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’accusato autore colpevole del reato di omicidio colposo per avere, nel corso del pomeriggio e della serata del 21 novembre 2005, omesso di posizionare o di far posizionare un sondino naso-gastrico a __________ a fronte della segnalazione di vomito e della lettura della lastra radiografica della riospedalizzazione che mostrava un ileo molto importante;

per avere omesso di indicare che a __________ non dovevano essere somministrate benzodiazepine o altri sedativi tali da ridurre le sue difese a contrastare l’eventuale aspirazione di materiale gastro-enterico;

per non avere opportunamente informato i colleghi dello stato clinico del paziente __________, e meglio per non averli esplicitamente informati della necessità di applicare allo stesso un sondino naso-gastrico in caso di vomito o di sedazione,

così che __________, affetto da un’occlusione intestinale da ileo, probabilmente meccanico, associata ad un’insufficienza renale acuta e sotto l’effetto ipnotico-sedativo della benzodiazepina somministratagli ebbe ad avere un episodio di vomito con inalazione massiva di materiale alimentare e biliare (polmonite ab ingestis) e conseguente successivo arresto cardiocircolatorio che lo portò alla morte nel lasso di tempo compreso tra le ore 21:30 e le ore 22:30 del 21 novembre 2005.

AP 1 è stato così condannato alla pena prospettata con il decreto d’accusa, ivi compresa la multa, oltre che al pagamento di tasse e spese. Inoltre egli è stato condannato a versare agli accusatori privati l’importo complessivo di fr. 25'000.- (di cui fr. 10'000.- per la moglie e fr. 7'500.- per ciascun figlio della vittima) a titolo di indennità per torto morale e quello di fr. 6'500.- quale risarcimento delle spese funerarie. Per le loro ulteriori pretese, gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile;

  • con sentenza 5 dicembre 2013, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l’appello presentato dall’imputato e ha integralmente confermato la sentenza di primo grado;

  • il condannato ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale il suo proscioglimento dall’accusa di omicidio colposo, mentre in via subordinata ha postulato l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio;

  • con sentenza 31 marzo 2015 (STF 6B_91/2014) il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, è stato parzialmente accolto e la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio della causa a questa Corte per un nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è stato respinto;

  • dato il consenso alla procedura scritta, le parti hanno tempestivamente prodotto gli allegati con le rispettive osservazioni e richieste di giudizio;

ritenuto

I. sentenza del TF

1.Nella sentenza del 31 marzo 2015 il Tribunale federale ha stabilito:

a. il rifiuto di questa Corte di ordinare una perizia da parte di uno specialista in anatomopatologia e in cardiologia per determinare le cause della morte di __________, poiché non ritenuta necessaria, non ha leso il diritto di essere sentito dell’accusato ed è quindi sostenibile. A mente dei giudici federali, quindi, la CARP, senza incorrere nell’arbitrio, poteva sia negare una nuova perizia, sia accertare le cause della morte della vittima sulla base delle perizie agli atti (consid. 2);

b. la CARP non ha commesso arbitrio nel concludere che il dr. AP 1 è rimasto, durante tutto il periodo determinante, responsabile e medico di riferimento per la vittima, mantenendo quindi una posizione di garante nei suoi confronti (consid. 3);

c. accertando che l’insorgente ha violato le regole dell’arte medica, omettendo di posizionare o far posizionare il sondino naso-gastrico, prima il pretore penale e poi la CARP che ne ha confermato la decisione hanno violato il principio accusatorio. In effetti, il TF ha appurato che la condanna per questa omissione è stata motivata con il fatto che la questione del sondino avrebbe dovuto essere affrontata subito dopo aver saputo dell’episodio di vomito a domicilio e dopo l’esame delle lastre, a maggior ragione dopo il secondo episodio di vomito. L’aver considerato il pregresso episodio di vomito un elemento fattuale decisivo per la conclusione a favore della violazione delle regole dell’arte medica costituisce una lesione del principio accusatorio, poiché l’atto d’accusa non ne fa minimamente cenno. Questo Tribunale, per i giudici dell’Alta Corte federale, è andato così, analogamente a quanto avvenuto in prima sede, oltre una semplice diversa descrizione dei fatti contenuti nell’atto d’accusa, aggiungendo la “segnalazione di vomito” determinante per la condanna (consid. 4);

d. la violazione delle regole dell’arte medica imputata al prevenuto per aver omesso di indicare che al paziente non dovevano essere somministrate benzodiazepine o altri sedativi tali da ridurre le sue possibilità di contrastare l’eventuale aspirazione di materiale gastroenterico è stata correttamente ritenuta una causa naturale ed adeguata della morte di __________, poiché l’accertamento della CARP che non vi è stata alcuna interruzione del nesso causale adeguato non viola il diritto (consid. 5);

e. la sentenza impugnata deve essere annullata a seguito del parziale accoglimento del ricorso e la causa rinviata alla CARP affinché si pronunci nuovamente sull’imputazione relativa al mancato posizionamento del sondino naso-gastrico, rispettivamente sull’omessa consegna di un suo posizionamento, nonché sulla commisurazione della pena (consid. 7).

2.La violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP), già intervenuta, secondo il TF, con il giudizio di prime cure, non può essere sanata in seconda istanza ma si renderebbe necessario un rinvio della causa alla Pretura penale affinché vengano garantiti i diritti della difesa già in quella sede, così da non perdere gradi di giudizio (Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, StPO II, 2. ed., Basilea 2013, ad art. 333, n. 5).

Tuttavia, preso atto del lungo tempo trascorso dal tragico evento e del fatto che, sostanzialmente, essendo stato confermato dal Tribunale federale che il prevenuto, nella sua posizione di medico responsabile e garante verso la vittima, ha violato i suoi doveri già mancando di indicare che non dovevano esserle somministrati benzodiazepine o altri tipi di sedativi (STF 6B_91/2014 consid. 5), questa Corte ritiene di poter - e dover - prescindere da tale passo. Con un occhio al principio dell’economia procedurale, nel rispetto dei diritti delle parti e dei principi su cui si reggono procedura e diritto penale, appare infatti equo evitare ulteriori lungaggini che, nella sostanza, da un lato accrescerebbero ancor più l’intervallo di tempo necessario all’ottenimento della sentenza finale e, dall’altro, nulla muterebbero, nella sua sostanza, all’esito della vertenza.

In effetti, l’aggiunta di un’altra omissione a quella ormai definitivamente accertata avrebbe degli effetti, limitati, sulla valutazione complessiva della gravità della colpa e, di riflesso, sulla commisurazione della pena, ma non avrebbe un influsso tale sul giudizio, nel suo complesso, da rendere imprescindibile un suo nuovo approfondimento.

Per contro, procrastinare ancora il procedimento significherebbe creare un danno a tutte le parti in causa.

Di conseguenza, AP 1 deve essere prosciolto, per violazione del principio accusatorio, dalle accuse concernenti il mancato posizionamento del sondino naso-gastrico, rispettivamente l’omessa consegna di un suo posizionamento. Per contro, la sua condanna per omicidio colposo per quanto indicato al paragrafo precedente deve essere confermata.

II. commisurazione della pena

3.I principi da cui ci si deve dipartire per la commisurazione della pena, sviluppati da dottrina e giurisprudenza con riferimento all’art. 47 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.4), sono quelli indicati nel dettaglio ai consid. 42 b-d della sentenza 5 dicembre 2013 di questa Corte annullata dal TF, cui si rinvia, in applicazione per analogia dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

  1. AP 1, con le sue osservazioni del 22 giugno 2015, ha chiesto, in via subordinata al proscioglimento, l’esenzione da ogni pena. A suo dire, tale soluzione si imporrebbe in quanto la colpa sarebbe ridotta ora ai minimi termini, la procedura a suo carico sarebbe viziata da una violazione del principio di celerità e la pena avrebbe perso di senso visto il tempo trascorso (art. 48 lett. e CP).

In effetti, secondo lui, non può essere trascurato che dal reato, commesso il 21 novembre 2005, sono passati quasi dieci anni e che la prescrizione sarebbe intervenuta il 21 novembre 2012.

Il processo di primo grado si è tenuto il 23 agosto 2012, mentre la sentenza motivata è stata intimata il 21 dicembre 2012. La sentenza della CARP è datata 5 dicembre 2013 e quella del TF 31 marzo 2015.

  1. L’art. 48 lett. e CP consente al giudice di attenuare la pena se essa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò si realizza, per esempio, quando sono trascorsi i due terzi del periodo di prescrizione dell’azione penale a condizione che, in questo periodo, l’autore abbia tenuto buona condotta (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Tale circostanza attenuante coincide con la logica della prescrizione (e della perdita di senso della sanzione) e presuppone che l'accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (ovvero, secondo la dottrina dominante, non abbia compiuto altre infrazioni nel frattempo, cfr. Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 44): essa si differenzia dunque dalla violazione del principio della celerità (DTF 130 IV 54; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, ad art. 48 CP, n. 39 e 43).

Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più i tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006 consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione della pena oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006; DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).

  1. Richiamate le considerazioni già esposte nella sentenza annullata (consid. 43), cui si rimanda per semplicità (art. 82 cpv. 4 CPP, per analogia), va rilevato come, seppur caduta la condanna per le omissioni connesse al sondino, quella rimanente, e cioè l’aver tralasciato di dare precise indicazioni sui farmaci da evitare di somministrare al paziente in quello stato, sia pur sempre di una certa gravità e non di entità minima come sostiene l’appellante. Evitare che la vittima, in quelle condizioni, si assopisse artificialmente sarebbe stato un accorgimento obbligato e facilmente intelligibile, a maggior ragione considerata l’esperienza dell’imputato.

Tenuto conto anche dei problemi di team e di coordinazione tra i vari medici e sanitari, oltre che del fatto che quello in esame è stato per il dr. AP 1 l’unico errore di rilevanza penale, come già detto nella sentenza annullata (consid. 43.a), è corretto ridurre la colpa oggettiva al grado medio-basso.

Anche la colpa soggettiva viene riassestata a questo livello, valendo le riflessioni effettuate nella sentenza annullata al consid. 43.b. Lo stesso vale per i fattori legati all’autore di cui al consid. 43.d.

Tutto ciò appurato, la pena può essere fissata in 40 aliquote giornaliere.

  1. La lesione del principio di celerità, con riferimento ai principi e alla giurisprudenza esposti in precedenza, non può essere riconosciuta, nonostante ci si trovi in un caso limite.

Da una scorsa all’incarto si può constatare come vi siano periodi di alcuni mesi di inattività immotivata che, sommati, hanno portato all’emanazione del DA ad oltre 5 anni e mezzo dai fatti. Tuttavia, non vi sono veri e propri periodi di inattività e, in talune occasioni, i ritardi sono dovuti a legittime richieste della difesa (quali la produzione di una perizia di parte). D’altronde l’evasione della causa sino al processo di primo grado non è stata ritenuta lesiva di questo principio già dal prevenuto, che in quella sede, e nemmeno nell’appello che vi ha fatto seguito, ha sollevato una tale eccezione.

A maggior ragione, un anno per l’evasione della pratica in appello e un anno e quattro mesi per quella di fronte al Tribunale federale non possono essere considerati eccessivi.

Per contro, l’attenuante del lungo tempo trascorso deve essere riconosciuta, la presente sentenza intervenendo ben oltre i tempi di prescrizione.

La gravità della colpa, comunque sia non banalizzabile, e l’importanza del bene leso (la vita umana) non consentono di prendere in considerazione l’esenzione dalla pena. Una sanzione, anche a dieci anni dai fatti, non ha perso completamente il suo senso. Per contro, si impone un suo dimezzamento a 20 aliquote giornaliere.

L’ammontare delle singole aliquote di fr. 750.- non è stato contestato e può dunque venire riconfermato in questa sede.

Alla pena principale viene cumulata una multa di fr. 3'000.- (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4; 134 IV 1 consid. 4.5.2. e STF 6B_152/2007 consid. 7.1.2), tramutabile, in caso di mancato pagamento, in una pena detentiva sostitutiva di 4 giorni.

La pena pecuniaria, essendo pienamente adempiti i requisiti previsti dall’art. 42 cpv. 1 CP, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

pretese civili

  1. Le pretese degli accusatori privati non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell’appellante che, nel suo allegato di osservazioni del 19 giugno 2015, nemmeno ha toccato l’argomento. Di conseguenza, nulla essendo mutato rispetto a quanto discusso al consid. 44 della sentenza 5 dicembre 2015 della CARP, annullata, cui si rinvia, ci si limita in questa sede a confermare quanto ivi esposto e concluso. Ne discende che, a titolo di indennità per torto morale, il dr. AP 1 dovrà versare agli accusatori privati complessivi fr. 25'000.- (fr. 10'000.- per la vedova e fr. 7'500.- per ciascuno dei due figli), oltre a fr. 6'500.- per le spese funerarie.

Per le ulteriori pretese, comprese quelle di indennizzo dei costi legali, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la tassa di giustizia e le spese per il dibattimento di prima sede rimangono a carico del condannato.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 2’000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti per metà a carico del dr. AP 1 e per l’altra metà a carico dello Stato.

Al condannato non si riconoscono indennità.

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 428, 429 seg. CPP, 34, 42, 47, 48 e 117 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

omicidio colposo

per avere,

nella sua qualità di medico accreditato presso la __________, per imprevidenza colpevole, violando le regole dell’arte medica, cagionato il decesso di __________ (10 luglio 1935), avvenuto il 21 novembre 2005.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 750.- (settecentocinquanta) ciascuna, per un totale di fr. 15'000.- (quindicimila);

1.2.2. alla multa di fr. 3'000.- (tremila). In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'500.- e delle spese di fr. 31'580.- del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 34’080.-.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. Le pretese di risarcimento degli accusatori privati sono parzialmente accolte. Di conseguenza, AP 1 è condannato:

2.1. al pagamento agli accusatori privati di fr. 25'000.- a titolo di rifusione del torto morale patito, così suddivisi: fr. 10'000.- alla vedova e fr. 7'500.- a ciascun figlio.

2.2. al pagamento agli accusatori privati di fr. 6'500.-, corrispondenti alle spese funerarie.

§ Per le restanti pretese, riconosciuto in questa sede il principio del risarcimento del danno da loro patito (art. 126 cpv. 3 CPP), gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 2'000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 2'200.00

sono posti in ragione di ½ a carico di AP 1, mentre il restante ½ è posto a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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