Incarto n. 17.2015.29

Locarno 6 luglio 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 dicembre 2014 da

AP 1

rappr. DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 novembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 febbraio 2015)

richiamata la dichiarazione di appello 9 marzo 2015;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 955/2014 del 3 marzo 2014, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione per avere circolato con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 133 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h; fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 3 ottobre 2013

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 27'900.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 310.-) e alla multa di fr. 1’300.-. Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 26 novembre 2014, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta del decreto d’accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 18’600.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 310.-), alla multa di fr. 1’300.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1'255.-.

C. Con scritto 2 dicembre 2014 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 9 marzo 2015, con dichiarazione scritta d’appello, in cui, oltre a postulare la sua piena assoluzione, ha chiesto “l’esperimento di una perizia concernente un esame antropometrico” al fine di stabilire chi fosse alla guida del veicolo in questione la sera dei fatti. Egli ha inoltre chiesto di poter consultare la documentazione fotografica originale.

D. Con decisione 7 aprile 2015, la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria limitatamente all’allestimento della perizia.

E. Visto il consenso delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con scritto 14 aprile 2015, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Nella sua motivazione, presentata il 20 maggio 2014, l’appellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la dichiarazione d’appello.

F. Con scritto 26 maggio 2015, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame. Con scritto 27 maggio 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, vol. 1, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 22; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 957, pag. 332 e seg.; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

  2. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato

  1. Sulla vita di AP 1 si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al considerando n. 1 della sentenza impugnata che qui si riproduce:

“ L’imputato AP 1 è nato ad __________ il 25 gennaio 1959. Di formazione ingegnere elettronico, sul piano professionale - ha dichiarato in aula - egli è stato attivo svariati anni nel ramo della consulenza generale alle banche, prima di venire assunto nel 1998 dalla __________ di __________ quale responsabile delle applicazioni informatiche. Successivamente, ha proseguito, è stato responsabile dell’insediamento di quest’ultimo istituto bancario a __________ e, quindi, ha lavorato in seno ad una società attiva nella vendita di sistemi informatici alle banche. Nel 2006 ha infine fondato la __________, una società con sede a __________ che si occupa di recuperi fiscali internazionali e che vanta come clienti la maggior parte delle banche italiane. Nel dettaglio, la __________ impiega una quindicina di dipendenti e l’imputato ne è l’amministratore unico (funzione per cui percepisce un salario vicino ai CHF 250'000.- lordi annui); egli ne segue i settori bancario, fiscale ed organizzativo, occupandosi altresì di tutto quanto viene svolto in lingua inglese o francese.

Sul piano personale AP 1, incensurato, è coniugato ed ha un figlio di 22 anni tuttora agli studi” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 2).

Risultanze dell’inchiesta e del giudizio di primo grado

  1. Nel rapporto di polizia del 16 dicembre 2013 (AI 1) si legge che, alle ore 00’03 del 3 ottobre 2013, nell’ambito di un controllo della velocità eseguito sull’autostrada A2, in territorio di __________, l’autovettura Audi targata __________ è risultata circolare verso nord ad una velocità eccessiva (133 km/h dedotta la tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h).

  2. Dalle verifiche effettuate dalla polizia cantonale è emerso che la vettura era intestata alla ditta __________ di __________, il cui amministratore unico era ed è AP 1. Seguiva pertanto uno scambio di mails tra l’agente titolare dell’inchiesta e lo stesso AP 1, il quale – dopo aver visionato la foto scattata dall’apparecchio radar - rilevava come essa:

“ non consente di identificare con certezza il guidatore dell'auto. La nostra flotta dispone di 3 auto a disposizione dei collaboratori senza alcuna limitazione che spesso vengono usate di notte e/o prestate a terzi. Non esiste al momento alcun sistema di controllo sull'uso di queste vetture. Io posso fornire i nominativi degli attuali collaboratori (incluso il sottoscritto) che - a mio personale giudizio si intende - non sono escludibili a priori sulla base della fotografia: AP 1 (amministratore) __________ (mio fratello) __________” (cfr. e-mail 25 novembre 2013, allegato all’AI 1).

  1. Sentito dalla polizia il 12 dicembre 2013, AP 1 si riconfermava nelle sue allegazioni, ribadendo come la fotografia non permettesse di identificare con certezza l’autore dell’infrazione e affermando di non ricordare se, il giorno dei fatti, lui fosse stato alla guida della vettura immortalata dal radar (cfr. verbale allegato all’AI 1). Durante l’interrogatorio, veniva prospettata al prevenuto una fotografia radar relativa ad un’altra infrazione da lui commessa un mese dopo i fatti qui in esame e nella quale egli era chiaramente riconoscibile. A detta dell’agente interrogante, dal suo confronto con quella scattata il 3 ottobre 2013, si poteva evincere come alla guida vi fosse la stessa persona (cfr. le osservazioni dell’agente sul Rapporto di costatazione velocità, AI 1, e l’allegato verbale d’interrogatorio).

  2. In occasione del dibattimento dinanzi la Pretura penale, sono stati sentiti __________ e __________, ovvero le due persone indicate da AP 1 come i possibili autori dell’infrazione. Per quanto qui d’interesse i testi, oltre a confermare che i veicoli intestati alla __________ sono a disposizione dei collaboratori e dei clienti della ditta, hanno dichiarato di escludere di poter essere stati alla guida della vettura immortalata dall’apparecchio radar il 3 ottobre 2013:

“ Non mi riconosco alla guida, dalla fotografia lo escludo; per la qualità dell’immagine nemmeno sono in grado di dire se il conducente possa assomigliare a qualche dipendente della ditta o a qualche cliente a me noto” (verbale audizione __________, allegato al verbale del dibattimento di primo grado);

“ Escludo che alla guida ci possa essere io; non ho mai guidato quell’auto di notte. La prendevo semmai solo in tempo di lavoro; il mio orario è quello classico “di ufficio”. Non mi sento di riconoscere nemmeno nessuno dei dipendenti della ditta o fra i clienti conosciuti” (verbale audizione __________, allegato al verbale del dibattimento di primo grado).

Appello

  1. Preliminarmente si osserva che non è in concreto contestata la circostanza secondo cui, alle ore 00’03 del 3 ottobre 2013, l’Audi targata __________, intestata alla __________, è circolata alla velocità di 133 km/h (dedotta la tolleranza) malgrado il vigente limite di 80 km/h. Nemmeno è pertanto contestato che il conducente della vettura si è reso autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr in combinazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr e 4a ONC. Per la definizione di “caso grave” ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, si rinvia ai pertinenti riferimenti giurisprudenziali e dottrinali citati al consid. 5 della sentenza impugnata.

  2. Con il gravame, l’insorgente contesta invece di essere stato alla guida dell’Audi, nel momento in cui è stata accertata l’infrazione.

10.1. Il giudice di prime cure ha al riguardo rilevato quanto segue:

“ Quantunque ne dica l’imputato, la fotografia scattata al momento degli eventi denota una notevole somiglianza con i suoi lineamenti, non soltanto per come risultano dall’immagine riferita al secondo episodio (in effetti più nitida rispetto a quella in esame), ma pure per come li si sono potuti accertare durante il dibattimento. AP 1 e la persona alla guida dell’Audi targata __________ la notte dei fatti si contraddistinguono, segnatamente, per gli occhiali da vista portati da entrambi, per la stessa linea di attaccatura dei capelli, per la stessa fisionomia delle orecchie e per la stessa corporatura, piuttosto massiccia. Vi è insomma ogni motivo per ritenere (…) che l’autore dell’infrazione accertata sia proprio l’imputato, il quale non ha invero mai escluso simile eventualità (affermando per contro di non ricordarsi se abbia guidato o meno il veicolo nella notte che interessa;…). Tanto più se simile convinzione è (ulteriormente) supportata da un elemento concomitante quale il frequente uso della vettura - ben maggiore rispetto a quello di eventuali terzi - riconosciuto in aula dal signor AP 1, passando oltretutto lungo il tratto autostradale in questione in un orario compatibile con quello del rilevamento (sentenza impugnata, consid. 7.1, pag. 6).

Il primo giudice ha poi ancora spiegato come dall’istruttoria non siano emerse “circostanze tali da suscitare ragionevoli dubbi in punto all’identità del conducente dell’Audi”. In particolare, continua il pretore, i due testimoni ascoltati nel corso del dibattimento (indicati dall’imputato quali possibili conducenti al momento dei fatti) hanno escluso di essere stati personalmente alla guida del veicolo al momento dei fatti, eventualità peraltro già resa di per sé improbabile “dalla loro poco somiglianza - per come viste in aula - con la persona ripresa nella nota fotografia (oltre che con lo stesso AP 1) in sostanza limitata agli occhiali”. Quanto ad __________, indicato dall’imputato quale possibile conducente dell’Audi solo alla fine del interrogatorio in Pretura penale, il primo giudice, rilevata l’assenza di una corrispondente richiesta di audizione della difesa, ha ritenuto di non doversi ulteriormente confrontare con la questione (sentenza impugnata, consid. 7.2 pag. 7).

Visto quanto precede, il pretore è giunto alla conclusione che alla guida dell’Audi, la notte del 3 ottobre 2013, vi fosse l’imputato e che, pertanto, egli si è reso autore colpevole dell’infrazione prospettatagli con l’atto d’accusa.

10.2. Nella sua motivazione scritta - sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui riportare per esteso - AP 1 sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal pretore, gli atti di causa non permettono di giungere con sufficiente certezza alla conclusione secondo cui, quella notte, alla guida dell’Audi vi fosse lui. In primo luogo egli rileva che la fotografia contenuta nell’incarto del Ministero pubblico non è quella originale, ma una versione schiarita che può comportare “l’inserimento, la modifica o anche l’eliminazione di dettagli rispetto alla fotografia originale che fuorviano l’identificazione”. A suo dire, nella fotografia originale, vi sono, ad esempio, “delle zone scure tra la base del naso e il labbro superiore, che potrebbero essere dei baffi, i quali spariscono invece nella versione schiarita” (motivazione d’appello, pag. 5). Ad ogni buon conto, continua AP 1, anche la fotografia schiarita non permette di riconoscere il conducente per cui il giudizio impugnato risulta fondato non su delle prove, ma su delle semplici percezioni del pretore (motivazione d’appello, pag. 7 e 10). L’appellante lamenta infine il fatto che questa Corte ha rifiutato di allestire una perizia concernente un esame antropometrico del conducente dell’Audi, ciò che - sostiene - gli ha de facto impedito di dimostrare la sua estraneità ai fatti (motivazione d’appello, pag. 9).

10.3. Qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente sull’accusa (STF 6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.2; DTF 106 IV 142 consid. 3, 105 1b 114 consid. 1a). Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di spiegare che, in questi casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza (STF 1P.641/2000 del 24 aprile 2001, consid. 4 che rinvia alla STF del 12 novembre 1993 in re S; STF 1P.641/2003 dell’8 aprile 2004, consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una versione che appare inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento di buon senso nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla conclusione che il detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF 6B.695/2012 del 9 aprile 2013, consid. 2.2.1; 6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.1 che rinvia a STF 6A.82/2006 del 27 dicembre 2006, consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in capitolo “Définitions”, n. 41).

10.4. Come già il pretore, anche questa Corte ritiene che l’appellante è la persona raffigurata alla guida dell’Audi targata __________ nella foto scattata alle ore 00’03 del 3 ottobre 2013. Premesso come non possa essere seguita la teoria secondo cui lo schiarimento - o meglio l’aumento dei contrasti - della fotografia potrebbe fuorviare l’identificazione del conducente, la scrivente Corte ritiene non possa essere messo in dubbio che la persona ritratta su quella foto è la medesima di quella raffigurata il 5 novembre 2013, ovvero AP 1. Ancorché sulla foto del 3 ottobre 2013 (scattata di notte e dunque meno nitida della successiva) non sia possibile distinguere con precisione alcuni dettagli morfologici quali il taglio degli occhi e della bocca o la forma del naso, non occorre infatti scomodare un perito per rilevare come le persone ritratte nelle due foto abbiano un’identica forma del viso (la stessa ampia fronte, lo stesso taglio delle orecchie, la stessa linea del mento, la stessa capigliatura) e un’identica corporatura (lo stesso collo taurino, le stesse ampie spalle), oltre che un’identica postura alla guida. Questo elemento, di per sé già sufficiente per fugare ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 fosse, quella notte, alla guida dell’Audi, è poi ulteriormente confortato dal fatto che lo stesso appellante - detentore (o meglio titolare della società detentrice) del veicolo - non ha saputo fornire agli inquirenti informazioni attendibili su chi potesse essere la persona immortalata nella fotografia. Come visto, le due persone indicate hanno, infatti, entrambe escluso di essere state alla guida della vettura al momento dell’infrazione (cfr. loro verbali, allegati al verbale del dibattimento di primo grado).

Alla fine del suo interrogatorio dinanzi al pretore, AP 1 ha invero, per la prima volta, suggerito il nome di un terzo dipendente della società che - a suo parere - assomigliava alla persona immortalata sulla foto, ovvero tale __________. Sennonché l’imputato ha omesso di citarlo come teste sia in primo grado (dove avrebbe ancora potuto chiederne l’audizione in applicazione dell’art. 345 CPP) sia in questa sede. Dal canto suo, questa Corte, visto il quadro già sufficientemente chiaro emerso dalle tavole processuali, non ha ritenuto necessario approfondire la questione.

  1. Da quanto precede discende che l’appello deve essere respinto e che AP 1, dev’essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa 955/2014 del 3 marzo 2014.

  2. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 310.- cadauna e alla multa di fr. 1'300.- inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è, infatti, nel suo complesso certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla gravità dell’infrazione commessa dall’appellante. Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di tre anni.

  3. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'255.-, sono posti a carico dell’appellante. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 800.-, sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP, 27 cpv. 1, 90 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 5 ONC, 42 e segg., 47, 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

pronuncia: 1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere il 3 ottobre 2013, a __________, sull’autostrada A2, circolato con la vettura Audi targata __________ alla velocità di 133 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci) cadauna, per un totale di fr. 18’600.- (diciottomilaseicento);

1.2.2. alla multa di fr. 1’300.- (milletrecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’255.- per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 600.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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