Incarto n. 17.2015.45+69

Locarno 16 febbraio 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio 17 ottobre 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 26 marzo 2015 dal

PG

e con appello incidentale 8 maggio 2015 presentato da

IM 1

rappr. DI 1

contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 23 marzo 2015)

esaminati gli atti;

ritenuto che

A. Con atto di accusa 2 gennaio 2014 il procuratore generale ha rinviato a giudizio IM 1 davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano ritenendolo autore colpevole di:

  • sommossa

per avere, in data 31 gennaio 2012, a Lugano, in occasione di una conferenza organizzata nell’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, partecipato attivamente ad un pubblico assembramento, nell’ambito del quale furono commessi atti di violenza contro persone e cose, in particolare causando danni alle pareti in cartongesso nei corridoi dell’Università, gettando fiale contenenti sostanze irritanti all’interno dell’auditorio, scagliando cubetti di porfido, palle di neve ghiacciata e cassette di plastica contro gli agenti intervenuti all’esterno del campo universitario e colpendoli con aste di bandiera, spintoni, pugni e schiaffi;

  • violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, commesso vie di fatto contro uno degli agenti intervenuti per impedire la sommossa e sgomberare l’università, colpendolo con un’asta di bandiera sulla schiena;

  • ingiuria

per avere, in data 19 gennaio 2013, a Lugano, affisso sui muri dell’autosilo dell’Ospedale Civico dei volantini lesivi dell’onore del Consigliere di StatoPC 1, consistenti in un fotomontaggio nel quale veniva assimilato al gerarca nazista __________.

B. Durante il dibattimento di primo grado, in alternativa all’imputazione di ingiuria, sono state proposte, dal procuratore generale, quella di diffamazione e, dall’accusatore privato, quella di calunnia (verb. dib. TPC, pag. 2; dispositivo n. 1 dell’all. 1 al verb. dib. TPC; sentenza impugnata, consid. 5, pag. 28).

C. Con sentenza 23 dicembre 2014 (intimata il 23 marzo 2015), la Corte delle assise correzionali di Lugano ha prosciolto IM 1 dalle imputazioni di sommossa, di violenza o minaccia contro i funzionari, di ingiuria e di calunnia e lo ha ritenuto autore colpevole soltanto di diffamazione, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (pari a complessivi fr. 1'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, cui è stata cumulata una multa di fr. 200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di due giorni).

Il primo giudice ha, inoltre, condannato IM 1 a versare all’accusatore privato PC 1 l’importo di fr. 1.- a titolo di indennità per torto morale.

La tassa di giustizia (pari a fr. 500.-) e le spese procedurali sono, infine, state poste a carico del condannato in ragione di ¼ e, per il resto, a carico dello Stato che è, inoltre, stato condannato a versare ad IM 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.

D. Al termine del dibattimento di primo grado, il procuratore generale ha fatto annotare a verbale la sua intenzione di interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise correzionali (verb. dib. TPC, pag. 7) e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 26 marzo 2015, ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2 (limitatamente al proscioglimento dalle accuse di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) e n. 3 (relativo alla pena) chiedendo che l’imputato sia ritenuto colpevole anche dei reati di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e condannato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente, e che il dispositivo sulle spese e le indennità sia modificato di conseguenza.

Con appello incidentale 8 maggio 2015, IM 1 ha impugnato il dispositivo n. 6 della sentenza di prime cure chiedendo che, per la procedura di primo grado, lo Stato venga condannato a rifondergli, ex art. 429 CPP, l’importo di fr. 5'000.-.

Con appello incidentale 12 maggio 2015, l’accusatore privato PC 1 ha impugnato i dispositivi n. 2 (limitatamente al proscioglimento dall’imputazione di calunnia) e 5 (relativamente all’ammontare dell’indennità per torto morale riconosciuta a suo favore).

Con decisione 11 agosto 2015, questa Corta ha accolto l’istanza presentata da IM 1 di non entrata nel merito dell’appello incidentale dell’AP ritenuto come questi non fosse direttamente leso dai reati oggetto dell’appello principale presentato dal PG (sentenza CARP 17.2015.76)

Ne discende che i dispositivi n. 1, 2 (limitatamente al proscioglimento dalle accuse di ingiuria e calunnia), 4 e 5 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato.

E. Già nella sua dichiarazione di appello, il procuratore generale ha chiesto che al dibattimento venissero sentiti i testi __________, __________ e __________. Su invito della presidente di questa Corte, con scritto 13 maggio 2015, il PG ha motivato la sua istanza con la necessità di valutare l’attendibilità delle deposizioni degli agenti, ivi compreso il loro riconoscimento dell’imputato quale autore degli atti di violenza ascrittigli (doc. CARP V).

IM 1 non ha, invece, formulato alcuna istanza probatoria.

Con decreto 2 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria presentata dal PG (doc. CARP VI).

F. Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta (doc. CARP VII e VIII), il 9 dicembre 2015, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, la presidente di questa Corte ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per l’inoltro della motivazione scritta della dichiarazione di appello principale, rispettivamente dell’appello incidentale (doc. CARP IX).

Nella motivazione scritta della dichiarazione di appello principale presentata il 16 dicembre 2015 (doc. CARP X), il PG contesta il proscioglimento di IM 1 dal reato di violenza o minaccia contro i funzionari che il primo giudice ha fondato su di un preteso errore di persona commesso dagli agenti che hanno riconosciuto l’imputato come l’autore del colpo alla schiena inferto all’agente con un’asta di bandiera. Sulla scorta delle concordanti dichiarazioni della vittima e di tre testimoni oculari (__________, __________ e __________) che pretende avere reso deposizioni sempre lineari, ritiene che la colpevolezza di IM 1 sia comprovata “oltre ogni ragionevole dubbio” e che non sia smentita neppure dal filmato e dalle fotografie agli atti né dall’orario del suo arrivo all’ospedale (motivazione, pag. 2-3). Contesta, poi, il proscioglimento dal reato di sommossa ritenendo che, distribuendo volantini di protesta e passando poi a vie di fatto nei confronti dell’agente __________, IM 1 abbia attivamente partecipato ad un pubblico assembramento durante il quale sono stati commessi diversi atti di violenza di cui risponde proprio in forza della sua partecipazione attiva all’assembramento, indipendentemente dalla paternità delle singole violenze (motivazione, pag. 4-5). Conclude ribadendo la richiesta di pena contenuta nel DA (motivazione, pag. 5).

Nella motivazione scritta dell’appello incidentale presentata il 18 dicembre 2015 (doc. CARP XI), IM 1 contesta la riduzione dell’indennizzo ex art. 429 CPP cui ha proceduto il primo giudice che ha ritenuto che, avvalendosi del diritto di non rispondere durante l’inchiesta, egli abbia “provocato costi supplementari inutili” (motivazione, pag. 2-3). Ritiene di non avere in nessun modo ostacolato l’accertamento dei fatti da parte del MP, ma di essersi limitato a far valere un suo diritto, ciò che non può essere considerato un illecito che giustifica una riduzione dell’indennizzo ex art. 430 cpv. 1 lett. a CPP. Ad ogni modo, contesta l’esistenza di un nesso causale tra il suo comportamento e l’apertura del procedimento, rispettivamente il deferimento alla Corte delle assise correzionali, ritenuto che, a fronte delle diverse testimonianze che lo chiamavano in causa, in base al principio in dubio pro duriore che guida il MP, il suo rinvio a giudizio sarebbe stato pressoché inevitabile anche qualora avesse esposto subito la propria versione dei fatti (motivazione, pag. 5). Chiede, quindi, che gli venga riconosciuta una piena indennità per le spese di patrocinio sostenute in primo grado che quantifica – aumentando la pretesa di fr. 5'000.- fatta valere nell’appello incidentale – in fr. 11'000.-, pari ai ¾ dell’importo indicato nella nota di onorario che comprende le prestazioni effettuate sia per le fattispecie da cui è stato prosciolto, sia per quella per cui è stato condannato (motivazione, pag. 6). Chiede, infine, un’indennità per le spese di patrocinio sostenute nella procedura di appello incidentale pari a fr. 1'595.55 (motivazione, pag. 6).

G. Con osservazioni 26 gennaio 2016, IM 1 chiede la reiezione dell’appello del PG e, ribadita l’inattendibilità delle testimonianze degli agenti di polizia (smentite, peraltro, dai riscontri oggettivi in atti), la conferma del suo proscioglimento dai reati di sommossa, violenza o minaccia contro i funzionari, ingiuria e calunnia. Chiede, infine, un indennizzo per le spese di patrocinio legate alla procedura di appello principale pari a fr. 3'343.70.

Il PG e il Tribunale penale cantonale non hanno, dal canto loro, presentato osservazioni.

considerato

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  2. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

  1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato e i suoi precedenti penali

  1. IM 1 è nato a __________ il __________. Cittadino italiano, celibe, attualmente vive a __________ con la compagna dalla quale ha avuto due figli.

Al momento dei fatti, egli risiedeva a __________ (in provincia di __________).

Laureato in storia (con specializzazione in quella industriale), ha svolto diversi lavori saltuari - dal giardiniere, all’operaio metalmeccanico

  • occupandosi parallelamente di ricerca (su mandato o grazie a borse di studio). Nell’anno scolastico 2012/2013, ha insegnato geografia presso le scuole medie di __________ (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1-2).

Dal luglio 2014 percepisce un’indennità di disoccupazione mensile di fr. 2'900.-, mentre nulla si sa - poiché l’imputato ha taciuto al proposito

  • dell’eventuale attività lavorativa svolta dalla compagna e del conseguente eventuale suo reddito mensile (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

L’imputato ha dato atto di partecipare alla lotta portata avanti dal movimento “No TAV” che si batte contro la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità che colleghi Torino a Lione attraverso la Val di Susa. Ha, però, sostenuto di non far parte di alcun gruppo organizzato:

“ Sono solidale e partecipo alla lotta del movimento No-TAV, non faccio parte di nessun gruppo organizzato, mi ci reco per mia scelta. Non faccio ufficialmente parte di comitati di territorio né tantomeno sono originario della Val di Susa, è un argomento che mi interessa e partecipo come posso” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).

  1. IM 1 non ha precedenti penali né in Svizzera, né in Italia, né in altri Paesi (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Risultanze dell’istruttoria e sentenza di primo grado

  1. Per la sera del 31 gennaio 2012, a partire dalle ore 18.00, era in programma a Lugano, presso l’auditorium dell’Università della Svizzera italiana, una conferenza-dibattito cui erano stati invitati, quali relatori, il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano __________ e il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Torino __________.

Quest’ultimo, proprio nel gennaio 2012, aveva disposto numerosi (e, meglio, 26) arresti per reati commessi in occasione delle manifestazioni organizzate in quel periodo dal movimento “No TAV”, suscitando forti proteste da parte dei simpatizzanti di quel movimento.

Su esplicita richiesta dei conferenzieri, non erano state previste particolari misure di sicurezza. Era stata organizzata soltanto una sorveglianza discreta eseguita da due agenti della polizia cantonale in civile, supportati da una pattuglia dei reparti mobili di Noranco e da una pattuglia della polizia comunale di Lugano. Mentre le due pattuglie con gli agenti in divisa si trovavano all’esterno, gli agenti in civile si trovavano all’interno dell’auditorium nelle immediate vicinanze dei magistrati italiani.

Verso le 17.50, l’arrivo, in “gruppetti”, di probabili contestatori è stato notato da un agente che si trovava all’esterno il quale ha segnalato la cosa ad un collega che si trovava all’interno dell’auditorium che, a sua volta, dopo aver indicato ai superiori il rischio di azioni dimostrative durante la conferenza, ha chiesto rinforzi.

Mentre il portavoce degli organizzatori della conferenza dava il benvenuto ai presenti e introduceva il tema del dibattito, alcuni simpatizzanti del movimento “No TAV” seduti nelle ultime file della sala si sono alzati in piedi e hanno iniziato a rumoreggiare, a declamare slogan “No TAV” e ad esporre striscioni inneggianti alla lotta contro la realizzazione della citata linea ferroviaria e alla liberazione dei membri del movimento recentemente arrestati dal procuratore __________.

In quel mentre, IM 1 - che, pure, era seduto in quella zona dell’auditorium

  • ha iniziato a scendere verso il banco dei conferenzieri distribuendo ai presenti dei volantini dal medesimo contenuto.

Al fine di evitare che la situazione degenerasse, sono quindi intervenute le forze dell’ordine che hanno sgomberato i manifestanti spingendoli verso l’esterno dell’edificio.

Inizialmente sono intervenuti i due agenti in civile che hanno condotto fuori dall’auditorium un primo gruppo di persone, tra cui proprio IM 1 che si trovava ai piedi della scala che dalle ultime file di posti a sedere porta al banco dei conferenzieri.

Secondo il rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria:

“ I primi manifestanti agivano passivamente lasciandosi allontanare” (RPG, pag. 5).

Un secondo gruppo di manifestanti si è, invece, coperto il viso con sciarpe e foulard prima di aggredire fisicamente gli agenti con pugni e calci, conditi da insulti. Questo secondo gruppo ha trovato la via d’uscita dall’auditorium soltanto quando vi sono entrati gli agenti in divisa che si trovavano all’esterno.

Sempre nel rapporto d’inchiesta, si legge che:

“ mentre i manifestanti lasciavano l’auditorium, nel corridoio che si trova all’uscita dello stesso, sono stati costatati dei danneggiamenti alle pareti in cartongesso. In particolare hanno dato un calcio alla parete destra rispetto all’uscita della sala procurando un foro dal diametro di circa 10/20 centimetri ed una crepa della lunghezza di circa 2 metri sulla parete sinistra”

e ancora che:

“ Durante la dimostrazione sono state gettate nella sala delle fiale contenenti sostanze irritanti alle vie respiratorie che si sono propagate nell’aria. Non tutte le fiale sono andate a segno ed una di esse (integra) è stata sequestrata” (RPG, pag. 5).

All’esterno del campus universitario è, poi, nato un tafferuglio durante il quale i manifestanti hanno, tra l’altro, lanciato palle di neve ghiacciata, cubetti di porfido e cassette di plastica contro gli agenti della polizia.

Sempre il citato rapporto d’inchiesta riporta che:

“ Un agente della Polizia Città di Lugano (…) veniva colpito da __________ con uno schiaffo al volto. Durante il fermo della stessa un altro collega della Polizia Città di Lugano veniva colpito da oggetti contundenti lanciati verso di loro.

Gli amici della __________ cercavano in tutti i modi di impedire il suo fermo per l’identificazione. A tale scopo aggredivano alle spalle gli agenti intervenuti. La situazione è poi tornata alla normalità non appena giungevano altre pattuglie di supporto chiamate a sostegno di chi stava operando” (RPG, pag. 5).

Delle persone identificate come aventi preso parte alla dimostrazione, tre non hanno dato seguito alla convocazione della polizia e sei, ivi compreso l’imputato, sono state interrogate, avvalendosi tuttavia della facoltà di non rispondere.

  1. Durante l’inchiesta sono state assunte a verbale alcune persone che quella sera erano presenti all’interno dell’auditorium e che hanno riferito su quanto accaduto in quella fase della manifestazione.

a. __________, seduto tra il pubblico, ha raccontato di avere notato, nel momento in cui gli spettatori stavano entrando nella sala in cui si sarebbe tenuta la conferenza:

“ dei giovani vestiti di nero giungere separatamente e prendere posto nelle [file] in alto all’auditorio. (…) ho avuto l’impressione che fossero alternativi” (PS __________ 15.2.2015, pag. 3).

Il teste ha poi precisato:

“ Ho potuto notare che tutti avevano dei vestiti scuri ed in sala, malgrado la temperatura lo permettesse, non avevano tolto le giacche. (…) Alcuni ragazzi hanno agito a viso scoperto mentre un gruppo di ragazzi, quelli che son rimasti sopra, si sono coperti il viso con la sciarpa” (PS __________ 15.2.2015, pag. 4).

b. Anche __________, presente in qualità di fotografa, ha notato, seduti in cima all’auditorio, dei giovani vestiti con abiti scuri che indossavano tutti sia la giacca che una sciarpa (PS __________ 15.2.2012, pag. 3) e che, poco dopo l’inizio della conferenza:

“ si sono alzati contemporaneamente in piedi, gridando slogan che a mio modo di vedere erano indirizzati verso __________. (…) Successivamente un gruppetto di questi manifestanti, con uno striscione, è sceso vicino al tavolo dei relatori, composti e in silenzio, ed hanno mostrato uno striscione. Gli altri ragazzi sono rimasti in alto e mostravano degli striscioni. Parte di loro in silenzio, parte gridando slogan. Nel frattempo, un paio di ragazzi distribuivano dei volantini in sala. (…) Preciso che l’intervento dei manifestanti è stato sicuramente programmato prima della manifestazione, in quanto ognuno, a mio modo di vedere, sapeva esattamente dove andare e cosa fare. (…) si sono coperti il volto solo nel momento in cui hanno deciso di manifestare” (PS __________ 15.2.2012, pag. 3-5).

  1. Su quanto accaduto all’esterno, vi sono agli atti i rapporti di alcuni degli agenti intervenuti quella sera e le loro deposizioni testimoniali.

a. Dai due rapporti di servizio 1. febbraio 2012 redatti dal caporale __________ e dall’agente __________ risulta che, una volta fatti uscire i riottosi manifestanti dall’area del campus universitario, il primo è stato colpito, dapprima, con uno schiaffo e, in seguito, da una palla di neve in faccia e da un oggetto non identificato sul polso destro, mentre il secondo è stato colpito al braccio sinistro con una cassetta di plastica lanciata contro di lui, ciò che ha provocato in entrambi le escoriazioni e le contusioni attestate nei rispettivi certificati medici agli atti.

Nessun cenno è fatto nei rapporti ad eventuali aggressioni subite dall’appuntato __________ né, più in generale, all’uso di eventuali bastoni o aste di bandiere.

In entrambi i rapporti si menzionano, invece, dei danneggiamenti provocati all’interno dell’auditorium.

Anche i rapporti di servizio di medesima data redatti dagli appuntati __________ e __________ fanno stato di spintoni che i manifestanti davano per impedire alle forze dell’ordine di compiere il loro dovere.

Nel proprio rapporto, l’appuntato __________ - che pure ha riferito dello schiaffo ricevuto dal caporale __________ - nulla menziona circa un’aggressione da lui personalmente subita e, anzi, precisa:

“ Faccio notare che da parte mia non ho subito ferite”.

Tant’è che egli non figura tra le vittime indicate nel rapporto d’inchiesta (AI 1, pag. 3).

b.

b.1. Interrogati dal Ministero pubblico senza contraddittorio, sia __________ che __________ hanno tratteggiato un quadro più violento, arrivando a dire che uno dei contestatori aveva colpito il collega __________ sulla schiena con un’asta di bandiera.

Novità che emerge anche dalle dichiarazioni del diretto interessato e da quelle - dapprima estromesse dagli atti in forza di una decisione del presidente della Corte delle assise correzionali che ha censurato l’assenza (non sanata) di contraddittorio e, poi, prodotte dal difensore stesso dell’imputato - di __________.

b.1.1. __________ ha, infatti, dichiarato:

“ la situazione si presentava particolarmente critica. Innanzitutto i manifestanti (chiamiamoli così) erano almeno una ventina, quindi in netta superiorità numerica rispetto agli agenti presenti in sala. Secondariamente, i manifestanti non si limitavano ad insultare il pubblico, i relatori e ovviamente gli agenti ed a gridare slogan di carattere politico-sovversivo, ma mostravano non poca resistenza, cercando di contrastare i nostri sforzi per allontanarli opponendosi fisicamente e usando, solo alcuni di essi, anche aste penso di bandiere. (…) Ho visto almeno due di queste persone brandire aste che posso supporre fossero aste di bandiera, sa di quelle di plastica dura di colore grigio scuro?! E almeno uno l’ha tirata sulla schiena di un agente, credo del mio collega __________, senza però causargli gravi ferite credo in quanto lo stesso non è caduto a terra. (…) si trattava di un personaggio vestito di nero (come quasi tutti di quel gruppo) con un berretto, una sciarpa e con una barba nera” (MP __________ 18.4.2013, AI 2, pag. 3-4).

Sulle fotografie mostrategli, __________ ha riconosciuto IM 1 come uno dei due che, dentro l’auditorium (MP __________ 18.4.2013, AI 2, pag. 5), erano muniti di aste di bandiere e, più precisamente, come colui che aveva colpito il suo collega.

Quanto alla persona raffigurata sulla fotografia n. 1, __________ ha dichiarato:

“ il rubricato nella foto 1 della sciablona era quello che aveva in mano la seconda asta di bandiera dentro alla sala della conferenza. Sinceramente non ho visto se l’abbia utilizzata per colpire qualcuno però garantisco che non la stava usando per sventolare una bandiera, nel senso che la maneggiava roteandola e muovendola come una sciabola per tenere lontano gli agenti che all’interno della sala si volevano avvicinare ai contestatori che stavano cercando di portare in salvo uno striscione” (MP __________ 18.4.2013, AI 2, pag. 5).

Tornando alla dinamica dei fatti, __________ ha riferito:

“ con non poca fatica siamo riusciti a respingere i violenti fuori dalla sede dell’USI. Una volta per strada, gli stessi si sono coperti il volto con le sciarpe e cuffie e hanno iniziato con un lancio di oggetti tra cui cubetti di porfido, cassette di plastica e palle di neve ghiacciata. La situazione era davvero tesa e pericolosa. Tutti noi agenti in quel momento avevamo un certo timore per la nostra incolumità. (…) Preciso anche che (…) vestivamo con le divise normali e non avevamo quella da mantenimento dell’ordine, quindi non avevamo né scudi né caschi per protezione. L’impressione che avevo io in quel momento è che non si trattasse tanto di una contestazione politica o sociale quanto piuttosto di un pretesto per “fare andare le mani”, per attaccare le forze dell’ordine” (MP __________ 18.4.2013, AI 2, pag. 4-5).

Dalla lettura del verbale, emerge, quindi, che __________ ha situato il colpo con l’asta di bandiera ai danni di __________ in un momento in cui i contendenti si trovavano ancora all’interno dell’auditorium.

b.1.2. Chiaradonna, dal canto suo, ha riferito:

“ c’era una situazione fuori controllo. (…) I contestatori sputavano contro i relatori, urlavano frasi volgari di contestazione, distribuivano volantini e stendevano striscioni. (…) Alcuni dei manifestanti si stavano azzuffando con un agente in borghese (…) e altri poliziotti. Ragione per la quale siamo intervenuti per cercare di riportare l’ordine. Io ho preso di mano un bastone ad un manifestante che aveva appena colpito il collega __________ e lui di risposta mi ha alzato contro il pugno come per colpirmi ma non l’ha fatto” (MP __________ 18.4.2013, AI 3, pag. 3).

Anche __________ ha riconosciuto, in fotografia, IM 1 come l’autore dell’aggressione a __________:

“ Riconosco senza dubbio il tizio della fotografia numero 9. È lui, lo ricordo dalla barba e dalla faccia “cattiva”. Apprendo dall’interrogante essere tale IM 1” (MP __________ 18.4.2013, AI 3, pag. 3).

Ha, poi, dato atto anche lui del violento scontro avvenuto fuori dal campus universitario (MP __________ 18.4.2013, AI 3, pag. 3-4).

Chiaradonna sembra situare l’aggressione a __________ ancora all’interno della sala in cui si stava tenendo la conferenza.

b.1.3. Anche __________, in relazione ai fatti di quella sera, ha descritto “una degenerazione totale”:

“ Siamo arrivati e già c’era un gran casino. (…) Si sentivano urla, ingiurie e colpi. Era evidente che nella sala dove si teneva la conferenza la situazione era uscita di controllo. (…) quando noi siamo entrati in sala abbiamo subito visto i colleghi della Polizia Cantonale in civile (…) in grave difficoltà causa la differenza numerica degli esagitati rispetto a loro. Dentro la sala c’era caos totale. Alcuni stendevano striscioni, altri avevano stanghe in mano con le quali sfidavano noi agenti, altri gridavano contro i conferenzieri, poi quando noi siamo entrati in sala è stato un macello, nel senso che il loro interesse si è distolto dai relatori e hanno iniziato ad insultarci e minacciarci. Si opponevano al fatto che noi volessimo condurli fuori dalla sala (…) Siamo però riusciti a cacciare fuori dalla sala il gruppo NO-TAV e a portarli fuori dal palazzo. Mi ricordo che mentre stavamo portando fuori questi personaggi, uno ad un certo punto ha rotto sulla mia schiena un bastone, ma roba leggera” (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 3).

Anche __________ ha riconosciuto l’imputato:

“ Senza ombra di dubbio si tratta della persona ritratta nella fotografia numero 9. Lo ricordo bene perché mi sembrava il più scalmanato di tutti” (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 4).

__________ ha pure sostenuto che i manifestanti picchiassero le aste sulle sedie per far indietreggiare la polizia (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 5).

Quanto alla fase successiva, una volta usciti dal campus universitario, __________ ha riferito:

“ I disordini maggiori sono però avvenuti fuori dall’USI, in via Buffi, quando i manifestanti anziché calmarsi hanno iniziato a lanciare pietre e palle di neve” (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 4).

Secondo __________, anche IM 1 era tra coloro che, all’esterno dell’USI, lanciavano roba contro la polizia:

“ Un altro che ho individuato a lanciare oggetti è sempre il numero 9 della sciablona” (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 4).

__________ ha sostenuto di essere stato colpito alla schiena “mentre stavano portando fuori” i manifestanti, ovvero in un momento che sembra successivo a quello in cui l’episodio è situato da __________ e __________.

b.1.4. Così come gli altri, anche __________ ha parlato di disordini che hanno reso necessario un intervento energico da parte della polizia:

“ un gruppo di esagitati aveva interrotto una conferenza alla quale partecipavano alcune personalità della Magistratura italiana, e manifestavano con grida, cori e striscioni e si temeva per l’incolumità dei partecipanti. (…) Abbiamo provveduto ad allontanare i manifestanti. Questi non erano disposti a collaborare e ad obbedire ai nostri ordini. Abbiamo dovuto usare la forza, anche perché cercavano di continuo il contatto fisico, ci strattonavano e spintonavano e un mio collega è addirittura caduto tra le scale della sala e le panche per gli spettatori. Ma non si è fatto male. (…) [erano] certamente più di una ventina. Erano praticamente tutti vestiti di nero ed avevano sciarpe e cappellini o cappucci. Si capiva che erano venuti lì per fare casino. Inoltre avevano con sé degli striscioni ed altri oggetti con cui contestare. (…) C’è stato uno scontro fisico tra noi e i manifestanti che si rifiutavano di essere accompagnati fuori dalla sala conferenze. Personalmente ho ricevuto diversi spintoni da quello della fotografia numero 1” (MP __________ 18.4.2013, pag. 3).

__________ ha riconosciuto in fotografia IM 1 come colui che, all’interno della sala conferenze, ha aggredito __________:

“ vorrei inoltre dire che il personaggio della fotografia n. 9 è quello che ha colpito il collega in sala conferenze con l’asta della bandiera” (MP __________ 18.4.2013, pag. 4).

__________ ha spiegato che lo scontro si è fatto più violento all’esterno dello stabile universitario dove ha dichiarato di avere visto anche IM 1 rendersi parte attiva (MP __________ 18.4.2013, pag. 3).

__________, come __________ e __________, ha situato l’aggressione a __________ all’interno dell’auditorium.

b.2. Per garantire il contraddittorio, gli agenti (tutti salvo __________) sono stati sentiti a confronto con l’imputato e in presenza del suo difensore. In quell’occasione, tutti e tre i poliziotti hanno confermato i loro precedenti verbali ed il riconoscimento, anche de visu, di IM 1 come la persona che aveva colpito __________ alla schiena con un’asta porta bandiera in plastica. In quell’occasione, tutti e tre hanno, però, situato tale aggressione fuori dallo stabile in cui ha sede l’Università (MP di confronto IM 1 - __________ 18.11.2013, AI 29, pag. 2; MP di confronto IM 1 - __________ 18.11.2013, AI 30, pag. 2-3; MP di confronto IM 1 - __________ 18.22.2013, AI 28, pag. 3 in cui il diretto interessato ha chiarito che IM 1 lo ha colpito sulle scale esterne dell’Università e non quando, insieme ai colleghi, stava sgomberando la sala conferenze).

b.3. Gli agenti di polizia sono stati nuovamente interrogati il 13 gennaio 2014.

Nessuna novità di rilievo è emersa dalle audizioni del caporale __________, dell’agente __________ e dell’appuntato __________ (salvo che quest’ultimo ha sostenuto che IM 1 “probabilmente” lo aveva colpito “altre volte oltre all’episodio dell’asta”, MP __________ 13.1.2014, pag. 3).

Sempre il 13 gennaio 2014, è stato sentito anche __________.

Dopo aver confermato il suo precedente verbale, egli ha dichiarato:

“ C’erano diverse persone con aste di bandiere che le agitavano con fare minaccioso (…) I manifestanti non si sono fatti fermare opponendo resistenza e c’è chi si è preso anche una bastonata con l’asta delle bandiere. Poi abbiamo fatto un cordone all’imbocco delle scale e li abbiamo fatti scendere e uscire dall’ateneo. (…) (n.d.r.: confrontato con la fotografia di IM 1) Questi si è scontrato con il collega __________ all’interno dell’università, nel corridoio esterno. Ha dato una bastonata e poi è dovuto arrivare un altro collega ad aiutarlo” (MP __________ 13.1.2014, pag. 3 e 5).

  1. Interrogato dalla polizia il 24 febbraio 2012, IM 1 si è, come visto, avvalso della facoltà di non rispondere (cfr. all. all’AI 1). Lo stesso ha fatto davanti al Ministero pubblico sia il 22 maggio 2013 (cfr. AI 6) che il 18 novembre 2013 (cfr. AI 27), mentre dai relativi verbali non risulta che, in occasione dei confronti, gli sia stato chiesto di prendere posizione sulle dichiarazioni degli agenti di polizia (cfr. AI 28, 29 e 30).

È solo davanti al primo giudice che IM 1 ha risposto alle domande che gli venivano poste.

Secondo la sua versione, quella sera, era andato all’USI con un’amica che gli aveva chiesto di distribuire, durante la conferenza a cui avrebbe partecipato anche il procuratore __________, dei volantini per sensibilizzare il pubblico sulla situazione in Val di Susa e sull’operato del procuratore __________ che aveva, poco prima, disposto 26 arresti di membri del movimento “No TAV”:

“ Io ero lì dunque solo per distribuire volantini su questa situazione. (…) non era mia intenzione fare altro” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2-3).

Prima di iniziare la distribuzione, non aveva neppure letto i volantini in questione che gli erano stati dati soltanto una volta giunti nell’auditorium:

“ L’unica cosa che la mia amica mi aveva detto era che si trattava di volantini che manifestavano per il movimento No-TAV, a me bastava questo” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Arrivato da solo con la sua amica, ha notato il successivo sopraggiungere di altre persone che la sua amica - a differenza di lui - conosceva (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 5).

Ha sostenuto di non essere stato al corrente della presenza di striscioni o altro (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Sulla dinamica dei fatti di quella sera, ha riferito:

“ Ha cominciato a parlare l’oratore, non ricordo chi fosse, ha parlato per qualche minuto per introdurre il dibattito, dopo di che la mia amica mi ha invitato a distribuire i volantini, cosa che ho fatto tra il pubblico. Ero seduto nella metà superiore della sala, ala di sinistra guardando il palco. Ho iniziato dalle postazioni subito sotto la mia, in direzione del palco. (…) all’altezza della penultima postazione prima del palco, mentre stavo dando un volantino ad un presente, sono stato colto alle spalle da una persona che mi ha sbattuto fuori dall’aula verso l’uscita laterale. Ho saputo soltanto in seguito che si trattava di un poliziotto. (…) Prima sono stato buttato fuori dal palco dell’auditorio dal poliziotto in borghese. Io ho cercato di riguadagnare la sala per capire cosa stesse succedendo, a quel punto sono stato attaccato in modo ben più esplicito ricevendo colpi, pugni al costato e alla spalla, da quel momento io ho pensato di uscire il più in fretta possibile dalla situazione, anche perché chi mi stava picchiando non aveva la divisa. A quel punto ho visto che c’erano altre persone che stavano uscendo, tra cui la mia amica che mi ha soccorso assieme ad un’altra persona, e siamo andati verso l’uscita sul pianerottolo e poi sulle scale. (…) Sono uscito assieme alle altre persone che stavano a loro volta uscendo dalle diverse uscite dell’aula magna. C’era diversa gente che confluiva verso l’esterno, sono uscito con la mia amica e un’altra persona che mi sorreggeva dall’altra parte. Ci siamo recati verso la macchina” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3-4).

Ha negato di avere capito quale sia stato l’elemento scatenante l’intervento della polizia e ha escluso “nella maniera più assoluta” che lui o i contestatori si siano avvicinati al palco e ai relatori della conferenza (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Se, in un primo momento, ha negato di avere avuto intenzione di mostrare striscioni così come di avere visto altri farlo (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3), in un secondo momento ha ammesso di avere visto un unico striscione, ragion per cui - ha sostenuto - non aveva ragione di dissociarsi dall’agire dei manifestanti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).

Ha negato di avere aggredito chicchessia:

“ Non ho assolutamente usato violenza verso nessuno, tantomeno verso agenti in divisa, anzi, ho subito pesantemente la violenza da parte di chi è intervenuto. (…) Non ho avuto nessun gesto di rabbia, mi sono ritrovato con una spalla fuori sede, trovo difficile afferrare spranghe e fare quanto di cui sono accusato. (…) Non avevo in mano nulla” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4 e 6).

In effetti, agli atti vi è il certificato medico stilato il 31 gennaio 2012 dalla __________ di __________ secondo il quale, quel giorno, alle 19.22, IM 1 si era presentato al pronto soccorso lamentando dolori alla spalla. Dal certificato medico risulta che il paziente aveva subito una lussazione alla spalla sinistra e una contusione all’emitorace sinistro e che, quale trauma all’origine della lesione, il paziente aveva indicato una “caduta accidentale” nel contesto di un “incidente domestico” (cfr. all. 17 al doc. dib. TPC 4).

Al proposito, IM 1 ha spiegato:

“ Era piuttosto imbarazzante ammettere che ero stato picchiato da un poliziotto in ospedale. Non ero nemmeno tanto lucido quella sera. (…) poi al medico avevo spiegato a voce cosa fosse realmente successo, chiedendo che venisse comunque indicato un altro motivo” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 6).

IM 1 si è poi dichiarato estraneo al danneggiamento constatato alla parete in cartongesso all’interno dell’USI e ha pure negato di avere visto il successivo lancio di oggetti nei confronti della polizia (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).

Ha preteso che, usciti dall’USI, la sua amica lo ha accompagnato alla sua macchina e poi, vista la spalla dolente, all’Ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso:

“ La mia amica mi ha accompagnato alla sua macchina. Io non volevo andare al pronto soccorso, avevo abbastanza male alla spalla ma pensavo non fosse particolarmente grave, la mia amica insisteva, io comunque inizialmente le avevo chiesto di portarmi a casa. Abitavo ancora in Italia, durante il viaggio stavo sempre più male e facevo fatica a respirare, ho cominciato a temere che ci fosse qualcosa di rotto. Visto che sulla strada di casa mia c’era la clinica di Lanzo, clinica ortopedica, ho proposto alla mia amica di accompagnarmi lì. Però è stata una decisione maturata durante il viaggio verso casa. Siamo arrivati lì un’ora dopo i fatti circa. (…) In sede di PS quel giorno sono stato semplicemente sedato e mi è stata riallocata la spalla. In seguito la spalla ha cominciato ad uscire anche per gesti di routine. Quindi mi sono fatto operare” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).

  1. Ritenendo inattendibili le dichiarazioni degli agenti e non disponendo di altre prove a suo carico, il primo giudice ha prosciolto IM 1 dalle accuse di sommossa e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

Lo ha, per contro, come visto, ritenuto colpevole, in relazione ad altri fatti, del reato di diffamazione e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (per complessivi fr. 1'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, cui ha cumulato una multa di fr. 200.-.

Appello del procuratore generale

  1. Con il suo appello, il procuratore generale chiede che IM 1 venga dichiarato colpevole anche di sommossa e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, che venga condannato alla pena detentiva di sei mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni e che vengano conseguentemente adeguati i dispositivi della sentenza impugnata relativi alle spese e alle indennità.

Accertamento dei fatti

a. Dal filmato della videosorveglianza agli atti emerge che effettivamente, al suo arrivo all’USI, IM 1 era in compagnia soltanto della sua amica. Ciò, tuttavia, ancora non dimostra che i due facessero gruppo a parte, nella misura in cui, sempre nel citato filmato, si vede come anche gli altri manifestanti siano poi sopraggiunti in piccoli gruppi, poche persone per volta.

L’imputato non è credibile quando sostiene di non essere stato al corrente che, in occasione della conferenza, avrebbe avuto luogo una manifestazione “No TAV”.

Dagli atti emerge, infatti, che l’azione di IM 1 e degli altri contestatori è stata concertata: benché, per sua stessa ammissione (e come confermato dal filmato che li ritrae in arrivo alle ore 16 (recte: 17) e 41 minuti), lui e l’amica fossero già sul posto un quarto d’ora circa prima dell’inizio della conferenza, egli non ha iniziato subito a distribuire i volantini - che ha, pure poco verosimilmente, dichiarato di non avere neppure letto - agli astanti ma ha aspettato non solo l’inizio della conferenza ma anche il momento in cui anche gli altri manifestanti si sono attivati. Ciò dimostra che l’intervento di IM 1 e degli altri contestatori era organizzato e combinato.

A dimostrazione dell’inverosimiglianza della sua tesi, vi è poi il fatto che, quando gli altri manifestanti si sono alzati in piedi e hanno iniziato a gridare, IM 1 non si è fermato, stupito per quanto stava succedendo, ma ha proseguito indisturbato nella sua azione di volantinaggio, finché non è stato allontanato dalla polizia. Interrogato dal primo giudice, è poi arrivato a sostenere di non essere riuscito a spiegarsi le ragioni alla base dell’intervento della polizia nei suoi confronti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).

Ma, quand’anche si volesse considerare che egli non era stato messo preventivamente al corrente che avrebbe avuto luogo una manifestazione “No TAV”, occorrerebbe concludere che egli avrebbe potuto e dovuto comprendere ciò che stava per accadere quando si è accorto della presenza degli altri giovani che conoscevano la sua amica che lui sapeva essere una simpatizzante del movimento “No TAV”, movimento che era stato, agli occhi dei suoi aderenti, preso ingiustamente di mira da uno dei relatori della conferenza.

Ne discende che deve essere accertato che IM 1 era consapevole che, durante la conferenza in programma all’USI la sera del 31 gennaio 2012, avrebbe avuto luogo un’azione dimostrativa organizzata dal movimento “No TAV” per il quale egli - per sua stessa ammissione - simpatizzava.

b. Dal filmato della videosorveglianza emerge che IM 1 è stato subito fermato da uno degli agenti in borghese che si trovavano all’interno dell’auditorium, che lo ha fatto uscire dalla sala.

Secondo le sue dichiarazioni, egli ha tentato di rientrare ma è subito stato aggredito con “colpi, pugni al costato e alla spalla” che lo hanno determinato a lasciare i luoghi.

c. Nel frattempo, all’interno dell’auditorium vi è stato uno scontro fisico tra manifestanti e agenti di polizia.

Al termine dell’agitazione, nella sala è stata rinvenuta, ancora integra, una fiala identica ad altre che, stando al rapporto d’inchiesta, erano state usate durante l’alterco per propagare nell’aria delle sostanze irritanti le vie respiratorie.

__________ ha dichiarato:

“ nell’aria c’era una sostanza particolare, che pizzicava la gola. Sembrava lo spray al pepe in nostra dotazione. Non sono in grado di dire che lo abbia lanciato” (MP __________ 13.1.2014, pag. 2).

__________, dal canto suo, ha riferito:

“ Io non ho visto però dei colleghi mi hanno riferito che all’interno della sala della conferenza c’erano degli spettatori cui lacrimavano gli occhi. Non [so] dire di che genere di sostanza si trattasse” (MP __________ 13.1.2014, pag. 2).

__________ e __________ hanno, invece, detto di non ricordare, rispettivamente di non avere visto, che nell’auditorium sono state gettate fiale contenenti sostanze irritanti (MP __________ 13.1.2014, pag. 2; MP __________ 13.1.2014, pag. 3).

Nulla in proposito hanno riferito i testi __________ e __________ interrogati dalla polizia il 15 febbraio 2012.

La circostanza è, di per sé, poco chiara.

Quello che è certo è il ritrovamento di una fiala integra che conteneva sostanze irritanti. Dall’elenco reperti allegato al rapporto d’inchiesta risulta che è stata rinvenuta anche una fiala rotta, ovvero usata. Ad ogni modo, non vi sono elementi agli atti che dimostrino che IM 1 fosse al corrente dell’intenzione dei manifestanti di fare uso di tali fiale.

d. Alcuni degli agenti di polizia intervenuti hanno preteso che, ad un certo punto, IM 1 ha colpito uno di loro - l’appuntato __________ - alla schiena con un bastone o un’asta di bandiera.

Questa Corte ritiene che essi non siano credibili. E ciò per tutta una serie di ragioni.

Anzitutto, perché nulla in atti permette di dire che IM 1 fosse munito di un bastone o di un’asta. Nelle immagini dei filmati agli atti, infatti, in nessun momento egli appare armato di oggetti del genere. Inoltre, sempre in quelle immagini, si vede che egli non portava nemmeno uno zaino nel quale avrebbe potuto nascondere tali oggetti contundenti. Ne discende che è poco verosimile che egli, nel corso della bagarre, si sia munito di una siffatta arma che non compare nelle immagini del filmato (dalle quali emerge, peraltro, che gli striscioni dei manifestanti erano privi di aste) e che nemmeno figura tra gli oggetti repertati dalla polizia.

In secondo luogo, perché le dichiarazioni dei poliziotti hanno subito una brusca virata quando, durante il loro primo interrogatorio davanti al magistrato inquirente (esperito a oltre due mesi e mezzo dai fatti), essi hanno parlato per la prima volta dell’aggressione patita dal collega __________.

Inizialmente, infatti, nei rapporti di servizio redatti all’indomani del loro intervento, nessuno di loro aveva evocato la presenza di bastoni o di aste di bandiera, né tantomeno aveva fatto cenno al colpo subito da __________ che, nel proprio rapporto, aveva addirittura espressamente precisato di non avere subito alcuna ferita a seguito dell’intervento in questione.

A ciò aggiungasi che i poliziotti, non solo sono stati incostanti nel denunciare il fatto stesso, ma non sono stati lineari neppure con riferimento al momento e al luogo in cui a __________ sarebbe stato vibrato il colpo alla schiena.

In un primo tempo, gli agenti hanno reso dichiarazioni discordi tra loro:

  • il caporale __________, l’agente __________ e l’appuntato __________ hanno situato il colpo con l’asta di bandiera ai danni di __________ nella fase in cui i disordini erano circoscritti all’interno dell’auditorium;

  • l’appuntato __________ ha riferito di essere stato colpito quando “stavano portando fuori” i manifestanti dalla sala conferenze rispettivamente dallo stabile universitario.

In seguito, i testi hanno modificato la loro versione.

__________, __________ e __________ hanno affermato concordemente che l’aggressione a __________ ha avuto luogo fuori dall’edificio in cui ha sede l’Università, mentre __________ ha sostenuto che __________ è stato colpito all’interno dello stabile universitario ma fuori dalla sala conferenze (“all’interno dell’università, nel corridoio esterno”).

Anche questo cambiamento concorre a togliere credibilità al loro dire, e ciò tanto più se si pon mente al fatto che il diretto interessato ha tenuto, in occasione del suo ultimo verbale, a precisare che l’imputato lo ha colpito sulle scale esterne dell’Università e non nel momento in cui, insieme ai colleghi, stava sgomberando la sala conferenze, non facendo così nient’altro che evidenziare la sua ritrattazione.

Del resto, l’inaffidabilità delle dichiarazioni dei poliziotti risulta anche dal fatto che:

  • uno di essi - il caporale __________ - ha preteso che l’altro manifestante che, a suo dire, ne era munito facesse girare un’asta di bandiera (MP __________ 18.4.2013, AI 2, pag. 5), ciò che però è smentito, oltre che dalle dichiarazioni di __________ che ha detto di non ricordarsi che questi “abbia fatto niente di particolare” (MP __________ 13.1.2014, pag. 3), dalle immagini del filmato in atti sulle quali si scorge la persona indicata dal poliziotto intenta a reggere, a mani nude, uno striscione;

  • un altro rappresentante delle forze dell’ordine - l’appuntato __________ - ha sostenuto che altri dimostranti impugnassero delle aste di bandiera con cui sfidavano la polizia o tentavano, picchiandole sulle sedie, di impedire agli agenti di avvicinarsi a loro (MP __________ 18.4.2013, AI 4, pag. 5), cosa che neppure trova conferma nelle immagini del filmato agli atti;

  • un altro poliziotto - l’appuntato __________ - ha sostenuto che c’erano diverse persone che agitavano aste di bandiere (MP __________ 13.1.2014, pag. 3), ciò che il filmato, ancora una volta, sconfessa.

Ne discende che deve essere accertato che __________ non ha ricevuto alcun colpo alla schiena.

e. IM 1 ha dichiarato che, non appena è stato nuovamente aggredito, ha deciso di “uscire il più in fretta possibile dalla situazione”. Diverse persone stavano uscendo dall’auditorium in quel momento. Tra queste, la sua amica che, stando al suo racconto, insieme ad una terza persona, lo ha sorretto e accompagnato fuori e, poi, all’automobile con cui lui e l’amica avevano raggiunto l’USI.

f. Secondo il rapporto d’inchiesta:

“ mentre i manifestanti lasciavano l’auditorium, nel corridoio che si trova all’uscita dello stesso, sono stati constatati dei danneggiamenti alle pareti in cartongesso. In particolare hanno dato un calcio alla parete destra rispetto l’uscita della sala procurando un foro del diametro di circa 10/20 centimetri ed una crepa dalla lunghezza di circa 2 metri sulla parete sinistra” (RPG, pag. 5).

Troppo poco emerge dagli atti a proposito di tali danneggiamenti.

Da un lato, come rilevato dal primo giudice:

“ nessuna informazione all’incarto indica lo stato della parete prima della serata: orbene, trattandosi di luogo pubblico, non si può escludere, senza incorrere in arbitrio, che quel (…) danneggiamento sia stato causato in altra, precedente occasione” (sentenza impugnata, consid. 4.3.e, pag. 27).

Ma quand’anche si volesse dare per accertato che i danneggiamenti siano davvero stati provocati dai manifestanti (cfr. rapporti di servizio 1.2.2012 __________ e __________), va detto che nessuno dei poliziotti sentiti durante l’inchiesta è stato in grado di indicare chi li abbia commessi (MP __________ 18.4.2013, pag. 5-6; MP __________ 18.4.2013, pag. 4; MP __________ 18.4.2013, pag. 5). Neppure hanno potuto precisare il momento esatto in cui essi sono stati prodotti. Non è, dunque, dimostrato che essi siano stati causati in presenza di IM 1.

g. Il già citato filmato agli atti permette di accertare che i primi manifestanti sono usciti alle 17 (recte: 18) e 16/17 minuti mentre gli ultimi sono stati evacuati alle 17 (recte: 18) e 18/19 minuti.

h. Fuori dallo stabile universitario, lo scontro si è fatto più violento, con i contestatori che sono arrivati a gettare contro le forze dell’ordine diversi oggetti contundenti.

i. Un agente di polizia ha sostenuto che, fra i contestatori che lanciavano oggetti pericolosi contro di loro, c’era pure IM 1.

L’imputato ha contestato di avere preso parte allo scontro avvenuto tra manifestanti e polizia all’esterno del campus universitario, affermando che lui, nel momento in cui i disordini si sono spostati all’esterno dell’Università, già si era allontanato dai luoghi.

Uscito dall’USI, avrebbe, infatti, chiesto all’amica - che insisteva per portarlo al pronto soccorso visti i dolori che aveva alla spalla - di accompagnarlo a casa. Lungo il tragitto verso il suo domicilio, all’epoca ancora in Italia, i dolori sarebbero aumentati ed egli si sarebbe, per finire, lasciato convincere a recarsi alla clinica ortopedica di Lanzo d’Intelvi, dove, stando a lui, sarebbero giunti “un’ora dopo i fatti circa” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).

Dagli atti risulta che, effettivamente, alle 19.22 - quindi proprio un’ora circa dopo l’evacuazione dei facinorosi dall’edificio in cui ha sede l’USI - IM 1 è stato ammesso al pronto soccorso del __________ (all. 17 al doc. dib. TPC 4).

Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, stando ai calcoli effettuati da uno dei siti informatici più comuni per ricerche di questo genere (www.viamichelin.ch), per percorrere in automobile il tragitto che porta dall’USI di Lugano alla clinica di Lanzo d’Intelvi occorrono, in condizioni di traffico normali, una quarantina di minuti.

Tenuto conto del tempo necessario per raggiungere la vettura dell’amica, del traffico che blocca Lugano nell’ora di punta al termine della giornata lavorativa, del tempo necessario per parcheggiare davanti al nosocomio, recarsi in accettazione e sbrigare le pratiche di ammissione, e pur considerando che gli orologi della telecamera di sorveglianza dell’USI e della clinica di Lanzo non sono sincronizzati, è poco verosimile che IM 1 abbia potuto sia partecipare (anche solo in parte) allo scontro con la polizia fuori dall’USI avvenuto dopo le 18.18, sia essere ammesso al pronto soccorso della clinica di Lanzo alle 19.22.

A ciò aggiungasi che l’imputato ha sostenuto di essersi fatto male alla spalla quando, ancora dentro l’auditorium, è stato fermato dalla polizia (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4) e che egli si è effettivamente presentato all’ospedale di Lanzo con una lussazione alla spalla sinistra (oltre che una contusione all’emitorace sinistro), ciò che rende ancor più inverosimile che egli si sia attardato davanti all’USI per gettare oggetti di varia natura contro i poliziotti che tentavano di ristabilire l’ordine.

Ne discende l’accertamento secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dagli agenti di polizia intervenuti, egli non ha partecipato ai disordini che hanno avuto luogo fuori dall’USI.

Sommossa

  1. Giusta l’art. 260 CP, chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fatta dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne (cpv. 2).

L’assembramento è la riunione di un numero più o meno elevato di persone che dall’esterno appare come una forza unita e animata da uno spirito minaccioso per la tranquillità pubblica. Poco importa che la folla si sia radunata spontaneamente o dietro convocazione e che l’abbia fatto, sin dall’inizio, con scopi illeciti, ritenuto come la legge non esiga che l’assembramento persegua sin dall’inizio il fine di perturbare la tranquillità pubblica. Del resto, una riunione inizialmente pacifica può facilmente trasformarsi in un assembramento che conduce a degli atti che perturbano l’ordine pubblico, quando lo spirito della folla si modifica bruscamente in questo senso (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, Berna 2010, ad art. 260, n. 1-2, pag. 309).

L’assembramento è pubblico quando un numero indeterminato di persone qualsiasi può unirvisi liberamente (DTF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a).

Il comportamento delittuoso consiste a partecipare volontariamente all’assembramento che minaccia la tranquillità pubblica. Oggettivamente, basta che l’autore appaia come una parte integrante dell’assembramento e non come uno spettatore passivo che se ne distanzia. Non è, per contro, necessario che il partecipante compia personalmente degli atti di violenza (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 5, pag. 310).

La partecipazione al pubblico assembramento è punibile soltanto se uno o più partecipanti commettono uno o più atti di violenza contro delle persone o delle cose (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310).

Le violenze commesse collettivamente contro delle persone o delle proprietà costituiscono una condizione oggettiva di punibilità (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 6, pag. 310).

Queste violenze devono essere rivelatrici dello spirito che anima la folla. Esse devono apparire come un atto dell’assembramento. La violenza presuppone un’azione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente l’impiego di una forza fisica particolare (DTF 124 IV 269 consid. 2b) o un danno ingente (DTF 108 IV 33 consid. 2). Costituisce, ad esempio, un atto di violenza il fatto di imbrattare un bene appartenente ad altri con uno spray. Perché vi sia sommossa, è sufficiente che l’uno o l’altro partecipante all’assembramento commetta delle violenze caratteristiche dello spirito che anima il gruppo (DTF 124 IV 269 consid. 2b; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310-311). Gli atti di violenza devono avere luogo durante la partecipazione dell’autore all’assembramento: non è punibile, infatti, colui che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che lo ha raggiunto solo dopo le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 7, pag. 310; Stratenwerth/Bommer, BT II, Berna 2013, § 38, n. 25, pag. 201).

Soggettivamente, l’autore deve avere coscienza dell’esistenza di un assembramento come definito sopra e deve associarvisi o restarvi; non è necessario che acconsenta agli atti di violenza o che li approvi (DTF 124 IV 269 consid. 2b), ritenuto che essi costituiscono una condizione oggettiva di punibilità che, come tale, non deve essere coperta dall’intenzione (DTF 108 IV 33 consid. 3a). Occorre però che la violenza fosse prevedibile per il partecipante (DTF 124 IV 269 consid. 2c; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 8, pag. 311).

Il fatto giustificativo speciale previsto al capoverso 2 dell’art. 260 CP costituisce un caso particolare di pentimento attivo e presuppone che l’autore si ritiri volontariamente dopo l’ingiunzione dell’autorità. Questa condizione non è adempiuta se l’autore attende che la polizia vada alla carica o se scappa perché è inseguito dai poliziotti (Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 10, pag. 311-312; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, pag. 195).

Se il partecipante commette personalmente atti di violenza, l’art. 260 CP si applica in concorso con i reati contro vita o l’integrità della persona, con il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari o con il reato di danneggiamento (DTF 124 IV 269 consid. 2a; 108 IV 176 consid. 3b; 103 IV 241 consid. I.2.a; Corboz, op. cit., ad art. 260, n. 11, pag. 312; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 260, n. 10, pag. 1178; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 47, pag. 196; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 38, n. 29, pag. 202; contra: Fiolka, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 260, n. 45, pag. 1946).

  1. In concreto, quello formatosi nell’auditorium dell’USI è certamente un assembramento ai sensi dell’art. 260 CP nella misura in cui un numero relativamente elevato di persone si è riunito in quella sala animato da un comune spirito minaccioso per la tranquillità pubblica. Come visto, è irrilevante che le persone si siano riunite spontaneamente o in maniera organizzata - come, tuttavia, parrebbe essere il caso in concreto - e che il loro scopo fosse fin dall’inizio quello di perturbare la tranquillità pubblica.

Il suddetto assembramento era pubblico ritenuto come vi si potesse aggregare liberamente un numero indeterminato di persone qualsiasi.

IM 1 ha preso parte ai sensi dell’art. 260 CP all’assembramento in questione: indipendentemente dalla questione a sapere se abbia o meno personalmente compiuto degli atti di violenza, ad un osservatore esterno, egli non poteva, infatti, che apparire come parte integrante dello stesso e non come uno spettatore passivo (lui stesso ha del resto dato atto di non essersi dissociato dal gruppo; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 4).

Come visto, la punibilità per sommossa presuppone la presenza dell’autore all’interno del pubblico assembramento nel momento in cui uno o più partecipanti commettono uno o più atti di violenza contro persone o cose che rivelano lo spirito che anima la folla e che appaiono come un atto comune: non è punibile, infatti, colui che ha lasciato il gruppo prima delle violenze o che lo ha raggiunto solo dopo le violenze (Corboz, op. cit., ad art. 260,n. 7, pag. 310; Stratenwerth/Bommer, BT II, Berna 2013, § 38, n. 25, pag. 201).

In concreto, si ha:

  • da un lato, che IM 1 è stato subito buttato fuori dall’auditorium da un agente di polizia in borghese, ragion per cui gli atti di violenza commessi dagli altri partecipanti all’interno della sala non gli sono imputabili in quanto lui ne era ormai già (più o meno volontariamente) uscito;

  • dall’altro, che non vi sono prove che i danneggiamenti alle pareti dell’USI siano stati causati in presenza di IM 1, ragion per cui anche in questo caso, in applicazione del principio in dubio pro reo, deve essere considerato che egli non era presente nel momento in cui venivano fatti i danneggiamenti che, dunque, non gli sono imputabili;

  • dall’altro ancora, che non è dimostrato che le fiale contenenti sostanze irritanti per le vie respiratorie siano state usate in presenza di IM 1. Vale, quindi, quanto esposto sopra circa i danneggiamenti;

  • dall’altro ancora, che neppure quanto avvenuto quando i disordini si sono spostati all’esterno del campus universitario può essere addebitato a IM 1 dato che, come visto, è stato accertato che egli, dopo essere uscito dall’USI, è subito partito in direzione di casa e, poi, della clinica ortopedica presso la quale è stato visitato per i suoi dolori alla spalla.

Ne discende che IM 1 - pur avendo partecipato ad un pubblico assembramento - deve essere prosciolto dal reato di sommossa dato che non è provato che gli atti di violenza compiuti dagli altri partecipanti - e che per lui non erano prevedibili - siano stati commessi in un momento in cui lui era ancora presente.

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

  1. L’art. 285 cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, con violenza o minaccia, impedisce ad un’autorità, a un membro di un’autorità o ad un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe ad un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.

  2. In concreto, ritenuto come al consid. 11.d, sia stato accertato che il fatto imputatogli (ovvero il colpo alla schiena vibrato ai danni dell’appuntato __________) non sussiste, IM 1 deve essere prosciolto anche dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

Commisurazione della pena

  1. La pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni) stabilita in prima sede non è stata oggetto di specifica contestazione.

Essa appare equa e commisurata alla colpa di IM 1 in relazione alla condanna - pronunciata in primo grado e rimasta incontestata - per il reato di diffamazione e merita, pertanto, conferma.

Non si giustifica, invece, l’inflizione, in aggiunta alla pena pecuniaria, di una multa, decisione neppure motivata dal primo giudice.

Spese relative al procedimento di primo grado

  1. Visto l’esito dell’appello presentato dal procuratore generale, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali di prima sede così come stabilita dal primo giudice (art. 428 cpv. 3 CPP). Di conseguenza, tasse di giustizia e spese sono addossate in ragione di ¼ a IM 1 (in relazione alla condanna per il reato di diffamazione) e, per il resto, allo Stato.

Appello incidentale dell’imputato

  1. Nella motivazione scritta dell’appello incidentale, IM 1 ha chiesto che gli venga riconosciuto un indennizzo ex art. 429 CPP di fr. 11'000.- per la procedura di primo grado e di fr. 1'595.55 per la procedura di appello (motivazione, pag. 6).

  2. A fronte della condanna per il reato di diffamazione e dei proscioglimenti pronunciati, richiamati gli art. 429 e 430 CPP, il primo giudice ha riconosciuto a favore di IM 1 una “indennità per ripetibili parziali” pari a fr. 500.- argomentando come segue:

“ la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che (…) incombe in primo luogo al MP assumere le prove necessarie (…) Detto che il diritto di tacere e di mentire è protetto dalla Costituzione, la legge stabilisce che l’imputato assolto può essere condannato nondimeno al pagamento degli oneri processuali in parte o in toto, se ha provocato il procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Con il suo atteggiamento processuale, IM 1 ha manifestamente impedito il rispetto dei citati principi e ha causato costi supplementari inutili. Bastava infatti dire subito com’erano andate le cose (e non rifiutarsi di rispondere) e produrre subito la dichiarazione dell’Ospedale di Lanzo d’Intelvi, senza scomodare una Corte delle assise correzionali. L’imputato ha in realtà scelto di farsi rinviare a giudizio e di far uscire la verità solo al pubblico dibattimento. Una scelta legittima sì, ma che non può che comportare il carico a lui delle spese che si sarebbero potute e dovute evitare.

In definitiva gli è quindi stata riconosciuta un’indennità per ripetibili parziali di fr. 500.-” (sentenza impugnata, consid. 7.2, pag. 37).

  1. IM 1 - che non impugna la decisione sulle spese giudiziarie - chiede che l’indennizzo riconosciuto a suo favore per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado venga portato dai fr. 500.- stabiliti in prima sede a fr. 11’000.- (motivazione, pag. 6).

La nota professionale emessa dal suo patrocinatore di fiducia, avv. DI 1, in relazione al procedimento di primo grado ammonta a complessivi fr. 14'575.70 (pari a fr. 13'090.- di onorario, fr. 406.- di spese e fr. 1'079.70 di IVA). Con l’appello incidentale viene chiesta la rifusione, a titolo di indennizzo, soltanto di ¾ di tale importo, spiegando, da un lato, che “la fattura non comprende le prestazioni per il patrocinio dell’imputato nell’inchiesta del Ministero pubblico rispetto alla distinta fattispecie dipendente dalla denuncia di PC 1, conclusasi con la condanna per diffamazione (inc. MP 2013.930)” e, dall’altro, che “le prestazioni per il patrocinio nell’ambito della procedura dibattimentale di primo grado riguardano invece tutte le fattispecie, sia quelle per le quali l’imputato è stato prosciolto, che quella per la quale è stato riconosciuto colpevole” e che, per questo motivo, “l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP va stabilita proporzionalmente”, utilizzando come parametro “la stessa misura con la quale sono state ripartite le spese procedurali (…), vale a dire ¼ a carico di IM 1 e ¾ a carico dello Stato” (motivazione, pag. 6).

  1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

21.1.

a. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429, n. 5, pag. 794; Griesser, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 429, n. 4, pag. 2452; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 429, n. 7, pag. 844-845; Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 429, n. 13, pag. 3218; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2014, ad art. 429, n. 3, pag. 701).

Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, va verificata la congruità della nota d’onorario in applicazione del principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

La giurisprudenza della CRP aveva stabilito che l’avvocato ha diritto anche al rimborso di fr. 5.- per invio raccomandato, fr. 1.- per invio semplice, fr. 2.- per invio fax (a pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea telefonica (CRP 60.2006.392 del 2 maggio 2007; 60.2006.237 del 20 aprile 2007; 60.2005.209 del 25 settembre 2006).

b. Il dispendio orario di 12 ore e 45 minuti esposto per le prestazioni fornite durante l’inchiesta legata ai fatti dell’USI per i quali è stato prosciolto – al netto, come precisato nell’appello incidentale (motivazione, pag. 6), di quelle fornite nell’ambito dell’inchiesta sfociata nella condanna per diffamazione – appare adeguato, ad eccezione:

  • della prestazione del 29 maggio 2013 (“incontro con cliente e interrogatorio c/o MP”) che appare eccessiva (ritenuto che l’interrogatorio in questione è durato soltanto 5 minuti) e che viene ridotta a 1 ora (./. 1 ora);

  • della prestazione del 5 novembre 2013 (“incontro c/o PG per interr.”) che non si giustifica ritenuto come nessun interrogatorio abbia avuto luogo quel giorno (./. 30 minuti);

  • della prestazione del 18 novembre 2013 (“interr. e confronti c/o MP”) che, a fronte della durata effettiva degli interrogatori in questione (1 ora e 30 minuti) e pur considerando il tempo necessario alla trasferta dall’ufficio del legale alla sede del MP, viene ridotta a 2 ore (./. 1 ora).

Il dispendio orario esposto per questa fase del procedimento viene, dunque, riconosciuto in 10 ore e 15 minuti complessivi.

Per contro, il dispendio orario esposto per il dibattimento di primo grado – che invece, come visto, comprende anche quello legato al reato di diffamazione per cui IM 1 è stato condannato (motivazione, pag. 6) – appare manifestamente eccessivo: delle 28 ore espose per la preparazione del dibattimento (ivi compresa una telefonata ed una riunione con il cliente) ne vengono riconosciute soltanto 16 (./. 12 ore).

A queste vanno aggiunte 6 ore per il dibattimento di primo grado e la lettura del dispositivo.

Le prestazioni effettuate in queste 22 ore complessive hanno riguardato sia le fattispecie da cui IM 1 è stato prosciolto, sia quella per cui è stato condannato, ragion per cui il dispendio orario globale va proporzionalmente ripartito. Quale parametro per farlo, appare equo utilizzare la misura con la quale sono state ripartite le spese procedurali (cfr., per analogia, DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2). In concreto, ¾ del tempo (ovvero 16 ore e 30 minuti) deve, dunque, essere ricondotto alle fattispecie da cui IM 1 è stato assolto e ¼ del tempo (cioè 5 ore e 30 minuti) deve essere ricondotto alla fattispecie per cui IM 1 è stato condannato. Atteso che l’imputato ha diritto ad un indennizzo unicamente in relazione alle spese di patrocinio legate ai reati da cui viene prosciolto, in relazione al dibattimento di primo grado ed alla sua preparazione possono essere riconosciuti soltanto 16 ore e 30 minuti complessivi.

In sintesi, delle 46 ore e 45 minuti complessivi esposti vengono, quindi, riconosciute soltanto 26 ore e 45 minuti che, alla tariffa oraria di fr. 280.- applicata dal legale conformemente a quanto stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), corrispondono ad un onorario di fr. 7'490.-.

Le spese vengono riconosciute così come esposte (fr. 406.-).

L’IVA ammonta a fr. 631.70.

Riservato l’art. 430 CPP (che verrà esaminato in seguito), l’indennizzo riconosciuto per le spese di patrocinio legate al procedimento di primo grado ammonta a complessivi fr. 8'527.70 (fr. 7'490.- di onorario, fr. 406.- di spese e fr. 631.70 di IVA).

21.2.

a. Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se a causa del procedimento ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato ha diritto ad una riparazione del torto morale.

b. In concreto, IM 1 non ha nemmeno preteso che l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti ha provocato lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali.

Non essendo stato sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della libertà personale e non avendo neppure sostenuto di avere subito una grave lesione alla sua personalità a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli non ha diritto ad alcuna riparazione del torto morale.

21.3. Non avendo patito alcun particolare danno economico a seguito della partecipazione necessaria al procedimento penale, nemmeno è dovuto a IM 1 un indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.

  1. Giusta l’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Trattasi di una facoltà offerta al giudice e non di un obbligo (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 430, n. 1, pag. 846; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Basilea 2013, ad art. 430, n. 2, pag. 1248; Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 10, pag. 3231).

La riduzione concerne soltanto l’indennizzo relativo all’atto cui si riferisce la colpa processuale (DTF 135 IV 43 consid. 4.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n. 6 e 7, pag. 1249; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 430, n. 4, pag. 1883).

L’art. 430 cpv. 1 lett. a in fine CPP si applica all’imputato che ostacola lo svolgimento del procedimento penale in modo non solo illecito ma anche colpevole.

Agisce in modo illecito colui che viola regole di comportamento scritte o non scritte, ritenuto che vanno considerate tutte le norme giuridiche, siano esse di diritto federale, cantonale o comunale, pubblico, privato o penale (non colui che viola un principio etico o morale (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.1; 135 IV 43 consid. 4.1; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; STF 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n. 6, pag. 1249; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 430, n. 4, pag. 1883-1884).

Agisce colpevolmente colui che, tenuto conto della sua situazione personale e delle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto che il suo comportamento rischiava di complicare lo svolgimento della procedura (STF 1B_475/2012 del 10 giugno 2013 consid. 2.1; 6B_434/2008 del 29 ottobre 2008 consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n. 7, pag. 1249).

Ciò è il caso, ad esempio, se l’imputato fa affermazioni menzognere o obiezioni che impongono alle autorità di procedere ad ulteriori atti istruttori (DTF 103 IV 8 consid. 3c) o se fa preparativi per fuggire, per rimuovere mezzi di prova o per influenzare dei testi (DTF 90 IV 69) oppure se non dà seguito alle citazioni dell’autorità (DTF 116 Ia 162 consid. 2d/aa; 109 Ia 164 consid. 4b).

L’art. 430 CPP non si applica, invece, all’imputato che si avvale della facoltà di non rispondere, nella misura in cui si tratta di un diritto garantito dalla Costituzione e dalla CEDU (DTF 116 Ia 162 consid. 2d/aa; 109 Ia 166 consid. 2b; 103 IV 8 consid. 3b e 3c; STF 1P.301/2002 del 22 luglio 2002 consid. 2.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ad art. 430, n. 11, pag. 1250; Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 13, pag. 3232; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 430, n. 3, pag. 1883).

22.1. L’argomentazione con cui il primo giudice ha ridotto ex art. 430 CPP l’indennizzo accordato a IM 1 non può essere seguita.

Infatti, come visto, l’imputato - che ha fatto regolarmente seguito alle citazioni dell’autorità (Wehrenberg/Frank, op. cit., ad art. 430, n. 11, pag. 3231) - non può vedersi rifiutare o ridurre l’indennizzo per essersi avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti ritenuto che quello era un suo diritto garantito da Costituzione e CEDU.

Quanto al fatto di non avere sin da subito prodotto il documento che gli forniva un alibi per il momento in cui lo scontro tra i manifestanti e gli agenti di polizia intervenuti all’USI si era spostato fuori dal campus universitario (nel senso che dimostrava che egli, a quel punto, già si trovava altrove), va detto che, se è vero che ciò avrebbe facilitato l’accertamento della sua innocenza in relazione a quei fatti, è vero anche che ciò non sarebbe, invece, stato di ausilio per l’accertamento delle sue responsabilità per quanto avvenuto dentro l’auditorium e per il colpo inferto - secondo la tesi accusatoria - all’appuntato __________. Ragion per cui non si giustifica di ridurre l’indennizzo pronunciato a suo favore a causa della tardiva produzione del rapporto della clinica di Lanzo d’Intelvi.

  1. Oltre alle spese legali assunte in relazione al procedimento di primo grado, IM 1 chiede anche la rifusione della nota professionale emessa dal suo patrocinatore in relazione alla procedura di appello incidentale ed ammontante a complessivi fr. 1'595.55, pari a fr. 1'423.35 di onorario, fr. 54.- di spese e fr. 118.20 di IVA (motivazione, pag. 6).

23.1. Essendo stato il suo appello incidentale parzialmente accolto, IM 1 ha diritto, ex art. 436 cpv. 2 CPP, anche alla rifusione delle spese di patrocinio ad esso legate.

Il dispendio orario e le spese esposte nella parcella dell’avv. DI 1 relativa al procedimento di appello appaiono sostanzialmente adeguati. Tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’appello incidentale, essi vengono riconosciuti nella misura di 3/4, ovvero in complessivi fr. 1'196.65 (pari a fr. 1'067.50 di onorario, fr. 40.50 di spese e fr. 88.65 di IVA).

Spese relative alla procedura di appello

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in complessivi 2’500.-, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quelli relativi all’appello principale del procuratore generale sono posti a carico dello Stato, mentre quelli relativi all’appello incidentale di IM 1 sono posti a suo carico in ragione di 1/4 e, per il resto, a carico dello Stato.

Lo Stato è, inoltre, condannato a versare a IM 1 l’importo complessivo di fr. 3'343.70 (corrispondenti a fr. 3'080.- di onorario, fr. 16.- di spese e fr. 247.70 di IVA) – esposto nella nota professionale del suo difensore – a titolo di indennizzo per le spese di patrocinio legate alla procedura di appello principale.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80 e segg., 84, 139, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

34, 42, 44, 47, 50, 260 e 285 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo, gli art. 428 cpv. 3, 429, 430 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello presentato dal procuratore pubblico è respinto, mentre l’appello incidentale di IM 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione i dispositivi n. 1, 2 (limitatamente al proscioglimento dalle accuse di ingiuria e calunnia), 4 e 5 della sentenza 23 dicembre 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che IM 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

diffamazione

per avere, il 19 gennaio 2013, a Lugano, comunicando con terzi, incolpato PC 1 di una condotta disonorevole, e meglio per avere affisso sui muri dell’autosilo dell’Ospedale Civico almeno un volantino raffigurante un fotomontaggio del Consigliere di Stato PC 1, il quale veniva assimilato al gerarca nazista __________,

1.1. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di sommossa e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

1.2. IM 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, per un totale di fr. 1'000.- (mille).

1.2.1.1. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede sono posti a carico di IM 1 in ragione di ¼ e, per il resto, a carico dello Stato che è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 8'527.70 a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento di primo grado (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3.1. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 500.-

fr. 1'500.-

sono posti a carico dello Stato che è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 3'343.70 a titolo di indennizzo dei costi di patrocinio relativi al procedimento d’appello principale (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3.2. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di IM 1 in ragione di 1/4 e, per il resto, a carico dello Stato che è, inoltre, condannato a versare ad IM 1 l’importo complessivo di fr. 1'196.65 a titolo di indennizzo ex art. 436 cpv. 2 CPP.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2015.45
Entscheidungsdatum
16.02.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026